Divieto d'entrata
Sachverhalt
A. A._______, cittadino kosovaro nato il (...), residente in Italia, ha interessato le autorità penali elvetiche in più occasioni nel corso degli ultimi anni. Con decreto d'accusa del 22 agosto 2006 del Ministero pubblico del Canton Ticino, egli è stato condannato ad una pena detentiva di 90 giorni, sospesa condizionalmente per due anni, per delitto e contravvenzione all'allora in vigore legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117). Il medesimo giorno il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha emesso un decreto di abbandono riguardante la procedura penale aperta nei confronti di A._______ a seguito della denuncia di una donna, che aveva sporto querela per il reato di violenza carnale. B. In data 26 giugno 2012 la Staatsanwaltschaft del Canton Uri ha condannato l'interessato ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna, sospese per due anni per il reato di infrazione grave alla LCStr (RS 741.01). C. Il 3 agosto del medesimo anno, A._______ è stato nuovamente oggetto di un decreto d'accusa emesso dal Ministero pubblico ticinese. In questo caso l'interessato è stato condannato alla pena pecuniaria, non sospesa, di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.- per infrazione alla LStup (RS 812.121). D. A seguito delle citate condanne, in data 12 marzo 2013, l'Ufficio federale della migrazione (UFM, dal 1° gennaio 2015: Segreteria di Stato della migrazione) ha emesso nei confronti dell'interessato una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein valida sino all'11 marzo 2028. E. Agendo per il tramite del proprio patrocinatore, il 26 aprile 2013 A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), chiedendo in via principale l'annullamento del divieto d'entrata ed in subordine di ritornare gli atti all'autorità inferiore affinché si pronunci per una massiccia riduzione della durata della misura contestata. A sostegno del proprio gravame il ricorrente ha affermato che le infrazioni alla legge per cui è in passato stato condannato non rappresentano una grave violazione dell'ordine e della sicurezza pubblici atta a giustificare la pronuncia di un divieto d'entrata. Di conseguenza la decisione attaccata sarebbe sproporzionata. A._______ ha altresì rilevato come il provvedi-mento litigioso gli impedirebbe di intrattenere rapporti con la compagna e lo zio, entrambi residenti in Ticino. Il ricorrente ha infine chiesto che al gravame fosse restituito l'effetto sospensivo tolto dall'autorità inferiore, tale richiesta è tuttavia stata respinta dallo scrivente Tribunale, mediante decisione incidentale del 14 giugno 2013. F. Il 5 luglio 2013 A._______ ha comunicato al Tribunale che, contraria-mente a quanto figura sulla decisione oggetto di gravame, egli non è più sposato con una cittadina italiana, in quanto il matrimonio è stato sciolto per divorzio dal Tribunale di Fermo (Italia) il 10 giugno 2013. G. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con osservazioni del 2 settembre 2013, l'autorità inferiore ha postulato la reiezione del gravame. La SEM ha in particolare rilevato come, ai sensi della giurisprudenza e della prassi in materia, le condanne comminate a A._______ erano atte a giustificare la pronuncia di un divieto d'entrata. In merito alla relazione intrattenuta con la compagna rumena e residente in Ticino, la gravidanza di quest'ultima, e con riferimento al recente divorzio da una cittadina italiana, l'autorità inferiore ha asserito che tali elementi non giustificano l'adozione di una decisione differente da quella attaccata. H. Il 17 settembre 2013 A._______ è stato oggetto di un ulteriore decreto d'accusa del Ministero pubblico del Canton Ticino. Il ricorrente è stato condannato per i reati di danneggiamento, minaccia, entrata illegale ed attività lucrativa senza autorizzazione, ad una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere dal fr. 30.-, pena da espiare. I. Il 7 novembre 2013 il ricorrente ha informato il Tribunale che la gravi-danza di B._______, sua compagna, nonché cittadina rumena al beneficio di un permesso di dimora in Svizzera, procedeva senza problemi e che la coppia si era nel frattempo attivata per le pratiche relative al riconoscimento di paternità. J. Il 15 aprile 2014 A._______ - al beneficio di un salvacondotto concesso dall'UFM - ha riconosciuto dinanzi all'ufficiale di stato civile di C._______ la figlia D._______, nata il (...). K. Alla luce di questa circostanza ed in ossequio a quanto previsto all'art. 58 PA, il 22 maggio 2014 l'autorità inferiore ha ridotto la durata del divieto d'entrata nei confronti del ricorrente limitandone gli effetti al 21 maggio 2019, dunque per una durata totale di 6 anni, 2 mesi e 9 giorni. L. Invitato ad esprimersi in merito al mantenimento del gravame, A._______ si è riconfermato nel proprio ricorso, ribadendo come il divieto d'entrata gli impedisca di coltivare il rapporto affettivo con la compagna e la figlia. M. Il 7 giugno 2014 il ricorrente e B._______ si sono uniti in matrimonio a E._______ (Romania). N. Il 21 agosto 2015 il Tribunale ha invitato il ricorrente ad esprimersi in merito al decreto d'accusa emesso dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 17 settembre 2013. Con scritto del 26 agosto 2015 A._______ ha sostanzialmente affermato di essersi ravveduto dei propri comportamenti delittuosi, risalenti agli anni 2012 e 2013, anche grazie al matrimonio e alla paternità, di conseguenza ha chiesto al Tribunale di prendere in considerazione detta condanna senza eccessiva severità.
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
E. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinnanzi al Tribunale che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC: cfr. sentenza del TF 2C_1092/2013 del 4 luglio 2014 consid. 1 con rinvii).
E. 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
E. 3.1 Ai termini dell'art. 2 cpv. 3 LStr ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e ai loro familiari si applica l'ALC (RS 0.142.112.681); la LStr si applica solamente qualora l'ALC non contenga disposizioni derogatorie o qualora la LStr non preveda disposizioni più favorevoli.
E. 3.2 Giusta l'art. 3 par. 1 e 2 dell'allegato I all'ALC i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico. Inoltre ai sensi dell'art. 1 par. 1 dell'allegato I all'ALC (in relazione con l'art. 3 ALC) i cittadini comunitari ed i membri della loro famiglia sono ammessi nel territorio degli Stati membri dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi.
E. 3.3 Nel caso concreto, A._______ potrebbe in principio prevalersi di un diritto derivato ai sensi dell'ALC, essendo sua moglie e sua figlia cittadine comunitarie al beneficio di un permesso di dimora in Svizzera. Nondimeno, è opinione dello scrivente Tribunale che la questione dell'eventuale diritto derivato del ricorrente può rimanere aperta, in quanto dagli atti all'inserto non è possibile stabilire se ed in che misura il diritto originario di B._______ e di D._______ sia attualmente esercitato.
E. 4.1 A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, è stato modificato l'art. 67 LStr, il quale disciplina il divieto d'entrata (decreto federale che approva e traspone nel diritto elvetico lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio [direttiva 208/115/CE] RU 2010 5925; Messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009 concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio e concernente una modifica della legge federale sugli stranieri, FF 2009 pag. 7737 [di seguito: Messaggio LStr]).
E. 4.2 Conformemente a tale norma, la SEM può vietare l'entrata in Svizzera ad uno straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). L'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
E. 4.3 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone, mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio LStr, FF 2002 pag. 3424).
E. 4.4 L'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. Marc Spescha et. al., Migrationsrecht, 3a ed. 2012, ad art. 67 LStr, cifra 2).
E. 5.1 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico - come un divieto d'entrata - non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25 consid. 4.3.2; 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
E. 5.2 L'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU, così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed, 2009, n. 8.80, pag. 356). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3).
E. 6 Giova rammentare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempia ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002 pag. 3428).
E. 7.1 Nella fattispecie che qui ci occupa, il ricorrente è stato condannato in più occasioni per diversi tipi di reati. Il 22 agosto 2006 è stato oggetto di una condanna ad una pena detentiva di 90 giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, per delitto e contravvenzione all'allora in vigore LDDS. Nel giugno 2012 è stato riconosciuto colpevole di grave infrazione alla LCStr; poche settimane dopo, e meglio il 3 agosto 2012 è invece stato condannato ad una pena pecuniaria non sospesa per infrazione alla LStup. In quest'occasione A._______ aveva importato in Svizzera un quantitativo pari a 1kg di marijuana. In data 17 settembre 2013 il ricorrente è stato condannato ad un'ulteriore pena pecuniaria non sospesa per i reati di danneggiamento, entrata illegale ed attività lucrativa senza autorizzazione. Il Tribunale costata come questi ultimi reati sono della stessa tipologia di quelli commessi nel 2006.
E. 7.2 Sebbene i comportamenti testé indicati siano stati sanzionati con pene relativamente miti, appare evidente che nell'intervallo di pochi anni A._______ ha ripetutamente dimostrato di incontrare non poche difficoltà nel rispettare le leggi elvetiche, recidivando in più occasioni in svariati tipi di delitti.
E. 7.3 Inoltre, ed in particolare per quanto concerne i reati di droga, è d'uopo rammentare che questi ultimi sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del 17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave alla sicurezza e all'ordine pubblico (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). Nella fattispecie, come precedentemente ricordato (cfr. consid. 7.1), A._______ è stato condannato in quanto ha importato in Svizzera 1kg di marijuana. A mente del Tribunale occorre considerare che, malgrado si tratti di un tipo di droga leggera, e che pertanto non può configurare sul piano penale un caso aggravato di messa in pericolo di numerose persone ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup (cfr. DTF 117 IV 318 consid. cc; 125 IV 93 consid. 3a; SJ 1992 pag. 93 consid. b), un tale quantitativo di sostanza stupefacente denota uno sforzo criminale di una certa importanza, che va oltre l'agire di un semplice «spacciatore di strada» (in questo senso cfr. ad esempio la sentenza del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 6.1). In effetti il guadagno potenziale legato ad un tale quantitativo di droga - benché leggera - è notevole. Infine, occorre rammentare che in casu la sostanza stupefacente è stata trasportata in Svizzera dall'estero (cfr. decreto d'accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 3 agosto 2012); questo fatto non può che confermare l'idea che il ricorrente non fosse un attore di secondo piano nei meccanismi del traffico di droga, e ciò a prescindere dalla condanna relativamente lieve inflittagli.
E. 7.4 I reati contro il patrimonio, al di là del manifesto interesse pubblico ad impedire atti illeciti, non riguardano comunque beni giuridici estrema-mente sensibili come la vita e l'integrità fisica, o altri crimini contro l'ordine e la sicurezza pubblici (DTF 131 II 352 consid. 4.3.1; 125 II 521 consid. 4a/4aa). A questo proposito un eventuale provvedimento amministrativo quale ad esempio un divieto d'entrata, fondato sui reati citati, appare giustificato soltanto a fronte di elementi concreti e precisi che permettono di formulare una prognosi negativa sulla condotta dell'interessato. Nel caso concreto il ricorrente è stato condannato per il reati di danneggiamento e minaccia. Il 22 agosto 2012 aveva danneggiato un'autovettura durante un alterco con un altro automobilista. Il 27 agosto 2013 una terza persona era stata vittima delle minacce proferite dal ricorrente. Detti comportamenti erano stati sanzionati - unitamente a violazioni della LStr per entrata illegale in Svizzera il 10 settembre 2013 ed attività lucrativa senza autorizzazione nel periodo compreso tra gennaio ed agosto 2012 - dal Ministero pubblico ticinese mediante decreto d'accusa del 17 settembre 2013.
E. 7.5 Ciò detto, ne discende che i reati di cui sopra possono portare all'emissione di un divieto d'entrata. Esso non deve essere tuttavia interpretato quale sanzione dal carattere penale bensì quale misura di protezione a carattere preventivo contro possibili turbative future (cfr. Messaggio LStr, FF 2002 pag. 3428).
E. 8.1 Occorre ora stabilire se i comportamenti tenuti in passato dal ricorrente configurino un caso di minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici.
E. 8.2 A mente dello scrivente Tribunale, ed in considerazione di quanto testé espresso, la risposta ad un tale quesito non può essere che affermativa. Infatti la tipologia dei reati commessi - ed in particolare quelli legati al traffico di sostanze stupefacenti - il potenziale rischio di recidiva dimostrato da A._______, avendo egli delitto sull'arco di più anni, nonché la quasi endemica difficoltà nel rispettare le leggi svizzere, giustificano l'adozione di un provvedimento di allontanamento dal suolo elvetico.
E. 9.1 Nell'atto ricorsuale del 26 aprile 2013 A._______ ha asserito che in virtù delle condanne relativamente lievi inflittegli, egli non rappresenterebbe un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici elvetici, in quanto il suo agire nel complesso non denota una «notevole determinazione criminale». Di conseguenza la misura adottata dall'allora UFM sarebbe lesiva del principio di equità (cfr. atto ricorsuale pag. 4).
E. 9.2 Il principio dell'uguaglianza di trattamento è ancorato all'art. 8 cpv. 1 Cost.; una decisione viola tale principio quando stabilisce delle distinzioni giuridiche che non sono giustificate da alcun motivo ragionevole in considerazione della situazione di fatto da regolamentare o nel caso in cui omette di fare delle distinzioni che si impongono tenuto conto delle circostanze. In altre parole, c'è una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento quando ciò che è simile non è trattato in maniera identica e ciò che diverso non è trattato in maniera differente. Occorre che il trattamento differente - o simile - ingiustificato sia in relazione con una situazione di fatto importante.
E. 9.3 Questa argomentazione non è conferente in casu poiché sollevata in maniera generica, senza referenze chiare e motivazioni dettagliate. A._______ è pertanto venuto meno al suo dovere di sostenere e sostanziare le proprie affermazioni e di fornire le indicazioni necessarie al fine di permettere le verifiche delle sue argomentazioni (cfr. la sentenza del TF 2A.449/1999 del 10 gennaio 2000 consid. 4a/bb). La censura va quindi deserta e come tale respinta.
E. 10 L'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore ai cinque anni, se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte federale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nemmeno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva 2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un Paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2). Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e Stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di Stati terzi (membri ALC o meno).
E. 11.1 In casu - essendo in definitiva il provvedimento litigioso pronunciato per una durata di 6 anni, 2 mesi e 9 giorni - si tratta dunque di determinare quali siano le condizioni poste dall'autorità, a fondamento di un provvedimento di divieto d'entrata per una durata superiore a 5 anni; in altre parole definire i criteri sui quali detta autorità riconosce o meno l'esistenza del «grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici», giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
E. 11.2 Occorrere dapprima stabilire se ad oggi il ricorrente rappresenti ancora una minaccia sufficientemente grave per l'ordine e la sicurezza pubblici.
E. 11.3 Al proposito e per i medesimi motivi esposti al consid. 8.2, il Tribunale ritiene che la minaccia costituita dal ricorrente per l'ordine e la sicurezza pubblici non sia soltanto grave, ma altresì attuale. A questo proposito occorre rammentare come A._______ si sia macchiato dei reati di danneggiamento, minaccia, entrata illegale posteriormente all'emanazione del provvedimento litigioso (cfr. decreto d'accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 17 settembre 2013 agli atti), divieto d'entrata di cui il ricorrente era perfettamente a conoscenza. Un tale modo di agire, sebbene risalga ormai al periodo agosto/settembre 2013, non può non indurre a pensare che la minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici sia ad oggi ancora attuale. Le rassicurazioni fornite dal ricorrente al proposito (cfr. scritto del 26 agosto 2015, atto TAF n. 31) non permettono al Tribunale di giungere a un diverso convincimento. A._______ si è invero astenuto anche solo dal menzionare quest'ultima condanna in occasione degli scambi di scritti intervenuti posteriormente alla stessa e nell'ambito di questo procedimento. Al proposito non giova al ricorrente prevalersi del fatto che la paternità gli avrebbe permesso di rendersi conto dei propri errori e di ravvedersi. Invero un comportamento rispettoso delle leggi non rappresenta nulla di eccezionale, ma al contrario è il minimo richiesto nel contesto di una società democratica fondata sullo Stato di diritto. 12.1 È ora necessario procedere ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, e stabilire se la durata del provvedimento litigioso sia adeguata alle circostanze del caso di specie. 12.2 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti. 12.3 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di sviluppare il rapporto famigliare con la moglie e la figlia, le quali sono al beneficio di un permesso di dimora in Svizzera. In altre parole il divieto d'entrata gli impedirebbe di poter intrattenere relazioni stabili con la moglie e la figlia, le quali risiedono in Ticino, luogo in cui si trova anche uno zio del ricorrente. Occorre dunque verificare se la decisione di divieto d'entrata attaccata è conforme a detta norma. 12.4 Come detto, l'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13 cpv. 1 Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 136 I 178 consid. 5.2). 12.5 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Bertschi/Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privats- und Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/Gemeindever-waltung, ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321). 12.6 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.1 e 4.2, nonché la giurisprudenza ivi citata concernente i permessi di soggiorno in Svizzera). 12.7 L'interessato si è prevalso del legame con la figlia e con la moglie, entrambe al beneficio di un titolo di soggiorno in Svizzera. Al proposito il Tribunale costata come dall'istruttoria non sia comunque emerso un legame affettivo particolarmente stretto. Al contrario nelle proprie allegazioni, il ricorrente si è limitato ad asserire che è proprio a causa del divieto d'entrata qui in esame, che dette relazioni sono difficoltose. Dette censure, di carattere meramente appellatorio non permettono al Tribunale di giungere ad altra conclusione che l'interesse pubblico all'allontanamento dell'interessato dal territorio della Confederazione prevalga su quello privato a potervi entrare. Come poc'anzi rilevato, A._______ si è reso protagonista in Svizzera di diverse infrazioni contro beni giuridici alquanto sensibili. 12.8 Di transenna si ribadisce che il divieto d'entrata oggetto del presente litigio - di cui A._______ era perfettamente a conoscenza - non abbia in passato dissuaso il ricorrente dall'entrare in Svizzera e commettervi reati. L'allegazione secondo cui lo stesso si sarebbe ravveduto dei propri comportamenti, proprio grazie alla paternità, non è conferente e non permette allo scrivente Tribunale di modificare il proprio apprezzamento al riguardo. Inoltre appare per lo meno curioso che durante l'istruttoria l'interessato si sia dimostrato quantomeno restio a fornire informazioni in merito alla propria situazione abitativa (vivendo de facto a pochi chilometri dalla moglie e dalla figlia), ma si sia limitato ad affermare genericamente che il divieto d'entrata non gli permette di intrattenere una relazione affettiva stretta e stabile con la moglie e la figlia. Dagli atti di causa è emerso che egli vive a F._______ (cfr. in proposito atto di riconoscimento di paternità del 15 aprile 2014), ovvero in prossimità del confine elvetico e soprattutto di G._______, ove risiedono la moglie e la figlia. A._______ non può dunque prevalersi della protezione dell'art. 8 CEDU se come nel caso concreto, un rapporto con le proprie care rimane più che possibile, vista la citata vicinanza geografica. Occorre altresì osservare come il ricorrente abbia accennato al fatto di essere al beneficio di un permesso di soggiorno in Italia a tempo indeterminato (cfr. ricorso pag. 6), ma abbia solamente prodotto in sede di ricorso una copia di un permesso di soggiorno ormai scaduto. 12.9 Quo all'allegazione secondo cui la decisione litigiosa impedirebbe al ricorrente di coltivare il rapporto con lo zio, residente in Ticino, il Tribunale osserva come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare come la protezione della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU miri specialmente ai rapporti tra parenti di cui si è detto al consid. 12.5 supra e non, come nella presente fattispecie, a garantire a un nipote di potersi recare in un Paese in cui vive il proprio zio. 12.10 In conclusione, da quanto precede la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU e il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione.
E. 13 Non giova neppure al ricorrente il fatto che egli si sia dimostrato alquanto riluttante nel fornire informazioni circa la propria attività lucrativa. A proposito di tale questione - invero non propriamente secondaria - egli si è in effetti limitato ad affermare in sede di ricorso che svolge un'attività lucrativa che gli permette di vivere dignitosamente e di «non aver mai dimostrato di dover commettere degli illeciti per vivere o anche solo per volersi permettere uno stile di vita migliore» (cfr. ricorso pag. 6). Orbene è opinione dello scrivente Tribunale che quest'ultima affermazione possa dare adito a dubbi, vista in particolare la condanna per infrazione alla LStup del 3 agosto 2012.
E. 14 Nondimeno, alla luce dell'insieme delle circostanze del caso di specie, ed in particolare del fatto che A._______ sembra essersi effettivamente astenuto dal commettere nuovi atti delittuosi in Svizzera successivamente ai fatti di cui alla condanna del 17 settembre 2013 - ciò che è bene ribadire, costituisce un presupposto indispensabile ai fini di una normale convivenza all'interno della società - il Tribunale ritiene che la durata del divieto d'entrata comminato dall'autorità inferiore debba essere ridotta a cinque anni, di conseguenza i suoi effetti devono essere limitati all'11 marzo 2018.
E. 15 Da quanto esposto, discende che il ricorso, nella misura in cui ammissibile, deve essere parzialmente accolto, le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza, considerato tuttavia come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore.
E. 16 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinato disposto con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'000.-, IVA esclusa (cfr. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli artt. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA [RS 641.20]; sentenze del TAF C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3), tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della SEM. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è parzialmente accolto.
- La durata del divieto d'entrata emesso mediante decisione dell'UFM (attualmente SEM) il 12 marzo 2013 è ridotta a cinque anni, ovvero fino all'11 marzo 2018.
- Le spese processuali a carico del ricorrente ammontano a fr. 400.- e sono computate con l'anticipo spese di fr. 1'000.- versato in data 5 luglio 2013. Il saldo di fr. 600.- è restituito al ricorrente.
- L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili ridotte.
- Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata; allegato: formulario «indirizzo per il pagamento») - autorità inferiore (n. di rif. Simic [...] / [...]; incarti di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-2353/2013 Sentenza del 16 dicembre 2015 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Marie-Chantal May Canellas, Jenny de Coulon Scuntaro, cancelliere Reto Peterhans. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Samuel Maffi, Studio Legale e Notarile Cereghetti & Maffi, Corso San Gottardo 38, casella postale 2748, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Divieto d'entrata. Fatti: A. A._______, cittadino kosovaro nato il (...), residente in Italia, ha interessato le autorità penali elvetiche in più occasioni nel corso degli ultimi anni. Con decreto d'accusa del 22 agosto 2006 del Ministero pubblico del Canton Ticino, egli è stato condannato ad una pena detentiva di 90 giorni, sospesa condizionalmente per due anni, per delitto e contravvenzione all'allora in vigore legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117). Il medesimo giorno il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha emesso un decreto di abbandono riguardante la procedura penale aperta nei confronti di A._______ a seguito della denuncia di una donna, che aveva sporto querela per il reato di violenza carnale. B. In data 26 giugno 2012 la Staatsanwaltschaft del Canton Uri ha condannato l'interessato ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna, sospese per due anni per il reato di infrazione grave alla LCStr (RS 741.01). C. Il 3 agosto del medesimo anno, A._______ è stato nuovamente oggetto di un decreto d'accusa emesso dal Ministero pubblico ticinese. In questo caso l'interessato è stato condannato alla pena pecuniaria, non sospesa, di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.- per infrazione alla LStup (RS 812.121). D. A seguito delle citate condanne, in data 12 marzo 2013, l'Ufficio federale della migrazione (UFM, dal 1° gennaio 2015: Segreteria di Stato della migrazione) ha emesso nei confronti dell'interessato una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein valida sino all'11 marzo 2028. E. Agendo per il tramite del proprio patrocinatore, il 26 aprile 2013 A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), chiedendo in via principale l'annullamento del divieto d'entrata ed in subordine di ritornare gli atti all'autorità inferiore affinché si pronunci per una massiccia riduzione della durata della misura contestata. A sostegno del proprio gravame il ricorrente ha affermato che le infrazioni alla legge per cui è in passato stato condannato non rappresentano una grave violazione dell'ordine e della sicurezza pubblici atta a giustificare la pronuncia di un divieto d'entrata. Di conseguenza la decisione attaccata sarebbe sproporzionata. A._______ ha altresì rilevato come il provvedi-mento litigioso gli impedirebbe di intrattenere rapporti con la compagna e lo zio, entrambi residenti in Ticino. Il ricorrente ha infine chiesto che al gravame fosse restituito l'effetto sospensivo tolto dall'autorità inferiore, tale richiesta è tuttavia stata respinta dallo scrivente Tribunale, mediante decisione incidentale del 14 giugno 2013. F. Il 5 luglio 2013 A._______ ha comunicato al Tribunale che, contraria-mente a quanto figura sulla decisione oggetto di gravame, egli non è più sposato con una cittadina italiana, in quanto il matrimonio è stato sciolto per divorzio dal Tribunale di Fermo (Italia) il 10 giugno 2013. G. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con osservazioni del 2 settembre 2013, l'autorità inferiore ha postulato la reiezione del gravame. La SEM ha in particolare rilevato come, ai sensi della giurisprudenza e della prassi in materia, le condanne comminate a A._______ erano atte a giustificare la pronuncia di un divieto d'entrata. In merito alla relazione intrattenuta con la compagna rumena e residente in Ticino, la gravidanza di quest'ultima, e con riferimento al recente divorzio da una cittadina italiana, l'autorità inferiore ha asserito che tali elementi non giustificano l'adozione di una decisione differente da quella attaccata. H. Il 17 settembre 2013 A._______ è stato oggetto di un ulteriore decreto d'accusa del Ministero pubblico del Canton Ticino. Il ricorrente è stato condannato per i reati di danneggiamento, minaccia, entrata illegale ed attività lucrativa senza autorizzazione, ad una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere dal fr. 30.-, pena da espiare. I. Il 7 novembre 2013 il ricorrente ha informato il Tribunale che la gravi-danza di B._______, sua compagna, nonché cittadina rumena al beneficio di un permesso di dimora in Svizzera, procedeva senza problemi e che la coppia si era nel frattempo attivata per le pratiche relative al riconoscimento di paternità. J. Il 15 aprile 2014 A._______ - al beneficio di un salvacondotto concesso dall'UFM - ha riconosciuto dinanzi all'ufficiale di stato civile di C._______ la figlia D._______, nata il (...). K. Alla luce di questa circostanza ed in ossequio a quanto previsto all'art. 58 PA, il 22 maggio 2014 l'autorità inferiore ha ridotto la durata del divieto d'entrata nei confronti del ricorrente limitandone gli effetti al 21 maggio 2019, dunque per una durata totale di 6 anni, 2 mesi e 9 giorni. L. Invitato ad esprimersi in merito al mantenimento del gravame, A._______ si è riconfermato nel proprio ricorso, ribadendo come il divieto d'entrata gli impedisca di coltivare il rapporto affettivo con la compagna e la figlia. M. Il 7 giugno 2014 il ricorrente e B._______ si sono uniti in matrimonio a E._______ (Romania). N. Il 21 agosto 2015 il Tribunale ha invitato il ricorrente ad esprimersi in merito al decreto d'accusa emesso dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 17 settembre 2013. Con scritto del 26 agosto 2015 A._______ ha sostanzialmente affermato di essersi ravveduto dei propri comportamenti delittuosi, risalenti agli anni 2012 e 2013, anche grazie al matrimonio e alla paternità, di conseguenza ha chiesto al Tribunale di prendere in considerazione detta condanna senza eccessiva severità. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinnanzi al Tribunale che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC: cfr. sentenza del TF 2C_1092/2013 del 4 luglio 2014 consid. 1 con rinvii). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Ai termini dell'art. 2 cpv. 3 LStr ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e ai loro familiari si applica l'ALC (RS 0.142.112.681); la LStr si applica solamente qualora l'ALC non contenga disposizioni derogatorie o qualora la LStr non preveda disposizioni più favorevoli. 3.2 Giusta l'art. 3 par. 1 e 2 dell'allegato I all'ALC i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico. Inoltre ai sensi dell'art. 1 par. 1 dell'allegato I all'ALC (in relazione con l'art. 3 ALC) i cittadini comunitari ed i membri della loro famiglia sono ammessi nel territorio degli Stati membri dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi. 3.3 Nel caso concreto, A._______ potrebbe in principio prevalersi di un diritto derivato ai sensi dell'ALC, essendo sua moglie e sua figlia cittadine comunitarie al beneficio di un permesso di dimora in Svizzera. Nondimeno, è opinione dello scrivente Tribunale che la questione dell'eventuale diritto derivato del ricorrente può rimanere aperta, in quanto dagli atti all'inserto non è possibile stabilire se ed in che misura il diritto originario di B._______ e di D._______ sia attualmente esercitato. 4. 4.1 A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, è stato modificato l'art. 67 LStr, il quale disciplina il divieto d'entrata (decreto federale che approva e traspone nel diritto elvetico lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio [direttiva 208/115/CE] RU 2010 5925; Messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009 concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio e concernente una modifica della legge federale sugli stranieri, FF 2009 pag. 7737 [di seguito: Messaggio LStr]). 4.2 Conformemente a tale norma, la SEM può vietare l'entrata in Svizzera ad uno straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). L'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 4.3 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone, mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio LStr, FF 2002 pag. 3424). 4.4 L'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. Marc Spescha et. al., Migrationsrecht, 3a ed. 2012, ad art. 67 LStr, cifra 2). 5. 5.1 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico - come un divieto d'entrata - non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25 consid. 4.3.2; 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati). 5.2 L'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU, così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed, 2009, n. 8.80, pag. 356). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3).
6. Giova rammentare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempia ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002 pag. 3428). 7. 7.1 Nella fattispecie che qui ci occupa, il ricorrente è stato condannato in più occasioni per diversi tipi di reati. Il 22 agosto 2006 è stato oggetto di una condanna ad una pena detentiva di 90 giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, per delitto e contravvenzione all'allora in vigore LDDS. Nel giugno 2012 è stato riconosciuto colpevole di grave infrazione alla LCStr; poche settimane dopo, e meglio il 3 agosto 2012 è invece stato condannato ad una pena pecuniaria non sospesa per infrazione alla LStup. In quest'occasione A._______ aveva importato in Svizzera un quantitativo pari a 1kg di marijuana. In data 17 settembre 2013 il ricorrente è stato condannato ad un'ulteriore pena pecuniaria non sospesa per i reati di danneggiamento, entrata illegale ed attività lucrativa senza autorizzazione. Il Tribunale costata come questi ultimi reati sono della stessa tipologia di quelli commessi nel 2006. 7.2 Sebbene i comportamenti testé indicati siano stati sanzionati con pene relativamente miti, appare evidente che nell'intervallo di pochi anni A._______ ha ripetutamente dimostrato di incontrare non poche difficoltà nel rispettare le leggi elvetiche, recidivando in più occasioni in svariati tipi di delitti. 7.3 Inoltre, ed in particolare per quanto concerne i reati di droga, è d'uopo rammentare che questi ultimi sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del 17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave alla sicurezza e all'ordine pubblico (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). Nella fattispecie, come precedentemente ricordato (cfr. consid. 7.1), A._______ è stato condannato in quanto ha importato in Svizzera 1kg di marijuana. A mente del Tribunale occorre considerare che, malgrado si tratti di un tipo di droga leggera, e che pertanto non può configurare sul piano penale un caso aggravato di messa in pericolo di numerose persone ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup (cfr. DTF 117 IV 318 consid. cc; 125 IV 93 consid. 3a; SJ 1992 pag. 93 consid. b), un tale quantitativo di sostanza stupefacente denota uno sforzo criminale di una certa importanza, che va oltre l'agire di un semplice «spacciatore di strada» (in questo senso cfr. ad esempio la sentenza del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 6.1). In effetti il guadagno potenziale legato ad un tale quantitativo di droga - benché leggera - è notevole. Infine, occorre rammentare che in casu la sostanza stupefacente è stata trasportata in Svizzera dall'estero (cfr. decreto d'accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 3 agosto 2012); questo fatto non può che confermare l'idea che il ricorrente non fosse un attore di secondo piano nei meccanismi del traffico di droga, e ciò a prescindere dalla condanna relativamente lieve inflittagli. 7.4 I reati contro il patrimonio, al di là del manifesto interesse pubblico ad impedire atti illeciti, non riguardano comunque beni giuridici estrema-mente sensibili come la vita e l'integrità fisica, o altri crimini contro l'ordine e la sicurezza pubblici (DTF 131 II 352 consid. 4.3.1; 125 II 521 consid. 4a/4aa). A questo proposito un eventuale provvedimento amministrativo quale ad esempio un divieto d'entrata, fondato sui reati citati, appare giustificato soltanto a fronte di elementi concreti e precisi che permettono di formulare una prognosi negativa sulla condotta dell'interessato. Nel caso concreto il ricorrente è stato condannato per il reati di danneggiamento e minaccia. Il 22 agosto 2012 aveva danneggiato un'autovettura durante un alterco con un altro automobilista. Il 27 agosto 2013 una terza persona era stata vittima delle minacce proferite dal ricorrente. Detti comportamenti erano stati sanzionati - unitamente a violazioni della LStr per entrata illegale in Svizzera il 10 settembre 2013 ed attività lucrativa senza autorizzazione nel periodo compreso tra gennaio ed agosto 2012 - dal Ministero pubblico ticinese mediante decreto d'accusa del 17 settembre 2013. 7.5 Ciò detto, ne discende che i reati di cui sopra possono portare all'emissione di un divieto d'entrata. Esso non deve essere tuttavia interpretato quale sanzione dal carattere penale bensì quale misura di protezione a carattere preventivo contro possibili turbative future (cfr. Messaggio LStr, FF 2002 pag. 3428). 8. 8.1 Occorre ora stabilire se i comportamenti tenuti in passato dal ricorrente configurino un caso di minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici. 8.2 A mente dello scrivente Tribunale, ed in considerazione di quanto testé espresso, la risposta ad un tale quesito non può essere che affermativa. Infatti la tipologia dei reati commessi - ed in particolare quelli legati al traffico di sostanze stupefacenti - il potenziale rischio di recidiva dimostrato da A._______, avendo egli delitto sull'arco di più anni, nonché la quasi endemica difficoltà nel rispettare le leggi svizzere, giustificano l'adozione di un provvedimento di allontanamento dal suolo elvetico. 9. 9.1 Nell'atto ricorsuale del 26 aprile 2013 A._______ ha asserito che in virtù delle condanne relativamente lievi inflittegli, egli non rappresenterebbe un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici elvetici, in quanto il suo agire nel complesso non denota una «notevole determinazione criminale». Di conseguenza la misura adottata dall'allora UFM sarebbe lesiva del principio di equità (cfr. atto ricorsuale pag. 4). 9.2 Il principio dell'uguaglianza di trattamento è ancorato all'art. 8 cpv. 1 Cost.; una decisione viola tale principio quando stabilisce delle distinzioni giuridiche che non sono giustificate da alcun motivo ragionevole in considerazione della situazione di fatto da regolamentare o nel caso in cui omette di fare delle distinzioni che si impongono tenuto conto delle circostanze. In altre parole, c'è una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento quando ciò che è simile non è trattato in maniera identica e ciò che diverso non è trattato in maniera differente. Occorre che il trattamento differente - o simile - ingiustificato sia in relazione con una situazione di fatto importante. 9.3 Questa argomentazione non è conferente in casu poiché sollevata in maniera generica, senza referenze chiare e motivazioni dettagliate. A._______ è pertanto venuto meno al suo dovere di sostenere e sostanziare le proprie affermazioni e di fornire le indicazioni necessarie al fine di permettere le verifiche delle sue argomentazioni (cfr. la sentenza del TF 2A.449/1999 del 10 gennaio 2000 consid. 4a/bb). La censura va quindi deserta e come tale respinta.
10. L'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore ai cinque anni, se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte federale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nemmeno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva 2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un Paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2). Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e Stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di Stati terzi (membri ALC o meno). 11. 11.1 In casu - essendo in definitiva il provvedimento litigioso pronunciato per una durata di 6 anni, 2 mesi e 9 giorni - si tratta dunque di determinare quali siano le condizioni poste dall'autorità, a fondamento di un provvedimento di divieto d'entrata per una durata superiore a 5 anni; in altre parole definire i criteri sui quali detta autorità riconosce o meno l'esistenza del «grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici», giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr. 11.2 Occorrere dapprima stabilire se ad oggi il ricorrente rappresenti ancora una minaccia sufficientemente grave per l'ordine e la sicurezza pubblici. 11.3 Al proposito e per i medesimi motivi esposti al consid. 8.2, il Tribunale ritiene che la minaccia costituita dal ricorrente per l'ordine e la sicurezza pubblici non sia soltanto grave, ma altresì attuale. A questo proposito occorre rammentare come A._______ si sia macchiato dei reati di danneggiamento, minaccia, entrata illegale posteriormente all'emanazione del provvedimento litigioso (cfr. decreto d'accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 17 settembre 2013 agli atti), divieto d'entrata di cui il ricorrente era perfettamente a conoscenza. Un tale modo di agire, sebbene risalga ormai al periodo agosto/settembre 2013, non può non indurre a pensare che la minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici sia ad oggi ancora attuale. Le rassicurazioni fornite dal ricorrente al proposito (cfr. scritto del 26 agosto 2015, atto TAF n. 31) non permettono al Tribunale di giungere a un diverso convincimento. A._______ si è invero astenuto anche solo dal menzionare quest'ultima condanna in occasione degli scambi di scritti intervenuti posteriormente alla stessa e nell'ambito di questo procedimento. Al proposito non giova al ricorrente prevalersi del fatto che la paternità gli avrebbe permesso di rendersi conto dei propri errori e di ravvedersi. Invero un comportamento rispettoso delle leggi non rappresenta nulla di eccezionale, ma al contrario è il minimo richiesto nel contesto di una società democratica fondata sullo Stato di diritto. 12.1 È ora necessario procedere ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, e stabilire se la durata del provvedimento litigioso sia adeguata alle circostanze del caso di specie. 12.2 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti. 12.3 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di sviluppare il rapporto famigliare con la moglie e la figlia, le quali sono al beneficio di un permesso di dimora in Svizzera. In altre parole il divieto d'entrata gli impedirebbe di poter intrattenere relazioni stabili con la moglie e la figlia, le quali risiedono in Ticino, luogo in cui si trova anche uno zio del ricorrente. Occorre dunque verificare se la decisione di divieto d'entrata attaccata è conforme a detta norma. 12.4 Come detto, l'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13 cpv. 1 Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 136 I 178 consid. 5.2). 12.5 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Bertschi/Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privats- und Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/Gemeindever-waltung, ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321). 12.6 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.1 e 4.2, nonché la giurisprudenza ivi citata concernente i permessi di soggiorno in Svizzera). 12.7 L'interessato si è prevalso del legame con la figlia e con la moglie, entrambe al beneficio di un titolo di soggiorno in Svizzera. Al proposito il Tribunale costata come dall'istruttoria non sia comunque emerso un legame affettivo particolarmente stretto. Al contrario nelle proprie allegazioni, il ricorrente si è limitato ad asserire che è proprio a causa del divieto d'entrata qui in esame, che dette relazioni sono difficoltose. Dette censure, di carattere meramente appellatorio non permettono al Tribunale di giungere ad altra conclusione che l'interesse pubblico all'allontanamento dell'interessato dal territorio della Confederazione prevalga su quello privato a potervi entrare. Come poc'anzi rilevato, A._______ si è reso protagonista in Svizzera di diverse infrazioni contro beni giuridici alquanto sensibili. 12.8 Di transenna si ribadisce che il divieto d'entrata oggetto del presente litigio - di cui A._______ era perfettamente a conoscenza - non abbia in passato dissuaso il ricorrente dall'entrare in Svizzera e commettervi reati. L'allegazione secondo cui lo stesso si sarebbe ravveduto dei propri comportamenti, proprio grazie alla paternità, non è conferente e non permette allo scrivente Tribunale di modificare il proprio apprezzamento al riguardo. Inoltre appare per lo meno curioso che durante l'istruttoria l'interessato si sia dimostrato quantomeno restio a fornire informazioni in merito alla propria situazione abitativa (vivendo de facto a pochi chilometri dalla moglie e dalla figlia), ma si sia limitato ad affermare genericamente che il divieto d'entrata non gli permette di intrattenere una relazione affettiva stretta e stabile con la moglie e la figlia. Dagli atti di causa è emerso che egli vive a F._______ (cfr. in proposito atto di riconoscimento di paternità del 15 aprile 2014), ovvero in prossimità del confine elvetico e soprattutto di G._______, ove risiedono la moglie e la figlia. A._______ non può dunque prevalersi della protezione dell'art. 8 CEDU se come nel caso concreto, un rapporto con le proprie care rimane più che possibile, vista la citata vicinanza geografica. Occorre altresì osservare come il ricorrente abbia accennato al fatto di essere al beneficio di un permesso di soggiorno in Italia a tempo indeterminato (cfr. ricorso pag. 6), ma abbia solamente prodotto in sede di ricorso una copia di un permesso di soggiorno ormai scaduto. 12.9 Quo all'allegazione secondo cui la decisione litigiosa impedirebbe al ricorrente di coltivare il rapporto con lo zio, residente in Ticino, il Tribunale osserva come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare come la protezione della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU miri specialmente ai rapporti tra parenti di cui si è detto al consid. 12.5 supra e non, come nella presente fattispecie, a garantire a un nipote di potersi recare in un Paese in cui vive il proprio zio. 12.10 In conclusione, da quanto precede la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU e il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione.
13. Non giova neppure al ricorrente il fatto che egli si sia dimostrato alquanto riluttante nel fornire informazioni circa la propria attività lucrativa. A proposito di tale questione - invero non propriamente secondaria - egli si è in effetti limitato ad affermare in sede di ricorso che svolge un'attività lucrativa che gli permette di vivere dignitosamente e di «non aver mai dimostrato di dover commettere degli illeciti per vivere o anche solo per volersi permettere uno stile di vita migliore» (cfr. ricorso pag. 6). Orbene è opinione dello scrivente Tribunale che quest'ultima affermazione possa dare adito a dubbi, vista in particolare la condanna per infrazione alla LStup del 3 agosto 2012.
14. Nondimeno, alla luce dell'insieme delle circostanze del caso di specie, ed in particolare del fatto che A._______ sembra essersi effettivamente astenuto dal commettere nuovi atti delittuosi in Svizzera successivamente ai fatti di cui alla condanna del 17 settembre 2013 - ciò che è bene ribadire, costituisce un presupposto indispensabile ai fini di una normale convivenza all'interno della società - il Tribunale ritiene che la durata del divieto d'entrata comminato dall'autorità inferiore debba essere ridotta a cinque anni, di conseguenza i suoi effetti devono essere limitati all'11 marzo 2018.
15. Da quanto esposto, discende che il ricorso, nella misura in cui ammissibile, deve essere parzialmente accolto, le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza, considerato tuttavia come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore.
16. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinato disposto con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'000.-, IVA esclusa (cfr. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli artt. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA [RS 641.20]; sentenze del TAF C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3), tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della SEM. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
2. La durata del divieto d'entrata emesso mediante decisione dell'UFM (attualmente SEM) il 12 marzo 2013 è ridotta a cinque anni, ovvero fino all'11 marzo 2018.
3. Le spese processuali a carico del ricorrente ammontano a fr. 400.- e sono computate con l'anticipo spese di fr. 1'000.- versato in data 5 luglio 2013. Il saldo di fr. 600.- è restituito al ricorrente.
4. L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili ridotte.
5. Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata; allegato: formulario «indirizzo per il pagamento»)
- autorità inferiore (n. di rif. Simic [...] / [...]; incarti di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Data di spedizione: