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C-1529/2015

C-1529/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-04-04 · Italiano CH

Divieto d'entrata

Sachverhalt

A. Il 5 luglio 2013 il già Ufficio federale della migrazione (UFM), attualmente Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha emanato una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein valido fino al 4 luglio 2015 nei confronti di A._______, cittadino albanese nato il (...) residente in Italia. La citata misura era stata pronunciata in quanto in data 7 marzo 2013 l'interessato era entrato in Svizzera sprovvisto di validi documenti e sulla sua persona era stata trovata della marijuana. B. Con scritto non datato, ma consegnato brevi manu al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) l'11 luglio 2013 A._______ ha dichiarato di essere entrato in Svizzera per visitare i propri familiari residenti a B._______. C. La SEM ha revocato il citato divieto d'entrata in data 12 luglio 2013 e pertanto la causa dinanzi al Tribunale è stata stralciata dai ruoli il 25 luglio 2013. D. Con sentenza del 23 gennaio 2014 la Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha condannato A._______ ad una pena detentiva di 16 mesi sospesi condizionalmente per tre anni, per i reati di ripetuta infrazione aggravata alla LStup (RS 812.121) e di ripetuto riciclaggio di denaro. I fatti all'origine della condanna risalgono al periodo compreso tra l'estate ed il mese di settembre 2013 (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali di Mendrisio del 23 gennaio 2014, pagg. 51-60 del dossier Simic). E. Il 17 novembre 2014 la SEM ha nuovamente emanato una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein nei confronti dell'interessato, valida fino al 16 novembre 2029, la quale è stata notificata il 6 marzo 2015. F. Con scritto del 7 marzo 2015 (cfr. data del plico raccomandato) A._______ è insorto dinanzi al Tribunale, allegando al proprio ricorso anche una dichiarazione della moglie C._______, alla quale si è unito in matrimonio il 29 dicembre 2014 a D._______ (Albania). Agendo per il tramite del proprio patrocinatore, in data 7 aprile 2015 l'interessato ha completato il gravame del 7 marzo 2015, chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata ed in via subordinata la limitazione degli effetti del divieto d'entrata a un anno a partire dal 17 novembre 2014. Per quanto attiene ai motivi del ricorso A._______ ha in primo luogo rimproverato all'autorità inferiore di avere proceduto ad un accertamento dei fatti lacunoso. Il ricorrente ha altresì sollevato la censura della violazione del diritto di essere sentito, in quanto pronunciando il divieto d'entrata la SEM non avrebbe proceduto ad un apprezzamento degli interessi pubblici e privati in gioco, in particolare non considerando i suoi legami familiari in Svizzera, ciò anche in violazione degli art. 13 Cost. e art. 8 CEDU. L'interessato ha inoltre sostenuto che la decisione attaccata non sarebbe proporzionale in quanto violerebbe l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr (RS 142.20) siccome egli non rappresenterebbe un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, e il cpv. 3 della medesima norma per quanto attiene alla durata del divieto d'entrata. G. Il 24 aprile 2015 A._______ ha pagato l'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 20 marzo 2015. H. Invitata ad esprimersi nel merito del ricorso, in data 10 settembre 2015 l'autorità inferiore ha limitato gli effetti del divieto d'entrata al 16 novembre 2024 in ragione della modifica della situazione del ricorrente dall'emanazione della decisione litigiosa. I. Il 1° dicembre 2015 A._______ ha fornito al Tribunale un aggiornamento in merito alla sua situazione personale e ha confermato le argomentazioni formulate nel suo gravame. J. Con duplica dell'11 gennaio 2016 l'autorità inferiore si è riconfermata nelle proprie conclusioni ritenendo la decisione modificata il 10 settembre 2015 giustificata e proporzionale. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti a questo Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui l'autorità cantonale non abbia giudica-to come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e riferimenti ivi citati). 3. 3.1 Il Tribunale osserva come in primo luogo nel suo gravame A._______ abbia invocato la presunta violazione, da parte dell'autorità inferiore del diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.). Il ricorrente ha infatti rimproverato alla SEM di non avere in alcun modo indicato nella decisione del 17 novembre 2014 gli elementi attinenti alla fattispecie e alla proporzionalità sui quali si è basata al fine di pronunciare il divieto d'entrata nei suoi confronti. A._______ ha inoltre lamentato che l'autorità inferiore, nell'analisi della fattispecie, non ha tenuto conto della sua situazione familiare, in particolare del fatto che i genitori vivono a B._______ e che il 29 novembre 2014 egli si è unito in matrimonio a C._______, cittadina italiana al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera, violando così gli art. 8 CEDU e art. 13 Cost.; al proposito l'interessato ha puntualizzato che, sebbene il matrimonio abbia avuto luogo successivamente rispetto alla pronuncia della decisione attaccata, la relazione amorosa sussisteva già dall'estate 2014. Il ricorrente si è altresì lamentato che l'autorità inferiore ha considerato unicamente la sua cittadinanza albanese, malgrado egli sia cresciuto in Italia. 3.2 Nel merito, il ricorrente ha poi contestato l'applicazione dei disposti di cui all'art. 67 cpv. 2 e cpv. 3 LStr, sia per quanto concerne la pronuncia del divieto d'entrata, che per quanto attiene alla durata dello stesso. A._______ ha invocato la violazione di dette norme poiché l'autorità inferiore avrebbe costatato i fatti in maniera lacunosa relativamente, come poc'anzi sottolineato, alla sua situazione familiare e al fatto che i reati per cui è stato condannato in Italia risalgano a diversi anni orsono, ragione per la quale non vi sarebbe motivo di prenderli in considerazione nell'apprezzamento della fattispecie, ed in particolare per quanto concerne la messa in pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici (cfr. art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). Occorre dunque avantutto entrare nel merito della censura sollevata dal ricorrente relativa alla violazione del diritto di essere sentito, che se fondata, implica in principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito. 4. 4.1 Tra le garanzie procedurali generali previste all'art. 29 Cost. vi è appunto anche il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.), il quale comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). In merito a quest'ultima esigenza la giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentiti se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 141 II 28 consid. 3.2.4). Eccezionalmente a un'eventuale violazione può essere posto rimedio, fermo restando che una violazione grave di questo principio, pur tenendo conto delle esigenze di economia di procedura, non può essere sanata (cfr. ad es. DTF 138 III 225 consid. 3.3; 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3.2; DTAF 2013/46 consid. 6.3.7; 2012/24 consid. 3.4 e riferimenti ivi citati). 4.2 Nel caso di specie la SEM ha motivato la decisione attaccata come segue: «L'interessato è stato condannato il 23 gennaio 2014, dalla Corte delle assise correzionali di Mendrisio, alla pena detentiva di 16 mesi, per ripetuta infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e ripetuto riciclaggio di denaro. Inoltre, l'interessato risulta condannato in Italia, segnatamente per ripetuta rapina in concorso e ripetuto furto in concorso, a due anni e un mese di reclusione. Vista la gravità della violazione e l'esposizione a pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici che ne consegue, la disposizione di una misura d'allontanamento ai sensi dell'articolo 67 LStr è giustificata. Dagli atti non si evincono interessi privati che prevalgano sull'interesse pubblico a controllare le future entrate». A seguito del gravame del ricorrente, con scritto del 10 settembre 2015 la SEM ha modificato la propria decisione,

Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 Da quanto esposto, discende che il ricorso, nella misura in cui ammissibile, deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato.

E. 6 Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza, considerato tuttavia come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli artt. 7 e segg. regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'500.-, IVA esclusa (cfr. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA [RS 641.20]; sentenze del TAF C-2353/2013 del 16 dicembre 2015 consid. 16; C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3), tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della SEM.

Dispositiv
  1. In parziale accoglimento del ricorso, la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione nel senso dei considerandi.
  2. Non si prelevano spese processuali, l'anticipo versato di fr. 1'200.- versato in data 24 aprile 2015 è restituito al ricorrente.
  3. La SEM rifonderà al ricorrente un'indennità a titolo di spese ripetibili di fr. 1'500.-.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata) - autorità inferiore (allegati: incarto Simic [...] di ritorno; scritti ricorrente del 3 febbraio 2016 con documenti annessi e del 22 febbraio 2016) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-1529/2015 Sentenza del 4 aprile 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Martin Kayser, Jenny de Coulon Scuntaro, cancelliere Reto Peterhans. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Michele Naef, Spitalgasse 14, 3011 Bern, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Divieto d'entrata. Fatti: A. Il 5 luglio 2013 il già Ufficio federale della migrazione (UFM), attualmente Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha emanato una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein valido fino al 4 luglio 2015 nei confronti di A._______, cittadino albanese nato il (...) residente in Italia. La citata misura era stata pronunciata in quanto in data 7 marzo 2013 l'interessato era entrato in Svizzera sprovvisto di validi documenti e sulla sua persona era stata trovata della marijuana. B. Con scritto non datato, ma consegnato brevi manu al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) l'11 luglio 2013 A._______ ha dichiarato di essere entrato in Svizzera per visitare i propri familiari residenti a B._______. C. La SEM ha revocato il citato divieto d'entrata in data 12 luglio 2013 e pertanto la causa dinanzi al Tribunale è stata stralciata dai ruoli il 25 luglio 2013. D. Con sentenza del 23 gennaio 2014 la Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha condannato A._______ ad una pena detentiva di 16 mesi sospesi condizionalmente per tre anni, per i reati di ripetuta infrazione aggravata alla LStup (RS 812.121) e di ripetuto riciclaggio di denaro. I fatti all'origine della condanna risalgono al periodo compreso tra l'estate ed il mese di settembre 2013 (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali di Mendrisio del 23 gennaio 2014, pagg. 51-60 del dossier Simic). E. Il 17 novembre 2014 la SEM ha nuovamente emanato una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein nei confronti dell'interessato, valida fino al 16 novembre 2029, la quale è stata notificata il 6 marzo 2015. F. Con scritto del 7 marzo 2015 (cfr. data del plico raccomandato) A._______ è insorto dinanzi al Tribunale, allegando al proprio ricorso anche una dichiarazione della moglie C._______, alla quale si è unito in matrimonio il 29 dicembre 2014 a D._______ (Albania). Agendo per il tramite del proprio patrocinatore, in data 7 aprile 2015 l'interessato ha completato il gravame del 7 marzo 2015, chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata ed in via subordinata la limitazione degli effetti del divieto d'entrata a un anno a partire dal 17 novembre 2014. Per quanto attiene ai motivi del ricorso A._______ ha in primo luogo rimproverato all'autorità inferiore di avere proceduto ad un accertamento dei fatti lacunoso. Il ricorrente ha altresì sollevato la censura della violazione del diritto di essere sentito, in quanto pronunciando il divieto d'entrata la SEM non avrebbe proceduto ad un apprezzamento degli interessi pubblici e privati in gioco, in particolare non considerando i suoi legami familiari in Svizzera, ciò anche in violazione degli art. 13 Cost. e art. 8 CEDU. L'interessato ha inoltre sostenuto che la decisione attaccata non sarebbe proporzionale in quanto violerebbe l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr (RS 142.20) siccome egli non rappresenterebbe un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, e il cpv. 3 della medesima norma per quanto attiene alla durata del divieto d'entrata. G. Il 24 aprile 2015 A._______ ha pagato l'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 20 marzo 2015. H. Invitata ad esprimersi nel merito del ricorso, in data 10 settembre 2015 l'autorità inferiore ha limitato gli effetti del divieto d'entrata al 16 novembre 2024 in ragione della modifica della situazione del ricorrente dall'emanazione della decisione litigiosa. I. Il 1° dicembre 2015 A._______ ha fornito al Tribunale un aggiornamento in merito alla sua situazione personale e ha confermato le argomentazioni formulate nel suo gravame. J. Con duplica dell'11 gennaio 2016 l'autorità inferiore si è riconfermata nelle proprie conclusioni ritenendo la decisione modificata il 10 settembre 2015 giustificata e proporzionale. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti a questo Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui l'autorità cantonale non abbia giudica-to come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e riferimenti ivi citati). 3. 3.1 Il Tribunale osserva come in primo luogo nel suo gravame A._______ abbia invocato la presunta violazione, da parte dell'autorità inferiore del diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.). Il ricorrente ha infatti rimproverato alla SEM di non avere in alcun modo indicato nella decisione del 17 novembre 2014 gli elementi attinenti alla fattispecie e alla proporzionalità sui quali si è basata al fine di pronunciare il divieto d'entrata nei suoi confronti. A._______ ha inoltre lamentato che l'autorità inferiore, nell'analisi della fattispecie, non ha tenuto conto della sua situazione familiare, in particolare del fatto che i genitori vivono a B._______ e che il 29 novembre 2014 egli si è unito in matrimonio a C._______, cittadina italiana al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera, violando così gli art. 8 CEDU e art. 13 Cost.; al proposito l'interessato ha puntualizzato che, sebbene il matrimonio abbia avuto luogo successivamente rispetto alla pronuncia della decisione attaccata, la relazione amorosa sussisteva già dall'estate 2014. Il ricorrente si è altresì lamentato che l'autorità inferiore ha considerato unicamente la sua cittadinanza albanese, malgrado egli sia cresciuto in Italia. 3.2 Nel merito, il ricorrente ha poi contestato l'applicazione dei disposti di cui all'art. 67 cpv. 2 e cpv. 3 LStr, sia per quanto concerne la pronuncia del divieto d'entrata, che per quanto attiene alla durata dello stesso. A._______ ha invocato la violazione di dette norme poiché l'autorità inferiore avrebbe costatato i fatti in maniera lacunosa relativamente, come poc'anzi sottolineato, alla sua situazione familiare e al fatto che i reati per cui è stato condannato in Italia risalgano a diversi anni orsono, ragione per la quale non vi sarebbe motivo di prenderli in considerazione nell'apprezzamento della fattispecie, ed in particolare per quanto concerne la messa in pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici (cfr. art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). Occorre dunque avantutto entrare nel merito della censura sollevata dal ricorrente relativa alla violazione del diritto di essere sentito, che se fondata, implica in principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito. 4. 4.1 Tra le garanzie procedurali generali previste all'art. 29 Cost. vi è appunto anche il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.), il quale comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). In merito a quest'ultima esigenza la giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentiti se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 141 II 28 consid. 3.2.4). Eccezionalmente a un'eventuale violazione può essere posto rimedio, fermo restando che una violazione grave di questo principio, pur tenendo conto delle esigenze di economia di procedura, non può essere sanata (cfr. ad es. DTF 138 III 225 consid. 3.3; 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3.2; DTAF 2013/46 consid. 6.3.7; 2012/24 consid. 3.4 e riferimenti ivi citati). 4.2 Nel caso di specie la SEM ha motivato la decisione attaccata come segue: «L'interessato è stato condannato il 23 gennaio 2014, dalla Corte delle assise correzionali di Mendrisio, alla pena detentiva di 16 mesi, per ripetuta infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e ripetuto riciclaggio di denaro. Inoltre, l'interessato risulta condannato in Italia, segnatamente per ripetuta rapina in concorso e ripetuto furto in concorso, a due anni e un mese di reclusione. Vista la gravità della violazione e l'esposizione a pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici che ne consegue, la disposizione di una misura d'allontanamento ai sensi dell'articolo 67 LStr è giustificata. Dagli atti non si evincono interessi privati che prevalgano sull'interesse pubblico a controllare le future entrate». A seguito del gravame del ricorrente, con scritto del 10 settembre 2015 la SEM ha modificato la propria decisione, considerando che la situazione di A._______ fosse mutata, e pertanto ha limitato gli effetti del divieto d'entrata al 16 novembre 2024, ossia per una durata totale di 10 anni. 4.3 È d'uopo osservare che prima dell'emanazione della decisione del 17 novembre 2014 e meglio in data 1° maggio 2014 l'autorità inferiore ha tentato, senza successo, di prendere contatto con l'interessato al fine di consentirgli di esercitare il diritto di essere sentito nell'ambito dell'emanazione della misura di allontanamento dal suolo elvetico oggetto del presente procedimento (cfr. scritto SEM del 1° maggio 2014, pagg. 70-71 del dossier Simic). 4.4 L'autorità inferiore ha dunque fondato la propria decisione essenzialmente sui precedenti penali di A._______, considerando i suoi comportamenti come atti a mettere gravemente in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici. Il ricorrente d'altro canto ha lamentato la lacunosa costatazione dei fatti da parte della SEM, la quale non si è confrontata con la sua situazione personale, ma al contrario si è limitata a costatare l'esistenza di comportamenti penali reprensibili e concluderne, come detto, una grave minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, senza procedere a una valutazione e ponderazione degli interessi pubblici - segnatamente appunto quello al mantenimento di ordine e sicurezza - e gli interessi privati del ricorrente. 4.5 Preso atto del gravame di A._______ la SEM ha ritenuto opportuno modificare la decisione di divieto d'entrata limitandone gli effetti a 10 anni. L'autorità inferiore non si è però confrontata con le allegazioni contenute nel citato ricorso, in particolare per quanto concerne le censure riguardanti la situazione familiare dell'interessato, ma al contrario ha unicamente costatato come «la situazione si sia modificata dall'emanazione della decisione impugnata» (cfr. scritto SEM del 10 settembre 2015, atto 12 dell'incarto TAF). Vero è che al momento dell'emanazione della decisione, ovvero il 17 novembre 2014, il matrimonio tra il ricorrente e C._______ non era ancora stato celebrato - avendo avuto luogo il 29 dicembre 2014 - cionondimeno, a mente del Tribunale, tale circostanza non risulta essere stata presa sufficientemente in considerazione dalla SEM, la quale non ha dunque proceduto ad una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco, ma ha pedissequamente trasposto la circostanza del matrimonio in un'automatica riduzione della durata della misura di allontanamento dal suolo elvetico. L'autorità inferiore avrebbe invece dovuto effettuare un esame individualizzato della situazione di A._______ e valutare se alla luce del citato matrimonio vi erano i presupposti per la pronuncia di un divieto d'entrata e in caso affermativo stabilirne la durata in funzione dei criteri stabiliti all'art. 67 cpv. 2 e 3 LStr. 4.6 Agendo in tale maniera l'autorità inferiore ha violato il principio del diritto di essere sentito, sia per quanto concerne le esigenze di motivazione, sia per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Per quanto il Tribunale dispone del medesimo potere di cognizione dell'autorità inferiore, potendo rivedere sia le questioni di diritto che le costatazioni dei fatti stabilite dall'autorità inferiore oppure l'opportunità della decisione, giunge al convincimento che detta violazione sia grave, di conseguenza non può essere sanata in questa sede, ma deve comportare l'annullamento della misura impugnata. 4.7 Giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circostanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove (cfr. DTAF 2009/53; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. marg. 1155, pagg. 403 e segg.). In casu la causa è rinviata all'autorità inferiore affinché proceda, in maniera conforme al diritto, ad una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare l'autorità inferiore è invitata a valutare se A._______, in virtù delle infrazioni commesse in Svizzera e all'estero rappresenti una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a giustificare l'emanazione di un divieto d'entrata in Svizzera, e nel contempo prendere in considerazione la sua situazione familiare.

5. Da quanto esposto, discende che il ricorso, nella misura in cui ammissibile, deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato.

6. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza, considerato tuttavia come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli artt. 7 e segg. regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'500.-, IVA esclusa (cfr. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA [RS 641.20]; sentenze del TAF C-2353/2013 del 16 dicembre 2015 consid. 16; C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3), tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della SEM. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. In parziale accoglimento del ricorso, la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali, l'anticipo versato di fr. 1'200.- versato in data 24 aprile 2015 è restituito al ricorrente.

3. La SEM rifonderà al ricorrente un'indennità a titolo di spese ripetibili di fr. 1'500.-.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata)

- autorità inferiore (allegati: incarto Simic [...] di ritorno; scritti ricorrente del 3 febbraio 2016 con documenti annessi e del 22 febbraio 2016) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Data di spedizione: