Assicurazione per l'invalidità (AI)
Sachverhalt
A. A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata, ha lavorato in Svizzera dal 1988 al 1999, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (cfr. conti individuali). Dopo il rimpatrio, non ha più svolto attività lucrativa, dedicandosi ai lavori della propria economia domestica composta da 4 persone (doc. 8, 9). B. In data 30 giugno 2008, A._______ ha formulato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 4). La richiedente è stata visitata l'11 agosto 2008 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva con disturbi di attacco di panico, cardiopatia ipertensiva, artrosi delle mani e dei piedi, sovrappeso ed ha posto un tasso d'invalidità del 55% per qualsivoglia attività (doc. 63). Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- referti sanitari riguardanti la cura ed un intervento chirurgico nel 1998 per isterectomia vaginale a seguito di ipermenorrea (doc. 11-15);
- un verbale di pronto soccorso del 13 ottobre 2000 poco leggibile (tumefazione al collo? doc. 16); un referto radiografico della laringe del 17 ottobre 2000 con un'ecografia del collo di stessa data (doc. 17, 18); i risultati di una scintigrafia tiroidea del 3 novembre 2000 (doc. 19);
- i risultati di un'ecografia pelvica del 14 novembre 2002 (doc. 22);
- un verbale di pronto soccorso del 26 marzo 2005 per possibile attacco di panico (doc. 29) ed un altro verbale del 20 aprile 2005 per crisi d'ansia (doc. 30);
- un tracciato di elettroencefalogramma del 27 aprile 2005, nella norma (doc. 31);
- un rapporto d'esame ecocardiografico del 28 maggio 2005 (doc. 34) ed i risultati di un esame dello stesso tipo del 26 ottobre 2005 (doc. 39);
- esami ematochimici del 31 ottobre 2005 (doc. 41);
- un rapporto radiografico delle mani del 7 dicembre 2005 (doc. 42);
- un breve rapporto d'esame neurologico del 30 gennaio 2006 (doc. 43);
- referti radiografici dei piedi del 13 marzo, 19 agosto e 13 settembre 2006 con breve attestato ortopedico del 25 ottobre successivo (doc. 44, 46, 47, 48);
- i risultati di un esame elettrocardiografico del 29 luglio 2006 (doc. 45);
- i risultati di un ecodoppler arterioso e venoso agli arti inferiori del 12 gennaio 2007 (doc. 49);
- un rapporto d'esame elettrocardiografico del 6 luglio 2007 (doc. 51);
- un verbale di pronto soccorso del 27 settembre 2007 per stato d'ansia (doc. 52);
- un breve rapporto d'esame neuropsichiatrico del 5 dicembre 2007 attestante una sindrome ansioso-depressiva presente da diversi anni con periodiche ricadute e non sempre responsiva ai farmaci (doc. 53);
- una scheda di trasporto in ambulanza per un attacco di panico del 15 dicembre 2007 (doc. 55);
- un breve rapporto d'esame cardiologico del 3 gennaio 2008 attestante una cardiopatia ipertensiva (doc. 56) ed una breve relazione d'esame ortopedico per problemi artrosici ai piedi del 18 gennaio 2008 (doc. 57);
- un breve rapporto d'esame psichiatrico del 9 febbraio 2008 attestante sindrome ansio-depressiva con disturbi da conversione, disturbi di attacco di panico (doc. 58);
- un referto ecocolordoppler cardiaco del 24 luglio 2008 attestante un'ipertrofia del ventricolo sinistro (doc. 61, 62). Nel questionario per gli assicurati occupati nell'economia domestica, l'assicurata ha affermato di essere in grado di svolgere solo una piccola parte dei lavori casalinghi (doc. 8). C. Nella sua relazione del 5 novembre 2008, il Dott. Ribordy, medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ha affermato che l'interessata non presenterebbe alcuna invalidità di rilievo nella sua qualità di persona senza attività lucrativa (doc. 65). L'amministrazione ha aderito al parere del proprio consulente medico e, con progetto di decisione del 10 novembre 2008, ha disposto la reiezione della domanda di rendita (doc. 66). L'interpellata non ha preso posizione in merito. Mediante decisione del 13 gennaio 2009, l'UAIE ha respinto la domanda di rendita (doc. 67). Il giorno seguente è pervenuta all'UAIE una presa di posizione dell'assicurata, rappresentata dall'avv. Potenza, datata 22 dicembre 2008, ove si chiede, in via preliminare, di prendere conoscenza degli atti e, in ogni caso, di riconoscere il diritto ad una rendita d'invalidità (doc. 68). Con scritto del 22 gennaio 2009, l'UAIE ha informato l'avv. Potenza che le osservazioni essendo pervenute in ritardo, avrebbe avuto la possibilità di ricorrere come indicato nella decisione stessa (doc. 69). D. Con il ricorso depositato il 16 febbraio 2009, A._______, sempre rappresentata dall'avv. Potenza, chiede l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo ed il riconoscimento di prestazioni assicurative, previo, se necessario, ulteriori accertamenti sanitari. Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla Dott.ssa Sereni Keller, del proprio servizio medico, la quale, nella sua relazione del 20 aprile 2009, ha preso atto dell'incarto e, valutando le risposte fornite dalla richiedente sul questionario per gli assicurati occupati nell'economia domestica ed in base alle specifiche direttive federali in materia, ha ritenuto un tasso d'invalidità del 31% (doc. 73). Nelle sue osservazioni ricorsuali del 27 aprile 2009, l'UAIE propone pertanto la reiezione dell'impugnativa. E. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, l'avv. Potenza, con scritto del 13 giugno 2009, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso. A suffragio delle sue conclusioni ha esibito:
- un certificato del Centro di salute mentale di Ugento del 21 febbraio 2009 attestante l'identica diagnosi già riferita dallo stesso Centro (cfr. doc. 58);
- una dettagliata relazione sanitaria eseguita l'11 giugno 2009 dal Dott. Scarcella, Acquarica del Capo. L'esperto di parte indica che la paziente presenta un quadro assimilabile a depressione maggiore, caratterizzato dai tipici atteggiamenti in tale patologia, artrosi delle mani e dei piedi (artropatia), poliartrosi del rachide, ipertensione arteriosa, cardiopatia ipertensiva, eccesso ponderale, esiti di intervento di isterectomia, insonnia e cefalea. L'esperto di parte considera la paziente invalida in misura totale. F. Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott. Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 9 luglio 2009, afferma che la documentazione prodotta non contiene nuovi elementi diagnostici, e che il rapporto del Dott. Scarcella non fa che esprimere un parere diverso sulle conseguenze valetudinarie di note patologie. Duplicando il 13 luglio 2009, l'UAIE ripropone la reiezione del ricorso. Con ordinanza del 17 luglio 2009, il Tribunale amministrativo federale ha inviato alla ricorrente copia della duplica con i pareri del Dott. Lehmann. Con decisione incidentale del 28 luglio 2009, il TAF ha invitato la parte ricorrente a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato l'11 settembre 2009.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
E. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
E. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
E. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-, entro il termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
E. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
E. 3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
E. 3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
E. 4 Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrativo federale si estende fino al 13 gennaio 2009, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V citata).
E. 5 Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera; aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71). Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessata adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
E. 6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
E. 6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
E. 6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
E. 6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
E. 6.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete.
E. 7.1 Per quanto risulta dagli atti, l'interessata non ha più lavorato dopo il rimpatrio e si è dedicata ai lavori della propria economia domestica.
E. 7.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, Pratique VSI 2000 p. 84).
E. 7.3 L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28a cpv. 2 LAI). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
E. 7.4 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
E. 8 Nel caso di specie, la ricorrente soffre essenzialmente di una non meglio investigata sindrome ansioso-depressiva ricorrente con disturbi da conversione, poco emendabile con psicofarmaci, frequenti ed oggettivati attacchi di panico, disturbi del sonno, cardiopatia ipertensiva, artropatia delle mani e dei piedi bilateralmente, poliartrosi del rachide non investigata, sovrappeso, esiti di isterectomia totale (cfr. perizia medica particolareggiata dell'11 agosto 2008, doc. 63 e relazione del Dott. Scarcella dell'11 giugno 2009 esibita in sede di replica).
E. 9.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 55% (doc. 63). Dal canto loro, i medici dell'UAIE, Dott.ri Ribordy, Sereni Keller e Lehmann, escludono un'incapacità al lavoro di livello pensionabile come casalinga (doc. 65, 73, 75). Il Dott. Scarcella, autore della relazione sanitaria esibita in sede di replica, ritiene la paziente invalida in misura del cento per cento.
E. 9.2 Per quanto riguarda la valutazione dell'invalidità, può essere rilevato che l'indagine psichiatrica è carente. Da molti anni l'assicurata soffre di disturbi psichici piuttosto gravi. Questi si caratterizzano con frequenti attacchi di panico e di situazioni d'ansia che, più volte, hanno reso necessario l'intervento al pronto soccorso (cfr. doc. 16, 29, 30, 52, 53, 55, 58). Ora, ad atti si notano solo due succinti rapporti d'esame psichiatrico, di cui uno scarsamente leggibile (doc. 53, 58); quello esibito in sede di replica, del 21 febbraio 2009, non è migliore. Queste certificazioni e questi verbali di pronto intervento stanno comunque a dimostrare che la patologia psichiatria, per l'assicurata, riveste una forma morbosa di importante rilievo. Per questa ragione, la patologia psichiatrica avrebbe dovuto essere approfondita. Di principio un esame psichiatrico deve contenere un'anamnesi dettagliata, un rapporto oggettivo che riferisca sull'orientamento spazio-temporale della paziente, sull'umore e soprattutto, in questo caso trattandosi di disturbi di conversione e di panico, sulle idee presenti, sulla frequenza di stati morbosi acuti, sull'organizzazione mentale, sull'intuizione. Il certificato deve poi porre una diagnosi e una prognosi precise e deve pronunciarsi sulla capacità di lavoro residua. Ora, i certificati ad atti non permettono di rispondere a questi quesiti. La carenza della documentazione medica ad atti viene peraltro esplicitamente ammessa dal Dott. Ribordy (doc. 65, pag. 2). Dal canto suo, la Dott.ssa Sereni Keller entra nel merito della problematica psichiatrica, ma le sue considerazioni non sono convincenti nella misura in cui non si fondano su documenti oggettivi completi (doc. 73). Non migliore, in questo specifico tema, è la relazione del Dott. Lehmann (doc. 75), il quale criticando le valutazioni del Dott. Scarcella in materia psichiatrica, osserva che queste non sarebbero sorrette da rapporti specialistici attendibili. Ragion di più, questa osservazione, per far eseguire tale indagini fondamentali. Nel caso in esame può inoltre essere rilevata una lacuna nell'indagine ortopedica. Sembra che l'assicurata presenti limitazioni funzionali alle mani, difficoltà di marcia e dolori ad ambedue i piedi. Trattasi verosimilmente di un processo artrosico alle mani in fase avanzata, le cui ripercussioni pratiche a livello valetudinario non sono state ben riferite. È quindi indispensabile eseguire un nuovo rapporto d'esame ortopedico particolarmente volto alla problematica degli estremi arti inferiori e superiori. Viste queste lacune nella documentazione medica, neppure la valutazione dell'invalidità della Dott.ssa Sereni Keller, che ha ritenuto un grado d'invalidità del 31%, può essere confermata.
E. 10.1 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di determinare l'eventuale incapacità di lavoro subita dall'interessata e da quando questa invalidità esisterebbe. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere.
E. 10.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando nuovamente la situazione medica. L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. A tale fine, conformemente a quanto esposto al considerando precedente, la ricorrente dovrà essere sottoposta ad una perizia approfondita in psichiatria. Si richiederà inoltre un E 213 aggiornato ed un referto d'esame ortopedico approfondito. L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra il 2008 ed il 13 gennaio 2009, nonché in merito alla sua capacità di attendere alle usuali incombenze domestiche.
E. 11.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali, versato dall'insorgente l'11 settembre 2009, le viene restituito.
E. 11.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, viste la memoria di ricorso e di replica nonché la documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'500.-, da porre a carico dell'UAIE.
Dispositiv
- Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 13 gennaio 2009, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
- Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.- versato dalla ricorrente l'11 settembre 2009 le viene restituito.
- Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità a titolo di spese ripetibili di Fr. 1'500.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
- Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R) autorità inferiore (n. di rif. ) Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-1101/2009 {T 0/2} Sentenza dell'8 marzo 2010 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Vito Valenti, Beat Weber; Cancelliere: Dario Croci Torti Parti A._______, patrocinata dall'avvocato Luigi Potenza, via della Repubblica 23, IT-73054 Presicce, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 13 gennaio 2009) Fatti: A. A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata, ha lavorato in Svizzera dal 1988 al 1999, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (cfr. conti individuali). Dopo il rimpatrio, non ha più svolto attività lucrativa, dedicandosi ai lavori della propria economia domestica composta da 4 persone (doc. 8, 9). B. In data 30 giugno 2008, A._______ ha formulato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 4). La richiedente è stata visitata l'11 agosto 2008 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva con disturbi di attacco di panico, cardiopatia ipertensiva, artrosi delle mani e dei piedi, sovrappeso ed ha posto un tasso d'invalidità del 55% per qualsivoglia attività (doc. 63). Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- referti sanitari riguardanti la cura ed un intervento chirurgico nel 1998 per isterectomia vaginale a seguito di ipermenorrea (doc. 11-15);
- un verbale di pronto soccorso del 13 ottobre 2000 poco leggibile (tumefazione al collo? doc. 16); un referto radiografico della laringe del 17 ottobre 2000 con un'ecografia del collo di stessa data (doc. 17, 18); i risultati di una scintigrafia tiroidea del 3 novembre 2000 (doc. 19);
- i risultati di un'ecografia pelvica del 14 novembre 2002 (doc. 22);
- un verbale di pronto soccorso del 26 marzo 2005 per possibile attacco di panico (doc. 29) ed un altro verbale del 20 aprile 2005 per crisi d'ansia (doc. 30);
- un tracciato di elettroencefalogramma del 27 aprile 2005, nella norma (doc. 31);
- un rapporto d'esame ecocardiografico del 28 maggio 2005 (doc. 34) ed i risultati di un esame dello stesso tipo del 26 ottobre 2005 (doc. 39);
- esami ematochimici del 31 ottobre 2005 (doc. 41);
- un rapporto radiografico delle mani del 7 dicembre 2005 (doc. 42);
- un breve rapporto d'esame neurologico del 30 gennaio 2006 (doc. 43);
- referti radiografici dei piedi del 13 marzo, 19 agosto e 13 settembre 2006 con breve attestato ortopedico del 25 ottobre successivo (doc. 44, 46, 47, 48);
- i risultati di un esame elettrocardiografico del 29 luglio 2006 (doc. 45);
- i risultati di un ecodoppler arterioso e venoso agli arti inferiori del 12 gennaio 2007 (doc. 49);
- un rapporto d'esame elettrocardiografico del 6 luglio 2007 (doc. 51);
- un verbale di pronto soccorso del 27 settembre 2007 per stato d'ansia (doc. 52);
- un breve rapporto d'esame neuropsichiatrico del 5 dicembre 2007 attestante una sindrome ansioso-depressiva presente da diversi anni con periodiche ricadute e non sempre responsiva ai farmaci (doc. 53);
- una scheda di trasporto in ambulanza per un attacco di panico del 15 dicembre 2007 (doc. 55);
- un breve rapporto d'esame cardiologico del 3 gennaio 2008 attestante una cardiopatia ipertensiva (doc. 56) ed una breve relazione d'esame ortopedico per problemi artrosici ai piedi del 18 gennaio 2008 (doc. 57);
- un breve rapporto d'esame psichiatrico del 9 febbraio 2008 attestante sindrome ansio-depressiva con disturbi da conversione, disturbi di attacco di panico (doc. 58);
- un referto ecocolordoppler cardiaco del 24 luglio 2008 attestante un'ipertrofia del ventricolo sinistro (doc. 61, 62). Nel questionario per gli assicurati occupati nell'economia domestica, l'assicurata ha affermato di essere in grado di svolgere solo una piccola parte dei lavori casalinghi (doc. 8). C. Nella sua relazione del 5 novembre 2008, il Dott. Ribordy, medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ha affermato che l'interessata non presenterebbe alcuna invalidità di rilievo nella sua qualità di persona senza attività lucrativa (doc. 65). L'amministrazione ha aderito al parere del proprio consulente medico e, con progetto di decisione del 10 novembre 2008, ha disposto la reiezione della domanda di rendita (doc. 66). L'interpellata non ha preso posizione in merito. Mediante decisione del 13 gennaio 2009, l'UAIE ha respinto la domanda di rendita (doc. 67). Il giorno seguente è pervenuta all'UAIE una presa di posizione dell'assicurata, rappresentata dall'avv. Potenza, datata 22 dicembre 2008, ove si chiede, in via preliminare, di prendere conoscenza degli atti e, in ogni caso, di riconoscere il diritto ad una rendita d'invalidità (doc. 68). Con scritto del 22 gennaio 2009, l'UAIE ha informato l'avv. Potenza che le osservazioni essendo pervenute in ritardo, avrebbe avuto la possibilità di ricorrere come indicato nella decisione stessa (doc. 69). D. Con il ricorso depositato il 16 febbraio 2009, A._______, sempre rappresentata dall'avv. Potenza, chiede l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo ed il riconoscimento di prestazioni assicurative, previo, se necessario, ulteriori accertamenti sanitari. Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla Dott.ssa Sereni Keller, del proprio servizio medico, la quale, nella sua relazione del 20 aprile 2009, ha preso atto dell'incarto e, valutando le risposte fornite dalla richiedente sul questionario per gli assicurati occupati nell'economia domestica ed in base alle specifiche direttive federali in materia, ha ritenuto un tasso d'invalidità del 31% (doc. 73). Nelle sue osservazioni ricorsuali del 27 aprile 2009, l'UAIE propone pertanto la reiezione dell'impugnativa. E. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, l'avv. Potenza, con scritto del 13 giugno 2009, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso. A suffragio delle sue conclusioni ha esibito:
- un certificato del Centro di salute mentale di Ugento del 21 febbraio 2009 attestante l'identica diagnosi già riferita dallo stesso Centro (cfr. doc. 58);
- una dettagliata relazione sanitaria eseguita l'11 giugno 2009 dal Dott. Scarcella, Acquarica del Capo. L'esperto di parte indica che la paziente presenta un quadro assimilabile a depressione maggiore, caratterizzato dai tipici atteggiamenti in tale patologia, artrosi delle mani e dei piedi (artropatia), poliartrosi del rachide, ipertensione arteriosa, cardiopatia ipertensiva, eccesso ponderale, esiti di intervento di isterectomia, insonnia e cefalea. L'esperto di parte considera la paziente invalida in misura totale. F. Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott. Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 9 luglio 2009, afferma che la documentazione prodotta non contiene nuovi elementi diagnostici, e che il rapporto del Dott. Scarcella non fa che esprimere un parere diverso sulle conseguenze valetudinarie di note patologie. Duplicando il 13 luglio 2009, l'UAIE ripropone la reiezione del ricorso. Con ordinanza del 17 luglio 2009, il Tribunale amministrativo federale ha inviato alla ricorrente copia della duplica con i pareri del Dott. Lehmann. Con decisione incidentale del 28 luglio 2009, il TAF ha invitato la parte ricorrente a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato l'11 settembre 2009. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-, entro il termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrativo federale si estende fino al 13 gennaio 2009, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V citata). 5. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera; aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71). Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessata adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge. 6. 6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede. 6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). 6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). 6.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete. 7. 7.1 Per quanto risulta dagli atti, l'interessata non ha più lavorato dopo il rimpatrio e si è dedicata ai lavori della propria economia domestica. 7.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, Pratique VSI 2000 p. 84). 7.3 L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28a cpv. 2 LAI). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. 7.4 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). 8. Nel caso di specie, la ricorrente soffre essenzialmente di una non meglio investigata sindrome ansioso-depressiva ricorrente con disturbi da conversione, poco emendabile con psicofarmaci, frequenti ed oggettivati attacchi di panico, disturbi del sonno, cardiopatia ipertensiva, artropatia delle mani e dei piedi bilateralmente, poliartrosi del rachide non investigata, sovrappeso, esiti di isterectomia totale (cfr. perizia medica particolareggiata dell'11 agosto 2008, doc. 63 e relazione del Dott. Scarcella dell'11 giugno 2009 esibita in sede di replica). 9. 9.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 55% (doc. 63). Dal canto loro, i medici dell'UAIE, Dott.ri Ribordy, Sereni Keller e Lehmann, escludono un'incapacità al lavoro di livello pensionabile come casalinga (doc. 65, 73, 75). Il Dott. Scarcella, autore della relazione sanitaria esibita in sede di replica, ritiene la paziente invalida in misura del cento per cento. 9.2 Per quanto riguarda la valutazione dell'invalidità, può essere rilevato che l'indagine psichiatrica è carente. Da molti anni l'assicurata soffre di disturbi psichici piuttosto gravi. Questi si caratterizzano con frequenti attacchi di panico e di situazioni d'ansia che, più volte, hanno reso necessario l'intervento al pronto soccorso (cfr. doc. 16, 29, 30, 52, 53, 55, 58). Ora, ad atti si notano solo due succinti rapporti d'esame psichiatrico, di cui uno scarsamente leggibile (doc. 53, 58); quello esibito in sede di replica, del 21 febbraio 2009, non è migliore. Queste certificazioni e questi verbali di pronto intervento stanno comunque a dimostrare che la patologia psichiatria, per l'assicurata, riveste una forma morbosa di importante rilievo. Per questa ragione, la patologia psichiatrica avrebbe dovuto essere approfondita. Di principio un esame psichiatrico deve contenere un'anamnesi dettagliata, un rapporto oggettivo che riferisca sull'orientamento spazio-temporale della paziente, sull'umore e soprattutto, in questo caso trattandosi di disturbi di conversione e di panico, sulle idee presenti, sulla frequenza di stati morbosi acuti, sull'organizzazione mentale, sull'intuizione. Il certificato deve poi porre una diagnosi e una prognosi precise e deve pronunciarsi sulla capacità di lavoro residua. Ora, i certificati ad atti non permettono di rispondere a questi quesiti. La carenza della documentazione medica ad atti viene peraltro esplicitamente ammessa dal Dott. Ribordy (doc. 65, pag. 2). Dal canto suo, la Dott.ssa Sereni Keller entra nel merito della problematica psichiatrica, ma le sue considerazioni non sono convincenti nella misura in cui non si fondano su documenti oggettivi completi (doc. 73). Non migliore, in questo specifico tema, è la relazione del Dott. Lehmann (doc. 75), il quale criticando le valutazioni del Dott. Scarcella in materia psichiatrica, osserva che queste non sarebbero sorrette da rapporti specialistici attendibili. Ragion di più, questa osservazione, per far eseguire tale indagini fondamentali. Nel caso in esame può inoltre essere rilevata una lacuna nell'indagine ortopedica. Sembra che l'assicurata presenti limitazioni funzionali alle mani, difficoltà di marcia e dolori ad ambedue i piedi. Trattasi verosimilmente di un processo artrosico alle mani in fase avanzata, le cui ripercussioni pratiche a livello valetudinario non sono state ben riferite. È quindi indispensabile eseguire un nuovo rapporto d'esame ortopedico particolarmente volto alla problematica degli estremi arti inferiori e superiori. Viste queste lacune nella documentazione medica, neppure la valutazione dell'invalidità della Dott.ssa Sereni Keller, che ha ritenuto un grado d'invalidità del 31%, può essere confermata. 10. 10.1 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di determinare l'eventuale incapacità di lavoro subita dall'interessata e da quando questa invalidità esisterebbe. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere. 10.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando nuovamente la situazione medica. L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. A tale fine, conformemente a quanto esposto al considerando precedente, la ricorrente dovrà essere sottoposta ad una perizia approfondita in psichiatria. Si richiederà inoltre un E 213 aggiornato ed un referto d'esame ortopedico approfondito. L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra il 2008 ed il 13 gennaio 2009, nonché in merito alla sua capacità di attendere alle usuali incombenze domestiche. 11. 11.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali, versato dall'insorgente l'11 settembre 2009, le viene restituito. 11.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, viste la memoria di ricorso e di replica nonché la documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'500.-, da porre a carico dell'UAIE. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 13 gennaio 2009, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.- versato dalla ricorrente l'11 settembre 2009 le viene restituito. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità a titolo di spese ripetibili di Fr. 1'500.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato. 4. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R) autorità inferiore (n. di rif. ) Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: