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B-6585/2010

B-6585/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-06 · Italiano CH

Opposizione

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 A._______,

E. 2 Le spese processuali di CHF 400.-- sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 2'000.-- versato il 24 settembre 2010 nella misura di CHF 1000.-- a testa. L'avanzo di CHF 1600.-- CHF (CHF 800.-- a testa) sarà rimborsato ai ricorrenti.

E. 3 Ai ricorrenti non viene assegnata alcuna indennità.

E. 4 Comunicazione a:

- ricorrenti (raccomandata; allegati: atti di ritorno; formulario per il rimborso)

- controparte (raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. PO 11167; raccomandata; allegati: atti di ritorno) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Ciro Papini Data di spedizione: 6 maggio 2011

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-6585/2010 Sentenza del6 maggio 2011 Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Claude Morvant, David Aschmann, cancelliere Ciro Papini. Parti

1. A._______,

2. B._______, patrocinati dall'Avv. C._______, ricorrenti, contro D._______, controparte, Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI, Stauffacherstrasse 65, 3003 Berna, autorità inferiore Oggetto procedura d'opposizione Ritenuto in fatto che che la registrazione del marchio svizzero dei ricorrenti è stata pubblicata il 30 marzo 2010, che il 22 giugno 2010 la controparte ha inoltrato opposizione contro suddetta registrazione, che avendo constatato alcuni difetti dell'opposizione, l'autorità inferiore impartiva alla controparte, con lettera del 28 giugno 2010, un termine scadente il 30 giugno 2010 per completare l'opposizione, che entro il 30 giugno 2010 la controparte completava l'opposizione ed entro lo stesso ne termine pagava la corrispondente tassa, che, con decisione incidentale del 21 luglio 2010, l'autorità inferiore impartiva ai ricorrenti un termine per inoltrare una presa di posizione concernente l'opposizione e la lettera della controparte del 30 giugno 2010, che l'autorità inferiore dava seguito alla domanda di visione degli atti inoltrata dai ricorrenti il 23 luglio 2010, che in seguito alla visione degli atti, con scritto del 14 settembre 2010, i ricorrenti inoltravano formale ricorso contro la decisione incidentale dell'autorità inferiore del 28 giugno/26 luglio 2010 basandosi sul fatto che la decisione del 28 giugno 2010 è stata spedita loro con lo scritto dell'autorità inferiore del 26 luglio 2010 e censurando che essa avrebbe ingiustamente impartito alla controparte una scadenza per migliorare l'opposizione disattendendo ai propri obblighi procedurali, postulando l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione incidentale dell'autorità inferiore del 28 giugno/26 luglio 2010 così come lo stralcio dagli atti della lettera della controparte all'autorità inferiore del 30 giugno 2010, protestando tasse e spese ripetibili, che con scritto del 26 ottobre 2010 la controparte richiede che il ricorso sia giudicato inammissibile con le spese a carico dei ricorrenti, che entro la scadenza del termine precedentemente prolungata al 30 novembre 2010, l'autorità inferiore postulava l'irricevibilità oppure, a titolo sussidiario, la reiezione del ricorso, e considerato in diritto che il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni dell'autorità inferiore in materia di opposizione alla registrazione di un marchio (art. 31, 32 e 33 lett. d della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), che la decisione dell'autorità inferiore del 28 giugno 2010 è una decisione incidentale, che le decisioni incidentali che non concernono la competenza o domande di ricusazione ai sensi dell'art. 45 PA (RS 172.021) possono essere impugnate se sono adempiuti i criteri dell'art. 46 PA, che né l'invito a completare l'opposizione entro il suo scadere, né l'invito a pagarne la rispettiva tassa, come fatto dall'autorità inferiore alle cifre 1 e 2 del dispositivo della decisione del 28 giugno 2010, comportano un pregiudizio irreparabile per i ricorrenti, tanto più che la decisione in materia di opposizione alla registrazione di un marchio può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale che dispone della cognizione per esaminare anche la legittimità di una decisione incidentale emanata dell'autorità inferiore (cfr. art. 49 PA), che l'accoglimento del ricorso porterebbe all'annullamento della decisione incidentale dell'autorità inferiore del 28 giugno 2010 e alla radiazione dagli atti della presa di posizione del 30 giugno 2010 della controparte, ma non comporterebbe direttamente una decisione finale in merito all'opposizione, che quindi, né la decisione dell'autorità inferiore del 28 giugno 2010 comporta un pregiudizio irreparabile per i ricorrenti, né l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale e pertanto non sono adempiuti i criteri dell'art. 46 cpv. 1 lett. a e b, che contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti la decisione impugnata non è stata loro notificata ma semplicemente loro trasmessa in base alla richiesta di visione degli atti del 23 luglio 2010 e che i rimedi giuridici di suddetta decisione si riferiscono quindi alla controparte, che per i motivi sopra indicati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 LTAF), che visto l'esito del ricorso le spese processuali sono messe a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA) ai quali non viene assegnata alcuna indennità per le spese ripetibili (art. 64 PA), che data l'ampiezza della procedura e tenuto conto che si tratta di un ricorso contro una decisione incidentale le spese della procedura sono fissate a 400.-- CHF (art. 1 e segg. in particolare art. 2 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), che contro la presente decisione è escluso il ricorso ed essa è quindi definitiva (art. 73 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese processuali di CHF 400.-- sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 2'000.-- versato il 24 settembre 2010 nella misura di CHF 1000.-- a testa. L'avanzo di CHF 1600.-- CHF (CHF 800.-- a testa) sarà rimborsato ai ricorrenti.

3. Ai ricorrenti non viene assegnata alcuna indennità.

4. Comunicazione a:

- ricorrenti (raccomandata; allegati: atti di ritorno; formulario per il rimborso)

- controparte (raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. PO 11167; raccomandata; allegati: atti di ritorno) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Ciro Papini Data di spedizione: 6 maggio 2011