opencaselaw.ch

B-3637/2011

B-3637/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-13 · Italiano CH

Opposizione

Sachverhalt

A. Il 30 marzo 2010 è stata pubblicata la registrazione del marchio n. _______ "_______", contro la quale è insorto dinnanzi all'Istituto federale della proprietà intellettuale il C._______ con un'opposizione del 22 giugno 2011. Il 28 giugno 2010 l'Istituto federale della proprietà intellettuale ha invitato l'opponente a indicare, entro il 30 giugno 2010, il marchio anteriore sul quale l'opposizione si fonda e a versare, entro il medesimo termine, la tassa di opposizione. Rispondendo a tale invito con scritto del 30 giugno 2010, il C._______ ha confermato il contenuto della sua opposizione e precisato che nel caso del logo del _______ - di cui i richiedenti farebbero un uso illecito - si tratta di un segno protetto dalla legge, che non necessita, di conseguenza, di una specifica registrazione. B. A._______e B._______ sono insorti una prima volta dinanzi al Tribunale amministrativo federale il 14 settembre 2010, chiedendo l'annullamento della decisione del 30 giugno 2010 poc'anzi menzionata e di stralciare dagli atti del procedimento di opposizione lo scritto del 30 giugno 2010 del C._______. Tale ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 6 maggio 2011 (inc. B-6585/2010), non arrecando la decisione incidentale impugnata un pregiudizio irreparabile ai ricorrenti né comportando un accoglimento ipotetico del ricorso immediatamente una decisione finale nel merito della vertenza. C. Con decisione del 24 maggio 2011, L'Istituto federale della proprietà intellettuale ha chiuso lo scambio di allegati e l'istruttoria, informando al contempo le parti che si pronuncerà sull'opposizione presentata il 22 giugno 2010 dal C._______sulla base di tale opposizione, completata dallo scritto dell'opponente del 30 giugno 2010, come anche della risposta del 21 settembre 2010 delle parti resistenti. D. Contro la decisione appena menzionata sono insorti al Tribunale amministrativo federale con un ricorso del 24 giugno 2011 A._______e B._______, chiedendone l'annullamento e - nuovamente - lo stralcio dagli atti del procedimento di opposizione dello scritto del 30 giugno 2010 del C._______. L'Istituto federale della proprietà intellettuale e il C._______, nelle loro rispettive risposte del 23 agosto 2011 e del 21 settembre 2011, propongono di dichiarare inammissibile il ricorso, oppure, in via subordinata, di respingerlo.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 A norma dell'art. 23 cpv. 1 lett. b della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) il giudice dell'istruzione statuisce quale giudice unico sulla non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili. Nell'evenienza, il Tribunale amministrativo federale con sentenza del 6 maggio 2011 ha già dichiarato inammissibile un ricorso con il quale A._______ e B._______ hanno chiesto - previo annullamento della decisione del 28 giugno 2010 - di espungere dagli atti della procedura di opposizione pendente dinanzi all'autorità inferiore lo scritto del 30 giugno 2010 trasmesso dal C._______ all'autorità inferiore. Nella nuova impugnativa, del 24 giugno 2011, i ricorrenti domandano ancora una volta - in questo caso previo annullamento della decisione del 24 maggio 2011 con la quale sono stati chiusi lo scambio di scritti e l'istruttoria - lo stralcio dagli atti della procedura di opposizione dello scritto del 30 giugno 2010 appena menzionato. Pur non essendo nei due ricorsi la decisione impugnata la medesima, l'oggetto del ricorso non è mutato. In entrambi i casi, infatti, i ricorrente chiedono di espungere dagli atti il noto scritto del 30 giugno 2010 indirizzato dal C._______ all'autorità inferiore. Il nuovo ricorso si rivela manifestamente inammissibile, avendo il Tribunale amministrativo federale in composizione ordinaria già dichiarato inammissibile - nel caso concreto - una siffatta impugnativa. Il ricorso del 24 giugno 2011 può quindi essere evaso dal giudice dell'istruzione quale giudice unico. Ciononostante, giova soffermarsi nuovamente sui motivi della sua inammissibilità.

E. 2 Che nel caso della decisione impugnata si tratta di una decisione incidentale è fuor di dubbio. Simili decisioni, se notificate separatamente, possono essere impugnate se sono suscettibili di cagionare un danno irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (art. 46 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]).

E. 2.1 Ponendo quale condizione per l'impugnabilità di una decisione incidentale il rischio di un danno irreparabile, l'art. 46 cpv. 1 lett. a PA statuisce l'esigenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o cambiamento immediato della decisione incidentale impugnata. Tale interesse degno di protezione risiede nel danno che il ricorrente subirebbe se la decisione incidentale fosse impugnabile unicamente insieme alla decisione finale (Kayser, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2008, n. 10 ad art. 46). Secondo i ricorrenti, la decisione impugnata - mediante la quale l'autorità inferiore ha comunicato di voler fondare la sua decisione finale anche sul noto scritto del 30 giugno 2010 - sarebbe suscettibile di cagionare loro un pregiudizio irreparabile in quanto, a loro dire, "se si considera illegale l'agire dell'autorità resistente nell'aver chiesto all'opponente di completare la propria opposizione, l'allegato aggiuntivo dovrebbe essere stralciato dagli atti e l'opposizione sarebbe in tal caso irricevibile". Tale conclusione non può essere condivisa. Non è infatti dato a divedere - né i ricorrenti lo spiegano - ove risiederebbe il danno che costoro subirebbero qualora la decisione incidentale non fosse impugnabile che con la decisione finale. Del resto, la semplice circostanza che - a mente dei ricorrenti - l'opposizione presentata dal C._______ sarebbe irricevibile qualora si volesse ritenere "illegale" l'agire dell'autorità inferiore non è suscettibile di provocare un danno irreparabile ai ricorrenti nel periodo compreso tra l'emanazione della decisione incidentale impugnata e quella della decisione finale. In tale periodo, infatti, essi potranno senz'altro continuare a fare uso del marchio da loro registrato, non subendo in tal modo pregiudizio alcuno, ma anzi, traendone finanche un beneficio.

E. 2.2 Una decisione incidentale è infine anche impugnabile se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (art. 46 cpv. 1 lett. b PA). Al riguardo, i ricorrenti pretendono che ciò sia il caso poiché - secondo loro - l'opposizione sarebbe irricevibile senza lo scritto del 30 giugno 2010. Anche sotto questo profilo, le argomentazioni dei ricorrenti sono destinate all'insuccesso. Un eventuale accoglimento del ricorso condurrebbe infatti al mero annullamento della decisione impugnata e al conseguente stralcio dello scritto del C._______ del 30 giugno 2010 dagli atti della procedura di opposizione pendente dinanzi all'autorità inferiore. L'applicazione dell'art. 46 cpv. 1 lett. b PA presuppone tuttavia che l'autorità di ricorso possa emanare direttamente una decisione finale, senza rinviare gli atti all'autorità inferiore (Kayser, op. cit., n. 18 ad art. 46). In concreto, la decisione se accogliere, respingere o dichiarare irricevibile l'opposizione spetta però all'autorità inferiore, alla quale il Tribunale amministrativo federale non può sostituirsi. Del resto, i ricorrenti neppure chiedono a questo Tribunale di dichiarare irricevibile l'opposizione alla registrazione del marchio presentata dal C._______. Anche sotto questo profilo, il ricorso denota la sua inconsistenza.

E. 3 Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA) e vanno quindi poste a carico dei ricorrenti in ragione di un mezzo ciascuno. Esse vengono fissate in fr. 600.-- e compensate con l'anticipo spese versato dai ricorrenti di complessivi fr. 2'000.--. L'eccedenza va restituita ai ricorrenti in ragione di un mezzo ciascuno. Né ai ricorrenti - soccombenti - né al C._______, poiché non patrocinato, può essere assegnata un'indennità per ripetibili.

E. 4 La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (art. 73 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese processuali di fr. 600.-- sono poste a carico dei ricorrenti in ragione di un mezzo ciascuno e computate con l'anticipo spese di complessivi fr. 2'000.--. L'eccedenza è rimborsata ai ricorrenti in ragione di fr. 700.-- ciascuno.
  3. Comunicazione a: - ricorrenti (raccomandata; allegati: atti di ritorno, formulari per il rimborso) - controparte (raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. N°_______; raccomandata; allegati: atti di ritorno) Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Brentani Alexander Moses Data di spedizione: 13 gennaio 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-3637/2011 Sentenza del 13 gennaio 2012 Composizione Giudice unico Francesco Brentani, cancelliere Alexander Moses. Parti

1. A._______

2. B._______ patrocinati dall'avv. Cesare Lepori, via Parco 2,casella postale 1803, 6501 Bellinzona , ricorrenti, contro C._______, controparte, Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI, Stauffacherstrasse 65, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Decisione incidentale del 24 maggio 2011, procedura di opposizione N° _______- _______ Fatti: A. Il 30 marzo 2010 è stata pubblicata la registrazione del marchio n. _______ "_______", contro la quale è insorto dinnanzi all'Istituto federale della proprietà intellettuale il C._______ con un'opposizione del 22 giugno 2011. Il 28 giugno 2010 l'Istituto federale della proprietà intellettuale ha invitato l'opponente a indicare, entro il 30 giugno 2010, il marchio anteriore sul quale l'opposizione si fonda e a versare, entro il medesimo termine, la tassa di opposizione. Rispondendo a tale invito con scritto del 30 giugno 2010, il C._______ ha confermato il contenuto della sua opposizione e precisato che nel caso del logo del _______ - di cui i richiedenti farebbero un uso illecito - si tratta di un segno protetto dalla legge, che non necessita, di conseguenza, di una specifica registrazione. B. A._______e B._______ sono insorti una prima volta dinanzi al Tribunale amministrativo federale il 14 settembre 2010, chiedendo l'annullamento della decisione del 30 giugno 2010 poc'anzi menzionata e di stralciare dagli atti del procedimento di opposizione lo scritto del 30 giugno 2010 del C._______. Tale ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 6 maggio 2011 (inc. B-6585/2010), non arrecando la decisione incidentale impugnata un pregiudizio irreparabile ai ricorrenti né comportando un accoglimento ipotetico del ricorso immediatamente una decisione finale nel merito della vertenza. C. Con decisione del 24 maggio 2011, L'Istituto federale della proprietà intellettuale ha chiuso lo scambio di allegati e l'istruttoria, informando al contempo le parti che si pronuncerà sull'opposizione presentata il 22 giugno 2010 dal C._______sulla base di tale opposizione, completata dallo scritto dell'opponente del 30 giugno 2010, come anche della risposta del 21 settembre 2010 delle parti resistenti. D. Contro la decisione appena menzionata sono insorti al Tribunale amministrativo federale con un ricorso del 24 giugno 2011 A._______e B._______, chiedendone l'annullamento e - nuovamente - lo stralcio dagli atti del procedimento di opposizione dello scritto del 30 giugno 2010 del C._______. L'Istituto federale della proprietà intellettuale e il C._______, nelle loro rispettive risposte del 23 agosto 2011 e del 21 settembre 2011, propongono di dichiarare inammissibile il ricorso, oppure, in via subordinata, di respingerlo. Diritto:

1. A norma dell'art. 23 cpv. 1 lett. b della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) il giudice dell'istruzione statuisce quale giudice unico sulla non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili. Nell'evenienza, il Tribunale amministrativo federale con sentenza del 6 maggio 2011 ha già dichiarato inammissibile un ricorso con il quale A._______ e B._______ hanno chiesto - previo annullamento della decisione del 28 giugno 2010 - di espungere dagli atti della procedura di opposizione pendente dinanzi all'autorità inferiore lo scritto del 30 giugno 2010 trasmesso dal C._______ all'autorità inferiore. Nella nuova impugnativa, del 24 giugno 2011, i ricorrenti domandano ancora una volta - in questo caso previo annullamento della decisione del 24 maggio 2011 con la quale sono stati chiusi lo scambio di scritti e l'istruttoria - lo stralcio dagli atti della procedura di opposizione dello scritto del 30 giugno 2010 appena menzionato. Pur non essendo nei due ricorsi la decisione impugnata la medesima, l'oggetto del ricorso non è mutato. In entrambi i casi, infatti, i ricorrente chiedono di espungere dagli atti il noto scritto del 30 giugno 2010 indirizzato dal C._______ all'autorità inferiore. Il nuovo ricorso si rivela manifestamente inammissibile, avendo il Tribunale amministrativo federale in composizione ordinaria già dichiarato inammissibile - nel caso concreto - una siffatta impugnativa. Il ricorso del 24 giugno 2011 può quindi essere evaso dal giudice dell'istruzione quale giudice unico. Ciononostante, giova soffermarsi nuovamente sui motivi della sua inammissibilità.

2. Che nel caso della decisione impugnata si tratta di una decisione incidentale è fuor di dubbio. Simili decisioni, se notificate separatamente, possono essere impugnate se sono suscettibili di cagionare un danno irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (art. 46 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]). 2.1. Ponendo quale condizione per l'impugnabilità di una decisione incidentale il rischio di un danno irreparabile, l'art. 46 cpv. 1 lett. a PA statuisce l'esigenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o cambiamento immediato della decisione incidentale impugnata. Tale interesse degno di protezione risiede nel danno che il ricorrente subirebbe se la decisione incidentale fosse impugnabile unicamente insieme alla decisione finale (Kayser, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2008, n. 10 ad art. 46). Secondo i ricorrenti, la decisione impugnata - mediante la quale l'autorità inferiore ha comunicato di voler fondare la sua decisione finale anche sul noto scritto del 30 giugno 2010 - sarebbe suscettibile di cagionare loro un pregiudizio irreparabile in quanto, a loro dire, "se si considera illegale l'agire dell'autorità resistente nell'aver chiesto all'opponente di completare la propria opposizione, l'allegato aggiuntivo dovrebbe essere stralciato dagli atti e l'opposizione sarebbe in tal caso irricevibile". Tale conclusione non può essere condivisa. Non è infatti dato a divedere - né i ricorrenti lo spiegano - ove risiederebbe il danno che costoro subirebbero qualora la decisione incidentale non fosse impugnabile che con la decisione finale. Del resto, la semplice circostanza che - a mente dei ricorrenti - l'opposizione presentata dal C._______ sarebbe irricevibile qualora si volesse ritenere "illegale" l'agire dell'autorità inferiore non è suscettibile di provocare un danno irreparabile ai ricorrenti nel periodo compreso tra l'emanazione della decisione incidentale impugnata e quella della decisione finale. In tale periodo, infatti, essi potranno senz'altro continuare a fare uso del marchio da loro registrato, non subendo in tal modo pregiudizio alcuno, ma anzi, traendone finanche un beneficio. 2.2. Una decisione incidentale è infine anche impugnabile se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (art. 46 cpv. 1 lett. b PA). Al riguardo, i ricorrenti pretendono che ciò sia il caso poiché - secondo loro - l'opposizione sarebbe irricevibile senza lo scritto del 30 giugno 2010. Anche sotto questo profilo, le argomentazioni dei ricorrenti sono destinate all'insuccesso. Un eventuale accoglimento del ricorso condurrebbe infatti al mero annullamento della decisione impugnata e al conseguente stralcio dello scritto del C._______ del 30 giugno 2010 dagli atti della procedura di opposizione pendente dinanzi all'autorità inferiore. L'applicazione dell'art. 46 cpv. 1 lett. b PA presuppone tuttavia che l'autorità di ricorso possa emanare direttamente una decisione finale, senza rinviare gli atti all'autorità inferiore (Kayser, op. cit., n. 18 ad art. 46). In concreto, la decisione se accogliere, respingere o dichiarare irricevibile l'opposizione spetta però all'autorità inferiore, alla quale il Tribunale amministrativo federale non può sostituirsi. Del resto, i ricorrenti neppure chiedono a questo Tribunale di dichiarare irricevibile l'opposizione alla registrazione del marchio presentata dal C._______. Anche sotto questo profilo, il ricorso denota la sua inconsistenza.

3. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA) e vanno quindi poste a carico dei ricorrenti in ragione di un mezzo ciascuno. Esse vengono fissate in fr. 600.-- e compensate con l'anticipo spese versato dai ricorrenti di complessivi fr. 2'000.--. L'eccedenza va restituita ai ricorrenti in ragione di un mezzo ciascuno. Né ai ricorrenti - soccombenti - né al C._______, poiché non patrocinato, può essere assegnata un'indennità per ripetibili.

4. La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (art. 73 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese processuali di fr. 600.-- sono poste a carico dei ricorrenti in ragione di un mezzo ciascuno e computate con l'anticipo spese di complessivi fr. 2'000.--. L'eccedenza è rimborsata ai ricorrenti in ragione di fr. 700.-- ciascuno.

3. Comunicazione a:

- ricorrenti (raccomandata; allegati: atti di ritorno, formulari per il rimborso)

- controparte (raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. N°_______; raccomandata; allegati: atti di ritorno) Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Brentani Alexander Moses Data di spedizione: 13 gennaio 2012