Maturità svizzera
Sachverhalt
A. X. _______ (di seguito: la ricorrente) ha sostenuto il primo tentativo dell'esame svizzero di maturità in tre sessioni: nella sessione estiva 2022 (prima parte del primo esame parziale: storia, geografia e arti visive), nella sessione estiva 2023 (seconda parte del primo esame parziale: biologia, chimica e fisica) e nella sessione invernale 2024 (secondo esame parziale: prima lingua italiano, seconda lingua nazionale tedesco, terza lingua inglese, matematica, opzione specifica economia e diritto, opzione complementare pedagogia/psicologia e lavoro di maturità). La ricorrente ha ottenuto un totale di 73.5 punti, accumulando 7 insufficienze e 14.5 punti negativi. Alla luce di tale risultato, con decisione datata 1° febbraio 2024 la Commissione svizzera di maturità (in seguito: CSM, autorità inferiore) le ha comunicato il mancato superamento dell'esame e l'impossibilità del rilascio dell'attestato di maturità. B. B.a La ricorrente ha affrontato il secondo e ultimo tentativo d'esame nella sessione estiva 2024, sostenendo in un'unica sessione tutte le materie risultate insufficienti al primo tentativo d'esame (biologia, chimica, fisica, prima lingua italiano, seconda lingua nazionale tedesco, terza lingua inglese e opzione specifica economia e diritto) e rinunciando a ripetere le materie in cui al primo tentativo ella aveva ottenuto la nota 4.0 o 4.5 (storia, geografia e matematica). B.b Con decisione del 3 luglio 2024 la CSM ha comunicato alla ricorrente i risultati dell'esame, ossia l'ottenimento di un totale di 82.5 punti e l'accumulo di 4 insufficienze e di 5.5 punti negativi, concludendo al mancato superamento dell'esame e all'impossibilità di rilasciare il relativo attestato e osservando che la ricorrente, essendo al suo secondo tentativo, non aveva più diritto a ripresentarsi all'esame. C. Con e-mail dell'11 settembre 2024 la ricorrente si è rivolta al Tribunale amministrativo federale, chiedendo informazioni sulla ricezione e sullo stato del trattamento di una richiesta di revisione degli esami federali di maturità da lei apparentemente inoltrata in data 3 agosto 2024. D. Con decisione incidentale del 12 settembre 2024, dopo aver comunicato di non aver ricevuto alcun scritto in precedenza e dopo aver constatato che la richiesta di revisione era unicamente indirizzata alla CSM, il Tribunale ha invitato la ricorrente a precisare la sua intenzione a ricorrere e in caso affermativo a regolarizzare il ricorso, in particolare fornendo la documentazione necessaria a determinare la tempestività del gravame, nonché a rispettare le esigenze dell'art. 52 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), segnatamente a firmare il ricorso e ad indicare delle chiare conclusioni. E. In data 14 ottobre 2024 la ricorrente ha inoltrato al Tribunale un ricorso regolarizzato con cui contesta i risultati dell'esame. In sostanza, ella mette in evidenza lo scarto di soli 1.5 punti per il raggiungimento del punteggio minimo richiesto a superare l'esame e fa valere una valutazione scorretta di alcuni esercizi degli esami scritti di fisica, biologia, economia e diritto, nonché inglese. F. Con invii del 24 ottobre 2024 e del 4 novembre 2024 l'autorità inferiore e la ricorrente si sono espresse sulla tempestività del ricorso. G. Con risposta del 24 gennaio 2025, trasmessa in seguito alla ricorrente unitamente all'incarto con l'indice degli atti, l'autorità inferiore postula di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. Quanto alle contestazioni riferite alla valutazione degli esami scritti di fisica, biologia, economia e diritto e inglese, l'autorità inferiore rimanda alle relative prese di posizione degli esaminatori e conferma i punti e le note assegnate. H. Entro il termine impartito con l'ordinanza del 28 gennaio 2025, la ricorrente non ha inoltrato alcuna replica. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza.
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per giudicare il presente ricorso (artt. 31, 32 e 33 lett. f della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021], art. 29 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità [Ordinanza ESM, RS 413.12] in collegamento con l'art. 37 LTAF e l'art. 44 PA). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF.
E. 1.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA).
E. 1.3 In base al tracciamento dell'invio emerge che la decisione impugnata è stata consegnata alla ricorrente in data 4 luglio 2024, per cui il termine di ricorso sarebbe giunto a scadenza il 4 settembre successivo in considerazione delle ferie giudiziarie (art. 22a cpv. 1 lett. b PA). La ricorrente ha potuto attestare, mediante un'immagine della schermata della sua casella di posta elettronica, di aver spedito, il 3 agosto successivo, un'e-mail all'autorità inferiore con in allegato una lettera della stessa data, inviata in forma cartacea il 5 agosto 2024, con cui ha comunicato di voler presentare un ricorso contro la sua valutazione finale. Il termine di ricorso è da considerarsi ossequiato se la parte ricorrente, come in questo caso, si rivolge in tempo utile ad un'autorità incompetente (art. 21 cpv. 3 PA in combinato disposto con l'art. 50 cpv. 1 PA). Per correttezza, l'autorità inferiore avrebbe dovuto trasmettere allo scrivente Tribunale la corrispondenza inviatale dalla ricorrente in data 3 e 5 agosto 2024. Il fatto che ella si sia rivolta al Tribunale in data 11 settembre 2024 non può quindi andare a scapito della ricorrente.
E. 1.4 Inoltre, le disposizioni relative al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono rispettate in seguito alla regolarizzazione del gravame. L'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA) è avvenuto entro il termine impartito e le disposizioni relative ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA) sono parimenti rispettate.
E. 1.5 Ne segue che il ricorso si rivela ammissibile.
E. 2.1 L'Ordinanza ESM disciplina le sessioni d'esame, l'iscrizione ad esso, le condizioni d'ammissione, nonché il suo scopo (art. 1 cpv. 1). La CSM è responsabile dello svolgimento dell'esame. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) funge da segretariato ed è responsabile della direzione amministrativa (art. 2). Giusta l'art. 8 cpv. 1, l'esame deve permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari.
E. 2.2 In virtù dell'art. 22 cpv. 1 dell'Ordinanza ESM, l'esame è superato se il candidato: (a.) ha ottenuto un totale di almeno 105 punti; o (b.) ha ottenuto tra 84 e 104,5 punti, non ha note insufficienti in più di quattro materie e la somma degli scarti di punto in rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o uguale a 7. La ricorrente ha ottenuto un totale di 82.5 punti e presenta 4 insufficienze e 5.5 punti negativi. Alla luce di tale risultato, l'autorità inferiore è giunta alla conclusione che l'esame di maturità non è stato superato e che il relativo attestato non può essere rilasciato.
E. 2.3 Nel suo gravame la ricorrente contesta unicamente la valutazione delle sue prestazioni negli esami scritti di fisica, biologia, economia e diritto, nonché inglese. Per poter superare l'esame, alla ricorrente mancano 1.5 punti. Per ottenerli, le note attribuite nelle prove scritte contestate dovrebbero ogni volta poter essere aumentate di almeno mezza nota o addirittura di una nota intera.
E. 3.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c).
E. 3.2.1 Per costante prassi, le autorità di ricorso chiamate a statuire in materia di esami assumono un certo riserbo e non si scostano senza necessità dall'apprezzamento degli esaminatori anche nei casi in cui dispongono delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (DTF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1; DTAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1). L'adozione di un certo riserbo si impone nella misura in cui le decisioni in materia di esami non si prestano bene per loro natura ad un controllo giudiziario, dato che l'autorità di ricorso non è in principio a conoscenza di tutti gli elementi pertinenti della valutazione e non è, in genere, in grado di formulare un giudizio affidabile sul rendimento complessivo di un ricorrente e degli altri candidati. Inoltre, gli esami hanno come oggetto materie specifiche, nelle quali l'autorità di ricorso non dispone di competenze proprie. Una libera revisione della valutazione dell'esame da un punto di vista materiale, comporterebbe, inoltre, il rischio di ingiustizie e disuguaglianze rispetto agli altri candidati (cfr. sul tema DTF 118 Ia 488 consid. 4c, 106 Ia 1 consid. 3c, con rinvii; DTAF 2008/14 consid. 3.1 con rinvii, 2007/6 consid. 3 e i riferimenti citati).
E. 3.2.2 Visto quanto precede, l'autorità di ricorso non è tenuta, né legittimata a sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore e non può pertanto effettuare una nuova valutazione dettagliata di ogni singolo esercizio come se fosse una commissione superiore d'esame. In una procedura di ricorso, gli esaminatori, la cui valutazione viene contestata, formulano le loro osservazioni in occasione della presa di posizione dell'autorità inferiore. Così facendo, riesaminano la loro valutazione e dichiarano se ritengono giustificata o meno una correzione. Gli esaminatori hanno un grande margine di apprezzamento nelle loro considerazioni e nei loro calcoli riguardo alla ponderazione dei differenti compiti, sia per quanto attiene alla loro completa correttezza, sia per quanto riguarda la questione del numero di punti da assegnare a risposte solo parzialmente corrette. Il Tribunale parte, perciò, dal presupposto che nell'ambito di censure attinenti a queste tematiche non gli sia permesso di sostituire il proprio potere discrezionale a quello della prima istanza, rispettivamente a quello dell'istanza precedente. Fintanto che non vi sono indizi concreti di parzialità o incompetenza e la valutazione non appare evidentemente errata o del tutto inadeguata, occorre tener conto del parere degli esperti. La condizione per far ciò presuppone che il parere dell'esperto sia completo nella misura in cui risponda in maniera esaustiva a tutte le censure fatte valere dalla parte ricorrente e che il parere dell'esperto, soprattutto se differisce dalle censure sollevate, sia comprensibile e plausibile (DTAF 2010/11 consid. 4.2 e 2010/10 consid. 4.1; sentenze del TAF B-3817/2019 del 20 aprile 2020 consid. 2.2 e B-5621/2018 del 19 giugno 2019 consid. 2.3 con rinvii). Se l'esaminatore è in grado di esporre in modo plausibile i motivi che hanno condotto all'assegnazione di una nota insufficiente, compete alla parte ricorrente di contestare validamente la valutazione operata sulla scorta di argomenti oggettivi e mezzi di prova suscettibili di dimostrare che le valutazioni dell'istanza inferiore sono insostenibili, le esigenze troppo elevate e le prestazioni d'esame manifestamente sottovalutate (cfr. DTAF 2010/21 consid. 5.1; 2010/11 consid 4.3; 2010/10 consid. 4.1; sentenza del TAF B-4513/2021 del 13 gennaio 2022 consid. 3.2.4 con rinvii). Se le contestazioni della parte ricorrente non riescono ad insinuare dei dubbi chiari e forti a riguardo, si considera che sia data per dimostrata una valutazione corretta e scevra da arbitrio e che si possa prescindere dall'assunzione di ulteriori misure probatorie sotto forma del parere di un esperto esterno (cfr. sentenze del TAF B-6884/2023 dell'8 aprile 2024 consid. 6.2, B-6834/2014 del 24 settembre 2015 consid. 7, B-8265/2010 del 23 ottobre 2012 consid. 8.8). Il solo fatto di pretendere che un'altra soluzione sia possibile, che l'avviso della commissione d'esame o che una correzione siano errati o incompleti non soddisfa le menzionate esigenze giurisprudenziali (cfr. sentenza del TAF B-4513/2021 del 13 gennaio 2022 consid. 3.2.5 con rinvii).
E. 3.2.3 Il riserbo nell'esercizio del potere d'esame si applica solo alla valutazione materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione sono l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge o vengono rimproverate carenze procedurali nello svolgimento dell'esame, l'autorità di ricorso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altrimenti commetterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2010/11 consid. 4.2, 2010/10 consid. 4.1 con rinvii, 2008/14 consid. 3.3 e 2007/6 consid. 3 con rinvii; sentenza del TAF B-6252/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3 con rinvii). Rappresentano delle questioni procedurali tutte le obiezioni riguardanti lo svolgimento esterno dell'esame, il tipo di compito o la procedura di valutazione. L'onere della prova per eventuali errori procedurali incombe al ricorrente (sentenze del TAF B-5284/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 3.3 e B-4383/2016 del 18 settembre 2018 consid. 6.2, rispettivamente con rinvii).
E. 3.3 Nel caso di specie, le contestazioni del ricorso riguardano unicamente la valutazione di alcuni esami scritti. Come previamente indicato, in considerazione dell'ampio potere di apprezzamento riconosciuto in questo ambito agli esaminatori, la valutazione dei risultati degli esami può essere verificata dall'autorità di ricorso soltanto con un certo riserbo.
E. 4 Di seguito, sulla scorta della giurisprudenza suesposta verranno trattate le censure vertenti sulla valutazione degli esami scritti e nel contempo esaminate le prese di posizione degli esaminatori.
E. 4.1 Nella misura in cui gli esaminatori nelle loro prese di posizione spiegano nel dettaglio i motivi che li hanno portati a considerare una risposta errata o incompleta e a non poter attribuire il punteggio massimo previsto per il rispettivo esercizio, la parte ricorrente non soddisfa le esigenze di motivazione quando si limita semplicemente a pretendere che la sua soluzione è esatta e completa senza sostanziare le sue affermazioni in termini più concreti o dimostrarle, perlomeno in sede di replica (cfr. DTAF 2010/21 consid. 5.1; sentenza del TAF B-4513/2021 del 13 gennaio 2022 consid. 3.2.5 con ulteriori rinvii).
E. 4.2 Per valutare le conoscenze della materia "fisica" il candidato deve sostenere un esame scritto. La nota assegnata equivale alla nota finale, quest'ultima viene moltiplicata al coefficiente previsto (1) e si ottiene così il numero dei punti per il relativo esame. Nel caso di specie, l'esame di fisica era suddiviso in 6 compiti ("Problemi"): 1. Meccanica, 2. Gravitazione, 3. Elettrologia, 4. Terminologia, 5. Onde, 6. Fisica Atomica. Ciascun problema era composto da 3 domande che, se risolte correttamente, davano diritto a 4 punti e ad un punteggio massimo di 72 punti. Per ottenere la nota 6 occorreva rispondere in modo corretto e completo a 15 delle 18 domande (cfr. allegato 7 della presa di posizione della CSM).
E. 4.2.1 La ricorrente ha ottenuto 12 punti e la nota 2.5 per aver risolto in maniera corretta e completa le tre domande componenti il Problema n. 6 "Fisica Atomica". Nelle rimanenti risposte la ricorrente non ha ricevuto alcun punto. Nell'atto di ricorso ella contesta la mancata attribuzione di punti per la domanda 1 dell'esercizio di meccanica, per le domande 1 e 3 dell'esercizio di gravitazione e per tutte le tre domande dell'esercizio di elettrologia. La ricorrente non riesce a capire i motivi per la totale assenza di punteggi. A suo dire, l'esaminatore avrebbe evidenziato solo i calcoli finali errati, prevalentemente dovuti all'agitazione e alla fretta nell'uso della calcolatrice, senza tenere conto del fatto ch'ella avrebbe dimostrato di conoscere gli argomenti e di aver compreso i concetti, utilizzando le formule appropriate e impostando il ragionamento corretto.
E. 4.2.2 Nell'ambito della risposta al ricorso dell'autorità inferiore, l'esaminatore responsabile ha inoltrato una presa di posizione di cinque pagine, in cui ha analizzato e riesaminato i punti contestati dalla ricorrente (allegato 8 alla risposta). A titolo riassuntivo, l'esaminatore ha difeso l'attribuzione di zero punti nei primi cinque compiti. Nell'esercizio di meccanica, la ricorrente non avrebbe capito il problema. Quanto al problema di gravitazione, non sarebbero state capite le prime due domande, mentre nella terza la ricorrente avrebbe sbagliato i calcoli. Nell'esercizio di elettrologia, la candidata avrebbe sbagliato i calcoli nella prima domanda e non avrebbe capito per nulla il senso delle altre due domande. Nel compito di termologia, la ricorrente non avrebbe neppure affrontato il problema, mentre in ottica e onde, ella avrebbe completamente sbagliato calcoli e disegni. Riguardo alle risposte contestate negli esercizi di meccanica, gravitazione ed elettrologia, l'esaminatore ha spiegato punto per punto il modo di impostazione delle rispettive domande, illustrando le specifiche soluzioni richieste e evidenziando le lacune della ricorrente in ogni singola risposta. Nella domanda 1 dell'esercizio di meccanica, la ricorrente non avrebbe accennato né alla definizione di quantità di moto, né alla legge di conservazione della quantità di moto. Nella prima parte della domanda 2 dell'esercizio di gravitazione, l'esaminatore ha riscontrato una chiara incomprensione del concetto di densità, una carenza nella conoscenza della formula del volume di una sfera, una confusione tra superficie e volume, nonché un errore nell'assegnazione delle unità di misura, mentre nella seconda parte della domanda 2 la ricorrente avrebbe proposto una formula fuori tema e non richiesta, dimostrando di non conoscere il concetto del campo gravitazionale e di non saper trovare la formula corretta nelle tavole a disposizione. Nella domanda 3 dell'esercizio di gravitazione, la ricorrente non avrebbe capito né saputo applicare correttamente la rispettiva formula sia nel calcolo numerico che nel calcolo algebrico in riguardo all'unità di misura. Anche nella domanda 1 dell'esercizio di elettrologia la ricorrente non avrebbe saputo capire ed applicare la formula riportata dal formulario, dimostrando di non aver compreso il concetto di resistenza elettrica e sbagliando le unità scritte per la resistenza trovata. Alla domanda 2 dell'esercizio di elettrologia, la ricorrente non sarebbe riuscita a riconoscere le leggi di conservazione dell'energia e della carica elettrica, proponendo una risposta sbagliata numericamente e omettendo di indicare le unità e a quale dei tre punti richiesti avrebbe fatto riferimento. Alla domanda 3 dell'esercizio di elettrologia, la ricorrente non avrebbe compreso la legge di conservazione per la potenza elettrica, tralasciando di contestualizzare le formule e di introdurre i dati corretti. Quanto alle censure ulteriori della ricorrente, l'esaminatore ha spiegato in modo condivisibile che il solo fatto di ricopiare una formula dal formulario dell'esame non basta a dimostrare che la formula sia stata capita o applicata correttamente. Inoltre, i risultati errati in 5 su 6 esercizi dimostrerebbero carenze evidenti nel calcolo algebrico e anche nell'utilizzo della calcolatrice, le quali non si lascerebbero unicamente giustificare dall'agitazione e dalla fretta.
E. 4.2.3 In base ai risultati suesposti e ad un confronto tra l'elaborato della ricorrente e le soluzioni corrette, il Tribunale reputa che l'esaminatore ha motivato la conferma della valutazione operata e risposto alle censure della ricorrente, in ambo i casi, in maniera convincente, sostenibile e scevra d'arbitrio. La ricorrente non ha fatto uso della facoltà di inoltrare una replica. Come si è visto, le censure sollevate in sede di ricorso hanno potuto essere validamente confutate e visto il mancato inoltro della replica la ricorrente non è in grado di mettere seriamente in dubbio la presa di posizione dell'esaminatore competente. In particolare, alla luce delle lacune riscontrate nella comprensione ed attuazione dei concetti, nonché in termini di calcolo, non è ravvisabile alcun motivo suscettibile di concludere ad un'applicazione eccessivamente severa dei requisiti di valutazione e di giustificare una nota ed un punteggio migliori. Ne discende che la nota assegnata per l'esame scritto di fisica è da considerare corretta.
E. 4.3 Per valutare le conoscenze della materia "biologia" il candidato deve sostenere un esame scritto. La nota assegnata equivale alla nota finale, quest'ultima viene moltiplicata al coefficiente previsto (1) e si ottiene così il numero dei punti per il relativo esame. La ricorrente ha ottenuto 27 punti su un massimo di 80 e la nota finale 3.5 che moltiplicata al coefficiente 1 porta al raggiungimento di 3.5 punti. Per ottenere la sufficienza sono necessari 36 punti su 80.
E. 4.3.1 La ricorrente contesta in pratica solo l'assegnazione di zero punti alla sua risposta alla seconda domanda dell'esercizio 6, precisamente "Che relazione biologica c'è tra i due parametri "concentrazione di ossigeno" e "pH" misurati nel lago?". Pur riconoscendo che la sua risposta, scritta velocemente, non sia concisa, la ricorrente reputa che non si possa considerarla sbagliata.
E. 4.3.2 La risposta corretta alla seconda domanda dell'esercizio 6 dà diritto a tre punti. Quand'anche quella della ricorrente sia da ritenere corretta, i tre punti supplementari non cambierebbero nulla al risultato dell'esame poiché non basterebbero per raggiungere la sufficienza. A prescindere da ciò, l'esaminatrice incaricata ha messo in relazione la risposta attesa con quella data dalla ricorrente e commentato dettagliatamente punto per punto le affermazioni da lei fornite (cfr. allegato 10 alla risposta della CSM). Dalla relativa presa di posizione risulta che la ricorrente avrebbe fatto confusione tra i processi chimici che coinvolgono l'ossigeno e la definizione di pH. La reazione chimica scritta dalla ricorrente con il coinvolgimento dell'acido cloridrico (HCl) non sarebbe inoltre pertinente alla domanda posta. L'esaminatrice ha altresì ritenuto generica e non corretta l'affermazione "Il ph prima dei 12 m di profondità è basico e dopo rimane sul 7 (neutro) può essere per sostanze basiche o acide", puntualizzando che il simbolo di grandezza è pH e non ph o PH. Infine, la ricorrente non avrebbe chiarito quale relazione esiste tra la grandezza Temperatura e il pH.
E. 4.3.3 Visto quanto precede, l'esaminatrice ha analizzato in modo completo le censure della ricorrente. Le motivazioni da lei addotte sono condivisibili e non prestano fianco ad alcuna critica. Di contro, gli argomenti della ricorrente nel suo gravame non sono pertinenti per invalidare il parere dell'esaminatrice. Come già indicato, la ricorrente ha rinunciato ad inoltrare una replica e a fornire ulteriori spiegazioni in che misura e perché secondo lei la valutazione operata sia da considerare evidentemente insostenibile. Ne segue che la nota 3.5 va ritenuta corretta.
E. 4.4 Per valutare le conoscenze della materia "economia e diritto" come opzione specifica il candidato deve sostenere un esame scritto e un esame orale. La nota finale è composta dalla media delle due note, arrotondata se necessario (art. 21 cpv. 2 ordinanza ESM), viene poi moltiplicata al coefficiente previsto (3) e il risultato è il numero dei punti per il relativo esame. La ricorrente ha ottenuto la nota 3 nell'esame scritto e la nota 3.5 nell'esame orale, il che si traduce in una nota finale di 3.5 e in 10.5 punti.
E. 4.4.1 La ricorrente contesta la valutazione della prova scritta di economia e diritto, in cui ha conseguito 42 punti su un massimo di 100. In primo luogo si duole che non sia stato indicato quanti punti ella avrebbe ottenuto in ogni esercizio. In secondo luogo, ella ritiene di aver risposto in maniera corretta nei temi "Conoscenze generali" (cinque domande corrette, una parzialmente corretta), "Strumenti finanziari, strumenti di investimento, borsa e mercati finanziari" (agli esercizi 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3) e "Diritto" (esercizio 3.3.1). Nel tema "Impresa dal punto di vista giuridico, economico e finanziario", la ricorrente sostiene secondo il senso che le deduzioni di punto nell'esercizio 4.1 e in special modo negli esercizi 4.3.2 e 4.3.3 siano eccessive poiché sarebbe evidente che si sarebbe trattato di una semplice svista rispettivamente di un errore involontario. Nel primo caso (esercizio 4.1) ella avrebbe scritto "azionisti" invece di "soci", mentre nel secondo caso (esercizio 4.3.2), per una svista nella lettura della consegna, avrebbe omesso il calcolo del capitale azionario sottraendo i passivi dagli attivi, un errore che si sarebbe ripercosso nell'esercizio successivo (4.3.3).
E. 4.4.2 L'esaminatore ha verificato nuovamente i punti assegnati nella sua presa di posizione, producendo la tabella con i punti dettagliati attribuiti ad ogni esercizio (cfr. allegato 12 alla risposta della CSM). Dopo essersi chinato sulle valutazioni contestate nel ricorso, l'esaminatore conferma la correttezza dei punti assegnati. Nonostante la rettifica relativa all'esercizio 3.2.1 in cui l'esaminatore ha modificato il punteggio da zero a mezzo punto, l'adeguamento del punteggio totale a 42.5 punti invece di 42.0 punti non cambia nulla alla nota dell'esame. Dalle osservazioni dell'esperto emerge in maniera chiara, circostanziata e condivisibile che le lacune che hanno penalizzato la valutazione dell'esame sono riconducibili a risposte errate o incomplete in quanto imprecise e superficiali, soprattutto riguardo ai temi economici. La ricorrente avrebbe omesso di indicare o precisare aspetti essenziali (nell'esercizio 2.1.1: titolo di credito, tassi di interesse fissi, rimborso alla scadenza, emissione delle obbligazioni sia da parte di un ente pubblico che da un'impresa; nell'esercizio 2.1.2: variabilità del possibile rendimento delle azioni; nell'esercizio 2.1.3: la regolamentazione e l'importanza del mercato degli strumenti finanziari nel sistema economico; nell'esercizio 3.3.1: indicazioni sulle diverse possibilità di concludere un contratto; nell'esercizio 4.3.2: non conoscenza di un tema centrale come la gestione finanziaria di un'impresa, mancanza del capitale azionario, della distinzione tra attivo fisso e attivo circolante e della distinzione tra capitale di terzi e capitale proprio; nell'esercizio 4.3.3: capacità di lettura e comprensione di un bilancio con riferimento agli indici opportuni).
E. 4.4.3 Sulla scorta di un confronto dell'elaborato d'esame con le risposte attese e delle osservazioni dell'esaminatore si può affermare che quest'ultimo ha indicato in maniera dettagliata e plausibile i motivi che l'hanno portato all'attribuzione della nota 3 nell'esame scritto in questione e a respingere le doglianze della ricorrente. Visto il mancato esercizio della facoltà di replica entro il termine impartito, non vi è ragione di dubitare del ragionamento condivisibile dell'esaminatore e si può pertanto fare affidamento al suo parere.
E. 4.5 Per valutare le conoscenze della materia "terza lingua - Inglese" il candidato deve sostenere un esame scritto e un esame orale. La nota finale è composta dalla media delle due note, arrotondata se necessario (art. 21 cpv. 2 ordinanza ESM), viene poi moltiplicata al coefficiente previsto (3) e il risultato è il numero dei punti per il relativo esame. La ricorrente ha ottenuto la nota 3.5 nella prova scritta e la nota 4.0 nella prova orale. Ciò corrisponde ad una nota finale pari a 4.0 e a 12 punti.
E. 4.5.1 La ricorrente ritiene secondo il senso di aver dato delle risposte corrette alle domande 7 e 18 e di non comprendere le ragioni per la deduzione di punti. Inoltre, ella si duole di una mancanza di trasparenza nell'assegnazione del punteggio in relazione alla sezione "Essay" nei requisiti della comunicabilità, contenuto e linguaggio.
E. 4.5.2 Nella presa di posizione l'esaminatrice ha chiarito le ragioni che l'hanno indotta a non poter modificare il punteggio assegnato alle risposte 7 e 18 (cfr. allegato 14 alla risposta della CSM). Quanto alla prima, l'attribuzione di un punto su due sarebbe riconducibile ad una mancata specificazione per meglio rendere l'idea dell'inaccessibilità ai veicoli in alcuni luoghi delle Filippine. Si sarebbe dovuto rinviare alle numerose isole remote e all'abbondanza delle montagne invece di dire solamente che nelle Filippine vi sono tanti posti inaccessibili ai veicoli. Quanto alla risposta alla domanda 18 in cui veniva chiesto a cosa si riferisse la parola "this" nella frase "It is a shame if we leave this for our children", il punteggio (1 su due punti) sarebbe dovuto alla risposta fuorviante ed interpretabile. "The death of TB" significherebbe la morte della tubercolosi, cioè la scomparsa della malattia. Anche ritenendo comprensibile che la ricorrente avrebbe voluto scrivere "Death caused by TB", l'esaminatrice ritiene che ad un esame di maturità la risposta non possa essere equivoca. Quanto alla valutazione dell'essay, l'esaminatrice ha evidenziato a titolo generale l'aspetto "poco pulito" del componimento e il mancato raggiungimento del numero minimo di parole richiesto (293 invece di almeno 350). Nelle tre categorie di valutazione dell'essay, la ricorrente avrebbe raggiunto la sufficienza solo nella categoria "content" e ottenuto invece una valutazione insufficiente nelle categorie "communicability" e "language". Quanto alla categoria "content", l'esaminatrice ha motivato il punteggio assegnato (10 su 16) con la mancanza di un'analisi accurata e approfondita degli aspetti rilevanti. Quanto al tema "communicability", l'esaminatrice ha confermato il punteggio assegnato (4 su 8) a causa della struttura del componimento ritenuta fuori dai parametri di una struttura classica (introduzione assai povera, mancanza di una conclusione) e per l'assenza di chiarezza nella transizione tra i concetti. Quanto alla categoria "language", l'esaminatrice ha giustificato il punteggio attribuito (7 su 16) a causa delle grosse lacune riscontrate nella correttezza linguistica, nella gamma del vocabolario e nella struttura grammaticale.
E. 4.5.3 Dalle spiegazioni nella presa di posizione emerge che l'esaminatrice si è chinata ampiamente sulle censure sollevate dalla ricorrente e ha motivato in maniera condivisibile e convincente la valutazione operata nella prova scritta di inglese. Come già rilevato, la ricorrente ha lasciato trascorrere infruttuosamente il termine per esercitare il suo diritto di replica, dimodoché non ha fornito alcun elemento che sia in grado di confutare la presa di posizione dell'esaminatrice. Pertanto, la valutazione della prova scritta di inglese non è censurabile.
E. 5 In sunto, il Tribunale stabilisce che l'ulteriore verifica degli esaminatori nelle prove contestate dalla ricorrente non dà adito a critiche e che la ricorrente non riesce a racimolare i 1.5 punti che le mancano per passare l'esame di maturità. Anche se a prima vista sembrerebbe trattarsi di una differenza minima, giova ricordare che i punti rilevanti per il superamento dell'esame sono calcolati sulla base delle note finali ottenute nelle singole materie e dai relativi coefficienti. Visto l'esito del ricorso, la prestazione complessiva della ricorrente resta insufficiente e non lascia spazio ad un eventuale apprezzamento in suo favore. Di conseguenza, la decisione impugnata sul mancato superamento dell'esame e sul mancato rilascio dell'attestato di maturità non viola il diritto federale, non risulta da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento o da un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e non è nemmeno da ritenersi inadeguata. Il ricorso si rivela quindi infondato e deve essere respinto.
E. 6 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 800.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1 e 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tale somma è computata con l'anticipo spese, di pari importo, già versato. Viste le sorti del ricorso, la ricorrente non ha diritto ad alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Questo vale anche per l'autorità inferiore (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
E. 7 Secondo l'art. 83 lett. t. LTF, il ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione. Il motivo d'inammissibilità, contenuto in questa disposizione, si riferisce sia ai risultati degli esami in senso stretto, sia ad altre decisioni che valutano le attitudini o le capacità intellettuali o fisiche di un candidato (cfr. DTF 138 II 42 consid. 1.1 con rinvii). Di contro, le decisioni che riguardano esclusivamente la procedura d'esame, in particolare, aspetti organizzativi o procedurali, non rientrano nel campo di applicazione della clausola di irricevibilità (cfr. DTF 147 I 73 consid. 1.2.1 con rinvii).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali vengono fissate a fr. 800.- e poste a carico della ricorrente. Tale somma verrà computata dall'anticipo di pari importo già versato.
- Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, purché le condizioni fissate agli artt. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF, siano adempiute. Data di spedizione: 2 maggio 2025 Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (atto giudiziario) - Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-5672/2024 Sentenza del 25 aprile 2025 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Daniel Willisegger, Jean-Luc Baechler; cancelliere Corrado Bergomi. Parti X. _______, ricorrente, contro Commissione svizzera di maturità CSM, c/o Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, autorità inferiore. Oggetto Esame di maturità. Fatti: A. X. _______ (di seguito: la ricorrente) ha sostenuto il primo tentativo dell'esame svizzero di maturità in tre sessioni: nella sessione estiva 2022 (prima parte del primo esame parziale: storia, geografia e arti visive), nella sessione estiva 2023 (seconda parte del primo esame parziale: biologia, chimica e fisica) e nella sessione invernale 2024 (secondo esame parziale: prima lingua italiano, seconda lingua nazionale tedesco, terza lingua inglese, matematica, opzione specifica economia e diritto, opzione complementare pedagogia/psicologia e lavoro di maturità). La ricorrente ha ottenuto un totale di 73.5 punti, accumulando 7 insufficienze e 14.5 punti negativi. Alla luce di tale risultato, con decisione datata 1° febbraio 2024 la Commissione svizzera di maturità (in seguito: CSM, autorità inferiore) le ha comunicato il mancato superamento dell'esame e l'impossibilità del rilascio dell'attestato di maturità. B. B.a La ricorrente ha affrontato il secondo e ultimo tentativo d'esame nella sessione estiva 2024, sostenendo in un'unica sessione tutte le materie risultate insufficienti al primo tentativo d'esame (biologia, chimica, fisica, prima lingua italiano, seconda lingua nazionale tedesco, terza lingua inglese e opzione specifica economia e diritto) e rinunciando a ripetere le materie in cui al primo tentativo ella aveva ottenuto la nota 4.0 o 4.5 (storia, geografia e matematica). B.b Con decisione del 3 luglio 2024 la CSM ha comunicato alla ricorrente i risultati dell'esame, ossia l'ottenimento di un totale di 82.5 punti e l'accumulo di 4 insufficienze e di 5.5 punti negativi, concludendo al mancato superamento dell'esame e all'impossibilità di rilasciare il relativo attestato e osservando che la ricorrente, essendo al suo secondo tentativo, non aveva più diritto a ripresentarsi all'esame. C. Con e-mail dell'11 settembre 2024 la ricorrente si è rivolta al Tribunale amministrativo federale, chiedendo informazioni sulla ricezione e sullo stato del trattamento di una richiesta di revisione degli esami federali di maturità da lei apparentemente inoltrata in data 3 agosto 2024. D. Con decisione incidentale del 12 settembre 2024, dopo aver comunicato di non aver ricevuto alcun scritto in precedenza e dopo aver constatato che la richiesta di revisione era unicamente indirizzata alla CSM, il Tribunale ha invitato la ricorrente a precisare la sua intenzione a ricorrere e in caso affermativo a regolarizzare il ricorso, in particolare fornendo la documentazione necessaria a determinare la tempestività del gravame, nonché a rispettare le esigenze dell'art. 52 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), segnatamente a firmare il ricorso e ad indicare delle chiare conclusioni. E. In data 14 ottobre 2024 la ricorrente ha inoltrato al Tribunale un ricorso regolarizzato con cui contesta i risultati dell'esame. In sostanza, ella mette in evidenza lo scarto di soli 1.5 punti per il raggiungimento del punteggio minimo richiesto a superare l'esame e fa valere una valutazione scorretta di alcuni esercizi degli esami scritti di fisica, biologia, economia e diritto, nonché inglese. F. Con invii del 24 ottobre 2024 e del 4 novembre 2024 l'autorità inferiore e la ricorrente si sono espresse sulla tempestività del ricorso. G. Con risposta del 24 gennaio 2025, trasmessa in seguito alla ricorrente unitamente all'incarto con l'indice degli atti, l'autorità inferiore postula di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. Quanto alle contestazioni riferite alla valutazione degli esami scritti di fisica, biologia, economia e diritto e inglese, l'autorità inferiore rimanda alle relative prese di posizione degli esaminatori e conferma i punti e le note assegnate. H. Entro il termine impartito con l'ordinanza del 28 gennaio 2025, la ricorrente non ha inoltrato alcuna replica. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per giudicare il presente ricorso (artt. 31, 32 e 33 lett. f della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021], art. 29 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità [Ordinanza ESM, RS 413.12] in collegamento con l'art. 37 LTAF e l'art. 44 PA). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF. 1.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). 1.3 In base al tracciamento dell'invio emerge che la decisione impugnata è stata consegnata alla ricorrente in data 4 luglio 2024, per cui il termine di ricorso sarebbe giunto a scadenza il 4 settembre successivo in considerazione delle ferie giudiziarie (art. 22a cpv. 1 lett. b PA). La ricorrente ha potuto attestare, mediante un'immagine della schermata della sua casella di posta elettronica, di aver spedito, il 3 agosto successivo, un'e-mail all'autorità inferiore con in allegato una lettera della stessa data, inviata in forma cartacea il 5 agosto 2024, con cui ha comunicato di voler presentare un ricorso contro la sua valutazione finale. Il termine di ricorso è da considerarsi ossequiato se la parte ricorrente, come in questo caso, si rivolge in tempo utile ad un'autorità incompetente (art. 21 cpv. 3 PA in combinato disposto con l'art. 50 cpv. 1 PA). Per correttezza, l'autorità inferiore avrebbe dovuto trasmettere allo scrivente Tribunale la corrispondenza inviatale dalla ricorrente in data 3 e 5 agosto 2024. Il fatto che ella si sia rivolta al Tribunale in data 11 settembre 2024 non può quindi andare a scapito della ricorrente. 1.4 Inoltre, le disposizioni relative al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono rispettate in seguito alla regolarizzazione del gravame. L'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA) è avvenuto entro il termine impartito e le disposizioni relative ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA) sono parimenti rispettate. 1.5 Ne segue che il ricorso si rivela ammissibile. 2. 2.1 L'Ordinanza ESM disciplina le sessioni d'esame, l'iscrizione ad esso, le condizioni d'ammissione, nonché il suo scopo (art. 1 cpv. 1). La CSM è responsabile dello svolgimento dell'esame. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) funge da segretariato ed è responsabile della direzione amministrativa (art. 2). Giusta l'art. 8 cpv. 1, l'esame deve permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari. 2.2 In virtù dell'art. 22 cpv. 1 dell'Ordinanza ESM, l'esame è superato se il candidato: (a.) ha ottenuto un totale di almeno 105 punti; o (b.) ha ottenuto tra 84 e 104,5 punti, non ha note insufficienti in più di quattro materie e la somma degli scarti di punto in rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o uguale a 7. La ricorrente ha ottenuto un totale di 82.5 punti e presenta 4 insufficienze e 5.5 punti negativi. Alla luce di tale risultato, l'autorità inferiore è giunta alla conclusione che l'esame di maturità non è stato superato e che il relativo attestato non può essere rilasciato. 2.3 Nel suo gravame la ricorrente contesta unicamente la valutazione delle sue prestazioni negli esami scritti di fisica, biologia, economia e diritto, nonché inglese. Per poter superare l'esame, alla ricorrente mancano 1.5 punti. Per ottenerli, le note attribuite nelle prove scritte contestate dovrebbero ogni volta poter essere aumentate di almeno mezza nota o addirittura di una nota intera. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c). 3.2 3.2.1 Per costante prassi, le autorità di ricorso chiamate a statuire in materia di esami assumono un certo riserbo e non si scostano senza necessità dall'apprezzamento degli esaminatori anche nei casi in cui dispongono delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (DTF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1; DTAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1). L'adozione di un certo riserbo si impone nella misura in cui le decisioni in materia di esami non si prestano bene per loro natura ad un controllo giudiziario, dato che l'autorità di ricorso non è in principio a conoscenza di tutti gli elementi pertinenti della valutazione e non è, in genere, in grado di formulare un giudizio affidabile sul rendimento complessivo di un ricorrente e degli altri candidati. Inoltre, gli esami hanno come oggetto materie specifiche, nelle quali l'autorità di ricorso non dispone di competenze proprie. Una libera revisione della valutazione dell'esame da un punto di vista materiale, comporterebbe, inoltre, il rischio di ingiustizie e disuguaglianze rispetto agli altri candidati (cfr. sul tema DTF 118 Ia 488 consid. 4c, 106 Ia 1 consid. 3c, con rinvii; DTAF 2008/14 consid. 3.1 con rinvii, 2007/6 consid. 3 e i riferimenti citati). 3.2.2 Visto quanto precede, l'autorità di ricorso non è tenuta, né legittimata a sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore e non può pertanto effettuare una nuova valutazione dettagliata di ogni singolo esercizio come se fosse una commissione superiore d'esame. In una procedura di ricorso, gli esaminatori, la cui valutazione viene contestata, formulano le loro osservazioni in occasione della presa di posizione dell'autorità inferiore. Così facendo, riesaminano la loro valutazione e dichiarano se ritengono giustificata o meno una correzione. Gli esaminatori hanno un grande margine di apprezzamento nelle loro considerazioni e nei loro calcoli riguardo alla ponderazione dei differenti compiti, sia per quanto attiene alla loro completa correttezza, sia per quanto riguarda la questione del numero di punti da assegnare a risposte solo parzialmente corrette. Il Tribunale parte, perciò, dal presupposto che nell'ambito di censure attinenti a queste tematiche non gli sia permesso di sostituire il proprio potere discrezionale a quello della prima istanza, rispettivamente a quello dell'istanza precedente. Fintanto che non vi sono indizi concreti di parzialità o incompetenza e la valutazione non appare evidentemente errata o del tutto inadeguata, occorre tener conto del parere degli esperti. La condizione per far ciò presuppone che il parere dell'esperto sia completo nella misura in cui risponda in maniera esaustiva a tutte le censure fatte valere dalla parte ricorrente e che il parere dell'esperto, soprattutto se differisce dalle censure sollevate, sia comprensibile e plausibile (DTAF 2010/11 consid. 4.2 e 2010/10 consid. 4.1; sentenze del TAF B-3817/2019 del 20 aprile 2020 consid. 2.2 e B-5621/2018 del 19 giugno 2019 consid. 2.3 con rinvii). Se l'esaminatore è in grado di esporre in modo plausibile i motivi che hanno condotto all'assegnazione di una nota insufficiente, compete alla parte ricorrente di contestare validamente la valutazione operata sulla scorta di argomenti oggettivi e mezzi di prova suscettibili di dimostrare che le valutazioni dell'istanza inferiore sono insostenibili, le esigenze troppo elevate e le prestazioni d'esame manifestamente sottovalutate (cfr. DTAF 2010/21 consid. 5.1; 2010/11 consid 4.3; 2010/10 consid. 4.1; sentenza del TAF B-4513/2021 del 13 gennaio 2022 consid. 3.2.4 con rinvii). Se le contestazioni della parte ricorrente non riescono ad insinuare dei dubbi chiari e forti a riguardo, si considera che sia data per dimostrata una valutazione corretta e scevra da arbitrio e che si possa prescindere dall'assunzione di ulteriori misure probatorie sotto forma del parere di un esperto esterno (cfr. sentenze del TAF B-6884/2023 dell'8 aprile 2024 consid. 6.2, B-6834/2014 del 24 settembre 2015 consid. 7, B-8265/2010 del 23 ottobre 2012 consid. 8.8). Il solo fatto di pretendere che un'altra soluzione sia possibile, che l'avviso della commissione d'esame o che una correzione siano errati o incompleti non soddisfa le menzionate esigenze giurisprudenziali (cfr. sentenza del TAF B-4513/2021 del 13 gennaio 2022 consid. 3.2.5 con rinvii). 3.2.3 Il riserbo nell'esercizio del potere d'esame si applica solo alla valutazione materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione sono l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge o vengono rimproverate carenze procedurali nello svolgimento dell'esame, l'autorità di ricorso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altrimenti commetterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2010/11 consid. 4.2, 2010/10 consid. 4.1 con rinvii, 2008/14 consid. 3.3 e 2007/6 consid. 3 con rinvii; sentenza del TAF B-6252/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3 con rinvii). Rappresentano delle questioni procedurali tutte le obiezioni riguardanti lo svolgimento esterno dell'esame, il tipo di compito o la procedura di valutazione. L'onere della prova per eventuali errori procedurali incombe al ricorrente (sentenze del TAF B-5284/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 3.3 e B-4383/2016 del 18 settembre 2018 consid. 6.2, rispettivamente con rinvii). 3.3 Nel caso di specie, le contestazioni del ricorso riguardano unicamente la valutazione di alcuni esami scritti. Come previamente indicato, in considerazione dell'ampio potere di apprezzamento riconosciuto in questo ambito agli esaminatori, la valutazione dei risultati degli esami può essere verificata dall'autorità di ricorso soltanto con un certo riserbo.
4. Di seguito, sulla scorta della giurisprudenza suesposta verranno trattate le censure vertenti sulla valutazione degli esami scritti e nel contempo esaminate le prese di posizione degli esaminatori. 4.1 Nella misura in cui gli esaminatori nelle loro prese di posizione spiegano nel dettaglio i motivi che li hanno portati a considerare una risposta errata o incompleta e a non poter attribuire il punteggio massimo previsto per il rispettivo esercizio, la parte ricorrente non soddisfa le esigenze di motivazione quando si limita semplicemente a pretendere che la sua soluzione è esatta e completa senza sostanziare le sue affermazioni in termini più concreti o dimostrarle, perlomeno in sede di replica (cfr. DTAF 2010/21 consid. 5.1; sentenza del TAF B-4513/2021 del 13 gennaio 2022 consid. 3.2.5 con ulteriori rinvii). 4.2 Per valutare le conoscenze della materia "fisica" il candidato deve sostenere un esame scritto. La nota assegnata equivale alla nota finale, quest'ultima viene moltiplicata al coefficiente previsto (1) e si ottiene così il numero dei punti per il relativo esame. Nel caso di specie, l'esame di fisica era suddiviso in 6 compiti ("Problemi"): 1. Meccanica, 2. Gravitazione, 3. Elettrologia, 4. Terminologia, 5. Onde, 6. Fisica Atomica. Ciascun problema era composto da 3 domande che, se risolte correttamente, davano diritto a 4 punti e ad un punteggio massimo di 72 punti. Per ottenere la nota 6 occorreva rispondere in modo corretto e completo a 15 delle 18 domande (cfr. allegato 7 della presa di posizione della CSM). 4.2.1 La ricorrente ha ottenuto 12 punti e la nota 2.5 per aver risolto in maniera corretta e completa le tre domande componenti il Problema n. 6 "Fisica Atomica". Nelle rimanenti risposte la ricorrente non ha ricevuto alcun punto. Nell'atto di ricorso ella contesta la mancata attribuzione di punti per la domanda 1 dell'esercizio di meccanica, per le domande 1 e 3 dell'esercizio di gravitazione e per tutte le tre domande dell'esercizio di elettrologia. La ricorrente non riesce a capire i motivi per la totale assenza di punteggi. A suo dire, l'esaminatore avrebbe evidenziato solo i calcoli finali errati, prevalentemente dovuti all'agitazione e alla fretta nell'uso della calcolatrice, senza tenere conto del fatto ch'ella avrebbe dimostrato di conoscere gli argomenti e di aver compreso i concetti, utilizzando le formule appropriate e impostando il ragionamento corretto. 4.2.2 Nell'ambito della risposta al ricorso dell'autorità inferiore, l'esaminatore responsabile ha inoltrato una presa di posizione di cinque pagine, in cui ha analizzato e riesaminato i punti contestati dalla ricorrente (allegato 8 alla risposta). A titolo riassuntivo, l'esaminatore ha difeso l'attribuzione di zero punti nei primi cinque compiti. Nell'esercizio di meccanica, la ricorrente non avrebbe capito il problema. Quanto al problema di gravitazione, non sarebbero state capite le prime due domande, mentre nella terza la ricorrente avrebbe sbagliato i calcoli. Nell'esercizio di elettrologia, la candidata avrebbe sbagliato i calcoli nella prima domanda e non avrebbe capito per nulla il senso delle altre due domande. Nel compito di termologia, la ricorrente non avrebbe neppure affrontato il problema, mentre in ottica e onde, ella avrebbe completamente sbagliato calcoli e disegni. Riguardo alle risposte contestate negli esercizi di meccanica, gravitazione ed elettrologia, l'esaminatore ha spiegato punto per punto il modo di impostazione delle rispettive domande, illustrando le specifiche soluzioni richieste e evidenziando le lacune della ricorrente in ogni singola risposta. Nella domanda 1 dell'esercizio di meccanica, la ricorrente non avrebbe accennato né alla definizione di quantità di moto, né alla legge di conservazione della quantità di moto. Nella prima parte della domanda 2 dell'esercizio di gravitazione, l'esaminatore ha riscontrato una chiara incomprensione del concetto di densità, una carenza nella conoscenza della formula del volume di una sfera, una confusione tra superficie e volume, nonché un errore nell'assegnazione delle unità di misura, mentre nella seconda parte della domanda 2 la ricorrente avrebbe proposto una formula fuori tema e non richiesta, dimostrando di non conoscere il concetto del campo gravitazionale e di non saper trovare la formula corretta nelle tavole a disposizione. Nella domanda 3 dell'esercizio di gravitazione, la ricorrente non avrebbe capito né saputo applicare correttamente la rispettiva formula sia nel calcolo numerico che nel calcolo algebrico in riguardo all'unità di misura. Anche nella domanda 1 dell'esercizio di elettrologia la ricorrente non avrebbe saputo capire ed applicare la formula riportata dal formulario, dimostrando di non aver compreso il concetto di resistenza elettrica e sbagliando le unità scritte per la resistenza trovata. Alla domanda 2 dell'esercizio di elettrologia, la ricorrente non sarebbe riuscita a riconoscere le leggi di conservazione dell'energia e della carica elettrica, proponendo una risposta sbagliata numericamente e omettendo di indicare le unità e a quale dei tre punti richiesti avrebbe fatto riferimento. Alla domanda 3 dell'esercizio di elettrologia, la ricorrente non avrebbe compreso la legge di conservazione per la potenza elettrica, tralasciando di contestualizzare le formule e di introdurre i dati corretti. Quanto alle censure ulteriori della ricorrente, l'esaminatore ha spiegato in modo condivisibile che il solo fatto di ricopiare una formula dal formulario dell'esame non basta a dimostrare che la formula sia stata capita o applicata correttamente. Inoltre, i risultati errati in 5 su 6 esercizi dimostrerebbero carenze evidenti nel calcolo algebrico e anche nell'utilizzo della calcolatrice, le quali non si lascerebbero unicamente giustificare dall'agitazione e dalla fretta. 4.2.3 In base ai risultati suesposti e ad un confronto tra l'elaborato della ricorrente e le soluzioni corrette, il Tribunale reputa che l'esaminatore ha motivato la conferma della valutazione operata e risposto alle censure della ricorrente, in ambo i casi, in maniera convincente, sostenibile e scevra d'arbitrio. La ricorrente non ha fatto uso della facoltà di inoltrare una replica. Come si è visto, le censure sollevate in sede di ricorso hanno potuto essere validamente confutate e visto il mancato inoltro della replica la ricorrente non è in grado di mettere seriamente in dubbio la presa di posizione dell'esaminatore competente. In particolare, alla luce delle lacune riscontrate nella comprensione ed attuazione dei concetti, nonché in termini di calcolo, non è ravvisabile alcun motivo suscettibile di concludere ad un'applicazione eccessivamente severa dei requisiti di valutazione e di giustificare una nota ed un punteggio migliori. Ne discende che la nota assegnata per l'esame scritto di fisica è da considerare corretta. 4.3 Per valutare le conoscenze della materia "biologia" il candidato deve sostenere un esame scritto. La nota assegnata equivale alla nota finale, quest'ultima viene moltiplicata al coefficiente previsto (1) e si ottiene così il numero dei punti per il relativo esame. La ricorrente ha ottenuto 27 punti su un massimo di 80 e la nota finale 3.5 che moltiplicata al coefficiente 1 porta al raggiungimento di 3.5 punti. Per ottenere la sufficienza sono necessari 36 punti su 80. 4.3.1 La ricorrente contesta in pratica solo l'assegnazione di zero punti alla sua risposta alla seconda domanda dell'esercizio 6, precisamente "Che relazione biologica c'è tra i due parametri "concentrazione di ossigeno" e "pH" misurati nel lago?". Pur riconoscendo che la sua risposta, scritta velocemente, non sia concisa, la ricorrente reputa che non si possa considerarla sbagliata. 4.3.2 La risposta corretta alla seconda domanda dell'esercizio 6 dà diritto a tre punti. Quand'anche quella della ricorrente sia da ritenere corretta, i tre punti supplementari non cambierebbero nulla al risultato dell'esame poiché non basterebbero per raggiungere la sufficienza. A prescindere da ciò, l'esaminatrice incaricata ha messo in relazione la risposta attesa con quella data dalla ricorrente e commentato dettagliatamente punto per punto le affermazioni da lei fornite (cfr. allegato 10 alla risposta della CSM). Dalla relativa presa di posizione risulta che la ricorrente avrebbe fatto confusione tra i processi chimici che coinvolgono l'ossigeno e la definizione di pH. La reazione chimica scritta dalla ricorrente con il coinvolgimento dell'acido cloridrico (HCl) non sarebbe inoltre pertinente alla domanda posta. L'esaminatrice ha altresì ritenuto generica e non corretta l'affermazione "Il ph prima dei 12 m di profondità è basico e dopo rimane sul 7 (neutro) può essere per sostanze basiche o acide", puntualizzando che il simbolo di grandezza è pH e non ph o PH. Infine, la ricorrente non avrebbe chiarito quale relazione esiste tra la grandezza Temperatura e il pH. 4.3.3 Visto quanto precede, l'esaminatrice ha analizzato in modo completo le censure della ricorrente. Le motivazioni da lei addotte sono condivisibili e non prestano fianco ad alcuna critica. Di contro, gli argomenti della ricorrente nel suo gravame non sono pertinenti per invalidare il parere dell'esaminatrice. Come già indicato, la ricorrente ha rinunciato ad inoltrare una replica e a fornire ulteriori spiegazioni in che misura e perché secondo lei la valutazione operata sia da considerare evidentemente insostenibile. Ne segue che la nota 3.5 va ritenuta corretta. 4.4 Per valutare le conoscenze della materia "economia e diritto" come opzione specifica il candidato deve sostenere un esame scritto e un esame orale. La nota finale è composta dalla media delle due note, arrotondata se necessario (art. 21 cpv. 2 ordinanza ESM), viene poi moltiplicata al coefficiente previsto (3) e il risultato è il numero dei punti per il relativo esame. La ricorrente ha ottenuto la nota 3 nell'esame scritto e la nota 3.5 nell'esame orale, il che si traduce in una nota finale di 3.5 e in 10.5 punti. 4.4.1 La ricorrente contesta la valutazione della prova scritta di economia e diritto, in cui ha conseguito 42 punti su un massimo di 100. In primo luogo si duole che non sia stato indicato quanti punti ella avrebbe ottenuto in ogni esercizio. In secondo luogo, ella ritiene di aver risposto in maniera corretta nei temi "Conoscenze generali" (cinque domande corrette, una parzialmente corretta), "Strumenti finanziari, strumenti di investimento, borsa e mercati finanziari" (agli esercizi 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3) e "Diritto" (esercizio 3.3.1). Nel tema "Impresa dal punto di vista giuridico, economico e finanziario", la ricorrente sostiene secondo il senso che le deduzioni di punto nell'esercizio 4.1 e in special modo negli esercizi 4.3.2 e 4.3.3 siano eccessive poiché sarebbe evidente che si sarebbe trattato di una semplice svista rispettivamente di un errore involontario. Nel primo caso (esercizio 4.1) ella avrebbe scritto "azionisti" invece di "soci", mentre nel secondo caso (esercizio 4.3.2), per una svista nella lettura della consegna, avrebbe omesso il calcolo del capitale azionario sottraendo i passivi dagli attivi, un errore che si sarebbe ripercosso nell'esercizio successivo (4.3.3). 4.4.2 L'esaminatore ha verificato nuovamente i punti assegnati nella sua presa di posizione, producendo la tabella con i punti dettagliati attribuiti ad ogni esercizio (cfr. allegato 12 alla risposta della CSM). Dopo essersi chinato sulle valutazioni contestate nel ricorso, l'esaminatore conferma la correttezza dei punti assegnati. Nonostante la rettifica relativa all'esercizio 3.2.1 in cui l'esaminatore ha modificato il punteggio da zero a mezzo punto, l'adeguamento del punteggio totale a 42.5 punti invece di 42.0 punti non cambia nulla alla nota dell'esame. Dalle osservazioni dell'esperto emerge in maniera chiara, circostanziata e condivisibile che le lacune che hanno penalizzato la valutazione dell'esame sono riconducibili a risposte errate o incomplete in quanto imprecise e superficiali, soprattutto riguardo ai temi economici. La ricorrente avrebbe omesso di indicare o precisare aspetti essenziali (nell'esercizio 2.1.1: titolo di credito, tassi di interesse fissi, rimborso alla scadenza, emissione delle obbligazioni sia da parte di un ente pubblico che da un'impresa; nell'esercizio 2.1.2: variabilità del possibile rendimento delle azioni; nell'esercizio 2.1.3: la regolamentazione e l'importanza del mercato degli strumenti finanziari nel sistema economico; nell'esercizio 3.3.1: indicazioni sulle diverse possibilità di concludere un contratto; nell'esercizio 4.3.2: non conoscenza di un tema centrale come la gestione finanziaria di un'impresa, mancanza del capitale azionario, della distinzione tra attivo fisso e attivo circolante e della distinzione tra capitale di terzi e capitale proprio; nell'esercizio 4.3.3: capacità di lettura e comprensione di un bilancio con riferimento agli indici opportuni). 4.4.3 Sulla scorta di un confronto dell'elaborato d'esame con le risposte attese e delle osservazioni dell'esaminatore si può affermare che quest'ultimo ha indicato in maniera dettagliata e plausibile i motivi che l'hanno portato all'attribuzione della nota 3 nell'esame scritto in questione e a respingere le doglianze della ricorrente. Visto il mancato esercizio della facoltà di replica entro il termine impartito, non vi è ragione di dubitare del ragionamento condivisibile dell'esaminatore e si può pertanto fare affidamento al suo parere. 4.5 Per valutare le conoscenze della materia "terza lingua - Inglese" il candidato deve sostenere un esame scritto e un esame orale. La nota finale è composta dalla media delle due note, arrotondata se necessario (art. 21 cpv. 2 ordinanza ESM), viene poi moltiplicata al coefficiente previsto (3) e il risultato è il numero dei punti per il relativo esame. La ricorrente ha ottenuto la nota 3.5 nella prova scritta e la nota 4.0 nella prova orale. Ciò corrisponde ad una nota finale pari a 4.0 e a 12 punti. 4.5.1 La ricorrente ritiene secondo il senso di aver dato delle risposte corrette alle domande 7 e 18 e di non comprendere le ragioni per la deduzione di punti. Inoltre, ella si duole di una mancanza di trasparenza nell'assegnazione del punteggio in relazione alla sezione "Essay" nei requisiti della comunicabilità, contenuto e linguaggio. 4.5.2 Nella presa di posizione l'esaminatrice ha chiarito le ragioni che l'hanno indotta a non poter modificare il punteggio assegnato alle risposte 7 e 18 (cfr. allegato 14 alla risposta della CSM). Quanto alla prima, l'attribuzione di un punto su due sarebbe riconducibile ad una mancata specificazione per meglio rendere l'idea dell'inaccessibilità ai veicoli in alcuni luoghi delle Filippine. Si sarebbe dovuto rinviare alle numerose isole remote e all'abbondanza delle montagne invece di dire solamente che nelle Filippine vi sono tanti posti inaccessibili ai veicoli. Quanto alla risposta alla domanda 18 in cui veniva chiesto a cosa si riferisse la parola "this" nella frase "It is a shame if we leave this for our children", il punteggio (1 su due punti) sarebbe dovuto alla risposta fuorviante ed interpretabile. "The death of TB" significherebbe la morte della tubercolosi, cioè la scomparsa della malattia. Anche ritenendo comprensibile che la ricorrente avrebbe voluto scrivere "Death caused by TB", l'esaminatrice ritiene che ad un esame di maturità la risposta non possa essere equivoca. Quanto alla valutazione dell'essay, l'esaminatrice ha evidenziato a titolo generale l'aspetto "poco pulito" del componimento e il mancato raggiungimento del numero minimo di parole richiesto (293 invece di almeno 350). Nelle tre categorie di valutazione dell'essay, la ricorrente avrebbe raggiunto la sufficienza solo nella categoria "content" e ottenuto invece una valutazione insufficiente nelle categorie "communicability" e "language". Quanto alla categoria "content", l'esaminatrice ha motivato il punteggio assegnato (10 su 16) con la mancanza di un'analisi accurata e approfondita degli aspetti rilevanti. Quanto al tema "communicability", l'esaminatrice ha confermato il punteggio assegnato (4 su 8) a causa della struttura del componimento ritenuta fuori dai parametri di una struttura classica (introduzione assai povera, mancanza di una conclusione) e per l'assenza di chiarezza nella transizione tra i concetti. Quanto alla categoria "language", l'esaminatrice ha giustificato il punteggio attribuito (7 su 16) a causa delle grosse lacune riscontrate nella correttezza linguistica, nella gamma del vocabolario e nella struttura grammaticale. 4.5.3 Dalle spiegazioni nella presa di posizione emerge che l'esaminatrice si è chinata ampiamente sulle censure sollevate dalla ricorrente e ha motivato in maniera condivisibile e convincente la valutazione operata nella prova scritta di inglese. Come già rilevato, la ricorrente ha lasciato trascorrere infruttuosamente il termine per esercitare il suo diritto di replica, dimodoché non ha fornito alcun elemento che sia in grado di confutare la presa di posizione dell'esaminatrice. Pertanto, la valutazione della prova scritta di inglese non è censurabile.
5. In sunto, il Tribunale stabilisce che l'ulteriore verifica degli esaminatori nelle prove contestate dalla ricorrente non dà adito a critiche e che la ricorrente non riesce a racimolare i 1.5 punti che le mancano per passare l'esame di maturità. Anche se a prima vista sembrerebbe trattarsi di una differenza minima, giova ricordare che i punti rilevanti per il superamento dell'esame sono calcolati sulla base delle note finali ottenute nelle singole materie e dai relativi coefficienti. Visto l'esito del ricorso, la prestazione complessiva della ricorrente resta insufficiente e non lascia spazio ad un eventuale apprezzamento in suo favore. Di conseguenza, la decisione impugnata sul mancato superamento dell'esame e sul mancato rilascio dell'attestato di maturità non viola il diritto federale, non risulta da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento o da un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e non è nemmeno da ritenersi inadeguata. Il ricorso si rivela quindi infondato e deve essere respinto.
6. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 800.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1 e 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tale somma è computata con l'anticipo spese, di pari importo, già versato. Viste le sorti del ricorso, la ricorrente non ha diritto ad alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Questo vale anche per l'autorità inferiore (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
7. Secondo l'art. 83 lett. t. LTF, il ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione. Il motivo d'inammissibilità, contenuto in questa disposizione, si riferisce sia ai risultati degli esami in senso stretto, sia ad altre decisioni che valutano le attitudini o le capacità intellettuali o fisiche di un candidato (cfr. DTF 138 II 42 consid. 1.1 con rinvii). Di contro, le decisioni che riguardano esclusivamente la procedura d'esame, in particolare, aspetti organizzativi o procedurali, non rientrano nel campo di applicazione della clausola di irricevibilità (cfr. DTF 147 I 73 consid. 1.2.1 con rinvii). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali vengono fissate a fr. 800.- e poste a carico della ricorrente. Tale somma verrà computata dall'anticipo di pari importo già versato.
3. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, purché le condizioni fissate agli artt. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF, siano adempiute. Data di spedizione: 2 maggio 2025 Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (atto giudiziario)
- Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario)