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B-5483/2024

B-5483/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-01 · Italiano CH

Maturità svizzera

Sachverhalt

A. A.a X. _______ (di seguito: ricorrente) si è presentato una prima volta all'esame svizzero di maturità nella sessione estiva 2023 (materie del primo esame parziale: biologia, chimica, fisica, storia, geografia e arti visive) e nella sessione estiva 2024 (materie del secondo esame parziale: prima lingua italiano, seconda lingua nazionale tedesco, terza lingua inglese, matematica, opzione specifica economia e diritto, opzione complementare geografia e lavoro di maturità). A.b Con rispettive decisioni del 28 febbraio 2023 e del 29 febbraio 2024, rimaste incontestate, la Commissione Svizzera di maturità (di seguito: CSM, autorità inferiore) ha accolto in parte la richiesta del ricorrente del 15 novembre 2022 relativa al primo esame parziale e del 26 settembre 2023 relativa al secondo esame parziale, autorizzando misure di compensazione degli svantaggi per un disturbo specifico di apprendimento con dislessia, disortografia e difficoltà di comprensione del testo. In sostanza, la CSM ha accordato al ricorrente, in alcune prove d'esame, di poter disporre di tempo supplementare da utilizzare come pausa intermedia o come prolungamento delle prove (cfr. consid. 8.3). A.c Con decisione del 3 luglio 2024 la CSM ha comunicato al ricorrente il mancato superamento dell'esame e l'impossibilità di rilasciare l'attestato di maturità. Secondo la panoramica dei risultati, il ricorrente ha ottenuto 69.5 punti ed ha accumulato 10 note finali insufficienti (nelle materie chimica, storia, arti visive, prima lingua italiano, seconda lingua nazionale tedesco, terza lingua inglese, matematica, opzione specifica economia e diritto, opzione complementare geografia e lavoro di maturità) e 15.5 punti negativi. B. In data 3 settembre 2024, il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF) con le seguenti conclusioni: "I. In via principale

1. Il ricorso è accolto.

a) Di conseguenza la decisione della CSM del 03.07.2024 è annullata in punto alla valutazione degli esami scritti di matematica, chimica e visiva, e vengono ordinate dal TAF delle nuove valutazioni per ognuna delle materie indicate ad esperti esterni;

b) Di conseguenza, vengono annullati gli esami orali di economia e di geografia del primo tentativo (in considerazione delle domande non rispettose delle Direttive dell'esame svizzero di maturità e delle scelte del candidato degli argomenti dell'esame orale) e viene assegnata la possibilità di rieseguire questi esami orali nel corso della prossima sessione con esaminatori ed esperti differenti, oltre che con un accompagnatore differente (considerate le illazioni personali espletate dallo stesso nel corso della sessione di giugno 2024).

2. Protestate tasse, spese e ripetibili. II.In via sussidiaria

1. Il ricorso è accolto.

a) Di conseguenza la decisione della CSM del 03.07.2024 è annullata in punto alla valutazione degli esami scritti di matematica, chimica e visiva, e viene richiesto all'autorità inferiore di far riconsiderare ad altri esaminatori ed agli esperti non precedentemente coinvolti le proprie valutazioni, oltre che con un accompagnatore differente (considerate le illazioni personali espletate dallo stesso nel corso della sessione di giugno 2024) alla luce delle argomentazioni sostenute;

b) Di conseguenza la decisione della CSM del 03.07.2024 è annullata in punto agli esiti delle prove orali di geografia e di economia e viene concessa la possibilità di rieseguire gli stessi nel rispetto delle Direttive e delle scelte perpetrate dal candidato, con un esperto e con un accompagnatore differente.

2. Protestate tasse, spese e ripetibili." In sostanza, il ricorrente fa valere, dal profilo formale, una violazione del diritto di essere sentito nella sua componente relativa all'obbligo di motivare le decisioni. Dal punto di vista materiale, il ricorrente contesta la correttezza dello svolgimento delle prove orali di geografia ed economia e inoltre fa valere una valutazione troppo rigorosa degli esami scritti nelle materie arti visive, matematica e chimica, inoltrando in queste due ultime materie le correzioni degli esami effettuate da un esperto esterno. Quanto all'esame di arti visive, il ricorrente lamenta di non aver potuto accedere all'originale, ma solo ad una copia del suo elaborato. Infine, nell'esame scritto di matematica non sarebbe poi stato considerato il fatto che il ricorrente sarebbe affetto da discalculia, una diagnosi che avrebbe già fatto l'oggetto di una deroga e avrebbe dunque dovuto essere nota all'autorità inferiore. C. Con risposta del 12 dicembre 2024 l'autorità inferiore propone il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Quanto alla contestazione degli esami orali di geografia ed economia, l'autorità inferiore rinvia alle prese di posizione degli esaminatori, nonché dell'accompagnatore agli esami, confermando che le domande poste al ricorrente rientrerebbero nei temi previsti secondo le disposizioni e che le note assegnate sarebbero coerenti con le prestazioni fornite. Quanto alle censure dirette contro la valutazione delle prove scritte nelle materie arti visive, matematica e chimica, l'autorità inferiore mantiene la validità delle note assegnate, concordando con le prese di posizione dei rispettivi esaminatori e mettendo in dubbio l'autorevolezza dei giudizi esterni allegati al ricorso. Relativamente all'esame di arti visive e alla critica del mancato accesso all'originale della prova scritta, ella propone al ricorrente la possibilità di consultazione presso i propri uffici. Infine, l'autorità inferiore respinge il rimprovero della sottovalutazione della prova scritta di matematica alla luce dell'asserita mancata considerazione della diagnosi di discalculia. D. Con scritto del 7 febbraio 2025 il ricorrente si è determinato in particolare sulle prese di posizione degli esaminatori, riportandosi integralmente alle conclusioni e argomentazioni ricorsuali. E. Con duplica del 28 marzo 2025, inoltrata entro il termine prorogato e successivamente trasmessa al ricorrente, l'autorità inferiore ribadisce le proprie tesi e conclusioni, rinviando in sostanza alle prese di posizione degli esaminatori e confermandole. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza.

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per giudicare il presente ricorso (artt. 31, 32 e 33 lett. f della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021], art. 29 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità [Ordinanza ESM, RS 413.12] in collegamento con l'art. 37 LTAF e l'art. 44 PA). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF.

E. 1.2 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate.

E. 1.3 Ne segue che il ricorso si rivela ammissibile.

E. 2 L'Ordinanza ESM disciplina le sessioni d'esame, l'iscrizione ad esso, le condizioni d'ammissione, nonché il suo scopo (art. 1 cpv. 1). La CSM è responsabile dello svolgimento dell'esame. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) funge da segretariato ed è responsabile della direzione amministrativa (art. 2). Giusta l'art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza ESM, l'esame deve permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari. L'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza ESM prevede che la Commissione emana direttive per gli esami nella Svizzera tedesca, francese e italiana. Le direttive contengono segnatamente gli obiettivi e i programmi delle singole materie (lett. b), come pure le procedure d'esame e i criteri di valutazione (lett. c). In base a tale disposto, la CSM ha redatto le direttive per l'esame svizzero di maturità, valide dal 1° gennaio 2012 (di seguito: direttive ESM).

E. 3 La procedura dinanzi allo scrivente Tribunale è retta dalla PA, fintanto che la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c).

E. 3.1 Per costante prassi, le autorità di ricorso chiamate a statuire in materia di esami assumono un certo riserbo e non si scostano senza necessità dall'apprezzamento degli esaminatori anche nei casi in cui dispongono delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (DTF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1; DTAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1). L'adozione di un certo riserbo si impone nella misura in cui le decisioni in materia di esami non si prestano bene per loro natura ad un controllo giudiziario, dato che l'autorità di ricorso non è in principio a conoscenza di tutti gli elementi pertinenti della valutazione e non è, in genere, in grado di formulare un giudizio affidabile sul rendimento complessivo del ricorrente e degli altri candidati. Inoltre, gli esami hanno come oggetto materie specifiche, nelle quali l'autorità di ricorso non dispone di competenze proprie. Una libera revisione della valutazione dell'esame da un punto di vista materiale, comporterebbe, inoltre, il rischio di ingiustizie e disuguaglianze rispetto agli altri candidati (cfr. sul tema DTF 118 Ia 488 consid. 4c, 106 Ia 1 consid. 3c, con rinvii; DTAF 2008/14 consid. 3.1 con rinvii, 2007/6 consid. 3 e i riferimenti citati).

E. 3.2 In una procedura di ricorso, gli esaminatori, la cui valutazione viene contestata, formulano le loro osservazioni in occasione della presa di posizione dell'autorità inferiore. Così facendo, riesaminano la loro valutazione e dichiarano se ritengono giustificata o meno una correzione. Gli esaminatori hanno un grande margine di apprezzamento nelle loro considerazioni e nei loro calcoli riguardo alla ponderazione dei differenti compiti, sia per quanto attiene alla loro completa correttezza, sia per quanto riguarda la questione del numero di punti da assegnare a risposte solo parzialmente corrette. Il Tribunale parte, perciò, dal presupposto che nell'ambito di censure attinenti a queste tematiche non gli sia permesso di sostituire il proprio potere discrezionale a quello della prima istanza, rispettivamente a quello dell'istanza precedente. Fintanto che non vi sono indizi concreti di parzialità o incompetenza e la valutazione non appare evidentemente errata o del tutto inadeguata, occorre tener conto del parere degli esperti. La condizione per far ciò presuppone che il parere dell'esperto sia completo nella misura in cui risponda in maniera esaustiva a tutte le censure fatte valere dalla parte ricorrente e che il parere dell'esperto, soprattutto se differisce dalle censure sollevate, sia comprensibile e plausibile (DTAF 2010/11 consid. 4.2 e 2010/10 consid. 4.1; sentenze del TAF B-3817/2019 del 20 aprile 2020 consid. 2.2 e B-5621/2018 del 19 giugno 2019 consid. 2.3 con rinvii). Se l'esaminatore è in grado di esporre in modo plausibile i motivi che hanno condotto all'assegnazione di una nota insufficiente, compete alla parte ricorrente di contestare validamente la valutazione operata sulla scorta di argomenti oggettivi e mezzi di prova suscettibili di dimostrare che le valutazioni dell'istanza inferiore sono insostenibili, le esigenze troppo elevate e le prestazioni d'esame manifestamente sottovalutate (cfr. DTAF 2010/21 consid. 5.1; 2010/11 consid 4.3; 2010/10 consid. 4.1; sentenza del TAF B-4513/2021 del 13 gennaio 2022 consid. 3.2.4 con rinvii). Se le contestazioni della parte ricorrente non riescono ad insinuare dei dubbi chiari e forti a riguardo, allora si considera che sia data per dimostrata una valutazione corretta e scevra da arbitrio e che si possa prescindere dall'assunzione di ulteriori misure probatorie sotto forma del parere di un esperto esterno (cfr. sentenze del TAF B-6884/2023 dell'8 aprile 2024 consid. 6.2, B-6834/2014 del 24 settembre 2015 consid. 7, B-8265/2010 del 23 ottobre 2012 consid. 8.8). Il solo fatto di pretendere che un'altra soluzione sia possibile, che l'avviso della commissione d'esame o che una correzione siano errati o incompleti non soddisfa le menzionate esigenze giurisprudenziali (cfr. sentenza del TAF B-4513/2021 del 13 gennaio 2022 consid. 3.2.5 con ulteriori rinvii).

E. 3.3 Il riserbo nell'esercizio del potere d'esame si applica solo alla valutazione materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione sono l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge o vengono rimproverate carenze procedurali nello svolgimento dell'esame, l'autorità di ricorso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altrimenti commetterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2010/11 consid. 4.2, 2010/10 consid. 4.1 con rinvii, 2008/14 consid. 3.3 e 2007/6 consid. 3 con rinvii; sentenza del TAF B-6252/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3 con rinvii). Rappresentano delle questioni procedurali tutte le obiezioni riguardanti lo svolgimento esterno dell'esame, il tipo di compito o la procedura di valutazione. L'onere della prova per eventuali errori procedurali incombe al ricorrente (sentenze del TAF B-5284/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 3.3 e B-4383/2016 del 18 settembre 2018 consid. 6.2, rispettivamente con rinvii). Un vizio di procedura non costituisce un valido motivo di ricorso ai sensi dell'art. 49 lett. a PA in grado di giustificare l'accoglimento del ricorso e l'annullamento o la riforma della decisione impugnata, a meno che non siano ravvisabili indizi che il vizio invocato possa aver influito negativamente sull'esito dell'esame (cfr. sentenza del TAF B-6717/2015 del 13 aprile 2017 consid. 4.4, DTAF 2008/14 consid. 3.3). In materia di esami, l'ammissione di un vizio di forma non può che portare all'autorizzazione a ripetere l'esame in questione, in quanto esiste un interesse pubblico prevalente ad assicurarsi che un diploma venga rilasciato solo ai candidati che hanno soddisfatto le elevate esigenze associate a tali esami. Infatti, una condizione indispensabile per il conseguimento di un diploma è un risultato d'esame valido e manifestamente sufficiente. Se non vi è un risultato d'esame valido a causa di errori procedurali, non vi è altra soluzione che quella di far ripetere l'esame (cfr. sentenze del TAF B-4654/2021 del 3 marzo 2022 consid. 4.3.1 e B-6224/2020 del 25 ottobre 2021 consid. 3.4 con rispettivi rinvii).

E. 4 Dal profilo formale, il ricorrente rivendica una violazione del diritto di essere sentito nella sua componente relativa all'obbligo di motivare le decisioni.

E. 4.1 L'obbligo di motivazione deriva dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 3 CEDU, il quale costituisce un aspetto importante e specifico del principio generale di un equo processo giusta gli artt. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (cfr. sentenza del TAF B-1011/2008 del 1° maggio 2009 consid. 4.2). Per prassi costante, tale obbligo è adempiuto quando la persona interessata è in grado di apprezzare la portata della decisione avversata e di impugnarla con cognizione di causa dinanzi ad un'istanza superiore. È sufficiente che l'autorità adita menzioni in maniera chiara i motivi che l'hanno guidata e sui quali ha fondato il suo ragionamento. Ella non è tenuta però a pronunciarsi su tutti gli elementi di fatto e di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali per rendere la decisione (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2; 141 III 28 consid. 3.2.4; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 135 III 670 consid. 3.3.1). Il fatto che l'autorità inferiore si limiti in un primo tempo a comunicare il risultato delle note nelle singole materie non costituisce ancora una violazione dell'obbligo di motivare le decisioni, ma basta ch'ella completi la sua motivazione nel quadro della procedura di ricorso e che il candidato abbia la possibilità di determinarsi al riguardo in occasione dello scambio di scritti (cfr. sentenze del TF 2C_505/2019 del 13 settembre 2019 consid. 4.2.1; 2D_65/2011 del 2 aprile 2012 consid. 5.1).

E. 4.2 Nel caso di specie, va rilevato che la decisione impugnata non contiene alcuna indicazione circa la valutazione vera e propria delle prove sostenute, comprese quelle contestate nel ricorso, riportando soltanto le rispettive note assegnate. Solo nell'ambito del presente procedimento su ricorso l'autorità inferiore ha prodotto contestualmente alla risposta le singole prese di posizione dettagliate degli esaminatori interessati dalle contestazioni del ricorrente. Un simile modo di procedere si lascia conciliare con la giurisprudenza poc'anzi esposta. Inoltre il ricorrente ha fatto uso della facoltà di esprimersi sulla risposta dell'autorità inferiore e sui suoi allegati, in particolare le prese di posizione degli esperti. Di conseguenza, l'autorità inferiore non è incorsa in una violazione dell'obbligo di motivare le decisioni e la censura mossa a tale riguardo dal ricorrente va dunque rigettata.

E. 5 Il ricorrente mette in dubbio la correttezza dello svolgimento degli esami orali relativamente all'opzione complementare "geografia" e all'opzione specifica "economia e diritto", sostenendo essenzialmente di essere stato interrogato su tematiche che secondo lui non rientrano in quelle previamente scelte dal candidato e/o nel programma d'esame previsto dalle direttive ESM. A seguito delle irregolarità rivendicate, il ricorrente postula la reiterazione di ambedue gli esami orali in presenza di un esaminatore, un esperto e anche un accompagnatore differente, visto che quello presente a giugno 2024 si sarebbe espresso denigrando la persona del ricorrente, sostenendo che egli non avrebbe dovuto presentarsi agli esami visti i suoi problemi di dislessia e discalculia. Le obiezioni sollevate riguardano questioni procedurali e sono esaminate con piena cognizione (cfr. consid. 3 seg.).

E. 5.1 Opzione complementare geografia

E. 5.1.1 È incontestato che il ricorrente ha scelto di portare all'esame orale in questione i temi "città e urbanizzazione", "studio di tre spazi-tipo" con la precisazione "deserti caldi, deserti freddi e clima mediterraneo" e "problemi e implicazioni dello sviluppo".

E. 5.1.2 Quanto allo studio di tre spazi-tipo, le direttive ESM esigono quanto segue (pag. 127 e seg.): "Il candidato è in grado di analizzare dal punto di vista fisico, climatico, umano ed economico tre spazi-tipo scelti tra: deserti caldi, deserti freddi, spazi tropicali umidi ed equatoriali, mediterranei, montani, nordamericani. Per ciascuno di essi, il candidato è in grado di:

- descrivere e spiegare le caratteristiche fisiche e climatiche;

- analizzare le caratteristiche delle popolazioni;

- descrivere ed analizzare le attività economiche specifiche;

- descrivere le caratteristiche dell'insediamento evidenziandone le peculiarità;

- elencare i problemi ambientali e proporre soluzioni;

- abbozzare le prospettive per il futuro;

- eseguire un confronto con gli altri due spazi-tipo analizzati."

E. 5.1.3 Il ricorrente rimprovera all'esaminatore, in pratica, di essersi concentrato quasi esclusivamente sul tema del clima della fascia dell'equatore, che a suo dire non era oggetto dei temi prescelti dal candidato, e poi di aver incentrato un'altra domanda sulla definizione dei deserti litorali (marittimi e lungo le coste) e dei relativi climi, quindi su un argomento non contemplato dalle direttive ESM.

E. 5.1.4 Il tema dell'esame verteva sugli spazi-tipo e sulle seguenti domande:

1. Cita alcune forme di erosione e di accumulo che avvengono nei deserti. Perché l'erosione nel deserto è molto forte? Quale è la differenza tra deserti sabbiosi e rocciosi?

2. Immagina di compiere un viaggio scendendo dalle coste Tunisine fino all'equatore. Descrivi i climi e i biomi che incontri.

3. Disegna qui sotto un climogramma per un deserto caldo e uno per un deserto freddo. Per ogni climogramma scegli degli esempi di regioni e inseriscile nella carta sotto. [illustrazioni: climogrammi e carta geografica]

E. 5.1.5 Quanto alla domanda 1, si può affermare, in conformità alla plausibile spiegazione dell'esaminatore, che essa era impostata in modo da verificare la capacità del candidato di rapportare i processi fisici dell'erosione e dell'accumulo alle tipologie dei deserti sabbiosi e rocciosi di cui sono spesso composti i deserti caldi da un lato e i deserti freddi dall'altro. Pertanto non si può affermare che la domanda si situi fuori dal contesto dei temi prescelti e dalle direttive ESM. Quanto alla domanda 2, come sottolinea comprensibilmente l'esaminatore, va rilevato che i climi desertici fanno parte dei climi della fascia tropicale che si estende dalle coste della Tunisia fino all'equatore. Del resto, la descrizione e la spiegazione delle caratteristiche climatiche degli spazi-tipo è richiesta dalle stesse direttive ESM (cfr. supra consid. 5.1.2). Mal si vede come questa domanda esuli dalle tematiche scelte dal ricorrente, in particolare i deserti caldi e il clima mediterraneo, rispettivamente dai contenuti delle direttive ESM. Quanto alla domanda 3, la formulazione della medesima fa un esplicito riferimento al deserto caldo e al deserto freddo e quindi a due spazi-tipo scelti dal ricorrente.

E. 5.1.6 Da un apprezzamento globale delle direttive ESM, delle domande poste all'esame, nonché della presa di posizione dell'esaminatore e degli argomenti ricorsuali, il Tribunale conclude che la prova orale dell'opzione complementare geografia si è svolta in conformità con i contenuti e le esigenze d'esame e non ha esulato dai temi scelti dal ricorrente, né dalle direttive ESM. Pertanto, non è ravvisabile alcun vizio di forma rilevante ai sensi della prassi previamente esposta.

E. 5.2 Opzione specifica economia e diritto

E. 5.2.1 Le direttive ESM richiedono che il candidato sia in grado di farsi un'opinione informata su questioni giuridiche ed economiche, di esprimere un parere su problemi concreti e di proporre soluzioni. Il programma d'esame verte sullo studio approfondito dell'economia aziendale, dell'economia politica e del diritto e gli obiettivi sono suddivisi in otto capitoli (cifra 7.3). Secondo le direttive ESM (cifra 7.3.2.2) le domande per la prova orale in questa materia vertono sui capitoli 1, 2, 3 e 6 del programma esposto alla cifra 7.3.4 delle direttive citate.

E. 5.2.2 Il ricorrente deplora che le domande in riferimento al mercato del lavoro ticinese, alla situazione dei lavoratori ticinesi, alle ore di lavoro, al settore specifico dell'edilizia e all'esatta individuazione dal punto di vista giuridico delle norme a salvaguardia dei lavoratori esulino dai contenuti previsti ai capitoli 1, 2, 3 e 6 del programma secondo la cifra 7.3.4 delle direttive ESM. In particolare, l'ultimo aspetto richiesto sarebbe oggetto del capitolo 8 del programma e non dovrebbe essere contemplato nella valutazione della prova orale.

E. 5.2.3 La domanda estratta dal ricorrente alla prova orale menzionata è stata la seguente: "Regolamentazione del mercato del lavoro in Svizzera e contrattazione collettiva (1) Facendo riferimento alla gerarchia delle norme dell'ordinamento giuridico svizzero, spieghi com'è strutturata la regolamentazione del diritto del lavoro in Svizzera. (2) Chiarisca e illustri il concetto di contrattazione collettiva e spieghi dove situerebbe, all'interno della regolamentazione del lavoro di cui sopra, i vari contratti collettivi di lavoro e il contratto individuale di lavoro. (3) Discuta l'importanza della contrattazione collettiva, in particolare per il mercato del lavoro Ticinese. (4) Spieghi la differenza tra aumento del salario nominale e aumento del salario reale. A questo riguardo quali rivendicazioni hanno avanzato, negli ultimi anni, le principali organizzazioni a tutela dei diritti dei lavoratori e con quali motivazioni? Come valuta personalmente tali rivendicazioni?"

E. 5.2.4 Dalle spiegazioni dell'esaminatore nella sua presa di posizione emerge in maniera chiara e circostanziata che le tematiche sollevate nella domanda tirata a sorte dal ricorrente rientrano senza dubbio nei contenuti d'esame secondo le direttive ESM. La domanda (1) è contenuta nel decimo argomento del capitolo 1 del programma "Lavoro e occupazione" intitolato "descrivere la struttura del diritto del lavoro". La domanda (2) si lascia conciliare con il già menzionato decimo argomento e soprattutto con il dodicesimo argomento del capitolo 1 del programma chiamato "descrivere il contratto individuale di lavoro e il contratto collettivo di lavoro, e presentare i loro attori (padronato e sindacati) (vedi tema 8)". Giova ricordare al ricorrente che solo la capacità di risolvere casi semplici relativi alla parte speciale del Codice delle obbligazioni nell'ambito del contratto individuale e quello collettivo di lavoro fa parte del capitolo 8, mentre la descrizione di questo tipo di contratti e dei loro attori è evidentemente inclusa nel capitolo 1. La domanda (3) si richiama al quinto argomento ("descrivere come la congiuntura influisce sul mercato occupazionale") e al già citato dodicesimo argomento del capitolo 1 del programma d'esame. Quanto alla domanda (4), quest'ultima fa un ovvio riferimento all'argomento 11 ("Distinguere un reddito nominale da un reddito reale") e al già menzionato argomento 12.

E. 5.2.5 In conclusione, non vi sono elementi concreti suscettibili di affermare che vi siano state gravi irregolarità nello svolgimento dell'esame orale di economia e diritto come materia opzionale specifica.

E. 5.3 Infine, nella misura in cui il ricorrente lamenta che l'accompagnatore agli esami orali abbia espletato illazioni personali nei suoi confronti, il Tribunale osserva che le relative asserzioni non sono né sostanziate né documentate e nemmeno rilevanti. In effetti, occorre tener conto del fatto che il ricorrente specifica in sede di replica come non si sia proprio trattato di asserzioni diffamatorie, ma unicamente di incomprensioni, le quali sarebbero sorte, come emerge anche dalle dichiarazioni dell'esperto in questione (allegato 12 dell'incarto della CSM), solo nell'ambito della comunicazione dei risultati degli esami orali, quindi dopo il loro svolgimento. Ne discende che non è ravvisabile come tali incomprensioni abbiano potuto influire sull'esito delle prove orali contestate.

E. 6 Prima di chinarsi sulle censure mosse contro la valutazione degli esami scritti di arti visive, matematica e chimica (cfr. infra consid. 7 segg.), occorre rilevare quanto segue. In virtù dell'art. 22 cpv. 1 dell'Ordinanza ESM, l'esame è superato se il candidato: (a.) ha ottenuto un totale di almeno 105 punti; o (b.) ha ottenuto tra 84 e 104,5 punti, non ha note insufficienti in più di quattro materie e la somma degli scarti di punto in rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o uguale a 7. Nel caso in esame, il ricorrente ha ottenuto 69.5 punti, totalizzato 10 insufficienze (nelle materie chimica, storia, arti visive, prima lingua italiano, seconda lingua nazionale tedesco, terza lingua inglese, matematica, opzione specifica economia e diritto, opzione complementare geografia e lavoro di maturità) e 15.5 punti negativi. Le condizioni di riuscita dell'esame non sono pertanto adempiute. Tuttavia l'esame delle contestazioni delle valutazioni relative alle prove di arti visive, matematica e chimica rimane rilevante, nella misura in cui il valore di una nota è collegato ad una determinata conseguenza giuridica (DTAF 2009/10 consid. 6.2.1 segg.). Nel caso concreto, l'eventuale attribuzione di una nota sufficiente non obbliga il candidato a ripetere l'esame e le note pari o superiori a 4 restano acquisite per due anni dopo la conclusione del tentativo d'esame (cfr. art. 26 cpv. 3 Ordinanza ESM).

E. 7 Il ricorrente contesta la valutazione del suo esame scritto di arti visive.

E. 7.1 Secondo la cifra 6.3.2 delle direttive ESM ogni candidato riceve un documento contenente la descrizione dei compiti, le consegne, le esigenze, i criteri di valutazione, nonché le indicazioni sulla tecnica e il formato. Il candidato esegue 2 dei 3 esercizi proposti: l'osservazione, l'analisi di un'immagine e la composizione. La composizione è sempre legata, per quanto riguarda il contenuto, all'altro esercizio scelto. Il ricorrente ha scelto gli esercizi dell'osservazione e della composizione. Nel primo esercizio, il candidato realizza un disegno di osservazione partendo dall'oggetto o dagli oggetti proposti e attenendosi alle consegne. Nel secondo esercizio, il candidato realizza una creazione personale a colori (disegno o pittura a scelta) partendo dal soggetto dell'osservazione e tenendo conto delle consegne. I criteri di valutazione degli esercizi sono elencati al punto 6.3.3 delle direttive ESM. Quanto all'osservazione, si tratta del rispetto delle consegne, della fedeltà nella riproduzione degli oggetti (collocazione dell'oggetto nello spazio, prospettiva, orientamento, posizione, proporzioni degli elementi osservati, forme), della precisione nella trasposizione di luci e ombre attraverso il sistema chiaroscurale (valori cromatici), della composizione, impaginazione e della qualità tecnica, padronanza dei materiali utilizzati. Quanto alla composizione, i criteri di valutazione riguardano il rispetto delle consegne, l'originalità e interesse della composizione, l'appropriazione del modello, la capacità di trasposizione, la chiarezza dell'interpretazione, nonché la qualità del linguaggio grafico e pittorico, l'adeguamento della tecnica al progetto e la padronanza degli strumenti.

E. 7.2 Al ricorrente è stato assegnato il voto 4 per l'esercizio di osservazione e il voto 3 per l'esercizio di composizione, ciò che ha portato alla nota finale di 3.5. Il ricorrente chiede di far rivalutare la prova ad altri esaminatori o esperti ritenuta l'impossibilità di far esaminare il progetto ad altri esperti in mancanza dell'originale. Egli contesta l'attribuzione del voto 3 per l'esercizio di composizione, reiterando che la valutazione non rispecchierebbe i criteri di valutazione definiti nelle direttive ESM, atteso come, secondo lui, si possa ritenere che i criteri enucleati siano stati ben rispettati nella composizione, volendo egli rendere originale l'opera e trasporre l'oggetto principale, modificandone l'interpretazione allegorica alla luce delle conoscenze apprese. Egli fa osservare come il piano sia identico a quello dell'oggetto dell'osservazione, puntando all'armonia dei toni e adeguando la tecnica del progetto come da direttive ESM.

E. 7.3 Quanto all'esercizio di osservazione, nella loro presa di posizione (allegato 16 alla risposta della CSM) gli esaminatori osservano che il ricorrente ha rispettato le consegne, realizzando un disegno di puro contorno a partire dalla composizione proposta. Tuttavia, nel riprodurre quest'ultima, egli non avrebbe tenuto conto della sua collocazione spaziale per rapporto al piano d'appoggio (che non sarebbe stato raffigurato) e della prospettiva. Gli elementi che fanno da sfondo, sarebbero infatti stati rappresentati in una sorta di assonometria, comportando una scorretta proporzione ed un'eccessiva semplificazione del soggetto, in quest'ultimo caso, sia per quanto riguarda le forme, sia per quel che concerne la riproduzione dei dettagli che, in diversi casi, sarebbero addirittura stati omessi. La copia si discosterebbe pertanto in modo marcato dalla realtà. Dal punto di vista tecnico, il candidato non sarebbe riuscito a sfruttare il potenziale dei materiali utilizzati. Per quanto piuttosto curata, la linea sarebbe povera e mancherebbe di forza ed espressività, aspetto fondamentale su cui sarebbe stato necessario lavorare per realizzare un disegno di puro contorno di qualità. Su queste basi, gli esperti hanno motivato l'assegnazione della nota 4.0 all'esercizio di osservazione. Per quanto riguarda l'esercizio di composizione, gli esperti hanno specificato che il candidato avrebbe sviluppato il proprio elaborato a partire dal soggetto d'osservazione, nonché deciso di sostituire la statuina del cerbiatto con la rappresentazione di una pianta in un vaso. In questo modo, egli avrebbe reso di fatto irriconoscibile l'oggetto iniziale e, di conseguenza, non rispettato la consegna. Gli esperti hanno inoltre rilevato che l'immagine non ne avrebbe beneficiato, né dal punto di vista dell'originalità, né per quanto riguarda l'aspetto compositivo, mentre non sarebbe chiaro il motivo che ha portato alla scelta del soggetto sostitutivo. Nel rielaborare la situazione il candidato non sarebbe stato in grado di cogliere l'essenza della stessa, mostrando di non essersi appropriato del modello e denotando scarse capacità di interpretazione e comunicative. Gli esperti hanno lamentato la povertà del linguaggio grafico e l'approccio scolastico ed elementare dell'utilizzo del colore, al punto da risultare quasi infantile. II potenziale tecnico offerto dagli strumenti utilizzati non sarebbe affatto stato colto e sfruttato. Su queste basi, gli esperti hanno confermato l'assegnazione della nota 3 all'esercizio di composizione e l'assegnazione della nota finale 3.5 all'esame complessivo di arti visive.

E. 7.4 L'analisi delle considerazioni degli esperti e dell'elaborato d'esame porta lo scrivente Tribunale a concludere che non sono ravvisabili degli indizi per affermare che gli esaminatori, nell'attribuzione della nota, si siano lasciati guidare da motivi estranei o contrari alle direttive d'esame oppure in altro modo insostenibili. Dal canto suo, il ricorrente si limita a portare semplici asserzioni, senza confrontarsi in modo concreto con la presa di posizione degli esaminatori e senza argomentare in maniera chiara e circostanziata in che misura e soprattutto perché la valutazione operata si discosterebbe dai criteri d'esame definiti nelle direttive e il suo esercizio di composizione sia conforme ed adempia alle direttive e ai requisiti d'esame. Quanto alla censura circa il mancato accesso all'originale dell'elaborato d'esame, va rilevato che il ricorrente ha solo chiesto all'autorità inferiore di inviargli in copia tutti gli esami scritti da lui svolti e non gli elaborati originali, ch'egli avrebbe potuto comunque consultare presso gli uffici dell'autorità inferiore su esplicita domanda. In queste circostanze, tenuto conto del riserbo di cui lo scrivente Tribunale deve dar prova in materia della valutazione di esami, niente giustifica di discostarsi dall'apprezzamento degli esaminatori nella prova scritta di arti visive.

E. 8.1 Il ricorrente giudica incomprensibile e troppo severa la valutazione effettuata per l'esame scritto di matematica, evidenziando, a tale proposito, di aver sottoposto la prova scritta ad un altro esperto esterno, il quale avrebbe ritenuto come il procedimento adottato sia stato svolto in modo perlopiù corretto e come vi siano stati per contro degli errori nella trascrizione dei dati. Il ricorrente spiega che nell'esercizio 1 il dominio sarebbe stato riportato in modo sbagliato sulla prima pagina, ma corretto successivamente, portando allo sviluppo di un grafico sbagliato. Egli non condivide neppure l'assegnazione di un unico punto laddove le risposte sono parzialmente corrette, ciò che denoterebbe una crassa sottovalutazione della prova svolta. Egli non capisce quanti punti siano stati assegnati agli esercizi 2d e 2e, né le ragioni per la loro attribuzione, sottolineando come l'esperto da lui coinvolto abbia concluso alla correttezza di entrambi. A suo dire, l'esaminatore non avrebbe in nessun modo tenuto in considerazione il fatto che sussistono diversi modi per raggiungere lo stesso risultato.

E. 8.2.1 È incontestato che nella prova scritta di matematica, il ricorrente ha ottenuto 8 punti su un totale di 40 punti e ricevuto la nota 3. In sede di ricorso, l'esaminatore interessato ha allestito una presa di posizione in due tappe (cfr. allegato 17 alla presa di posizione della CSM). In primo luogo ha inoltrato un riepilogo tabellare in cui sono visualizzati i punti da raggiungere in caso di svolgimento corretto per ogni intero esercizio e i punti ottenuti, nonché una breve spiegazione per l'assegnazione del punteggio e la scala di valutazione adottata. Dalla tabella si evince che l'esame consisteva in 5 esercizi che, se eseguiti correttamente nella loro interezza, davano diritto a 10 punti ciascuno. Contrariamente a quanto potrebbe lasciare sottintendere il ricorrente, le indicazioni nella prova d'esame, a cui rinvia del resto anche l'esaminatore, evidenziano che ogni esercizio risolto in modo completo e corretto vale 10 punti, non ogni parte di esercizio (cfr. allegato 14 alla presa di posizione della CSM). In secondo luogo, l'esperto ha preso posizione sugli argomenti sollevati nel ricorso.

E. 8.2.2 Dalle annotazioni contenute nella tabella e/o nella presa di posizione risulta che nell'esercizio 1a il dominio è stato espresso due volte in modo errato, ciò che ha portato ad una deduzione di mezzo punto e inoltre sono elencati quali sono stati i motivi per l'attribuzione di 0 rispettivamente 0.5 punti negli esercizi 2d e 2e. Quanto all'esercizio 2d, l'affermazione secondo cui la circonferenza del punto c e le sfere devono avere il medesimo centro non sarebbe corretta e mancherebbe una discussione sulla seconda sfera. Quanto all'esercizio 2e, il candidato sarebbe incappato in un errore di svolgimento e non si sarebbe interrogato sulla seconda sfera e sui risultati contraddittori. Le spiegazioni apportate non sono tali da insinuare ragionevoli dubbi circa la plausibilità e la correttezza della valutazione operata. Di contro, il ricorrente non si confronta minimamente con il giudizio dell'esaminatore, limitandosi ad insistere, a titolo generico, su un presunto eccesso di severità nella valutazione e su un mancato rispetto dei relativi criteri e per il resto rinviando, senza quasi alcun commento, alla correzione dell'esame da parte di un esperto esterno da lui incaricato.

E. 8.2.3 Si constata che l'allegato al ricorso intitolato "Doc. C: correzione esame scritto di matematica" si apparenta ad una cosiddetta perizia di parte, la quale non è stata ordinata dallo scrivente Tribunale e non segue le regole di procedura applicabili, segnatamente in materia di nomina di un perito (cfr. art. 57 segg. della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947, PCF, RS 273). Una siffatta perizia di parte deve essere apprezzata con riserbo in quanto l'esperienza comune ritiene che una perizia di parte venga prodotta solo se è favorevole al suo mandante (DTF 141 IV 369 consid. 6.2; sentenze del TF 6B_617/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 1.3.5 e 6B_275/2015 del 22 giugno 2016 consid. 1.1). Per il resto, gli esiti di una perizia di parte sono soggetti al principio del libero apprezzamento delle prove e sono considerati alla stessa stregua di semplici allegazioni di parte (DTF 142 II 355 consid. 5.3.5, sentenza del TF 1C_229/2020 del 27 agosto 2020 consid. 3.1, 1B_361/2019 del 20 dicembre 2019 consid. 2.3 e 2C_863/2015 del 24 luglio 2016 consid. 7.1).

E. 8.2.4 In considerazione della prassi appena illustrata, l'intervento di un esperto esterno appare problematico anche nella misura in cui non è noto se la persona interpellata adempia i requisiti formali richiesti agli esaminatori dell'esame svizzero di maturità oppure se sia stata istruita riguardo alle esigenze poste ai candidati di questo tipo d'esame. Inoltre, la correzione dell'esame di matematica prodotta con il ricorso non si esprime concretamente sulla qualità e sulla correttezza della prestazione del ricorrente e non è neanche sufficientemente chiara da permettere di trarre conclusioni diverse da quelle dell'esaminatore. Invero, la perizia di parte non contiene una vera e propria discussione con la presa di posizione dell'esaminatore, ma non fa altro che sostituire l'apprezzamento del perito esterno a quello degli esperti dell'autorità inferiore. Il solo pretendere che un'altra o altre soluzioni siano possibili, che l'avviso della commissione d'esame o che una correzione siano errati, eccessivamente severi o incompleti non basta, secondo la prassi già menzionata, per sconvolgere la plausibilità e la correttezza del giudizio dell'esaminatore, su cui il Tribunale può basarsi alla luce delle circostanze esposte (cfr. sentenza del TAF B-4513/2021 del 13 gennaio 2022 consid. 3.2.5 con ulteriori rinvii; v. anche supra consid. 3.2). Ne segue che si può prescindere dall'assunzione di ulteriori misure probatorie sotto forma del parere di un esperto esterno (cfr. sentenza del TAF B-6313/2024 del 4 dicembre 2024 consid. 6.3.3 e i riferimenti citati). La nota attribuita all'esame scritto di matematica è dunque corretta.

E. 8.3 Il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore un eccesso di severità nella valutazione, avendo ella mancato di considerare che egli sarebbe affetto da discalculia, malgrado ne fosse al corrente, in quanto detta difficoltà avrebbe fatto oggetto di una deroga. A suffragio della sua censura, il ricorrente ha allegato la decisione del 1° dicembre 2021 con cui la Sezione della pedagogia speciale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport della Repubblica e Cantone Ticino, Divisione della scuola, gli ha accordato dei provvedimenti compensatori nell'ambito del progetto di differenziazione pedagogica, ordinandone l'esecuzione all'attenzione della [direzione] del [scuola frequentata] e comunicando il tutto alla Divisione della scuola e al docente di classe del ricorrente. Come giustamente fa osservare l'autorità inferiore, la decisione della Sezione della pedagogia speciale richiamata dal ricorrente si riferisce soltanto alla formazione seguita presso [la scuola frequentata dal ricorrente] e non all'esame svizzero di maturità, senza ulteriormente contare che l'atto menzionato non parla in alcun modo di discalculia e secondo la lista dei destinatari non è stato portato a conoscenza dell'autorità inferiore. Inoltre nell'incarto dell'autorità inferiore e nella documentazione annessa al ricorso non si trova alcun elemento da cui poter desumere che sia stata formulata una diagnosi di discalculia nei confronti del ricorrente. Quest'ultimo, nel corso della sua richiesta di deroga del 15 novembre 2022 e 26 settembre 2023, ha trasmesso all'autorità inferiore un bilancio logopedico del 10 settembre 2015, un rapporto di valutazione neuropsicologica del 27 novembre 2019 e un rapporto di valutazione logopedica del 7 dicembre 2020, nonché espressamente comunicato di essere "dislessico e disortografico". In base alla diagnosi di dislessia e disortografia, nonché di difficoltà di comprensione del testo, con decisione del 28 febbraio 2023 (concernente il primo esame parziale) e del 29 febbraio 2024 (concernente il secondo esame parziale) l'autorità inferiore ha autorizzato al ricorrente misure compensatorie per gli svantaggi riscontrati, concedendo nello specifico del tempo supplementare nelle prove scritte di biologia, chimica, fisica, storia, geografia (decisione 28.02.2023), nonché nella prova scritta di italiano, della seconda lingua nazionale, della terza lingua e dell'opzione specifica, come pure per le prove orali di italiano, della seconda lingua nazionale, della terza lingua, dell'opzione specifica e dell'opzione complementare (decisione 29.02.2024). Per l'esame di matematica non è stato concesso alcun tempo supplementare (decisione 29.02.2024). A tale riguardo, l'autorità inferiore precisa che secondo la valutazione neuropsicologica, la presenza di una difficoltà nell'ambito della matematica era stata esplicitamente esclusa. Il Tribunale rileva che la mancata impugnazione delle decisioni di deroga menzionate preclude al ricorrente di rimetterle in discussione in questa sede. Visto inoltre che non vi sono agli atti elementi suscettibili di suffragare una diagnosi di discalculia, il ricorrente non poteva ragionevolmente attendersi che l'esaminatore considerasse un aspetto non comunicato né comprovato nella valutazione dell'esame scritto in questione. Non da ultimo occorre tener presente che la concessione di una deroga non può comportare una riduzione degli obiettivi di apprendimento e dei criteri di valutazione. In considerazione di tutti i motivi suesposti, discende che la censura non è fondata.

E. 8.4 Visto quanto precede relativamente alla prova scritta di matematica, il ricorso è volto all'insuccesso anche in questo punto.

E. 9 Il ricorrente contesta la valutazione effettuata nell'esame scritto di chimica corrispondente alla nota 3.5, spiegando di aver sottoposto anche in questo caso la prova ad un esperto esterno, il quale avrebbe ritenuto corrette molte risposte fornite e esatte ma incomplete alcune risposte considerate completamente errate dall'esaminatore e valutate con zero punti (nell'esercizio 2 n. 4, 5 e 6, nell'esercizio 3 n. 6 e 7; cfr. allegato al ricorso "Doc. E: correzione esame scritto di chimica"). Da ciò il ricorrente deduce che l'esaminatore ufficiale avrebbe applicato un'eccessiva severità alla valutazione della prova scritta in questione. Di conseguenza, egli chiede al Tribunale di ordinare una nuova rivalutazione di tale esame da parte di altri esperti. Nel corso del presente procedimento, l'esaminatore interessato ha riesaminato la prova scritta di chimica in sede di presa di posizione e di duplica, confermando in toto i punteggi assegnati e esplicitando i dettagli della valutazione per ogni esercizio contestato nel ricorso (allegato 18 alla presa di posizione della CSM). Il punteggio massimo, i punti ottenibili e i punti ottenuti sono indicati chiaramente nell'elaborato dell'esame (allegato 15 alla presa di posizione della CSM e allegato alla duplica). Dalle annotazioni riportate emergono in maniera intellegibile e convincente i motivi che hanno guidato l'esperto all'attribuzione e alla conferma dei punti assegnati. Per ogni risposta errata completamente o in parte corretta sono evidenziate le lacune nell'individuare i problemi, gli errori di ragionamento e le incompletezze nelle spiegazioni. Anche in questo caso il ricorrente motiva la propria censura fondandosi in prevalenza sulla soluzione d'esame effettuata da un esperto esterno da lui interpellato senza cimentarsi concretamente con la presa di posizione dell'esaminatore. Quanto alla problematicità delle perizie di parte e della mancanza di un concreto confronto con i dettagli della valutazione si rimanda ai considerandi precedenti (cfr. supra consid. 8.2.3 seg.). Come già indicato, per prassi, una simile motivazione non è in grado di inficiare la plausibilità e correttezza del giudizio dell'esaminatore, dimodoché anche in questo caso non è necessario ordinare una perizia indipendente. Di conseguenza, il ricorso si rivela infondato relativamente a questo punto.

E. 10 In virtù di quanto precede, il Tribunale giunge alla conclusione che le prove orali di geografia come opzione complementare e di economia e diritto come opzione specifica si sono svolte regolarmente e la valutazione delle prove scritte di arti visive, matematica e chimica non ha nulla da eccepire. Perciò, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 800.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1 e 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tale importo è computato con l'anticipo spese, di pari importo, già versato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. Viste le sorti del ricorso, il ricorrente non ha diritto ad alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Questo vale anche per l'autorità inferiore (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

E. 12 Secondo l'art. 83 lett. t. LTF, il ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione. Il motivo d'inammissibilità, contenuto in questa disposizione, si riferisce sia ai risultati degli esami in senso stretto, sia ad altre decisioni che valutano le attitudini o le capacità intellettuali o fisiche di un candidato (cfr. DTF 138 II 42 consid. 1.1 con rinvii). Di contro, le decisioni che riguardano esclusivamente la procedura d'esame, in particolare, aspetti organizzativi o procedurali, non rientrano nel campo di applicazione della clausola di irricevibilità (cfr. DTF 147 I 73 consid. 1.2.1 con rinvii).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali vengono fissate a fr. 800.- e poste a carico del ricorrente. Tale cifra verrà computata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, con l'anticipo di pari importo già versato.
  3. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui le condizioni fissate agli artt. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF, siano adempiute. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 20 maggio 2025 Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (atto giudiziario) - Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-5483/2024 Sentenza del 1° maggio 2025 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Eva Schneeberger, Mia Fuchs, cancelliere Corrado Bergomi. Parti X. _______, patrocinato dall'avv. Elisabetta Conte Bombardieri, ricorrente, contro Commissione svizzera di maturità CSM, c/o Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, autorità inferiore. Oggetto Esame svizzero di maturità. Fatti: A. A.a X. _______ (di seguito: ricorrente) si è presentato una prima volta all'esame svizzero di maturità nella sessione estiva 2023 (materie del primo esame parziale: biologia, chimica, fisica, storia, geografia e arti visive) e nella sessione estiva 2024 (materie del secondo esame parziale: prima lingua italiano, seconda lingua nazionale tedesco, terza lingua inglese, matematica, opzione specifica economia e diritto, opzione complementare geografia e lavoro di maturità). A.b Con rispettive decisioni del 28 febbraio 2023 e del 29 febbraio 2024, rimaste incontestate, la Commissione Svizzera di maturità (di seguito: CSM, autorità inferiore) ha accolto in parte la richiesta del ricorrente del 15 novembre 2022 relativa al primo esame parziale e del 26 settembre 2023 relativa al secondo esame parziale, autorizzando misure di compensazione degli svantaggi per un disturbo specifico di apprendimento con dislessia, disortografia e difficoltà di comprensione del testo. In sostanza, la CSM ha accordato al ricorrente, in alcune prove d'esame, di poter disporre di tempo supplementare da utilizzare come pausa intermedia o come prolungamento delle prove (cfr. consid. 8.3). A.c Con decisione del 3 luglio 2024 la CSM ha comunicato al ricorrente il mancato superamento dell'esame e l'impossibilità di rilasciare l'attestato di maturità. Secondo la panoramica dei risultati, il ricorrente ha ottenuto 69.5 punti ed ha accumulato 10 note finali insufficienti (nelle materie chimica, storia, arti visive, prima lingua italiano, seconda lingua nazionale tedesco, terza lingua inglese, matematica, opzione specifica economia e diritto, opzione complementare geografia e lavoro di maturità) e 15.5 punti negativi. B. In data 3 settembre 2024, il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF) con le seguenti conclusioni: "I. In via principale

1. Il ricorso è accolto.

a) Di conseguenza la decisione della CSM del 03.07.2024 è annullata in punto alla valutazione degli esami scritti di matematica, chimica e visiva, e vengono ordinate dal TAF delle nuove valutazioni per ognuna delle materie indicate ad esperti esterni;

b) Di conseguenza, vengono annullati gli esami orali di economia e di geografia del primo tentativo (in considerazione delle domande non rispettose delle Direttive dell'esame svizzero di maturità e delle scelte del candidato degli argomenti dell'esame orale) e viene assegnata la possibilità di rieseguire questi esami orali nel corso della prossima sessione con esaminatori ed esperti differenti, oltre che con un accompagnatore differente (considerate le illazioni personali espletate dallo stesso nel corso della sessione di giugno 2024).

2. Protestate tasse, spese e ripetibili. II.In via sussidiaria

1. Il ricorso è accolto.

a) Di conseguenza la decisione della CSM del 03.07.2024 è annullata in punto alla valutazione degli esami scritti di matematica, chimica e visiva, e viene richiesto all'autorità inferiore di far riconsiderare ad altri esaminatori ed agli esperti non precedentemente coinvolti le proprie valutazioni, oltre che con un accompagnatore differente (considerate le illazioni personali espletate dallo stesso nel corso della sessione di giugno 2024) alla luce delle argomentazioni sostenute;

b) Di conseguenza la decisione della CSM del 03.07.2024 è annullata in punto agli esiti delle prove orali di geografia e di economia e viene concessa la possibilità di rieseguire gli stessi nel rispetto delle Direttive e delle scelte perpetrate dal candidato, con un esperto e con un accompagnatore differente.

2. Protestate tasse, spese e ripetibili." In sostanza, il ricorrente fa valere, dal profilo formale, una violazione del diritto di essere sentito nella sua componente relativa all'obbligo di motivare le decisioni. Dal punto di vista materiale, il ricorrente contesta la correttezza dello svolgimento delle prove orali di geografia ed economia e inoltre fa valere una valutazione troppo rigorosa degli esami scritti nelle materie arti visive, matematica e chimica, inoltrando in queste due ultime materie le correzioni degli esami effettuate da un esperto esterno. Quanto all'esame di arti visive, il ricorrente lamenta di non aver potuto accedere all'originale, ma solo ad una copia del suo elaborato. Infine, nell'esame scritto di matematica non sarebbe poi stato considerato il fatto che il ricorrente sarebbe affetto da discalculia, una diagnosi che avrebbe già fatto l'oggetto di una deroga e avrebbe dunque dovuto essere nota all'autorità inferiore. C. Con risposta del 12 dicembre 2024 l'autorità inferiore propone il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Quanto alla contestazione degli esami orali di geografia ed economia, l'autorità inferiore rinvia alle prese di posizione degli esaminatori, nonché dell'accompagnatore agli esami, confermando che le domande poste al ricorrente rientrerebbero nei temi previsti secondo le disposizioni e che le note assegnate sarebbero coerenti con le prestazioni fornite. Quanto alle censure dirette contro la valutazione delle prove scritte nelle materie arti visive, matematica e chimica, l'autorità inferiore mantiene la validità delle note assegnate, concordando con le prese di posizione dei rispettivi esaminatori e mettendo in dubbio l'autorevolezza dei giudizi esterni allegati al ricorso. Relativamente all'esame di arti visive e alla critica del mancato accesso all'originale della prova scritta, ella propone al ricorrente la possibilità di consultazione presso i propri uffici. Infine, l'autorità inferiore respinge il rimprovero della sottovalutazione della prova scritta di matematica alla luce dell'asserita mancata considerazione della diagnosi di discalculia. D. Con scritto del 7 febbraio 2025 il ricorrente si è determinato in particolare sulle prese di posizione degli esaminatori, riportandosi integralmente alle conclusioni e argomentazioni ricorsuali. E. Con duplica del 28 marzo 2025, inoltrata entro il termine prorogato e successivamente trasmessa al ricorrente, l'autorità inferiore ribadisce le proprie tesi e conclusioni, rinviando in sostanza alle prese di posizione degli esaminatori e confermandole. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per giudicare il presente ricorso (artt. 31, 32 e 33 lett. f della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021], art. 29 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità [Ordinanza ESM, RS 413.12] in collegamento con l'art. 37 LTAF e l'art. 44 PA). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF. 1.2 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. 1.3 Ne segue che il ricorso si rivela ammissibile.

2. L'Ordinanza ESM disciplina le sessioni d'esame, l'iscrizione ad esso, le condizioni d'ammissione, nonché il suo scopo (art. 1 cpv. 1). La CSM è responsabile dello svolgimento dell'esame. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) funge da segretariato ed è responsabile della direzione amministrativa (art. 2). Giusta l'art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza ESM, l'esame deve permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari. L'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza ESM prevede che la Commissione emana direttive per gli esami nella Svizzera tedesca, francese e italiana. Le direttive contengono segnatamente gli obiettivi e i programmi delle singole materie (lett. b), come pure le procedure d'esame e i criteri di valutazione (lett. c). In base a tale disposto, la CSM ha redatto le direttive per l'esame svizzero di maturità, valide dal 1° gennaio 2012 (di seguito: direttive ESM).

3. La procedura dinanzi allo scrivente Tribunale è retta dalla PA, fintanto che la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c). 3.1 Per costante prassi, le autorità di ricorso chiamate a statuire in materia di esami assumono un certo riserbo e non si scostano senza necessità dall'apprezzamento degli esaminatori anche nei casi in cui dispongono delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (DTF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1; DTAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1). L'adozione di un certo riserbo si impone nella misura in cui le decisioni in materia di esami non si prestano bene per loro natura ad un controllo giudiziario, dato che l'autorità di ricorso non è in principio a conoscenza di tutti gli elementi pertinenti della valutazione e non è, in genere, in grado di formulare un giudizio affidabile sul rendimento complessivo del ricorrente e degli altri candidati. Inoltre, gli esami hanno come oggetto materie specifiche, nelle quali l'autorità di ricorso non dispone di competenze proprie. Una libera revisione della valutazione dell'esame da un punto di vista materiale, comporterebbe, inoltre, il rischio di ingiustizie e disuguaglianze rispetto agli altri candidati (cfr. sul tema DTF 118 Ia 488 consid. 4c, 106 Ia 1 consid. 3c, con rinvii; DTAF 2008/14 consid. 3.1 con rinvii, 2007/6 consid. 3 e i riferimenti citati). 3.2 In una procedura di ricorso, gli esaminatori, la cui valutazione viene contestata, formulano le loro osservazioni in occasione della presa di posizione dell'autorità inferiore. Così facendo, riesaminano la loro valutazione e dichiarano se ritengono giustificata o meno una correzione. Gli esaminatori hanno un grande margine di apprezzamento nelle loro considerazioni e nei loro calcoli riguardo alla ponderazione dei differenti compiti, sia per quanto attiene alla loro completa correttezza, sia per quanto riguarda la questione del numero di punti da assegnare a risposte solo parzialmente corrette. Il Tribunale parte, perciò, dal presupposto che nell'ambito di censure attinenti a queste tematiche non gli sia permesso di sostituire il proprio potere discrezionale a quello della prima istanza, rispettivamente a quello dell'istanza precedente. Fintanto che non vi sono indizi concreti di parzialità o incompetenza e la valutazione non appare evidentemente errata o del tutto inadeguata, occorre tener conto del parere degli esperti. La condizione per far ciò presuppone che il parere dell'esperto sia completo nella misura in cui risponda in maniera esaustiva a tutte le censure fatte valere dalla parte ricorrente e che il parere dell'esperto, soprattutto se differisce dalle censure sollevate, sia comprensibile e plausibile (DTAF 2010/11 consid. 4.2 e 2010/10 consid. 4.1; sentenze del TAF B-3817/2019 del 20 aprile 2020 consid. 2.2 e B-5621/2018 del 19 giugno 2019 consid. 2.3 con rinvii). Se l'esaminatore è in grado di esporre in modo plausibile i motivi che hanno condotto all'assegnazione di una nota insufficiente, compete alla parte ricorrente di contestare validamente la valutazione operata sulla scorta di argomenti oggettivi e mezzi di prova suscettibili di dimostrare che le valutazioni dell'istanza inferiore sono insostenibili, le esigenze troppo elevate e le prestazioni d'esame manifestamente sottovalutate (cfr. DTAF 2010/21 consid. 5.1; 2010/11 consid 4.3; 2010/10 consid. 4.1; sentenza del TAF B-4513/2021 del 13 gennaio 2022 consid. 3.2.4 con rinvii). Se le contestazioni della parte ricorrente non riescono ad insinuare dei dubbi chiari e forti a riguardo, allora si considera che sia data per dimostrata una valutazione corretta e scevra da arbitrio e che si possa prescindere dall'assunzione di ulteriori misure probatorie sotto forma del parere di un esperto esterno (cfr. sentenze del TAF B-6884/2023 dell'8 aprile 2024 consid. 6.2, B-6834/2014 del 24 settembre 2015 consid. 7, B-8265/2010 del 23 ottobre 2012 consid. 8.8). Il solo fatto di pretendere che un'altra soluzione sia possibile, che l'avviso della commissione d'esame o che una correzione siano errati o incompleti non soddisfa le menzionate esigenze giurisprudenziali (cfr. sentenza del TAF B-4513/2021 del 13 gennaio 2022 consid. 3.2.5 con ulteriori rinvii). 3.3 Il riserbo nell'esercizio del potere d'esame si applica solo alla valutazione materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione sono l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge o vengono rimproverate carenze procedurali nello svolgimento dell'esame, l'autorità di ricorso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altrimenti commetterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2010/11 consid. 4.2, 2010/10 consid. 4.1 con rinvii, 2008/14 consid. 3.3 e 2007/6 consid. 3 con rinvii; sentenza del TAF B-6252/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3 con rinvii). Rappresentano delle questioni procedurali tutte le obiezioni riguardanti lo svolgimento esterno dell'esame, il tipo di compito o la procedura di valutazione. L'onere della prova per eventuali errori procedurali incombe al ricorrente (sentenze del TAF B-5284/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 3.3 e B-4383/2016 del 18 settembre 2018 consid. 6.2, rispettivamente con rinvii). Un vizio di procedura non costituisce un valido motivo di ricorso ai sensi dell'art. 49 lett. a PA in grado di giustificare l'accoglimento del ricorso e l'annullamento o la riforma della decisione impugnata, a meno che non siano ravvisabili indizi che il vizio invocato possa aver influito negativamente sull'esito dell'esame (cfr. sentenza del TAF B-6717/2015 del 13 aprile 2017 consid. 4.4, DTAF 2008/14 consid. 3.3). In materia di esami, l'ammissione di un vizio di forma non può che portare all'autorizzazione a ripetere l'esame in questione, in quanto esiste un interesse pubblico prevalente ad assicurarsi che un diploma venga rilasciato solo ai candidati che hanno soddisfatto le elevate esigenze associate a tali esami. Infatti, una condizione indispensabile per il conseguimento di un diploma è un risultato d'esame valido e manifestamente sufficiente. Se non vi è un risultato d'esame valido a causa di errori procedurali, non vi è altra soluzione che quella di far ripetere l'esame (cfr. sentenze del TAF B-4654/2021 del 3 marzo 2022 consid. 4.3.1 e B-6224/2020 del 25 ottobre 2021 consid. 3.4 con rispettivi rinvii).

4. Dal profilo formale, il ricorrente rivendica una violazione del diritto di essere sentito nella sua componente relativa all'obbligo di motivare le decisioni. 4.1 L'obbligo di motivazione deriva dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 3 CEDU, il quale costituisce un aspetto importante e specifico del principio generale di un equo processo giusta gli artt. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (cfr. sentenza del TAF B-1011/2008 del 1° maggio 2009 consid. 4.2). Per prassi costante, tale obbligo è adempiuto quando la persona interessata è in grado di apprezzare la portata della decisione avversata e di impugnarla con cognizione di causa dinanzi ad un'istanza superiore. È sufficiente che l'autorità adita menzioni in maniera chiara i motivi che l'hanno guidata e sui quali ha fondato il suo ragionamento. Ella non è tenuta però a pronunciarsi su tutti gli elementi di fatto e di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali per rendere la decisione (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2; 141 III 28 consid. 3.2.4; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 135 III 670 consid. 3.3.1). Il fatto che l'autorità inferiore si limiti in un primo tempo a comunicare il risultato delle note nelle singole materie non costituisce ancora una violazione dell'obbligo di motivare le decisioni, ma basta ch'ella completi la sua motivazione nel quadro della procedura di ricorso e che il candidato abbia la possibilità di determinarsi al riguardo in occasione dello scambio di scritti (cfr. sentenze del TF 2C_505/2019 del 13 settembre 2019 consid. 4.2.1; 2D_65/2011 del 2 aprile 2012 consid. 5.1). 4.2 Nel caso di specie, va rilevato che la decisione impugnata non contiene alcuna indicazione circa la valutazione vera e propria delle prove sostenute, comprese quelle contestate nel ricorso, riportando soltanto le rispettive note assegnate. Solo nell'ambito del presente procedimento su ricorso l'autorità inferiore ha prodotto contestualmente alla risposta le singole prese di posizione dettagliate degli esaminatori interessati dalle contestazioni del ricorrente. Un simile modo di procedere si lascia conciliare con la giurisprudenza poc'anzi esposta. Inoltre il ricorrente ha fatto uso della facoltà di esprimersi sulla risposta dell'autorità inferiore e sui suoi allegati, in particolare le prese di posizione degli esperti. Di conseguenza, l'autorità inferiore non è incorsa in una violazione dell'obbligo di motivare le decisioni e la censura mossa a tale riguardo dal ricorrente va dunque rigettata.

5. Il ricorrente mette in dubbio la correttezza dello svolgimento degli esami orali relativamente all'opzione complementare "geografia" e all'opzione specifica "economia e diritto", sostenendo essenzialmente di essere stato interrogato su tematiche che secondo lui non rientrano in quelle previamente scelte dal candidato e/o nel programma d'esame previsto dalle direttive ESM. A seguito delle irregolarità rivendicate, il ricorrente postula la reiterazione di ambedue gli esami orali in presenza di un esaminatore, un esperto e anche un accompagnatore differente, visto che quello presente a giugno 2024 si sarebbe espresso denigrando la persona del ricorrente, sostenendo che egli non avrebbe dovuto presentarsi agli esami visti i suoi problemi di dislessia e discalculia. Le obiezioni sollevate riguardano questioni procedurali e sono esaminate con piena cognizione (cfr. consid. 3 seg.). 5.1 Opzione complementare geografia 5.1.1 È incontestato che il ricorrente ha scelto di portare all'esame orale in questione i temi "città e urbanizzazione", "studio di tre spazi-tipo" con la precisazione "deserti caldi, deserti freddi e clima mediterraneo" e "problemi e implicazioni dello sviluppo". 5.1.2 Quanto allo studio di tre spazi-tipo, le direttive ESM esigono quanto segue (pag. 127 e seg.): "Il candidato è in grado di analizzare dal punto di vista fisico, climatico, umano ed economico tre spazi-tipo scelti tra: deserti caldi, deserti freddi, spazi tropicali umidi ed equatoriali, mediterranei, montani, nordamericani. Per ciascuno di essi, il candidato è in grado di:

- descrivere e spiegare le caratteristiche fisiche e climatiche;

- analizzare le caratteristiche delle popolazioni;

- descrivere ed analizzare le attività economiche specifiche;

- descrivere le caratteristiche dell'insediamento evidenziandone le peculiarità;

- elencare i problemi ambientali e proporre soluzioni;

- abbozzare le prospettive per il futuro;

- eseguire un confronto con gli altri due spazi-tipo analizzati." 5.1.3 Il ricorrente rimprovera all'esaminatore, in pratica, di essersi concentrato quasi esclusivamente sul tema del clima della fascia dell'equatore, che a suo dire non era oggetto dei temi prescelti dal candidato, e poi di aver incentrato un'altra domanda sulla definizione dei deserti litorali (marittimi e lungo le coste) e dei relativi climi, quindi su un argomento non contemplato dalle direttive ESM. 5.1.4 Il tema dell'esame verteva sugli spazi-tipo e sulle seguenti domande:

1. Cita alcune forme di erosione e di accumulo che avvengono nei deserti. Perché l'erosione nel deserto è molto forte? Quale è la differenza tra deserti sabbiosi e rocciosi?

2. Immagina di compiere un viaggio scendendo dalle coste Tunisine fino all'equatore. Descrivi i climi e i biomi che incontri.

3. Disegna qui sotto un climogramma per un deserto caldo e uno per un deserto freddo. Per ogni climogramma scegli degli esempi di regioni e inseriscile nella carta sotto. [illustrazioni: climogrammi e carta geografica] 5.1.5 Quanto alla domanda 1, si può affermare, in conformità alla plausibile spiegazione dell'esaminatore, che essa era impostata in modo da verificare la capacità del candidato di rapportare i processi fisici dell'erosione e dell'accumulo alle tipologie dei deserti sabbiosi e rocciosi di cui sono spesso composti i deserti caldi da un lato e i deserti freddi dall'altro. Pertanto non si può affermare che la domanda si situi fuori dal contesto dei temi prescelti e dalle direttive ESM. Quanto alla domanda 2, come sottolinea comprensibilmente l'esaminatore, va rilevato che i climi desertici fanno parte dei climi della fascia tropicale che si estende dalle coste della Tunisia fino all'equatore. Del resto, la descrizione e la spiegazione delle caratteristiche climatiche degli spazi-tipo è richiesta dalle stesse direttive ESM (cfr. supra consid. 5.1.2). Mal si vede come questa domanda esuli dalle tematiche scelte dal ricorrente, in particolare i deserti caldi e il clima mediterraneo, rispettivamente dai contenuti delle direttive ESM. Quanto alla domanda 3, la formulazione della medesima fa un esplicito riferimento al deserto caldo e al deserto freddo e quindi a due spazi-tipo scelti dal ricorrente. 5.1.6 Da un apprezzamento globale delle direttive ESM, delle domande poste all'esame, nonché della presa di posizione dell'esaminatore e degli argomenti ricorsuali, il Tribunale conclude che la prova orale dell'opzione complementare geografia si è svolta in conformità con i contenuti e le esigenze d'esame e non ha esulato dai temi scelti dal ricorrente, né dalle direttive ESM. Pertanto, non è ravvisabile alcun vizio di forma rilevante ai sensi della prassi previamente esposta. 5.2 Opzione specifica economia e diritto 5.2.1 Le direttive ESM richiedono che il candidato sia in grado di farsi un'opinione informata su questioni giuridiche ed economiche, di esprimere un parere su problemi concreti e di proporre soluzioni. Il programma d'esame verte sullo studio approfondito dell'economia aziendale, dell'economia politica e del diritto e gli obiettivi sono suddivisi in otto capitoli (cifra 7.3). Secondo le direttive ESM (cifra 7.3.2.2) le domande per la prova orale in questa materia vertono sui capitoli 1, 2, 3 e 6 del programma esposto alla cifra 7.3.4 delle direttive citate. 5.2.2 Il ricorrente deplora che le domande in riferimento al mercato del lavoro ticinese, alla situazione dei lavoratori ticinesi, alle ore di lavoro, al settore specifico dell'edilizia e all'esatta individuazione dal punto di vista giuridico delle norme a salvaguardia dei lavoratori esulino dai contenuti previsti ai capitoli 1, 2, 3 e 6 del programma secondo la cifra 7.3.4 delle direttive ESM. In particolare, l'ultimo aspetto richiesto sarebbe oggetto del capitolo 8 del programma e non dovrebbe essere contemplato nella valutazione della prova orale. 5.2.3 La domanda estratta dal ricorrente alla prova orale menzionata è stata la seguente: "Regolamentazione del mercato del lavoro in Svizzera e contrattazione collettiva (1) Facendo riferimento alla gerarchia delle norme dell'ordinamento giuridico svizzero, spieghi com'è strutturata la regolamentazione del diritto del lavoro in Svizzera. (2) Chiarisca e illustri il concetto di contrattazione collettiva e spieghi dove situerebbe, all'interno della regolamentazione del lavoro di cui sopra, i vari contratti collettivi di lavoro e il contratto individuale di lavoro. (3) Discuta l'importanza della contrattazione collettiva, in particolare per il mercato del lavoro Ticinese. (4) Spieghi la differenza tra aumento del salario nominale e aumento del salario reale. A questo riguardo quali rivendicazioni hanno avanzato, negli ultimi anni, le principali organizzazioni a tutela dei diritti dei lavoratori e con quali motivazioni? Come valuta personalmente tali rivendicazioni?" 5.2.4 Dalle spiegazioni dell'esaminatore nella sua presa di posizione emerge in maniera chiara e circostanziata che le tematiche sollevate nella domanda tirata a sorte dal ricorrente rientrano senza dubbio nei contenuti d'esame secondo le direttive ESM. La domanda (1) è contenuta nel decimo argomento del capitolo 1 del programma "Lavoro e occupazione" intitolato "descrivere la struttura del diritto del lavoro". La domanda (2) si lascia conciliare con il già menzionato decimo argomento e soprattutto con il dodicesimo argomento del capitolo 1 del programma chiamato "descrivere il contratto individuale di lavoro e il contratto collettivo di lavoro, e presentare i loro attori (padronato e sindacati) (vedi tema 8)". Giova ricordare al ricorrente che solo la capacità di risolvere casi semplici relativi alla parte speciale del Codice delle obbligazioni nell'ambito del contratto individuale e quello collettivo di lavoro fa parte del capitolo 8, mentre la descrizione di questo tipo di contratti e dei loro attori è evidentemente inclusa nel capitolo 1. La domanda (3) si richiama al quinto argomento ("descrivere come la congiuntura influisce sul mercato occupazionale") e al già citato dodicesimo argomento del capitolo 1 del programma d'esame. Quanto alla domanda (4), quest'ultima fa un ovvio riferimento all'argomento 11 ("Distinguere un reddito nominale da un reddito reale") e al già menzionato argomento 12. 5.2.5 In conclusione, non vi sono elementi concreti suscettibili di affermare che vi siano state gravi irregolarità nello svolgimento dell'esame orale di economia e diritto come materia opzionale specifica. 5.3 Infine, nella misura in cui il ricorrente lamenta che l'accompagnatore agli esami orali abbia espletato illazioni personali nei suoi confronti, il Tribunale osserva che le relative asserzioni non sono né sostanziate né documentate e nemmeno rilevanti. In effetti, occorre tener conto del fatto che il ricorrente specifica in sede di replica come non si sia proprio trattato di asserzioni diffamatorie, ma unicamente di incomprensioni, le quali sarebbero sorte, come emerge anche dalle dichiarazioni dell'esperto in questione (allegato 12 dell'incarto della CSM), solo nell'ambito della comunicazione dei risultati degli esami orali, quindi dopo il loro svolgimento. Ne discende che non è ravvisabile come tali incomprensioni abbiano potuto influire sull'esito delle prove orali contestate.

6. Prima di chinarsi sulle censure mosse contro la valutazione degli esami scritti di arti visive, matematica e chimica (cfr. infra consid. 7 segg.), occorre rilevare quanto segue. In virtù dell'art. 22 cpv. 1 dell'Ordinanza ESM, l'esame è superato se il candidato: (a.) ha ottenuto un totale di almeno 105 punti; o (b.) ha ottenuto tra 84 e 104,5 punti, non ha note insufficienti in più di quattro materie e la somma degli scarti di punto in rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o uguale a 7. Nel caso in esame, il ricorrente ha ottenuto 69.5 punti, totalizzato 10 insufficienze (nelle materie chimica, storia, arti visive, prima lingua italiano, seconda lingua nazionale tedesco, terza lingua inglese, matematica, opzione specifica economia e diritto, opzione complementare geografia e lavoro di maturità) e 15.5 punti negativi. Le condizioni di riuscita dell'esame non sono pertanto adempiute. Tuttavia l'esame delle contestazioni delle valutazioni relative alle prove di arti visive, matematica e chimica rimane rilevante, nella misura in cui il valore di una nota è collegato ad una determinata conseguenza giuridica (DTAF 2009/10 consid. 6.2.1 segg.). Nel caso concreto, l'eventuale attribuzione di una nota sufficiente non obbliga il candidato a ripetere l'esame e le note pari o superiori a 4 restano acquisite per due anni dopo la conclusione del tentativo d'esame (cfr. art. 26 cpv. 3 Ordinanza ESM).

7. Il ricorrente contesta la valutazione del suo esame scritto di arti visive. 7.1 Secondo la cifra 6.3.2 delle direttive ESM ogni candidato riceve un documento contenente la descrizione dei compiti, le consegne, le esigenze, i criteri di valutazione, nonché le indicazioni sulla tecnica e il formato. Il candidato esegue 2 dei 3 esercizi proposti: l'osservazione, l'analisi di un'immagine e la composizione. La composizione è sempre legata, per quanto riguarda il contenuto, all'altro esercizio scelto. Il ricorrente ha scelto gli esercizi dell'osservazione e della composizione. Nel primo esercizio, il candidato realizza un disegno di osservazione partendo dall'oggetto o dagli oggetti proposti e attenendosi alle consegne. Nel secondo esercizio, il candidato realizza una creazione personale a colori (disegno o pittura a scelta) partendo dal soggetto dell'osservazione e tenendo conto delle consegne. I criteri di valutazione degli esercizi sono elencati al punto 6.3.3 delle direttive ESM. Quanto all'osservazione, si tratta del rispetto delle consegne, della fedeltà nella riproduzione degli oggetti (collocazione dell'oggetto nello spazio, prospettiva, orientamento, posizione, proporzioni degli elementi osservati, forme), della precisione nella trasposizione di luci e ombre attraverso il sistema chiaroscurale (valori cromatici), della composizione, impaginazione e della qualità tecnica, padronanza dei materiali utilizzati. Quanto alla composizione, i criteri di valutazione riguardano il rispetto delle consegne, l'originalità e interesse della composizione, l'appropriazione del modello, la capacità di trasposizione, la chiarezza dell'interpretazione, nonché la qualità del linguaggio grafico e pittorico, l'adeguamento della tecnica al progetto e la padronanza degli strumenti. 7.2 Al ricorrente è stato assegnato il voto 4 per l'esercizio di osservazione e il voto 3 per l'esercizio di composizione, ciò che ha portato alla nota finale di 3.5. Il ricorrente chiede di far rivalutare la prova ad altri esaminatori o esperti ritenuta l'impossibilità di far esaminare il progetto ad altri esperti in mancanza dell'originale. Egli contesta l'attribuzione del voto 3 per l'esercizio di composizione, reiterando che la valutazione non rispecchierebbe i criteri di valutazione definiti nelle direttive ESM, atteso come, secondo lui, si possa ritenere che i criteri enucleati siano stati ben rispettati nella composizione, volendo egli rendere originale l'opera e trasporre l'oggetto principale, modificandone l'interpretazione allegorica alla luce delle conoscenze apprese. Egli fa osservare come il piano sia identico a quello dell'oggetto dell'osservazione, puntando all'armonia dei toni e adeguando la tecnica del progetto come da direttive ESM. 7.3 Quanto all'esercizio di osservazione, nella loro presa di posizione (allegato 16 alla risposta della CSM) gli esaminatori osservano che il ricorrente ha rispettato le consegne, realizzando un disegno di puro contorno a partire dalla composizione proposta. Tuttavia, nel riprodurre quest'ultima, egli non avrebbe tenuto conto della sua collocazione spaziale per rapporto al piano d'appoggio (che non sarebbe stato raffigurato) e della prospettiva. Gli elementi che fanno da sfondo, sarebbero infatti stati rappresentati in una sorta di assonometria, comportando una scorretta proporzione ed un'eccessiva semplificazione del soggetto, in quest'ultimo caso, sia per quanto riguarda le forme, sia per quel che concerne la riproduzione dei dettagli che, in diversi casi, sarebbero addirittura stati omessi. La copia si discosterebbe pertanto in modo marcato dalla realtà. Dal punto di vista tecnico, il candidato non sarebbe riuscito a sfruttare il potenziale dei materiali utilizzati. Per quanto piuttosto curata, la linea sarebbe povera e mancherebbe di forza ed espressività, aspetto fondamentale su cui sarebbe stato necessario lavorare per realizzare un disegno di puro contorno di qualità. Su queste basi, gli esperti hanno motivato l'assegnazione della nota 4.0 all'esercizio di osservazione. Per quanto riguarda l'esercizio di composizione, gli esperti hanno specificato che il candidato avrebbe sviluppato il proprio elaborato a partire dal soggetto d'osservazione, nonché deciso di sostituire la statuina del cerbiatto con la rappresentazione di una pianta in un vaso. In questo modo, egli avrebbe reso di fatto irriconoscibile l'oggetto iniziale e, di conseguenza, non rispettato la consegna. Gli esperti hanno inoltre rilevato che l'immagine non ne avrebbe beneficiato, né dal punto di vista dell'originalità, né per quanto riguarda l'aspetto compositivo, mentre non sarebbe chiaro il motivo che ha portato alla scelta del soggetto sostitutivo. Nel rielaborare la situazione il candidato non sarebbe stato in grado di cogliere l'essenza della stessa, mostrando di non essersi appropriato del modello e denotando scarse capacità di interpretazione e comunicative. Gli esperti hanno lamentato la povertà del linguaggio grafico e l'approccio scolastico ed elementare dell'utilizzo del colore, al punto da risultare quasi infantile. II potenziale tecnico offerto dagli strumenti utilizzati non sarebbe affatto stato colto e sfruttato. Su queste basi, gli esperti hanno confermato l'assegnazione della nota 3 all'esercizio di composizione e l'assegnazione della nota finale 3.5 all'esame complessivo di arti visive. 7.4 L'analisi delle considerazioni degli esperti e dell'elaborato d'esame porta lo scrivente Tribunale a concludere che non sono ravvisabili degli indizi per affermare che gli esaminatori, nell'attribuzione della nota, si siano lasciati guidare da motivi estranei o contrari alle direttive d'esame oppure in altro modo insostenibili. Dal canto suo, il ricorrente si limita a portare semplici asserzioni, senza confrontarsi in modo concreto con la presa di posizione degli esaminatori e senza argomentare in maniera chiara e circostanziata in che misura e soprattutto perché la valutazione operata si discosterebbe dai criteri d'esame definiti nelle direttive e il suo esercizio di composizione sia conforme ed adempia alle direttive e ai requisiti d'esame. Quanto alla censura circa il mancato accesso all'originale dell'elaborato d'esame, va rilevato che il ricorrente ha solo chiesto all'autorità inferiore di inviargli in copia tutti gli esami scritti da lui svolti e non gli elaborati originali, ch'egli avrebbe potuto comunque consultare presso gli uffici dell'autorità inferiore su esplicita domanda. In queste circostanze, tenuto conto del riserbo di cui lo scrivente Tribunale deve dar prova in materia della valutazione di esami, niente giustifica di discostarsi dall'apprezzamento degli esaminatori nella prova scritta di arti visive. 8. 8.1 Il ricorrente giudica incomprensibile e troppo severa la valutazione effettuata per l'esame scritto di matematica, evidenziando, a tale proposito, di aver sottoposto la prova scritta ad un altro esperto esterno, il quale avrebbe ritenuto come il procedimento adottato sia stato svolto in modo perlopiù corretto e come vi siano stati per contro degli errori nella trascrizione dei dati. Il ricorrente spiega che nell'esercizio 1 il dominio sarebbe stato riportato in modo sbagliato sulla prima pagina, ma corretto successivamente, portando allo sviluppo di un grafico sbagliato. Egli non condivide neppure l'assegnazione di un unico punto laddove le risposte sono parzialmente corrette, ciò che denoterebbe una crassa sottovalutazione della prova svolta. Egli non capisce quanti punti siano stati assegnati agli esercizi 2d e 2e, né le ragioni per la loro attribuzione, sottolineando come l'esperto da lui coinvolto abbia concluso alla correttezza di entrambi. A suo dire, l'esaminatore non avrebbe in nessun modo tenuto in considerazione il fatto che sussistono diversi modi per raggiungere lo stesso risultato. 8.2 8.2.1 È incontestato che nella prova scritta di matematica, il ricorrente ha ottenuto 8 punti su un totale di 40 punti e ricevuto la nota 3. In sede di ricorso, l'esaminatore interessato ha allestito una presa di posizione in due tappe (cfr. allegato 17 alla presa di posizione della CSM). In primo luogo ha inoltrato un riepilogo tabellare in cui sono visualizzati i punti da raggiungere in caso di svolgimento corretto per ogni intero esercizio e i punti ottenuti, nonché una breve spiegazione per l'assegnazione del punteggio e la scala di valutazione adottata. Dalla tabella si evince che l'esame consisteva in 5 esercizi che, se eseguiti correttamente nella loro interezza, davano diritto a 10 punti ciascuno. Contrariamente a quanto potrebbe lasciare sottintendere il ricorrente, le indicazioni nella prova d'esame, a cui rinvia del resto anche l'esaminatore, evidenziano che ogni esercizio risolto in modo completo e corretto vale 10 punti, non ogni parte di esercizio (cfr. allegato 14 alla presa di posizione della CSM). In secondo luogo, l'esperto ha preso posizione sugli argomenti sollevati nel ricorso. 8.2.2 Dalle annotazioni contenute nella tabella e/o nella presa di posizione risulta che nell'esercizio 1a il dominio è stato espresso due volte in modo errato, ciò che ha portato ad una deduzione di mezzo punto e inoltre sono elencati quali sono stati i motivi per l'attribuzione di 0 rispettivamente 0.5 punti negli esercizi 2d e 2e. Quanto all'esercizio 2d, l'affermazione secondo cui la circonferenza del punto c e le sfere devono avere il medesimo centro non sarebbe corretta e mancherebbe una discussione sulla seconda sfera. Quanto all'esercizio 2e, il candidato sarebbe incappato in un errore di svolgimento e non si sarebbe interrogato sulla seconda sfera e sui risultati contraddittori. Le spiegazioni apportate non sono tali da insinuare ragionevoli dubbi circa la plausibilità e la correttezza della valutazione operata. Di contro, il ricorrente non si confronta minimamente con il giudizio dell'esaminatore, limitandosi ad insistere, a titolo generico, su un presunto eccesso di severità nella valutazione e su un mancato rispetto dei relativi criteri e per il resto rinviando, senza quasi alcun commento, alla correzione dell'esame da parte di un esperto esterno da lui incaricato. 8.2.3 Si constata che l'allegato al ricorso intitolato "Doc. C: correzione esame scritto di matematica" si apparenta ad una cosiddetta perizia di parte, la quale non è stata ordinata dallo scrivente Tribunale e non segue le regole di procedura applicabili, segnatamente in materia di nomina di un perito (cfr. art. 57 segg. della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947, PCF, RS 273). Una siffatta perizia di parte deve essere apprezzata con riserbo in quanto l'esperienza comune ritiene che una perizia di parte venga prodotta solo se è favorevole al suo mandante (DTF 141 IV 369 consid. 6.2; sentenze del TF 6B_617/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 1.3.5 e 6B_275/2015 del 22 giugno 2016 consid. 1.1). Per il resto, gli esiti di una perizia di parte sono soggetti al principio del libero apprezzamento delle prove e sono considerati alla stessa stregua di semplici allegazioni di parte (DTF 142 II 355 consid. 5.3.5, sentenza del TF 1C_229/2020 del 27 agosto 2020 consid. 3.1, 1B_361/2019 del 20 dicembre 2019 consid. 2.3 e 2C_863/2015 del 24 luglio 2016 consid. 7.1). 8.2.4 In considerazione della prassi appena illustrata, l'intervento di un esperto esterno appare problematico anche nella misura in cui non è noto se la persona interpellata adempia i requisiti formali richiesti agli esaminatori dell'esame svizzero di maturità oppure se sia stata istruita riguardo alle esigenze poste ai candidati di questo tipo d'esame. Inoltre, la correzione dell'esame di matematica prodotta con il ricorso non si esprime concretamente sulla qualità e sulla correttezza della prestazione del ricorrente e non è neanche sufficientemente chiara da permettere di trarre conclusioni diverse da quelle dell'esaminatore. Invero, la perizia di parte non contiene una vera e propria discussione con la presa di posizione dell'esaminatore, ma non fa altro che sostituire l'apprezzamento del perito esterno a quello degli esperti dell'autorità inferiore. Il solo pretendere che un'altra o altre soluzioni siano possibili, che l'avviso della commissione d'esame o che una correzione siano errati, eccessivamente severi o incompleti non basta, secondo la prassi già menzionata, per sconvolgere la plausibilità e la correttezza del giudizio dell'esaminatore, su cui il Tribunale può basarsi alla luce delle circostanze esposte (cfr. sentenza del TAF B-4513/2021 del 13 gennaio 2022 consid. 3.2.5 con ulteriori rinvii; v. anche supra consid. 3.2). Ne segue che si può prescindere dall'assunzione di ulteriori misure probatorie sotto forma del parere di un esperto esterno (cfr. sentenza del TAF B-6313/2024 del 4 dicembre 2024 consid. 6.3.3 e i riferimenti citati). La nota attribuita all'esame scritto di matematica è dunque corretta. 8.3 Il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore un eccesso di severità nella valutazione, avendo ella mancato di considerare che egli sarebbe affetto da discalculia, malgrado ne fosse al corrente, in quanto detta difficoltà avrebbe fatto oggetto di una deroga. A suffragio della sua censura, il ricorrente ha allegato la decisione del 1° dicembre 2021 con cui la Sezione della pedagogia speciale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport della Repubblica e Cantone Ticino, Divisione della scuola, gli ha accordato dei provvedimenti compensatori nell'ambito del progetto di differenziazione pedagogica, ordinandone l'esecuzione all'attenzione della [direzione] del [scuola frequentata] e comunicando il tutto alla Divisione della scuola e al docente di classe del ricorrente. Come giustamente fa osservare l'autorità inferiore, la decisione della Sezione della pedagogia speciale richiamata dal ricorrente si riferisce soltanto alla formazione seguita presso [la scuola frequentata dal ricorrente] e non all'esame svizzero di maturità, senza ulteriormente contare che l'atto menzionato non parla in alcun modo di discalculia e secondo la lista dei destinatari non è stato portato a conoscenza dell'autorità inferiore. Inoltre nell'incarto dell'autorità inferiore e nella documentazione annessa al ricorso non si trova alcun elemento da cui poter desumere che sia stata formulata una diagnosi di discalculia nei confronti del ricorrente. Quest'ultimo, nel corso della sua richiesta di deroga del 15 novembre 2022 e 26 settembre 2023, ha trasmesso all'autorità inferiore un bilancio logopedico del 10 settembre 2015, un rapporto di valutazione neuropsicologica del 27 novembre 2019 e un rapporto di valutazione logopedica del 7 dicembre 2020, nonché espressamente comunicato di essere "dislessico e disortografico". In base alla diagnosi di dislessia e disortografia, nonché di difficoltà di comprensione del testo, con decisione del 28 febbraio 2023 (concernente il primo esame parziale) e del 29 febbraio 2024 (concernente il secondo esame parziale) l'autorità inferiore ha autorizzato al ricorrente misure compensatorie per gli svantaggi riscontrati, concedendo nello specifico del tempo supplementare nelle prove scritte di biologia, chimica, fisica, storia, geografia (decisione 28.02.2023), nonché nella prova scritta di italiano, della seconda lingua nazionale, della terza lingua e dell'opzione specifica, come pure per le prove orali di italiano, della seconda lingua nazionale, della terza lingua, dell'opzione specifica e dell'opzione complementare (decisione 29.02.2024). Per l'esame di matematica non è stato concesso alcun tempo supplementare (decisione 29.02.2024). A tale riguardo, l'autorità inferiore precisa che secondo la valutazione neuropsicologica, la presenza di una difficoltà nell'ambito della matematica era stata esplicitamente esclusa. Il Tribunale rileva che la mancata impugnazione delle decisioni di deroga menzionate preclude al ricorrente di rimetterle in discussione in questa sede. Visto inoltre che non vi sono agli atti elementi suscettibili di suffragare una diagnosi di discalculia, il ricorrente non poteva ragionevolmente attendersi che l'esaminatore considerasse un aspetto non comunicato né comprovato nella valutazione dell'esame scritto in questione. Non da ultimo occorre tener presente che la concessione di una deroga non può comportare una riduzione degli obiettivi di apprendimento e dei criteri di valutazione. In considerazione di tutti i motivi suesposti, discende che la censura non è fondata. 8.4 Visto quanto precede relativamente alla prova scritta di matematica, il ricorso è volto all'insuccesso anche in questo punto.

9. Il ricorrente contesta la valutazione effettuata nell'esame scritto di chimica corrispondente alla nota 3.5, spiegando di aver sottoposto anche in questo caso la prova ad un esperto esterno, il quale avrebbe ritenuto corrette molte risposte fornite e esatte ma incomplete alcune risposte considerate completamente errate dall'esaminatore e valutate con zero punti (nell'esercizio 2 n. 4, 5 e 6, nell'esercizio 3 n. 6 e 7; cfr. allegato al ricorso "Doc. E: correzione esame scritto di chimica"). Da ciò il ricorrente deduce che l'esaminatore ufficiale avrebbe applicato un'eccessiva severità alla valutazione della prova scritta in questione. Di conseguenza, egli chiede al Tribunale di ordinare una nuova rivalutazione di tale esame da parte di altri esperti. Nel corso del presente procedimento, l'esaminatore interessato ha riesaminato la prova scritta di chimica in sede di presa di posizione e di duplica, confermando in toto i punteggi assegnati e esplicitando i dettagli della valutazione per ogni esercizio contestato nel ricorso (allegato 18 alla presa di posizione della CSM). Il punteggio massimo, i punti ottenibili e i punti ottenuti sono indicati chiaramente nell'elaborato dell'esame (allegato 15 alla presa di posizione della CSM e allegato alla duplica). Dalle annotazioni riportate emergono in maniera intellegibile e convincente i motivi che hanno guidato l'esperto all'attribuzione e alla conferma dei punti assegnati. Per ogni risposta errata completamente o in parte corretta sono evidenziate le lacune nell'individuare i problemi, gli errori di ragionamento e le incompletezze nelle spiegazioni. Anche in questo caso il ricorrente motiva la propria censura fondandosi in prevalenza sulla soluzione d'esame effettuata da un esperto esterno da lui interpellato senza cimentarsi concretamente con la presa di posizione dell'esaminatore. Quanto alla problematicità delle perizie di parte e della mancanza di un concreto confronto con i dettagli della valutazione si rimanda ai considerandi precedenti (cfr. supra consid. 8.2.3 seg.). Come già indicato, per prassi, una simile motivazione non è in grado di inficiare la plausibilità e correttezza del giudizio dell'esaminatore, dimodoché anche in questo caso non è necessario ordinare una perizia indipendente. Di conseguenza, il ricorso si rivela infondato relativamente a questo punto.

10. In virtù di quanto precede, il Tribunale giunge alla conclusione che le prove orali di geografia come opzione complementare e di economia e diritto come opzione specifica si sono svolte regolarmente e la valutazione delle prove scritte di arti visive, matematica e chimica non ha nulla da eccepire. Perciò, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 800.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1 e 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tale importo è computato con l'anticipo spese, di pari importo, già versato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. Viste le sorti del ricorso, il ricorrente non ha diritto ad alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Questo vale anche per l'autorità inferiore (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

12. Secondo l'art. 83 lett. t. LTF, il ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione. Il motivo d'inammissibilità, contenuto in questa disposizione, si riferisce sia ai risultati degli esami in senso stretto, sia ad altre decisioni che valutano le attitudini o le capacità intellettuali o fisiche di un candidato (cfr. DTF 138 II 42 consid. 1.1 con rinvii). Di contro, le decisioni che riguardano esclusivamente la procedura d'esame, in particolare, aspetti organizzativi o procedurali, non rientrano nel campo di applicazione della clausola di irricevibilità (cfr. DTF 147 I 73 consid. 1.2.1 con rinvii). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali vengono fissate a fr. 800.- e poste a carico del ricorrente. Tale cifra verrà computata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, con l'anticipo di pari importo già versato.

3. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui le condizioni fissate agli artt. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF, siano adempiute. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 20 maggio 2025 Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (atto giudiziario)

- Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario)