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B-5345/2025

B-5345/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung II (Wirtschaft, Wettbewerb, Bildung) · 2026-10-19 · Italiano CH

Riconoscimento diploma/formazione

Sachverhalt

A. A.a A._______ (in seguito: ricorrente, insorgente), cittadina italiana, residente nel Canton Ticino, il 29 maggio 2025 ha presentato presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI (in seguito: autorità inferiore o SEFRI), una domanda di riconoscimento del titolo estero di "Profesora de Educación Inicial", rilasciato in data 9 marzo 2020 dalla Facoltà di scienze umane dell'Università B._______, (...) (Argentina), con il diploma svizzero di scuola superiore specializzata (SSS) di educatrice dell'infanzia. Fra i documenti prodotti nel quadro della procedura di riconoscimento si segnala in particolare i seguenti:

- Diploma di educazione secondaria "Bachiller en Economia y Administración" del 6 aprile 2016 (B._______, (...), Argentina) con il relativo piano di studi e le rispettive traduzioni in italiano;

- Diploma dell'Universidad B._______ di "Profesora de Educación Inicial" del 9 marzo 2020 con apostilla e traduzione in italiano;

- Piano di formazione di "Profesora de Educación Inicial" con apostilla e traduzione in italiano;

- Diploma dell'Universidad B._______ di "Licenciado en Educación Inicial" del 5 ottobre 2022 con apostilla e traduzione in italiano;

- Piano di formazione di "Licenciado en Educación Inicial" con apostilla e traduzione in italiano;

- Certificato dell'Universidad B._______ del 6 maggio 2025 attestante le competenze acquisite nel corso della formazione accademica, con traduzione in italiano;

- Certificati di lavoro: o del 20 dicembre 2023 del Jardin maternal y prejardin "C._______" di (...), con traduzione in italiano; o del 20 dicembre 2023 del Centro Educativo "D._______" di B._______, con traduzione in Italiano; o del 4 novembre 2024 dell'asilo nido "E._______", (...); o del 14 dicembre 2024 dell'asilo nido "F._______", (...). A.b Con decisione di non entrata in materia dell'11 luglio 2025 la SEFRI ha ritenuto che il diploma conseguito dalla ricorrente non costituirebbe una qualifica conforme alla professione. A conferma di tale conclusione essa ha riferito che la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) si sarebbe già pronunciata riguardo alla richiesta di riconoscimento dell'insorgente, confermando che il suo diploma le consentirebbe di esercitare la professione di insegnante, ma non quella di educatrice dell'infanzia. Nella misura in cui la procedura di riconoscimento non consente una riqualificazione, la SEFRI ha quindi respinto la richiesta di riconoscimento e chiuso il dossier. B. Contro la suddetta decisione la ricorrente è insorta con ricorso del 17-18 luglio 2025 dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale o TAF), postulandone - sostanzialmente - l'annullamento e il conseguente riconoscimento dell'equivalenza richiesta. A sostegno delle proprie conclusioni la ricorrente ha asserito di non aver mai ricevuto una risposta da parte della CDPE e di ritenere che la mancata abilitazione a lavorare negli asili nido derivi da un errore di traduzione o da un malinteso circa il proprio titolo di studio conseguito in Argentina. Ha rilevato che il titolo di «Profesora en Educación Inicial», pur non menzionandolo espressamente, le consentirebbe di lavorare con bambini dai 45 giorni ai 5 anni e, quindi, sia negli asili nido sia nelle scuole dell'infanzia. A sostegno di tale tesi, ha richiamato il certificato rilasciato il 6 maggio 2025 dall'università, attestante le fasce d'età e le tipologie di strutture educative per le quali sarebbe abilitata, nonché la propria esperienza professionale in Argentina, svolta esclusivamente presso asili nido. Ha pertanto contestato la limitazione dell'abilitazione al lavoro con bambini di età compresa tra i 45 giorni e i 3 anni, considerato che tale fascia d'età sarebbe stata oggetto di una parte significativa della sua formazione universitaria e della sua esperienza professionale. C. Con risposta del 18 settembre 2025, comprensiva dell'incarto completo, la SEFRI ha chiesto di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. Essa ha proceduto ad un confronto fra la formazione conseguita dalla ricorrente e quella svizzera di educatrice dell'infanzia dipl. SSS - che consente di operare in istituti quali i nidi d'infanzia e i centri che organizzano attività extra scolastiche, nonché in altre istituzioni socio-pedagogiche, con bambini e ragazzi da 0 a 16 anni - riscontrando che la durata della formazione è inferiore alla metà di quella svizzera (5'400 ore contro 2'665 di quella argentina) e che la formazione pratica non è equiparabile a quella richiesta in Svizzera, rendendo pertanto i due percorsi di studio non paragonabili. L'autorità inferiore è pertanto giunta alla conclusione che il diploma argentino non è un titolo comparabile a quello svizzero, ragione per cui le censure sollevate nel gravame sarebbero prive di fondamento. Essa ha infine precisato che, laddove la formazione estera differisce in modo sostanziale da quella svizzera, come è il caso nella fattispecie, neppure possono essere offerte misure di compensazione. D. Con replica del 20 ottobre 2025, la ricorrente ha contestato le argomentazioni dell'autorità inferiore, rilevando che le 2'665 ore della formazione argentina si riferiscono unicamente alle attività teoriche a cui andrebbero sommate 442 ore di tirocinio svolto durante il percorso accademico in Argentina e 5'774.95 ore di lavoro certificate in Svizzera e in Argentina. Queste ore sommate alle 3'240 ore teoriche relative alla formazione di "Licenciado en Educación Inicial" supererebbero pertanto ampiamente quelle richieste dalla formazione svizzera. Essa ha poi contestato l'asserto secondo cui il suo percorso formativo non sia paragonabile con quello svizzero, ritenendo piuttosto vero il contrario e lamentando il fatto che nessun confronto dei rispettivi programmi formativi è stato eseguito dall'autorità inferiore. A suffragio dei propri asserti essa ha prodotto ulteriore documentazione di cui si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto. E. Con scritto del 30 ottobre 2025, l'autorità inferiore ha rinunciato alla facoltà di duplicare. F. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza.

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; in combinato disposto con l'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta gli artt. 31, 32 e 33 LTAF, il Tribunale è competente per giudicare i ricorsi contro le decisioni dell'autorità inferiore in materia di riconoscimenti di titoli di studio. Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF.

E. 1.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, è legittimata ad aggravarsi contro di essa.

E. 1.3 Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate.

E. 1.4 Ne segue che il ricorso è ammissibile.

E. 2 Il ricorso è diretto contro la decisione di non entrata nel merito sulla domanda della ricorrente tendente al riconoscimento del proprio diploma argentino di "Profesora de Educación Inicial".

E. 2.1 Nell'ambito di un ricorso rivolto contro una decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si limita ad esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della relativa domanda (cfr. DTF 139 II 233 consid. 3.2, 135 II 38 consid. 1.2). In effetti, l'inammissibilità del ricorso non solo impedisce al ricorrente di poter discutere il merito della controversia, bensì implica anche l'impossibilità per il giudice di esaminare la controversia nel merito. Tuttavia, conformemente alla prassi, se un'autorità inferiore fonda la sua decisione di inammissibilità su argomenti di merito, si deve partire dal presupposto che si tratta di una decisione di merito e l'oggetto della controversia viene ampliato di conseguenza (cfr. sentenza del TF 2C_762/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 2; sentenze del TAF B-3036/2023 del 3 luglio 2025 consid. 2, B-5730/2023 del 10 febbraio 2025 intero consid. 2, B-1374/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 2).

E. 2.2 Nel caso di specie, sebbene la SEFRI abbia emanato una decisione di non entrata in materia, non ha davvero chiarito per quale motivo non sarebbero date le condizioni per entrare nel merito della domanda di riconoscimento. Nella breve argomentazione fornita, essa ha da un lato spiegato alla ricorrente che "il Suo diploma costituisce una qualifica non conforme alla professione" e che pertanto non può essere riconosciuto, dal momento che la procedura di riconoscimento non consente una "riqualificazione". Essa ha inoltre rilevato che su tale aspetto la CDPE si sarebbe già pronunciata, confermando che il diploma della ricorrente, pur abilitandola ad esercitare la professione di insegnante, non le permetterebbe di esercitare quella di educatrice dell'infanzia. Concretamente, con tali argomenti la SEFRI ha stabilito che i requisiti per un riconoscimento del diploma argentino al fine di esercitare la professione di educatrice dell'infanzia dipl. SSS non sarebbero adempiuti, ciò che presuppone che essa abbia almeno in parte esaminato la domanda della ricorrente dal punto di vista sostanziale. Come già detto sopra (cfr. consid. 2.1), laddove l'istanza inferiore motivi una decisione di non entrata nel merito con argomenti di merito, occorre presumere che si tratti di una decisione di merito con conseguente estensione dell'oggetto della controversia. Tantopiù che in sede di risposta di causa, la SEFRI ha compiutamente preso posizione nel merito del riconoscimeto del diploma estero.

E. 3 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c) (cfr. sentenze del TAF B-4964/2022 del 29 giugno 2023 consid. 4 e B-721/2021 del 10 febbraio 2022 consid. 2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, marg. 2.149).

E. 3.1 Secondo la giurisprudenza e la dottrina, un'autorità abusa del suo potere discrezionale (art. 49 lett. a PA), tra l'altro, adottando criteri inadeguati, non tenendo conto o non effettuando un esame completo delle circostanze pertinenti, nonché non utilizzando criteri oggettivi (cfr. DTF 135 III 179 consid. 2.1 in fine, 130 III 176 consid. 1.2 con rinvii; sentenze del TAF B-721/2021 del 10 febbraio 2022 consid. 2.1, B-4988/2018 del 29 aprile 2020 consid. 2.1, B-2710/2016 del 18 dicembre 2018 consid. 2.1, B-628/2014 del 28 novembre 2017 consid. 5.2.1).

E. 3.2 Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA), secondo la giurisprudenza, esso risulta incompleto quando non tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto, quando l'autorità ha omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. sentenza del TAF B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 4.1.1; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2a ed. 2015, pag. 566).

E. 3.3 Concernente l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA), l'istanza di ricorso può limitare il proprio potere d'esame nella misura in cui la natura della controversia non consente un esame completo della decisione impugnata. Ciò può essere ad esempio il caso, se l'applicazione della legge riguarda questioni tecniche e l'autorità inferiore risulta, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, più adatta a rispondere e valutare tali domande, oppure se sorgono questioni di interpretazione che l'autorità inferiore, sulla base della sua vicinanza locale, materiale o personale, può giudicare in modo più appropriato (cfr. DTF 139 II 145 consid. 5, 131 II 680 consid. 2.3.2; DTAF 2008/23 consid. 3.3 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., marg. 2.154 con rinvii). Pertanto, quando si tratta di questioni tecniche o di interpretazione, secondo la dottrina e la giurisprudenza, il Tribunale stesso deve esercitare una certa limitazione nell'esame dell'interpretazione, nonché dell'applicazione di termini giuridici indefiniti e concedere all'autorità inferiore un certo margine di apprezzamento, se quest'ultima è più vicina alle circostanze locali, tecniche o personali, nonché se si tratta di valutare questioni tecniche (cfr. sentenze del TAF B-4964/2022 del 29 giugno 2023 consid. 4.3, B-721/2021 del 10 febbraio 2022 consid. 2.3 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler/kayser, op. cit., marg. 2.155a con rinvii).

E. 4 In materia di riconoscimento di diplomi tra Stati, occorre distinguere tra il riconoscimento a fini professionali e quello per fini accademici.

E. 4.1 Il riconoscimento a fini professionali ha come obiettivo l'esercizio di una professione il cui accesso è subordinato a determinate condizioni (tra cui la detenzione di determinate qualifiche professionali). Il riconoscimento a fini accademici si prefigge come scopo l'accesso agli studi superiori, il proseguimento di questi studi e il riconoscimento del diploma finale, riguarda perciò la mobilità degli studenti e non dei professionisti, malgrado la prima contribuisca a favorire la seconda (DTF 136 II 470 consid. 4.2).

E. 4.2 Nel caso di specie, il litigio verte sul riconoscimento del diploma argentino di "Profesora de Educación Inicial" della ricorrente affinché essa possa esercitare la professione di educatrice dell'infanzia dipl. SSS, regolamentata a livello federale (cfr. consid. 5.3 infra). Si tratta pertanto di un riconoscimento a fini professionali. Occorre quindi verificare se la decisione della SEFRI dell'11 luglio 2025 sia stata presa in conformità con il diritto federale e nel rispetto dei principi costituzionali che regolano il diritto amministrativo.

E. 5.1 La legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr, RS 412.10) disciplina, per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie: (a.) la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; (b.) la formazione professionale superiore; (c.) la formazione professionale continua; (d.) le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli (art. 2 cpv. 1 lett. a-d LFPr). L'art. 68 cpv. 1 LFPr incarica il Consiglio federale di disciplinare il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della legge. In tale ambito il Consiglio federale è parimenti competente per concludere, di moto proprio, degli accordi internazionali (art. 68 cpv. 2 LFPr). Non esistendo fra la Svizzera e l'Argentina alcun accordo relativo al mutuo riconoscimento dei diplomi, la questione del riconoscimento del titolo professionale oggetto della presente vertenza è pertanto retta unicamente dal diritto svizzero.

E. 5.2 Il Consiglio federale ha fatto uso della competenza attribuitagli dall'art. 68 cpv. 1 LFPr promulgando gli art. 69 ss. dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101).

E. 5.2.1 L'art. 69 OFPr stabilisce le condizioni per l'entrata nel merito di una richiesta di riconoscimento di diploma estero. In tal senso, la SEFRI o terzi (conformemente all'art. 67 LFPr) confrontano, su richiesta, un titolo estero con il corrispondente diploma svizzero della formazione professionale se: (a) il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e (b) il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera.

E. 5.2.2 Nella misura in cui si possa entrare nel merito della domanda, l'art. 69a OFPr fissa le condizioni materiali che la SEFRI o terzi devono verificare per riconoscere un titolo estero ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata. Per "professione regolamentata" si intende un'attività che in Svizzera può essere svolta soltanto se si posseggono determinate qualifiche professionali disciplinate da disposizioni legislative o amministrative. Il titolo estero può essere riconosciuto se, confrontato con il corrispondente diploma della formazione professionale svizzera, soddisfa le seguenti condizioni: (a) il livello di formazione è uguale; (b) la durata della formazione è uguale; (c) i contenuti della formazione sono paragonabili; (d) il ciclo di formazione estero comprende, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o può essere dimostrata un'esperienza professionale nel settore (art. 69a cpv. 1 OFPr). Le quattro condizioni suesposte sono cumulative, ragione per cui il mancato soddisfacimento di una sola di esse comporta necessariamente il rigetto della domanda di equivalenza (sentenza del TF 2C_1134/2018 dell'11 giugno 2019 consid. 3.2.2; sentenza del TAF B-2175/2008 del 21 agosto 2008 consid. 4 con rinvii).

E. 5.2.3 Nella misura in cui il titolo estero autorizza all'esercizio della corrispondente professione nello Stato d'origine, ma le condizioni di cui all'art. 69a cpv. 1 OPFr non sono tutte adempiute, la SEFRI o terzi adottano, se necessario in collaborazione con esperti, provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo estero e il titolo svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di esame di idoneità o di ciclo di formazione di adeguamento. Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di gran parte della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso (art. 69a cpv. 2 OFPr).

E. 5.3.1 Sebbene la formazione finalizzata al conseguimento del diploma di educatore/trice dell'infanzia SSS sia disciplinata a livello federale dall'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) dell'11 settembre 2017 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi post-diploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS, RS 412.101.61; cfr. allegato 1 n. 28), emanata sulla base della LFPr, le disposizioni che disciplinano la professione sono di competenza cantonale, poiché la competenza di regolamentare il settore della prima infanzia spetta ai Cantoni (cfr. Frédéric Berthoud, La reconnaissance des diplômes dans l'Accord sur la libre circulation des personnes, in : Epiney/Metz/Mosters [ed.], Das Personenfreizügigkeitsabkommen Schweiz - EU, 2011, p. 137 seg.).

E. 5.3.2 Ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin, RS 211.222.338) l'accoglimento di minori fuori della casa dei genitori abbisogna di un'autorizzazione ai sensi della presente ordinanza e soggiace a vigilanza. In particolare, l'art. 13 cpv. 1 lett. b OAMin stabilisce che l'autorizzazione dell'autorità è necessaria per gestire le istituzioni destinate ad accogliere e assistere regolarmente durante la giornata minori di meno di dodici anni (asili nido, ricreatori e simili). Al fine di ottenere la suddetta autorizzazione l'istituto che ne fa richiesta, deve dimostrare, fra le altre cose, che il proprio direttore e i suoi collaboratori sono adatti, quanto a personalità, stato di salute, idoneità a educare, nonché formazione, ad assumere il compito che li attende (art. 15 cpv. 1 lett. b OAMin). Per il rilascio dell'autorizzazione sono competenti le autorità designate dal cantone interessato (art. 2 cpv. 2 lett. a-b OAMin).

E. 5.3.3 In Canton Ticino, la legge del 15 settembre 2003 sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (LFam, RL-TI 874.100) disciplina, fra le altre cose, i provvedimenti di competenza cantonale previsti dall'OAMin (art. 2 cpv. 3 LFam). Essa qualifica di attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola, gli affidamenti durante il giorno presso i nidi dell'infanzia e i micro-nidi che accolgono di regola i bambini fino ai tre anni (art. 7 cpv. 1 lett. a LFam).

E. 5.3.4 Gli art. 9 e segg. del regolamento della legge per le famiglie (RLFam, RL-TI 874.110) stabiliscono i requisiti che i nidi dell'infanzia devono adempiere per ottenere il rilascio dell'autorizzazione e, per quanto d'interesse nel presente giudizio, quelli riguardanti il personale ivi operante (art. 14 e segg. RLFam). Nello specifico, l'art. 16 cpv. 1 RLFam prevede che oltre al direttore, l'équipe educativa deve disporre di una persona con formazione riconosciuta di livello secondario II professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitaria con specializzazione in prima infanzia ogni ulteriori tre unità. Giusta l'art. 16 cpv. 1bis RLFam le formazioni conseguite all'estero devono rispettare quanto previsto dall'elenco delle formazioni riconosciute per l'organizzazione delle attività ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LFam stilato dall'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG).

E. 5.3.5 Fra i percorsi formativi inclusi nel suddetto elenco delle formazioni riconosciute per l'organizzazione delle attività nei nidi e nei micro-nidi (di seguito: elenco UFaG) figura quello di Diploma di educatore/educatrice dell'infanzia SSS. I titolari di un titolo estero equivalente, che vogliono esercitare in Svizzera come educatore diplomato SSS devono ottenere il riconoscimento del proprio diploma presso la SEFRI (cfr. elenco UFaG, reperibile all'indirizzo https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UFaG/Titoli_ universitari_nidi.pdf >, consultato da ultimo il 14 settembre 2026).

E. 6 Nella misura in cui la ricorrente vorrebbe esercitare la professione regolamentata di educatrice dell'infanzia SSS in Svizzera fondandosi su un titolo ottenuto all'estero, è pertanto a giusto titolo che essa ha sottoposto la richiesta di riconoscimento alla SEFRI (cfr. elenco UFaG) e ciò indipendentemente da un'eventuale pronuncia della CDPE riguardo al riconoscimento del titolo estero per esercitare la professione di insegnante a cui ha fatto riferimento l'autorità inferiore e di cui agli atti figura unicamente l'indicazione della data della richiesta (21 agosto 2023, n. 060329-001) e della sua evasione (cfr. doc. 1 dell'incarto SEFRI). Si tratta infatti di professioni differenti, autorizzate da autorità differenti secondo basi legali differenti. Una procedura di riconoscimento del titolo non preclude pertanto a priori l'avvio di una seconda procedura di riconoscimento del medesimo titolo per l'esercizio in Svizzera di una professione regolamentata differente. Per questo Tribunale, il riferimento contenuto nella decisione impugnata alle conclusioni della CDPE non risulta, di per sé, decisivo ai fini dell'esame della domanda di riconoscimento qui in discussione. In mancanza della relativa decisione agli atti, tale riferimento non consente, per altro, di comprendere appieno le ragioni che hanno condotto l'autorità inferiore a non entrare nel merito della richiesta della ricorrente. Nondimeno, come già rilevato (consid. 2.2 supra), nella decisione impugnata la SEFRI si è comunque espressa, seppur sinteticamente, su alcuni aspetti sostanziali della fattispecie. Tali considerazioni sono state successivamente sviluppate in modo più dettagliato nella risposta di causa mediante un'analisi dei criteri previsti dall'art. 69a cpv. 1 OPFr. In queste circostanze, il Tribunale può pertanto esaminare, sulla base degli elementi agli atti, se il titolo estero della ricorrente soddisfi le condizioni richieste per il riconoscimento postulato.

E. 7.1 Per verificare l'adempimento dei criteri dell'art. 69a cpv. 1 OFPr, la SEFRI ha confrontato il programma di formazione svizzero in "Educazione dell'infanzia SSS" con quello della formazione argentina di "Profesora de Educación Inicial", mettendo in evidenza, nella risposta di causa, una differenza nella durata della formazione svizzera (5400 ore) rispetto a quella argentina (2655 ore), l'assenza di una formazione pratica paragonabile a quella svizzera e, in definitiva, la non comparabilità dei programmi formativi ritenuto che la seconda non prevede alcuna formazione per l'accoglienza e l'educazione di bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Concretamente, la SEFRI ha ritenuto non essere dati tre dei quattro requisiti posti dall'art. 69a cpv. 1 OFPr (ossia quelli delle let. b-d) per permettere il riconoscimento del diploma estero.

E. 7.2 La ricorrente, dal canto suo, censura in particolare la valutazione della SEFRI relativa alla durata della formazione argentina. Al riguardo essa rileva che le 2655 ore indicate nel proprio diploma si riferiscono principalmente ad attività teoriche svolte all'interno dell'Università - comprendenti lezioni, esercitazioni e attività di relazione docente-studente - sottolineando che in aggiunta a tali ore il percorso formativo includerebbe anche ore di pratica, seppur non espressamente menzionate nel diploma. Si tratterebbe delle 442 ore di tirocinio, parte integrante del programma, così come attestato dal certificato del 6 maggio 2025. In aggiunta a tali ore essa avrebbe inoltre maturato due anni di lavoro effettivo in Argentina, pari a 3032 ore, oltre che altre 2712.95 ore in Svizzera, producendo a suffragio di tali affermazioni i relativi certificati (cfr. doc. 8 dell'inc. SEFRI e allegati al doc. TAF 9). Essa ritiene pertanto che complessivamente le ore conteggiabili, siano di gran lunga superiori alle 5400 ore richieste dalla formazione svizzera. Essa contesta inoltre l'asserto secondo cui le due formazioni non sarebbero comparabili, ritenendo al contrario che i contenuti della formazione siano per lo più analoghi e criticando l'autorità inferiore per non aver esaminato nel dettaglio il piano di studi della formazione argentina. Essa ha quindi proposto un confronto fra la propria formazione e quella svizzera, mettendo in evidenza la tipologia di formazione (universitaria, rispettivamente di tipo terziario), la durata del percorso in ore e pratica professionale, gli obbiettivi formativi e le materie trattate, i requisiti di ammissione, i metodi di valutazione e gli enti statali che garantiscono i diplomi, nonché gli sbocchi professionali. In tale contesto essa ha precisato che seppure alcune materie possano di primo acchito sembrare rivolte esclusivamente alla scuola dell'infanzia, la loro descrizione evidenzia che comprendono anche attività nei nidi dell'infanzia. Inoltre, le materie relative alla realtà Argentina, avrebbero trattato aspetti più generali della società. Infine, riconoscendo che nella propria formazione non rientri la fascia d'età dai 6 ai 16 anni e pur precisando di non essere interessata a lavorare con ragazzi più grandi e in altri istituti e contesti che il titolo di educatrice dell'infanzia SSS permette, la ricorrente si è detta disposta completare la propria formazione con uno stage o una formazione complementare.

E. 7.3.1 Orbene, questo Tribunale ritiene innanzitutto corretto riferirsi, come fatto dalla SEFRI, al Programma quadro d'insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori "Educazione dell'infanzia SSS", approvato dalla SEFRI il 17 agosto 2021 (di seguito: Programma Quadro; https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/download/ 11614 >, consultato da ultimo il 16 ottobre 2026) - emanato in conformità con quanto stabilito dall'art. 8 cpv. 1 e 2 OERic-SSS e tutt'ora in vigore come attestato dall'cfr. allegato 1 della suddetta ordinanza (n. 28) - nonché al Regolamento studi della Scuola specializzata superiore per educatori dell'infanzia del 22 luglio 2016 (di seguito: Regolamento) e al relativo Piano di Studi (reperibili all'indirizzo https://www.cpsmendrisio.ti.ch/percorsi-formativi/formazione-professiona le-superiore/educatrice-tore-dellinfanzia-dipl-sss, consultato da ultimo il 14 settembre 2026), al fine di procedere al confronto con la formazione argentina della ricorrente. Si osserva, per altro, che quest'ultima non si è minimamente opposta all'applicazione delle suddette disposizioni.

E. 7.3.2 Per quanto riguarda la durata, la formazione di educatore/trice dell'infanzia SSS differisce a seconda che lo studente sia stato ammesso con un attestato federale di capacità (AFC) nell'ambito (attestato di operatore socioassistenziale con indirizzo infanzia o handicap), oppure se sia stato ammesso con un altro titolo di studio di livello secondario: nel primo caso la formazione prevede una durata minima di 3600 ore, nel secondo di 5400 ore (art. 3 cpv. 2 OERic-SSS; cfr. anche punti 3.1 e 4.1 del Programma Quadro). Dalla documentazione figurante agli atti risulta che la ricorrente prima di intraprendere la formazione di cui chiede il riconoscimento aveva conseguito il diploma di "Bachiller en Economía y Administración", ossia un titolo di livello secondario non focalizzato sulla prima infanzia. È pertanto a giusto titolo che la SEFRI ha considerato come percorso formativo di riferimento quello della durata di 5400 ore. Giova rilevare che tale dato, non soltanto non è stato contestato dalla ricorrente, ma è pure stato espressamente ripreso nelle argomentazioni dei memoriali di ricorso e di replica.

E. 7.3.3 Per quanto concerne gli obbiettivi di formazione, l'art. 1 OERic-SSS stabilisce che i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori, come quello per divenire educatore/trice dell'infanzia, trasmettono agli studenti le competenze che li abilitano ad assumere in modo autonomo responsabilità tecniche e gestionali nel proprio campo (cpv. 1); sono orientati alla pratica e sviluppano soprattutto la capacità di ragionare in modo metodico e interdisciplinare, di analizzare i compiti relativi alla professione e di mettere in pratica le conoscenze acquisite (cpv. 2) non trascurando tuttavia le competenze di cultura generale (cpv. 3). A tal proposito, il Programma Quadro prevede che i cicli di formazione in educazione dell'infanzia sono di regola proposti in forma scolastica con degli stages integrati o in forma duale. Nel dettaglio, la "Formazione duale" comprende dei periodi di formazione scolastica e pratica. Oltre agli elementi di formazione scolastica, un'attività professionale deve essere svolta in un ambito corrispondente agli studi a un tasso minimo del 50% e regolata contrattualmente tra datore di lavoro e studente. La "Formazione con stage integrati" comprende invece dei periodi di formazione scolastica e pratica. I periodi di formazione pratica si svolgono con uno o più stage con accompagnamento pratico. Uno stage dura al massimo un anno. L'organo di formazione è responsabile della scelta e della supervisione dei luoghi di stage (cfr. punto 4.1 del Programma Quadro). Il Piano di Studi prevede che la "Formazione duale" dura 3 anni con alternanza fra giorni di scuola e giorni di lavoro ed è richiesto un contratto di lavoro almeno al 50%, mentre la "Formazione con stage integrati" dura 2 anni, con alternanza fra giorni di scuola e giorni di lavoro (pag. 1). Nel caso del percorso formativo di 5400 ore - di interesse per il caso che ci occupa - tutti gli studenti sono tenuti a seguire 1800 ore didattiche e 600 ore di procedura di qualificazione finale. Vi è poi una distinzione a seconda della forma scolastica scelta. La "Formazione duale" prevede 900 ore di lavoro personale e 2100 ore suddivise fra attività dell'ambito professionale e accompagnamento pratico, mentre la "Formazione con stage integrati" richiede 1200 ore di lavoro personale e 1800 ore di accompagnamento pratico (cfr. punto 4.1 del Programma Quadro). Giova infine rilevare che la formazione pratica è soggetta a condizioni piuttosto rigorose, il cui adempimento è verificato regolarmente dall'organo di formazione, che valuta in particolare la qualità dell'accompagnamento, la regolarità dei colloqui formativi, il tempo dedicato alle attività scolastiche e l'idoneità dell'istituto di formazione pratica. Quest'ultimo deve disporre di adeguate risorse organizzative e professionali, garantire condizioni minime per una formazione qualificata e designare un formatore pratico con specifiche qualifiche ed esperienza professionale (cfr. punti 4.2 e 4.3 del Programma Quadro).

E. 7.4.1 Alla luce di quanto appena esposto è di meridiana evidenza che quella di educatore/trice dipl. SSS è una formazione ampiamente centrata sulla pratica professionale, in cui più della metà del percorso formativo, che sia in forma duale o con stage integrati, richiede che lo studente metta in pratica e implementi le competenze teoriche apprese durante la formazione scolastica. Di diverso genere è, per contro, la formazione estera seguita dalla ricorrente, della durata di 4 anni, di tipo accademico e con un'impostazione sostanzialmente teorica, fatta eccezione delle 330 ore (su 2665 complessive) destinate a dei periodi di tirocinio, uno per ogni anno di corso e di un'altra trentina di ore destinate all'osservazione e all'inserimento professionale (cfr. Piano di formazione "Profesora de educación inicial" e certificato del 6 maggio 2025 [doc. 4 e 7 dell'inc. SEFRI]). Dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente ha svolto nel 2017 il primo tirocinio socio-comunitario di 60 ore presso il "G._______". Sempre nel 2017 essa ha svolto un periodo di tirocinio-osservazione di 24 ore presso una nursery nel quadro del corso "laboratorio di inserimento professionale II". Nel 2018 essa ha quindi svolto il "tirocinio e laboratorio di riflessione docente" della durata di 90 ore presso la scuola dell'infanzia "H._______". Nel 2019 la ricorrente ha poi svolto il terzo tirocinio di 60 ore "insegnamento nella scuola dell'infanzia" presso l'asilo nido "D._______". Essa ha infine terminato nel 2020 l'ultimo tirocinio con una durata prevista di 120 ore presso la scuola dell'infanzia "I._______". Giova rilevare che per conteggiare la durata dei suddetti momenti di formazione pratica questo Tribunale si è riferito alle ore richieste dal piano di formazione (doc. 4 dell'inc. SEFRI) e non alle ore indicate dalla ricorrente nella replica (pari a 442; cfr. doc. TAF 9 pag. 5). Indipendentemente dal fatto di sapere se il maggior numero di ore segnalato dalla ricorrente sia stato eseguito o meno, è infatti l'adempimento delle ore richieste dal piano di formazione che permette di determinare se la formazione necessaria per l'ottenimento del diploma sia stata portata a termine. Eventuali ore supplementari svolte oltre quelle prescritte non sono pertanto determinanti ai fini della valutazione della durata della formazione e del conseguimento del titolo.

E. 7.4.2 È pertanto innegabile che la formazione pratica acquisita dalla ricorrente nel quadro del percorso formativo che l'ha portata a conseguire il titolo argentino, non è minimamente paragonabile a quella della formazione SSS svizzera. Sia a livello quantitativo, potendo contare poco più di un decimo dell'esperienza pratica (330-350 ore a fronte di 3000 ore); sia a livello qualitativo, essendo gli standard svizzeri particolarmente rigorosi per quanto concerne le modalità di adempimento della formazione pratica così come la scelta dell'istituto di formazione pratica. La ricorrente sostiene - seppure non espressamente - che l'esperienza professionale maturata lavorando presso asili nido in Argentina e in Svizzera le avrebbe consentito di acquisire competenze pratiche equivalenti a quelle richieste dalla formazione svizzera e a suffragio di quanto asserito ha prodotto diverse attestazioni di lavoro. Tale argomentazione non può tuttavia essere seguita. Dall'incarto risulta infatti che la tale esperienza professionale è stata acquisita successivamente al conseguimento del titolo di studio argentino nel marzo 2020 (da marzo 2020 a dicembre 2021 nel Jardin maternal y prejardin "C._______" [2712 ore], da settembre 2021 a dicembre 2021 nel Centro Educativo "D._______" [320 ore], da dicembre 2022 a ottobre 2023 presso l'asilo nido "E._______" [597 ore] e infine, da ottobre 2023, presso l'asilo nido "F._______" [2115,95 ore], dove risultava ancora impiegata al momento del deposito del ricorso). Ai fini della valutazione dell'equivalenza del titolo estero, è invece determinante la formazione effettivamente attestata dal diploma al momento del suo rilascio. Nella formazione svizzera, le ore di pratica richieste dal piano di studi devono essere svolte nel quadro del percorso formativo e costituiscono una condizione per l'ottenimento del diploma. Esse precedono pertanto il conseguimento del titolo e ne costituiscono parte integrante. Per contro, l'attività professionale esercitata dalla ricorrente dopo il conseguimento del diploma non può essere assimilata a tali periodi di formazione pratica e non è quindi suscettibile di colmare le lacune riscontrate nel percorso formativo seguito. Ne consegue che le ore di lavoro accumulate dalla ricorrente nel corso degli ultimi anni non sono rilevanti per la valutazione comparativa dei titoli di studio. Tale circostanza conferma ulteriormente che la formazione argentina e quella svizzera presentano differenze sostanziali, sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo. Infatti, oltre alla durata complessiva nettamente inferiore (2'665 ore contro 5'400 ore) già correttamente rilevata dalla SEFRI, la formazione argentina comprende una componente pratica molto più ridotta, mentre la formazione svizzera attribuisce alla pratica professionale un ruolo essenziale e strutturale nell'acquisizione delle competenze richieste per il conseguimento del diploma.

E. 7.4.3 A ciò si aggiunga il fatto che, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, la ricorrente ha ricevuto una formazione orientata all'accoglienza e all'educazione di bambini fino a cinque anni di età (cfr. doc. 4 e 7 dell'inc. SEFRI), ma non di bambini più grandi e adolescenti fino a 16 anni, fascia d'età che rientra invece nel campo di competenza dell'educatore/trice dell'infanzia dipl. SSS. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale differenza non costituisce una semplice lacuna circoscritta all'interno di percorsi formativi per il resto comparabili, bensì una divergenza sostanziale quanto agli obiettivi, ai contenuti e all'ambito professionale delle rispettive formazioni. La formazione seguita dalla ricorrente non copre infatti una parte significativa delle competenze che il programma di formazione svizzero considera essenziali per l'esercizio della professione. In simili circostanze non appare perciò possibile rimediare alle differenze riscontrate mediante provvedimenti di compensazione. Il ricorso a tali provvedimenti è infatti escluso qualora la compensazione delle differenze accertate comporti, in sostanza, lo svolgimento di gran parte della formazione svizzera (cfr. consid. 5.2.3 supra). Orbene, tenuto conto non solo della notevole differenza nella durata complessiva dei due percorsi formativi, ma anche della marcata disparità nella componente pratica e della mancata formazione relativa a una vasta parte della fascia d'età coperta dal diploma svizzero, le differenze riscontrate travalicano ampiamente quanto potrebbe essere colmato mediante un esame attitudinale o un tirocinio di adattamento.

E. 7.4.4 In definitiva le lacune evidenziate non si limitano a singoli aspetti del percorso formativo, ma interessano elementi centrali e strutturali della qualifica professionale richiesta in Svizzera. Esse confermano pertanto che la formazione argentina della ricorrente e la corrispondente formazione svizzera non possono essere considerate sostanzialmente comparabili e che l'esclusione di provvedimenti compensativi risulta conforme all'art. 69a cpv. 2 OFPr.

E. 8 Alla luce di quanto precede e considerato il potere di cognizione ristretto al quale deve attenersi (cfr. consid. 3.3), il Tribunale ritiene che non vi siano gli elementi sufficienti per discostarsi dall'apprezzamento dell'autorità inferiore circa il rifiuto di riconoscere il titolo argentino di "Profesora de Educación inicial" e di proporre dei provvedimenti di compensazione per un eventuale riconoscimento futuro.

E. 9 Essendo infondato, il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata dell'11 luglio 2025 è confermata.

E. 10 Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso, le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 1'000.- e sono poste a carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'000.- già versato dalla ricorrente, in data 5 agosto 2025.

E. 11 La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Nella fattispecie, alla ricorrente totalmente soccombente, non viene assegnata alcuna indennità. Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali vengono fissate a fr. 1'000.- e poste a carico della ricorrente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'000.- già versato dalla ricorrente in data 5 agosto 2025.
  3. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 20. Oktober 2026 Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. 060329-003; atto giudiziario) - DEFR (atto giudiziario)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte II

B-5345/2025

Sentenza del 19 ottobre 2026

Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),

Pierre-Emmanuel Ruedin, Vera Marantelli,

cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______,

ricorrente,

contro

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI,

Cooperazione in materia di formazione,

autorità inferiore.

Oggetto

Riconoscimento di un diploma estero "Profesora de Educación Inicial" (Argentina).

Fatti:

A.

A.a A._______ (in seguito: ricorrente, insorgente), cittadina italiana, residente nel Canton Ticino, il 29 maggio 2025 ha presentato presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI (in seguito: autorità inferiore o SEFRI), una domanda di riconoscimento del titolo estero di "Profesora de Educación Inicial", rilasciato in data 9 marzo 2020 dalla Facoltà di scienze umane dell'Università B._______, (...) (Argentina), con il diploma svizzero di scuola superiore specializzata (SSS) di educatrice dell'infanzia.

Fra i documenti prodotti nel quadro della procedura di riconoscimento si segnala in particolare i seguenti:

- Diploma di educazione secondaria "Bachiller en Economia y Administración" del 6 aprile 2016 (B._______, (...), Argentina) con il relativo piano di studi e le rispettive traduzioni in italiano;

- Diploma dell'Universidad B._______ di "Profesora de Educación Inicial" del 9 marzo 2020 con apostilla e traduzione in italiano;

- Piano di formazione di "Profesora de Educación Inicial" con apostilla e traduzione in italiano;

- Diploma dell'Universidad B._______ di "Licenciado en Educación Inicial" del 5 ottobre 2022 con apostilla e traduzione in italiano;

- Piano di formazione di "Licenciado en Educación Inicial" con apostilla e traduzione in italiano;

- Certificato dell'Universidad B._______ del 6 maggio 2025 attestante le competenze acquisite nel corso della formazione accademica, con traduzione in italiano;

- Certificati di lavoro:

o del 20 dicembre 2023 del Jardin maternal y prejardin "C._______" di (...), con traduzione in italiano;

o del 20 dicembre 2023 del Centro Educativo "D._______" di B._______, con traduzione in Italiano;

o del 4 novembre 2024 dell'asilo nido "E._______", (...);

o del 14 dicembre 2024 dell'asilo nido "F._______", (...).

A.b Con decisione di non entrata in materia dell'11 luglio 2025 la SEFRI ha ritenuto che il diploma conseguito dalla ricorrente non costituirebbe una qualifica conforme alla professione. A conferma di tale conclusione essa ha riferito che la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) si sarebbe già pronunciata riguardo alla richiesta di riconoscimento dell'insorgente, confermando che il suo diploma le consentirebbe di esercitare la professione di insegnante, ma non quella di educatrice dell'infanzia. Nella misura in cui la procedura di riconoscimento non consente una riqualificazione, la SEFRI ha quindi respinto la richiesta di riconoscimento e chiuso il dossier.

B. Contro la suddetta decisione la ricorrente è insorta con ricorso del 17-18 luglio 2025 dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale o TAF), postulandone - sostanzialmente - l'annullamento e il conseguente riconoscimento dell'equivalenza richiesta. A sostegno delle proprie conclusioni la ricorrente ha asserito di non aver mai ricevuto una risposta da parte della CDPE e di ritenere che la mancata abilitazione a lavorare negli asili nido derivi da un errore di traduzione o da un malinteso circa il proprio titolo di studio conseguito in Argentina. Ha rilevato che il titolo di «Profesora en Educación Inicial», pur non menzionandolo espressamente, le consentirebbe di lavorare con bambini dai 45 giorni ai 5 anni e, quindi, sia negli asili nido sia nelle scuole dell'infanzia. A sostegno di tale tesi, ha richiamato il certificato rilasciato il 6 maggio 2025 dall'università, attestante le fasce d'età e le tipologie di strutture educative per le quali sarebbe abilitata, nonché la propria esperienza professionale in Argentina, svolta esclusivamente presso asili nido. Ha pertanto contestato la limitazione dell'abilitazione al lavoro con bambini di età compresa tra i 45 giorni e i 3 anni, considerato che tale fascia d'età sarebbe stata oggetto di una parte significativa della sua formazione universitaria e della sua esperienza professionale.

C. Con risposta del 18 settembre 2025, comprensiva dell'incarto completo, la SEFRI ha chiesto di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.

Essa ha proceduto ad un confronto fra la formazione conseguita dalla ricorrente e quella svizzera di educatrice dell'infanzia dipl. SSS - che consente di operare in istituti quali i nidi d'infanzia e i centri che organizzano attività extra scolastiche, nonché in altre istituzioni socio-pedagogiche, con bambini e ragazzi da 0 a 16 anni - riscontrando che la durata della formazione è inferiore alla metà di quella svizzera (5'400 ore contro 2'665 di quella argentina) e che la formazione pratica non è equiparabile a quella richiesta in Svizzera, rendendo pertanto i due percorsi di studio non paragonabili. L'autorità inferiore è pertanto giunta alla conclusione che il diploma argentino non è un titolo comparabile a quello svizzero, ragione per cui le censure sollevate nel gravame sarebbero prive di fondamento. Essa ha infine precisato che, laddove la formazione estera differisce in modo sostanziale da quella svizzera, come è il caso nella fattispecie, neppure possono essere offerte misure di compensazione.

D. Con replica del 20 ottobre 2025, la ricorrente ha contestato le argomentazioni dell'autorità inferiore, rilevando che le 2'665 ore della formazione argentina si riferiscono unicamente alle attività teoriche a cui andrebbero sommate 442 ore di tirocinio svolto durante il percorso accademico in Argentina e 5'774.95 ore di lavoro certificate in Svizzera e in Argentina. Queste ore sommate alle 3'240 ore teoriche relative alla formazione di "Licenciado en Educación Inicial" supererebbero pertanto ampiamente quelle richieste dalla formazione svizzera. Essa ha poi contestato l'asserto secondo cui il suo percorso formativo non sia paragonabile con quello svizzero, ritenendo piuttosto vero il contrario e lamentando il fatto che nessun confronto dei rispettivi programmi formativi è stato eseguito dall'autorità inferiore. A suffragio dei propri asserti essa ha prodotto ulteriore documentazione di cui si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto.

E. Con scritto del 30 ottobre 2025, l'autorità inferiore ha rinunciato alla facoltà di duplicare.

F. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; in combinato disposto con l'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta gli artt. 31, 32 e 33 LTAF, il Tribunale è competente per giudicare i ricorsi contro le decisioni dell'autorità inferiore in materia di riconoscimenti di titoli di studio. Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF.

1.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, è legittimata ad aggravarsi contro di essa.

1.3 Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate.

1.4 Ne segue che il ricorso è ammissibile.

2. Il ricorso è diretto contro la decisione di non entrata nel merito sulla domanda della ricorrente tendente al riconoscimento del proprio diploma argentino di "Profesora de Educación Inicial".

2.1 Nell'ambito di un ricorso rivolto contro una decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si limita ad esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della relativa domanda (cfr. DTF 139 II 233 consid. 3.2, 135 II 38 consid. 1.2). In effetti, l'inammissibilità del ricorso non solo impedisce al ricorrente di poter discutere il merito della controversia, bensì implica anche l'impossibilità per il giudice di esaminare la controversia nel merito. Tuttavia, conformemente alla prassi, se un'autorità inferiore fonda la sua decisione di inammissibilità su argomenti di merito, si deve partire dal presupposto che si tratta di una decisione di merito e l'oggetto della controversia viene ampliato di conseguenza (cfr. sentenza del TF 2C_762/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 2; sentenze del TAF B-3036/2023 del 3 luglio 2025 consid. 2, B-5730/2023 del 10 febbraio 2025 intero consid. 2, B-1374/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 2).

2.2 Nel caso di specie, sebbene la SEFRI abbia emanato una decisione di non entrata in materia, non ha davvero chiarito per quale motivo non sarebbero date le condizioni per entrare nel merito della domanda di riconoscimento. Nella breve argomentazione fornita, essa ha da un lato spiegato alla ricorrente che "il Suo diploma costituisce una qualifica non conforme alla professione" e che pertanto non può essere riconosciuto, dal momento che la procedura di riconoscimento non consente una "riqualificazione". Essa ha inoltre rilevato che su tale aspetto la CDPE si sarebbe già pronunciata, confermando che il diploma della ricorrente, pur abilitandola ad esercitare la professione di insegnante, non le permetterebbe di esercitare quella di educatrice dell'infanzia. Concretamente, con tali argomenti la SEFRI ha stabilito che i requisiti per un riconoscimento del diploma argentino al fine di esercitare la professione di educatrice dell'infanzia dipl. SSS non sarebbero adempiuti, ciò che presuppone che essa abbia almeno in parte esaminato la domanda della ricorrente dal punto di vista sostanziale. Come già detto sopra (cfr. consid. 2.1), laddove l'istanza inferiore motivi una decisione di non entrata nel merito con argomenti di merito, occorre presumere che si tratti di una decisione di merito con conseguente estensione dell'oggetto della controversia. Tantopiù che in sede di risposta di causa, la SEFRI ha compiutamente preso posizione nel merito del riconoscimeto del diploma estero.

3. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c) (cfr. sentenze del TAF B-4964/2022 del 29 giugno 2023 consid. 4 e B-721/2021 del 10 febbraio 2022 consid. 2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, marg. 2.149).

3.1 Secondo la giurisprudenza e la dottrina, un'autorità abusa del suo potere discrezionale (art. 49 lett. a PA), tra l'altro, adottando criteri inadeguati, non tenendo conto o non effettuando un esame completo delle circostanze pertinenti, nonché non utilizzando criteri oggettivi (cfr. DTF 135 III 179 consid. 2.1 in fine, 130 III 176 consid. 1.2 con rinvii; sentenze del TAF B-721/2021 del 10 febbraio 2022 consid. 2.1, B-4988/2018 del 29 aprile 2020 consid. 2.1, B-2710/2016 del 18 dicembre 2018 consid. 2.1, B-628/2014 del 28 novembre 2017 consid. 5.2.1).

3.2 Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA), secondo la giurisprudenza, esso risulta incompleto quando non tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto, quando l'autorità ha omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. sentenza del TAF B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 4.1.1; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2a ed. 2015, pag. 566).

3.3 Concernente l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA), l'istanza di ricorso può limitare il proprio potere d'esame nella misura in cui la natura della controversia non consente un esame completo della decisione impugnata. Ciò può essere ad esempio il caso, se l'applicazione della legge riguarda questioni tecniche e l'autorità inferiore risulta, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, più adatta a rispondere e valutare tali domande, oppure se sorgono questioni di interpretazione che l'autorità inferiore, sulla base della sua vicinanza locale, materiale o personale, può giudicare in modo più appropriato (cfr. DTF 139 II 145 consid. 5, 131 II 680 consid. 2.3.2; DTAF 2008/23 consid. 3.3 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., marg. 2.154 con rinvii). Pertanto, quando si tratta di questioni tecniche o di interpretazione, secondo la dottrina e la giurisprudenza, il Tribunale stesso deve esercitare una certa limitazione nell'esame dell'interpretazione, nonché dell'applicazione di termini giuridici indefiniti e concedere all'autorità inferiore un certo margine di apprezzamento, se quest'ultima è più vicina alle circostanze locali, tecniche o personali, nonché se si tratta di valutare questioni tecniche (cfr. sentenze del TAF B-4964/2022 del 29 giugno 2023 consid. 4.3, B-721/2021 del 10 febbraio 2022 consid. 2.3 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler/kayser, op. cit., marg. 2.155a con rinvii).

4. In materia di riconoscimento di diplomi tra Stati, occorre distinguere tra il riconoscimento a fini professionali e quello per fini accademici.

4.1 Il riconoscimento a fini professionali ha come obiettivo l'esercizio di una professione il cui accesso è subordinato a determinate condizioni (tra cui la detenzione di determinate qualifiche professionali). Il riconoscimento a fini accademici si prefigge come scopo l'accesso agli studi superiori, il proseguimento di questi studi e il riconoscimento del diploma finale, riguarda perciò la mobilità degli studenti e non dei professionisti, malgrado la prima contribuisca a favorire la seconda (DTF 136 II 470 consid. 4.2).

4.2 Nel caso di specie, il litigio verte sul riconoscimento del diploma argentino di "Profesora de Educación Inicial" della ricorrente affinché essa possa esercitare la professione di educatrice dell'infanzia dipl. SSS, regolamentata a livello federale (cfr. consid. 5.3 infra). Si tratta pertanto di un riconoscimento a fini professionali.

Occorre quindi verificare se la decisione della SEFRI dell'11 luglio 2025 sia stata presa in conformità con il diritto federale e nel rispetto dei principi costituzionali che regolano il diritto amministrativo.

5.

5.1 La legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr, RS 412.10) disciplina, per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie: (a.) la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; (b.) la formazione professionale superiore; (c.) la formazione professionale continua; (d.) le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli (art. 2 cpv. 1 lett. a-d LFPr).

L'art. 68 cpv. 1 LFPr incarica il Consiglio federale di disciplinare il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della legge. In tale ambito il Consiglio federale è parimenti competente per concludere, di moto proprio, degli accordi internazionali (art. 68 cpv. 2 LFPr).

Non esistendo fra la Svizzera e l'Argentina alcun accordo relativo al mutuo riconoscimento dei diplomi, la questione del riconoscimento del titolo professionale oggetto della presente vertenza è pertanto retta unicamente dal diritto svizzero.

5.2 Il Consiglio federale ha fatto uso della competenza attribuitagli dall'art. 68 cpv. 1 LFPr promulgando gli art. 69 ss. dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101).

5.2.1 L'art. 69 OFPr stabilisce le condizioni per l'entrata nel merito di una richiesta di riconoscimento di diploma estero. In tal senso, la SEFRI o terzi (conformemente all'art. 67 LFPr) confrontano, su richiesta, un titolo estero con il corrispondente diploma svizzero della formazione professionale se: (a) il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e (b) il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera.

5.2.2 Nella misura in cui si possa entrare nel merito della domanda, l'art. 69a OFPr fissa le condizioni materiali che la SEFRI o terzi devono verificare per riconoscere un titolo estero ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata.

Per "professione regolamentata" si intende un'attività che in Svizzera può essere svolta soltanto se si posseggono determinate qualifiche professionali disciplinate da disposizioni legislative o amministrative.

Il titolo estero può essere riconosciuto se, confrontato con il corrispondente diploma della formazione professionale svizzera, soddisfa le seguenti condizioni: (a) il livello di formazione è uguale; (b) la durata della formazione è uguale; (c) i contenuti della formazione sono paragonabili; (d) il ciclo di formazione estero comprende, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o può essere dimostrata un'esperienza professionale nel settore (art. 69a cpv. 1 OFPr).

Le quattro condizioni suesposte sono cumulative, ragione per cui il mancato soddisfacimento di una sola di esse comporta necessariamente il rigetto della domanda di equivalenza (sentenza del TF 2C_1134/2018 dell'11 giugno 2019 consid. 3.2.2; sentenza del TAF B-2175/2008 del 21 agosto 2008 consid. 4 con rinvii).

5.2.3 Nella misura in cui il titolo estero autorizza all'esercizio della corrispondente professione nello Stato d'origine, ma le condizioni di cui all'art. 69a cpv. 1 OPFr non sono tutte adempiute, la SEFRI o terzi adottano, se necessario in collaborazione con esperti, provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo estero e il titolo svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di esame di idoneità o di ciclo di formazione di adeguamento. Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di gran parte della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso (art. 69a cpv. 2 OFPr).

5.3

5.3.1 Sebbene la formazione finalizzata al conseguimento del diploma di educatore/trice dell'infanzia SSS sia disciplinata a livello federale dall'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) dell'11 settembre 2017 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi post-diploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS, RS 412.101.61; cfr. allegato 1 n. 28), emanata sulla base della LFPr, le disposizioni che disciplinano la professione sono di competenza cantonale, poiché la competenza di regolamentare il settore della prima infanzia spetta ai Cantoni (cfr. Frédéric Berthoud, La reconnaissance des diplômes dans l'Accord sur la libre circulation des personnes, in : Epiney/Metz/Mosters [ed.], Das Personenfreizügigkeitsabkommen Schweiz - EU, 2011, p. 137 seg.).

5.3.2 Ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin, RS 211.222.338) l'accoglimento di minori fuori della casa dei genitori abbisogna di un'autorizzazione ai sensi della presente ordinanza e soggiace a vigilanza. In particolare, l'art. 13 cpv. 1 lett. b OAMin stabilisce che l'autorizzazione dell'autorità è necessaria per gestire le istituzioni destinate ad accogliere e assistere regolarmente durante la giornata minori di meno di dodici anni (asili nido, ricreatori e simili). Al fine di ottenere la suddetta autorizzazione l'istituto che ne fa richiesta, deve dimostrare, fra le altre cose, che il proprio direttore e i suoi collaboratori sono adatti, quanto a personalità, stato di salute, idoneità a educare, nonché formazione, ad assumere il compito che li attende (art. 15 cpv. 1 lett. b OAMin). Per il rilascio dell'autorizzazione sono competenti le autorità designate dal cantone interessato (art. 2 cpv. 2 lett. a-b OAMin).

5.3.3 In Canton Ticino, la legge del 15 settembre 2003 sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (LFam, RL-TI 874.100) disciplina, fra le altre cose, i provvedimenti di competenza cantonale previsti dall'OAMin (art. 2 cpv. 3 LFam). Essa qualifica di attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola, gli affidamenti durante il giorno presso i nidi dell'infanzia e i micro-nidi che accolgono di regola i bambini fino ai tre anni (art. 7 cpv. 1 lett. a LFam).

5.3.4 Gli art. 9 e segg. del regolamento della legge per le famiglie (RLFam, RL-TI 874.110) stabiliscono i requisiti che i nidi dell'infanzia devono adempiere per ottenere il rilascio dell'autorizzazione e, per quanto d'interesse nel presente giudizio, quelli riguardanti il personale ivi operante (art. 14 e segg. RLFam). Nello specifico, l'art. 16 cpv. 1 RLFam prevede che oltre al direttore, l'équipe educativa deve disporre di una persona con formazione riconosciuta di livello secondario II professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitaria con specializzazione in prima infanzia ogni ulteriori tre unità. Giusta l'art. 16 cpv. 1bis RLFam le formazioni conseguite all'estero devono rispettare quanto previsto dall'elenco delle formazioni riconosciute per l'organizzazione delle attività ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LFam stilato dall'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG).

5.3.5 Fra i percorsi formativi inclusi nel suddetto elenco delle formazioni riconosciute per l'organizzazione delle attività nei nidi e nei micro-nidi (di seguito: elenco UFaG) figura quello di Diploma di educatore/educatrice dell'infanzia SSS. I titolari di un titolo estero equivalente, che vogliono esercitare in Svizzera come educatore diplomato SSS devono ottenere il riconoscimento del proprio diploma presso la SEFRI (cfr. elenco UFaG, reperibile all'indirizzo https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UFaG/Titoli_ universitari_nidi.pdf >, consultato da ultimo il 14 settembre 2026).

6. Nella misura in cui la ricorrente vorrebbe esercitare la professione regolamentata di educatrice dell'infanzia SSS in Svizzera fondandosi su un titolo ottenuto all'estero, è pertanto a giusto titolo che essa ha sottoposto la richiesta di riconoscimento alla SEFRI (cfr. elenco UFaG) e ciò indipendentemente da un'eventuale pronuncia della CDPE riguardo al riconoscimento del titolo estero per esercitare la professione di insegnante a cui ha fatto riferimento l'autorità inferiore e di cui agli atti figura unicamente l'indicazione della data della richiesta (21 agosto 2023, n. 060329-001) e della sua evasione (cfr. doc. 1 dell'incarto SEFRI). Si tratta infatti di professioni differenti, autorizzate da autorità differenti secondo basi legali differenti. Una procedura di riconoscimento del titolo non preclude pertanto a priori l'avvio di una seconda procedura di riconoscimento del medesimo titolo per l'esercizio in Svizzera di una professione regolamentata differente.

Per questo Tribunale, il riferimento contenuto nella decisione impugnata alle conclusioni della CDPE non risulta, di per sé, decisivo ai fini dell'esame della domanda di riconoscimento qui in discussione. In mancanza della relativa decisione agli atti, tale riferimento non consente, per altro, di comprendere appieno le ragioni che hanno condotto l'autorità inferiore a non entrare nel merito della richiesta della ricorrente. Nondimeno, come già rilevato (consid. 2.2 supra), nella decisione impugnata la SEFRI si è comunque espressa, seppur sinteticamente, su alcuni aspetti sostanziali della fattispecie. Tali considerazioni sono state successivamente sviluppate in modo più dettagliato nella risposta di causa mediante un'analisi dei criteri previsti dall'art. 69a cpv. 1 OPFr. In queste circostanze, il Tribunale può pertanto esaminare, sulla base degli elementi agli atti, se il titolo estero della ricorrente soddisfi le condizioni richieste per il riconoscimento postulato.

7.

7.1 Per verificare l'adempimento dei criteri dell'art. 69a cpv. 1 OFPr, la SEFRI ha confrontato il programma di formazione svizzero in "Educazione dell'infanzia SSS" con quello della formazione argentina di "Profesora de Educación Inicial", mettendo in evidenza, nella risposta di causa, una differenza nella durata della formazione svizzera (5400 ore) rispetto a quella argentina (2655 ore), l'assenza di una formazione pratica paragonabile a quella svizzera e, in definitiva, la non comparabilità dei programmi formativi ritenuto che la seconda non prevede alcuna formazione per l'accoglienza e l'educazione di bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Concretamente, la SEFRI ha ritenuto non essere dati tre dei quattro requisiti posti dall'art. 69a cpv. 1 OFPr (ossia quelli delle let. b-d) per permettere il riconoscimento del diploma estero.

7.2 La ricorrente, dal canto suo, censura in particolare la valutazione della SEFRI relativa alla durata della formazione argentina. Al riguardo essa rileva che le 2655 ore indicate nel proprio diploma si riferiscono principalmente ad attività teoriche svolte all'interno dell'Università - comprendenti lezioni, esercitazioni e attività di relazione docente-studente - sottolineando che in aggiunta a tali ore il percorso formativo includerebbe anche ore di pratica, seppur non espressamente menzionate nel diploma. Si tratterebbe delle 442 ore di tirocinio, parte integrante del programma, così come attestato dal certificato del 6 maggio 2025. In aggiunta a tali ore essa avrebbe inoltre maturato due anni di lavoro effettivo in Argentina, pari a 3032 ore, oltre che altre 2712.95 ore in Svizzera, producendo a suffragio di tali affermazioni i relativi certificati (cfr. doc. 8 dell'inc. SEFRI e allegati al doc. TAF 9). Essa ritiene pertanto che complessivamente le ore conteggiabili, siano di gran lunga superiori alle 5400 ore richieste dalla formazione svizzera.

Essa contesta inoltre l'asserto secondo cui le due formazioni non sarebbero comparabili, ritenendo al contrario che i contenuti della formazione siano per lo più analoghi e criticando l'autorità inferiore per non aver esaminato nel dettaglio il piano di studi della formazione argentina. Essa ha quindi proposto un confronto fra la propria formazione e quella svizzera, mettendo in evidenza la tipologia di formazione (universitaria, rispettivamente di tipo terziario), la durata del percorso in ore e pratica professionale, gli obbiettivi formativi e le materie trattate, i requisiti di ammissione, i metodi di valutazione e gli enti statali che garantiscono i diplomi, nonché gli sbocchi professionali. In tale contesto essa ha precisato che seppure alcune materie possano di primo acchito sembrare rivolte esclusivamente alla scuola dell'infanzia, la loro descrizione evidenzia che comprendono anche attività nei nidi dell'infanzia. Inoltre, le materie relative alla realtà Argentina, avrebbero trattato aspetti più generali della società.

Infine, riconoscendo che nella propria formazione non rientri la fascia d'età dai 6 ai 16 anni e pur precisando di non essere interessata a lavorare con ragazzi più grandi e in altri istituti e contesti che il titolo di educatrice dell'infanzia SSS permette, la ricorrente si è detta disposta completare la propria formazione con uno stage o una formazione complementare.

7.3

7.3.1 Orbene, questo Tribunale ritiene innanzitutto corretto riferirsi, come fatto dalla SEFRI, al Programma quadro d'insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori "Educazione dell'infanzia SSS", approvato dalla SEFRI il 17 agosto 2021 (di seguito: Programma Quadro; https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/download/ 11614 >, consultato da ultimo il 16 ottobre 2026) - emanato in conformità con quanto stabilito dall'art. 8 cpv. 1 e 2 OERic-SSS e tutt'ora in vigore come attestato dall'cfr. allegato 1 della suddetta ordinanza (n. 28) - nonché al Regolamento studi della Scuola specializzata superiore per educatori dell'infanzia del 22 luglio 2016 (di seguito: Regolamento) e al relativo Piano di Studi (reperibili all'indirizzo https://www.cpsmendrisio.ti.ch/percorsi-formativi/formazione-professiona le-superiore/educatrice-tore-dellinfanzia-dipl-sss, consultato da ultimo il 14 settembre 2026), al fine di procedere al confronto con la formazione argentina della ricorrente. Si osserva, per altro, che quest'ultima non si è minimamente opposta all'applicazione delle suddette disposizioni.

7.3.2 Per quanto riguarda la durata, la formazione di educatore/trice dell'infanzia SSS differisce a seconda che lo studente sia stato ammesso con un attestato federale di capacità (AFC) nell'ambito (attestato di operatore socioassistenziale con indirizzo infanzia o handicap), oppure se sia stato ammesso con un altro titolo di studio di livello secondario: nel primo caso la formazione prevede una durata minima di 3600 ore, nel secondo di 5400 ore (art. 3 cpv. 2 OERic-SSS; cfr. anche punti 3.1 e 4.1 del Programma Quadro). Dalla documentazione figurante agli atti risulta che la ricorrente prima di intraprendere la formazione di cui chiede il riconoscimento aveva conseguito il diploma di "Bachiller en Economía y Administración", ossia un titolo di livello secondario non focalizzato sulla prima infanzia. È pertanto a giusto titolo che la SEFRI ha considerato come percorso formativo di riferimento quello della durata di 5400 ore. Giova rilevare che tale dato, non soltanto non è stato contestato dalla ricorrente, ma è pure stato espressamente ripreso nelle argomentazioni dei memoriali di ricorso e di replica.

7.3.3 Per quanto concerne gli obbiettivi di formazione, l'art. 1 OERic-SSS stabilisce che i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori, come quello per divenire educatore/trice dell'infanzia, trasmettono agli studenti le competenze che li abilitano ad assumere in modo autonomo responsabilità tecniche e gestionali nel proprio campo (cpv. 1); sono orientati alla pratica e sviluppano soprattutto la capacità di ragionare in modo metodico e interdisciplinare, di analizzare i compiti relativi alla professione e di mettere in pratica le conoscenze acquisite (cpv. 2) non trascurando tuttavia le competenze di cultura generale (cpv. 3).

A tal proposito, il Programma Quadro prevede che i cicli di formazione in educazione dell'infanzia sono di regola proposti in forma scolastica con degli stages integrati o in forma duale. Nel dettaglio, la "Formazione duale" comprende dei periodi di formazione scolastica e pratica. Oltre agli elementi di formazione scolastica, un'attività professionale deve essere svolta in un ambito corrispondente agli studi a un tasso minimo del 50% e regolata contrattualmente tra datore di lavoro e studente. La "Formazione con stage integrati" comprende invece dei periodi di formazione scolastica e pratica. I periodi di formazione pratica si svolgono con uno o più stage con accompagnamento pratico. Uno stage dura al massimo un anno. L'organo di formazione è responsabile della scelta e della supervisione dei luoghi di stage (cfr. punto 4.1 del Programma Quadro). Il Piano di Studi prevede che la "Formazione duale" dura 3 anni con alternanza fra giorni di scuola e giorni di lavoro ed è richiesto un contratto di lavoro almeno al 50%, mentre la "Formazione con stage integrati" dura 2 anni, con alternanza fra giorni di scuola e giorni di lavoro (pag. 1).

Nel caso del percorso formativo di 5400 ore - di interesse per il caso che ci occupa - tutti gli studenti sono tenuti a seguire 1800 ore didattiche e 600 ore di procedura di qualificazione finale. Vi è poi una distinzione a seconda della forma scolastica scelta. La "Formazione duale" prevede 900 ore di lavoro personale e 2100 ore suddivise fra attività dell'ambito professionale e accompagnamento pratico, mentre la "Formazione con stage integrati" richiede 1200 ore di lavoro personale e 1800 ore di accompagnamento pratico (cfr. punto 4.1 del Programma Quadro).

Giova infine rilevare che la formazione pratica è soggetta a condizioni piuttosto rigorose, il cui adempimento è verificato regolarmente dall'organo di formazione, che valuta in particolare la qualità dell'accompagnamento, la regolarità dei colloqui formativi, il tempo dedicato alle attività scolastiche e l'idoneità dell'istituto di formazione pratica. Quest'ultimo deve disporre di adeguate risorse organizzative e professionali, garantire condizioni minime per una formazione qualificata e designare un formatore pratico con specifiche qualifiche ed esperienza professionale (cfr. punti 4.2 e 4.3 del Programma Quadro).

7.4

7.4.1 Alla luce di quanto appena esposto è di meridiana evidenza che quella di educatore/trice dipl. SSS è una formazione ampiamente centrata sulla pratica professionale, in cui più della metà del percorso formativo, che sia in forma duale o con stage integrati, richiede che lo studente metta in pratica e implementi le competenze teoriche apprese durante la formazione scolastica.

Di diverso genere è, per contro, la formazione estera seguita dalla ricorrente, della durata di 4 anni, di tipo accademico e con un'impostazione sostanzialmente teorica, fatta eccezione delle 330 ore (su 2665 complessive) destinate a dei periodi di tirocinio, uno per ogni anno di corso e di un'altra trentina di ore destinate all'osservazione e all'inserimento professionale (cfr. Piano di formazione "Profesora de educación inicial" e certificato del 6 maggio 2025 [doc. 4 e 7 dell'inc. SEFRI]). Dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente ha svolto nel 2017 il primo tirocinio socio-comunitario di 60 ore presso il "G._______". Sempre nel 2017 essa ha svolto un periodo di tirocinio-osservazione di 24 ore presso una nursery nel quadro del corso "laboratorio di inserimento professionale II". Nel 2018 essa ha quindi svolto il "tirocinio e laboratorio di riflessione docente" della durata di 90 ore presso la scuola dell'infanzia "H._______". Nel 2019 la ricorrente ha poi svolto il terzo tirocinio di 60 ore "insegnamento nella scuola dell'infanzia" presso l'asilo nido "D._______". Essa ha infine terminato nel 2020 l'ultimo tirocinio con una durata prevista di 120 ore presso la scuola dell'infanzia "I._______". Giova rilevare che per conteggiare la durata dei suddetti momenti di formazione pratica questo Tribunale si è riferito alle ore richieste dal piano di formazione (doc. 4 dell'inc. SEFRI) e non alle ore indicate dalla ricorrente nella replica (pari a 442; cfr. doc. TAF 9 pag. 5). Indipendentemente dal fatto di sapere se il maggior numero di ore segnalato dalla ricorrente sia stato eseguito o meno, è infatti l'adempimento delle ore richieste dal piano di formazione che permette di determinare se la formazione necessaria per l'ottenimento del diploma sia stata portata a termine. Eventuali ore supplementari svolte oltre quelle prescritte non sono pertanto determinanti ai fini della valutazione della durata della formazione e del conseguimento del titolo.

7.4.2 È pertanto innegabile che la formazione pratica acquisita dalla ricorrente nel quadro del percorso formativo che l'ha portata a conseguire il titolo argentino, non è minimamente paragonabile a quella della formazione SSS svizzera. Sia a livello quantitativo, potendo contare poco più di un decimo dell'esperienza pratica (330-350 ore a fronte di 3000 ore); sia a livello qualitativo, essendo gli standard svizzeri particolarmente rigorosi per quanto concerne le modalità di adempimento della formazione pratica così come la scelta dell'istituto di formazione pratica.

La ricorrente sostiene - seppure non espressamente - che l'esperienza professionale maturata lavorando presso asili nido in Argentina e in Svizzera le avrebbe consentito di acquisire competenze pratiche equivalenti a quelle richieste dalla formazione svizzera e a suffragio di quanto asserito ha prodotto diverse attestazioni di lavoro. Tale argomentazione non può tuttavia essere seguita. Dall'incarto risulta infatti che la tale esperienza professionale è stata acquisita successivamente al conseguimento del titolo di studio argentino nel marzo 2020 (da marzo 2020 a dicembre 2021 nel Jardin maternal y prejardin "C._______" [2712 ore], da settembre 2021 a dicembre 2021 nel Centro Educativo "D._______" [320 ore], da dicembre 2022 a ottobre 2023 presso l'asilo nido "E._______" [597 ore] e infine, da ottobre 2023, presso l'asilo nido "F._______" [2115,95 ore], dove risultava ancora impiegata al momento del deposito del ricorso). Ai fini della valutazione dell'equivalenza del titolo estero, è invece determinante la formazione effettivamente attestata dal diploma al momento del suo rilascio. Nella formazione svizzera, le ore di pratica richieste dal piano di studi devono essere svolte nel quadro del percorso formativo e costituiscono una condizione per l'ottenimento del diploma. Esse precedono pertanto il conseguimento del titolo e ne costituiscono parte integrante. Per contro, l'attività professionale esercitata dalla ricorrente dopo il conseguimento del diploma non può essere assimilata a tali periodi di formazione pratica e non è quindi suscettibile di colmare le lacune riscontrate nel percorso formativo seguito.

Ne consegue che le ore di lavoro accumulate dalla ricorrente nel corso degli ultimi anni non sono rilevanti per la valutazione comparativa dei titoli di studio. Tale circostanza conferma ulteriormente che la formazione argentina e quella svizzera presentano differenze sostanziali, sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo. Infatti, oltre alla durata complessiva nettamente inferiore (2'665 ore contro 5'400 ore) già correttamente rilevata dalla SEFRI, la formazione argentina comprende una componente pratica molto più ridotta, mentre la formazione svizzera attribuisce alla pratica professionale un ruolo essenziale e strutturale nell'acquisizione delle competenze richieste per il conseguimento del diploma.

7.4.3 A ciò si aggiunga il fatto che, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, la ricorrente ha ricevuto una formazione orientata all'accoglienza e all'educazione di bambini fino a cinque anni di età (cfr. doc. 4 e 7 dell'inc. SEFRI), ma non di bambini più grandi e adolescenti fino a 16 anni, fascia d'età che rientra invece nel campo di competenza dell'educatore/trice dell'infanzia dipl. SSS. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale differenza non costituisce una semplice lacuna circoscritta all'interno di percorsi formativi per il resto comparabili, bensì una divergenza sostanziale quanto agli obiettivi, ai contenuti e all'ambito professionale delle rispettive formazioni. La formazione seguita dalla ricorrente non copre infatti una parte significativa delle competenze che il programma di formazione svizzero considera essenziali per l'esercizio della professione.

In simili circostanze non appare perciò possibile rimediare alle differenze riscontrate mediante provvedimenti di compensazione. Il ricorso a tali provvedimenti è infatti escluso qualora la compensazione delle differenze accertate comporti, in sostanza, lo svolgimento di gran parte della formazione svizzera (cfr. consid. 5.2.3 supra). Orbene, tenuto conto non solo della notevole differenza nella durata complessiva dei due percorsi formativi, ma anche della marcata disparità nella componente pratica e della mancata formazione relativa a una vasta parte della fascia d'età coperta dal diploma svizzero, le differenze riscontrate travalicano ampiamente quanto potrebbe essere colmato mediante un esame attitudinale o un tirocinio di adattamento.

7.4.4 In definitiva le lacune evidenziate non si limitano a singoli aspetti del percorso formativo, ma interessano elementi centrali e strutturali della qualifica professionale richiesta in Svizzera. Esse confermano pertanto che la formazione argentina della ricorrente e la corrispondente formazione svizzera non possono essere considerate sostanzialmente comparabili e che l'esclusione di provvedimenti compensativi risulta conforme all'art. 69a cpv. 2 OFPr.

8. Alla luce di quanto precede e considerato il potere di cognizione ristretto al quale deve attenersi (cfr. consid. 3.3), il Tribunale ritiene che non vi siano gli elementi sufficienti per discostarsi dall'apprezzamento dell'autorità inferiore circa il rifiuto di riconoscere il titolo argentino di "Profesora de Educación inicial" e di proporre dei provvedimenti di compensazione per un eventuale riconoscimento futuro.

9. Essendo infondato, il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata dell'11 luglio 2025 è confermata.

10. Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF).

Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso, le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 1'000.- e sono poste a carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'000.- già versato dalla ricorrente, in data 5 agosto 2025.

11. La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF).

Nella fattispecie, alla ricorrente totalmente soccombente, non viene assegnata alcuna indennità.

Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali vengono fissate a fr. 1'000.- e poste a carico della ricorrente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'000.- già versato dalla ricorrente in data 5 agosto 2025.

3. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi

Luca Rossi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 20. Oktober 2026

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. 060329-003; atto giudiziario)

- DEFR (atto giudiziario)