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B-3870/2011

B-3870/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-18 · Italiano CH

Maturità svizzera

Sachverhalt

A. Il ricorrente ha sostenuto il secondo esame parziale di maturità nel mese di giugno 2011. Con decisione del 1° luglio 2011, la Commissione svizzera di maturità gli ha comunicato il mancato superamento dell'esame, avendo egli ottenuto solo 89.5 punti. B. Contro tale decisione è insorto al Tribunale amministrativo federale A. _______ con un ricorso del 3 luglio 2011, chiedendo che fosse riesaminata la prova d'italiano, materia nella quale egli ha ottenuto la nota 3.5 sia all'esame scritto che a quello orale. Per quanto attiene all'esame orale, il ricorrente sostiene di non avere saputo rispondere a tutti i quesiti postigli dall'esaminatore, ma reputa di avere risposto correttamente "alle domande concernenti il capitolo richiesto (Machiavelli)" come anche "alla seconda domanda (una novella di Boccaccio)". Infine, soggiunge il ricorrente, l'attribuzione della nota 4 in italiano avrebbe consentito l'applicazione del "punto tecnico". C. Nella sua risposta del 3 luglio 2011, la Commissione svizzera di maturità ha proposto di respingere il ricorso, rinviando sostanzialmente alle osservazioni formulate dall'esaminatore, prof. _______, e dall'esperto, prof. _______. Entrambi hanno rilevato carenze per quanto attiene all'analisi del brano di Machiavelli come anche delle improprietà espressive, confermando quindi il voto insufficiente attribuito al candidato. Il prof. _______ alle sue osservazioni ha accluso copia del verbale manoscritto da lui allestito durante l'esame orale come anche una sua trascrizione dattilografica. D. La risposta dell'autorità inferiore è stata intimata al ricorrente il 2 settembre 2011, al quale è stata concessa la facoltà di presentare una replica entro il 23 settembre 2011 o di comunicare, entro il medesimo termine, un eventuale ritiro del ricorso. Tale termine è trascorso infruttuoso, sicché lo scambio di scritti è stato dichiarato chiuso con ordinanza del 1° dicembre 2011.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Contro le decisioni della Commissione svizzera di maturità è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notificazione (art. 29 dell'Ordinanza sull'esame svizzero di maturità del 7 dicembre 1998; art. 31 e segg. della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]; art. 50 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]). Presentato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata, l'8 luglio 2011, il ricorso in esame è tempestivo. L'atto di ricorso è stato presentato nella forma prevista dall'art. 52 PA e l'anticipo richiesto è stato versato nel termine impartito. Il ricorrente ha, infine, partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione alla modificazione della stessa. Egli è quindi senz'altro legittimato a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Nulla osta, quindi, all'esame del ricorso nel merito.

E. 2.1 Per giurisprudenza costante del Tribunale federale (cfr. DTF 131 I 467, consid. 3.1; DTF 121 I 225, consid. 4b), a cui si attiene anche lo scrivente Tribunale, l'autorità di ricorso, pur giudicando con piena cognizione, s'impone un certo riserbo allorquando si tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore (cfr. DTAF 2008/14, consid. 3.1; DTAF 2007/6, consid. 3). La valutazione di prestazioni d'esame esige infatti non soltanto nozioni specifiche che l'autorità chiamata a statuire su un ricorso spesso non possiede, ma anche una conoscenza dell'insegnamento impartito, della personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri candidati. In sede ricorsuale non è possibile ricostruire in modo completo e affidabile i fatti determinanti sui quali la prima decisione poggia, ne può essere compito dell'autorità di ricorso quello di ripetere l'esame controverso, ossia di esaminare se il candidato possiede le qualità e capacità richieste per il superamento dell'esame. Già per queste ragioni non è consentito all'autorità di ricorso di sostituire senza necessità il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. Essa deve quindi limitarsi a verificare se gli esaminatori si sono lasciati guidare da considerazioni del tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più sostenibile. Un controllo giudiziale più esteso rischierebbe, inoltre, di originare ingiustizie e di dare adito a discriminazioni nei riguardi degli altri candidati, segnatamente ove il giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione dell'esame, ciò che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni identiche alle precedenti (cfr. DTF 106 Ia 1, consid. 3c; DTF 105 Ia 190, consid. 2a). Si è quindi consolidata la prassi di esaminare - in caso di ricorso contro la valutazione di un esame - l'operato dell'autorità inferiore con un certo riserbo, senza scostarsi senza necessità dall'apprezzamento di quest'ultima. Il Tribunale federale s'impone il medesimo riserbo anche nei casi in cui esso dispone delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (cfr. DTF 131 I 467, consid. 3.1). Tuttavia, nel momento in cui il risultato della prima decisione risulti materialmente insostenibile in ragione di un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati da parte degli esaminatori o in presenza di un'evidente sottovalutazione della prestazione del candidato, l'autorità di ricorso rivede - a certe condizioni - la decisione impugnata (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale del 16 febbraio 2009, inc. B-5635/2009, consid. 4).

E. 2.2 Nella procedura di ricorso, gli esaminatori presentano le loro osservazioni nell'ambito della risposta dell'autorità inferiore (art. 57 cpv. 1 PA). In tale occasione, essi - di regola e previo riesame della valutazione da loro esperita - confermano la medesima oppure indicano se ne reputano opportuno un cambiamento. L'autorità di ricorso non si discosta dal parere formulato dagli esaminatori nella misura in cui non sussistano indizi concreti circa una loro eventuale imparzialità o la valutazione non appaia d'acchito errata o insostenibile. Ciò è tuttavia unicamente il caso se gli esaminatori nelle loro osservazioni si confrontano con le sostanziate censure del ricorrente e se il loro parere persuade, in modo particolare se esso diverge da quello del ricorrente (cfr. DTAF 2009/14, consid. 3.2, con riferimenti).

E. 3 In concreto, il ricorrente - pur riconoscendo di non essere "riuscito a rispondere a tutte le domande" - chiede che sia "riesaminata" la prova d'italiano. Egli reputa, infatti, di avere risposto in modo corretto sia alle domande relative al brano di Machiavelli che a quelle attinenti alla novella di Boccaccio, senza tuttavia indicare quali sarebbero, secondo lui, le risposte corrette ch'egli avrebbe fornito. L'esaminatore e l'esperto, nelle loro osservazioni, hanno indicato come il ricorrente abbia fornito un'analisi lacunosa del brano di Machiavelli sottopostigli e non sia riuscito a situare il testo nel suo contesto culturale e storico. Inoltre, il candidato si sarebbe servito di "una forma espressiva imprecisa e a tratti grezza sul piano lessicale". Il voto attribuito appare quindi sorretto da validi motivi e non può certo dirsi insostenibile, apparendo infatti la motivazione fornita dall'esaminatore e dall'esperto persuasiva né confrontandosi il ricorrente - al quale, peraltro, è stata concessa la facoltà replicare - con essa in alcun modo. In particolare, non si ravvisa un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati da parte degli esaminatori o un'evidente sottovalutazione della prestazione del candidato né un eventuale arbitro. Il ricorrente, del resto, neppure sostiene ciò. Apparendo quindi il destino del ricorso segnato, non giova soffermarsi sulla questione del "punto tecnico" sollevata dall'insorgente. Infatti, una sua eventuale assegnazione - che, comunque sia, rientrerebbe nella latitudine di apprezzamento dell'autorità inferiore - non condurrebbe, nell'evenienza, al superamento dell'esame. Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 4 Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA) e vanno quindi poste a carico del ricorrente. Esse vengono fissate in fr. 500.-- e sono compensate con l'anticipo di pari importo versato dal ricorrente. Alla stessa stregua, al ricorrente non va attribuita un'indennità per ripetibili.

E. 5 La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. t della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente e computate con l'anticipo spese di pari importo. Non si assegnano ripetibili.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata; allegati al ricorso di ritorno); - autorità inferiore (n. di rif. 209.1; raccomandata; allegati di ritorno). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Alexander Moses Data di spedizione: 19 gennaio 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-3870/2011 Sentenza del 18 gennaio 2012 Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Stephan Breitenmoser, Ronald Flury; cancelliere Alexander Moses. Parti A._______ ricorrente, contro Commissione svizzera di maturità CSM, Hallwylstrasse 4, 3003 Bern, autorità inferiore . Oggetto Esame svizzero di maturità. Fatti: A. Il ricorrente ha sostenuto il secondo esame parziale di maturità nel mese di giugno 2011. Con decisione del 1° luglio 2011, la Commissione svizzera di maturità gli ha comunicato il mancato superamento dell'esame, avendo egli ottenuto solo 89.5 punti. B. Contro tale decisione è insorto al Tribunale amministrativo federale A. _______ con un ricorso del 3 luglio 2011, chiedendo che fosse riesaminata la prova d'italiano, materia nella quale egli ha ottenuto la nota 3.5 sia all'esame scritto che a quello orale. Per quanto attiene all'esame orale, il ricorrente sostiene di non avere saputo rispondere a tutti i quesiti postigli dall'esaminatore, ma reputa di avere risposto correttamente "alle domande concernenti il capitolo richiesto (Machiavelli)" come anche "alla seconda domanda (una novella di Boccaccio)". Infine, soggiunge il ricorrente, l'attribuzione della nota 4 in italiano avrebbe consentito l'applicazione del "punto tecnico". C. Nella sua risposta del 3 luglio 2011, la Commissione svizzera di maturità ha proposto di respingere il ricorso, rinviando sostanzialmente alle osservazioni formulate dall'esaminatore, prof. _______, e dall'esperto, prof. _______. Entrambi hanno rilevato carenze per quanto attiene all'analisi del brano di Machiavelli come anche delle improprietà espressive, confermando quindi il voto insufficiente attribuito al candidato. Il prof. _______ alle sue osservazioni ha accluso copia del verbale manoscritto da lui allestito durante l'esame orale come anche una sua trascrizione dattilografica. D. La risposta dell'autorità inferiore è stata intimata al ricorrente il 2 settembre 2011, al quale è stata concessa la facoltà di presentare una replica entro il 23 settembre 2011 o di comunicare, entro il medesimo termine, un eventuale ritiro del ricorso. Tale termine è trascorso infruttuoso, sicché lo scambio di scritti è stato dichiarato chiuso con ordinanza del 1° dicembre 2011. Diritto:

1. Contro le decisioni della Commissione svizzera di maturità è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notificazione (art. 29 dell'Ordinanza sull'esame svizzero di maturità del 7 dicembre 1998; art. 31 e segg. della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]; art. 50 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]). Presentato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata, l'8 luglio 2011, il ricorso in esame è tempestivo. L'atto di ricorso è stato presentato nella forma prevista dall'art. 52 PA e l'anticipo richiesto è stato versato nel termine impartito. Il ricorrente ha, infine, partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione alla modificazione della stessa. Egli è quindi senz'altro legittimato a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Nulla osta, quindi, all'esame del ricorso nel merito. 2. 2.1. Per giurisprudenza costante del Tribunale federale (cfr. DTF 131 I 467, consid. 3.1; DTF 121 I 225, consid. 4b), a cui si attiene anche lo scrivente Tribunale, l'autorità di ricorso, pur giudicando con piena cognizione, s'impone un certo riserbo allorquando si tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore (cfr. DTAF 2008/14, consid. 3.1; DTAF 2007/6, consid. 3). La valutazione di prestazioni d'esame esige infatti non soltanto nozioni specifiche che l'autorità chiamata a statuire su un ricorso spesso non possiede, ma anche una conoscenza dell'insegnamento impartito, della personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri candidati. In sede ricorsuale non è possibile ricostruire in modo completo e affidabile i fatti determinanti sui quali la prima decisione poggia, ne può essere compito dell'autorità di ricorso quello di ripetere l'esame controverso, ossia di esaminare se il candidato possiede le qualità e capacità richieste per il superamento dell'esame. Già per queste ragioni non è consentito all'autorità di ricorso di sostituire senza necessità il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. Essa deve quindi limitarsi a verificare se gli esaminatori si sono lasciati guidare da considerazioni del tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più sostenibile. Un controllo giudiziale più esteso rischierebbe, inoltre, di originare ingiustizie e di dare adito a discriminazioni nei riguardi degli altri candidati, segnatamente ove il giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione dell'esame, ciò che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni identiche alle precedenti (cfr. DTF 106 Ia 1, consid. 3c; DTF 105 Ia 190, consid. 2a). Si è quindi consolidata la prassi di esaminare - in caso di ricorso contro la valutazione di un esame - l'operato dell'autorità inferiore con un certo riserbo, senza scostarsi senza necessità dall'apprezzamento di quest'ultima. Il Tribunale federale s'impone il medesimo riserbo anche nei casi in cui esso dispone delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (cfr. DTF 131 I 467, consid. 3.1). Tuttavia, nel momento in cui il risultato della prima decisione risulti materialmente insostenibile in ragione di un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati da parte degli esaminatori o in presenza di un'evidente sottovalutazione della prestazione del candidato, l'autorità di ricorso rivede - a certe condizioni - la decisione impugnata (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale del 16 febbraio 2009, inc. B-5635/2009, consid. 4). 2.2. Nella procedura di ricorso, gli esaminatori presentano le loro osservazioni nell'ambito della risposta dell'autorità inferiore (art. 57 cpv. 1 PA). In tale occasione, essi - di regola e previo riesame della valutazione da loro esperita - confermano la medesima oppure indicano se ne reputano opportuno un cambiamento. L'autorità di ricorso non si discosta dal parere formulato dagli esaminatori nella misura in cui non sussistano indizi concreti circa una loro eventuale imparzialità o la valutazione non appaia d'acchito errata o insostenibile. Ciò è tuttavia unicamente il caso se gli esaminatori nelle loro osservazioni si confrontano con le sostanziate censure del ricorrente e se il loro parere persuade, in modo particolare se esso diverge da quello del ricorrente (cfr. DTAF 2009/14, consid. 3.2, con riferimenti).

3. In concreto, il ricorrente - pur riconoscendo di non essere "riuscito a rispondere a tutte le domande" - chiede che sia "riesaminata" la prova d'italiano. Egli reputa, infatti, di avere risposto in modo corretto sia alle domande relative al brano di Machiavelli che a quelle attinenti alla novella di Boccaccio, senza tuttavia indicare quali sarebbero, secondo lui, le risposte corrette ch'egli avrebbe fornito. L'esaminatore e l'esperto, nelle loro osservazioni, hanno indicato come il ricorrente abbia fornito un'analisi lacunosa del brano di Machiavelli sottopostigli e non sia riuscito a situare il testo nel suo contesto culturale e storico. Inoltre, il candidato si sarebbe servito di "una forma espressiva imprecisa e a tratti grezza sul piano lessicale". Il voto attribuito appare quindi sorretto da validi motivi e non può certo dirsi insostenibile, apparendo infatti la motivazione fornita dall'esaminatore e dall'esperto persuasiva né confrontandosi il ricorrente - al quale, peraltro, è stata concessa la facoltà replicare - con essa in alcun modo. In particolare, non si ravvisa un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati da parte degli esaminatori o un'evidente sottovalutazione della prestazione del candidato né un eventuale arbitro. Il ricorrente, del resto, neppure sostiene ciò. Apparendo quindi il destino del ricorso segnato, non giova soffermarsi sulla questione del "punto tecnico" sollevata dall'insorgente. Infatti, una sua eventuale assegnazione - che, comunque sia, rientrerebbe nella latitudine di apprezzamento dell'autorità inferiore - non condurrebbe, nell'evenienza, al superamento dell'esame. Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA) e vanno quindi poste a carico del ricorrente. Esse vengono fissate in fr. 500.-- e sono compensate con l'anticipo di pari importo versato dal ricorrente. Alla stessa stregua, al ricorrente non va attribuita un'indennità per ripetibili.

5. La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. t della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente e computate con l'anticipo spese di pari importo. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata; allegati al ricorso di ritorno);

- autorità inferiore (n. di rif. 209.1; raccomandata; allegati di ritorno). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Alexander Moses Data di spedizione: 19 gennaio 2012