Maturità svizzera
Sachverhalt
A. X______ (in seguito ricorrente) frequenta il liceo all'Istituto Sant'Anna, Lugano. Quest'ultima ha sostenuto, alla sessione d'esame giugno 2007, il primo esame parziale svizzero di maturità e, alla sessione d'esame giugno 2008, il secondo esame parziale. La medesima, con le note ottenute al primo tentativo dei due parziali non ha raggiunto il necessario punteggio per conseguire la maturità federale e ha ripetuto le materie insufficienti del primo esame parziale - scienze umane e sperimentali - alla sessione d'esame gennaio 2009, mentre alla sessione d'esame giugno 2009 le materie insufficienti del secondo esame parziale - tedesco, inglese e matematica. A conclusione dell'ultima sessione d'esame, la ricorrente ha totalizzato un complessivo di 88 punti e ricevuto 3 insufficienze non adempiendo, così, alle condizioni previste all'art. 22 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (di seguito Ordinanza; RS 413.12) per il superamento dell'esame. In particolare, l'interessata ha ottenuto le seguenti note: scritto orale nota finale coefficiente punti Lingua prima Italiano 4.0 4.5 4.5 3 13.5 Seconda lingua Tedesco 4.0 4.0 4.0 2 8.0 Terza lingua Inglese 3.0 4.0 3.5 3 10.5 Matematica 3.5 3.5 3.5 2 7.0 Scienze sperimentali 3.0 3.0 3 9.0 Biologia Chimica Fisica Scienze umane e sociali 4.0 4.0 3 12.0 Storia Geografia Introduzione all'economia e al diritto Opzione specifica 3.5 4.0 4.0 3 12.0 Francese Opzione complementare 4.0 4.0 2 8.0 Pedagogia/psicologia Arti visive 4.0 4.0 2 8.0 Totale dei punti 88.0 B. Contro la decisione 29 giugno 2009 di mancato superamento dell'esame svizzero di maturità emessa dalla Commissione Svizzera di Maturità (di seguito CSM o autorità inferiore), la ricorrente è insorta con ricorso del 3 settembre 2009 presso lo scrivente Tribunale. C. In particolare, l'interessata contesta le note conseguite nelle materie di tedesco (esame scritto), inglese (esame scritto e orale) e matematica (esame scritto). Per quanto concerne l'esame scritto di tedesco, la ricorrente non condivide il fatto che i punti ottenuti - 46 su 63 - corrispondano alla nota 4. Per quanto attiene poi l'esame scritto d'inglese, la stessa ritiene soggettiva la valutazione dei singoli esercizi per la quale auspicherebbe maggior chiarezza e la prestazione dell'esame orale sarebbe da valutare buona, secondo l'opinione di una persona esterna, una professoressa, che ha potuto assistere all'interrogazione. Per finire, per quanto riguarda l'esame scritto di matematica, la ricorrente reputa non corretta l'attribuzione dei punti ai singoli esercizi, oltre ad osservare che una parte dell'esercizio non era stata trattata a scuola durante le lezioni. D. Con risposta di data 26 ottobre 2009, la CSM spiega, dal canto suo, come la prova scritta di tedesco e la relativa scala di valutazione sarebbero state elaborate dall'esaminatore tenendo conto degli obiettivi che devono essere verificati, oltre a puntualizzare che per ottenere la sufficienza era necessario totalizzare 42 punti, vale a dire i due terzi del punteggio massimo ottenibile, un minimo ragionevole e normalmente richiesto in un esame di maturità. La preparazione dell'esame scritto d'inglese con relativa scala di valutazione sarebbe stata, pure, pensata in base agli obiettivi che devono essere verificati e nella correzione dei temi i due esperti si sono vicendevolmente consultati così da garantire una valutazione il più possibile oggettiva. Medesimo principio vale per il giudizio dell'esame orale d'inglese che è stato attribuito e vagliato da due esaminatori, nonché dall'esperto del gruppo nel quale la ricorrente era inserita e sarebbe, quindi, da ritenere oggettivo e corretto. A tal proposito, la CSM specifica come alle provi orali possono assistere persone esterne, se autorizzate dalla direzione della sessione, le cui osservazioni non posseggono, tuttavia, alcun valore. Pure la preparazione dell'esame scritto di matematica e relativa scala sarebbero state elaborate dall'esaminatore tenendo in debito conto gli obiettivi da verificare e in seguito sottoposte all'analisi di un esperto per valutarne il livello richiesto dall'esame svizzero di maturità. Inoltre, i contenuti dell'esame di matematica sono stabiliti dalle direttive dell'esame svizzero di maturità del 19 giugno 2007 e un argomento non può essere considerato fuori programma perché non trattato dalla scuola che prepara i candidati. E. Menzionati, come pure ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno trattati nei seguenti considerandi qualora risultassero risolutivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente e d'ufficio la ricevibilità dei ricorsi sottopostogli (cfr. DTAF 2007/6, consid. 1).
E. 1.1 In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli artt. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. Le decisioni rese dalla CSM, come è il caso nella fattispecie, rappresentano una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e possono dunque essere impugnate dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 29 Ordinanza).
E. 1.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la presente legge non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Tali condizioni sono nella fattispecie adempiute.
E. 1.3 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (cfr. art. 50 e 52 PA), l'anticipo delle spese è stato versato tempestivamente (cfr. art. 63 cpv. 4 PA) e gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (cfr. art. 44 segg. PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 L'intero settore scolastico è sottoposto alla responsabilità dei Cantoni, salvo disposizioni contrarie previste nella Costituzione federale (cfr. art. 62 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Ad ogni modo, Confederazione e Cantoni devono provvedere congiuntamente a un'elevata qualità, nonché permeabilità dello spazio formativo svizzero (cfr. art. 61a Cost.). Infatti, anche in quei livelli scolastici o formativi nei quali vi è una suddivisione delle competenze, Confederazione e Cantoni devono coordinano i propri sforzi garantendo una collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure (cfr. art. 61a Cost.).
E. 2.1 Le disposizioni costituzionali configurano un sistema formativo basato su una complessa trama di relazioni tra Confederazione, Cantoni e Comuni. A dipendenza del livello formativo varia la suddivisione delle competenze normative, di vigilanza e finanziarie. Il disciplinamento del livello pre-elementare (scuola dell'infanzia) e della scuola dell'obbligo (livello primario e secondario I) compete ai Cantoni. Quest'ultimi sono pure responsabili dell'educazione generale a livello secondario II (licei) e insieme alla Confederazione garantiscono l'equipollenza dei diplomi cantonali di maturità assicurando che siano soddisfatte le esigenze minime (cfr. art. 62 Cost. e cfr. Ordinanza del 15 febbraio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità; Ordinanza sulla maturità; ORM; RS 413.11). Le scuole private non riconosciute dalla Confederazione preparano i loro allievi all'esame svizzero di maturità, disciplinato separatamente nella relativa ordinanza della Confederazione (cfr. art. 1 ss Ordinanza).
E. 2.2 Di norma, per essere ammessi a una scuola universitaria svizzera occorre aver conseguito un attestato di maturità liceale. Vi sono due possibilità per ottenere tale attestato: frequentare un liceo riconosciuto dalla Confederazione e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e sostenere gli esami di maturità, oppure sostenere gli esami proposti dalla Commissione svizzera di maturità (cfr. art. 2 ORM e art. 1 cpv. 2 Ordinanza).
E. 3 L'Ordinanza sull'esame svizzero di maturità del 7 dicembre 1998 disciplina, appunto e come poc'anzi accennato, l'esame svizzero di maturità la cui riuscita conferisce l'attestato liceale di maturità (art. 1 cpv. 1 Ordinanza). La Commissione svizzera di maturità è responsabile dello svolgimento dell'esame (art. 2 cpv. 1 Ordinanza).
E. 3.1 L'esame di maturità deve permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari che presuppone: solide conoscenze fondamentali del livello secondario II; la padronanza di una lingua nazionale e buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere; la capacità di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e di apprezzare le ricchezze e le particolarità culturali di cui una lingua è il vettore; apertura intellettuale, una capacità di giudizio indipendente, intelligenza pronunciata, sensibilità etica ed estetica; una certa familiarità con la metodologia scientifica, il ragionamento logico e l'astrazione, nonché pensiero intuitivo analogico e contestuale; la capacità di situarsi nell'ambiente naturale, sociale e culturale, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche; la capacità di dialogare e un atteggiamento critico e aperto nei confronti della comunicazione e dell'informazione (art. 8 Ordinanza).
E. 3.2 La Commissione emana, a complemento della presente ordinanza, direttive per gli esami nella Svizzera tedesca, francese e italiana che sottostanno all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno (art. 10 Ordinanza). L'esame comprende nove materie, ossia sette materie fondamentali, un'opzione specifica e un'opzione complementare (art. 14 cpv. 1 Ordinanza). Inoltre, prima di iscriversi all'esame, il candidato redige personalmente un lavoro autonomo di una certa importanza (art. 15 cpv. 1 Ordinanza). A scelta del candidato, l'esame può essere sostenuto in una sola sessione (esame completo) o ripartito in due sessioni (esame parziale; art. 20 cpv. 1 Ordinanza).
E. 3.3 Le prestazioni in ognuna delle nove materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note al di sotto di 4 indicano prestazioni insufficienti. Ogni nota degli esami orali è attribuita congiuntamente dall'esperto e dall'esaminatore. Nelle discipline sottoposte a parecchi tipi di esami, la nota finale è la media, arrotondata se necessario. Il totale dei punti è dato dalla somma ponderata delle note nelle nove materie. Le note nelle materie seconda lingua nazionale, terza lingua, matematica, arti visive, musica e nell'opzione complementare contano il doppio. Le note nelle materie prima lingua, scienze sperimentali, scienze umane e sociali, nell'opzione specifica e nella materia fondamentale implicante un livello di competenza superiore contano il triplo (art. 21 Ordinanza). L'esame è superato se il candidato ha ottenuto un totale di almeno 115 punti o ha ottenuto tra 92 e 114,5 punti, non ha note insufficienti in più di tre materie e la somma degli scarti di punto in rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o uguale a 7 (art. 22 cpv. 1 Ordinanza).
E. 3.4 L'esaminatore e l'esperto confermano per iscritto l'esattezza delle note attribuite. Al termine degli esami parziali o dell'esame completo, le note sono ratificate dall'esperto e dal presidente della sessione. Inoltre, in ogni singolo caso si constata se l'esame è superato o no (art. 24 cpv. 1 e 2 Ordinanza). ll candidato ha diritto a due tentativi per ciascuna fase di esami parziali e per l'esame completo. Al secondo tentativo può cambiare l'opzione specifica e l'opzione complementare. Il candidato che si ripresenta entro due anni dalla sessione in cui è stato respinto è dispensato dagli esami nelle materie in cui la prima volta ha ottenuto almeno la nota 5. Deve rifare gli esami nelle materie in cui non ha ottenuto almeno la nota 4 e può scegliere di rifarli nelle materie in cui ha ottenuto la nota 4 o 4,5. Conta l'ultima nota ottenuta (art. 26 cpv. 1 e 2 Ordinanza). Nella misura in cui circostanze particolari lo esigano, la Commissione può, su domanda debitamente motivata, accordare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. In ogni caso, lo scopo dell'esame secondo l'articolo 8 deve essere rispettato (art. 27 Ordinanza).
E. 4 Il Tribunale amministrativo federale esamina con piena cognizione le censure con cui sono addotti la violazione del diritto, l'inesatto o incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e, salvo che un'autorità cantonale abbia giudicato quale autorità di ricorso, l'inadeguatezza (art. 49 PA). L'autorità che esamina siffatte censure con cognizione limitata commette un diniego di giustizia formale.
E. 4.1 In particolare, l'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concernenti lo svolgimento stesso dell'esame, come ogni altra violazione del diritto federale, con piena cognizione. Tutte le censure concernenti lo svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione hanno carattere formale. Un vizio di forma concernente lo svolgimento di un esame costituisce però, per costante prassi, un valido motivo di ricorso suscettibile di provocare l'accoglimento del gravame soltanto se siano ravvisabili indizi che il vizio invocato abbia potuto verosimilmente esercitare un influsso negativo sull'esito dell'esame (cfr. DTAF 2008/14 consid. 3.3).
E. 4.2 Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 131 I 467 consid. 3.1, DTF 121 I 225 consid. 4b), a cui si attiene anche lo scrivente Tribunale, l'autorità ricorsuale, pur giudicando con piena cognizione, s'impone un certo riserbo, quando si tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore (cfr. DTAF 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3). La valutazione di prestazioni d'esame è una questione tecnica che esige non soltanto conoscenze professionali specifiche che spesso il Giudice non possiede, ma altresì conoscenze dell'insegnamento impartito, della personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri candidati. In sede ricorsuale non è possibile ricostruire in modo completo ed affidabile i dati di fatto determinanti alla base della prima decisione, né può essere compito del Giudice quello di ripetere l'esame controverso, ossia di esaminare se il candidato possiede le qualità e le capacità richieste per esercitare una data attività o per assumere un dato ruolo. Già per queste ragioni di fatto non è consentito all'autorità ricorsuale di sostituire senza necessità il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. Il Giudice deve dunque limitarsi a verificare se gli esaminatori si siano lasciati guidare da considerazioni del tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più sostenibile. Un controllo giudiziale più esteso rischierebbe, inoltre, di originare ingiustizie e di dare adito a discriminazioni nei riguardi degli altri candidati, segnatamente ove il giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione della prova d'esame, ciò che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni identiche alle precedenti (cfr. DTF 106 Ia 1 cons. 3c, DTF 105 Ia 190 consid. 2a). Si è perciò affermata la prassi secondo cui, per quanto concerne il merito delle prestazioni d'esame, il Giudice riesamina l'operato delle istanze precedenti con un certo riserbo e non si scosta senza necessità dal loro apprezzamento. Il Tribunale federale si impone il medesimo riserbo anche nei casi in cui dispone delle conoscenze necessarie ad una verifica più estesa (cfr. DTF 131 I 467, DTF 118 Ia 448 consid. 4c; DTAF 2008/14 consid. 3). Tuttavia, nel momento in cui il risultato della prima decisione risulti materialmente insostenibile in ragione di un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati da parte degli esaminatori o in ragione, senza essere in presenza di criteri di valutazione eccessivi, di un'evidente sottovalutazione della prestazione del candidato, l'autorità ricorsuale rivede tale decisione. Nel caso in cui simili indizi non emergessero dagli atti, si può pretendere che l'autorità ricorsuale tratti nel dettaglio tutte le censure concernenti la valutazione dell'esame allorquando il o la ricorrente fornisca degli argomenti e degli indizi convincenti in merito ad un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati o ad una sottovalutazione della prestazione dell'esame (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale del 16 febbraio 2009 B-4385/2009 consid. 3).
E. 5 Ricapitolando, la ricorrente, all'ultima sessione d'esame, ha conseguito dei risultati insufficienti nelle materie d'inglese (nota finale 3.5), matematica (nota finale 3.5) e scienze sperimentali (nota finale 3.0) ottenendo un complessivo di 88 punti, contro i 115 punti necessari per superare l'esame di maturità (cfr. art. 22 cpv. 1 Ordinanza). Come già indicato ai considerandi precedenti, la ricorrente confuta le note conseguite nelle materie di tedesco (esame scritto), inglese (esame scritto e orale) e matematica (esame scritto). Ella non contesta per contro la nota attribuitale in scienze sperimentali, nonostante insufficiente (nota finale 3.0).
E. 5.1 La ricorrente ha conseguito la nota 4.0 sia all'esame scritto di tedesco (con 46 punti) che all'esame orale (nota finale 4.0), ma contesta esclusivamente la valutazione dell'esame scritto di tedesco. La critica mossa dalla medesima in merito alla prova scritta di tedesco consiste nella scala utilizzata dalla CSM per l'attribuzione delle note. A mente dell'interessata, infatti, conferire la nota 4.0 a coloro che hanno ottenuto 46 punti (come lei), su un punteggio complessivo di 63 punti, non sarebbe equo. L'interessata non spiega, tuttavia, quale nota dovrebbe essere riconosciuta con 46 punti non abbozzando una possibile scala di valutazione alternativa. In risposta alle obiezioni sollevate dalla ricorrente, la CSM espone la scala di valutazione utilizzata all'esame scritto di tedesco in questione, la quale prevede per un totale di punti da 42-46 la nota 4, per punti da 47-51 la nota 4.5, per punti da 52-56 la nota 5, per punti da 57-60 la nota 5.5 e per da 61-63 la nota 6. L'autorità inferiore specifica, poi, che per ottenere la sufficienza sarebbe stato necessario totalizzare, appunto, 42 punti, vale a dire i due terzi del punteggio massimo ottenibile che consisterebbe in un minimo ragionevole e normalmente richiesto ad un esame di maturità. Occorre rilevare come sia compito della CSM, e per essa l'esaminatore competente, elaborare per ogni prova, scritta od orale che sia, una determinata scala di valutazione. La CSM possiede massima libertà nel determinare il tipo di scala che può seguire un andamento lineare, oppure scaglionato. La soglia dei punti da totalizzare per raggiungere la sufficienza può variare in relazione al grado di difficoltà dell'esame e dai tipi di esercizi ivi contenuti. L'importante è che vi sia un'applicazione paritetica e uniforme della scala di valutazione (cfr. decisione del TAF B-6261/2008 del 4 febbraio 2010 consid. 5.2; decisione del TAF B-2568/2008 consid. 6.1). Nel caso concreto, la CSM ha fissato la soglia della sufficienza a chi totalizza almeno due terzi del punteggio massimo ottenibile spiegando come il candidato che ottiene la sufficienza deve almeno dimostrare di aver assimilato e capito la materia, anche se limitatamente alle nozioni fondamentali. Nel determinare la scala di valutazione, rispettivamente il limite di quanti punti siano necessari per raggiungere una prestazione sufficiente, l'esperto dispone di un ampio margine di apprezzamento. Da parte sua, la ricorrente non mostra come e in che misura la scala di valutazione, in considerazione al grado di difficoltà degli esercizi dell'esame, abbia portato ad un'evidente quanto univoca sottovalutazione. Pertanto, la CSM ha elaborato una scala conforme senza incappare in nessun vizio di forma e la censura sollevata dalla ricorrente, poco sostanziata, non può essere appoggiata con conseguente conferma della nota 4.0 per la prestazione dell'esame scritto di tedesco sostenuto dall'interessata, la quale ha totalizzato 46 punti. La nota finale nella materia di tedesco resta, pertanto, invariata (nota 4.0)
E. 5.2 La ricorrente è stata valutata con un 3.0 all'esame scritto d'inglese e con un 4.0 all'esame orale d'inglese (nota finale 3.5). La seconda critica mossa dalla ricorrente si riferisce all'esame scritto e orale d'inglese. Ella ritiene la correzione nella prova scritta degli esercizi, eccezione fatta per il tema, soggettiva e poco trasparente; mentre l'interrogazione, a detta di una professoressa esterna che ha potuto seguire tale prestazione, sarebbe da valutare buona e non solo sufficiente. La CSM specifica come il compito scritto d'inglese e relativa scala di valutazione sarebbero in linea con gli obiettivi da esaminare all'esame di maturità e come la correzione dei componimenti sia stata effettuata da due esperti così da garantire una massima oggettività di esame. Del resto anche la prestazione della prova orale d'inglese sarebbe equa e oggettiva in quanto anch'essa vagliata da due esaminatori, oltre che dall'esperto del gruppo nel quale la ricorrente era inserita. La CSM puntualizza inoltre che anche se gli esami orali possono essere seguiti da persone esterne, quest'ultime non dispongono di alcuna voce in capitolo.
E. 5.2.1 La prova scritta d'inglese è stata predisposta dalla CSM conformemente agli obiettivi richiesti dalle pertinenti direttive per l'esame svizzero di maturità del 19 giugno 2007. La correzione di ogni singolo esame scritto, compresi il tema, è stata poi effettuata da due esperti alfine di garantire una parzialità di valutazione assoluta, soprattutto per quanto concerne il giudizio dei componimenti che se letti da una sola persona potrebbe peccare di soggettività. Gli esaminatori hanno marcato direttamente sul foglio di verifica gli sbagli commessi dai candidati tracciando una riga sulle parole o espressioni errate e assegnando a margine di ogni domanda con relativa risposta il punteggio ottenuto. Le correzioni appaiono esplicite, così come pure il punteggio riconosciuto. Di difficile comprensione, dunque, l'osservazione della ricorrente secondo la quale le correzioni degli esaminatori sarebbero, oltre che soggettive, anche poco chiare. Dal canto suo, la medesima non si è neppure chinata sulle singole domande e risposte evidenziando quali correzioni non le sembrava sufficientemente risolutive e/o sufficientemente soggettive. Ella, nel suo ricorso, non spendo alcuna parola nel difendere e spiegare le sue posizioni. Il memoriale dell'interessata è privo di argomentazione. Ciò in contrapposizione alle chiare correzioni effettuate dagli esaminatori e relative valutazione che sono condivisibili. Di conseguenza, la contestazione in questione è da respingere e il punteggio ottenuto dalla ricorrente da convalidare con conseguente riconoscimento della nota 3.0 alla prova scritta d'inglese.
E. 5.2.2 Per quanto attiene, poi, la prestazione orale d'inglese e il fatto che una professoressa esterna, quindi estranea alla CSM, avesse giudicato tale prestazione come buona e non solo sufficiente, si sottolinea quanto segue. Gli esaminatori preparano, conducono e valutano gli esami orali (cfr. art. 12 cpv. 1 Ordinanza). Gli esperti, per contro, prendono conoscenza delle prestazioni scritte e assistono agli esami orali procedendo a una valutazione globale dei candidati in base ai risultati degli esami sia orali che scritti (cfr. art. 12 cpv. 2 Ordinanza). Terzi possono accedere agli esami se autorizzati dalla direzione della sessione (art. 13 Ordinanza), nondimeno e a giusta ragione non dispongono di nessun tipo di potere nel determinare la prestazione di un candidato. Se la persona esterna risulta essere il professore o la professoressa che ha seguito e preparato durante l'anno scolastico i candidati, un suo giudizio potrebbe anche peccare di soggettività, in quanto inevitabile che la stessa possa avere dei pregiudizi, siano questi positivi o negativi, rispetto ai propri allievi. A degli uditori terzi manca, di regola, pure un termine di paragone con le prestazioni sostenute dagli altri candidati. Inoltre, la ricorrente, ancora una volta, nel suo memoriale non sostanzia quanto da lei sostenuto: ella non illustra, in concreto, i motivi secondo i quali la sua interrogazione d'inglese sarebbe da valutare buona, vale a dire con una nota 5, invece che con una nota 4. Per quanto sopra, la prestazione d'inglese orale della ricorrente non può essere rivista e va quindi convalidata. La nota finale nella materia d'inglese (media della nota scritta con quella orale) riamane, quindi, invariata e corrispondente ad un 3.5.
E. 5.3 L'ultima censura sollevata dalla ricorrente riguarda l'esame scritto di matematica, la cui attribuzione dei punti ai singoli esercizi, secondo l'avviso di un docente qualificato, non sarebbe corretta e come una parte dell'esercizio non sarebbe stata trattata durante le lezioni e quindi non soggetta a esame. Pure dal compito scritto di matematica sostenuto dalla candidata, completo di domande e relative risposte, come è il caso per il compito scritto d'inglese, si evincono le correzioni apportate dall'esaminatore e i punti riconosciuti per ogni singolo esercizio. Il rimprovero della ricorrente, secondo il quale la correzione non sarebbe giusta, è formulato, anche in questo caso, in maniera generale. L'interessata non passa in rassegna i singoli esercizi mostrando puntualmente e laddove lo ritenesse opportuno, quale risposta sarebbe da considerare corretta e il motivo alla base dell'affermazione indicando il punteggio che avrebbe dovuto ottenere. La medesima non dimostra dove, perché e in che misura le sue prestazioni sarebbero state sottovalutate limitandosi a dichiarare che quanto da lei sostenuto sarebbe suffragato dall'opinione di un docente, a suo dire qualificato. Ad ogni modo, tale presa di posizione non è stata illustrata, né tantomeno è stata documentata. Le formulazioni dell'interessata sono troppo vaghe e inconcludenti. La medesima ha, nuovamente, tralasciato di sostanziare la sua posizione, la quale manca di fondamenta e non può, pertanto, trovare protezione alcuna. Inoltre, la ricorrente constata come una parte dell'esercizio non fosse stato trattato durante l'anno o gli anni scolastici di liceo. La medesima non specifica, ad ogni modo, quale argomento questa parte di esercizio non sarebbe stato insegnato a scuola. In risposta, la CSM asserisce che il contenuto dell'esame scritto di matematica era in linea con le direttive per l'esame svizzero di maturità del 19 giugno 2007 e ai candidati non è stato chiesto nulla che oltrepassasse quanto previsto da tali direttive. Le direttive per l'esame svizzero di maturità del 19 giugno 2007, emanata dalla CSM e approvate dal Dipartimento federale dell'interno, contengono, oltre altro, gli obiettivi e i programmi delle singole materie (cfr. art. 10 Ordinanza). Tra l'altro, tali obiettivi e programmi si fondano sul Piano quadro di studi svizzero della Confederazione svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE; cfr. art. 9 Ordinanza). Attraverso l'Ordinanza e le seguenti direttive si è voluto non solo regolare le condizioni e le modalità dell'esame svizzero di maturità, ma pure delimitare i programmi di ogni materia. Tutti gli argomenti previsti nelle direttive possono essere verificati in sede di esame e ciò indipendentemente da quali temi siano stati insegnati in una o altra scuola. Infatti, va da se che alla CSM non spetta certo il compito di adeguare l'esame svizzero di maturità a seconda dei temi sviluppati in classe da ogni scuola (Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2a ed., Bern Stuttgart Wien 2003, pag. 414; cfr. decisione del TAF B-6190/2009 del 3 marzo 2010 consid. 6). Alla luce di quanto sopra, la nota 3 dell'esame scritto di matematica ottenuta dalla ricorrente va riconfermata, così come pure, per logica conseguenza, la nota finale equivalente ad un 3.5.
E. 6 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso si rivela infondato e va per questo motivo respinto, mentre la decisione della CSM confermata.
E. 7 Visto l'esito della procedura è giustificato addossare alla ricorrente le spese processuali per un importo complessivo di fr. 500.-. Esso verrà computato con l'anticipo di pari importo versato dalla ricorrente entro il termine fissato con ordinanza del 10 settembre 2009 (art. 63 cpv. 1 e 4 bis PA). Quale parte soccombente, alla ricorrente non viene assegnata alcuna indennità a titolo di sperse ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
E. 8 La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 let. t della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di pari importo.
- Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegati di ritorno) autorità inferiore (n. di Bn; Raccomandata; allegati di ritorno) Il presidente del collegio: La cancelliera: Francesco Brentani Elisabetta Tizzoni Data di spedizione: 28 luglio 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-5635/2009 {T 0/2} Sentenza del 26 luglio 2010 Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Bernard Maitre, David Aschmann, cancelliera Elisabetta Tizzoni. Parti X_____, ricorrente, contro Commissione Svizzera di Maturità, Hallwylstrasse 4, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto esame svizzero di maturità - sessione giugno 2009. Fatti: A. X______ (in seguito ricorrente) frequenta il liceo all'Istituto Sant'Anna, Lugano. Quest'ultima ha sostenuto, alla sessione d'esame giugno 2007, il primo esame parziale svizzero di maturità e, alla sessione d'esame giugno 2008, il secondo esame parziale. La medesima, con le note ottenute al primo tentativo dei due parziali non ha raggiunto il necessario punteggio per conseguire la maturità federale e ha ripetuto le materie insufficienti del primo esame parziale - scienze umane e sperimentali - alla sessione d'esame gennaio 2009, mentre alla sessione d'esame giugno 2009 le materie insufficienti del secondo esame parziale - tedesco, inglese e matematica. A conclusione dell'ultima sessione d'esame, la ricorrente ha totalizzato un complessivo di 88 punti e ricevuto 3 insufficienze non adempiendo, così, alle condizioni previste all'art. 22 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (di seguito Ordinanza; RS 413.12) per il superamento dell'esame. In particolare, l'interessata ha ottenuto le seguenti note: scritto orale nota finale coefficiente punti Lingua prima Italiano 4.0 4.5 4.5 3 13.5 Seconda lingua Tedesco 4.0 4.0 4.0 2 8.0 Terza lingua Inglese 3.0 4.0 3.5 3 10.5 Matematica 3.5 3.5 3.5 2 7.0 Scienze sperimentali 3.0 3.0 3 9.0 Biologia Chimica Fisica Scienze umane e sociali 4.0 4.0 3 12.0 Storia Geografia Introduzione all'economia e al diritto Opzione specifica 3.5 4.0 4.0 3 12.0 Francese Opzione complementare 4.0 4.0 2 8.0 Pedagogia/psicologia Arti visive 4.0 4.0 2 8.0 Totale dei punti 88.0 B. Contro la decisione 29 giugno 2009 di mancato superamento dell'esame svizzero di maturità emessa dalla Commissione Svizzera di Maturità (di seguito CSM o autorità inferiore), la ricorrente è insorta con ricorso del 3 settembre 2009 presso lo scrivente Tribunale. C. In particolare, l'interessata contesta le note conseguite nelle materie di tedesco (esame scritto), inglese (esame scritto e orale) e matematica (esame scritto). Per quanto concerne l'esame scritto di tedesco, la ricorrente non condivide il fatto che i punti ottenuti - 46 su 63 - corrispondano alla nota 4. Per quanto attiene poi l'esame scritto d'inglese, la stessa ritiene soggettiva la valutazione dei singoli esercizi per la quale auspicherebbe maggior chiarezza e la prestazione dell'esame orale sarebbe da valutare buona, secondo l'opinione di una persona esterna, una professoressa, che ha potuto assistere all'interrogazione. Per finire, per quanto riguarda l'esame scritto di matematica, la ricorrente reputa non corretta l'attribuzione dei punti ai singoli esercizi, oltre ad osservare che una parte dell'esercizio non era stata trattata a scuola durante le lezioni. D. Con risposta di data 26 ottobre 2009, la CSM spiega, dal canto suo, come la prova scritta di tedesco e la relativa scala di valutazione sarebbero state elaborate dall'esaminatore tenendo conto degli obiettivi che devono essere verificati, oltre a puntualizzare che per ottenere la sufficienza era necessario totalizzare 42 punti, vale a dire i due terzi del punteggio massimo ottenibile, un minimo ragionevole e normalmente richiesto in un esame di maturità. La preparazione dell'esame scritto d'inglese con relativa scala di valutazione sarebbe stata, pure, pensata in base agli obiettivi che devono essere verificati e nella correzione dei temi i due esperti si sono vicendevolmente consultati così da garantire una valutazione il più possibile oggettiva. Medesimo principio vale per il giudizio dell'esame orale d'inglese che è stato attribuito e vagliato da due esaminatori, nonché dall'esperto del gruppo nel quale la ricorrente era inserita e sarebbe, quindi, da ritenere oggettivo e corretto. A tal proposito, la CSM specifica come alle provi orali possono assistere persone esterne, se autorizzate dalla direzione della sessione, le cui osservazioni non posseggono, tuttavia, alcun valore. Pure la preparazione dell'esame scritto di matematica e relativa scala sarebbero state elaborate dall'esaminatore tenendo in debito conto gli obiettivi da verificare e in seguito sottoposte all'analisi di un esperto per valutarne il livello richiesto dall'esame svizzero di maturità. Inoltre, i contenuti dell'esame di matematica sono stabiliti dalle direttive dell'esame svizzero di maturità del 19 giugno 2007 e un argomento non può essere considerato fuori programma perché non trattato dalla scuola che prepara i candidati. E. Menzionati, come pure ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno trattati nei seguenti considerandi qualora risultassero risolutivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente e d'ufficio la ricevibilità dei ricorsi sottopostogli (cfr. DTAF 2007/6, consid. 1). 1.1 In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli artt. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. Le decisioni rese dalla CSM, come è il caso nella fattispecie, rappresentano una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e possono dunque essere impugnate dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 29 Ordinanza). 1.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la presente legge non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Tali condizioni sono nella fattispecie adempiute. 1.3 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (cfr. art. 50 e 52 PA), l'anticipo delle spese è stato versato tempestivamente (cfr. art. 63 cpv. 4 PA) e gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (cfr. art. 44 segg. PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. L'intero settore scolastico è sottoposto alla responsabilità dei Cantoni, salvo disposizioni contrarie previste nella Costituzione federale (cfr. art. 62 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Ad ogni modo, Confederazione e Cantoni devono provvedere congiuntamente a un'elevata qualità, nonché permeabilità dello spazio formativo svizzero (cfr. art. 61a Cost.). Infatti, anche in quei livelli scolastici o formativi nei quali vi è una suddivisione delle competenze, Confederazione e Cantoni devono coordinano i propri sforzi garantendo una collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure (cfr. art. 61a Cost.). 2.1 Le disposizioni costituzionali configurano un sistema formativo basato su una complessa trama di relazioni tra Confederazione, Cantoni e Comuni. A dipendenza del livello formativo varia la suddivisione delle competenze normative, di vigilanza e finanziarie. Il disciplinamento del livello pre-elementare (scuola dell'infanzia) e della scuola dell'obbligo (livello primario e secondario I) compete ai Cantoni. Quest'ultimi sono pure responsabili dell'educazione generale a livello secondario II (licei) e insieme alla Confederazione garantiscono l'equipollenza dei diplomi cantonali di maturità assicurando che siano soddisfatte le esigenze minime (cfr. art. 62 Cost. e cfr. Ordinanza del 15 febbraio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità; Ordinanza sulla maturità; ORM; RS 413.11). Le scuole private non riconosciute dalla Confederazione preparano i loro allievi all'esame svizzero di maturità, disciplinato separatamente nella relativa ordinanza della Confederazione (cfr. art. 1 ss Ordinanza). 2.2 Di norma, per essere ammessi a una scuola universitaria svizzera occorre aver conseguito un attestato di maturità liceale. Vi sono due possibilità per ottenere tale attestato: frequentare un liceo riconosciuto dalla Confederazione e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e sostenere gli esami di maturità, oppure sostenere gli esami proposti dalla Commissione svizzera di maturità (cfr. art. 2 ORM e art. 1 cpv. 2 Ordinanza). 3. L'Ordinanza sull'esame svizzero di maturità del 7 dicembre 1998 disciplina, appunto e come poc'anzi accennato, l'esame svizzero di maturità la cui riuscita conferisce l'attestato liceale di maturità (art. 1 cpv. 1 Ordinanza). La Commissione svizzera di maturità è responsabile dello svolgimento dell'esame (art. 2 cpv. 1 Ordinanza). 3.1 L'esame di maturità deve permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari che presuppone: solide conoscenze fondamentali del livello secondario II; la padronanza di una lingua nazionale e buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere; la capacità di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e di apprezzare le ricchezze e le particolarità culturali di cui una lingua è il vettore; apertura intellettuale, una capacità di giudizio indipendente, intelligenza pronunciata, sensibilità etica ed estetica; una certa familiarità con la metodologia scientifica, il ragionamento logico e l'astrazione, nonché pensiero intuitivo analogico e contestuale; la capacità di situarsi nell'ambiente naturale, sociale e culturale, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche; la capacità di dialogare e un atteggiamento critico e aperto nei confronti della comunicazione e dell'informazione (art. 8 Ordinanza). 3.2 La Commissione emana, a complemento della presente ordinanza, direttive per gli esami nella Svizzera tedesca, francese e italiana che sottostanno all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno (art. 10 Ordinanza). L'esame comprende nove materie, ossia sette materie fondamentali, un'opzione specifica e un'opzione complementare (art. 14 cpv. 1 Ordinanza). Inoltre, prima di iscriversi all'esame, il candidato redige personalmente un lavoro autonomo di una certa importanza (art. 15 cpv. 1 Ordinanza). A scelta del candidato, l'esame può essere sostenuto in una sola sessione (esame completo) o ripartito in due sessioni (esame parziale; art. 20 cpv. 1 Ordinanza). 3.3 Le prestazioni in ognuna delle nove materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note al di sotto di 4 indicano prestazioni insufficienti. Ogni nota degli esami orali è attribuita congiuntamente dall'esperto e dall'esaminatore. Nelle discipline sottoposte a parecchi tipi di esami, la nota finale è la media, arrotondata se necessario. Il totale dei punti è dato dalla somma ponderata delle note nelle nove materie. Le note nelle materie seconda lingua nazionale, terza lingua, matematica, arti visive, musica e nell'opzione complementare contano il doppio. Le note nelle materie prima lingua, scienze sperimentali, scienze umane e sociali, nell'opzione specifica e nella materia fondamentale implicante un livello di competenza superiore contano il triplo (art. 21 Ordinanza). L'esame è superato se il candidato ha ottenuto un totale di almeno 115 punti o ha ottenuto tra 92 e 114,5 punti, non ha note insufficienti in più di tre materie e la somma degli scarti di punto in rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o uguale a 7 (art. 22 cpv. 1 Ordinanza). 3.4 L'esaminatore e l'esperto confermano per iscritto l'esattezza delle note attribuite. Al termine degli esami parziali o dell'esame completo, le note sono ratificate dall'esperto e dal presidente della sessione. Inoltre, in ogni singolo caso si constata se l'esame è superato o no (art. 24 cpv. 1 e 2 Ordinanza). ll candidato ha diritto a due tentativi per ciascuna fase di esami parziali e per l'esame completo. Al secondo tentativo può cambiare l'opzione specifica e l'opzione complementare. Il candidato che si ripresenta entro due anni dalla sessione in cui è stato respinto è dispensato dagli esami nelle materie in cui la prima volta ha ottenuto almeno la nota 5. Deve rifare gli esami nelle materie in cui non ha ottenuto almeno la nota 4 e può scegliere di rifarli nelle materie in cui ha ottenuto la nota 4 o 4,5. Conta l'ultima nota ottenuta (art. 26 cpv. 1 e 2 Ordinanza). Nella misura in cui circostanze particolari lo esigano, la Commissione può, su domanda debitamente motivata, accordare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. In ogni caso, lo scopo dell'esame secondo l'articolo 8 deve essere rispettato (art. 27 Ordinanza). 4. Il Tribunale amministrativo federale esamina con piena cognizione le censure con cui sono addotti la violazione del diritto, l'inesatto o incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e, salvo che un'autorità cantonale abbia giudicato quale autorità di ricorso, l'inadeguatezza (art. 49 PA). L'autorità che esamina siffatte censure con cognizione limitata commette un diniego di giustizia formale. 4.1 In particolare, l'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concernenti lo svolgimento stesso dell'esame, come ogni altra violazione del diritto federale, con piena cognizione. Tutte le censure concernenti lo svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione hanno carattere formale. Un vizio di forma concernente lo svolgimento di un esame costituisce però, per costante prassi, un valido motivo di ricorso suscettibile di provocare l'accoglimento del gravame soltanto se siano ravvisabili indizi che il vizio invocato abbia potuto verosimilmente esercitare un influsso negativo sull'esito dell'esame (cfr. DTAF 2008/14 consid. 3.3). 4.2 Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 131 I 467 consid. 3.1, DTF 121 I 225 consid. 4b), a cui si attiene anche lo scrivente Tribunale, l'autorità ricorsuale, pur giudicando con piena cognizione, s'impone un certo riserbo, quando si tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore (cfr. DTAF 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3). La valutazione di prestazioni d'esame è una questione tecnica che esige non soltanto conoscenze professionali specifiche che spesso il Giudice non possiede, ma altresì conoscenze dell'insegnamento impartito, della personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri candidati. In sede ricorsuale non è possibile ricostruire in modo completo ed affidabile i dati di fatto determinanti alla base della prima decisione, né può essere compito del Giudice quello di ripetere l'esame controverso, ossia di esaminare se il candidato possiede le qualità e le capacità richieste per esercitare una data attività o per assumere un dato ruolo. Già per queste ragioni di fatto non è consentito all'autorità ricorsuale di sostituire senza necessità il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. Il Giudice deve dunque limitarsi a verificare se gli esaminatori si siano lasciati guidare da considerazioni del tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più sostenibile. Un controllo giudiziale più esteso rischierebbe, inoltre, di originare ingiustizie e di dare adito a discriminazioni nei riguardi degli altri candidati, segnatamente ove il giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione della prova d'esame, ciò che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni identiche alle precedenti (cfr. DTF 106 Ia 1 cons. 3c, DTF 105 Ia 190 consid. 2a). Si è perciò affermata la prassi secondo cui, per quanto concerne il merito delle prestazioni d'esame, il Giudice riesamina l'operato delle istanze precedenti con un certo riserbo e non si scosta senza necessità dal loro apprezzamento. Il Tribunale federale si impone il medesimo riserbo anche nei casi in cui dispone delle conoscenze necessarie ad una verifica più estesa (cfr. DTF 131 I 467, DTF 118 Ia 448 consid. 4c; DTAF 2008/14 consid. 3). Tuttavia, nel momento in cui il risultato della prima decisione risulti materialmente insostenibile in ragione di un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati da parte degli esaminatori o in ragione, senza essere in presenza di criteri di valutazione eccessivi, di un'evidente sottovalutazione della prestazione del candidato, l'autorità ricorsuale rivede tale decisione. Nel caso in cui simili indizi non emergessero dagli atti, si può pretendere che l'autorità ricorsuale tratti nel dettaglio tutte le censure concernenti la valutazione dell'esame allorquando il o la ricorrente fornisca degli argomenti e degli indizi convincenti in merito ad un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati o ad una sottovalutazione della prestazione dell'esame (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale del 16 febbraio 2009 B-4385/2009 consid. 3). 5. Ricapitolando, la ricorrente, all'ultima sessione d'esame, ha conseguito dei risultati insufficienti nelle materie d'inglese (nota finale 3.5), matematica (nota finale 3.5) e scienze sperimentali (nota finale 3.0) ottenendo un complessivo di 88 punti, contro i 115 punti necessari per superare l'esame di maturità (cfr. art. 22 cpv. 1 Ordinanza). Come già indicato ai considerandi precedenti, la ricorrente confuta le note conseguite nelle materie di tedesco (esame scritto), inglese (esame scritto e orale) e matematica (esame scritto). Ella non contesta per contro la nota attribuitale in scienze sperimentali, nonostante insufficiente (nota finale 3.0). 5.1 La ricorrente ha conseguito la nota 4.0 sia all'esame scritto di tedesco (con 46 punti) che all'esame orale (nota finale 4.0), ma contesta esclusivamente la valutazione dell'esame scritto di tedesco. La critica mossa dalla medesima in merito alla prova scritta di tedesco consiste nella scala utilizzata dalla CSM per l'attribuzione delle note. A mente dell'interessata, infatti, conferire la nota 4.0 a coloro che hanno ottenuto 46 punti (come lei), su un punteggio complessivo di 63 punti, non sarebbe equo. L'interessata non spiega, tuttavia, quale nota dovrebbe essere riconosciuta con 46 punti non abbozzando una possibile scala di valutazione alternativa. In risposta alle obiezioni sollevate dalla ricorrente, la CSM espone la scala di valutazione utilizzata all'esame scritto di tedesco in questione, la quale prevede per un totale di punti da 42-46 la nota 4, per punti da 47-51 la nota 4.5, per punti da 52-56 la nota 5, per punti da 57-60 la nota 5.5 e per da 61-63 la nota 6. L'autorità inferiore specifica, poi, che per ottenere la sufficienza sarebbe stato necessario totalizzare, appunto, 42 punti, vale a dire i due terzi del punteggio massimo ottenibile che consisterebbe in un minimo ragionevole e normalmente richiesto ad un esame di maturità. Occorre rilevare come sia compito della CSM, e per essa l'esaminatore competente, elaborare per ogni prova, scritta od orale che sia, una determinata scala di valutazione. La CSM possiede massima libertà nel determinare il tipo di scala che può seguire un andamento lineare, oppure scaglionato. La soglia dei punti da totalizzare per raggiungere la sufficienza può variare in relazione al grado di difficoltà dell'esame e dai tipi di esercizi ivi contenuti. L'importante è che vi sia un'applicazione paritetica e uniforme della scala di valutazione (cfr. decisione del TAF B-6261/2008 del 4 febbraio 2010 consid. 5.2; decisione del TAF B-2568/2008 consid. 6.1). Nel caso concreto, la CSM ha fissato la soglia della sufficienza a chi totalizza almeno due terzi del punteggio massimo ottenibile spiegando come il candidato che ottiene la sufficienza deve almeno dimostrare di aver assimilato e capito la materia, anche se limitatamente alle nozioni fondamentali. Nel determinare la scala di valutazione, rispettivamente il limite di quanti punti siano necessari per raggiungere una prestazione sufficiente, l'esperto dispone di un ampio margine di apprezzamento. Da parte sua, la ricorrente non mostra come e in che misura la scala di valutazione, in considerazione al grado di difficoltà degli esercizi dell'esame, abbia portato ad un'evidente quanto univoca sottovalutazione. Pertanto, la CSM ha elaborato una scala conforme senza incappare in nessun vizio di forma e la censura sollevata dalla ricorrente, poco sostanziata, non può essere appoggiata con conseguente conferma della nota 4.0 per la prestazione dell'esame scritto di tedesco sostenuto dall'interessata, la quale ha totalizzato 46 punti. La nota finale nella materia di tedesco resta, pertanto, invariata (nota 4.0) 5.2 La ricorrente è stata valutata con un 3.0 all'esame scritto d'inglese e con un 4.0 all'esame orale d'inglese (nota finale 3.5). La seconda critica mossa dalla ricorrente si riferisce all'esame scritto e orale d'inglese. Ella ritiene la correzione nella prova scritta degli esercizi, eccezione fatta per il tema, soggettiva e poco trasparente; mentre l'interrogazione, a detta di una professoressa esterna che ha potuto seguire tale prestazione, sarebbe da valutare buona e non solo sufficiente. La CSM specifica come il compito scritto d'inglese e relativa scala di valutazione sarebbero in linea con gli obiettivi da esaminare all'esame di maturità e come la correzione dei componimenti sia stata effettuata da due esperti così da garantire una massima oggettività di esame. Del resto anche la prestazione della prova orale d'inglese sarebbe equa e oggettiva in quanto anch'essa vagliata da due esaminatori, oltre che dall'esperto del gruppo nel quale la ricorrente era inserita. La CSM puntualizza inoltre che anche se gli esami orali possono essere seguiti da persone esterne, quest'ultime non dispongono di alcuna voce in capitolo. 5.2.1 La prova scritta d'inglese è stata predisposta dalla CSM conformemente agli obiettivi richiesti dalle pertinenti direttive per l'esame svizzero di maturità del 19 giugno 2007. La correzione di ogni singolo esame scritto, compresi il tema, è stata poi effettuata da due esperti alfine di garantire una parzialità di valutazione assoluta, soprattutto per quanto concerne il giudizio dei componimenti che se letti da una sola persona potrebbe peccare di soggettività. Gli esaminatori hanno marcato direttamente sul foglio di verifica gli sbagli commessi dai candidati tracciando una riga sulle parole o espressioni errate e assegnando a margine di ogni domanda con relativa risposta il punteggio ottenuto. Le correzioni appaiono esplicite, così come pure il punteggio riconosciuto. Di difficile comprensione, dunque, l'osservazione della ricorrente secondo la quale le correzioni degli esaminatori sarebbero, oltre che soggettive, anche poco chiare. Dal canto suo, la medesima non si è neppure chinata sulle singole domande e risposte evidenziando quali correzioni non le sembrava sufficientemente risolutive e/o sufficientemente soggettive. Ella, nel suo ricorso, non spendo alcuna parola nel difendere e spiegare le sue posizioni. Il memoriale dell'interessata è privo di argomentazione. Ciò in contrapposizione alle chiare correzioni effettuate dagli esaminatori e relative valutazione che sono condivisibili. Di conseguenza, la contestazione in questione è da respingere e il punteggio ottenuto dalla ricorrente da convalidare con conseguente riconoscimento della nota 3.0 alla prova scritta d'inglese. 5.2.2 Per quanto attiene, poi, la prestazione orale d'inglese e il fatto che una professoressa esterna, quindi estranea alla CSM, avesse giudicato tale prestazione come buona e non solo sufficiente, si sottolinea quanto segue. Gli esaminatori preparano, conducono e valutano gli esami orali (cfr. art. 12 cpv. 1 Ordinanza). Gli esperti, per contro, prendono conoscenza delle prestazioni scritte e assistono agli esami orali procedendo a una valutazione globale dei candidati in base ai risultati degli esami sia orali che scritti (cfr. art. 12 cpv. 2 Ordinanza). Terzi possono accedere agli esami se autorizzati dalla direzione della sessione (art. 13 Ordinanza), nondimeno e a giusta ragione non dispongono di nessun tipo di potere nel determinare la prestazione di un candidato. Se la persona esterna risulta essere il professore o la professoressa che ha seguito e preparato durante l'anno scolastico i candidati, un suo giudizio potrebbe anche peccare di soggettività, in quanto inevitabile che la stessa possa avere dei pregiudizi, siano questi positivi o negativi, rispetto ai propri allievi. A degli uditori terzi manca, di regola, pure un termine di paragone con le prestazioni sostenute dagli altri candidati. Inoltre, la ricorrente, ancora una volta, nel suo memoriale non sostanzia quanto da lei sostenuto: ella non illustra, in concreto, i motivi secondo i quali la sua interrogazione d'inglese sarebbe da valutare buona, vale a dire con una nota 5, invece che con una nota 4. Per quanto sopra, la prestazione d'inglese orale della ricorrente non può essere rivista e va quindi convalidata. La nota finale nella materia d'inglese (media della nota scritta con quella orale) riamane, quindi, invariata e corrispondente ad un 3.5. 5.3 L'ultima censura sollevata dalla ricorrente riguarda l'esame scritto di matematica, la cui attribuzione dei punti ai singoli esercizi, secondo l'avviso di un docente qualificato, non sarebbe corretta e come una parte dell'esercizio non sarebbe stata trattata durante le lezioni e quindi non soggetta a esame. Pure dal compito scritto di matematica sostenuto dalla candidata, completo di domande e relative risposte, come è il caso per il compito scritto d'inglese, si evincono le correzioni apportate dall'esaminatore e i punti riconosciuti per ogni singolo esercizio. Il rimprovero della ricorrente, secondo il quale la correzione non sarebbe giusta, è formulato, anche in questo caso, in maniera generale. L'interessata non passa in rassegna i singoli esercizi mostrando puntualmente e laddove lo ritenesse opportuno, quale risposta sarebbe da considerare corretta e il motivo alla base dell'affermazione indicando il punteggio che avrebbe dovuto ottenere. La medesima non dimostra dove, perché e in che misura le sue prestazioni sarebbero state sottovalutate limitandosi a dichiarare che quanto da lei sostenuto sarebbe suffragato dall'opinione di un docente, a suo dire qualificato. Ad ogni modo, tale presa di posizione non è stata illustrata, né tantomeno è stata documentata. Le formulazioni dell'interessata sono troppo vaghe e inconcludenti. La medesima ha, nuovamente, tralasciato di sostanziare la sua posizione, la quale manca di fondamenta e non può, pertanto, trovare protezione alcuna. Inoltre, la ricorrente constata come una parte dell'esercizio non fosse stato trattato durante l'anno o gli anni scolastici di liceo. La medesima non specifica, ad ogni modo, quale argomento questa parte di esercizio non sarebbe stato insegnato a scuola. In risposta, la CSM asserisce che il contenuto dell'esame scritto di matematica era in linea con le direttive per l'esame svizzero di maturità del 19 giugno 2007 e ai candidati non è stato chiesto nulla che oltrepassasse quanto previsto da tali direttive. Le direttive per l'esame svizzero di maturità del 19 giugno 2007, emanata dalla CSM e approvate dal Dipartimento federale dell'interno, contengono, oltre altro, gli obiettivi e i programmi delle singole materie (cfr. art. 10 Ordinanza). Tra l'altro, tali obiettivi e programmi si fondano sul Piano quadro di studi svizzero della Confederazione svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE; cfr. art. 9 Ordinanza). Attraverso l'Ordinanza e le seguenti direttive si è voluto non solo regolare le condizioni e le modalità dell'esame svizzero di maturità, ma pure delimitare i programmi di ogni materia. Tutti gli argomenti previsti nelle direttive possono essere verificati in sede di esame e ciò indipendentemente da quali temi siano stati insegnati in una o altra scuola. Infatti, va da se che alla CSM non spetta certo il compito di adeguare l'esame svizzero di maturità a seconda dei temi sviluppati in classe da ogni scuola (Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2a ed., Bern Stuttgart Wien 2003, pag. 414; cfr. decisione del TAF B-6190/2009 del 3 marzo 2010 consid. 6). Alla luce di quanto sopra, la nota 3 dell'esame scritto di matematica ottenuta dalla ricorrente va riconfermata, così come pure, per logica conseguenza, la nota finale equivalente ad un 3.5. 6. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso si rivela infondato e va per questo motivo respinto, mentre la decisione della CSM confermata. 7. Visto l'esito della procedura è giustificato addossare alla ricorrente le spese processuali per un importo complessivo di fr. 500.-. Esso verrà computato con l'anticipo di pari importo versato dalla ricorrente entro il termine fissato con ordinanza del 10 settembre 2009 (art. 63 cpv. 1 e 4 bis PA). Quale parte soccombente, alla ricorrente non viene assegnata alcuna indennità a titolo di sperse ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). 8. La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 let. t della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di pari importo. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegati di ritorno) autorità inferiore (n. di Bn; Raccomandata; allegati di ritorno) Il presidente del collegio: La cancelliera: Francesco Brentani Elisabetta Tizzoni Data di spedizione: 28 luglio 2010