Impianto interno
Sachverhalt
A. A._______ e B._______ sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno dello stabile sito in ... ed edificato sul fondo particella numero 591 RFD T._______ (cfr. estratto del RFD T._______). B. Con scritto del 10 marzo 2014 le Aziende industriali di Lugano (in seguito: AIL SA o gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (in seguito: ESTI) che, malgrado un invito (17 maggio 2013) e due richiami (22 novembre 2013 e 2 gennaio 2014), A._______ domiciliato in T._______, non aveva presentato alcun rapporto di sicurezza per impianti a bassa tensione (in seguito: RaSi) concernente l'immobile sopracitato (contatore numero 227404). C. Con scritto raccomandato del 13 marzo 2014, l'ESTI ha invitato A._______ a voler presentare al gestore di rete il RaSi inerente l'appartamento sopramenzionato, concedendo un ulteriore ed ultimo termine, scadente il 13 giugno 2014, con comminatoria che in caso di inosservanza, l'ESTI avrebbe emanato una decisione soggetta a tassa per almeno 600 franchi. D. Con scritto del 7 luglio 2014, l'ESTI ha concesso a A._______ una proroga per la presentazione del RaSi, entro il 15 agosto 2014. E. Con decisioni separate del 1° settembre 2014 l'ESTI ha ordinato a A._______ e B._______ di presentare il RaSi per l'appartamento in questione entro il 1° novembre 2014, comminando inoltre una tassa di 600 franchi per l'emanazione di ciascuna decisione. F. Con scritto del 30 settembre 2014 A._______ e B._______, congiuntamente, hanno indicato che il mappale 591 RFD T._______ è servito da due contatori: uno che serve uno studio terapeutico (nr. 227288) e uno che serve un appartamento locato (nr. 227404), riconoscendo allo stesso tempo di essere stati negligenti nella presentazione dei controlli in questione e chiedendo di essere esonerati della "multa intimata". G. Il 9 settembre 2014 i comproprietari hanno eseguito, tramite ditta specializzata, il RaSi richiesto per l'impianto elettrico con numero di contatore 227404 (cfr. incarto autorità di prima istanza). H. Con scritto del 3 ottobre 2014 l'ESTI ha fatto il punto della situazione della pratica, con due scritti separati ma identici ai due proprietari, rilevando come il rapporto RaSi sia giunto alle AIL unicamente il 30 settembre 2014, di modo che la decisione del 1° settembre precedente con la relativa tassa amministrativa non poteva essere annullata. I. Con ricorso del 3 novembre 2014 A._______ e B._______ (in seguito: i ricorrenti) hanno adito il Tribunale amministrativo federale (in seguito: TAF o il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione dell'ESTI (in seguito: autorità di prima istanza). Con scritto del 5 novembre seguente il TAF ha rilevato di considerare, benché la decisione impugnata fosse stata emanata il 1° settembre 2014, il termine del ricorso rispettato. E ciò poiché i ricorrenti hanno inoltrato richiesta di riconsiderazione della decisione con scritto del 30 settembre 2014. Conseguentemente hanno presentato "reclamo" il 3 ottobre seguente contro la decisione dell'ESTI di non dare seguito alla richiesta di riconsiderazione. J. Con presa di posizione del 5 dicembre 2014 l'autorità di prima istanza ha chiesto a questo Tribunale di confermare la decisione del 1° settembre 2014, rigettando il ricorso inoltrato. K. Con scritto del 19 gennaio 2015 i ricorrenti si sono riconfermati nel proprio allegato ricorsuale evidenziando nuovamente che il ritardo nella presentazione del RaSi era da ricondurre ad un errore commesso dalla ditta incaricata.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art. 21 LIE. L'autorità inferiore (ESTI), sottoposta alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della cifra 2 di tale disposizione (cfr. art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS 734.24]). La sua decisione del 31 ottobre 2013 soddisfa le condizioni poste dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente per dirimere il presente litigio. Depositato in tempo utile dai destinatari delle decisioni impugnate (art. 22 segg., art. 48 e 50 PA), nonostante le stesse siano state notificate il 2 settembre 2014 (cfr. lettera del 5 novembre 2014 del Giudice istruttore), il ricorso adempie alle esigenze di forma e di contenuto previste all'art. 52 PA.
E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, n. 3.198).
E. 3 Preliminarmente, il Tribunale rileva che il gestore di rete ha notificato le richieste del RaSi (scritti del 17 maggio e 22 novembre2013 come pure del 2 gennaio 2014) unicamente a A._______. Allo stesso modo l'ESTI, con scritto del 13 marzo 2013, ha chiesto il RaSi al solo A._______. È unicamente con decisione del 1° settembre 2014 che l'autorità di prima istanza si rivolge pure a B._______, comproprietario in ragione di ½ dell'immobile. In proposito, nel proprio atto ricorsuale i ricorrenti non hanno allegato alcuna violazione in merito alle citate notifiche ed il TAF le ritiene legittime anche se notificate ad un solo comproprietario, A._______; infatti ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa giusta l'art. 648 Codice civile svizzero (CCS; RS 210). Ciò detto, il ricorso può essere analizzato nel merito.
E. 4.1 Nel caso in esame, i ricorrenti hanno chiesto di annullare la "tassa/sanzione" o "sanzione/multa" comminata loro con le decisioni dell'ESTI del 1° settembre 2014.
E. 4.2 A proposito dell'ammontare di 600 franchi addossato ai ricorrenti con decisioni impugnate, lo scrivente Tribunale rileva che giusta l'art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (O-ESTI, RS 734.24) per il rilascio, la modifica o la revoca di omologazioni e autorizzazioni, l'emanazione di divieti e per altre disposizioni e decisioni, l'Ispettorato preleva una tassa non superiore a 3000 franchi, inoltre l'ammontare della tassa è fissato secondo il dispendio effettivo che l'atto impone all'Ispettorato. Le tasse procedurali non sono per delle sanzioni o qualsivoglia multe, bensì spese cagionate dalla necessità dell'intervento da parte dell'autorità competente; per quanto riguarda l'ammontare delle spese in questione, lo scrivente Tribunale ha precedentemente e ripetutamente avuto occasione di confermare che rispettano la legge ed i principi costituzionali ivi applicabili (cfr. [fra le tante] sentenze del TAF A-411/2008 del 25 novembre 2008 consid. 7.1; A-190/2013 del 27 maggio 2013 consid. 4; A-2251/2013 del 13 dicembre 2013 consid. 4). Ciò detto è dunque a torto che i ricorrenti pretendono di essere oggetto di una "sanzione/multa".
E. 5.1 Con riferimento alla principale censura dei ricorrenti, ovvero che la mancanza della consegna del RaSi entro il termine impartito fosse da imputare alla responsabilità della ditta incaricata, la quale negligentemente non avrebbe rispettato i termini imposti, va detto quanto segue.
E. 5.2 Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE la vigilanza sugl'impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori (proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione [OIBT, RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d'ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art. 32 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a seconda del tipo di impianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della fine del periodo di controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'ESTI l'esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT).
E. 5.3 Ne discende dunque che, indiscutibilmente, la responsabilità di assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali spetta al proprietario dell'immobile, indipendentemente dall'aver commissionato il lavoro a negligenti ditte specializzate. Per ogni periodo di controllo, l'utente deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del rapporto di controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini comminatigli, ne subirà le conseguenze (cfr. sentenze del TAF A-6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2; A-7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2; A-6150/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 6.3). Non presentando il RaSi entro il 13 giugno e nemmeno entro il 15 agosto 2014, dopo proroga, i ricorrenti sono venuti meno ai propri obblighi e conseguentemente ne sopportano le conseguenze.
E. 6.1 Il presente Tribunale rileva tuttavia che l'autorità inferiore ha indicato nel dispositivo - il quale è determinante per fissare i diritti ed obblighi degli amministrati - delle due decisioni impugnate l'obbligo di versamento della tassa di emanazione per 600 franchi per ciascuna decisione. Sennonché dall'incarto di prima istanza si evince che gli importi richiesti ai ricorrenti ammontano a 300 franchi (cfr. doc. 3.4). Per altro, ogni decisione concerne lo stesso impianto. In proposito il Tribunale rileva che il gestore di rete prima e l'ESTI poi hanno notificato validamente al solo A._______ la richiesta di presentazione del RaSi. Pretendere ora da entrambi i comproprietari, il pagamento della tassa di emanazione di due decisioni distinte contraddice in modo palese la situazione di fatto e non si fonda sua alcuna ragione obbiettiva.
E. 6.2 Ne discende che il presente Tribunale annulla la decisione del 1°settembre 2014 indirizzata a B._______, mentre resta in essere quella notificata a A._______ quale rappresentante de facto della comproprietà ordinaria nella procedura di richiesta del RaSi per l'immobile in oggetto, così come anche ritenuto dal gestore di rete.
E. 7.1 A fronte di quanto sopra suesposto, la decisione notificata a A._______ non è contraria al diritto applicabile, non può essere considerata né frutto di un abuso del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore, né inadeguata.
E. 7.2 Conseguentemente il ricorso presentato dai ricorrenti è ammesso ai sensi dei considerandi limitatamente alla decisione notificata a B._______, mentre respinto per quanto riguarda la decisione notificata a A._______.
E. 8 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). In effetti, i gravami sollevati dai qui ricorrenti, nonostante quanto considerato sotto consid. 6 qui sopra, sono essenzialmente respinti. Nella fattispecie, esse sono stabilite in 400 franchi (art. 4 TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo versato dai ricorrenti il 5 gennaio 2015. Dopo avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza, i ricorrenti indicheranno allo scrivente Tribunale delle coordinate di pagamento per il rimborso della somma di 200 franchi rimanente dall'anticipo si spesa versato. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta alcuna indennità per ripetibili.
Dispositiv
- Il ricorso è ammesso parzialmente ai sensi dei considerandi.
- Le spese processuali, pari a 400 franchi, sono addossate ai ricorrenti soccombenti, e a crescita in giudicato della presente sentenza, verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da essi versato.
- Ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza, il rimanente importo di 200 franchi verrà rimborsato ai ricorrenti, previa indicazione delle coordinate bancarie o postali sulle quali effettuare il versamento.
- Non vengono assegnate ripetibili.
- Comunicazione a: - ricorrenti (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. W-36836; Atto giudiziario) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla (i rimedi giuridici sono sulla pagina seguente) Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-6422/2014 Sentenza del 2 giugno 2015 Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Kathrin Dietrich, Marianne Ryter, cancelliere Manuel Borla. Parti
1. A._______, ...
2. B._______, ... ricorrenti, contro Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorità inferiore. Oggetto Mancante rapporto di sicurezza per gli impianti elettrici a bassa tensione. Fatti: A. A._______ e B._______ sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno dello stabile sito in ... ed edificato sul fondo particella numero 591 RFD T._______ (cfr. estratto del RFD T._______). B. Con scritto del 10 marzo 2014 le Aziende industriali di Lugano (in seguito: AIL SA o gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (in seguito: ESTI) che, malgrado un invito (17 maggio 2013) e due richiami (22 novembre 2013 e 2 gennaio 2014), A._______ domiciliato in T._______, non aveva presentato alcun rapporto di sicurezza per impianti a bassa tensione (in seguito: RaSi) concernente l'immobile sopracitato (contatore numero 227404). C. Con scritto raccomandato del 13 marzo 2014, l'ESTI ha invitato A._______ a voler presentare al gestore di rete il RaSi inerente l'appartamento sopramenzionato, concedendo un ulteriore ed ultimo termine, scadente il 13 giugno 2014, con comminatoria che in caso di inosservanza, l'ESTI avrebbe emanato una decisione soggetta a tassa per almeno 600 franchi. D. Con scritto del 7 luglio 2014, l'ESTI ha concesso a A._______ una proroga per la presentazione del RaSi, entro il 15 agosto 2014. E. Con decisioni separate del 1° settembre 2014 l'ESTI ha ordinato a A._______ e B._______ di presentare il RaSi per l'appartamento in questione entro il 1° novembre 2014, comminando inoltre una tassa di 600 franchi per l'emanazione di ciascuna decisione. F. Con scritto del 30 settembre 2014 A._______ e B._______, congiuntamente, hanno indicato che il mappale 591 RFD T._______ è servito da due contatori: uno che serve uno studio terapeutico (nr. 227288) e uno che serve un appartamento locato (nr. 227404), riconoscendo allo stesso tempo di essere stati negligenti nella presentazione dei controlli in questione e chiedendo di essere esonerati della "multa intimata". G. Il 9 settembre 2014 i comproprietari hanno eseguito, tramite ditta specializzata, il RaSi richiesto per l'impianto elettrico con numero di contatore 227404 (cfr. incarto autorità di prima istanza). H. Con scritto del 3 ottobre 2014 l'ESTI ha fatto il punto della situazione della pratica, con due scritti separati ma identici ai due proprietari, rilevando come il rapporto RaSi sia giunto alle AIL unicamente il 30 settembre 2014, di modo che la decisione del 1° settembre precedente con la relativa tassa amministrativa non poteva essere annullata. I. Con ricorso del 3 novembre 2014 A._______ e B._______ (in seguito: i ricorrenti) hanno adito il Tribunale amministrativo federale (in seguito: TAF o il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione dell'ESTI (in seguito: autorità di prima istanza). Con scritto del 5 novembre seguente il TAF ha rilevato di considerare, benché la decisione impugnata fosse stata emanata il 1° settembre 2014, il termine del ricorso rispettato. E ciò poiché i ricorrenti hanno inoltrato richiesta di riconsiderazione della decisione con scritto del 30 settembre 2014. Conseguentemente hanno presentato "reclamo" il 3 ottobre seguente contro la decisione dell'ESTI di non dare seguito alla richiesta di riconsiderazione. J. Con presa di posizione del 5 dicembre 2014 l'autorità di prima istanza ha chiesto a questo Tribunale di confermare la decisione del 1° settembre 2014, rigettando il ricorso inoltrato. K. Con scritto del 19 gennaio 2015 i ricorrenti si sono riconfermati nel proprio allegato ricorsuale evidenziando nuovamente che il ritardo nella presentazione del RaSi era da ricondurre ad un errore commesso dalla ditta incaricata. Diritto:
1. Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art. 21 LIE. L'autorità inferiore (ESTI), sottoposta alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della cifra 2 di tale disposizione (cfr. art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS 734.24]). La sua decisione del 31 ottobre 2013 soddisfa le condizioni poste dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente per dirimere il presente litigio. Depositato in tempo utile dai destinatari delle decisioni impugnate (art. 22 segg., art. 48 e 50 PA), nonostante le stesse siano state notificate il 2 settembre 2014 (cfr. lettera del 5 novembre 2014 del Giudice istruttore), il ricorso adempie alle esigenze di forma e di contenuto previste all'art. 52 PA.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, n. 3.198).
3. Preliminarmente, il Tribunale rileva che il gestore di rete ha notificato le richieste del RaSi (scritti del 17 maggio e 22 novembre2013 come pure del 2 gennaio 2014) unicamente a A._______. Allo stesso modo l'ESTI, con scritto del 13 marzo 2013, ha chiesto il RaSi al solo A._______. È unicamente con decisione del 1° settembre 2014 che l'autorità di prima istanza si rivolge pure a B._______, comproprietario in ragione di ½ dell'immobile. In proposito, nel proprio atto ricorsuale i ricorrenti non hanno allegato alcuna violazione in merito alle citate notifiche ed il TAF le ritiene legittime anche se notificate ad un solo comproprietario, A._______; infatti ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa giusta l'art. 648 Codice civile svizzero (CCS; RS 210). Ciò detto, il ricorso può essere analizzato nel merito. 4. 4.1 Nel caso in esame, i ricorrenti hanno chiesto di annullare la "tassa/sanzione" o "sanzione/multa" comminata loro con le decisioni dell'ESTI del 1° settembre 2014. 4.2 A proposito dell'ammontare di 600 franchi addossato ai ricorrenti con decisioni impugnate, lo scrivente Tribunale rileva che giusta l'art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (O-ESTI, RS 734.24) per il rilascio, la modifica o la revoca di omologazioni e autorizzazioni, l'emanazione di divieti e per altre disposizioni e decisioni, l'Ispettorato preleva una tassa non superiore a 3000 franchi, inoltre l'ammontare della tassa è fissato secondo il dispendio effettivo che l'atto impone all'Ispettorato. Le tasse procedurali non sono per delle sanzioni o qualsivoglia multe, bensì spese cagionate dalla necessità dell'intervento da parte dell'autorità competente; per quanto riguarda l'ammontare delle spese in questione, lo scrivente Tribunale ha precedentemente e ripetutamente avuto occasione di confermare che rispettano la legge ed i principi costituzionali ivi applicabili (cfr. [fra le tante] sentenze del TAF A-411/2008 del 25 novembre 2008 consid. 7.1; A-190/2013 del 27 maggio 2013 consid. 4; A-2251/2013 del 13 dicembre 2013 consid. 4). Ciò detto è dunque a torto che i ricorrenti pretendono di essere oggetto di una "sanzione/multa". 5. 5.1 Con riferimento alla principale censura dei ricorrenti, ovvero che la mancanza della consegna del RaSi entro il termine impartito fosse da imputare alla responsabilità della ditta incaricata, la quale negligentemente non avrebbe rispettato i termini imposti, va detto quanto segue. 5.2 Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE la vigilanza sugl'impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori (proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione [OIBT, RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d'ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art. 32 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a seconda del tipo di impianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della fine del periodo di controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'ESTI l'esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT). 5.3 Ne discende dunque che, indiscutibilmente, la responsabilità di assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali spetta al proprietario dell'immobile, indipendentemente dall'aver commissionato il lavoro a negligenti ditte specializzate. Per ogni periodo di controllo, l'utente deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del rapporto di controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini comminatigli, ne subirà le conseguenze (cfr. sentenze del TAF A-6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2; A-7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2; A-6150/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 6.3). Non presentando il RaSi entro il 13 giugno e nemmeno entro il 15 agosto 2014, dopo proroga, i ricorrenti sono venuti meno ai propri obblighi e conseguentemente ne sopportano le conseguenze. 6. 6.1 Il presente Tribunale rileva tuttavia che l'autorità inferiore ha indicato nel dispositivo - il quale è determinante per fissare i diritti ed obblighi degli amministrati - delle due decisioni impugnate l'obbligo di versamento della tassa di emanazione per 600 franchi per ciascuna decisione. Sennonché dall'incarto di prima istanza si evince che gli importi richiesti ai ricorrenti ammontano a 300 franchi (cfr. doc. 3.4). Per altro, ogni decisione concerne lo stesso impianto. In proposito il Tribunale rileva che il gestore di rete prima e l'ESTI poi hanno notificato validamente al solo A._______ la richiesta di presentazione del RaSi. Pretendere ora da entrambi i comproprietari, il pagamento della tassa di emanazione di due decisioni distinte contraddice in modo palese la situazione di fatto e non si fonda sua alcuna ragione obbiettiva. 6.2 Ne discende che il presente Tribunale annulla la decisione del 1°settembre 2014 indirizzata a B._______, mentre resta in essere quella notificata a A._______ quale rappresentante de facto della comproprietà ordinaria nella procedura di richiesta del RaSi per l'immobile in oggetto, così come anche ritenuto dal gestore di rete. 7. 7.1 A fronte di quanto sopra suesposto, la decisione notificata a A._______ non è contraria al diritto applicabile, non può essere considerata né frutto di un abuso del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore, né inadeguata. 7.2 Conseguentemente il ricorso presentato dai ricorrenti è ammesso ai sensi dei considerandi limitatamente alla decisione notificata a B._______, mentre respinto per quanto riguarda la decisione notificata a A._______.
8. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). In effetti, i gravami sollevati dai qui ricorrenti, nonostante quanto considerato sotto consid. 6 qui sopra, sono essenzialmente respinti. Nella fattispecie, esse sono stabilite in 400 franchi (art. 4 TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo versato dai ricorrenti il 5 gennaio 2015. Dopo avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza, i ricorrenti indicheranno allo scrivente Tribunale delle coordinate di pagamento per il rimborso della somma di 200 franchi rimanente dall'anticipo si spesa versato. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta alcuna indennità per ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è ammesso parzialmente ai sensi dei considerandi.
2. Le spese processuali, pari a 400 franchi, sono addossate ai ricorrenti soccombenti, e a crescita in giudicato della presente sentenza, verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da essi versato.
3. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza, il rimanente importo di 200 franchi verrà rimborsato ai ricorrenti, previa indicazione delle coordinate bancarie o postali sulle quali effettuare il versamento.
4. Non vengono assegnate ripetibili.
5. Comunicazione a:
- ricorrenti (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. W-36836; Atto giudiziario) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla (i rimedi giuridici sono sulla pagina seguente) Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: