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A-5968/2007

A-5968/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-04-14 · Italiano CH

Espropriazione

Sachverhalt

A. Il 13 giugno 1997, il Dipartimento del Territorio del Canton Ticino ha sottoposto ad approvazione i piani concernenti il potenziamento della Ferrovia Lugano - Ponte Tresa (FLP). Il progetto, che mira ad una più grande efficacia dei trasporti pubblici, fa parte del piano dei trasporti del luganese. B. Con decisione incidentale del 22 agosto successivo, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha deciso che per il progetto in questione sarebbe stata applicata la procedura combinata di approvazione dei piani secondo il diritto a quel tempo vigente. C. ll Presidente della Commissione federale di stima del 13. Circondario (CFS) ha predisposto il deposito dei piani nei Comuni interessati, provvedendo a spedire gli avvisi personali agli espropriati. Nel termine di pubblicazione, ovvero tra il 20 ottobre e il 18 novembre 1997, la CFS ha ricevuto 73 notifiche di pretese accompagnate da 53 opposizioni. Eseguite le udienze di conciliazione, essa ha quindi trasmesso all'UFT gli incarti concernenti le opposizioni mantenute. D. Con decisione del 23 novembre 2001, l'UFT ha approvato i piani sottopostigli e dichiarato irricevibili rispettivamente respinto le opposizioni inoltrate, imponendo nel contempo una serie di oneri. E. Contro la decisione dell'UFT, alcuni opponenti hanno ricorso davanti all'allora Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). I ricorsi contro le opere previste nel Comune di (...) sono stati evasi con sentenze del 18 marzo 2004 (incarto A-2002-3) e del 26 maggio 2004 (incarto A-2002-2). F. Tra i fondi espropriati a titolo definitivo in quel Comune vi sono pure le particelle no. XX (esproprio parziale) e no. YY (esproprio totale), già di proprietà di Z._______ ed in seguito cedute ai figli X._______ e Y._______ (espropriati, ricorrenti). Le pretese avanzate a suo tempo da Z._______ possono essere così riassunte: (1) un'indennità di 560 CHF/mq per l'esproprio di 775 su un totale di 1899 mq (particella no. XX) e di 596 mq (particella no. YY); (2) un'indennità pari al valore capitalizzato al 5% della superficie di 1124 mq della particella no. XX per occupazione temporanea; (3) un'indennità di 60 CHF/mq per la svalutazione di 1124 mq quale parte residua della particella no. XX. G. L'udienza di conciliazione si è tenuta a (...) il 15 aprile 1999. In quell'occasione, l'espropriante ha offerto da parte sua un'indennità di 300 CHF/mq per la superficie espropriata definitivamente rispettivamente di 0.20 CHF/mq all'anno per l'occupazione temporanea della rimanente porzione della particella no. XX, sita in zona residenziale semi-intensiva R3. H. Sfumata la possibilità di raggiungere un accordo sugli indennizzi dovuti, diventata definitiva l'approvazione dei piani concernenti il Comune di (...) e ottenuti i crediti per l'esecuzione del progetto rispettivamente per il pagamento delle indennità, con decisione dell'11 aprile 2006 la CFS ha predisposto il pagamento agli espropriati di un acconto di 300'000 CHF, quale indennità anticipata per espropriazione. I. Il 20 luglio 2007 l'ente espropriante si è rivolto al legale degli espropriati, comunicando che l'inizio dei lavori era previsto per il 1. ottobre 2007. Chiedendo e ottenendo il consenso a procedere in tal senso, esso ha pure rilevato che da quella data sarebbero decorsi gli interessi di anticipata immissione in possesso sull'indennità dovuta. J. Con decisione del 24 agosto 2007 la CFS ha riconosciuto agli espropriati: (1) 271'250 CHF a titolo di indennità per l'espropriazione definitiva parziale di 775 mq della particella no. XX; (2) 208'600 CHF a titolo di indennità per l'espropriazione definitiva totale della particella no. YY; (3) 0.20 CHF/mq all'anno a titolo di indennità per l'occupazione temporanea dei restanti 1124 mq componenti la particella no. XX; (4) 8'000 CHF per ripetibili. Su 179'850 CHF, ovvero sull'importo complessivo [(1)+(2)] dedotto l'anticipo di 300'000 CHF già corrisposto in precedenza, la CFS ha riconosciuto inoltre gli interessi al saggio usuale stabilito dal Tribunale federale dal giorno del trasferimento della proprietà fino a quello del pagamento. Le ulteriori pretese formulate dagli espropriati sono state per contro respinte. K. La decisione della CFS è stata impugnata il 4 settembre successivo. Col proprio ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale, protestando spese e ripetibili, gli espropriati postulano: (1) il pagamento degli interessi del 5% a far tempo dal 12 aprile 1994 al 9 giugno 2006 su 479'850 CHF e dal 9 giugno 2006 fino alla data del versamento su 179'850 CHF; (2) il riconoscimento dell'importo annuo di 19'670 CHF a titolo di indennizzo per l'occupazione temporanea della particella no. XX (mq 1124), a far tempo dal 12 aprile 1994; (3) il riconoscimento dell'importo di 60 CHF/mq, ossia di complessivi 67'440 CHF, a titolo di indennizzo per la svalutazione della parte residua della particella no. XX (mq 1124). L. Trasmettendo l'incarto allo scrivente Tribunale, con lettera del 9 novembre 2007 l'autorità inferiore si è riconfermata nel proprio giudizio, comunicando di rinunciare a presentare osservazioni al ricorso. M. La risposta della controparte data del 14 novembre successivo. Con tale atto, richiamando i motivi e le conclusioni contenuti nella decisione del 24 agosto 2007 della CFS, essa chiede che il ricorso venga respinto, tasse e spese a carico degli espropriati. N. Con ordinanza del 26 marzo 2009 lo scrivente Tribunale ha trasmesso ai ricorrenti copia di un ulteriore scritto della CFS e della lettera del 20 luglio 2007 della controparte ad esso acclusa, con cui veniva annunciata ai ricorrenti la data d'inizio dei lavori e richiesto il loro assenso in merito. O. Il 1. aprile 2009 i ricorrenti hanno preso posizione sugli stessi. Riguardo alla lettera citata, da loro controfirmata, essi hanno puntualizzato che l'assenso a quel tempo espresso concerneva unicamente l'inizio dei lavori, non invece la data di decorrenza degli interessi sull'indennità dovuta. P. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, più oltre.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame in virtù degli art. 1, 31 segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) in relazione con l'art. 77 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr; RS 711).

E. 1.2 Giusta l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui all'art. 37 LTAF, la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

E. 1.3 La legittimazione a ricorrere è retta dall'art. 78 cpv. 1 LEspr e dall'art. 48 cpv. 1 PA. Secondo tali disposti, nella misura in cui i ricorrenti si sono visti almeno in parte negare le richieste formulate con la notifica di pretese a suo tempo inoltrata, essi sono senz'altro legittimati a ricorrere.

E. 1.4 Essendo la decisione della CFS stata impugnata con atto tempestivo (art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA), il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito.

E. 1.5 Preso atto del fatto che gli atti di causa sono sufficienti a chiarire la situazione, e che da essi emergono segnatamente sia le caratteristiche del progetto che delle particelle toccate dallo stesso, il sopralluogo chiesto dai ricorrenti, non necessario, non è stato effettuato (DTF 123 II 248, consid. 2a; 122 II 274, consid. 1d).

E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.).

E. 3 Come visto, nella fattispecie gli espropriati postulano: il pagamento degli interessi del 5% a far tempo dal 12 aprile 1994 al 9 giugno 2006 su 479'850 CHF e dal 9 giugno 2006 fino alla data del versamento su 179'850 CHF (successivo consid. 4); il riconoscimento dell'importo annuo di 19'670 CHF a titolo di indennizzo per l'occupazione temporanea della particella no. XX (mq 1124), a far tempo dal 12 aprile 1994 (successivo consid. 5); il riconoscimento dell'importo di 60 CHF/mq, ossia di complessivi 67'440 CHF, a titolo di indennizzo per la svalutazione della parte residua (mq 1124) della particella no. XX (successivo consid. 6). Richiesto è infine pure il riconoscimento di spese e ripetibili (successivo consid. 8).

E. 4.1 I ricorrenti non contestano l'ammontare dell'indennità complessiva di 479'850 CHF riconosciuta loro dalla CFS. Essi non concordano per contro con la data a partire dalla quale su questo importo sono dovuti degli interessi. Contrariamente a quanto sostenuto dalla CFS, che - tenuto conto dell'anticipo di 300'000 CHF già ricevuto - riconosce loro il diritto ad un interesse sulla somma residua di 179'850 CHF a partire dal giorno del trasferimento della proprietà fino a quello del pagamento, i ricorrenti chiedono che degli interessi siano corrisposti su tutto l'importo a partire dal 12 aprile 1994 fino al 9 giugno 2006 e poi sul residuo a partire da quella data.

E. 4.2 A torto. Secondo la LEspr, momento decisivo per il riconoscimento degli interessi sull'indennità non è infatti quello indicato dai ricorrenti e neppure la data in cui ha avuto luogo l'udienza di conciliazione, ovvero il dies aestimandi (art. 19bis. cpv. 1 LEspr), bensì quello del passaggio della proprietà (Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 5. edizione, Berna 2008, pag. 637).

E. 4.3 Giusta l'art. 91 cpv. 1 in relazione con l'art.19bis cpv. 2 LEspr, nel caso in esame la proprietà dei beni espropriati è passata all'ente espropriante con il pagamento dell'importo di 300'000 CHF a titolo di indennità anticipata per espropriazione (DTF 131 II 458, consid. 7; 121 II 350, consid. 5e; 109 Ib 268, consid. 2c). Come correttamente rilevato dalla CFS, è quindi da quel momento che ai qui ricorrenti deve essere riconosciuto il diritto al pagamento di interessi sulla rimanenza (art. 19bis cpv. 4 LEspr).

E. 4.4 Il saggio d'interesse usuale giusta l'art. 19bis cpv. 4 LEspr ammonta al 3 ½%. Questo tasso è valido dal 1. maggio 2003 e si fonda su una decisione del Tribunale federale del 4 aprile precedente. Il Tribunale amministrativo federale, nel frattempo divenuto competente per la sua fissazione, non ha finora cambiato tale tasso (www.tribunale-amministrativo.ch). Eventuali interessi di mora saranno per contro dovuti - al tasso usuale - unicamente dopo la scadenza di 20 giorni dalla fissazione definitiva dell'indennità (art. 88 cpv. 1 LEspr; DTF 131 II 458, consid. 7).

E. 5.1 Oltre a contestare la data da cui decorrono gli interessi sull'indennità accordata dalla CFS, i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento di un congruo indennizzo per l'espropriazione temporanea dei 1124 mq restanti della particella no. XX, chiedendo che a tale titolo venga loro corrisposto l'interesse del 5% all'anno sul capitale immobiliare bloccato. Considerando di essere stati limitati nel disporre del fondo a far tempo dal 12 aprile 1994 e partendo da un valore dello stesso pari a 393'400 CHF, reclamano pertanto il risarcimento di 19'670 CHF annui a partire da quella data.

E. 5.2 Secondo giurisprudenza, anche nel caso di espropriazione temporanea, segnatamente dell'occupazione di un determinato sedime durante lo svolgimento di lavori di interesse pubblico, l'indennizzo deve coprire il danno che si è realizzato (DTF 132 II 427, consid. 6.2; 99 Ib 87, consid. 3; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 728). In merito all'indennità richiesta, il Tribunale federale ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, nel caso la facoltà di disporre di un proprietario sia stata limitata, l'indennizzo che spetta all'espropriato di un fondo edilizio utilizzato ancora come terreno agricolo - come nel caso in esame -, non corrisponde a un interesse sul capitale investito nel fondo, bensì soltanto alla perdita dell'uso effettivo. Se l'espropriato ritiene che, durante questo lasso di tempo, avrebbe potuto trarre dal suo fondo maggior profitto spetta per contro a quest'ultimo provare di aver subito un danno maggiore (DTF 120 Ib 465, consid. 5e; 109 Ib 268, consid. 3). Ancora recentemente, l'alta Corte federale ha quindi precisato che - nel caso non venga provato un pregiudizio più grande - il danno effettivo corrisponde in sostanza a un'indennità per inconvenienze giusta l'art. 19 lett. c LEspr (DTF 132 II 427, consid. 6.2 con ulteriori rinvii).

E. 5.3 Ritenuto che gli espropriati non hanno affatto dimostrato che l'occupazione temporanea della particella no. XX abbia arrecato a questi ultimi il danno fatto valere in procedura (cifrato in 31'472 CHF annui davanti alla CFS, quindi ridotto a 19'670 CHF davanti a questo Tribunale), la domanda di risarcimento presentata dev'essere pertanto respinta.

E. 5.4 La richiesta del riconoscimento di indennità avanzata dai ricorrenti risulta infondata non solo per quanto riguarda il montante, ma anche rispetto alla data da cui l'indennità dovrebbe essere corrisposta. Tenuto conto del rapporto di causalità necessario tra l'espropriazione e il danno subito - essa è infatti dovuta non già dal 12 aprile 1994 - come richiesto dai ricorrenti - bensì a partire dall'effettiva immissione in possesso, avvenuta il 1. ottobre 2007 (doc. 41 degli atti della CFS), e fino al termine dei lavori (art. 6 cpv. 1 LEspr; DTF 132 II 427, consid. 6.2).

E. 6.1 Partendo dalla considerazione che le particelle no. XX e no. YY costituivano in realtà un tutt'uno, i ricorrenti chiedono infine il riconoscimento dell'importo di 60 CHF/mq, ossia di complessivi 67'440 CHF, a titolo di indennizzo per la svalutazione della parte residua, pari a mq 1124, della particella no. XX. A giustificazione della loro richiesta, essi sostengono che l'amputazione dettata dall'espropriazione avrebbe limitato la possibilità costruttiva di tale porzione di terreno, precludendo la costruzione di un complesso edificatorio importante. In via generale, essi rilevano infine che la sua vicinanza al nuovo posteggio della stazione non la valorizzerebbe, rendendola scarsamente attrattiva dal profilo residenziale.

E. 6.2 Di principio, in un caso di espropriazione parziale come quello qui realizzato, la piena indennità dovuta comporta effettivamente anche il risarcimento dell'importo di cui il valore venale della frazione residua viene eventualmente ad essere diminuito. Ciò vale per l'espropriazione parziale di un singolo fondo come pure per quella di più fondi economicamente connessi tra loro. Indennizzati devono essere inoltre tutti gli altri pregiudizi subiti, in quanto essi possano essere previsti, nel corso ordinario delle cose, come una conseguenza dell'espropriazione (art. 19 lett. b e lett. c LEspr; cfr. al riguardo decisione del Tribunale federale 1E.6/2002 del 6 marzo 2003, consid. 4). Secondo giurisprudenza e dottrina, una richiesta in tal senso deve però essere suffragata da fatti reali, precisi e concreti (decisione del Tribunale federale 1E.6/2002, consid. 4; PETER HÄNNI, op. cit., pag. 635; Piermarco Zen-Ruffinen /Christine Guy Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, no. 1179 segg.; Heinz Hess/Heinrich Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes - Kommentar, vol. I, Berna 1986, ad art. 19 LEspr no. 181 segg.).

E. 6.3 Così non è nella fattispecie. Avanzando la propria richiesta i ricorrenti si esprimono infatti in termini generici, confrontandosi segnatamente con realizzazioni e svantaggi puramente ipotetici e teorici. Come rilevato dalla CFS e per altro non contestato dai ricorrenti, le possibilità edificatorie della parte residua della particella no. XX vengono in realtà integralmente mantenute anche dopo l'esproprio, garantendone l'utilizzazione secondo i suoi fini primitivi.

E. 7 Per quanto precede, il ricorso interposto contro la decisione del 24 agosto 2007 della CFS dev'essere respinto.

E. 8 Nel caso in esame, l'assegnazione di spese e ripetibili non avviene in base alla PA e al Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (173.320.2; TS-TAF), bensì alle norme contenute nella LEspr (decisioni del Tribunale amministrativo federale A-4676/2007 dell'11 dicembre 2007, consid. 8; A-996/2007 del 9 agosto 2007, consid. 7, con ulteriori rinvii). Giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili, sono addossate all'espropriante. Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte, la ripartizione può però essere effettuata anche diversamente. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha causate. Nella fattispecie, le spese processuali, pari a 1'500 CHF, sono poste a carico della Repubblica e Cantone Ticino, in qualità di ente espropriante. Tenuto conto della soccombenza dei ricorrenti, non vengono per contro assegnate ripetibili (decisioni del Tribunale federale 1E.20/2006 del 16 maggio 2006, consid. 4; 1E.1/2006 del 12 aprile 2006, consid. 11; 1E.16/2005 del 14 febbraio 2006, consid. 6; decisione del Tribunale amministrativo federale A-996/2007 del 9 agosto 2007, consid. 7, con ulteriori rinvii).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, pari ad un importo di 1'500 CHF, sono poste a carico della Repubblica e Cantone Ticino, controparte ed ente espropriante in causa. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, essa riceverà la relativa polizza di versamento.
  3. Non vengono asssegnate ripetibili.
  4. Comunicazione a: ricorrenti (atto giudiziario) controparte (atto giudiziario) autorità inferiore (raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-5968/2007 {T 0/2} Sentenza del 14 aprile 2009 Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), André Moser, Markus Metz, cancelliere Marco Savoldelli. Parti X._______, Y._______, patrocinati dall'avv. Marco Lombardi, 6780 Airolo, ricorrenti, contro Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento del territorio, Servizi generali, casella postale 1066, 6500 Bellinzona, controparte, Commissione federale di stima del 13. Circondario, casella postale 1018, 6501 Bellinzona, autorità inferiore. Oggetto Ricorso contro la decisione della Commissione federale di stima del 13. Circondario del 24 agosto 2007. Fatti: A. Il 13 giugno 1997, il Dipartimento del Territorio del Canton Ticino ha sottoposto ad approvazione i piani concernenti il potenziamento della Ferrovia Lugano - Ponte Tresa (FLP). Il progetto, che mira ad una più grande efficacia dei trasporti pubblici, fa parte del piano dei trasporti del luganese. B. Con decisione incidentale del 22 agosto successivo, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha deciso che per il progetto in questione sarebbe stata applicata la procedura combinata di approvazione dei piani secondo il diritto a quel tempo vigente. C. ll Presidente della Commissione federale di stima del 13. Circondario (CFS) ha predisposto il deposito dei piani nei Comuni interessati, provvedendo a spedire gli avvisi personali agli espropriati. Nel termine di pubblicazione, ovvero tra il 20 ottobre e il 18 novembre 1997, la CFS ha ricevuto 73 notifiche di pretese accompagnate da 53 opposizioni. Eseguite le udienze di conciliazione, essa ha quindi trasmesso all'UFT gli incarti concernenti le opposizioni mantenute. D. Con decisione del 23 novembre 2001, l'UFT ha approvato i piani sottopostigli e dichiarato irricevibili rispettivamente respinto le opposizioni inoltrate, imponendo nel contempo una serie di oneri. E. Contro la decisione dell'UFT, alcuni opponenti hanno ricorso davanti all'allora Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). I ricorsi contro le opere previste nel Comune di (...) sono stati evasi con sentenze del 18 marzo 2004 (incarto A-2002-3) e del 26 maggio 2004 (incarto A-2002-2). F. Tra i fondi espropriati a titolo definitivo in quel Comune vi sono pure le particelle no. XX (esproprio parziale) e no. YY (esproprio totale), già di proprietà di Z._______ ed in seguito cedute ai figli X._______ e Y._______ (espropriati, ricorrenti). Le pretese avanzate a suo tempo da Z._______ possono essere così riassunte: (1) un'indennità di 560 CHF/mq per l'esproprio di 775 su un totale di 1899 mq (particella no. XX) e di 596 mq (particella no. YY); (2) un'indennità pari al valore capitalizzato al 5% della superficie di 1124 mq della particella no. XX per occupazione temporanea; (3) un'indennità di 60 CHF/mq per la svalutazione di 1124 mq quale parte residua della particella no. XX. G. L'udienza di conciliazione si è tenuta a (...) il 15 aprile 1999. In quell'occasione, l'espropriante ha offerto da parte sua un'indennità di 300 CHF/mq per la superficie espropriata definitivamente rispettivamente di 0.20 CHF/mq all'anno per l'occupazione temporanea della rimanente porzione della particella no. XX, sita in zona residenziale semi-intensiva R3. H. Sfumata la possibilità di raggiungere un accordo sugli indennizzi dovuti, diventata definitiva l'approvazione dei piani concernenti il Comune di (...) e ottenuti i crediti per l'esecuzione del progetto rispettivamente per il pagamento delle indennità, con decisione dell'11 aprile 2006 la CFS ha predisposto il pagamento agli espropriati di un acconto di 300'000 CHF, quale indennità anticipata per espropriazione. I. Il 20 luglio 2007 l'ente espropriante si è rivolto al legale degli espropriati, comunicando che l'inizio dei lavori era previsto per il 1. ottobre 2007. Chiedendo e ottenendo il consenso a procedere in tal senso, esso ha pure rilevato che da quella data sarebbero decorsi gli interessi di anticipata immissione in possesso sull'indennità dovuta. J. Con decisione del 24 agosto 2007 la CFS ha riconosciuto agli espropriati: (1) 271'250 CHF a titolo di indennità per l'espropriazione definitiva parziale di 775 mq della particella no. XX; (2) 208'600 CHF a titolo di indennità per l'espropriazione definitiva totale della particella no. YY; (3) 0.20 CHF/mq all'anno a titolo di indennità per l'occupazione temporanea dei restanti 1124 mq componenti la particella no. XX; (4) 8'000 CHF per ripetibili. Su 179'850 CHF, ovvero sull'importo complessivo [(1)+(2)] dedotto l'anticipo di 300'000 CHF già corrisposto in precedenza, la CFS ha riconosciuto inoltre gli interessi al saggio usuale stabilito dal Tribunale federale dal giorno del trasferimento della proprietà fino a quello del pagamento. Le ulteriori pretese formulate dagli espropriati sono state per contro respinte. K. La decisione della CFS è stata impugnata il 4 settembre successivo. Col proprio ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale, protestando spese e ripetibili, gli espropriati postulano: (1) il pagamento degli interessi del 5% a far tempo dal 12 aprile 1994 al 9 giugno 2006 su 479'850 CHF e dal 9 giugno 2006 fino alla data del versamento su 179'850 CHF; (2) il riconoscimento dell'importo annuo di 19'670 CHF a titolo di indennizzo per l'occupazione temporanea della particella no. XX (mq 1124), a far tempo dal 12 aprile 1994; (3) il riconoscimento dell'importo di 60 CHF/mq, ossia di complessivi 67'440 CHF, a titolo di indennizzo per la svalutazione della parte residua della particella no. XX (mq 1124). L. Trasmettendo l'incarto allo scrivente Tribunale, con lettera del 9 novembre 2007 l'autorità inferiore si è riconfermata nel proprio giudizio, comunicando di rinunciare a presentare osservazioni al ricorso. M. La risposta della controparte data del 14 novembre successivo. Con tale atto, richiamando i motivi e le conclusioni contenuti nella decisione del 24 agosto 2007 della CFS, essa chiede che il ricorso venga respinto, tasse e spese a carico degli espropriati. N. Con ordinanza del 26 marzo 2009 lo scrivente Tribunale ha trasmesso ai ricorrenti copia di un ulteriore scritto della CFS e della lettera del 20 luglio 2007 della controparte ad esso acclusa, con cui veniva annunciata ai ricorrenti la data d'inizio dei lavori e richiesto il loro assenso in merito. O. Il 1. aprile 2009 i ricorrenti hanno preso posizione sugli stessi. Riguardo alla lettera citata, da loro controfirmata, essi hanno puntualizzato che l'assenso a quel tempo espresso concerneva unicamente l'inizio dei lavori, non invece la data di decorrenza degli interessi sull'indennità dovuta. P. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, più oltre. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame in virtù degli art. 1, 31 segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) in relazione con l'art. 77 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr; RS 711). 1.2 Giusta l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui all'art. 37 LTAF, la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). 1.3 La legittimazione a ricorrere è retta dall'art. 78 cpv. 1 LEspr e dall'art. 48 cpv. 1 PA. Secondo tali disposti, nella misura in cui i ricorrenti si sono visti almeno in parte negare le richieste formulate con la notifica di pretese a suo tempo inoltrata, essi sono senz'altro legittimati a ricorrere. 1.4 Essendo la decisione della CFS stata impugnata con atto tempestivo (art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA), il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito. 1.5 Preso atto del fatto che gli atti di causa sono sufficienti a chiarire la situazione, e che da essi emergono segnatamente sia le caratteristiche del progetto che delle particelle toccate dallo stesso, il sopralluogo chiesto dai ricorrenti, non necessario, non è stato effettuato (DTF 123 II 248, consid. 2a; 122 II 274, consid. 1d). 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.). 3. Come visto, nella fattispecie gli espropriati postulano: il pagamento degli interessi del 5% a far tempo dal 12 aprile 1994 al 9 giugno 2006 su 479'850 CHF e dal 9 giugno 2006 fino alla data del versamento su 179'850 CHF (successivo consid. 4); il riconoscimento dell'importo annuo di 19'670 CHF a titolo di indennizzo per l'occupazione temporanea della particella no. XX (mq 1124), a far tempo dal 12 aprile 1994 (successivo consid. 5); il riconoscimento dell'importo di 60 CHF/mq, ossia di complessivi 67'440 CHF, a titolo di indennizzo per la svalutazione della parte residua (mq 1124) della particella no. XX (successivo consid. 6). Richiesto è infine pure il riconoscimento di spese e ripetibili (successivo consid. 8). 4. 4.1 I ricorrenti non contestano l'ammontare dell'indennità complessiva di 479'850 CHF riconosciuta loro dalla CFS. Essi non concordano per contro con la data a partire dalla quale su questo importo sono dovuti degli interessi. Contrariamente a quanto sostenuto dalla CFS, che - tenuto conto dell'anticipo di 300'000 CHF già ricevuto - riconosce loro il diritto ad un interesse sulla somma residua di 179'850 CHF a partire dal giorno del trasferimento della proprietà fino a quello del pagamento, i ricorrenti chiedono che degli interessi siano corrisposti su tutto l'importo a partire dal 12 aprile 1994 fino al 9 giugno 2006 e poi sul residuo a partire da quella data. 4.2 A torto. Secondo la LEspr, momento decisivo per il riconoscimento degli interessi sull'indennità non è infatti quello indicato dai ricorrenti e neppure la data in cui ha avuto luogo l'udienza di conciliazione, ovvero il dies aestimandi (art. 19bis. cpv. 1 LEspr), bensì quello del passaggio della proprietà (Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 5. edizione, Berna 2008, pag. 637). 4.3 Giusta l'art. 91 cpv. 1 in relazione con l'art.19bis cpv. 2 LEspr, nel caso in esame la proprietà dei beni espropriati è passata all'ente espropriante con il pagamento dell'importo di 300'000 CHF a titolo di indennità anticipata per espropriazione (DTF 131 II 458, consid. 7; 121 II 350, consid. 5e; 109 Ib 268, consid. 2c). Come correttamente rilevato dalla CFS, è quindi da quel momento che ai qui ricorrenti deve essere riconosciuto il diritto al pagamento di interessi sulla rimanenza (art. 19bis cpv. 4 LEspr). 4.4 Il saggio d'interesse usuale giusta l'art. 19bis cpv. 4 LEspr ammonta al 3 ½%. Questo tasso è valido dal 1. maggio 2003 e si fonda su una decisione del Tribunale federale del 4 aprile precedente. Il Tribunale amministrativo federale, nel frattempo divenuto competente per la sua fissazione, non ha finora cambiato tale tasso (www.tribunale-amministrativo.ch). Eventuali interessi di mora saranno per contro dovuti - al tasso usuale - unicamente dopo la scadenza di 20 giorni dalla fissazione definitiva dell'indennità (art. 88 cpv. 1 LEspr; DTF 131 II 458, consid. 7). 5. 5.1 Oltre a contestare la data da cui decorrono gli interessi sull'indennità accordata dalla CFS, i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento di un congruo indennizzo per l'espropriazione temporanea dei 1124 mq restanti della particella no. XX, chiedendo che a tale titolo venga loro corrisposto l'interesse del 5% all'anno sul capitale immobiliare bloccato. Considerando di essere stati limitati nel disporre del fondo a far tempo dal 12 aprile 1994 e partendo da un valore dello stesso pari a 393'400 CHF, reclamano pertanto il risarcimento di 19'670 CHF annui a partire da quella data. 5.2 Secondo giurisprudenza, anche nel caso di espropriazione temporanea, segnatamente dell'occupazione di un determinato sedime durante lo svolgimento di lavori di interesse pubblico, l'indennizzo deve coprire il danno che si è realizzato (DTF 132 II 427, consid. 6.2; 99 Ib 87, consid. 3; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 728). In merito all'indennità richiesta, il Tribunale federale ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, nel caso la facoltà di disporre di un proprietario sia stata limitata, l'indennizzo che spetta all'espropriato di un fondo edilizio utilizzato ancora come terreno agricolo - come nel caso in esame -, non corrisponde a un interesse sul capitale investito nel fondo, bensì soltanto alla perdita dell'uso effettivo. Se l'espropriato ritiene che, durante questo lasso di tempo, avrebbe potuto trarre dal suo fondo maggior profitto spetta per contro a quest'ultimo provare di aver subito un danno maggiore (DTF 120 Ib 465, consid. 5e; 109 Ib 268, consid. 3). Ancora recentemente, l'alta Corte federale ha quindi precisato che - nel caso non venga provato un pregiudizio più grande - il danno effettivo corrisponde in sostanza a un'indennità per inconvenienze giusta l'art. 19 lett. c LEspr (DTF 132 II 427, consid. 6.2 con ulteriori rinvii). 5.3 Ritenuto che gli espropriati non hanno affatto dimostrato che l'occupazione temporanea della particella no. XX abbia arrecato a questi ultimi il danno fatto valere in procedura (cifrato in 31'472 CHF annui davanti alla CFS, quindi ridotto a 19'670 CHF davanti a questo Tribunale), la domanda di risarcimento presentata dev'essere pertanto respinta. 5.4 La richiesta del riconoscimento di indennità avanzata dai ricorrenti risulta infondata non solo per quanto riguarda il montante, ma anche rispetto alla data da cui l'indennità dovrebbe essere corrisposta. Tenuto conto del rapporto di causalità necessario tra l'espropriazione e il danno subito - essa è infatti dovuta non già dal 12 aprile 1994 - come richiesto dai ricorrenti - bensì a partire dall'effettiva immissione in possesso, avvenuta il 1. ottobre 2007 (doc. 41 degli atti della CFS), e fino al termine dei lavori (art. 6 cpv. 1 LEspr; DTF 132 II 427, consid. 6.2). 6. 6.1 Partendo dalla considerazione che le particelle no. XX e no. YY costituivano in realtà un tutt'uno, i ricorrenti chiedono infine il riconoscimento dell'importo di 60 CHF/mq, ossia di complessivi 67'440 CHF, a titolo di indennizzo per la svalutazione della parte residua, pari a mq 1124, della particella no. XX. A giustificazione della loro richiesta, essi sostengono che l'amputazione dettata dall'espropriazione avrebbe limitato la possibilità costruttiva di tale porzione di terreno, precludendo la costruzione di un complesso edificatorio importante. In via generale, essi rilevano infine che la sua vicinanza al nuovo posteggio della stazione non la valorizzerebbe, rendendola scarsamente attrattiva dal profilo residenziale. 6.2 Di principio, in un caso di espropriazione parziale come quello qui realizzato, la piena indennità dovuta comporta effettivamente anche il risarcimento dell'importo di cui il valore venale della frazione residua viene eventualmente ad essere diminuito. Ciò vale per l'espropriazione parziale di un singolo fondo come pure per quella di più fondi economicamente connessi tra loro. Indennizzati devono essere inoltre tutti gli altri pregiudizi subiti, in quanto essi possano essere previsti, nel corso ordinario delle cose, come una conseguenza dell'espropriazione (art. 19 lett. b e lett. c LEspr; cfr. al riguardo decisione del Tribunale federale 1E.6/2002 del 6 marzo 2003, consid. 4). Secondo giurisprudenza e dottrina, una richiesta in tal senso deve però essere suffragata da fatti reali, precisi e concreti (decisione del Tribunale federale 1E.6/2002, consid. 4; PETER HÄNNI, op. cit., pag. 635; Piermarco Zen-Ruffinen /Christine Guy Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, no. 1179 segg.; Heinz Hess/Heinrich Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes - Kommentar, vol. I, Berna 1986, ad art. 19 LEspr no. 181 segg.). 6.3 Così non è nella fattispecie. Avanzando la propria richiesta i ricorrenti si esprimono infatti in termini generici, confrontandosi segnatamente con realizzazioni e svantaggi puramente ipotetici e teorici. Come rilevato dalla CFS e per altro non contestato dai ricorrenti, le possibilità edificatorie della parte residua della particella no. XX vengono in realtà integralmente mantenute anche dopo l'esproprio, garantendone l'utilizzazione secondo i suoi fini primitivi. 7. Per quanto precede, il ricorso interposto contro la decisione del 24 agosto 2007 della CFS dev'essere respinto. 8. Nel caso in esame, l'assegnazione di spese e ripetibili non avviene in base alla PA e al Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (173.320.2; TS-TAF), bensì alle norme contenute nella LEspr (decisioni del Tribunale amministrativo federale A-4676/2007 dell'11 dicembre 2007, consid. 8; A-996/2007 del 9 agosto 2007, consid. 7, con ulteriori rinvii). Giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili, sono addossate all'espropriante. Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte, la ripartizione può però essere effettuata anche diversamente. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha causate. Nella fattispecie, le spese processuali, pari a 1'500 CHF, sono poste a carico della Repubblica e Cantone Ticino, in qualità di ente espropriante. Tenuto conto della soccombenza dei ricorrenti, non vengono per contro assegnate ripetibili (decisioni del Tribunale federale 1E.20/2006 del 16 maggio 2006, consid. 4; 1E.1/2006 del 12 aprile 2006, consid. 11; 1E.16/2005 del 14 febbraio 2006, consid. 6; decisione del Tribunale amministrativo federale A-996/2007 del 9 agosto 2007, consid. 7, con ulteriori rinvii). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, pari ad un importo di 1'500 CHF, sono poste a carico della Repubblica e Cantone Ticino, controparte ed ente espropriante in causa. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, essa riceverà la relativa polizza di versamento. 3. Non vengono asssegnate ripetibili. 4. Comunicazione a: ricorrenti (atto giudiziario) controparte (atto giudiziario) autorità inferiore (raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: