Impianto interno
Sachverhalt
A. Con scritti del 3 luglio 2013 le Aziende industriali di Lugano (in seguito AIL SA o gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (in seguito ESTI) che, malgrado gli inviti (4 aprile 2012 febbraio 2014) e due richiami (17 ottobre 2012 e 26 novembre 2012), non è stato presentato alcun rapporto di sicurezza per gli impianti a bassa tensione (in seguito RaSi), concernente gli impianti dell'immobile, sito in Via Sorengo 2, 6900 Lugano, in locazione alla ditta Rampa Mario SA (Deposito; contatore 198180) e alla ditta Clipper SA (Ufficio; contatore 122694) di proprietà di Patrizia Albertini ed amministrati dalla S&A Tax & Audit di Lugano. B. Con scritto raccomandato del 12 luglio 2013, l'ESTI ha invitato la proprietaria a voler presentare al gestore di rete i rapporti RaSi inerente lo stabile sopramenzionato, concedendo un ulteriore termine, scadente il 12 ottobre 2013, con comminatoria che in caso di inosservanza, l'ESTI avrebbe emanato una decisione soggetta a tassa. C. Con email del 19 maggio 2015 l'Elettro Controlli Sagl, mandatario della proprietaria, ha comunicato all'ESTI la presenza di difetti riscontrati all'impianto elettrico (cfr. rapporto), postulando una proroga per la presentazione del rapporto RaSi. Conseguentemente l'ESTI, ha ribadito la necessità entro il 30 maggio 2015 di avere i rapporti RaSi o di conoscere i difetti esistenti, per potersi pronunciare sulla richiesta di proroga. D.Costata l'inattività della proprietaria, l'ESTI, con decisione dell'8 giugno 2015, le ha intimato di inoltrare entro il 16 agosto 2015, il RaSi concernente l'immobile sopramenzionato, comminandole inoltre una tassa di 600 franchi per l'emanazione della decisione. E.Con email del 15 giugno 2015, il gestore di rete ha comunicato di avere ricevuto lo stesso giorno, i rapporti di sicurezza RaSi inerente l'immobile menzionato, chiedendo altresì all'ESTI di provvedere alla chiusura della pratica. F.Con ricorso del 19 giugno 2015, Patrizia Albertini (in seguito: ricorrente) patrocinata dalla S & A Tax & Audit SA, ha adito il Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale) chiedendo l'annullamento della fattura pronunciata con la decisone impugnata, rilevando che l'ESTI ha provveduto all'archiviazione della procedura, dopo ricevimento dei rapporti RaSi richiesti. G. Con presa di posizione del 12 agosto 2015 l'autorità di prima istanza ha chiesto a questo Tribunale di confermare la decisione dell'8 giugno 2015. Nel merito l'autorità federale rileva che da un verbale del 7 maggio 2015 emergeva che l'impianto elettrico presentava dei difetti e che se da una parte i rapporti RaSi è giunto al gestore di rete esso è stato consegnato solo dopo la decisione dell'8 giugno 2015 qui impugnata. Inoltre il primo scritto del gestore di rete relativo alla richiesta di presentazione dei rapporti RaSi risale al 4 aprile 2012. Di conseguenza la proprietaria ha beneficiato di un lasso di tempo particolarmente lungo per ossequiare alle richieste delle autorità. H.Il Tribunale, con scritto del 18 agosto 2015, ha dato la possibilità all'insorgente di inoltrare le proprie osservazioni finali entro il 18 settembre 2015. Egli ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art. 21 LIE. L'autorità inferiore (ESTI), sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della cifra 2 di tale disposizione (cfr. Art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS 734.24]). La sua decisione del 29 ottobre 2013 soddisfa le condizioni poste dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente per dirimere il presente litigio. Depositato in tempo utile dalla destinataria della decisione impugnata (art. 22 segg., 48 e 50 PA), il ricorso adempie alle esigenze di forma e di contenuto previste all'art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito.
E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, n. 3.198).
E. 3 Con atto ricorsuale, l'insorgente ha chiesto di annullare la tassa amministrativa comminata dall'ESTI contestualmente all'emanazione della decisione dell'8 giugno 2015 qui impugnata. A sostegno della propria conclusione la ricorrente ha rilevato di avere inoltrato i rapporti RaSi richiesto al gestore di rete, con conseguente chiusura della partica da parte delle autorità competenti. 4.Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE, la vigilanza sugli impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori (proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione [OIBT, RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d'ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art. 32 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a seconda del tipo di impianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della fine del periodo di controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito (art. 36 cpv. 2 OIBT). Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'ESTI l'esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT). In proposito la giurisprudenza ha rilevato che il presupposto per un rinvio della pratica all'ESTI è l'invio, senza riscontro, di tre lettere - la richiesta più due solleciti - da parte del gestore di rete (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale A 2470/2010 del 20 luglio 2010 consid. 5.2; e A-5256/2010, dell'11 febbraio 2011, consid. 5). Essi devono forzatamente essere stati ricevuti dal proprietario prima che si possa avviare una procedura quale quella qui in oggetto. Sulla base delle disposizioni sopra menzionate, la responsabilità di assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali spetta al proprietario dell'immobile. Per ogni periodo di controllo, l'utente deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del rapporto di controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini comminatigli, ne subirà le conseguenze (cfr. Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2, A 7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2 e A-6150/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 6.3). 5.La ricorrente, per il tramite del proprio patrocinatore, si limita ad evidenziare di avere trasmesso - dopo l'emanazione della decisione soggetta a tassa ammnistrativa - i rapporti RaSi richiesti. In particolare, sebbene patrocinata, essa non allega alcuna violazione del diritto federale o una costatazione errata dei fatti da parte dell'autorità inferiore. Risulta da quanto precede che la decisione, di cui la legalità viene esaminata relativamente al momento della sua emanazione, era totalmente giustificata: la ricorrente si è vista indirizzare numerosi richieste e richiami, rimasti senza riscontro fino ad un momento posteriore all'atto qui impugnato. Inoltre, non vi è traccia e nemmeno la ricorrente lo pretende, circa una mancata o errata notifica dell'avviso e dei richiami da parte del gestore di rete. Stante quanto precede, il ricorso - nella misura in cui è ricevibile - dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata. In tale decisione, l'autorità inferiore ha impartito alla ricorrente un termine scadente il 16 agosto 2015 per trasmettere al gestore di rete i rapporti di sicurezza relativo agli impianti elettrici dell'immobile in oggetto. Siccome nel frattempo i rapporti RaSi sono stati presentati, non occorre fissare un nuovo termine. 6.In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in 600 franchi (art. 4 TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lei versato il 23 giugno 2015. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
Dispositiv
- Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
- Le spese processuali per l'importo di 600 franchi sono poste a carico della ricorrente e compensate con l'anticipo spese del medesimo importo da lei versato.
- Non si assegnano ripetibili.
- Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. W-32249; atto giudiziario) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-3902/2015 Sentenza del 2 maggio 2016 Composizione Giudice Claudia Pasqualetto Péquignot, (presidente del collegio), Jérôme Candrian e Marianne Ryter, giudici;cancelliere Manuel Borla Parti Patrizia Albertini rappresentata da S&A Tax & Audit SA, Via Massagno 10, 6903 Lugano, ricorrente, contro Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorità inferiore. Oggetto Mancante rapporto di sicurezza. Fatti: A. Con scritti del 3 luglio 2013 le Aziende industriali di Lugano (in seguito AIL SA o gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (in seguito ESTI) che, malgrado gli inviti (4 aprile 2012 febbraio 2014) e due richiami (17 ottobre 2012 e 26 novembre 2012), non è stato presentato alcun rapporto di sicurezza per gli impianti a bassa tensione (in seguito RaSi), concernente gli impianti dell'immobile, sito in Via Sorengo 2, 6900 Lugano, in locazione alla ditta Rampa Mario SA (Deposito; contatore 198180) e alla ditta Clipper SA (Ufficio; contatore 122694) di proprietà di Patrizia Albertini ed amministrati dalla S&A Tax & Audit di Lugano. B. Con scritto raccomandato del 12 luglio 2013, l'ESTI ha invitato la proprietaria a voler presentare al gestore di rete i rapporti RaSi inerente lo stabile sopramenzionato, concedendo un ulteriore termine, scadente il 12 ottobre 2013, con comminatoria che in caso di inosservanza, l'ESTI avrebbe emanato una decisione soggetta a tassa. C. Con email del 19 maggio 2015 l'Elettro Controlli Sagl, mandatario della proprietaria, ha comunicato all'ESTI la presenza di difetti riscontrati all'impianto elettrico (cfr. rapporto), postulando una proroga per la presentazione del rapporto RaSi. Conseguentemente l'ESTI, ha ribadito la necessità entro il 30 maggio 2015 di avere i rapporti RaSi o di conoscere i difetti esistenti, per potersi pronunciare sulla richiesta di proroga. D.Costata l'inattività della proprietaria, l'ESTI, con decisione dell'8 giugno 2015, le ha intimato di inoltrare entro il 16 agosto 2015, il RaSi concernente l'immobile sopramenzionato, comminandole inoltre una tassa di 600 franchi per l'emanazione della decisione. E.Con email del 15 giugno 2015, il gestore di rete ha comunicato di avere ricevuto lo stesso giorno, i rapporti di sicurezza RaSi inerente l'immobile menzionato, chiedendo altresì all'ESTI di provvedere alla chiusura della pratica. F.Con ricorso del 19 giugno 2015, Patrizia Albertini (in seguito: ricorrente) patrocinata dalla S & A Tax & Audit SA, ha adito il Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale) chiedendo l'annullamento della fattura pronunciata con la decisone impugnata, rilevando che l'ESTI ha provveduto all'archiviazione della procedura, dopo ricevimento dei rapporti RaSi richiesti. G. Con presa di posizione del 12 agosto 2015 l'autorità di prima istanza ha chiesto a questo Tribunale di confermare la decisione dell'8 giugno 2015. Nel merito l'autorità federale rileva che da un verbale del 7 maggio 2015 emergeva che l'impianto elettrico presentava dei difetti e che se da una parte i rapporti RaSi è giunto al gestore di rete esso è stato consegnato solo dopo la decisione dell'8 giugno 2015 qui impugnata. Inoltre il primo scritto del gestore di rete relativo alla richiesta di presentazione dei rapporti RaSi risale al 4 aprile 2012. Di conseguenza la proprietaria ha beneficiato di un lasso di tempo particolarmente lungo per ossequiare alle richieste delle autorità. H.Il Tribunale, con scritto del 18 agosto 2015, ha dato la possibilità all'insorgente di inoltrare le proprie osservazioni finali entro il 18 settembre 2015. Egli ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine. Diritto:
1. Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art. 21 LIE. L'autorità inferiore (ESTI), sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della cifra 2 di tale disposizione (cfr. Art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS 734.24]). La sua decisione del 29 ottobre 2013 soddisfa le condizioni poste dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente per dirimere il presente litigio. Depositato in tempo utile dalla destinataria della decisione impugnata (art. 22 segg., 48 e 50 PA), il ricorso adempie alle esigenze di forma e di contenuto previste all'art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, n. 3.198).
3. Con atto ricorsuale, l'insorgente ha chiesto di annullare la tassa amministrativa comminata dall'ESTI contestualmente all'emanazione della decisione dell'8 giugno 2015 qui impugnata. A sostegno della propria conclusione la ricorrente ha rilevato di avere inoltrato i rapporti RaSi richiesto al gestore di rete, con conseguente chiusura della partica da parte delle autorità competenti. 4.Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE, la vigilanza sugli impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori (proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione [OIBT, RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d'ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art. 32 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a seconda del tipo di impianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della fine del periodo di controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito (art. 36 cpv. 2 OIBT). Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'ESTI l'esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT). In proposito la giurisprudenza ha rilevato che il presupposto per un rinvio della pratica all'ESTI è l'invio, senza riscontro, di tre lettere - la richiesta più due solleciti - da parte del gestore di rete (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale A 2470/2010 del 20 luglio 2010 consid. 5.2; e A-5256/2010, dell'11 febbraio 2011, consid. 5). Essi devono forzatamente essere stati ricevuti dal proprietario prima che si possa avviare una procedura quale quella qui in oggetto. Sulla base delle disposizioni sopra menzionate, la responsabilità di assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali spetta al proprietario dell'immobile. Per ogni periodo di controllo, l'utente deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del rapporto di controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini comminatigli, ne subirà le conseguenze (cfr. Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2, A 7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2 e A-6150/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 6.3). 5.La ricorrente, per il tramite del proprio patrocinatore, si limita ad evidenziare di avere trasmesso - dopo l'emanazione della decisione soggetta a tassa ammnistrativa - i rapporti RaSi richiesti. In particolare, sebbene patrocinata, essa non allega alcuna violazione del diritto federale o una costatazione errata dei fatti da parte dell'autorità inferiore. Risulta da quanto precede che la decisione, di cui la legalità viene esaminata relativamente al momento della sua emanazione, era totalmente giustificata: la ricorrente si è vista indirizzare numerosi richieste e richiami, rimasti senza riscontro fino ad un momento posteriore all'atto qui impugnato. Inoltre, non vi è traccia e nemmeno la ricorrente lo pretende, circa una mancata o errata notifica dell'avviso e dei richiami da parte del gestore di rete. Stante quanto precede, il ricorso - nella misura in cui è ricevibile - dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata. In tale decisione, l'autorità inferiore ha impartito alla ricorrente un termine scadente il 16 agosto 2015 per trasmettere al gestore di rete i rapporti di sicurezza relativo agli impianti elettrici dell'immobile in oggetto. Siccome nel frattempo i rapporti RaSi sono stati presentati, non occorre fissare un nuovo termine. 6.In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in 600 franchi (art. 4 TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lei versato il 23 giugno 2015. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali per l'importo di 600 franchi sono poste a carico della ricorrente e compensate con l'anticipo spese del medesimo importo da lei versato.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. W-32249; atto giudiziario) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: