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A-3098/2017

A-3098/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-10-12 · Italiano CH

Impianto interno

Sachverhalt

A. Con scritto del 27 marzo 2017 le Aziende industriali di Lugano (in seguito AIL SA o gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (in seguito ESTI) che, malgrado un invito (23 giugno 2016) e due richiami (2 agosto 2016 e 14 novembre 2016), la Giovanni Quadri SA non ha presentato alcun rapporto di sicurezza per gli impianti a bassa tensione (in seguito RaSi), concernente gli impianti dell'immobile di sua proprietà, denominato "CANT.181131 MAP. 307" (contatore 237050) e sito in Cantonale, 6814 Cadempino. B. Con scritto raccomandato del 10 aprile 2017, l'ESTI ha invitato la Giovanni Quadri SA a voler presentare al gestore di rete il RaSi inerente lo stabile sopra citato, entro e non oltre il 10 maggio 2017, con comminatoria che in caso di inosservanza, esso avrebbe emanato una decisione soggetta a tassa, pari ad almeno 700 franchi. C.Constata l'inattività della proprietaria, con decisione del 15 maggio 2017, l'ESTI ha intimato alla Giovanni Quadri SA di inoltrare, entro il 16 agosto 2017, il RaSi concernente l'immobile sopramenzionato, comminandole inoltre una tassa di 700 franchi per l'emanazione della decisione. D.Con ricorso del 31 maggio 2017, la Giovanni Quadri SA (in seguito: ricorrente o insorgente) ha adito il Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale) postulando l'annullamento della decisione impugnata. In particolare, essa ha precisato che il controllo RaSi in ordine al contatore dell'immobile sopracitato è stato effettuato il 21 aprile 2017 e trasmesso il 26 aprile 2017, come risulterebbe dalla documentazione allegata. E.Con presa di posizione del 15 agosto 2017, dopo proroga del termine per presentare la stessa, l'autorità di prima istanza ha chiesto a questo Tribunale di confermare la decisione impugnata, poiché il rapporto RaSi sarebbe giunto alle AIL unicamente il 24 maggio 2017, ossia posteriormente all'ultimo termine comminato all'insorgente, il 10 maggio 2017. F.Sebbene, con ordinanza del 22 agosto 2017 il Tribunale ha invitato la ricorrente ha presentare le proprie osservazioni finali, essa vi ha rinunciato.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art. 21 LIE. L'ESTI, sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della cifra 2 di tale disposizione (cfr. art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS 734.24]). In concreto la decisione impugnata del 15 maggio 2017 soddisfa le condizioni poste dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente per dirimere il presente litigio. Depositato in tempo utile dalla destinataria (art. 22 segg., 48 e 50 PA), il ricorso adempie alle esigenze di forma e di contenuto previste all'art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito.

E. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, pag. 88 n. 2.149 segg; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, pag. 247 n. 1146 segg.).

E. 2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2 [pag. 529 e seg.]; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, pag. 300 n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 135 I 190 consid. 2.1; DTAF 2014/24 consid. 2.2 [pag. 348 e seg].).

E. 3 Con atto ricorsuale del 31 maggio 2017, l'insorgente ha chiesto di annullare la decisione impugnata protestate ripetibili per 1000 franchi. A sostegno della propria conclusione la ricorrente ha precisato unicamente di avere ossequiato il termine imposto al 10 maggio 2017, nella misura in cui il controllo RaSi è stato effettuato il 21 e trasmesso il 26 aprile 2017 dalla ditta specializzata all'AIL SA quale gestore di rete. 4.Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE, la vigilanza sugli impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori (proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione [OIBT, RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d'ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art. 32 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a seconda del tipo di impianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della fine del periodo di controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito (art. 36 cpv. 2 OIBT). Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'ESTI l'esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT). In proposito la giurisprudenza ha rilevato che il presupposto per l'attribuzione della pratica all'ESTI è l'invio, senza riscontro, di tre lettere - la richiesta più due solleciti - da parte del gestore di rete (cfr. tra le tante: sentenze del Tribunale amministrativo federale A-2470/2010 del 20 luglio 2010 consid. 5.2; e A-5256/2010, dell'11 febbraio 2011, consid. 5). Essi devono forzatamente essere stati ricevuti dal proprietario prima che si possa avviare una procedura quale quella qui in oggetto. Sulla base delle disposizioni sopra menzionate, la responsabilità di assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali spetta al proprietario dell'immobile. Per ogni periodo di controllo, l'utente deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del rapporto di controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini comminatigli, ne subirà le conseguenze (cfr. tra le tante: sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2, A-7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2; e A-6150/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 6.3). 5.Agli atti figura il Rapporto RaSi effettuato il 21 aprile 2017 dalla ditta A._______, incaricata del controllo, come pure uno scritto del 26 aprile seguente in cui la stessa avrebbe trasmesso il documento al gestore di rete. Sennonché le AIL SA hanno affermato che questi documenti sono giunti unicamente il 24 maggio 2017 (cfr. email del 29 maggio 2017 delle AIL SA all'ESTI). Ora, come più sopra ricordato, spetta al proprietario dell'immobile oggetto di RaSi, la responsabilità di assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali, indipendentemente dall'aver commissionato il lavoro a terzi: in particolare in capo al proprietario è pure l'onere di fornire la prova della presentazione del rapporto RaSi. Se non lo fa o non rispetta i termini comminatigli, ne subirà le conseguenze (cfr. tra le tante: sentenze TAF A-6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2; A-7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2; e A-6150/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 6.3). Ne discende dunque a fronte di due allegazioni sostanzialmente differenti, da una parte la ricorrente che pretende di avere ossequiato il termine e dall'altra l'ESTI che sulla base delle rassicurazioni del gestore di rete si conferma nelle proprie conclusioni di causa, l'onere della prova spettava alla ricorrente: essa, che non ha prodotto un tracciato postale a sostegno delle proprie allegazioni ne subisce le conseguenze. 6.Stante quanto precede, il ricorso - nella misura in cui sia ricevibile - dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata. Conseguentemente nemmeno la richiesta della rifusione di 1'000 franchi a titolo di spese legali, può essere accolta. Va infine precisato che, siccome il Rapporto RaSi è comunque giunto al gestore di rete il 24 maggio 2017, il termine per adempiere all'obbligo imposto - scadente il 16 agosto 2017 e contenuto nella decisione impugnata - decade. 7.In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in 500 franchi (art. 4 TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lei versato il 9 giugno 2017. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili. (il dispositivo è sulla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
  2. Le spese processuali, pari a 500 franchi, sono a carico della ricorrente soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da lei a suo tempo versato.
  3. Non vengono assegnate ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ...; raccomandata) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-3098/2017 Sentenza del 12 ottobre 2017 Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Christoph Bandli, Kathrin Dietrich, cancelliere Manuel Borla. Parti Giovanni Quadri SA,6814 Cadempino, ricorrente, contro Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorità inferiore. Oggetto Mancante rapporto di sicurezza per gli impianti elettrici a bassa tensione. Fatti: A. Con scritto del 27 marzo 2017 le Aziende industriali di Lugano (in seguito AIL SA o gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (in seguito ESTI) che, malgrado un invito (23 giugno 2016) e due richiami (2 agosto 2016 e 14 novembre 2016), la Giovanni Quadri SA non ha presentato alcun rapporto di sicurezza per gli impianti a bassa tensione (in seguito RaSi), concernente gli impianti dell'immobile di sua proprietà, denominato "CANT.181131 MAP. 307" (contatore 237050) e sito in Cantonale, 6814 Cadempino. B. Con scritto raccomandato del 10 aprile 2017, l'ESTI ha invitato la Giovanni Quadri SA a voler presentare al gestore di rete il RaSi inerente lo stabile sopra citato, entro e non oltre il 10 maggio 2017, con comminatoria che in caso di inosservanza, esso avrebbe emanato una decisione soggetta a tassa, pari ad almeno 700 franchi. C.Constata l'inattività della proprietaria, con decisione del 15 maggio 2017, l'ESTI ha intimato alla Giovanni Quadri SA di inoltrare, entro il 16 agosto 2017, il RaSi concernente l'immobile sopramenzionato, comminandole inoltre una tassa di 700 franchi per l'emanazione della decisione. D.Con ricorso del 31 maggio 2017, la Giovanni Quadri SA (in seguito: ricorrente o insorgente) ha adito il Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale) postulando l'annullamento della decisione impugnata. In particolare, essa ha precisato che il controllo RaSi in ordine al contatore dell'immobile sopracitato è stato effettuato il 21 aprile 2017 e trasmesso il 26 aprile 2017, come risulterebbe dalla documentazione allegata. E.Con presa di posizione del 15 agosto 2017, dopo proroga del termine per presentare la stessa, l'autorità di prima istanza ha chiesto a questo Tribunale di confermare la decisione impugnata, poiché il rapporto RaSi sarebbe giunto alle AIL unicamente il 24 maggio 2017, ossia posteriormente all'ultimo termine comminato all'insorgente, il 10 maggio 2017. F.Sebbene, con ordinanza del 22 agosto 2017 il Tribunale ha invitato la ricorrente ha presentare le proprie osservazioni finali, essa vi ha rinunciato. Diritto:

1. Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art. 21 LIE. L'ESTI, sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della cifra 2 di tale disposizione (cfr. art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS 734.24]). In concreto la decisione impugnata del 15 maggio 2017 soddisfa le condizioni poste dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente per dirimere il presente litigio. Depositato in tempo utile dalla destinataria (art. 22 segg., 48 e 50 PA), il ricorso adempie alle esigenze di forma e di contenuto previste all'art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, pag. 88 n. 2.149 segg; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, pag. 247 n. 1146 segg.). 2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2 [pag. 529 e seg.]; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, pag. 300 n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 135 I 190 consid. 2.1; DTAF 2014/24 consid. 2.2 [pag. 348 e seg].).

3. Con atto ricorsuale del 31 maggio 2017, l'insorgente ha chiesto di annullare la decisione impugnata protestate ripetibili per 1000 franchi. A sostegno della propria conclusione la ricorrente ha precisato unicamente di avere ossequiato il termine imposto al 10 maggio 2017, nella misura in cui il controllo RaSi è stato effettuato il 21 e trasmesso il 26 aprile 2017 dalla ditta specializzata all'AIL SA quale gestore di rete. 4.Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE, la vigilanza sugli impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori (proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione [OIBT, RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d'ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art. 32 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a seconda del tipo di impianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della fine del periodo di controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito (art. 36 cpv. 2 OIBT). Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'ESTI l'esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT). In proposito la giurisprudenza ha rilevato che il presupposto per l'attribuzione della pratica all'ESTI è l'invio, senza riscontro, di tre lettere - la richiesta più due solleciti - da parte del gestore di rete (cfr. tra le tante: sentenze del Tribunale amministrativo federale A-2470/2010 del 20 luglio 2010 consid. 5.2; e A-5256/2010, dell'11 febbraio 2011, consid. 5). Essi devono forzatamente essere stati ricevuti dal proprietario prima che si possa avviare una procedura quale quella qui in oggetto. Sulla base delle disposizioni sopra menzionate, la responsabilità di assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali spetta al proprietario dell'immobile. Per ogni periodo di controllo, l'utente deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del rapporto di controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini comminatigli, ne subirà le conseguenze (cfr. tra le tante: sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2, A-7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2; e A-6150/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 6.3). 5.Agli atti figura il Rapporto RaSi effettuato il 21 aprile 2017 dalla ditta A._______, incaricata del controllo, come pure uno scritto del 26 aprile seguente in cui la stessa avrebbe trasmesso il documento al gestore di rete. Sennonché le AIL SA hanno affermato che questi documenti sono giunti unicamente il 24 maggio 2017 (cfr. email del 29 maggio 2017 delle AIL SA all'ESTI). Ora, come più sopra ricordato, spetta al proprietario dell'immobile oggetto di RaSi, la responsabilità di assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali, indipendentemente dall'aver commissionato il lavoro a terzi: in particolare in capo al proprietario è pure l'onere di fornire la prova della presentazione del rapporto RaSi. Se non lo fa o non rispetta i termini comminatigli, ne subirà le conseguenze (cfr. tra le tante: sentenze TAF A-6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2; A-7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2; e A-6150/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 6.3). Ne discende dunque a fronte di due allegazioni sostanzialmente differenti, da una parte la ricorrente che pretende di avere ossequiato il termine e dall'altra l'ESTI che sulla base delle rassicurazioni del gestore di rete si conferma nelle proprie conclusioni di causa, l'onere della prova spettava alla ricorrente: essa, che non ha prodotto un tracciato postale a sostegno delle proprie allegazioni ne subisce le conseguenze. 6.Stante quanto precede, il ricorso - nella misura in cui sia ricevibile - dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata. Conseguentemente nemmeno la richiesta della rifusione di 1'000 franchi a titolo di spese legali, può essere accolta. Va infine precisato che, siccome il Rapporto RaSi è comunque giunto al gestore di rete il 24 maggio 2017, il termine per adempiere all'obbligo imposto - scadente il 16 agosto 2017 e contenuto nella decisione impugnata - decade. 7.In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in 500 franchi (art. 4 TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lei versato il 9 giugno 2017. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili. (il dispositivo è sulla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. Le spese processuali, pari a 500 franchi, sono a carico della ricorrente soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da lei a suo tempo versato.

3. Non vengono assegnate ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ...; raccomandata) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: