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TPF 2021 60

Bundesstrafgericht · 2021-01-01 · Italiano CH

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Angola; Herausgabe von Beweismitteln; Sprache des Rechtshilfeersuchens und Übersetzung; Darstellung des Sachverhalts insbesondere Vortat der Geldwäscherei

Sachverhalt

Il 16 novembre 2017, le competenti autorità angolane hanno presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in data 16 giugno 2019, nell’ambito del procedimento penale nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro (art. 60 della legge 34/11 del 12 dicembre 2011), corruzione attiva e passiva (art. 37 e seg. della legge 3/14 del 10 febbraio 2014) e altri reati. In sostanza, i conti dell’indagato sarebbero in relazione con l’esercizio di attività corruttive e di riciclaggio connesse con le attività imprenditoriali internazionali del gruppo B. Tra il 2008 e il 2019 A. ha ricoperto diverse funzioni pubbliche in Angola, il guadagno provento della sua attività non giustificherebbe però le ingenti somme di denaro depositate sulle relazioni bancarie in Svizzera. Nel corso di varie inchieste penali è emerso che quest’ultimo si garantiva l’aggiudicazione di importanti appalti pubblici grazie alla costituzione di fondi neri, mediante i quali ricompensava con delle tangenti politici ed ex-direttori di società statali e parastatali nei Paesi in cui operava. I vertici delle predette società, d’intesa con la E. SA pagavano consapevolmente prezzi maggiorati per la fornitura di beni e servizi, sapendo che la differenza tra i costi effettivi e gli importi spesi veniva poi loro retrocessa. Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto, tra gli altri, l’edizione della documentazione bancaria dall’apertura alla data della commissione rogatoria della relazione n. 1 intestata ad A. presso la banca D., domanda alla quale il MPC, con decisione di chisura del 30 aprile 2020, ha dato seguito positivamente. Il 3 giugno 2020, A. ha interposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

La Corte dei reclami penali ha respinto il ricorso.

Sentenza del Tribunale federale 1C_722/2020 del 20 gennaio 2021: il ricorso è inammissibile.

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Dai considerandi:

2. Il ricorrente censura innanzitutto la violazione delle prescrizioni formali della domanda di assistenza e del suo complemento. La decisione di chiusura impugnata si fonderebbe su una rogatoria insufficiente, poiché tradotta unicamente in inglese, senza alcuna certificazione di conformità e senza una traduzione integrale degli allegati.

2.1 Secondo l’art. 46 par. 14 della Convenzione del 31 ottobre 2003 delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC; RS 0.311.56), le richieste di assistenza giudiziaria reciproca sono da formulare per scritto e in una lingua accettata dallo Stato parte richiesto. Secondo l’art. 28 cpv. 5 AIMP, le domande estere e i documenti a sostegno devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana o con una traduzione in una di queste lingue. Le traduzioni devono essere ufficialmente certificate.

2.2 L’obbligo di presentare la rogatoria in una lingua ufficiale secondo l’art. 28 cpv. 5 AIMP non mira solo a permettere allo Stato richiesto di decidere in merito alla domanda con piena cognizione di causa, ma anche e soprattutto a tutelare i diritti della persona sottoposta a un provvedimento coercitivo, affinché possa capire esattamente tutti i particolari e la portata della richiesta (sentenza del Tribunale federale 1A.248/2006 del 1° febbraio 2007 consid. 2.2). È vero che tale norma non è una semplice disposizione ordinatoria, tuttavia, la mancanza di una traduzione certificata in una lingua ufficiale non comporta automaticamente l’irricevibilità della richiesta di assistenza giudiziaria. In tal caso l’autorità rogata dovrebbe piuttosto esigerne il completamento ai sensi dell’art. 28 cpv. 6 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.240/1999 del 17 marzo 2000 consid. 2b). Secondo la giurisprudenza, la cooperazione internazionale può essere rifiutata solo nel caso in cui l’assenza di una traduzione non consenta all’autorità di trattare correttamente la richiesta, pregiudichi i diritti della persona perseguita o costituisca un comportamento abusivo da parte dell’Autorità richiedente (sentenza del Tribunale federale 1A.56/2000 del 17 aprile 2000 consid. 2b).

2.3 In concreto, la domanda di assistenza, redatta in lingua portoghese e tradotta in inglese, ha potuto essere eseguita anche senza essere tradotta in una lingua ufficiale. Il ricorrente non sostiene, a questo proposito, di essere stato leso od ostacolato nella difesa dei suoi diritti. In particolare, dal suo curriculum vitae agli atti risultano una comprensione del portoghese e dell’inglese eccellenti. Egli si limita infatti ad una contestazione puramente

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formale. Anche per quanto riguarda il suo patrocinatore, il quale in sede di replica ha lamentato di non conoscere il portoghese e per questo motivo di aver necessitato di far tradurre la documentazione, ciò che avrebbe comportato una riduzione di tempo per la difesa e dunque una violazione dei diritti del ricorrente, da una consultazione del sito internet del suo studio, non vi è dubbio delle sue capacità di comprendere l’inglese. Non vi è dunque ragione di rifiutare la concessione dell’assistenza per la sola mancanza della traduzione della domanda rogatoriale in una lingua ufficiale nazionale.

3. Il ricorrente sostiene poi che l’esposto dei fatti contenuto nella domanda di assistenza e nel suo complemento è insufficiente. Il MPC avrebbe a ragione chiesto il completamento della domanda all’autorità rogante, poiché quanto comunicato non sarebbe bastato per corrispondere l’assistenza. A suo dire il complemento rogatoriale non avrebbe però apportato gli elementi necessari a giustificare la concessione dell’assistenza. La semplice aggiunta da parte delle autorità angolane delle funzioni svolte dall’indagato tra il 2008 e il 2019 (periodo peraltro contestato dal ricorrente, il quale ritiene verosimile che così facendo le autorità estere abbiano voluto ottenere informazioni concernenti un periodo di tempo maggiore) e l’ipotizzato squilibrio tra i soldi presenti sui suoi conti e i ricavi quali funzionario pubblico non chiarirebbero sufficientemente la fattispecie. La rogatoria sarebbe piuttosto una fishing expedition.

3.1 L’art. 46 par. 15 UNCAC, l’art. 18 par. 15 della Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC; RS 0.311.54) e l’art. 28 cpv. 2 e 3 AIMP unitamente all’art. 10 cpv. 2 OAIMP esigono in sostanza che la domanda di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica dei reati, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all’assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b; 118 Ib 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d’indagine all’estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell’assistenza deve rimanere possibile (DTF 117 Ib 64 consid. 5c e rinvii). Lo Stato richiedente è semplicemente tenuto ad esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri

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sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere di trovarsi in presenza di un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L’esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell’assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 1.6). In particolare, non è raro che le attività criminali, tra cui la corruzione, vengano scoperte attraverso i profitti realizzati, e a questo proposito è chiaramente necessaria l’assistenza reciproca (DTF 129 II 97 consid. 3.2). L’art. 46 par. 1 UNCAC e l’art. 18 par. 1 UNTOC sanciscono che gli Stati Parte si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini.

In sostanza, le informazioni contenute nella domanda di assistenza giudiziaria sono sufficienti, quando consentono alle autorità svizzere di verificare la presenza di indizi di un reato per il quale si può concedere l’assistenza, se vi sono motivi di rifiuto o in che misura la domanda deve essere soddisfatta (DTF 132 II 81 consid. 2.1).

3.2 In concreto, la domanda di assistenza del 16 novembre 2017, oltre a riportare una trascrizione dei fatti comunicati mediante la trasmissione spontanea del 18 settembre 2017, contiene l’elenco dei reati per i quali il ricorrente è indagato in Angola e comunica le richieste di assistenza. Con scritto del 24 maggio 2018, il MPC ha comunicato alle competenti autorità angolane che la rogatoria non adempiva i requisiti minimi necessari alla concessione dell’assistenza, ritendendo in particolare necessaria un’aggiunta all’esposto dei fatti che permettesse di stabilire un nesso tra i reati oggetto delle indagini estere, la richiesta di provvedimenti da intraprendere e i conti menzionati. Nel complemento rogatoriale del 16 giugno 2019, le autorità angolane hanno specificato le cariche pubbliche ricoperte dall’indagato tra il 2008 e il 2019 e hanno ampliato la lista dei reati per i quali il ricorrente è accusato, evidenziando altresì come il reddito percepito in qualità di funzionario pubblico non giustificasse gli averi disponibili sui suoi conti. Con decisione di entrata in materia del 4 novembre 2019, il MPC ha ritenuto la domanda di assistenza delle autorità angolane, unitamente al suo complemento, sufficiente dal punto di vista formale e materiale al fine di corrispondere l’assistenza.

3.3 Ora, il ricorrente è indagato, fra gli altri reati, per corruzione attiva e passiva nonché per riciclaggio di denaro. Secondo l’art. 46 par. 9 lett. b

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UNCAC, gli Stati Parte possono rifiutare di fornire l’assistenza prevista dal presente articolo in base all’assenza della doppia incriminazione. In questo senso, l’art. 64 cpv. 1 AIMP prevede che, in caso di assistenza giudiziaria accessoria (ossia non legata all’estradizione), le misure coercitive procedurali possono essere applicate solo se l’esposto dei fatti, così come presentato nella richiesta, dimostra che l’atto perseguito all’estero presenta le caratteristiche oggettive di un reato penale secondo il diritto svizzero (cfr. anche la definizione di doppia incriminazione di cui all’art. 43 par. 2 UNCAC, che non differisce, nella misura in cui qui rilevante, da quella dell’AIMP). Secondo la giurisprudenza, non è necessario che la richiesta identifichi il reato presupposto del riciclaggio di denaro per verificare il requisito della doppia punibilità. In linea di principio, è sufficiente che siano presentate le operazioni finanziarie sospettate di costituire atti di riciclaggio; il luogo, il momento e le circostanze del reato presupposto non devono tuttavia ancora essere conosciuti in dettaglio (DTF 130 II 329 consid. 5.1 pag. 335; 129 II 97 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 1A.189/2006 del 7 febbraio 2007 consid. 2.5; ciascuna con riferimenti). Ciò corrisponde all’obbligo degli Stati parte dell’UNCAC di prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria possibile (art. 46 par. 1 UNCAC; cfr. anche l’art. 14 par. 5 UNCAC, secondo il quale gli Stati Parte si adoperano al fine di sviluppare e promuovere la cooperazione al fine di lottare contro il riciclaggio di denaro). Di conseguenza, per la concessione dell’assistenza giudiziaria una qualifica del reato presupposto non è necessaria, né secondo la legge dello Stato richiedente né secondo quella dello Stato richiesto (sentenza del Tribunale federale 1C_126/2014 del 16 maggio 2014 consid. 4.4). Secondo il Tribunale federale, non è del resto raro che un’attività criminale (corruzione, traffici diversi) sia scoperta proprio attraverso i profitti realizzati (DTF 129 II 97 consid. 3.2). Se tale attività ha una dimensione internazionale, è possibile che una domanda di assistenza giudiziaria presentata ad uno Stato toccato dai fatti oggetto d’indagine presenti un esposto dei fatti incompleto, che non può tuttavia condurre al rifiuto dell’assistenza, segnatamente alla luce dell’art. 46 par. 1 e 2 UNCAC (cfr. anche JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, 2004, pag. 241). Le motivazioni alla base di tale approccio sono analoghe a quelle sviluppate dal Tribunale federale per quanto riguarda la Convenzione dell’8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (CRic; RS 0.311.53) (v. DTF 129 II 97 consid. 3.2). Già nel preambolo della UNCAC viene del resto evocata la preoccupazione legata ai nessi esistenti tra la corruzione ed altre forme di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e la

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criminalità economica, compreso il riciclaggio di denaro. Costituendo la corruzione sempre più un fenomeno transnazionale, la cooperazione internazionale risulta essenziale per prevenirla e stroncarla. Gli Stati Parte riconoscono la necessità di prevenire, individuare e scoraggiare in modo più efficace i trasferimenti internazionali di beni illecitamente acquisiti e di potenziare la loro collaborazione per il recupero dei beni. Al suo art. 14, la UNCAC elenca tutta una serie di misure che gli Stati Parte sono invitati ad adottare per prevenire il riciclaggio di denaro, misure che devono facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni anche a livello internazionale (v. JOSITSCH, op. cit., pag. 238). Giusta l’art. 46 par. 3 UNCAC, l’assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente a tale articolo può essere richiesta, tra gli altri motivi, per identificare o rintracciare proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini probatori (lett. g), per identificare, congelare e rintracciare proventi del crimine e per recuperare beni, conformemente alle disposizioni del capitolo V della Convenzione (lett. j e k). Il par. 7 della medesima norma prevede che i paragrafi 9–29 dello stesso articolo si applicano alle richieste presentate ai sensi del presente articolo se i relativi Stati Parte non sono vincolati da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca, come è il caso nella fattispecie. Si incoraggiano fortemente gli Stati Parte ad applicare questi punti nel caso in cui facilitino la cooperazione. Pure di rilievo nella fattispecie è quanto previsto dal par. 9 della disposizione, ossia che uno Stato Parte, nel rispondere ad una richiesta di assistenza prevista dal presente articolo in assenza della doppia incriminazione, tiene conto dei fini della presente Convenzione, come esposti nell’art. 1. Quest’ultimo articolo prevede che la Convenzione ha per oggetto la promozione ed il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combattere la corruzione in modo efficace (lett. a), nonché la promozione, l’agevolazione ed il sostegno della cooperazione internazionale e dell’assistenza tecnica ai fini della prevenzione della corruzione e della lotta a quest’ultima, compreso il recupero di beni (lett. b). Tale volontà emerge anche dall’art. 46 par. 9 lett. c della Convenzione, secondo il quale ogni Stato Parte può prendere in considerazione l’adozione di misure che possono essere necessarie per consentirgli di fornire il più ampio campo di applicazione dell’assistenza ai sensi dell’articolo in assenza di doppia incriminazione. Anche per quanto riguarda la restituzione di beni, principio fondamentale della Convenzione, gli Stati Parte devono prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione ed assistenza (v. art. 51 UNCAC; JOSITSCH, op. cit., pag. 242 e 247 e seg.).

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Nella fattispecie, l’autorità rogante non ha fornito elementi sul crimine a monte, ossia i presunti atti corruttivi. Basandosi su una trasmissione spontanea d’informazioni del MPC – strumento il cui uso è promosso dalla Convenzione (v. art. 46 par. 4 UNCAC; JOSITSCH, op. cit., pag. 248) – essa ha però indicato che sui vari conti segnalati dalle autorità elvetiche sono giunti considerevoli somme di denaro difficilmente conciliabili con l’attività lavorativa del ricorrente, il quale ha ricoperto svariate mansioni pubbliche per lo Stato angolano. Ne consegue che l’esposto dei fatti rogatoriale è conforme alle esigenze della UNCAC e la domanda di assistenza non costituisce di certo, come sostenuto dal ricorrente, una ricerca indiscriminata di prove.

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9. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Administration fédérale des contributions contre A. du 12 janvier 2021 (BE.2019.8)

Levée des scellés; secret professionnel de l’avocat

Art. 46 al. 3, 50 al. 2 DPA

Limitation du secret professionnel de l’avocat s’opposant à la perquisition de documents/données aux avocats suisses et aux avocats étrangers autorisés à exercer en Suisse en vertu de la LLCA (consid. 4.4).

Entsiegelung; Berufsgeheimnis des Rechtsanwalts

Art. 46 Abs. 3, 50 Abs. 2 VStrR

Beschränkung des Berufsgeheimnisses, welches einer Durchsuchung von Do- kumenten/Daten entgegensteht, auf schweizerische Rechtsanwälte sowie auf ausländische Rechtsanwälte, welche gestützt auf das BGFA zur Ausübung des Anwaltsberufs in der Schweiz berechtigt sind (E. 4.4).

Dissigillamento; segreto professionale dell’avvocato

Art. 46 cpv. 3, 50 cpv. 2 DPA

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 aprile 2020, ha dato seguito positivamente. Il 3 giugno 2020, A. ha interposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

La Corte dei reclami penali ha respinto il ricorso.

Sentenza del Tribunale federale 1C_722/2020 del 20 gennaio 2021: il ricorso è inammissibile.

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Dai considerandi:

2. Il ricorrente censura innanzitutto la violazione delle prescrizioni formali della domanda di assistenza e del suo complemento. La decisione di chiusura impugnata si fonderebbe su una rogatoria insufficiente, poiché tradotta unicamente in inglese, senza alcuna certificazione di conformità e senza una traduzione integrale degli allegati.

2.1 Secondo l’art. 46 par. 14 della Convenzione del 31 ottobre 2003 delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC; RS 0.311.56), le richieste di assistenza giudiziaria reciproca sono da formulare per scritto e in una lingua accettata dallo Stato parte richiesto. Secondo l’art. 28 cpv. 5 AIMP, le domande estere e i documenti a sostegno devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana o con una traduzione in una di queste lingue. Le traduzioni devono essere ufficialmente certificate.

2.2 L’obbligo di presentare la rogatoria in una lingua ufficiale secondo l’art. 28 cpv. 5 AIMP non mira solo a permettere allo Stato richiesto di decidere in merito alla domanda con piena cognizione di causa, ma anche e soprattutto a tutelare i diritti della persona sottoposta a un provvedimento coercitivo, affinché possa capire esattamente tutti i particolari e la portata della richiesta (sentenza del Tribunale federale 1A.248/2006 del 1° febbraio 2007 consid. 2.2). È vero che tale norma non è una semplice disposizione ordinatoria, tuttavia, la mancanza di una traduzione certificata in una lingua ufficiale non comporta automaticamente l’irricevibilità della richiesta di assistenza giudiziaria. In tal caso l’autorità rogata dovrebbe piuttosto esigerne il completamento ai sensi dell’art. 28 cpv. 6 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.240/1999 del 17 marzo 2000 consid. 2b). Secondo la giurisprudenza, la cooperazione internazionale può essere rifiutata solo nel caso in cui l’assenza di una traduzione non consenta all’autorità di trattare correttamente la richiesta, pregiudichi i diritti della persona perseguita o costituisca un comportamento abusivo da parte dell’Autorità richiedente (sentenza del Tribunale federale 1A.56/2000 del 17 aprile 2000 consid. 2b).

2.3 In concreto, la domanda di assistenza, redatta in lingua portoghese e tradotta in inglese, ha potuto essere eseguita anche senza essere tradotta in una lingua ufficiale. Il ricorrente non sostiene, a questo proposito, di essere stato leso od ostacolato nella difesa dei suoi diritti. In particolare, dal suo curriculum vitae agli atti risultano una comprensione del portoghese e dell’inglese eccellenti. Egli si limita infatti ad una contestazione puramente

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formale. Anche per quanto riguarda il suo patrocinatore, il quale in sede di replica ha lamentato di non conoscere il portoghese e per questo motivo di aver necessitato di far tradurre la documentazione, ciò che avrebbe comportato una riduzione di tempo per la difesa e dunque una violazione dei diritti del ricorrente, da una consultazione del sito internet del suo studio, non vi è dubbio delle sue capacità di comprendere l’inglese. Non vi è dunque ragione di rifiutare la concessione dell’assistenza per la sola mancanza della traduzione della domanda rogatoriale in una lingua ufficiale nazionale.

3. Il ricorrente sostiene poi che l’esposto dei fatti contenuto nella domanda di assistenza e nel suo complemento è insufficiente. Il MPC avrebbe a ragione chiesto il completamento della domanda all’autorità rogante, poiché quanto comunicato non sarebbe bastato per corrispondere l’assistenza. A suo dire il complemento rogatoriale non avrebbe però apportato gli elementi necessari a giustificare la concessione dell’assistenza. La semplice aggiunta da parte delle autorità angolane delle funzioni svolte dall’indagato tra il 2008 e il 2019 (periodo peraltro contestato dal ricorrente, il quale ritiene verosimile che così facendo le autorità estere abbiano voluto ottenere informazioni concernenti un periodo di tempo maggiore) e l’ipotizzato squilibrio tra i soldi presenti sui suoi conti e i ricavi quali funzionario pubblico non chiarirebbero sufficientemente la fattispecie. La rogatoria sarebbe piuttosto una fishing expedition.

3.1 L’art. 46 par. 15 UNCAC, l’art. 18 par. 15 della Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC; RS 0.311.54) e l’art. 28 cpv. 2 e 3 AIMP unitamente all’art. 10 cpv. 2 OAIMP esigono in sostanza che la domanda di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica dei reati, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all’assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b; 118 Ib 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d’indagine all’estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell’assistenza deve rimanere possibile (DTF 117 Ib 64 consid. 5c e rinvii). Lo Stato richiedente è semplicemente tenuto ad esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri

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sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere di trovarsi in presenza di un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L’esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell’assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 1.6). In particolare, non è raro che le attività criminali, tra cui la corruzione, vengano scoperte attraverso i profitti realizzati, e a questo proposito è chiaramente necessaria l’assistenza reciproca (DTF 129 II 97 consid. 3.2). L’art. 46 par. 1 UNCAC e l’art. 18 par. 1 UNTOC sanciscono che gli Stati Parte si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini.

In sostanza, le informazioni contenute nella domanda di assistenza giudiziaria sono sufficienti, quando consentono alle autorità svizzere di verificare la presenza di indizi di un reato per il quale si può concedere l’assistenza, se vi sono motivi di rifiuto o in che misura la domanda deve essere soddisfatta (DTF 132 II 81 consid. 2.1).

3.2 In concreto, la domanda di assistenza del 16 novembre 2017, oltre a riportare una trascrizione dei fatti comunicati mediante la trasmissione spontanea del 18 settembre 2017, contiene l’elenco dei reati per i quali il ricorrente è indagato in Angola e comunica le richieste di assistenza. Con scritto del 24 maggio 2018, il MPC ha comunicato alle competenti autorità angolane che la rogatoria non adempiva i requisiti minimi necessari alla concessione dell’assistenza, ritendendo in particolare necessaria un’aggiunta all’esposto dei fatti che permettesse di stabilire un nesso tra i reati oggetto delle indagini estere, la richiesta di provvedimenti da intraprendere e i conti menzionati. Nel complemento rogatoriale del 16 giugno 2019, le autorità angolane hanno specificato le cariche pubbliche ricoperte dall’indagato tra il 2008 e il 2019 e hanno ampliato la lista dei reati per i quali il ricorrente è accusato, evidenziando altresì come il reddito percepito in qualità di funzionario pubblico non giustificasse gli averi disponibili sui suoi conti. Con decisione di entrata in materia del 4 novembre 2019, il MPC ha ritenuto la domanda di assistenza delle autorità angolane, unitamente al suo complemento, sufficiente dal punto di vista formale e materiale al fine di corrispondere l’assistenza.

3.3 Ora, il ricorrente è indagato, fra gli altri reati, per corruzione attiva e passiva nonché per riciclaggio di denaro. Secondo l’art. 46 par. 9 lett. b

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UNCAC, gli Stati Parte possono rifiutare di fornire l’assistenza prevista dal presente articolo in base all’assenza della doppia incriminazione. In questo senso, l’art. 64 cpv. 1 AIMP prevede che, in caso di assistenza giudiziaria accessoria (ossia non legata all’estradizione), le misure coercitive procedurali possono essere applicate solo se l’esposto dei fatti, così come presentato nella richiesta, dimostra che l’atto perseguito all’estero presenta le caratteristiche oggettive di un reato penale secondo il diritto svizzero (cfr. anche la definizione di doppia incriminazione di cui all’art. 43 par. 2 UNCAC, che non differisce, nella misura in cui qui rilevante, da quella dell’AIMP). Secondo la giurisprudenza, non è necessario che la richiesta identifichi il reato presupposto del riciclaggio di denaro per verificare il requisito della doppia punibilità. In linea di principio, è sufficiente che siano presentate le operazioni finanziarie sospettate di costituire atti di riciclaggio; il luogo, il momento e le circostanze del reato presupposto non devono tuttavia ancora essere conosciuti in dettaglio (DTF 130 II 329 consid. 5.1 pag. 335; 129 II 97 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 1A.189/2006 del 7 febbraio 2007 consid. 2.5; ciascuna con riferimenti). Ciò corrisponde all’obbligo degli Stati parte dell’UNCAC di prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria possibile (art. 46 par. 1 UNCAC; cfr. anche l’art. 14 par. 5 UNCAC, secondo il quale gli Stati Parte si adoperano al fine di sviluppare e promuovere la cooperazione al fine di lottare contro il riciclaggio di denaro). Di conseguenza, per la concessione dell’assistenza giudiziaria una qualifica del reato presupposto non è necessaria, né secondo la legge dello Stato richiedente né secondo quella dello Stato richiesto (sentenza del Tribunale federale 1C_126/2014 del 16 maggio 2014 consid. 4.4). Secondo il Tribunale federale, non è del resto raro che un’attività criminale (corruzione, traffici diversi) sia scoperta proprio attraverso i profitti realizzati (DTF 129 II 97 consid. 3.2). Se tale attività ha una dimensione internazionale, è possibile che una domanda di assistenza giudiziaria presentata ad uno Stato toccato dai fatti oggetto d’indagine presenti un esposto dei fatti incompleto, che non può tuttavia condurre al rifiuto dell’assistenza, segnatamente alla luce dell’art. 46 par. 1 e 2 UNCAC (cfr. anche JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, 2004, pag. 241). Le motivazioni alla base di tale approccio sono analoghe a quelle sviluppate dal Tribunale federale per quanto riguarda la Convenzione dell’8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (CRic; RS 0.311.53) (v. DTF 129 II 97 consid. 3.2). Già nel preambolo della UNCAC viene del resto evocata la preoccupazione legata ai nessi esistenti tra la corruzione ed altre forme di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e la

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criminalità economica, compreso il riciclaggio di denaro. Costituendo la corruzione sempre più un fenomeno transnazionale, la cooperazione internazionale risulta essenziale per prevenirla e stroncarla. Gli Stati Parte riconoscono la necessità di prevenire, individuare e scoraggiare in modo più efficace i trasferimenti internazionali di beni illecitamente acquisiti e di potenziare la loro collaborazione per il recupero dei beni. Al suo art. 14, la UNCAC elenca tutta una serie di misure che gli Stati Parte sono invitati ad adottare per prevenire il riciclaggio di denaro, misure che devono facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni anche a livello internazionale (v. JOSITSCH, op. cit., pag. 238). Giusta l’art. 46 par. 3 UNCAC, l’assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente a tale articolo può essere richiesta, tra gli altri motivi, per identificare o rintracciare proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini probatori (lett. g), per identificare, congelare e rintracciare proventi del crimine e per recuperare beni, conformemente alle disposizioni del capitolo V della Convenzione (lett. j e k). Il par. 7 della medesima norma prevede che i paragrafi 9–29 dello stesso articolo si applicano alle richieste presentate ai sensi del presente articolo se i relativi Stati Parte non sono vincolati da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca, come è il caso nella fattispecie. Si incoraggiano fortemente gli Stati Parte ad applicare questi punti nel caso in cui facilitino la cooperazione. Pure di rilievo nella fattispecie è quanto previsto dal par. 9 della disposizione, ossia che uno Stato Parte, nel rispondere ad una richiesta di assistenza prevista dal presente articolo in assenza della doppia incriminazione, tiene conto dei fini della presente Convenzione, come esposti nell’art. 1. Quest’ultimo articolo prevede che la Convenzione ha per oggetto la promozione ed il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combattere la corruzione in modo efficace (lett. a), nonché la promozione, l’agevolazione ed il sostegno della cooperazione internazionale e dell’assistenza tecnica ai fini della prevenzione della corruzione e della lotta a quest’ultima, compreso il recupero di beni (lett. b). Tale volontà emerge anche dall’art. 46 par. 9 lett. c della Convenzione, secondo il quale ogni Stato Parte può prendere in considerazione l’adozione di misure che possono essere necessarie per consentirgli di fornire il più ampio campo di applicazione dell’assistenza ai sensi dell’articolo in assenza di doppia incriminazione. Anche per quanto riguarda la restituzione di beni, principio fondamentale della Convenzione, gli Stati Parte devono prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione ed assistenza (v. art. 51 UNCAC; JOSITSCH, op. cit., pag. 242 e 247 e seg.).

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Nella fattispecie, l’autorità rogante non ha fornito elementi sul crimine a monte, ossia i presunti atti corruttivi. Basandosi su una trasmissione spontanea d’informazioni del MPC – strumento il cui uso è promosso dalla Convenzione (v. art. 46 par. 4 UNCAC; JOSITSCH, op. cit., pag. 248) – essa ha però indicato che sui vari conti segnalati dalle autorità elvetiche sono giunti considerevoli somme di denaro difficilmente conciliabili con l’attività lavorativa del ricorrente, il quale ha ricoperto svariate mansioni pubbliche per lo Stato angolano. Ne consegue che l’esposto dei fatti rogatoriale è conforme alle esigenze della UNCAC e la domanda di assistenza non costituisce di certo, come sostenuto dal ricorrente, una ricerca indiscriminata di prove.

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9. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Administration fédérale des contributions contre A. du 12 janvier 2021 (BE.2019.8)

Levée des scellés; secret professionnel de l’avocat

Art. 46 al. 3, 50 al. 2 DPA

Limitation du secret professionnel de l’avocat s’opposant à la perquisition de documents/données aux avocats suisses et aux avocats étrangers autorisés à exercer en Suisse en vertu de la LLCA (consid. 4.4).

Entsiegelung; Berufsgeheimnis des Rechtsanwalts

Art. 46 Abs. 3, 50 Abs. 2 VStrR

Beschränkung des Berufsgeheimnisses, welches einer Durchsuchung von Do- kumenten/Daten entgegensteht, auf schweizerische Rechtsanwälte sowie auf ausländische Rechtsanwälte, welche gestützt auf das BGFA zur Ausübung des Anwaltsberufs in der Schweiz berechtigt sind (E. 4.4).

Dissigillamento; segreto professionale dell’avvocato

Art. 46 cpv. 3, 50 cpv. 2 DPA

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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et motiver ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l’art. 119 CPP, cette règle ne constitue qu’une prescription d’ordre. Le non-respect de cette règle n’entraîne aucune conséquence négative pour la partie plaignante, dès lors que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent intervenir au plus tard lors des plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP ; DOLGE, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 123 CPP et les auteurs cités).

Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que B. aurait été privée, comme elle l’a soutenu, de la possibilité de se constituer en qualité de partie plaignante demanderesse au civil avant le 10 octobre 2019, date à laquelle elle a fait cette déclaration.

1.4 En conclusion, la constitution de B., en qualité de partie plaignante demanderesse au civil, n’est pas recevable (art. 328 al. 2 CPP), car cette déclaration a été faite de manière tardive, à savoir postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 14 ad art. 118 CPP).

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8. Estratto della sentenza della Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 14 dicembre 2020 (RR.2020.133)

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Angola; consegna di mezzi di prova; lingua della rogatoria e traduzione; esposto dei fatti, segnatamente del reato a monte del riciclaggio di denaro

Art. 14, 43, 46, 51 UNCAC, art. 18 UNTOC, art. 28 cpv. 2, 3 e 5, 64 cpv. 1 AIMP, art. 10 cpv. 2 OAIMP

Se il ricorrente non è leso od ostacolato nella difesa dei suoi diritti, la domanda di assistenza, redatta in lingua portoghese e tradotta in inglese, può essere eseguita anche senza essere tradotta in una lingua ufficiale (consid. 2).

Esigenze relative al contenuto della domanda di assistenza giudiziaria (consid. 3.1).

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Gli Stati parte della UNCAC hanno l’obbligo di prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria possibile. In quest’ottica, non è necessario che la richiesta identifichi il reato presupposto del riciclaggio di denaro per verificare il requisito della doppia punibilità. In linea di principio, è sufficiente che siano presentate le operazioni finanziarie sospettate di costituire atti di riciclaggio; il luogo, il momento e le circostanze del reato presupposto non devono tuttavia ancora essere conosciuti in dettaglio (consid. 3.2–3.3).

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Angola; Herausgabe von Beweismitteln; Sprache des Rechtshilfeersuchens und Übersetzung; Darstellung des Sachverhalts insbesondere Vortat der Geldwäscherei

Art. 14, 43, 46, 51 UNCAC, Art. 18 UNTOC, Art. 28 Abs. 2, 3 und 5, 64 Abs. 1 IRSG, Art. 10 Abs. 2 IRSV

Wird der Beschwerdeführer in der Ausübung seiner Verfahrensrechte nicht eingeschränkt, so kann auch ein in portguiesischer Sprache verfasstes und in Englisch übersetztes Rechtshilfeersuchen ausgeführt werden, ohne dass dieses in eine Amtssprache übersetzt wird (E. 2).

Anforderungen an den Inhalt des Rechtshilfeersuchens (E. 3.1).

Die Vertragsstaaten der UNCAC sind verpflichtet, sich gegenseitig so weit wie möglich Rechtshilfe zu leisten. Vor diesem Hintergrund ist es nicht notwendig, dass das Rechtshilfeersuchen die der Geldwäscherei zu Grunde liegende Vortat bezeichnet, um das Vorliegen der doppelten Strafbarkeit zu prüfen. Im Prinzip genügt es, die mutmasslich Geldwäschereihandlungen darstellenden Finanztransaktionen darzulegen. Ort, Zeitpunkt und Umstände der Vortat müssen jedoch noch nicht im Detail bekannt sein (E. 3.2–3.3).

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Angola; remise de moyens de preuve; langue de la commission rogatoire et traduction; exposé des faits, notamment du crime préalable au blanchiment d’argent

Art. 14, 43, 46, 51 UNCAC, art. 18 UNTOC, art. 28 al. 2, 3 et 5, 64 al. 1 EIMP, art. 10 al. 2 OEIMP

Si le recourant n’est pas lésé ou entravé dans la défense de ses droits, la demande d’assistance, rédigée en portugais et traduite en anglais, peut être exécutée même sans être traduite dans une langue officielle (consid. 2).

Exigences quant au contenu de la demande d’assistance judiciaire (consid. 3.1).

Les États Parties à la UNCAC sont tenus de s’accorder mutuellement l’assistance judiciaire la plus large possible. Dans cette optique, il n’est pas nécessaire que la demande d’entraide judiciaire identifie l’infraction présumée

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de blanchiment d’argent pour analyser la condition de la double punissabilité. En principe, il suffit que les transactions financières suspectées de constituer des actes de blanchiment soient présentées; le lieu, le moment et les circonstances de l’infraction présumée ne doivent toutefois pas encore être connus dans le détail (consid. 3.2–3.3).

Riassunto dei fatti:

Il 16 novembre 2017, le competenti autorità angolane hanno presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in data 16 giugno 2019, nell’ambito del procedimento penale nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro (art. 60 della legge 34/11 del 12 dicembre 2011), corruzione attiva e passiva (art. 37 e seg. della legge 3/14 del 10 febbraio 2014) e altri reati. In sostanza, i conti dell’indagato sarebbero in relazione con l’esercizio di attività corruttive e di riciclaggio connesse con le attività imprenditoriali internazionali del gruppo B. Tra il 2008 e il 2019 A. ha ricoperto diverse funzioni pubbliche in Angola, il guadagno provento della sua attività non giustificherebbe però le ingenti somme di denaro depositate sulle relazioni bancarie in Svizzera. Nel corso di varie inchieste penali è emerso che quest’ultimo si garantiva l’aggiudicazione di importanti appalti pubblici grazie alla costituzione di fondi neri, mediante i quali ricompensava con delle tangenti politici ed ex-direttori di società statali e parastatali nei Paesi in cui operava. I vertici delle predette società, d’intesa con la E. SA pagavano consapevolmente prezzi maggiorati per la fornitura di beni e servizi, sapendo che la differenza tra i costi effettivi e gli importi spesi veniva poi loro retrocessa. Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto, tra gli altri, l’edizione della documentazione bancaria dall’apertura alla data della commissione rogatoria della relazione n. 1 intestata ad A. presso la banca D., domanda alla quale il MPC, con decisione di chisura del 30 aprile 2020, ha dato seguito positivamente. Il 3 giugno 2020, A. ha interposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

La Corte dei reclami penali ha respinto il ricorso.

Sentenza del Tribunale federale 1C_722/2020 del 20 gennaio 2021: il ricorso è inammissibile.

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Dai considerandi:

2. Il ricorrente censura innanzitutto la violazione delle prescrizioni formali della domanda di assistenza e del suo complemento. La decisione di chiusura impugnata si fonderebbe su una rogatoria insufficiente, poiché tradotta unicamente in inglese, senza alcuna certificazione di conformità e senza una traduzione integrale degli allegati.

2.1 Secondo l’art. 46 par. 14 della Convenzione del 31 ottobre 2003 delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC; RS 0.311.56), le richieste di assistenza giudiziaria reciproca sono da formulare per scritto e in una lingua accettata dallo Stato parte richiesto. Secondo l’art. 28 cpv. 5 AIMP, le domande estere e i documenti a sostegno devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana o con una traduzione in una di queste lingue. Le traduzioni devono essere ufficialmente certificate.

2.2 L’obbligo di presentare la rogatoria in una lingua ufficiale secondo l’art. 28 cpv. 5 AIMP non mira solo a permettere allo Stato richiesto di decidere in merito alla domanda con piena cognizione di causa, ma anche e soprattutto a tutelare i diritti della persona sottoposta a un provvedimento coercitivo, affinché possa capire esattamente tutti i particolari e la portata della richiesta (sentenza del Tribunale federale 1A.248/2006 del 1° febbraio 2007 consid. 2.2). È vero che tale norma non è una semplice disposizione ordinatoria, tuttavia, la mancanza di una traduzione certificata in una lingua ufficiale non comporta automaticamente l’irricevibilità della richiesta di assistenza giudiziaria. In tal caso l’autorità rogata dovrebbe piuttosto esigerne il completamento ai sensi dell’art. 28 cpv. 6 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.240/1999 del 17 marzo 2000 consid. 2b). Secondo la giurisprudenza, la cooperazione internazionale può essere rifiutata solo nel caso in cui l’assenza di una traduzione non consenta all’autorità di trattare correttamente la richiesta, pregiudichi i diritti della persona perseguita o costituisca un comportamento abusivo da parte dell’Autorità richiedente (sentenza del Tribunale federale 1A.56/2000 del 17 aprile 2000 consid. 2b).

2.3 In concreto, la domanda di assistenza, redatta in lingua portoghese e tradotta in inglese, ha potuto essere eseguita anche senza essere tradotta in una lingua ufficiale. Il ricorrente non sostiene, a questo proposito, di essere stato leso od ostacolato nella difesa dei suoi diritti. In particolare, dal suo curriculum vitae agli atti risultano una comprensione del portoghese e dell’inglese eccellenti. Egli si limita infatti ad una contestazione puramente

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formale. Anche per quanto riguarda il suo patrocinatore, il quale in sede di replica ha lamentato di non conoscere il portoghese e per questo motivo di aver necessitato di far tradurre la documentazione, ciò che avrebbe comportato una riduzione di tempo per la difesa e dunque una violazione dei diritti del ricorrente, da una consultazione del sito internet del suo studio, non vi è dubbio delle sue capacità di comprendere l’inglese. Non vi è dunque ragione di rifiutare la concessione dell’assistenza per la sola mancanza della traduzione della domanda rogatoriale in una lingua ufficiale nazionale.

3. Il ricorrente sostiene poi che l’esposto dei fatti contenuto nella domanda di assistenza e nel suo complemento è insufficiente. Il MPC avrebbe a ragione chiesto il completamento della domanda all’autorità rogante, poiché quanto comunicato non sarebbe bastato per corrispondere l’assistenza. A suo dire il complemento rogatoriale non avrebbe però apportato gli elementi necessari a giustificare la concessione dell’assistenza. La semplice aggiunta da parte delle autorità angolane delle funzioni svolte dall’indagato tra il 2008 e il 2019 (periodo peraltro contestato dal ricorrente, il quale ritiene verosimile che così facendo le autorità estere abbiano voluto ottenere informazioni concernenti un periodo di tempo maggiore) e l’ipotizzato squilibrio tra i soldi presenti sui suoi conti e i ricavi quali funzionario pubblico non chiarirebbero sufficientemente la fattispecie. La rogatoria sarebbe piuttosto una fishing expedition.

3.1 L’art. 46 par. 15 UNCAC, l’art. 18 par. 15 della Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC; RS 0.311.54) e l’art. 28 cpv. 2 e 3 AIMP unitamente all’art. 10 cpv. 2 OAIMP esigono in sostanza che la domanda di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica dei reati, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all’assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b; 118 Ib 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d’indagine all’estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell’assistenza deve rimanere possibile (DTF 117 Ib 64 consid. 5c e rinvii). Lo Stato richiedente è semplicemente tenuto ad esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri

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sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere di trovarsi in presenza di un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L’esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell’assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 1.6). In particolare, non è raro che le attività criminali, tra cui la corruzione, vengano scoperte attraverso i profitti realizzati, e a questo proposito è chiaramente necessaria l’assistenza reciproca (DTF 129 II 97 consid. 3.2). L’art. 46 par. 1 UNCAC e l’art. 18 par. 1 UNTOC sanciscono che gli Stati Parte si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini.

In sostanza, le informazioni contenute nella domanda di assistenza giudiziaria sono sufficienti, quando consentono alle autorità svizzere di verificare la presenza di indizi di un reato per il quale si può concedere l’assistenza, se vi sono motivi di rifiuto o in che misura la domanda deve essere soddisfatta (DTF 132 II 81 consid. 2.1).

3.2 In concreto, la domanda di assistenza del 16 novembre 2017, oltre a riportare una trascrizione dei fatti comunicati mediante la trasmissione spontanea del 18 settembre 2017, contiene l’elenco dei reati per i quali il ricorrente è indagato in Angola e comunica le richieste di assistenza. Con scritto del 24 maggio 2018, il MPC ha comunicato alle competenti autorità angolane che la rogatoria non adempiva i requisiti minimi necessari alla concessione dell’assistenza, ritendendo in particolare necessaria un’aggiunta all’esposto dei fatti che permettesse di stabilire un nesso tra i reati oggetto delle indagini estere, la richiesta di provvedimenti da intraprendere e i conti menzionati. Nel complemento rogatoriale del 16 giugno 2019, le autorità angolane hanno specificato le cariche pubbliche ricoperte dall’indagato tra il 2008 e il 2019 e hanno ampliato la lista dei reati per i quali il ricorrente è accusato, evidenziando altresì come il reddito percepito in qualità di funzionario pubblico non giustificasse gli averi disponibili sui suoi conti. Con decisione di entrata in materia del 4 novembre 2019, il MPC ha ritenuto la domanda di assistenza delle autorità angolane, unitamente al suo complemento, sufficiente dal punto di vista formale e materiale al fine di corrispondere l’assistenza.

3.3 Ora, il ricorrente è indagato, fra gli altri reati, per corruzione attiva e passiva nonché per riciclaggio di denaro. Secondo l’art. 46 par. 9 lett. b

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UNCAC, gli Stati Parte possono rifiutare di fornire l’assistenza prevista dal presente articolo in base all’assenza della doppia incriminazione. In questo senso, l’art. 64 cpv. 1 AIMP prevede che, in caso di assistenza giudiziaria accessoria (ossia non legata all’estradizione), le misure coercitive procedurali possono essere applicate solo se l’esposto dei fatti, così come presentato nella richiesta, dimostra che l’atto perseguito all’estero presenta le caratteristiche oggettive di un reato penale secondo il diritto svizzero (cfr. anche la definizione di doppia incriminazione di cui all’art. 43 par. 2 UNCAC, che non differisce, nella misura in cui qui rilevante, da quella dell’AIMP). Secondo la giurisprudenza, non è necessario che la richiesta identifichi il reato presupposto del riciclaggio di denaro per verificare il requisito della doppia punibilità. In linea di principio, è sufficiente che siano presentate le operazioni finanziarie sospettate di costituire atti di riciclaggio; il luogo, il momento e le circostanze del reato presupposto non devono tuttavia ancora essere conosciuti in dettaglio (DTF 130 II 329 consid. 5.1 pag. 335; 129 II 97 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 1A.189/2006 del 7 febbraio 2007 consid. 2.5; ciascuna con riferimenti). Ciò corrisponde all’obbligo degli Stati parte dell’UNCAC di prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria possibile (art. 46 par. 1 UNCAC; cfr. anche l’art. 14 par. 5 UNCAC, secondo il quale gli Stati Parte si adoperano al fine di sviluppare e promuovere la cooperazione al fine di lottare contro il riciclaggio di denaro). Di conseguenza, per la concessione dell’assistenza giudiziaria una qualifica del reato presupposto non è necessaria, né secondo la legge dello Stato richiedente né secondo quella dello Stato richiesto (sentenza del Tribunale federale 1C_126/2014 del 16 maggio 2014 consid. 4.4). Secondo il Tribunale federale, non è del resto raro che un’attività criminale (corruzione, traffici diversi) sia scoperta proprio attraverso i profitti realizzati (DTF 129 II 97 consid. 3.2). Se tale attività ha una dimensione internazionale, è possibile che una domanda di assistenza giudiziaria presentata ad uno Stato toccato dai fatti oggetto d’indagine presenti un esposto dei fatti incompleto, che non può tuttavia condurre al rifiuto dell’assistenza, segnatamente alla luce dell’art. 46 par. 1 e 2 UNCAC (cfr. anche JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, 2004, pag. 241). Le motivazioni alla base di tale approccio sono analoghe a quelle sviluppate dal Tribunale federale per quanto riguarda la Convenzione dell’8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (CRic; RS 0.311.53) (v. DTF 129 II 97 consid. 3.2). Già nel preambolo della UNCAC viene del resto evocata la preoccupazione legata ai nessi esistenti tra la corruzione ed altre forme di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e la

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criminalità economica, compreso il riciclaggio di denaro. Costituendo la corruzione sempre più un fenomeno transnazionale, la cooperazione internazionale risulta essenziale per prevenirla e stroncarla. Gli Stati Parte riconoscono la necessità di prevenire, individuare e scoraggiare in modo più efficace i trasferimenti internazionali di beni illecitamente acquisiti e di potenziare la loro collaborazione per il recupero dei beni. Al suo art. 14, la UNCAC elenca tutta una serie di misure che gli Stati Parte sono invitati ad adottare per prevenire il riciclaggio di denaro, misure che devono facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni anche a livello internazionale (v. JOSITSCH, op. cit., pag. 238). Giusta l’art. 46 par. 3 UNCAC, l’assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente a tale articolo può essere richiesta, tra gli altri motivi, per identificare o rintracciare proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini probatori (lett. g), per identificare, congelare e rintracciare proventi del crimine e per recuperare beni, conformemente alle disposizioni del capitolo V della Convenzione (lett. j e k). Il par. 7 della medesima norma prevede che i paragrafi 9–29 dello stesso articolo si applicano alle richieste presentate ai sensi del presente articolo se i relativi Stati Parte non sono vincolati da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca, come è il caso nella fattispecie. Si incoraggiano fortemente gli Stati Parte ad applicare questi punti nel caso in cui facilitino la cooperazione. Pure di rilievo nella fattispecie è quanto previsto dal par. 9 della disposizione, ossia che uno Stato Parte, nel rispondere ad una richiesta di assistenza prevista dal presente articolo in assenza della doppia incriminazione, tiene conto dei fini della presente Convenzione, come esposti nell’art. 1. Quest’ultimo articolo prevede che la Convenzione ha per oggetto la promozione ed il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combattere la corruzione in modo efficace (lett. a), nonché la promozione, l’agevolazione ed il sostegno della cooperazione internazionale e dell’assistenza tecnica ai fini della prevenzione della corruzione e della lotta a quest’ultima, compreso il recupero di beni (lett. b). Tale volontà emerge anche dall’art. 46 par. 9 lett. c della Convenzione, secondo il quale ogni Stato Parte può prendere in considerazione l’adozione di misure che possono essere necessarie per consentirgli di fornire il più ampio campo di applicazione dell’assistenza ai sensi dell’articolo in assenza di doppia incriminazione. Anche per quanto riguarda la restituzione di beni, principio fondamentale della Convenzione, gli Stati Parte devono prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione ed assistenza (v. art. 51 UNCAC; JOSITSCH, op. cit., pag. 242 e 247 e seg.).

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Nella fattispecie, l’autorità rogante non ha fornito elementi sul crimine a monte, ossia i presunti atti corruttivi. Basandosi su una trasmissione spontanea d’informazioni del MPC – strumento il cui uso è promosso dalla Convenzione (v. art. 46 par. 4 UNCAC; JOSITSCH, op. cit., pag. 248) – essa ha però indicato che sui vari conti segnalati dalle autorità elvetiche sono giunti considerevoli somme di denaro difficilmente conciliabili con l’attività lavorativa del ricorrente, il quale ha ricoperto svariate mansioni pubbliche per lo Stato angolano. Ne consegue che l’esposto dei fatti rogatoriale è conforme alle esigenze della UNCAC e la domanda di assistenza non costituisce di certo, come sostenuto dal ricorrente, una ricerca indiscriminata di prove.

TPF 2021 68

9. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Administration fédérale des contributions contre A. du 12 janvier 2021 (BE.2019.8)

Levée des scellés; secret professionnel de l’avocat

Art. 46 al. 3, 50 al. 2 DPA

Limitation du secret professionnel de l’avocat s’opposant à la perquisition de documents/données aux avocats suisses et aux avocats étrangers autorisés à exercer en Suisse en vertu de la LLCA (consid. 4.4).

Entsiegelung; Berufsgeheimnis des Rechtsanwalts

Art. 46 Abs. 3, 50 Abs. 2 VStrR

Beschränkung des Berufsgeheimnisses, welches einer Durchsuchung von Do- kumenten/Daten entgegensteht, auf schweizerische Rechtsanwälte sowie auf ausländische Rechtsanwälte, welche gestützt auf das BGFA zur Ausübung des Anwaltsberufs in der Schweiz berechtigt sind (E. 4.4).

Dissigillamento; segreto professionale dell’avvocato

Art. 46 cpv. 3, 50 cpv. 2 DPA