Akteneinsicht. Begriff der ersten Einvernahme.
Sachverhalt
(consid. 2.1-2.2).
Akteneinsicht. Begriff der ersten Einvernahme.
Art. 101 Abs. 1 StPO
Die erste Einvernahme kann auf verschiedene Termine aufgeteilt werden, wenn die Untersuchung einen umfangreichen Sachverhaltskomplex betrifft und sich diese Vorgehensweise deshalb für die untersuchende Behörde als notwendig
TPF 2016 168 169 erweist, um der beschuldigten Person alle Sachverhalte ein erstes Mal vorhalten zu können (E. 2.1-2.2).
Consultation des dossiers. Notion de première audition.
Art. 101 al. 1 CPP
La première audition peut être effectuée en plusieurs fois lorsque l'enquête se fonde sur un complexe de faits volumineux et que pareil mode de faire se révèle partant nécessaire pour permettre à l'autorité chargée de l'enquête de confronter une première fois le prévenu à l'ensemble des faits (consid. 2.1-2.2).
Riassunto dei fatti:
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) conduce dal 17 luglio 2015 un procedimento penale a carico di B., poi esteso ad altri, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP. Tale inchiesta è stata avviata a seguito di una comunicazione spontanea d’informazioni, contestuale richiesta di assistenza giudiziaria e costituzione di una squadra investigativa comune, del 9 luglio 2015 inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, la quale conduce un procedimento penale nei confronti di C., D. e B. per titolo di riciclaggio aggravato dal metodo mafioso e dalla transnazionalità del reato. Le indagini estere sono state aperte a seguito di una denuncia sporta il 3 novembre 2014 da parte di un imprenditore immobiliare italiano, il quale, a seguito di un prestito di denaro di EUR 2 milioni concessogli da C. e D., ha dichiarato di essere stato oggetto di episodi di violenza e minaccia per ottenere la restituzione della somma maggiorata di interessi di carattere usurario. Il 9 febbraio 2016 l’inchiesta svizzera è stata estesa nei confronti di A. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini elvetiche, vi sarebbero sufficienti elementi di prova che confermano l’ipotesi secondo la quale B. ed altri hanno condotto un’attività di riciclaggio in territorio svizzero avvalendosi anche di persone fisiche e giuridiche, in particolare della E. SA e della F. SA, riconducibili a A. Il 13 novembre 2015 il MPC ha ordinato la perquisizione del domicilio di A. e delle sedi della E. SA e della F. SA, a seguito della quale è stato disposto il sequestro di conti bancari del predetto e delle società in questione, nonché di documentazione, oggetti e valori. In data 13 maggio 2016 A. ha chiesto al MPC di poter accedere all'incarto riguardante la procedura elvetica, segnatamente di poter disporre delle copie dei verbali degli interrogatori sino a quel momento svolti. Il 9 giugno 2016 il MPC ha
TPF 2016 168 170 respinto la suddetta istanza, affermando che, vista la complessità del caso nonché l’importante mole di informazioni raccolte, i primi interrogatori del predetto sono stati pianificati a tappe, anche in ragione della sua disponibilità. Inoltre, era in corso l’assunzione di altre prove principali, con possibilità per le parti di presenziarvi. Con reclamo del 20 giugno 2016 A. è insorto contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, da un lato, l'annullamento della stessa, dall'altro, l'autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento, con facoltà di estrarne copia.
La Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo.
Dai considerandi:
2. Il reclamante si duole di una violazione del diritto di essere sentito, per avergli il MPC rifiutato l'accesso agli atti dell'incarto nonché la possibilità di estrarne copia.
2.1 La facoltà delle parti di avere accesso agli atti è garantita in modo generico dall’art. 107 cpv. 1 lett. a CPP. L’art. 101 cpv. 1 CPP precisa tuttavia che le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale pendente al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero, con riserva delle limitazioni previste dall’art. 108 CPP. Vale come primo interrogatorio ai sensi di questa disposizione anche un interrogatorio da parte della polizia su delega del pubblico ministero (SCHMUTZ, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 14 ad art. 101 CPP). L’accesso agli atti può pertanto essere limitato prima del primo interrogatorio dell’imputato, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 225 cpv. 2 CPP relativa all’esame degli atti in caso di carcerazione preventiva. Ciò corrisponde alla specifica volontà del legislatore federale, che ha rifiutato di riconoscere in maniera generale all’imputato un diritto di consultare l’incarto fin dall’inizio del procedimento. Il Consiglio Nazionale ha respinto una proposta di minoranza che andava in tale direzione, in quanto un accesso completo ed assoluto agli atti fin dall’inizio del procedimento avrebbe potuto ostacolare la ricerca della verità materiale (Boll. Uff. 2007 CN pag. 949/950). L’esame degli atti da parte dell’imputato prima del suo primo interrogatorio non è dunque garantito dal Codice di procedura penale, anche se nulla impedisce al pubblico ministero di concedere tale facoltà, anche solo parzialmente, già a quel momento. Ad ogni modo, né il diritto costituzionale né le convenzioni in materia di diritti dell'uomo garantiscono
TPF 2016 168 171 all’imputato o al suo difensore il diritto incondizionato di esaminare gli atti del procedimento a questo stadio della procedura (DTF 137 IV 172 consid. 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1B_316/2011 del 27 luglio 2011, consid. 2.4; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 e segg. ad art. 101 CPP; BRÜSCHWEILER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2014, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; SCHMID, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; BOMMER, Parteirechte der beschuldigten Person bei Beweiserhebungen in der Untersuchung, recht 2010, pag. 196 e segg., 206). La condizione del primo interrogatorio, prevista all’art. 101 cpv. 1 CPP, deve considerarsi adempiuta anche se l’imputato si è rifiutato di deporre (BRÜSCHWEILER, op. cit., n. 4 ad art. 101 CPP; SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP). Per quanto attiene al concetto di prove principali, di cui allo stesso capoverso, va rilevato che la determinazione di quali siano dette prove lascia un certo margine interpretativo all’autorità inquirente; tuttavia, ritenuto che le parti ed i loro patrocinatori hanno la facoltà di partecipare fin dal primo momento all’assunzione delle prove, una limitazione dell’accesso agli atti per tale motivo dovrebbe rimanere assai limitata, anzi si imporrà di anticipare la possibilità di esame per consentire un adeguato esercizio del contraddittorio e evitare di dover ripetere l’atto di procedura (GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 6 ad art. 101 CPP).
2.2 2.2.1 In concreto, il reclamante è stato interrogato a più riprese dalle autorità inquirenti, dapprima come persona informata sui fatti e poi come imputato. Con quest’ultimo statuto è stato segnatamente interrogato dal MPC il 3 giugno 2016. Il reclamante ritiene che, in tali circostanze, considerare, come sostenuto dal MPC, che ci si trovi ancora nella fase di un primo interrogatorio non ancora concluso per rifiutare un accesso agli atti sarebbe manifestamente contrario all’art. 101 CPP nonché lesivo del diritto di essere sentito e del principio di proporzionalità. Il MPC afferma che i primi interrogatori degli imputati, viste la complessità del caso e l’importante mole di informazioni raccolte, sono stati pianificati a tappe, anche in ragione delle disponibilità dei difensori, i quali avrebbero sovente richiesto il rinvio degli stessi.
Da una parallela procedura pendente presso questa autorità relativa ad un reclamo interposto da A. avverso un rifiuto di dissequestro di conti bancari risulta che il predetto è stato interrogato dal MPC anche il 29 luglio scorso.
TPF 2016 172 172 Ora, la possibilità di suddividere l’esecuzione del primo interrogatorio in più momenti è data allorquando l’inchiesta si basa su di un complesso fattuale voluminoso e tale modo di procedere risulta quindi necessario per permettere all’autorità inquirente di contestare all’imputato una prima volta tutti i fatti (v. SCHMUTZ, op. cit., n. 14 ad art. 101 CPP; cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_132/2014 del 23 aprile 2014, consid. 3.3; sentenze del Tribunale penale federale BB.2015.11 del 22 ottobre 2015, consid. 3.2; BB.2012.124 del 22 gennaio 2013, consid. 3.2). In concreto, il reclamante, pur asserendo che «durante decine di ore di interrogatori» le domande vertevano sovente «su argomenti già trattati in precedenza e non su comportamenti costitutivi di reato», non sostiene che il MPC abbia esaurito il ventaglio complessivo delle fattispecie su cui verte il primo interrogatorio. Nella misura in cui il suo coinvolgimento nell’inchiesta è iniziato solamente nel novembre 2015, con il sequestro da parte dell’autorità penale di conti bancari e altri valori di sua pertinenza e il suo interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti, e tenuto conto che le contestazioni nei suoi confronti sono strettamente legate a fatti e a risultanze istruttorie concernenti il procedimento estero, e dipendono quindi dall’evasione di richieste rogatoriali, non si può affermare che la segmentazione del primo interrogatorio del reclamante sia per il momento contraria all’art. 101 CPP, sproporzionata o comunque lesiva del diritto di essere sentito. Certo il fatto di estendere il primo interrogatorio sull’arco di così tanti mesi può entrare in contrasto con la volontà del legislatore di autorizzare l’accesso agli atti in maniera celere, ma data la complessità dell’inchiesta e i suoi risvolti internazionali, non vi è attualmente ragione per non tutelare l’agire del MPC.
TPF 2016 172
29. Auszug aus der Verfügung der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft und Eidgenössisches Finanzdepartement gegen A. vom
21. September 2016 (SK.2016.36)
Umwandlung einer verwaltungsstrafrechtlichen Busse in eine Ersatzfreiheits- strafe.
Art. 10 Abs. 1, 90 Abs. 1, 91 Abs. 1 VStrR, Art. 35 Abs. 3 StGB
Bei einer verurteilten Person mit Wohnsitz im Ausland ist nicht ohne Weiteres von der Aussichtslosigkeit einer zwangsweisen Vollstreckung der Geldstrafe bzw. Busse auszugehen (E. 2).
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Il reclamante si duole di una violazione del diritto di essere sentito, per avergli il MPC rifiutato l'accesso agli atti dell'incarto nonché la possibilità di estrarne copia.
E. 2.1 La facoltà delle parti di avere accesso agli atti è garantita in modo generico dall’art. 107 cpv. 1 lett. a CPP. L’art. 101 cpv. 1 CPP precisa tuttavia che le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale pendente al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero, con riserva delle limitazioni previste dall’art. 108 CPP. Vale come primo interrogatorio ai sensi di questa disposizione anche un interrogatorio da parte della polizia su delega del pubblico ministero (SCHMUTZ, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 14 ad art. 101 CPP). L’accesso agli atti può pertanto essere limitato prima del primo interrogatorio dell’imputato, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 225 cpv. 2 CPP relativa all’esame degli atti in caso di carcerazione preventiva. Ciò corrisponde alla specifica volontà del legislatore federale, che ha rifiutato di riconoscere in maniera generale all’imputato un diritto di consultare l’incarto fin dall’inizio del procedimento. Il Consiglio Nazionale ha respinto una proposta di minoranza che andava in tale direzione, in quanto un accesso completo ed assoluto agli atti fin dall’inizio del procedimento avrebbe potuto ostacolare la ricerca della verità materiale (Boll. Uff. 2007 CN pag. 949/950). L’esame degli atti da parte dell’imputato prima del suo primo interrogatorio non è dunque garantito dal Codice di procedura penale, anche se nulla impedisce al pubblico ministero di concedere tale facoltà, anche solo parzialmente, già a quel momento. Ad ogni modo, né il diritto costituzionale né le convenzioni in materia di diritti dell'uomo garantiscono
TPF 2016 168 171 all’imputato o al suo difensore il diritto incondizionato di esaminare gli atti del procedimento a questo stadio della procedura (DTF 137 IV 172 consid.
E. 2.2.1 In concreto, il reclamante è stato interrogato a più riprese dalle autorità inquirenti, dapprima come persona informata sui fatti e poi come imputato. Con quest’ultimo statuto è stato segnatamente interrogato dal MPC il 3 giugno 2016. Il reclamante ritiene che, in tali circostanze, considerare, come sostenuto dal MPC, che ci si trovi ancora nella fase di un primo interrogatorio non ancora concluso per rifiutare un accesso agli atti sarebbe manifestamente contrario all’art. 101 CPP nonché lesivo del diritto di essere sentito e del principio di proporzionalità. Il MPC afferma che i primi interrogatori degli imputati, viste la complessità del caso e l’importante mole di informazioni raccolte, sono stati pianificati a tappe, anche in ragione delle disponibilità dei difensori, i quali avrebbero sovente richiesto il rinvio degli stessi.
Da una parallela procedura pendente presso questa autorità relativa ad un reclamo interposto da A. avverso un rifiuto di dissequestro di conti bancari risulta che il predetto è stato interrogato dal MPC anche il 29 luglio scorso.
TPF 2016 172 172 Ora, la possibilità di suddividere l’esecuzione del primo interrogatorio in più momenti è data allorquando l’inchiesta si basa su di un complesso fattuale voluminoso e tale modo di procedere risulta quindi necessario per permettere all’autorità inquirente di contestare all’imputato una prima volta tutti i fatti (v. SCHMUTZ, op. cit., n. 14 ad art. 101 CPP; cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_132/2014 del 23 aprile 2014, consid. 3.3; sentenze del Tribunale penale federale BB.2015.11 del 22 ottobre 2015, consid. 3.2; BB.2012.124 del 22 gennaio 2013, consid. 3.2). In concreto, il reclamante, pur asserendo che «durante decine di ore di interrogatori» le domande vertevano sovente «su argomenti già trattati in precedenza e non su comportamenti costitutivi di reato», non sostiene che il MPC abbia esaurito il ventaglio complessivo delle fattispecie su cui verte il primo interrogatorio. Nella misura in cui il suo coinvolgimento nell’inchiesta è iniziato solamente nel novembre 2015, con il sequestro da parte dell’autorità penale di conti bancari e altri valori di sua pertinenza e il suo interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti, e tenuto conto che le contestazioni nei suoi confronti sono strettamente legate a fatti e a risultanze istruttorie concernenti il procedimento estero, e dipendono quindi dall’evasione di richieste rogatoriali, non si può affermare che la segmentazione del primo interrogatorio del reclamante sia per il momento contraria all’art. 101 CPP, sproporzionata o comunque lesiva del diritto di essere sentito. Certo il fatto di estendere il primo interrogatorio sull’arco di così tanti mesi può entrare in contrasto con la volontà del legislatore di autorizzare l’accesso agli atti in maniera celere, ma data la complessità dell’inchiesta e i suoi risvolti internazionali, non vi è attualmente ragione per non tutelare l’agire del MPC.
TPF 2016 172
29. Auszug aus der Verfügung der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft und Eidgenössisches Finanzdepartement gegen A. vom
21. September 2016 (SK.2016.36)
Umwandlung einer verwaltungsstrafrechtlichen Busse in eine Ersatzfreiheits- strafe.
Art. 10 Abs. 1, 90 Abs. 1, 91 Abs. 1 VStrR, Art. 35 Abs. 3 StGB
Bei einer verurteilten Person mit Wohnsitz im Ausland ist nicht ohne Weiteres von der Aussichtslosigkeit einer zwangsweisen Vollstreckung der Geldstrafe bzw. Busse auszugehen (E. 2).
E. 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1B_316/2011 del 27 luglio 2011, consid. 2.4; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 e segg. ad art. 101 CPP; BRÜSCHWEILER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2014, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; SCHMID, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; BOMMER, Parteirechte der beschuldigten Person bei Beweiserhebungen in der Untersuchung, recht 2010, pag. 196 e segg., 206). La condizione del primo interrogatorio, prevista all’art. 101 cpv. 1 CPP, deve considerarsi adempiuta anche se l’imputato si è rifiutato di deporre (BRÜSCHWEILER, op. cit., n. 4 ad art. 101 CPP; SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP). Per quanto attiene al concetto di prove principali, di cui allo stesso capoverso, va rilevato che la determinazione di quali siano dette prove lascia un certo margine interpretativo all’autorità inquirente; tuttavia, ritenuto che le parti ed i loro patrocinatori hanno la facoltà di partecipare fin dal primo momento all’assunzione delle prove, una limitazione dell’accesso agli atti per tale motivo dovrebbe rimanere assai limitata, anzi si imporrà di anticipare la possibilità di esame per consentire un adeguato esercizio del contraddittorio e evitare di dover ripetere l’atto di procedura (GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 6 ad art. 101 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TPF 2016 168 168 haben. Hierbei handelt es sich um ein offensichtliches Versehen geringfügiger Natur.
3. Zur Begründung der angeblichen Ungültigkeit der Überwachungsmassnahmen selber wird in der Beschwerde lediglich ausgeführt, könne der Mitteilung vom 26. Mai 2016 keine Schilderung des Sachverhalts entnommen werden, so sei davon auszugehen, dass das die Überwachung genehmigende Zwangsmassnahmengericht in Unkenntnis des Sachverhalts entschieden und die Genehmigung zur Überwachung in Verletzung von Art. 269 StPO erteilt habe. Dieses Vorbringen ist offensichtlich haltlos. Das Zwangsmassnahmengericht stützte sich bei seinen Entscheiden nicht auf die nachträgliche Mitteilung vom 26. Mai 2016, sondern auf die verschiedenen Genehmigungsersuchen der Beschwerdegegnerin. Inwiefern das Zwangsmassnahmengericht hierbei Art. 269 StPO verletzt haben soll, ist weder der Beschwerde zu entnehmen noch aufgrund der vorliegenden Akten erkennbar.
TPF 2016 168
28. Estratto della decisione della Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 5 settembre 2016 (BB.2016.257)
Esame degli atti. Nozione di primo interrogatorio.
Art. 101 cpv. 1 CPP
La possibilità di suddividere l’esecuzione del primo interrogatorio in più momenti è data allorquando l’inchiesta si basa su di un complesso fattuale voluminoso e tale modo di procedere risulta quindi necessario per permettere all’autorità inquirente di contestare all’imputato una prima volta tutti i fatti (consid. 2.1-2.2).
Akteneinsicht. Begriff der ersten Einvernahme.
Art. 101 Abs. 1 StPO
Die erste Einvernahme kann auf verschiedene Termine aufgeteilt werden, wenn die Untersuchung einen umfangreichen Sachverhaltskomplex betrifft und sich diese Vorgehensweise deshalb für die untersuchende Behörde als notwendig
TPF 2016 168 169 erweist, um der beschuldigten Person alle Sachverhalte ein erstes Mal vorhalten zu können (E. 2.1-2.2).
Consultation des dossiers. Notion de première audition.
Art. 101 al. 1 CPP
La première audition peut être effectuée en plusieurs fois lorsque l'enquête se fonde sur un complexe de faits volumineux et que pareil mode de faire se révèle partant nécessaire pour permettre à l'autorité chargée de l'enquête de confronter une première fois le prévenu à l'ensemble des faits (consid. 2.1-2.2).
Riassunto dei fatti:
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) conduce dal 17 luglio 2015 un procedimento penale a carico di B., poi esteso ad altri, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP. Tale inchiesta è stata avviata a seguito di una comunicazione spontanea d’informazioni, contestuale richiesta di assistenza giudiziaria e costituzione di una squadra investigativa comune, del 9 luglio 2015 inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, la quale conduce un procedimento penale nei confronti di C., D. e B. per titolo di riciclaggio aggravato dal metodo mafioso e dalla transnazionalità del reato. Le indagini estere sono state aperte a seguito di una denuncia sporta il 3 novembre 2014 da parte di un imprenditore immobiliare italiano, il quale, a seguito di un prestito di denaro di EUR 2 milioni concessogli da C. e D., ha dichiarato di essere stato oggetto di episodi di violenza e minaccia per ottenere la restituzione della somma maggiorata di interessi di carattere usurario. Il 9 febbraio 2016 l’inchiesta svizzera è stata estesa nei confronti di A. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini elvetiche, vi sarebbero sufficienti elementi di prova che confermano l’ipotesi secondo la quale B. ed altri hanno condotto un’attività di riciclaggio in territorio svizzero avvalendosi anche di persone fisiche e giuridiche, in particolare della E. SA e della F. SA, riconducibili a A. Il 13 novembre 2015 il MPC ha ordinato la perquisizione del domicilio di A. e delle sedi della E. SA e della F. SA, a seguito della quale è stato disposto il sequestro di conti bancari del predetto e delle società in questione, nonché di documentazione, oggetti e valori. In data 13 maggio 2016 A. ha chiesto al MPC di poter accedere all'incarto riguardante la procedura elvetica, segnatamente di poter disporre delle copie dei verbali degli interrogatori sino a quel momento svolti. Il 9 giugno 2016 il MPC ha
TPF 2016 168 170 respinto la suddetta istanza, affermando che, vista la complessità del caso nonché l’importante mole di informazioni raccolte, i primi interrogatori del predetto sono stati pianificati a tappe, anche in ragione della sua disponibilità. Inoltre, era in corso l’assunzione di altre prove principali, con possibilità per le parti di presenziarvi. Con reclamo del 20 giugno 2016 A. è insorto contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, da un lato, l'annullamento della stessa, dall'altro, l'autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento, con facoltà di estrarne copia.
La Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo.
Dai considerandi:
2. Il reclamante si duole di una violazione del diritto di essere sentito, per avergli il MPC rifiutato l'accesso agli atti dell'incarto nonché la possibilità di estrarne copia.
2.1 La facoltà delle parti di avere accesso agli atti è garantita in modo generico dall’art. 107 cpv. 1 lett. a CPP. L’art. 101 cpv. 1 CPP precisa tuttavia che le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale pendente al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero, con riserva delle limitazioni previste dall’art. 108 CPP. Vale come primo interrogatorio ai sensi di questa disposizione anche un interrogatorio da parte della polizia su delega del pubblico ministero (SCHMUTZ, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 14 ad art. 101 CPP). L’accesso agli atti può pertanto essere limitato prima del primo interrogatorio dell’imputato, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 225 cpv. 2 CPP relativa all’esame degli atti in caso di carcerazione preventiva. Ciò corrisponde alla specifica volontà del legislatore federale, che ha rifiutato di riconoscere in maniera generale all’imputato un diritto di consultare l’incarto fin dall’inizio del procedimento. Il Consiglio Nazionale ha respinto una proposta di minoranza che andava in tale direzione, in quanto un accesso completo ed assoluto agli atti fin dall’inizio del procedimento avrebbe potuto ostacolare la ricerca della verità materiale (Boll. Uff. 2007 CN pag. 949/950). L’esame degli atti da parte dell’imputato prima del suo primo interrogatorio non è dunque garantito dal Codice di procedura penale, anche se nulla impedisce al pubblico ministero di concedere tale facoltà, anche solo parzialmente, già a quel momento. Ad ogni modo, né il diritto costituzionale né le convenzioni in materia di diritti dell'uomo garantiscono
TPF 2016 168 171 all’imputato o al suo difensore il diritto incondizionato di esaminare gli atti del procedimento a questo stadio della procedura (DTF 137 IV 172 consid. 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1B_316/2011 del 27 luglio 2011, consid. 2.4; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 e segg. ad art. 101 CPP; BRÜSCHWEILER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2014, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; SCHMID, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; BOMMER, Parteirechte der beschuldigten Person bei Beweiserhebungen in der Untersuchung, recht 2010, pag. 196 e segg., 206). La condizione del primo interrogatorio, prevista all’art. 101 cpv. 1 CPP, deve considerarsi adempiuta anche se l’imputato si è rifiutato di deporre (BRÜSCHWEILER, op. cit., n. 4 ad art. 101 CPP; SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP). Per quanto attiene al concetto di prove principali, di cui allo stesso capoverso, va rilevato che la determinazione di quali siano dette prove lascia un certo margine interpretativo all’autorità inquirente; tuttavia, ritenuto che le parti ed i loro patrocinatori hanno la facoltà di partecipare fin dal primo momento all’assunzione delle prove, una limitazione dell’accesso agli atti per tale motivo dovrebbe rimanere assai limitata, anzi si imporrà di anticipare la possibilità di esame per consentire un adeguato esercizio del contraddittorio e evitare di dover ripetere l’atto di procedura (GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 6 ad art. 101 CPP).
2.2 2.2.1 In concreto, il reclamante è stato interrogato a più riprese dalle autorità inquirenti, dapprima come persona informata sui fatti e poi come imputato. Con quest’ultimo statuto è stato segnatamente interrogato dal MPC il 3 giugno 2016. Il reclamante ritiene che, in tali circostanze, considerare, come sostenuto dal MPC, che ci si trovi ancora nella fase di un primo interrogatorio non ancora concluso per rifiutare un accesso agli atti sarebbe manifestamente contrario all’art. 101 CPP nonché lesivo del diritto di essere sentito e del principio di proporzionalità. Il MPC afferma che i primi interrogatori degli imputati, viste la complessità del caso e l’importante mole di informazioni raccolte, sono stati pianificati a tappe, anche in ragione delle disponibilità dei difensori, i quali avrebbero sovente richiesto il rinvio degli stessi.
Da una parallela procedura pendente presso questa autorità relativa ad un reclamo interposto da A. avverso un rifiuto di dissequestro di conti bancari risulta che il predetto è stato interrogato dal MPC anche il 29 luglio scorso.
TPF 2016 172 172 Ora, la possibilità di suddividere l’esecuzione del primo interrogatorio in più momenti è data allorquando l’inchiesta si basa su di un complesso fattuale voluminoso e tale modo di procedere risulta quindi necessario per permettere all’autorità inquirente di contestare all’imputato una prima volta tutti i fatti (v. SCHMUTZ, op. cit., n. 14 ad art. 101 CPP; cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_132/2014 del 23 aprile 2014, consid. 3.3; sentenze del Tribunale penale federale BB.2015.11 del 22 ottobre 2015, consid. 3.2; BB.2012.124 del 22 gennaio 2013, consid. 3.2). In concreto, il reclamante, pur asserendo che «durante decine di ore di interrogatori» le domande vertevano sovente «su argomenti già trattati in precedenza e non su comportamenti costitutivi di reato», non sostiene che il MPC abbia esaurito il ventaglio complessivo delle fattispecie su cui verte il primo interrogatorio. Nella misura in cui il suo coinvolgimento nell’inchiesta è iniziato solamente nel novembre 2015, con il sequestro da parte dell’autorità penale di conti bancari e altri valori di sua pertinenza e il suo interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti, e tenuto conto che le contestazioni nei suoi confronti sono strettamente legate a fatti e a risultanze istruttorie concernenti il procedimento estero, e dipendono quindi dall’evasione di richieste rogatoriali, non si può affermare che la segmentazione del primo interrogatorio del reclamante sia per il momento contraria all’art. 101 CPP, sproporzionata o comunque lesiva del diritto di essere sentito. Certo il fatto di estendere il primo interrogatorio sull’arco di così tanti mesi può entrare in contrasto con la volontà del legislatore di autorizzare l’accesso agli atti in maniera celere, ma data la complessità dell’inchiesta e i suoi risvolti internazionali, non vi è attualmente ragione per non tutelare l’agire del MPC.
TPF 2016 172
29. Auszug aus der Verfügung der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft und Eidgenössisches Finanzdepartement gegen A. vom
21. September 2016 (SK.2016.36)
Umwandlung einer verwaltungsstrafrechtlichen Busse in eine Ersatzfreiheits- strafe.
Art. 10 Abs. 1, 90 Abs. 1, 91 Abs. 1 VStrR, Art. 35 Abs. 3 StGB
Bei einer verurteilten Person mit Wohnsitz im Ausland ist nicht ohne Weiteres von der Aussichtslosigkeit einer zwangsweisen Vollstreckung der Geldstrafe bzw. Busse auszugehen (E. 2).