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SK.2018.27

Bundesstrafgericht · 2018-08-06 · Italiano CH

Ripetuta truffa di poca entità (combinati artt. 146 e 172ter CP), ripetuta messa in circolazione di monete false (combinati artt. 242 cpv. 1 e 250 CP), ripetuta importazione di monete false (combinati artt. 244 cpv. 1 e 250 CP), falsità in certificati (combinati artt. 252 e 255 CP)

Erwägungen (60 Absätze)

E. 1 C.,

E. 1.1 ripetuta importazione di monete false (combinati artt. 244 cpv. 1 e 250 CP);

E. 1.2 ripetuta messa in circolazione di monete false (combinati artt. 242 cpv. 1 e 250 CP);

E. 1.3 ripetuta truffa di poca entità (combinati artt. 146 e 172ter CP);

E. 1.4 falsità in certificati (combinati artt. 252 e 255 CP). 2. A. è condannato a una pena detentiva di 16 (sedici) mesi, dedotto il carcere preven- tivo sofferto (art. 51 CP).

E. 2 D. AG,

E. 2.1 L’esecuzione della pena detentiva è sospesa parzialmente. La parte da espiare è di 6 (sei) mesi. L’esecuzione della parte restante è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CP). 3. A. è condannato al pagamento di una multa di fr. 1'500.00, corrispondente, in caso di mancato pagamento, a 15 (quindici) giorni di pena detentiva sostitutiva (art. 106 cpv. 3 CP). 4. È ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di A. per un periodo di 3 (tre) anni (art. 66abis CP). 5. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 8’638.00. 6. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Valentina Zeli è fissata in fr. 24'359.18 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 24'359.18 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).

- 4 - 7. Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).

II. B.

E. 3 E.,

E. 4 F. AG,

E. 5 G. AG,

E. 6 H. AG,

E. 7 I. AG,

E. 8 B. è riconosciuto autore colpevole di:

E. 8.1 ripetuta importazione di monete false (combinati artt. 244 e 250 CP);

E. 8.2 ripetuta messa in circolazione di monete false (combinati artt. 242 cpv. 1 e 250 CP);

E. 8.3 ripetuta truffa di poca entità (combinati artt. 146 e 172ter CP).

E. 9 B. è condannato a una pena detentiva di 15 (quindici) mesi, dedotto il carcere pre- ventivo sofferto (art. 51 CP).

E. 9.1 L’esecuzione della pena detentiva è sospesa parzialmente. La parte da espiare è di 6 (sei) mesi. L’esecuzione della parte restante è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CP).

E. 10 B. è condannato al pagamento di una multa di fr. 1'500.00, corrispondente, in caso di mancato pagamento, a 15 (quindici) giorni di pena detentiva sostitutiva (art. 106 cpv. 3 CP).

E. 11 È ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di B. per un periodo di 3 (tre) anni (art. 66abis CP).

E. 12 B. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 8’638.00.

E. 13 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Walter Zandrini è fissata in fr. 16'446.70 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

- 5 - B. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 16'446.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).

E. 14 Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).

III. Azioni civili

E. 15 La pretesa civile di C. è accolta in ragione di fr. 700.00.

E. 16 La pretesa civile di D. AG è accolta in ragione di fr. 112.00.

E. 17 La pretesa civile di F. AG è accolta in ragione di fr. 50.00.

E. 18 La pretesa civile di E. è accolta in ragione di fr. 200.00.

IV. Confische

E. 19 Viene ordinata la confisca e la distruzione dei seguenti oggetti (art. 69 CP):

E. 19.1 2 sacchetti di plastica giallo con disegno blu e rosso (rep. n. 01.01.0030);

E. 19.2 1 sacchetto contenente svariati documenti cartacei (rep. n. 01.01.0031);

E. 19.3 1 busta in carta in cui era contenuto il denaro (rep. n. 01.02.0004);

E. 19.4 1 carta d’identità lituana falsa a nome di K. (rep. n. 01.02.0005);

E. 19.5 1 souvenir campana in metallo Svizzera (rep. n. 01.01.0001);

E. 19.6 1 deodorante Borotalco, 1 Bodylotion Nivea, 1 deodorante Dove (rep. n. 01.02.0001);

E. 19.7 1 paio di calze bianche Fila, 4 paia di calze nere Sport (rep. n. 01.02.0002);

- 6 -

E. 19.8 1 paio di pantofole arancione e bordeaux con pelo bianco all’interno (rep. n. 01.01.0001);

E. 19.9 1 paio di pantofole grigie interno bordeaux con scritto “I love coffee” (rep. n. 01.01.0002).

E. 20 Viene ordinata la confisca e la distruzione di tutte le banconote false sequestrate (art. 249 cpv. 1 CP), in particolare di:

E. 20.1 17 banconote false da EUR 50.00 n. serie 1 (rep. n. 01.01.0001);

E. 20.2 16 banconote false da EUR 50.00 n. serie 2 (rep. n. 01.01.0002);

E. 20.3 17 banconote false da EUR 50.00 n. serie 3 (rep. n. 01.01.0003);

E. 20.5 1 banconota falsa da EUR 50.00 n. serie 5 (rep. n. 01.01.0005);

E. 20.6 10 banconote false da EUR 50.00 n. serie 6 (rep. n. 01.01.0006);

E. 20.7 11 banconote false da EUR 50.00 n. serie 7 (rep. n. 01.01.0007);

E. 20.8 44 banconote false da EUR 50.00 n. serie 8 (rep. n. 01.01.0008);

E. 20.9 4 banconote false da EUR 50.00 n. serie 9 (rep. n. 01.01.0009);

E. 20.10 5 banconote false da EUR 50.00 n. serie 10 (rep. n. 01.01.0010);

E. 20.11 4 banconote false da EUR 50.00 n. serie 11 (rep. n. 01.01.0011);

E. 20.12 11 banconote false da EUR 50.00 n. serie 12 (rep. n. 01.01.0012);

E. 20.13 64 banconote false da EUR 50.00 n. serie 13 (rep. n. 01.01.0013);

E. 20.14 14 banconote false da EUR 50.00 n. serie 14 (rep. n. 01.01.0014);

E. 20.15 1 banconota falsa da EUR 50.00 n. serie 15 (rep. n. 01.01.0015);

E. 20.17 9 banconote false da EUR 50.00 n. serie 17 (rep. n. 01.01.0017);

E. 20.18 6 banconote false da EUR 50.00 n. serie 18 (rep. n. 01.01.0018);

- 7 -

E. 20.19 13 banconote false da EUR 50.00 n. serie 18 (rep. n. 01.01.0019);

E. 20.20 1 banconota falsa da EUR 50.00 n. serie 19 (rep. n. 01.01.0020);

E. 20.21 1 banconota falsa da EUR 50.00 n. serie 20 (rep. n. 01.01.0021);

E. 20.22 62 banconote false da EUR 50.00 relative ai 43 casi di messa in circolazione accertati. 21. Alle accusatrici private di cui al punto III. del presente dispositivo vengono restituiti i seguenti valori patrimoniali sino a concorrenza della loro rispettiva pretesa, per com- plessivi fr. 1'062.00, per l’importo eccedente le pretese civili viene ordinata la confi- sca di (art. 70 CP e 267 cpv. 3 CPP): 21.1. 63 monete da fr. 5.00 (rep. n. 01.01.0022); 21.2. 63 monete da fr. 2.00 (rep. n. 01.01.0023); 21.3. 58 monete da fr. 1.00 (rep. n. 01.01.0024); 21.4. 58 monete da fr. 0.50 (rep. n. 01.01.0025); 21.5. 87 monete da fr. 0.20 (rep. n. 01.01.0026); 21.6. 58 monete da fr. 0.10 (rep. n. 01.01.0027); 21.7. 26 monete da fr. 0.05 (rep. n. 01.01.0028); 21.8. 1 banconota da fr. 50.00 (rep. n. 01.02.0001); 21.9. 67 banconote da fr. 20.00 (rep. n. 01.02.0002); 21.10. 17 banconote da fr. 10.00 (rep. n. 01.02.0003); 21.11. 3 x fr. 100.00; 2 x fr. 20.00 (totale fr. 340.00); 1x EUR 50.00; 2 x EUR 5.00; 1 x EUR 2.00 (totale EUR 62.00) (rep. N. 01.01.0002); sacco di sicurezza n. 205409075-4.

22. È disposto il dissequestro dei restanti oggetti sequestrati.

- 8 - Il Giudice unico notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica comunican- done i considerandi essenziali. Il dispositivo viene consegnato brevi manu alle parti pre- senti al termine della sua lettura.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico La Cancelliera

Comunicazione a:  Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni (brevi manu)  Avv. Valentina Zeli, Studio legale Marcellini-Galliani, per essa alla praticante legale L. (brevi manu)  Avv. Walter Zandrini, Studio legale Zandrini & Partners (brevi manu)  C.  D. AG  E.  F. AG  G. AG  H. AG  I. AG  J.

Un estratto del dispositivo della sentenza viene consegnato a:  Direzione delle Strutture carcerarie cantonali (anticipato per fax e brevi manu per il tramite degli agenti di polizia/custodia presenti alla lettura del dispositivo)  Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi

- 9 - Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:  Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo inte- grale)

Informazione sui rimedi giuridici Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo (art. 82 cpv. 2 CPP).

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;

c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Ricorso al Tribunale federale Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tri- bunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

Spedizione: 6 agosto 2018

E. 24 banconote false da EUR 50.00 n. serie 4 (rep. n. 01.01.0005);

E. 27 banconote false da EUR 50.00 n. serie 16 (rep. n. 01.01.0016);

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 6 agosto 2018 Corte penale Composizione

Giudice penale federale supplente Claudia Solcà, Giudice unico, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,

e in qualità di accusatrici private:

1. C., 2. D. AG, 3. E., 4. F. AG, 5. G. AG, 6. H. AG, 7. I. AG, 8. J., contro

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: SK.2018.27

- 2 -

1. A., cittadino italiano,

attualmente detenuto presso il Penitenziario canto- nale “La Stampa”, 6965 Cadro, in carcerazione preventiva dal 15 dicembre 2017 e in carcerazione di sicurezza dal 31 maggio 2018,

patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Valentina Zeli,

2. B., cittadino italiano,

attualmente detenuto presso il Penitenziario canto- nale “La Stampa”, 6965 Cadro, in carcerazione preventiva dal 15 dicembre 2017 e in carcerazione di sicurezza dal 31 maggio 2018,

patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Walter Zandrini. Oggetto

Ripetuta truffa di poca entità, ripetuta messa in circola- zione di monete false, ripetuta importazione di monete false, falsità in certificati

- 3 - La Corte pronuncia: I. A. 1. A. è riconosciuto autore colpevole di: 1.1. ripetuta importazione di monete false (combinati artt. 244 cpv. 1 e 250 CP); 1.2. ripetuta messa in circolazione di monete false (combinati artt. 242 cpv. 1 e 250 CP); 1.3. ripetuta truffa di poca entità (combinati artt. 146 e 172ter CP); 1.4. falsità in certificati (combinati artt. 252 e 255 CP). 2. A. è condannato a una pena detentiva di 16 (sedici) mesi, dedotto il carcere preven- tivo sofferto (art. 51 CP). 2.1. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa parzialmente. La parte da espiare è di 6 (sei) mesi. L’esecuzione della parte restante è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CP). 3. A. è condannato al pagamento di una multa di fr. 1'500.00, corrispondente, in caso di mancato pagamento, a 15 (quindici) giorni di pena detentiva sostitutiva (art. 106 cpv. 3 CP). 4. È ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di A. per un periodo di 3 (tre) anni (art. 66abis CP). 5. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 8’638.00. 6. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Valentina Zeli è fissata in fr. 24'359.18 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 24'359.18 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).

- 4 - 7. Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).

II. B. 8. B. è riconosciuto autore colpevole di: 8.1. ripetuta importazione di monete false (combinati artt. 244 e 250 CP); 8.2. ripetuta messa in circolazione di monete false (combinati artt. 242 cpv. 1 e 250 CP); 8.3. ripetuta truffa di poca entità (combinati artt. 146 e 172ter CP). 9. B. è condannato a una pena detentiva di 15 (quindici) mesi, dedotto il carcere pre- ventivo sofferto (art. 51 CP). 9.1. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa parzialmente. La parte da espiare è di 6 (sei) mesi. L’esecuzione della parte restante è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CP). 10. B. è condannato al pagamento di una multa di fr. 1'500.00, corrispondente, in caso di mancato pagamento, a 15 (quindici) giorni di pena detentiva sostitutiva (art. 106 cpv. 3 CP). 11. È ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di B. per un periodo di 3 (tre) anni (art. 66abis CP). 12. B. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 8’638.00. 13. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Walter Zandrini è fissata in fr. 16'446.70 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

- 5 - B. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 16'446.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP). 14. Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).

III. Azioni civili 15. La pretesa civile di C. è accolta in ragione di fr. 700.00. 16. La pretesa civile di D. AG è accolta in ragione di fr. 112.00. 17. La pretesa civile di F. AG è accolta in ragione di fr. 50.00. 18. La pretesa civile di E. è accolta in ragione di fr. 200.00.

IV. Confische 19. Viene ordinata la confisca e la distruzione dei seguenti oggetti (art. 69 CP): 19.1. 2 sacchetti di plastica giallo con disegno blu e rosso (rep. n. 01.01.0030); 19.2. 1 sacchetto contenente svariati documenti cartacei (rep. n. 01.01.0031); 19.3. 1 busta in carta in cui era contenuto il denaro (rep. n. 01.02.0004); 19.4. 1 carta d’identità lituana falsa a nome di K. (rep. n. 01.02.0005); 19.5. 1 souvenir campana in metallo Svizzera (rep. n. 01.01.0001); 19.6. 1 deodorante Borotalco, 1 Bodylotion Nivea, 1 deodorante Dove (rep. n. 01.02.0001); 19.7. 1 paio di calze bianche Fila, 4 paia di calze nere Sport (rep. n. 01.02.0002);

- 6 - 19.8. 1 paio di pantofole arancione e bordeaux con pelo bianco all’interno (rep. n. 01.01.0001); 19.9. 1 paio di pantofole grigie interno bordeaux con scritto “I love coffee” (rep. n. 01.01.0002). 20. Viene ordinata la confisca e la distruzione di tutte le banconote false sequestrate (art. 249 cpv. 1 CP), in particolare di: 20.1. 17 banconote false da EUR 50.00 n. serie 1 (rep. n. 01.01.0001); 20.2. 16 banconote false da EUR 50.00 n. serie 2 (rep. n. 01.01.0002); 20.3. 17 banconote false da EUR 50.00 n. serie 3 (rep. n. 01.01.0003); 20.4. 24 banconote false da EUR 50.00 n. serie 4 (rep. n. 01.01.0005); 20.5. 1 banconota falsa da EUR 50.00 n. serie 5 (rep. n. 01.01.0005); 20.6. 10 banconote false da EUR 50.00 n. serie 6 (rep. n. 01.01.0006); 20.7. 11 banconote false da EUR 50.00 n. serie 7 (rep. n. 01.01.0007); 20.8. 44 banconote false da EUR 50.00 n. serie 8 (rep. n. 01.01.0008); 20.9. 4 banconote false da EUR 50.00 n. serie 9 (rep. n. 01.01.0009); 20.10. 5 banconote false da EUR 50.00 n. serie 10 (rep. n. 01.01.0010); 20.11. 4 banconote false da EUR 50.00 n. serie 11 (rep. n. 01.01.0011); 20.12. 11 banconote false da EUR 50.00 n. serie 12 (rep. n. 01.01.0012); 20.13. 64 banconote false da EUR 50.00 n. serie 13 (rep. n. 01.01.0013); 20.14. 14 banconote false da EUR 50.00 n. serie 14 (rep. n. 01.01.0014); 20.15. 1 banconota falsa da EUR 50.00 n. serie 15 (rep. n. 01.01.0015); 20.16. 27 banconote false da EUR 50.00 n. serie 16 (rep. n. 01.01.0016); 20.17. 9 banconote false da EUR 50.00 n. serie 17 (rep. n. 01.01.0017); 20.18. 6 banconote false da EUR 50.00 n. serie 18 (rep. n. 01.01.0018);

- 7 - 20.19. 13 banconote false da EUR 50.00 n. serie 18 (rep. n. 01.01.0019); 20.20. 1 banconota falsa da EUR 50.00 n. serie 19 (rep. n. 01.01.0020); 20.21. 1 banconota falsa da EUR 50.00 n. serie 20 (rep. n. 01.01.0021); 20.22. 62 banconote false da EUR 50.00 relative ai 43 casi di messa in circolazione accertati. 21. Alle accusatrici private di cui al punto III. del presente dispositivo vengono restituiti i seguenti valori patrimoniali sino a concorrenza della loro rispettiva pretesa, per com- plessivi fr. 1'062.00, per l’importo eccedente le pretese civili viene ordinata la confi- sca di (art. 70 CP e 267 cpv. 3 CPP): 21.1. 63 monete da fr. 5.00 (rep. n. 01.01.0022); 21.2. 63 monete da fr. 2.00 (rep. n. 01.01.0023); 21.3. 58 monete da fr. 1.00 (rep. n. 01.01.0024); 21.4. 58 monete da fr. 0.50 (rep. n. 01.01.0025); 21.5. 87 monete da fr. 0.20 (rep. n. 01.01.0026); 21.6. 58 monete da fr. 0.10 (rep. n. 01.01.0027); 21.7. 26 monete da fr. 0.05 (rep. n. 01.01.0028); 21.8. 1 banconota da fr. 50.00 (rep. n. 01.02.0001); 21.9. 67 banconote da fr. 20.00 (rep. n. 01.02.0002); 21.10. 17 banconote da fr. 10.00 (rep. n. 01.02.0003); 21.11. 3 x fr. 100.00; 2 x fr. 20.00 (totale fr. 340.00); 1x EUR 50.00; 2 x EUR 5.00; 1 x EUR 2.00 (totale EUR 62.00) (rep. N. 01.01.0002); sacco di sicurezza n. 205409075-4.

22. È disposto il dissequestro dei restanti oggetti sequestrati.

- 8 - Il Giudice unico notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica comunican- done i considerandi essenziali. Il dispositivo viene consegnato brevi manu alle parti pre- senti al termine della sua lettura.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico La Cancelliera

Comunicazione a:  Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni (brevi manu)  Avv. Valentina Zeli, Studio legale Marcellini-Galliani, per essa alla praticante legale L. (brevi manu)  Avv. Walter Zandrini, Studio legale Zandrini & Partners (brevi manu)  C.  D. AG  E.  F. AG  G. AG  H. AG  I. AG  J.

Un estratto del dispositivo della sentenza viene consegnato a:  Direzione delle Strutture carcerarie cantonali (anticipato per fax e brevi manu per il tramite degli agenti di polizia/custodia presenti alla lettura del dispositivo)  Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi

- 9 - Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:  Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo inte- grale)

Informazione sui rimedi giuridici Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo (art. 82 cpv. 2 CPP).

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;

c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Ricorso al Tribunale federale Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tri- bunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

Spedizione: 6 agosto 2018