Infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (art. 33 LArm). Ritiro dell'opposizione al decreto d'accusa.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decreto del 22 febbraio 2018 Corte penale Composizione
Giudice penale federale Giuseppe Muschietti, Giudice unico, Cancelliera Francesca Pedrazzi Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Ma- stroianni,
contro
A. Oggetto
Infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Ritiro dell'opposizione al decreto d'accusa B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell'incarto: SK.2018.2
- 2 - Visti: il decreto d'accusa del 29 novembre 2017 emesso dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nei confronti di A. concernente il reato di infra- zione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (art. 33 LArm); l'opposizione al decreto d’accusa del 29 novembre 2017 formulata da A. in data 4 dicembre 2017; lo scritto dell’11 gennaio 2018, mediante il quale il MPC confermava il decreto d'accusa in questione e lo trasmetteva a questa Corte per giudizio (incartamento SK.2018.2); lo scritto del 17 febbraio 2018, mediante il quale A. ha ritirato la propria opposizione al decreto d'accusa del 29 novembre 2017. Considerato: che giusta l'art. 356 cpv. 3 CPP l'opposizione può essere ritirata fino alla conclu- sione delle arringhe; che il ritiro dell'opposizione non è più possibile quando il pubblico ministero abbia già emanato il decreto d'abbandono (v. art. 355 cpv. 3 lett. b CPP) oppure l'atto d'accusa (v. art. 355 cpv. 3 lett. d CPP; v. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2018, 3° edizione, n. 4 ad art. 356 CPP; PAOLO BERNASCONI, Codice svizzero di procedura penale [CPP], Commentario, n. 8 ad art. 356 CPP; G. GILLIÉRON/M. KILLIAS, Code de procédure pénale suisse, Commentario romando, n. 11 ad art. 356 CPP); che nella fattispecie il MPC ha confermato il decreto d'accusa del 29 novembre 2017 emesso nei confronti di A. ai sensi dell'art. 355 cpv. 3 lett. a CPP, ragione per cui il ritiro dell'opposizione è tempestivo e valido; che tale ritiro ha come conseguenza di rendere il decreto d'accusa esecutivo (v. G. GILLIÉRON/M. KILLIAS, op. cit., n. 13 ad art. 356 CPP; A. DONATSCH/T. HANSJAKOB/V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2017, 2° edizione, n. 2a ad art. 356 CPP);
- 3 - che A., risultando soccombente dato il ritiro della sua opposizione, deve sopportare le spese processuali cagionate (G. GILLIÉRON/M. KILLIAS, op. cit., n. 14 ad art. 356 CPP); che la tassa di giustizia è calcolata in base agli art. 422 e segg. CPP e art. 73 LOAP, unitamente all'art. 7 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata, visto lo stato della procedura e dell'esame condotto, al minimo edittale di fr. 200.--.
Per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1. Il decreto d'accusa del 29 novembre 2017 emesso dal Ministero pubblico della Confederazione nei confronti di A. concernente il reato di infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (art. 33 LArm) è esecutivo. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico di A.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico
La Cancelliera
- 4 - Comunicazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Ma- stroianni A. Dopo il passaggio in giudicato la decisione sarà comunicata a: Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo integrale) Informazione sui rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tri- bunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 22 febbraio 2018