opencaselaw.ch

SK.2018.12

Bundesstrafgericht · 2018-03-13 · Italiano CH

Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup). Sospensione e rinvio dell'accusa (art. 329 CPP); Renvoi au MPC

Sachverhalt

A. In seguito ad un rapporto stilato dalla Polizia giudiziaria federale (di seguito: PGF) che faceva stato di possibili traffici di stupefacenti dal Sud America all'Italia, utilizzando la Svizzera quale base logistica, oltre che di un traffico di armi dalla Svizzera all'Italia, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto, il 26 ottobre 2009, un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di B. e di †C. per i titoli di organizzazione criminale (art. 260ter CP), infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm), infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 LMB), nonché infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.34 del 13 maggio 2015, p. 3, cl. 11 p. 23-03-0005). Tale procedimento era rubricato con il n. SV.09.0165-RA. B. Il MPC ha successivamente esteso il procedimento nei confronti di terze persone e per ulteriori titoli di reato. In particolare, l’indagine è stata estesa nei confronti di D. (consorte di B.), E., F., G. e H. (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.34 del 13 maggio 2015, p. 3-4, cl. 11 p. 23-03-0005 e segg.). C. A seguito di quanto emerso nel corso delle indagini e riportato in particolare nel rapporto di situazione della PGF del 12 febbraio 2014 (cl. 1 p. 05-00-0004 e segg.), con decisione del 24 marzo 2014 il MPC ha ulteriormente esteso la procedura a I. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (cl. 1 p. 01-00-0004 e seg.). Il 3 aprile 2014, il procedimento concernente I. è stato disgiunto dal procedimento federale n. SV.09.0165-RA ed è stato rubricato con il n. SV.14.0455-RA (cl. 1 p. 01-00-0006 e seg., 01-00-0006 e segg.). D. Nell’ambito del procedimento disgiunto, avendo le autorità inquirenti ipotizzato l’acquirente finale della cocaina nella persona di A., con domanda di assistenza giudiziaria internazionale del 9 maggio 2014 il MPC ha inoltrato alle autorità italiane la richiesta di effettuare, per via rogatoriale, l’interrogatorio di quest’ultimo (cl. 9 p. 18-02-0001 e seg.). E. Il 15 luglio 2014, stando alle emergenze esposte nel rapporto di situazione della PGF del 12 febbraio 2014, il MPC ha esteso il procedimento SV.14.0455-RA nei confronti di A. per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (cl. 1 p. 01-00-0009 e seg.).

- 3 - F. Il 30 settembre 2014 si è svolto a Milano, per via rogatoriale, l’interrogatorio di A., alla presenza anche del rappresentante del MPC (cl. 9 p. 18-02-0021 e segg.). G. Con decreto del 27 ottobre 2015, il MPC ha dichiarato l’abbandono del procedimento penale nei confronti di I. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP (cl. 1 p. 03-00-0001 e segg.). H. L'11 luglio 2017 il MPC ha comunicato alle parti la conclusione dell'inchiesta ex art. 318 cpv. 1 CPP e ha prospettato la promozione dell'accusa dinanzi al Tribunale penale federale (cl. 1 p. 03-00-0005 e seg.). I. In data 18 ottobre 2017 il MPC ha promosso l'accusa dinanzi al Tribunale penale federale nei confronti di I. e di A. per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (cl. 12 p. 12.100.001 e segg.). J. I pubblici dibattimenti, aperti il 20 febbraio 2018, sono stati rinviati al 13 marzo 2018 in considerazione dell’assenza dell’imputato A. K. Il 13 marzo 2018, la Corte ha constatato l’assenza dell’imputato A. ai nuovi dibattimenti. Il MPC, invitato a prendere posizione, ha indicato non ritenere necessaria una disgiunzione e domandato che a carico di A. si proceda nelle forme contumaciali; i rappresentanti degli imputati non hanno invece espresso osservazioni in merito. L. Il medesimo giorno, in sede di pubblico dibattimento, la Corte ha constatato che la procedura contumaciale non poteva essere svolta nei confronti di A. ed ha pertanto ordinato la disgiunzione del procedimento a suo carico dalla procedura relativa a I. M. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

- 4 -

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Giusta l'art. 329 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento esamina se l’atto d’accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente (lett. a), se i presupposti processuali sono adempiuti (lett. b) e se vi sono impedimenti a procedere (lett. c). Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi (art. 329 cpv.

E. 1.2 Giusta l’art. 366 cpv. 1 CPP, se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili. In questa fase procedurale, il giudice constata unicamente – sotto il profilo formale

– se l’imputato è stato regolarmente citato al dibattimento di primo grado e se vi si è presentato; le ragioni di un’assenza dell’imputato, con riserva di quanto previsto all’art. 366 cpv. 3 CPP, non sono pertinenti per il giudizio sull’applicabilità della procedura contumaciale (SUMMERS, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [Donatsch/Hansjakob/Lieber, ed.], 2a ediz. 2014, n. 15 ad art. 366 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 1397; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.,

n. 4 ad art. 366 CPP).

- 5 -

Se l'imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il dibattimento può iniziare in sua assenza (art. 366 cpv. 2 CPP). Anche in presenza di una seconda citazione, il motivo dell’assenza dell’imputato non è di per sé rilevante (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis- kommentar [di seguito: Praxiskommentar], 3a ediz. 2018, n. 6 ad art. 366 CPP; SUMMERS, op. cit., n. 15 ad art. 366 CPP).

Per quanto attiene ai presupposti materiali per la conduzione della procedura contumaciale, questi sono stabiliti all’art. 366 cpv. 4 CPP: in sostanza, è necessario che, nel procedimento in corso, l'imputato abbia avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati (lett. a) e la situazione probatoria consenta la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputato (lett. b). Se nel corso della procedura preliminare l’imputato è stato interrogato in modo completo e dettagliato su tutti i fatti contestatigli, si presume che egli abbia avuto sufficiente possibilità di esprimersi. L’imputato dovrebbe avere avuto sufficienti possibilità di esprimersi dinanzi al pubblico ministero (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, n. 9 ad art. 366 CPP; MAURER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 16 ad art. 366 CPP).

E. 1.3.1 In concreto, l’imputato A. è stato regolarmente citato ai dibattimenti previsti dal 20 al 22 febbraio 2018, e dal 13 al 15 marzo 2018, tramite citazioni del 4 gennaio 2018, conformemente a quanto previsto dagli art. 201 e segg. CPP (cl. 12 p. 12.832.001- 006). Le predette citazioni sono state ritirate dall’imputato il 16 gennaio 2018 (cl. 12

p. 12.832.011-012). Le condizioni formali per l’applicazione di una procedura contumaciale sono dunque adempiute.

E. 1.3.2 Per quanto attiene alle condizioni materiali, occorre verificare inizialmente se l’imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati (art. 366 cpv. 4 lett. a CPP). In proposito, va rilevato che, a seguito di una domanda rogatoriale elvetica, l’imputato A. era stato invitato a comparire dalle autorità italiane nel corso dell’istruttoria; egli ha tuttavia depositato una comunicazione scritta manifestando la sua intenzione di avvalersi della facoltà di non rispondere e dichiarando di non voler presenziare all’udienza di interrogatorio (cl. 9 p. 18-02-0016/0112). Nuovamente citato dalle autorità italiane all’udienza del 30 settembre 2014, A. si è presentato ed è stato interrogato a Milano in via rogatoriale, alla presenza del suo difensore e del rappresentante del MPC (cl. 9

p. 18-02-0023 e segg.). In tale ambito egli è stato confrontato con tre dei quattro

- 6 - capi d’accusa ascrittigli, e meglio gli asseriti traffici del 24 maggio-12 giugno 2007 (capo d’accusa 1.2.1), del 6 agosto-17 agosto 2008 (capo d’accusa 1.2.2) e del 27 novembre - 30 novembre 2008 (capo d’accusa 1.2.3) e gli è stata data la possibilità di esprimersi in proposito. A. si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere. Citato all’interrogatorio finale, A. si è rifiutato di parteciparvi (cl. 8 p. 16- 03-0004/5). Se l’imputato, come nella fattispecie, nella procedura preliminare ha esercitato il suo diritto a non rispondere e ha rifiutato di determinarsi sulle accuse sostenute contro di lui, la procedura contumaciale resta di per sé percorribile. Per quanto riguarda la seconda condizione posta all’art. 366 cpv. 4 lett. b CPP, ovvero che la situazione probatoria consenta la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputato, è necessario, per il caso in esame, fare le seguenti considerazioni. La garanzia dell'art. 6 n. 3 lett. d CEDU conferisce all'imputato, tra l'altro, il diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, concretizzando quindi gli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost. Una dichiarazione testimoniale a carico dell'imputato è di principio utilizzabile soltanto quand'egli durante il procedimento penale abbia avuto almeno un'adeguata e sufficiente possibilità di metterla in dubbio e di porre domande complementari (DTF 131 I 476 consid. 2.2). L'imputato deve essere nella condizione di esaminare la credibilità di una deposizione e di metterne in discussione il valore probatorio in contraddittorio. Ciò può avvenire nel momento in cui il testimone a carico rilascia le sue dichiarazioni oppure in una fase successiva del procedimento. È esclusa la possibilità che un giudizio si basi su dichiarazioni di un testimone, senza che l’imputato abbia avuto l’occasione di porgli delle domande e di mettere in dubbio quanto da questi asserito (DTF 131 I 476 consid. 2.2). Il diritto di interrogare il testimone a carico è assoluto quando la deposizione è decisiva (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e 129 I 151 consid. 3.1). Nel caso in esame le accuse a carico di A. si basano sostanzialmente sulle testimonianze di H., le quali rivestono quindi carattere decisivo. Tuttavia né A., né il suo difensore hanno mai partecipato a un interrogatorio nel quale il predetto testimone (o altri testimoni, anch’essi interrogati in assenza di A. e del suo difensore) ha rilasciato le proprie dichiarazioni. Ne deriva che i verbali di H., come anche quelli degli altri testi, con le dichiarazioni relative ad A. non sono utilizzabili a carico di quest’ultimo. Data questa particolare situazione, sarebbe pertanto stato molto importante che il Tribunale si potesse fare un’impressione diretta dell’imputato (v. a questo proposito MAURER, op. cit., n. 16 ad art. 366 CPP), tanto più che in precedenza egli aveva dichiarato che, pur avvalendosi momentaneamente della facoltà di non rispondere, avrebbe comunque parlato di fronte ad un Tribunale (v. cl. 9 p. 18.02.0030). A queste condizioni non è dunque possibile considerare che la situazione probatoria consenta la pronuncia di una sentenza in assenza dell’imputato come previsto all’art. 366 cpv. 4 lett. b CPP.

- 7 -

E. 1.4 Questa Corte deve pertanto concludere che A. non ha avuto l’opportunità sufficiente di esprimersi su tutti i reati imputatigli, come pure che la situazione probatoria non permette la pronuncia di una sentenza in sua assenza. Le condizioni per l’applicazione della procedura contumaciale non sono quindi adempiute. Per tale ragione, in sede di pubblici dibattimenti la Corte ha deciso la disgiunzione ex art. 30 CPP del procedimento relativo ad A. dalla procedura concernente I., nel rispetto anche dell’imperativo di celerità di cui all’art. 5 cpv. 2 CPP (v. JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 17090 e seg.).

E. 2 Per quanto attiene alla procedura qui in oggetto diretta nei confronti di A., si impone la sospensione del procedimento secondo l’art. 329 cpv. 2 CPP ed il rinvio del medesimo al pubblico ministero. La causa nei confronti di A. non viene mantenuta pendente presso la Corte penale del Tribunale penale federale.

E. 3 Per la presente procedura dinanzi a questa Corte non vengono percepite spese. La decisione sulle spese della procedura preliminare interverrà in sede di un eventuale giudizio di merito.

E. 4 Non vengono percepite spese.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Presidente del Collegio giudicante

La Cancelliera

Intimazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico

- Avv. Lorenzo Fornara

- 9 -

Informazione sui rimedi giuridici

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 29 marzo 2018

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordinanza del 13 marzo 2018 Corte penale Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente del Collegio giudicante, Roy Garré e Giuseppe Muschietti, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE rappresentato dal Procuratore federale Alfredo Rezzonico, contro

A., patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Lorenzo Fornara, Oggetto

Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti

Sospensione e rinvio dell’accusa (art. 329 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: SK.2018.12

- 2 - Fatti:

A. In seguito ad un rapporto stilato dalla Polizia giudiziaria federale (di seguito: PGF) che faceva stato di possibili traffici di stupefacenti dal Sud America all'Italia, utilizzando la Svizzera quale base logistica, oltre che di un traffico di armi dalla Svizzera all'Italia, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto, il 26 ottobre 2009, un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di B. e di †C. per i titoli di organizzazione criminale (art. 260ter CP), infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm), infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 LMB), nonché infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.34 del 13 maggio 2015, p. 3, cl. 11 p. 23-03-0005). Tale procedimento era rubricato con il n. SV.09.0165-RA. B. Il MPC ha successivamente esteso il procedimento nei confronti di terze persone e per ulteriori titoli di reato. In particolare, l’indagine è stata estesa nei confronti di D. (consorte di B.), E., F., G. e H. (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.34 del 13 maggio 2015, p. 3-4, cl. 11 p. 23-03-0005 e segg.). C. A seguito di quanto emerso nel corso delle indagini e riportato in particolare nel rapporto di situazione della PGF del 12 febbraio 2014 (cl. 1 p. 05-00-0004 e segg.), con decisione del 24 marzo 2014 il MPC ha ulteriormente esteso la procedura a I. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (cl. 1 p. 01-00-0004 e seg.). Il 3 aprile 2014, il procedimento concernente I. è stato disgiunto dal procedimento federale n. SV.09.0165-RA ed è stato rubricato con il n. SV.14.0455-RA (cl. 1 p. 01-00-0006 e seg., 01-00-0006 e segg.). D. Nell’ambito del procedimento disgiunto, avendo le autorità inquirenti ipotizzato l’acquirente finale della cocaina nella persona di A., con domanda di assistenza giudiziaria internazionale del 9 maggio 2014 il MPC ha inoltrato alle autorità italiane la richiesta di effettuare, per via rogatoriale, l’interrogatorio di quest’ultimo (cl. 9 p. 18-02-0001 e seg.). E. Il 15 luglio 2014, stando alle emergenze esposte nel rapporto di situazione della PGF del 12 febbraio 2014, il MPC ha esteso il procedimento SV.14.0455-RA nei confronti di A. per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (cl. 1 p. 01-00-0009 e seg.).

- 3 - F. Il 30 settembre 2014 si è svolto a Milano, per via rogatoriale, l’interrogatorio di A., alla presenza anche del rappresentante del MPC (cl. 9 p. 18-02-0021 e segg.). G. Con decreto del 27 ottobre 2015, il MPC ha dichiarato l’abbandono del procedimento penale nei confronti di I. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP (cl. 1 p. 03-00-0001 e segg.). H. L'11 luglio 2017 il MPC ha comunicato alle parti la conclusione dell'inchiesta ex art. 318 cpv. 1 CPP e ha prospettato la promozione dell'accusa dinanzi al Tribunale penale federale (cl. 1 p. 03-00-0005 e seg.). I. In data 18 ottobre 2017 il MPC ha promosso l'accusa dinanzi al Tribunale penale federale nei confronti di I. e di A. per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (cl. 12 p. 12.100.001 e segg.). J. I pubblici dibattimenti, aperti il 20 febbraio 2018, sono stati rinviati al 13 marzo 2018 in considerazione dell’assenza dell’imputato A. K. Il 13 marzo 2018, la Corte ha constatato l’assenza dell’imputato A. ai nuovi dibattimenti. Il MPC, invitato a prendere posizione, ha indicato non ritenere necessaria una disgiunzione e domandato che a carico di A. si proceda nelle forme contumaciali; i rappresentanti degli imputati non hanno invece espresso osservazioni in merito. L. Il medesimo giorno, in sede di pubblico dibattimento, la Corte ha constatato che la procedura contumaciale non poteva essere svolta nei confronti di A. ed ha pertanto ordinato la disgiunzione del procedimento a suo carico dalla procedura relativa a I. M. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

- 4 - La Corte considera in diritto:

1. 1.1 Giusta l'art. 329 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento esamina se l’atto d’accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente (lett. a), se i presupposti processuali sono adempiuti (lett. b) e se vi sono impedimenti a procedere (lett. c). Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi (art. 329 cpv. 2 CPP; v. sentenze del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011, consid. 3.2.2, nonché 1B_302/2011 di medesima data, consid. 2.2.2). Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa (art. 329 cpv. 3 CPP).

La possibilità di sospendere la procedura ex art. 329 cpv. 2 CPP è pure applicabile

– per analogia – al caso in cui difettino una o entrambe le condizioni per la pronuncia di una sentenza in contumacia, previste queste ultime all’art. 366 cpv. 4 CPP. In tale evenienza infatti, il tribunale dovrà abbandonare (art. 329 cpv. 4 CPP) oppure sospendere (art. 329 cpv. 2 CPP) la procedura (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2a ediz. 2018, n. 17090 e seg; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire: CPP Code de procédure pénale, 2a ediz. 2016, n. 22 ad art. 366 CPP; THALMANN, Commentaire romand, Code de procédure pénale Suisse [Kuhn/Jeanneret ed.], 2011, n. 40 ad art. 366 CPP).

1.2 Giusta l’art. 366 cpv. 1 CPP, se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili. In questa fase procedurale, il giudice constata unicamente – sotto il profilo formale

– se l’imputato è stato regolarmente citato al dibattimento di primo grado e se vi si è presentato; le ragioni di un’assenza dell’imputato, con riserva di quanto previsto all’art. 366 cpv. 3 CPP, non sono pertinenti per il giudizio sull’applicabilità della procedura contumaciale (SUMMERS, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [Donatsch/Hansjakob/Lieber, ed.], 2a ediz. 2014, n. 15 ad art. 366 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 1397; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.,

n. 4 ad art. 366 CPP).

- 5 -

Se l'imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il dibattimento può iniziare in sua assenza (art. 366 cpv. 2 CPP). Anche in presenza di una seconda citazione, il motivo dell’assenza dell’imputato non è di per sé rilevante (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis- kommentar [di seguito: Praxiskommentar], 3a ediz. 2018, n. 6 ad art. 366 CPP; SUMMERS, op. cit., n. 15 ad art. 366 CPP).

Per quanto attiene ai presupposti materiali per la conduzione della procedura contumaciale, questi sono stabiliti all’art. 366 cpv. 4 CPP: in sostanza, è necessario che, nel procedimento in corso, l'imputato abbia avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati (lett. a) e la situazione probatoria consenta la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputato (lett. b). Se nel corso della procedura preliminare l’imputato è stato interrogato in modo completo e dettagliato su tutti i fatti contestatigli, si presume che egli abbia avuto sufficiente possibilità di esprimersi. L’imputato dovrebbe avere avuto sufficienti possibilità di esprimersi dinanzi al pubblico ministero (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, n. 9 ad art. 366 CPP; MAURER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 16 ad art. 366 CPP). 1.3 1.3.1 In concreto, l’imputato A. è stato regolarmente citato ai dibattimenti previsti dal 20 al 22 febbraio 2018, e dal 13 al 15 marzo 2018, tramite citazioni del 4 gennaio 2018, conformemente a quanto previsto dagli art. 201 e segg. CPP (cl. 12 p. 12.832.001- 006). Le predette citazioni sono state ritirate dall’imputato il 16 gennaio 2018 (cl. 12

p. 12.832.011-012). Le condizioni formali per l’applicazione di una procedura contumaciale sono dunque adempiute.

1.3.2 Per quanto attiene alle condizioni materiali, occorre verificare inizialmente se l’imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati (art. 366 cpv. 4 lett. a CPP). In proposito, va rilevato che, a seguito di una domanda rogatoriale elvetica, l’imputato A. era stato invitato a comparire dalle autorità italiane nel corso dell’istruttoria; egli ha tuttavia depositato una comunicazione scritta manifestando la sua intenzione di avvalersi della facoltà di non rispondere e dichiarando di non voler presenziare all’udienza di interrogatorio (cl. 9 p. 18-02-0016/0112). Nuovamente citato dalle autorità italiane all’udienza del 30 settembre 2014, A. si è presentato ed è stato interrogato a Milano in via rogatoriale, alla presenza del suo difensore e del rappresentante del MPC (cl. 9

p. 18-02-0023 e segg.). In tale ambito egli è stato confrontato con tre dei quattro

- 6 - capi d’accusa ascrittigli, e meglio gli asseriti traffici del 24 maggio-12 giugno 2007 (capo d’accusa 1.2.1), del 6 agosto-17 agosto 2008 (capo d’accusa 1.2.2) e del 27 novembre - 30 novembre 2008 (capo d’accusa 1.2.3) e gli è stata data la possibilità di esprimersi in proposito. A. si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere. Citato all’interrogatorio finale, A. si è rifiutato di parteciparvi (cl. 8 p. 16- 03-0004/5). Se l’imputato, come nella fattispecie, nella procedura preliminare ha esercitato il suo diritto a non rispondere e ha rifiutato di determinarsi sulle accuse sostenute contro di lui, la procedura contumaciale resta di per sé percorribile. Per quanto riguarda la seconda condizione posta all’art. 366 cpv. 4 lett. b CPP, ovvero che la situazione probatoria consenta la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputato, è necessario, per il caso in esame, fare le seguenti considerazioni. La garanzia dell'art. 6 n. 3 lett. d CEDU conferisce all'imputato, tra l'altro, il diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, concretizzando quindi gli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost. Una dichiarazione testimoniale a carico dell'imputato è di principio utilizzabile soltanto quand'egli durante il procedimento penale abbia avuto almeno un'adeguata e sufficiente possibilità di metterla in dubbio e di porre domande complementari (DTF 131 I 476 consid. 2.2). L'imputato deve essere nella condizione di esaminare la credibilità di una deposizione e di metterne in discussione il valore probatorio in contraddittorio. Ciò può avvenire nel momento in cui il testimone a carico rilascia le sue dichiarazioni oppure in una fase successiva del procedimento. È esclusa la possibilità che un giudizio si basi su dichiarazioni di un testimone, senza che l’imputato abbia avuto l’occasione di porgli delle domande e di mettere in dubbio quanto da questi asserito (DTF 131 I 476 consid. 2.2). Il diritto di interrogare il testimone a carico è assoluto quando la deposizione è decisiva (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e 129 I 151 consid. 3.1). Nel caso in esame le accuse a carico di A. si basano sostanzialmente sulle testimonianze di H., le quali rivestono quindi carattere decisivo. Tuttavia né A., né il suo difensore hanno mai partecipato a un interrogatorio nel quale il predetto testimone (o altri testimoni, anch’essi interrogati in assenza di A. e del suo difensore) ha rilasciato le proprie dichiarazioni. Ne deriva che i verbali di H., come anche quelli degli altri testi, con le dichiarazioni relative ad A. non sono utilizzabili a carico di quest’ultimo. Data questa particolare situazione, sarebbe pertanto stato molto importante che il Tribunale si potesse fare un’impressione diretta dell’imputato (v. a questo proposito MAURER, op. cit., n. 16 ad art. 366 CPP), tanto più che in precedenza egli aveva dichiarato che, pur avvalendosi momentaneamente della facoltà di non rispondere, avrebbe comunque parlato di fronte ad un Tribunale (v. cl. 9 p. 18.02.0030). A queste condizioni non è dunque possibile considerare che la situazione probatoria consenta la pronuncia di una sentenza in assenza dell’imputato come previsto all’art. 366 cpv. 4 lett. b CPP.

- 7 - 1.4 Questa Corte deve pertanto concludere che A. non ha avuto l’opportunità sufficiente di esprimersi su tutti i reati imputatigli, come pure che la situazione probatoria non permette la pronuncia di una sentenza in sua assenza. Le condizioni per l’applicazione della procedura contumaciale non sono quindi adempiute. Per tale ragione, in sede di pubblici dibattimenti la Corte ha deciso la disgiunzione ex art. 30 CPP del procedimento relativo ad A. dalla procedura concernente I., nel rispetto anche dell’imperativo di celerità di cui all’art. 5 cpv. 2 CPP (v. JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 17090 e seg.). 2. Per quanto attiene alla procedura qui in oggetto diretta nei confronti di A., si impone la sospensione del procedimento secondo l’art. 329 cpv. 2 CPP ed il rinvio del medesimo al pubblico ministero. La causa nei confronti di A. non viene mantenuta pendente presso la Corte penale del Tribunale penale federale. 3. Per la presente procedura dinanzi a questa Corte non vengono percepite spese. La decisione sulle spese della procedura preliminare interverrà in sede di un eventuale giudizio di merito.

4. La tassazione della nota dell’avv. Fornara, difensore d’ufficio di A., avverrà ad opera del MPC, o della Corte penale del Tribunale penale federale in caso di rinnovata promozione dell’accusa, qualora questa dovesse essere chiamata a decidere in via definitiva.

- 8 - Per questi motivi, la Corte ordina:

1. Il procedimento SK.2018.12 nei confronti di A. è sospeso.

2. L’accusa nei confronti di A. è rinviata al Ministero pubblico della Confederazione.

3. La causa sospesa non viene mantenuta pendente presso la Corte penale del Tribunale penale federale.

4. Non vengono percepite spese.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Presidente del Collegio giudicante

La Cancelliera

Intimazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico

- Avv. Lorenzo Fornara

- 9 -

Informazione sui rimedi giuridici

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 29 marzo 2018