Organizzazione criminale (art. 260ter CP). Ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, aggravata (art. 19 LStup). Ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19a LStup)
Sachverhalt
A. Mediante informazione spontanea dell’11 maggio 2006 la Procura della Repub- blica presso il Tribunale Ordinario di Milano ha comunicato al Ministero pubblico della confederazione (in appresso: MPC) l’esistenza di un procedimento penale in corso in Italia a carico di E. (cittadino italiano nato il 9 ottobre 1947), A. (citta- dino italo-argentino nato il 21 agosto 1953) ed altri indagati in quanto ritenuti i vertici ed i promotori di un’organizzazione criminale di matrice ‘ndranghetista dedita all’importazione di cocaina in Italia (cl. 1 p. 4.000.3). L’autorità italiana segnalava in particolare che A., B. (cittadino italo-argentino) e D. (cittadina sviz- zera), residenti in Svizzera, apparivano coinvolti in importanti traffici internazio- nali di stupefacenti. Da sorveglianze tecniche e visive, e da intercettazioni tele- foniche disposte nell’inchiesta italiana, segnatamente tra il 20 aprile e il 10 maggio 2006, emergeva che i predetti si stavano adoperando per importare ingenti quantitativi di stupefacenti dal Sudamerica all’Italia, probabilmente se- guendo una rotta che prevedeva l’attraversamento del territorio elvetico. Alla lu- ce dell’imminenza dell’importazione, l’autorità italiana chiedeva al MPC di valu- tare l’opportunità di avviare un’inchiesta in Svizzera e disporre misure di osser- vazione e di pedinamento nei confronti di A., B. al fine di individuarne eventuali complici in territorio svizzero e meglio comprendere le modalità dell’im- portazione. A questo scopo, l’autorità estera comunicava le utenze telefoniche di A. (no tel. 1) e di B. (no tel. 2 e 3). Dato il carattere transnazionale della fatti- specie, l’autorità italiana segnalava al MPC la disponibilità, in caso di avvio di un’inchiesta in Svizzera, alla costituzione di un gruppo di indagini comune. B. In data 13 maggio 2006 le autorità inquirenti italiane e svizzere hanno sottoscrit- to in virtù dell’art. XXI dell’Accordo addizionale del 10 settembre 1998 che com- pleta la Convenzione europea di assistenza giudiziaria (in appresso: CEAG) e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.945.41), una squadra comune di inchiesta finalizzata segnatamente all’adozione di numerose misure investigative comuni destinate a monitorare in tempo reale gli spostamenti degli indagati nonché alla messa in atto degli interrogatori degli imputati sul suolo italiano e su quello elve- tico alla presenza delle rispettive autorità investigative nazionali abilitate a par- tecipare all’inchiesta comune. C. Con decisione del 19 maggio 2006 il MPC ha aperto una procedura d'indagini preliminari di polizia giudiziaria nei confronti di A. e B. ed ignoti per titolo di or- ganizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e infrazione alla legge federa- le sugli stupefacenti (LStup) ai sensi dell’art. 19 n. 1 e 2 (cl. 1 p. 1.000.1).
- 4 - D. Tramite successive decisioni del 22 giugno 2006 (cl. 1 p. 1.000.3) e 5 febbraio 2007 (cl. 1 p. 1.000.4-5), il MPC ha esteso l’indagine di polizia giudiziaria rispet- tivamente nei confronti di C., nata il 29 gennaio 1963 a Baden, cittadina svizze- ra, e D., nata il 6 luglio 1957 a Mendrisio, cittadina svizzera, per titolo di orga- nizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e infrazione all’art. 19 n. 1 e 2 LStup. A seguito delle risultanze dell’inchiesta, mediante decisione del 30 luglio 2008 il MPC ha esteso le indagini preliminari nei confronti di C. per titolo di ripe- tuta contravvenzione all’art. 19a LStup e le ha sospese nei confronti della stes- sa e di D. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP. Nel contempo, il MPC ha sospeso l’indagine nei confronti di ignoti per titolo di orga- nizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e infrazione all’art. 19 n. 1 e 2 LStup (cl. 1 p. 1.000.6-8). E. Le inchieste italiane, confermate da sentenze passate in giudicato acquisite agli atti mediante l’assistenza internazionale, hanno messo in evidenza l’esistenza già a partire dal 2003 di una diramazione autonoma di stampo 'ndranghetistico dell’organizzazione criminale F. di Africo (Calabria/I) operante in particolare a Milano (cl. 61 p. 18.8.3433). In tale contesto investigativo le autorità italiane hanno appurato l’importante ruolo svolto da E. grazie al quale l’organizzazione e in particolare G. e i suoi referenti H. e I. è riuscita ad aprire un canale per l’approvvigionamento di stupefacenti. Stando alle risultanze delle inchieste ita- liane e svizzere, E. si sarebbe avvalso nella perpetrazione dell’attività criminosa svolta dall’organizzazione criminale di A. che, a sua volta, avrebbe introdotto nella condotta criminale anche B., C. e D. F. Il 23 gennaio 2007 le autorità spagnole hanno sequestrato presso il porto di Castellón (Spagna) 206 chilogrammi lordi di cocaina con grado di purezza me- dia pari a circa 73% (cl. 62 p. 18.9.85-164). La sostanza stupefacente era rac- colta in 23 scatole di alluminio sigillate occultate all’interno di una parete diviso- ria predisposta tra il bagno e le cuccette di un camper Mercedes Benz Sprinter (n. di telaio 4) con targa no. 5 intestato a C. Il 13 febbraio 2007 la polizia giudi- ziaria federale ha sequestrato un furgone Mercedes Benz, modello Sprinter di colore bianco parcheggiato nella località di Visletto (comune di Cevio/TI) privo di targhe (cl. 14 p. 8.8.10; cl. 1 p. 10.0.14 e segg.). L’inchiesta ha appurato che il furgone con n. di matricola 6 era stato targato no. 7 fino all’8 gennaio 2007 ed intestato a D. Nell’interno del furgone sono state rinvenute tracce di cocaina in particolare in un doppiofondo nel lato sinistro del frigorifero. L’indagine avrebbe avvalorato l’ipotesi secondo la quale gli accusati A. e D. avrebbero anteriormen- te al traffico sfociato nel sequestro spagnolo di cui sopra già organizzato, acqui- stato e trasportato imprecisate quantità di stupefacente di tipo cocaina nel 2004.
- 5 - G. C., A. e B. sono stati arrestati il 24 gennaio 2007 (cl. 6 p. 6.1.3, 6.2.1 e 6.3.1). A richiesta degli imputati, il MPC nei confronti di C., mediante decisione del 17 ot- tobre 2007 con effetto a partire dal 5 novembre 2007, nei confronti di A., me- diante decisione del 26 marzo 2008 con effetto a partire dal 31 marzo 2008 e nei confronti di B., mediante decisione del 21 aprile 2008 con effetto a partire dal 21 aprile 2008, ha modificato lo statuto di carcerazione preventiva in espia- zione anticipata della pena. D. è stata arrestata il 10 aprile 2007 (cl. 6 p. 6.4.23 e segg.) e scarcerata preventivamente il 24 agosto 2007 (cl. 6 p. 6.4.87) e sot- toposta a misure sostitutive (cl. 6 p. 6.4.89 e segg.). H. Mediante rapporto del 29 agosto 2008 (cl. 1 p. 2.000.5 e segg.) trasmesso all’Ufficio dei Giudici istruttori federali (UGI), il MPC ha comunicato a quest’ultima autorità federale che l’inchiesta di polizia giudiziaria ha permesso di chiarire i fatti in modo sufficiente per permettere al MPC di decidere il rinvio a giudizio degli imputati (cl. 1 p. 2.000.5 e segg.). Mediante ordinanza del 9 set- tembre 2008 (cl. 1 pag. 2.000.3 e segg.), l’UGI ordinava l’apertura dell’istruzio- ne preparatoria nei confronti di A. e B. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 n. 1 e 2 in relazione all’art. 19 n. 4 LStup, nei confronti di C. e D. per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19
n. 1 e 2 in relazione all’art. 19 n. 4 LStup. Nella stessa ordinanza, in virtù dell’art. 119 PP, l’UGI assegnava un termine alle parti sino al 30 settembre 2008 per richiedere eventuali complementi di istruzione, esprimersi sulla proce- dura e comunicare se rinunciavano alla stesura del rapporto finale di cui all’art. 119 cpv. 3 PP. I. Con scritto del 30 maggio 2008 il legale di C. ha comunicato all'UGI di rinuncia- re ad eventuali complementi di istruzione in considerazione del fatto che l’inchiesta svolta del MPC nonché il relativo rapporto finale erano atti a conside- rare in sede di dibattimento gli elementi fattuali importanti della procedura (cl. 37 p. 16.1.148). Mediante scritto del 30 settembre 2008 il legale di A. ha inoltrato formale istanza al fine di acquisire agli atti le richieste di rinvio a giudi- zio formulate dalle autorità italiane nei confronti di E., J., H., G., I., K., L., M., N. e eventuali altri coimputati. Nello stesso scritto, il legale di A. comunicava inoltre all’UGI di non avere osservazioni in merito al rapporto finale del MPC e di ri- nunciare alla stesura di un ulteriore rapporto finale (cl. 37 p. 16.2.150). Tramite corriere del 30 settembre 2008 il legale di B. ha comunicato all’UGI di non avere osservazioni in merito al rapporto del MPC e di rinunciare alla stesura di un ul- teriore rapporto finale chiedendo tuttavia l’acquisizione agli atti delle eventuali sentenze o rinvii a giudizio pronunciati dalle autorità italiane nei confronti di E.,
- 6 - J., H., G., I., K., L., M., N. (cl. 37 p. 16.3.73). Tramite scritto del 25 settembre 2008 il patrocinatore di D. informava l’UGI di rinunciare ad ulteriori atti istruttori ed all’allestimento del rapporto finale giusta l’art. 119 cpv. 3 PP (cl. 37 p. 16.4.68). J. Con atto d'accusa inoltrato al Tribunale penale federale (TPF) il 23 dicembre 2008, il MPC chiede che A. e B. siano riconosciuti colpevoli di partecipazione risp. sostegno ad un'organizzazione criminale. Egli chiede inoltre che A., B., C. e D. siano riconosciuti colpevoli di infrazione alla legge federale sugli stupefa- centi, aggravata. L'autorità requirente chiede infine che C. sia riconosciuta col- pevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. K. Il dibattimento ha avuto luogo dal 5 all'8 ottobre 2009. Tutti gli accusati si sono regolarmente presentati in aula. L. Dopo la lettura dell'atto d'accusa da parte del Cancelliere, il Presidente, visto il contenuto dell'art. 170 PP, ha comunicato che per quanto concerne la ripetuta violazione aggravata della legge sugli stupefacenti rimproverata agli accusati A. e B. la Corte avrebbe valutato anche l'ipotesi della banda costituitasi per eserci- tare il traffico illecito di stupefacenti ai sensi dell'art. 19 n. 2 lett. b LStup. M. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni: M.1 Il MPC chiede al TPF di dichiarare: I.
1. colpevole l’accusato A. per organizzazione criminale e infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, reati realizzati fra il 2003 e il 24 gennaio 2007, e di condannare A. a una pena detentiva di 12 anni, dedotto il carcere preventivo e il regime di espiazione pena sofferto;
2. colpevole l’accusato B. per organizzazione criminale e infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, reati realizzati fra il 2005 e il 24 gennaio 2007, e di condannare B. a una pena detentiva di 9 anni, dedotto il carcere pre- ventivo e il regime di espiazione pena sofferto;
3. colpevole l’accusata C. per infrazione aggravata alla legge federale sugli stu- pefacenti e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, reati realiz- zati fra il 2005 e il 24 gennaio 2007 e di condannare C. a una pena detentiva di 7 anni, dedotto il carcere preventivo e il regime di espiazione pena sofferto;
- 7 -
4. colpevole l’accusata D. per infrazione aggravata alla legge federale sugli stu- pefacenti, e complicità in infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefa- centi, reati realizzati fra il 2003 e il 24 gennaio 2007, e di condannare D. a una pena detentiva di 3 anni, di cui 6 mesi da espiare, con la sospensione condizio- nale parziale per 2,5 anni con un periodo di prova di 3 anni, dedotto il carcere preventivo sofferto. II. Chiede inoltre la confisca
1. dei valori patrimoniali di pertinenza degli accusati e attualmente sotto seque- stro penale in Svizzera, fatto salvo l’importo di CHF 7'927.90 depositato sul con- to O. intestato alla signora C.;
2. del furgone camper Mercedes Benz di colore bianco, n. matricola 6, intestato a D. III. Postula la presa a carico delle spese del procedimento da parte degli accusati, il cui importo sarà stabilito dal Tribunale secondo il principio della responsabilità solidale per la totalità delle spese del procedimento. IV. Eventualmente emanare d’ufficio altre decisioni necessarie. M.2 D. chiede:
- di essere prosciolta dal primo capo d'accusa;
- di essere prosciolta dal secondo capo d'accusa per quanto concerne l'aggra- vante della banda;
- che la pena richiesta dal Procuratore pubblico venga ulteriormente compressa e ridotta a 12 mesi sospesi condizionalmente;
- che i documenti d'identità, il furgone marca Mercedes e tutte le carte bancarie, agende, ecc. vengano dissequestrati. M.3 C. chiede:
- di essere condannata ad una pena massima di 4 anni e 6 mesi (dedotto il car- cere finora sofferto);
- che si proceda al dissequestro del conto corrente postale a lei intestato non- ché della sua carta d'identità e passaporto. M.4 A. chiede:
- di essere prosciolto dai capi d'imputazione n. 1 e 2.1 (organizzazione criminale e traffico con D.);
- che gli venga riconosciuta l'attenuante specifica della scemata imputabilità, ciò perlomeno di grado lieve, così come il riconoscimento di tutte le ulteriori circo-
- 8 - stanze attenuanti generiche (incensuratezza, effetto che la pena avrà sulla vita residua dell'accusato, lunga detenzione preventiva in regime carcerario di iso- lamento e prognosi favorevole);
- che la pena, il cui calcolo viene lasciato alla Corte, venga ridotta tenuto conto di quanto sopra. M.5 B. chiede:
- che la pena da infliggergli sia contenuta in 5 anni di detenzione;
- che gli averi di sua spettanza siano dissequestrati. N. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica il 14 otto- bre 2009. O. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.
Erwägungen (74 Absätze)
E. 1 Le parti non hanno sollevato nessuna questione pregiudiziale né evocato ecce- zioni che ostacolerebbero il giudizio nel merito della causa. Ciononostante la Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1).
E. 1.1 Giusta l’art. 26 lett. a LTPF e 337 cpv. 1 lett. a CP, la Corte penale è competen- te per statuire sull’infrazione contemplata all’art 260ter CP, se gli atti punibili so- no stati commessi prevalentemente all’estero; oppure siano stati commessi in più Cantoni e non abbiano riferimento prevalente in uno di essi.
E. 1.2 Secondo l’atto d’accusa (A.1, 1.1-1.3) gli atti di partecipazione a un’organizza- zione criminale ascritti ad A. sarebbero stati commessi in varie località in Sviz- zera e nei seguenti Paesi: Germania, Francia, Lussemburgo Belgio, Argentina, Cile, Bolivia, Senegal, Spagna e Italia. Nella fattispecie gli atti rimproverati ad A.
- 9 - consistono in sostanza nell’avere partecipato ad un’organizzazione criminale concertandosi e intrattenendo numerosi contatti fisici e telefonici, prevalente- mente all’estero, con i vertici di un’organizzazione criminale insediata in Italia al fine di organizzare per conto dell’organizzazione criminale, tra il 2003 e il 24 gennaio 2007, l’approvvigionamento dal Sud America verso l’Europa di in- genti quantità di cocaina. Nell’ambito di tale attività il predetto avrebbe agito es- senzialmente all’estero. Risulta altresì dall’atto d’accusa che A., sempre parte- cipando all’organizzazione, avrebbe compiuto atti e impartito istruzioni ai coac- cusati in più Cantoni (Ticino, Zurigo e Vaud). Per quanto concerne B., secondo l’atto d’accusa (B.1, 1.1-1.4), gli atti da lui perpetrati a sostegno all’orga- nizzazione precitata sarebbero stati commessi dall’aprile 2005 fino al 24 gen- naio 2007 prevalentemente all’estero, ossia negli Stati sopraccitati. In sostanza egli avrebbe assunto il ruolo di persona di collegamento e di interlocutore tra i membri dell’organizzazione criminale ed A. incontrando prevalentemente in Ita- lia esponenti di tale organizzazione. Egli avrebbe inoltre compiuto essenzial- mente all’estero (Argentina, Senegal e Italia) atti di sostegno all’organizzazione eseguendo ordini impartitigli segnatamente da A.
E. 1.3 Alla luce di quanto precede, la giurisdizione penale federale è pacificamente data sull’infrazione di cui all’art 260ter CP essendo realizzate entrambe le condi- zioni poste all’articolo 337 cpv. 1 CP.
E. 1.4 Per quanto riguarda gli altri crimini in ambito di legge sugli stupefacenti rimpro- verati a tutti gli accusati, dato che secondo l’accusa essi sarebbero stati com- messi nel contesto di un’organizzazione criminale oltre che prevalentemente all’estero, la competenza federale si estende anche a tali reati in virtù dello stesso art. 337 cpv. 1 CP (v. PETER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Be- täubungsmittelgesetes, 2a ediz., Berna 2007, n. 5 ad art. 28 LStup). In merito infine alla contravvenzione alla legge sugli stupefacenti rimproverata a C., pur in assenza di un’esplicita delega da parte dell’autorità cantonale di per sé compe- tente, i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale impedisco- no alla Corte penale del Tribunale penale federale di declinare la propria com- petenza, eccezion fatta per il caso in cui sussistessero motivi particolarmente validi (besonders triftige Gründe, motifs particulièrement impérieux; DTF 133 IV 235 consid. 7.1), comunque non ravvisabili nella fattispecie, né sollevati dalla difesa.
E. 1.5 La Corte entra quindi nel merito di tutte le accuse.
- 10 - Sull'organizzazione criminale
E. 2 Gli accusati A. e B. sono anzitutto accusati di organizzazione criminale.
E. 2.1 Si rende colpevole del reato di partecipazione ad un’organizzazione criminale, ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP, chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commette- re atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. Commette il reato nella forma del sostegno, giusta l’art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale. Riservato l’art. 3 cpv. 2 CP, è punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera (art. 260ter n. 3 CP).
E. 2.2 Nell’ipotesi accusatoria importanti atti dell’organizzazione sarebbero stati com- messi in Svizzera, segnatamente in relazione ai traffici rimproverati agli accusa- ti. In questo senso l’organizzazione, per mezzo delle persone a vario titolo coin- volte nei suoi traffici, sarebbe stata attiva non soltanto in Italia, in numerosi altri Paesi europei e sudamericani, nonché in Senegal, ma anche in Svizzera. Ne consegue che, in virtù dell’art. 260ter n. 3 CP, qualsiasi attività svolta in/per que- sta organizzazione è punibile secondo la predetta disposizione.
E. 2.3 L’infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere particolarmente pericoloso. La nozione d’organizzazione criminale è più restrit- tiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l’art. 275ter CP oppure di banda, sia in ambito di furti o rapine (art. 139 n. 3 e 140 n. 3 CP) che di traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b LStup). Essa presuppone un gruppo strutturato di almeno tre persone, in genere però di più, concepito per durare indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e ca- ratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, da una sistematica riparti- zione dei compiti, da un approccio professionale a tutti gli stadi della sua attività criminale e dall’opacità verso l’esterno. La mancanza di trasparenza verso l’esterno si manifesta altresì mediante la segretezza delle strutture e degli effet- tivi; non basta tuttavia la discrezione generalmente associata a qualsiasi com- portamento delittuoso: occorre una dissimulazione qualificata e sistematica (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1). L’organizzazione deve inoltre perseguire lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. L’arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell’organizzazione di ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la no- zione di crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 cpv. 1 vCP), come ad esempio reati qualificati come crimini contro il patrimonio o come crimini giusta l’art. 19 n. 2 LStup (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 pag. 274). Non è tuttavia ne-
- 11 - cessario che l’attività dell’organizzazione si esaurisca nella commissione di cri- mini, a condizione che quest’ultimi costituiscano perlomeno una parte essenzia- le dell’intera attività (sentenza del Tribunale federale 6P.166/2006 del 23 ottobre 2006, consid. 5.1; TPF 2008 80 consid. 4.2.1). Riassumendo un’or- ganizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP è caratterizzata da quattro elementi: il numero di partecipanti, la struttura organizzativa, la legge dell’omertà e lo scopo criminale (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 1 ad art. 260ter CP).
Secondo giurisprudenza e dottrina corrispondono in particolare alla nozione di organizzazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle fina- lizzate al terrorismo (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82; HANS VEST, Delikte gegen den öffentlichen Frieden [Art. 258 – 263 StGB], Commentario, Berna 2007, n. 15 ad art. 260ter CP). Anche un gruppo di trafficanti di droga dedito a smerciare importanti quantitativi di stupefacenti può corrispondere a tale definizione (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; sentenza 6S.463/1996 del 27 agosto 1996, consid. 4, pubblicato in SJ 1997 pag. 1 e segg. e riassunto in RStrS/BJP 2000 n. 799).
E. 2.4 La variante della partecipazione ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP si applica a tutte le persone funzionalmente integrate nell’organizzazione e concretamen- te attive nel perseguimento degli scopi criminali della stessa. Le attività concre- te svolte per l’organizzazione non devono necessariamente integrare in sé e per sé fattispecie penali, ma possono costituire operazioni di vario tipo (ad e- sempio logistico, pianificatorio, organizzativo, finanziario ecc.), comunque stret- tamente legate alle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 132 IV 132 con- sid. 4.1.3). La partecipazione può essere anche di natura informale e non pre- suppone l’esercizio di una funzione di quadro o comunque di particolare rilievo all’interno dell’organizzazione (DTF 131 II 235 consid. 2.12.1; 128 II 355 con- sid. 2.3).
E. 2.5 La variante del sostegno ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP si applica per contro nel caso di persone che, nonostante non facciano parte integrante dell’organizzazione, dall’esterno apportano un consapevole contributo a soste- gno delle attività criminali dell’organizzazione. Il reato di sostegno ad un’orga- nizzazione criminale presuppone che gli atti o le omissioni imputate al reo pos- sano essere considerati un sostegno all’attività criminale in quanto tale dell’or- ganizzazione e non come un mero appoggio ad un membro di quest’ultima (CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 260ter CP e dottrina citata). Il sostegno si distingue dalla partecipazione esclusivamente alla luce della posizione del reo per rap- porto all’organizzazione: non è suo membro ma sostiene dall’esterno la sua azione contribuendo alla realizzazione del suo scopo (TPF 2005 127 consid.
- 12 - 3.1; STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch. Praxi- skommentar, Zurigo/San Gallo 2008, n. 10 ad art. 260ter CP). Il sostegno ad un’organizzazione criminale è qualificato come crimine nel Codice penale, in questo senso il legislatore lo considera un’infrazione di particolare gravità. Il re- ato è commesso soltanto se l’autore ha l’intenzione di fornire un fattivo contribu- to al perseguimento degli scopi criminali dell’organizzazione (DTF 128 II 355 consid. 2.4 pag. 361). Il dolo eventuale è sufficiente per adempiere la fattispecie soggettiva del reato: è dunque necessario che la persona sappia o perlomeno preveda e accetti la possibilità che il suo contributo possa servire al persegui- mento delle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4).
E. 2.6 Laddove, come nel caso concreto, l’accusa di organizzazione criminale si ac- compagna ad accuse relative ad altri reati concreti che sarebbero stati com- messi nel contesto della stessa organizzazione (cosiddetti reati-scopo o reati- fine), l’art. 260ter CP, in virtù del principio di sussidiarietà sancito dalla giurispru- denza (DTF 132 IV 132 consid. 4.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 6S.229/2005 del 20 luglio 2005, consid. 1.2.2 e 1.3, pubblicati in: SJ 2006 I pag. 125, pag. 129 a 131 nonché sentenza 6S.528/2006 dell’11 giugno 2007, consid. 4.3) è applicabile solo se il contributo del reo al reato associativo non si esaurisce nell’adempimento di uno specifico reato-scopo, nel caso di specie i reati in ambito di legge sugli stupefacenti rimproverati agli accusati. L’esame della posizione degli accusati avverrà quindi in due fasi. Dapprima verrà valuta- ta la loro posizione oggettiva e soggettiva a prescindere dai reati-scopo concor- renti. Soltanto in una seconda fase verrà invece esaminata, se del caso, l’applicabilità alla luce del principio della sussidiarietà, anticipando in questo ne- cessariamente gli esiti dell’esame delle accuse in ambito di legge sugli stupefa- centi.
E. 3 A. è accusato di aver partecipato ad un’organizzazione criminale che teneva segreti la struttura e i suoi componenti e che aveva lo scopo di commettere atti di violenza criminale o di arricchirsi con mezzi criminali, la cui struttura era pro- fessionale, gerarchica, compartimentata e segreta al fine di durare nel tempo, i cui vertici, i capi ed i membri erano intercambiabili, la cui azione si avvaleva del- la forza d’intimidazione, del vincolo associativo, della condizione d’assog- gettamento, della violenza e dell’omertà per salvaguardare i propri interessi e la propria esistenza, il cui scopo principale era la realizzazione di attività di natura criminale fra le quali il traffico internazionale, dal Sud America verso l’Europa, di importanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, commettendo in specie atti criminali di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, in diverse località della Svizzera, della Germania, della Francia,
- 13 - del Lussemburgo, del Belgio, dell’Argentina, del Cile, della Bolivia, del Senegal, della Spagna e dell’Italia, a partire almeno dal 2003 e fino al giorno del suo ar- resto avvenuto in data 24 gennaio 2007, nella consapevolezza di contribuire all’esistenza dell’organizzazione criminale e di agire quale membro nel contesto della stessa (capo di accusa A.1).
Giusta il punto A.1.1 dell’atto d’accusa egli è in particolare accusato di avere partecipato all’organizzazione criminale di tipo ‘ndranghentistico facente capo a H., G., I., E., P. ed altre persone, organizzazione costituitasi quale diramazione autonoma della cosca F. di Africo/I, avente base operativa e centro direzionale a Milano ed Hinterland e attiva anche in Lombardia, in Liguria e in Calabria.
E. 3.1 e 6B_626/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.1, nonché DTF 95 IV 121 consid. 1). Sulle misure 9. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a
- 58 - meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lun- ga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Il giudice, indipen- dentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito e erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico (art. 69 cpv. 1 CP). Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un’organizzazione criminale (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione (art. 72 CP). Contra- riamente a quanto potrebbe far sembrare la lettera della legge, la presunzione prevista all'art. 72 CP si applica anche agli oggetti giusta l'art. 69 cpv. 1 CP (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, PJA 2007 pag. 1398; DUPUIS/GELLER/MON- NIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., n. 8 ad art. 72 CP). 9.1 Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la confisca di valori patrimoniali può essere ordinata soltanto se il perseguimento dell'infrazione in questione è di competenza dell'autorità svizzera (DTF 128 IV 145 consid. 2d; HIRSIG- VOUILLOZ, op. cit., pag. 1390).
La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressi- vo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 no- vembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di de- naro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DU- PUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., n. 7 ad art. 70 CP). 9.2 Nel caso di un'organizzazione criminale, la confisca in Svizzera presuppone che le autorità elvetiche siano competenti per perseguire la persona proprietaria dei valori a titolo di partecipazione o sostegno ad un'organizzazione criminale. La confisca è pure possibile se i valori sono gestiti in Svizzera da un membro del-
- 59 - l'organizzazione o da uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1, pubblicato anche in SJ 2008 I pag. 325 e segg.).
Costituisce prodotto di un'infrazione il valore che risulta essere la conseguenza diretta ed immediata della medesima. Ciò è segnatamente il caso dei valori ac- quisiti mediante la vendita illecita di sostanze stupefacenti (sentenza del Tribu- nale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3a e 3b, pubblicati in SJ 2001 I pag. 330).
L’art. 59 n. 3 vCP (che corrisponde all'attuale art. 72 CP), entrato in vigore il 1° agosto 1994, ha introdotto una nuova modalità di confisca dei valori patrimo- niali; questa disposizione è stata espressamente concepita per facilitare la con- fisca di valori patrimoniali appartenenti alle organizzazioni criminali (v. sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005, consid. 2.2). Secondo tale disposizione, devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'orga- nizzazione criminale ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patri- moniali di origine lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione cri- minale anche nell'ambito delle sue attività economiche legali (NIKLAUS SCHMID, in Schmid [ed.], Kommentar Einziehung, organisierte Verbrechen und Geldwä- scherei, vol. I, 2a ediz., Zurigo 2007, n. 129 ad art. 70 CP; FLORIAN BAUMANN, Commentario basilese, vol. I, 2a ediz., Basilea 2007, n. 1 ad art. 72 CP). La fa- coltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La dispo- nibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, con- formemente alle regole della vita in società; esso presuppone necessariamente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione criminale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale dei beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento. La nozione equivale a quella dell'avente diritto economico giusta l'art. 305bis CP, disposizione che pu- nisce il riciclaggio di denaro. Il concetto economico della qualità di avente diritto, il quale include la facoltà effettiva di disporre dei valori patrimoniali, è in effetti determinante (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., pag. 1394). La confisca di valori patri- moniali ai sensi dell'art. 72 CP presuppone quindi che la persona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno ad un'organizzazione criminale secondo l'art. 260ter CP; il riferimento a quest'ultima disposizione indica chiara- mente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un comportamento anteriore punibile (Mes- saggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993, FF 1993 III pag. 193 e segg., 227). Punto di partenza è l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla fa- coltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e d'altro canto - fatto potenzialmente pericoloso - essi serviranno a commettere altri reati, vale a dire che permettono all'organiz-
- 60 - zazione di proseguire l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca definita all'art. 72 CP intende piuttosto esplicare un effetto preventivo, privando l'organizzazione criminale della base finanziaria (FF 1993 III pag. 226). Se una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260ter CP, la facoltà di di- sporre dell'organizzazione criminale che fonda il diritto di confiscare i suoi valori patrimoniali è presunta per legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. Se la persona interessata è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di disporre dell'organizza- zione criminale, la presunzione cade. Va precisato che la prova che un deter- minato valore patrimoniale è stato acquistato legalmente dalla persona interes- sata non è atta, da sola, a invalidare la presunzione (FF 1993 III pag. 228). Questo può essere solo il caso allorquando mediante tale prova si riesce a di- mostrare l'assenza della facoltà di disporre dell'organizzazione (sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005, consid. 2.2; sulla problemati- ca v. anche BAUMANN, op. cit., n. 11 e 12 ad art. 72 CP) 9.3 Nella fattispecie, A. non ha dimostrato né che degli importi sequestrati di sua pertinenza l'organizzazione criminale non aveva la facoltà di disporre né che tali valori sono di origine lecita. Egli ha per contro chiaramente affermato che l'im- porto di sua pertinenza di fr. 2'256.50 sequestrato dall'autorità inquirente presso l'agenzia di viaggi MM. a Locarno - importo riconducibile ad un credito di ristor- no relativo ad un biglietto aereo (v. cl. 81 p. 910.030) - gli era stato fornito dal- l'organizzazione. Visto quanto precede, tutti i valori patrimoniali sequestrati di sua pertinenza vanno confiscati. Per quanto attiene ai valori patrimoniali sequestrati di pertinenza degli altri tre accusati nonché a tutti gli oggetti posti sotto sequestro – segnatamente il cam- per di D. (v. supra consid. 5.12) -, questa Corte non ha potuto appurare né l'ori- gine illecita dei valori patrimoniali né l'uso per scopi illeciti degli oggetti né tanto meno la disponibilità fattuale da parte dell'organizzazione sugli stessi. Essi van- no quindi dissequestrati. Sulle spese e ripetibili 10. La ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili è regolata dagli art. 172 a 177 PP, nonché dagli art. 62 a 68 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), applicabili in virtù del rinvio previsto all'art. 245 cpv. 1 PP.
L'importo delle spese giudiziarie si situa tra 200.- e 250'000.- franchi. Se parti- colari motivi lo giustificano, il Tribunale penale federale può andare oltre il limite
- 61 - massimo, ma al massimo raddoppiarlo (art. 245 cpv. 2 PP). Le spese giudiziarie vanno a carico del condannato. La Corte può peraltro, per ragioni speciali, con- donargliele interamente o in parte (art. 172 cpv. 1 PP). Un tale condono può in- tervenire allorquando il condannato è indigente, se esiste una sproporzione evi- dente tra l'importo delle spese e la colpevolezza del condannato oppure se que- st'ultimo è assolto da una parte delle accuse. In caso di assoluzione completa, le spese sono messe a carico della Confederazione. Le spese del procedimen- to penale comprendono gli emolumenti e gli esborsi relativi alle indagini prelimi- nari, all'istruzione preparatoria, alla messa in stato d'accusa e all'attività requi- rente (art. 172 cpv. 1 PP). Esse sono calcolate secondo i principi fissati dall'or- dinanza sulle spese della procedura penale federale (Ordinanza sulle spese; RS 312.025) e dal regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale fe- derale (Regolamento sulle tasse; RS 173.711.32). Secondo l'art. 3 dell'Ordi- nanza sulle spese gli emolumenti sono fissati in funzione dell’importanza della causa, degli interessi finanziari in gioco, del tempo e del lavoro richiesti. L'art. 1 del Regolamento sulle tasse prevede che la tassa di giustizia è fissata in fun- zione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta proces- suale, dell'onere della cancelleria e della situazione finanziaria delle parti.
E. 3.2 Ciò posto si pone il quesito di sapere se A. abbia obiettivamente e soggettiva- mente partecipato a detta organizzazione. Sia l’inchiesta italiana che quella svizzera hanno evidenziato l’esistenza di forti legami fra A. e importanti membri della suddetta organizzazione fra cui E., M., N. e altri. Venivano monitorati di- versi incontri con esponenti di spicco dell’organizzazione calabrese nella Re- gione Lombardia e nella Regione Calabria, nonché la diretta partecipazione a viaggi intrapresi in Sud America per concludere l’acquisto dello stupefacente
v. cl. 3 p. 5.1.27 e segg.; cl. 81 p. 910.84). Questi contatti erano anzitutto fun- zionali al traffico di stupefacente di cui al punto 2.2 del capo d’accusa e non so- no di per sé contestati dalla difesa. Anticipando necessariamente le conclusioni di questo Tribunale in ambito di infrazione alla legge sugli stupefacenti e quindi rinviando per questo ai considerandi che seguiranno (v. infra consid. 5.7), va preso in considerazione il fatto che A. verrà qui ritenuto colpevole di aver parte- cipato con un ruolo dirigenziale importante alla pianificazione, organizzazione ed esecuzione di un traffico di cocaina per più di due quintali effettuato per con- to e nell’interesse della suddetta organizzazione. Se è indubbio che il fatto di partecipare con un simile ruolo ad un traffico di cocaina di questa portata costi- tuisce obiettivamente un contributo importante alla realizzazione del programma criminale dell’organizzazione, visto che è proprio per questo genere di scopo che l'organizzazione è stata messa in piedi, più complesso è sapere se l’attività di A. si esaurisca o meno nella realizzazione di detto traffico. Come evidenziato sopra, in base alla giurisprudenza l’art. 260ter CP è infatti da considerare sussi- diario per rapporto ad altre eventuali disposizioni penali violate dagli stessi par- tecipanti o sostenitori dell’organizzazione criminale (v. supra consid. 2.6). In ba- se a detta concezione, il reo può essere punito per partecipazione o sostegno a un’organizzazione criminale soltanto se il suo comportamento penalmente rile- vante non è già sanzionato, in tutti i suoi aspetti, da un’altra disposizione del di- ritto penale. Occorre dunque domandarsi se gli atti di partecipazione a un’organizzazione criminale rimproverati all’accusato non siano già interamente contemplati da un’altra disposizione del Codice penale o da un’altra legge. Se-
- 17 - condo l’accusa, A., oltre ad aver partecipato all’organizzazione criminale sopra descritta ai sensi del capo d’accusa 1.1, avrebbe svolto in tale contesto crimina- le il compito organizzativo ed esecutivo di approvvigionamento in Sud America, in particolare in Bolivia, della sostanza stupefacente del tipo cocaina e del tra- sporto della stessa in Europa, avendo realizzato lo stesso in almeno due occa- sioni, con le medesime modalità esecutive e in esecuzione di un medesimo di- segno criminoso, in autonomia operativa, concertandosi con E. ed altri membri dell’organizzazione criminale, in ordine alla scelta delle persone, alla scelta e all’acquisto dei mezzi di trasporto da utilizzare, alla scelta degli itinerari, avendo, inoltre, a disposizione il denaro necessario a lui consegnato in contanti da membri della stessa organizzazione criminale in particolare su disposizione di E., ricevendo la promessa di un compenso finale indicato in almeno 150'000 dollari per la sua partecipazione al traffico internazionale di stupefacenti di cui al capo d’accusa 2.2, impartendo precisi ordini a B., C. e D., mantenendo contatti diretti e indiretti con i vertici della organizzazione attraverso un comportamento molto accorto, in specie, per quanto atteneva all’esigenza di riservatezza e di chiusura nei confronti di terzi a tutela dell’attività criminosa dello stesso sodali- zio criminale (capo d’accusa 1.2).
E. 3.2.1 Orbene a tal proposito occorre nuovamente anticipare in questo luogo l’esito delle considerazioni sui due traffici concreti imputati all’accusato. Questa Corte ritiene provato solo il traffico del 2005/2007 mentre per il primo traffico ipotizza- to dall’autorità requirente gli accusati coinvolti vengono prosciolti (v. infra con- sid. 5.11). Per quanto riguarda il traffico assodato, A. fungeva da interlocutore, assieme a B., di E. ed altri membri dell’organizzazione sopraccitata, ed imparti- va precisi ordini allo stesso B., a C. e D., nell’organizzazione di detto traffico (v. infra consid 5.7). Egli era inoltre in parte spesato, come in misura minore le altre persone coinvolte nel traffico in questione, dall’organizzazione durante l’esecuzione dello stesso (cl. 81 p. 910.32), e ha ricevuto la promessa di un compenso finale di almeno 150'000 dollari per la partecipazione al traffico. Se non risulta un’affiliazione formale alla diramazione in narrativa della cosca F. è comunque certo che A. godeva di grande fiducia all’interno della stessa, altri- menti non gli sarebbe stato mai affidato un simile incarico e non sarebbe mai stato ammesso con tale frequenza a Bova Marina in casa del padre di uno dei quadri dirigenziali di detta diramazione autonoma della cosca. Certo, al di là del ruolo senz’altro dirigenziale svolto nell’organizzazione del traffico in questione, non risulta che l’accusato fosse un alto quadro dell’organizzazione stessa. Del resto è noto che la ’ndrangheta ha una prassi restrittiva e rigidamente familistica nell’ammissione di nuovi membri (vedasi la già citata relazione della Commis- sione parlamentare Antimafia, nonché GAETANO NANULA, La lotta alla mafia. Strumenti giuridici, strutture di coordinamento, legislazione vigente, 5a ediz., Mi- lano 2009, pag. 445 e segg.; PINO ARLACCHI, La mafia imprenditrice, Milano
- 18 - 2007, pag. 27 e segg. e AA.VV., Secondo rapporto sulle priorità nazionali: la cri- minalità organizzata, Milano 1995, pag. 93 e seg.). Ciò nondimeno il concetto di partecipazione a un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter del CP non deve ridursi ad un irragionevole formalismo nel senso di ritenere partecipanti a organizzazioni criminali di questo tipo, con una lunga tradizione sul territorio e determinati rituali e procedure di affiliazione, all’accettazione formale da parte dei membri dell’organizzazione stessa. Questo significherebbe praticamente privilegiare senza motivo chi è attivo solo funzionalmente per organizzazioni criminali tradizionali come la ‘ndrangheta, la camorra o la mafia siciliana, rispet- to a colui che è attivo in altre forme di criminalità organizzata, che non prevedo- no analoghe forme rituali di affiliazione. La nozione di partecipante deve essere intesa nella sua effettiva concretezza, e quindi interpretata in termini normativo- funzionali (v. DTF 132 IV 132 consid. 4.1.3; HANS VEST, Commento all’art. 260ter CP, n. 38, in Delikte gegen den öffentlichen Frieden (art. 258-263 StGB), a cura di Martin Schubarth, Berna 2007; NICOLAS ROULET, Das kriminalpoliti- sche Gesamtkonzept im Kampf gegen das organisierte Verbrechen, Berna 1997, pag. 147; v. da un punto di vista comparativo ANTONIO CAVALIERE, Il con- corso eventuale nel reato associativo, Napoli 2003, pag. 253 e segg.). Parteci- pante non è solo colui che ha percorso determinati rituali di iniziazione e in quanto tale viene accolto a pieno titolo dall’organizzazione stessa nel suo seno, ma anche colui che pur non avendo alle proprie spalle un percorso di iniziazio- ne di questo tipo svolge funzionalmente ed effettivamente un ruolo importante all’interno dell’associazione stessa. Certo a livello di cornice edittale la questio- ne resta puramente accademica, in quanto in teoria anche l’extraneus sosteni- tore soggiace alla stessa comminatoria di pena, ciò nondimeno a livello di commisurazione della pena giusta l’art. 47 CP occorre essere il più precisi pos- sibile nella descrizione del contributo oggettivo del reo, per cui, a seconda delle circostanze può emergere una minore o maggiore energia criminale, la quale, tendenzialmente ma non necessariamente, potrà essere considerata maggiore nel partecipante che nel sostenitore. In questo senso chi come l’accusato par- tecipa, seppur da quadro con compiti tattici più che strategici, ad attività essen- ziali dell’organizzazione criminale come il traffico di stupefacenti in questione in- tegra oggettivamente la fattispecie. Soggettivamente inoltre l’accusato non po- teva ignorare che facendo traffici di stupefacente tra il Sud America e l’Europa con personaggi altamente sospetti provenienti da regioni notoriamente ad alta intensità mafiosa, accettava di dare un fattivo contributo alle attività delle co- sche coinvolte. È risaputo infatti che in ambito di traffico di cocaina le cosche della ‘ndrangheta hanno un ruolo oggi come oggi sempre più importante (v. cl. 81 p. 910.83; ELIO VELTRI/ANTONIO LAUDATI, Mafia pulita, Milano 2009, pag. 148 e segg.; OLIVER STOLPE, Strategien gegen das Organisierte Verbre- chen, Colonia/Berlino/Monaco 2004, pag. 33). In questo senso, la Corte non re- puta credibile la tesi dell’accusato secondo la quale egli non sapeva o non po-
- 19 - teva presumere che aveva a che fare con un organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti. Numerosi indizi mostrano il contrario. L’accusato non so- lo conosceva l’attività dell’organizzazione, ma ne condivideva anche le finalità ed i metodi (contatti discreti, linguaggio in codice, uso di atteggiamenti intimida- tori nei confronti di C.; v. cl. 81 p. 910.84 e segg.; 910.51 e segg.) a tal punto da poterlo considerare organico all’organizzazione stessa. Secondo le dichiarazio- ni di A., la relazione di amicizia con E. risale nel tempo (cl. 81 p. 910.26). Ciò è confermato anche dal fatto che nel gennaio del 2005, di rientro dal viaggio effet- tuato con D., egli si reca in Calabria da E. dal quale è ospitato (cl. 81 p. 910.26; 910.84). A. sarà inoltre ancora ospitato al domicilio milanese di E. (cl. 81 p. 910.85). Pur non essendo possibile determinare la data e le modalità esatte dell’adesione di A. all’organizzazione, è comunque apparso certo alla Corte che la sua posizione all’interno dell’organizzazione si è sempre più rafforzata so- prattutto dopo la visita del gennaio 2005 ad E. L’esperienza fatta da A. durante il suo viaggio in camper con D. nel 2004, pur non essendoci prove sufficienti che si sia concretizzata in un traffico (v. infra consid. 5.11), è senz’altro stata recepita con interesse dall’organizzazione. A. è quindi apparso come una per- sona capace di concepire nuovi metodi frutto di proprie esplorazioni sul terreno (se “a secco”, con stupefacente per uso personale o con maggiori quantitativi poco importa) e di metterli a disposizione dell’organizzazione. Secondo la Corte non è plausibile, come vuol far credere l’accusato, che E. e l’organizzazione abbia improvvisamente deciso di affidargli l’attuazione di un traffico così impor- tante se A. non fosse stato, perlomeno funzionalmente, un membro dell’organizzazione. In questo senso, in capo ad una soggettività come quella di A., va condivisa la valutazione degli inquirenti italiani, secondo cui “determinati soggetti, se ritenuti affidabili e sicuri, vengono riutilizzati nel tempo” da organiz- zazioni criminali come quella qui in parola: non sono soggetti da utilizzare in maniera casuale o saltuaria, sono invece "persone comprovate ed affidabili" (cl. 81 p. 910.87). La Corte è giunta a tale certezza anche in seguito al fatto che l’organizzazione si sia messa a disposizione di A. per permettergli di recuperare il prestito che aveva concesso a T. e ad AA. fornendogli un avvocato e facendo intervenire anche due altri membri dell’organizzazione per motivare, con la loro inquietante presenza, i creditori a onorare il loro debito (cl. 81 p. 910.86 e 105; cl. 3 p. 5.1.134). Va da sé che simili interventi da parte dell’organizzazione non sono offerti a chiunque. Le altre spiegazioni fornite da A. in merito all’episodio non sono credibili (v. cl. 81 p. 910.25), visto che non si vede perché i due espo- nenti in questione avrebbero dovuto “per caso” accompagnarlo in casa dei due debitori, i quali, sempre “per caso”, proprio qualche tempo dopo questa visita hanno restituito un prestito risalente al 2001 e fino a quel momento mai restitui- to nemmeno ratealmente. Va inoltre rilevato che la conoscenza di altri traffici ef- fettuati dall’organizzazione, traffici di cui A. parla in codice nelle intercettazioni (v. intercettazioni riascoltate in aula cl. 81 p. 910.88 e segg. con riferimenti), di-
- 20 - mostrano che A. era a conoscenza delle precedenti attività dell’organizzazione: conoscenze possibili solo a persone ben integrate nella stessa. Le giustificazio- ni addotte in aula in merito al contenuto di una di queste intercettazioni non so- no credibili né l'attenta analisi grammaticale svolta con l'aiuto dell'interprete permette altre conclusioni (cl. 81. p. 910.29). In questo senso va condivisa l’interpretazione dell’autorità giudiziaria italiana secondo cui gli interlocutori par- lano effettivamente di quantitativi di stupefacente di precedenti operazioni dell’organizzazione (v. cl. 81 p. 910.91; cl. 3 p. 5.1.118 e seg.; cl. 61 p. 18.8.3482). Nelle intercettazioni A. appare come una persona ferrata in materia, sicura di sé (v. ad es. intercettazione del 1° dicembre 2005, riascoltata durante il dibattimento cl. 81 p. 910.89; cl. 61 p. 18.8.3451-3452), in grado di procurare importanti quantitativi di stupefacente (in un’intercettazione ambientale del 18 ottobre 2005 parla addirittura di 1000 kg, v. cl. 3 p. 5.1.32 e riferimenti). Questa è anche l’immagine che ha dato a C., B. e K., dicendo loro che sapeva come si fanno questi traffici (cl. 81 p. 910.28; 910.50; 910.41 cl. 54
p. 18.8.1204). Non da ultimo l’insistenza con cui già nel 2004 cominciò a parlare alla D. di un possibile traffico (cl. 81 p. 910.73), dimostra che, contrariamente a quanto ha cercato ancora di sostenere in aula, egli sapeva di cosa parlava e aveva già i contatti giusti nell’ambiente criminale per porre in essere simili traffi- ci. A. si muoveva inoltre con la tipica accortezza delle persone ben integrate in simili associazioni criminali, restando il più possibile evanescente, evitando di telefonare direttamente, utilizzando i subalterni per i suoi scopi (cl. 81 p. 910.51; 910.74), arrivando e partendo in maniera inaspettata (v. cl. 81 p. 910.84), crip- tando le annotazioni (cl. 81 p. 910.33; cl. 3 p. 5.1.71). Concludendo, vi sono numerosi e univoci indizi che A. fosse integrato nell’organizzazione e che la sua partecipazione non si esaurisse nella messa in opera del traffico del 2005-2007 ma che comprendesse uno scambio continuo di informazioni, di opinioni, di consigli e di favori al fine di garantire il duraturo funzionamento dell’organiz- zazione con il suo generico programma criminoso, ciò che spiega anche la pre- occupazione di un importante membro dell’organizzazione come N. al momento dell’arresto di A., evidenziata in un’intercettazione telefonica, da porre in rela- zione oltre che con il rischio di perdere i soldi promessi per il traffico in questio- ne, più in generale con il fatto che venisse neutralizzato un membro operativo dell’organizzazione, bloccando altresì il canale di approvvigionamento che que- sti era stato in grado di aprire (v. cl. 81 p. 910.87). Si tratta di una serie di con- dotte che senza ancora agglutinarsi in specifici atti preparatori ai sensi dell’art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup rappresentano tuttavia un essenziale contributo al funzionamento dell’organizzazione e alla perpetuazione del suo generico pro- gramma criminale. Un contributo che data la stretta e assidua contiguità tra l’accusato ed importanti membri della cosca integra i tratti caratteristici della partecipazione e non del mero concorso esterno. In questo senso, in capo ad A., sussiste quel classico quid pluris, sia rispetto alla semplice perpetrazione o
- 21 - preparazione di singoli atti criminali che rispetto al sostegno esterno, che è ca- ratteristico del partecipante e che regge anche alla luce della sopraccitata teoria della sussidiarietà (v. supra consid. 2.6). Egli va quindi riconosciuto colpevole di partecipazione ad un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP.
E. 3.2.2 Da parte dell’autorità requirente, l’accusa di partecipazione ad un’organizza- zione criminale viene anche fondata, giusta il punto 1.3 dell’atto d’accusa, sul fatto di aver provveduto allo scopo di vanificare l’accertamento dell’origine non- ché il ritrovamento e la confisca di fondi provento d’attività criminale dell’organizzazione criminale, alla restituzione all’estero, in particolare in Italia, in denaro contante a favore del sodalizio di importo di origine criminosa indicato in 58'000.- EUR a lui concesso a titolo di prestito nel periodo 2005-2006 da membri dell’organizzazione criminale, utilizzando parte del denaro a lui restituito a Napoli in contanti nell’ottobre/novembre 2006 dai conviventi AA. e T. in ragio- ne di un prestito pari a circa 180'000.- EUR concesso loro a Napoli nel 2001, usufruendo a Napoli, nel corso del 2005, del sostegno dell’intervento personale di membri dell’organizzazione criminale in particolare di E. e M., per ottenere in restituzione il suddetto importo pari a 180'000.- EUR. È vero che, secondo la giurisprudenza, attività volte a vanificare l’accertamento e l’origine nonché il ri- trovamento e la confisca di fondi provento di attività criminale di un’organizza- zione criminale possono costituire una forma di partecipazione o sostegno all’organizzazione criminale stessa (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008, consid. 2.4). Nella fattispecie occorre tuttavia costatare che così come è descritto nell’atto d’accusa il comportamento in que- stione integra fedelmente la fattispecie dell’art. 305bis CP per cui è principalmen- te secondo tale norma che avrebbe in linea di massima potuto essere persegui- to l’accusato (v. del resto il rapporto di polizia del 26 giugno 2008 a pag. 22, cl. 3 p. 5.1.22, nonché le dichiarazioni in aula della stessa polizia svizzera, cl. 81 p. 910.105). Norma tuttavia non applicabile territorialmente in quanto l’atto di riciclaggio sarebbe stato commesso esclusivamente in Italia (vedi art. 3 cpv. 1 CP). Il fatto di eludere questo problema di competenza territoriale attra- verso l’art. 260ter del CP è problematico (v. anche TPF 2005 127 consid. 3.2 sul concorso tra art. 260ter e 305bis n. 2 lett. a CP). Ciò resta tuttavia possibile a condizioni restrittive, ovvero laddove appare chiaramente che l’attività di rici- claggio sia parte di un contributo fattivo per il funzionamento dell’organizzazione stessa, permettendo per esempio ai suoi membri di meglio proteggere i propri averi dalla giustizia e di disporne più facilmente (v. sentenza del Tribunale pe- nale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008, consid. 2.4.2). Si tratta di ele- menti qualificanti la condotta che non emergono esplicitamente dall’atto di ac- cusa e che del resto non trovano conferma nelle risultanze processuali. Quello che appare tuttavia certo è che nell’episodio si manifesta la convergenza di in- teressi fra organizzazione ed A., per cui pur non ritenendo provata l’ipotesi in-
- 22 - terpretativa dell’episodio proposta dall’accusa, si tratta, come si è visto (v. supra consid. 3.3.1), di un importante indizio dell’appartenenza dell’accusato all’organizzazione, per cui, dato che il reato associativo nella forma della parte- cipazione si manifesta in uno status concreto (ovvero la qualità di associato all’organizzazione; v. supra consid. 2.4; a livello comparativo v. anche GAETANO INSOLERA, L’associazione per delinquere, Padova 1983, pag. 202 e segg.; VIN- CENZO PATALANO, L’associazione per delinquere, Napoli 1971, pag. 221 e segg.), il fatto che l’ipotesi accusatoria di cui al capo di accusa 1.3, come del resto quella di cui al capo 1.2, non si realizzi nei precisi termini evocati dall’accusa, non costituisce un motivo di proscioglimento per questi singoli capi di accusa. Il pieno riconoscimento di colpevolezza va quindi confermato nono- stante la divergenza interpretativa del significato di determinati fatti tipici tra questa Corte e l’autorità requirente.
E. 4 B. è accusato in base al capo d’accusa B.1 di avere sostenuto l’organizzazione criminale descritta sopra al consid. 3.1. Trattandosi di un’accusa di sostegno e non di partecipazione ogni singolo atto descritto nell’atto di accusa va indivi- dualmente valutato, nella misura in cui non è accusato di uno status particolare (l’appartenenza in quanto tale all’organizzazione) come è il caso di A., ma di una serie di atti i quali vanno esaminati in maniera indipendente l’uno dall’altro (v. supra consid. 2.5). Il suo ruolo viene più in particolare descritto nei sottopunti B.1.1-1.4 dell'atto d'accusa.
E. 4.1 Per quanto riguarda in particolare il punto 1.1 viene specificato che l’organizza- zione criminale in questione faceva capo a H., G., I., E., P. ed altre persone. Si tratta di un capo d’accusa che va considerato in relazione alle più specifiche condotte descritte ai capi d’accusa 1.2, 1.3 e 1.4. Come tale esso costituisce la premessa a tali punti come del resto anche il punto 1 dell’atto d’accusa. Per quanto riguarda il punto 1.4 viene imputato all’accusato il fatto di avere svolto compiti esecutivi volti all’approvvigionamento in Sud America della sostanza stupefacente del tipo cocaina, del trasporto della stessa in Europa, e meglio come indicato al punto B.2, con la promessa di un compenso finale indicato in almeno 100'000.- dollari per la sua partecipazione al traffico internazionale di stupefacenti di cui al punto B.2. Alla luce della teoria della sussidiarietà non emerge alcun elemento di fattispecie che vada al di là dell’infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, aggravata, già descritta al punto B.2 dell’atto d’accusa. Lasciano invece spazio ad un sostegno ad organizzazione criminale che vada al di là delle fattispecie di infrazione alla legge federale sugli stupefa- centi le condotte descritte ai punti 1.2 e 1.3 dell’atto d’accusa. In base al capo d’accusa 1.2 l’accusato avrebbe svolto, il ruolo di persona di collegamento, di interlocutore fra i membri dell’organizzazione criminale, in particolare facilitando
- 23 - le comunicazioni tra E. ed A., attraverso contatti telefonici personali e anche per il tramite di M., mantenendo un comportamento molto accorto, in specie per quanto atteneva alle esigenze di riservatezza e di chiusura nei confronti di terzi a tutela dell’attività criminosa e dello stesso sodalizio criminale. Orbene è paci- fico e indiscusso che l’accusato ha avuto contatti telefonici e personali con dette persone (v. cl. 35 p. 13.6.6 e segg.). Ed è anche pacifico che il fatto di facilitare le comunicazioni fra i membri di un’organizzazione criminale possa oggettiva- mente integrare sostegno a detta organizzazione, a condizione ovviamente che la facilitazione in questione raggiunga quantitativamente e qualitativamente una sufficiente soglia. Secondo questa Corte B. non poteva ignorare che i finanzia- tori e i pianificatori del traffico provenissero dal crimine organizzato. Ha avuto numerosi contatti con M. e con E. (cl. 81 p. 910.42 e seg.). Egli sapeva del re- sto che ci volevano degli importanti mezzi finanziari e logistici per portare a ter- mine un simile traffico (cl. 81 p. 910.43). Ha inoltre avuto modo di rendersi con- to, viste le precauzioni utilizzate per mantenere la discrezione nei contatti (spo- stamenti fisici, telefoni pubblici, comunicazioni per interposta persona, ecc.), che i suoi interlocutori si muovevano in un contesto associativo accuratamente organizzato. Egli ha inoltre avuto modo di rilevare che i suoi referenti italiani non esitavano a far uso di metodi intimidatori, condotte proprie alle associazioni ma- fiose. Va da ultimo osservato che le sue conoscenze dell’ambiente del traffico di cocaina (vista la sua precedente condanna in Canada per traffico di cocaina) gli hanno senz’altro, sin dall’inizio, permesso di capire che dietro al traffico di una simile quantità di stupefacente v’era una solida struttura associativa. Conscio di tutto ciò, da soldato disciplinato e interessato unicamente al compenso finale, ha preferito non porre troppe domande. B. sapeva, o comunque ha accettato il rischio, che la sua attività potesse sostenere l’organizzazione criminale. Tutta- via, la Corte rileva che gli atti commessi da B. si esauriscono nel compimento del traffico di stupefacenti del 2005-2007 (v. infra consid. 5.7). Altri elementi non emergono dagli atti. In virtù del già citato principio della sussidiarietà (v. supra consid. 2.6) non v’è quindi spazio per una condanna di B. per sostegno ad un’organizzazione criminale nemmeno in virtù del capo di accusa 1.2.
E. 4.2 Per quanto riguarda il capo d’accusa 1.3 va osservato quanto segue. Secondo detto capo d’accusa, B. avrebbe sostenuto l’organizzazione in parola per il fatto di aver ricevuto, tramite A. o tramite altri membri dell’organizzazione criminale, in particolare da E., somme di denaro in contanti con le quali la stessa organiz- zazione gli assicurava il sostentamento per oltre un anno, permettendo di rinun- ciare alla propria attività lavorativa dedicandosi esclusivamente alle attività cri- minose dell’organizzazione. Orbene la condotta qui rimproverata a B. presenta le caratteristiche della partecipazione ad un’organizzazione criminale più che quelle del sostegno. Il fatto di essere stipendiato da un’organizzazione è infatti in genere un elemento tipico della partecipazione. Non si vede del resto come si
- 24 - possa sostenere concretamente un’organizzazione per il solo fatto di ricevere da essa dei soldi. Sennonché l’atto d’accusa contempla solo la variante del so- stegno e non quella della partecipazione, per cui già alla luce del principio ac- cusatorio sarebbe problematico entrare nel merito di una simile ipotesi. Dagli at- ti non risulta del resto che B. abbia ricevuto somme di denaro in contanti dalla stessa organizzazione per ulteriori scopi se non quelli di eseguire il traffico di stupefacenti a lui rimproverato, né le cifre in questione (3000.- EUR all’inizio del viaggio; 2500.- EUR alla fine) permettono ragionevolmente di concludere che B. fosse “stipendiato” dall’organizzazione per altre attività (v. cl. 35 p. 13.6.9). Il compenso promesso di 100'000.- USD era inoltre chiaramente finalizzato alla sola operazione del 2006 (v. cl. 35 p. 13.6.10). In questo senso alla luce della sopraccitata giurisprudenza sulla teoria della sussidiarietà (v. consid. 2.6) anche questo capo d’accusa non avrebbe comunque potuto essere applicato nemme- no considerando i fatti come forma di partecipazione.
E. 4.3 Ne discende che l’accusato va prosciolto dall’accusa di sostegno ad un’organizzazione criminale. Sulla LStup
E. 5.1 Per l’art. 19 LStup, chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato, tra l’altro, acquista, trasporta, importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, pro- cura, negozia per terzi o vende stupefacenti, fa preparativi a questi scopi, finan- zia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finan- ziamento è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. La fattispecie dell’art. 19 LStup costituisce un reato di messa in pericolo astratto, in tal senso la disposizione reprime gli atti che in generale creano un rischio accresciuto di lesione del bene giuridicamente protetto (salute pubblica) indipendentemente dalla realizzazione concreta di un pericolo. La perpetrazione dell’atto è sufficiente senza che occorra provare che il pericolo si sia realizzato o che fosse voluto dall’autore (DTF 118 IV 200 consid. 3f). L’autore è punibile qualora abbia commesso uno degli atti considerati come pericolosi e repressi dalla legge, senza che sia necessario dimostrare che l’atto abbia contribuito al consumo di stupefacenti o abbia causato la tossicodipendenza di persone.
E. 5.2 L’art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup punisce chiunque fa preparativi per commettere uno degli atti descritti all'art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup. La fattispecie del reato consi- stente nel far preparativi in vista di un traffico illecito di stupefacenti comprende sia il tentativo che determinati atti preparatori specifici relativi agli atti enumerati all'art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup; essi sono considerati delitti indipendenti, sanzio-
- 25 - nati allo stesso modo degli altri reati previsti dall'art. 19 LStup (DTF 130 IV 131 consid. 2.1, con giurisprudenza e dottrina ivi citate). Ai sensi dell’art. 19 n. 1 cpv. 6, può fare preparativi solo colui che progetta di compiere lui stesso uno degli atti elencati ai cpv. 1-5 in qualità di reo o, con altre persone, di correo (DTF 115 IV 61 consid. 3; CORBOZ, op. cit., n. 47 ad art. 19 LStup). Per costitui- re un'infrazione ai sensi dell'art. 19 n. 1 LStup l'atto preparatorio deve essere caratterizzato (cfr. DTF 121 IV 198 consid. 2a); esso deve rappresentare la forma esteriormente riconoscibile e inequivocabile dell'intenzione delittuosa (ALBRECHT, op. cit., n. 121 ad art. 19 LStup); deve essere destinato in modo chiaro alla commissione di uno degli atti elencati all’art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup (DTF 112 IV 47 consid. 4). L’art. 19 n. 1 cpv. 7 reprime il finanziamento di un traffico illecito di stupefacenti; per traffico va intesa ognuna delle attività enume- rate nei cpv. 1-5, come pure i relativi preparativi conformemente al cpv. 6. Si rende colpevole di finanziamento di un traffico illecito di stupefacenti chi finanzia una delle attività contemplate nelle menzionate disposizioni di legge, o prepara- tivi destinati a tali attività, oppure chi serve da intermediario per siffatto finan- ziamento. Non sono invece punibili semplici preparativi diretti al finanziamento o all’intermediazione del finanziamento. La formulazione “a questi scopi” contenu- ta nel cpv. 6 si riferisce esclusivamente ai precedenti cpv. 1-5, e non anche al successivo cpv. 7. La nozione di finanziamento va interpretata in senso ampio (DTF 115 IV 263 consid. 6f; ALBRECHT, op. cit., n. 88 e 89 ad art. 19 LStup; CORBOZ, op. cit., n. 59 ad art. 19 LStup). Consuma il reato segnatamente colui che fornisce i mezzi finanziari necessari alla produzione, all’acquisto, al traspor- to o alla vendita di stupefacenti (DTF 121 IV 293 consid. 2a; 111 IV 28 con- sid. 4a).
E. 5.3 L’infrazione all’art. 19 della LStup è un reato intenzionale; l’intenzione deve rap- portarsi a tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione. L’autore deve adottare in- tenzionalmente il comportamento proibito; egli deve sapere che ha a che fare con delle sostanze stupefacenti e che non gode di autorizzazioni previste dalla legge. Il dolo eventuale è sufficiente alla realizzazione dell’infrazione (DTF 126 IV 201 consid. 2). Le infrazioni all’art. 19 n. 1 LStup commesse per negligenza sono passibili di una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 3 LStup).
E. 5.4 Nei casi gravi di cui all’art. 19 n. 2 LStup, la sanzione è la pena detentiva non inferiore a un anno alla quale può essere cumulata una pena pecuniaria. La sanzione massima comminabile è quindi di 20 anni di pena detentiva (art. 40 CP; art. 35 vCP).
E. 5.4.1 Secondo l’art. 19 n. 2 lett. a LStup, un caso è grave se l’autore sa o deve pre- sumere che l’infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mette-
- 26 - re in pericolo la salute di parecchie persone. Tale formulazione comprende una condizione oggettiva e una condizione soggettiva (DTF 122 IV 362 consid. 2). Occorre dapprima che l’infrazione verta oggettivamente su una quantità di stu- pefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Occorre inoltre soggettivamente che l’autore sappia o accetti tale evenienza. Il dolo eventuale è sufficiente. La giurisprudenza ha precisato che si è in presenza di una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di “parecchie persone” qualora la salute di 20 persone può essere messa a repentaglio (DTF 121 IV 334 consid. 2a). Per determinare la quantità a partire dalla quale la salute di parecchie persone può essere messa in pericolo va presa in conside- razione la natura della sostanza stupefacente (DTF 108 IV 65 consid. 2a). Se- condo la giurisprudenza del Tribunale federale ciò è il caso segnatamente per le seguenti quantità: 12 grammi di eroina, 18 grammi di cocaina, 4 chilogrammi di hascisc (DTF 109 IV 145 consid. 3b).
E. 5.4.2 Giusta l’art. 19 n. 2 lett. b LStup, l’aggravante è adempiuta se l'autore agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupe- facenti. Secondo la giurisprudenza, la nozione di banda corrisponde a quella degli art. 139 e 140 CP (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Occorre quindi che due o più persone si associno con la volontà, espressa o tacita, di commettere più azioni criminose indipendenti, anche in assenza di un piano ancora ben definito o che delle infrazioni future non siano ancora determinate (DTF 132 IV 132 con- sid. 5.2; sentenze del Tribunale federale 6B_693/2008 del 28 maggio 2009, consid 2 e 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1). L’affiliazione ad una banda persegue lo scopo di confortare psichicamente e fisicamente ciascuno dei membri rendendoli particolarmente pericolosi in modo da poter presupporre la commissione di altre infrazioni dello stesso tipo (DTF 124 IV 286 consid. 2). Per ritenere adempiuta l’aggravante della banda è determinante il grado di or- ganizzazione e l’intensità della collaborazione degli autori piuttosto che il mero numero dei partecipanti (DTF 124 IV 86 consid. 2). Soggettivamente l’affiliazione alla banda deve rivestire la forma del dolo o del dolo eventuale (CORBOZ, op. cit., n. 99 ad art. 19 LStup). In materia di stupefacenti, l’associazione ad una banda deve perseguire lo scopo di commettere in modo ripetuto il traffico illecito di stupefacenti. Nella pratica, in generale, l’accusato non rivela le sue intenzioni e l’esistenza della banda non può essere costatata che sulla base di fatti già avvenuti. In tal senso la pluralità delle infrazioni com- messe conduce di regola a costatare la gravità della fattispecie in quanto riferita a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone. In simile evenienza ci si può dispensare dall’esaminare se le condi- zioni dell’art. 19 n. 2 lett. b sono adempiute (DTF 122 IV 265 consid. 2c; 120 IV 330 consid. 1c/aa).
- 27 -
E. 5.4.3 Ai sensi dell’art 19 n. 2 lett. c LStup, si rende responsabile di un caso grave chi, trafficando per mestiere, realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno consi- derevole. L’autore agisce per mestiere se risulta dal tempo e dai mezzi che de- dica all’attività criminale, dalla frequenza degli atti durante un periodo determi- nato nonché dal reddito auspicato od ottenuto che esercita l’attività illecita come una professione anche se accessoria (DTF 129 IV 253 consid 2.1). L’autore de- ve aspirare ad ottenere dei redditi regolari che costituiscono un apporto notevo- le al finanziamento del suo treno di vita e che si sia adagiato nella delinquenza (DTF 123 IV 113 consid. 2c). La quantità di stupefacenti trafficata non è deter- minante per stabilire se l’autore si sia reso colpevole dell’aggravante. Confor- memente al testo della legge, devono essere considerati, da un lato, il reddito lordo proveniente dal traffico e, dall’altro, il guadagno netto conseguito. Secon- do la giurisprudenza si è in presenza di una grossa cifra d’affari a partire da un ammontare di 100'000.- franchi e di un guadagno considerevole a partire da un ammontare di 10'000.- franchi (DTF 129 IV 253 consid. 2.2). L’aggravante del mestiere è ammessa unicamente se la cifra d’affari o il guadagno sono effetti- vamente conseguiti sia sotto forma di somme di danaro o in natura (ALBRECHT, op. cit., n. 193 ad art. 19 LStup; CORBOZ, op. cit., n. 105 ad art. 19 LStup). Nella pratica le condizioni dell’art. 19 n. 2 lett. a (quantità di stupefacenti che può met- tere in pericolo la salute di parecchie persone) sono generalmente adempiute nel caso del mestiere. In tale circostanza ci si può dispensare dall’esaminare se le condizioni dell’art. 19 n. 2 lett. c sono adempiute (DTF 120 IV 330 con- sid. 1 c/aa).
E. 5.4.4 Il presenza di una condizione aggravante di cui all’art 19 n. 2 LStup la pena massima comminabile è fissata dall’art 19 n. 1 ultima frase. La presenza di più motivi qualificanti non consente di superare il limite superiore della pena editta- le, ma può essere considerata nel contesto della commisurazione della pena giusta l'art. 47 CP (sentenza del Tribunale federale 6S.52/2007 del 23 marzo 2007, consid. 2).
E. 5.5 Secondo costante giurisprudenza, è correo di un'infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pia- nificazione ed esecuzione di un reato, così da apparire come uno dei protagoni- sti (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b). Affinché sussista correità non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i correi; ba- sta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla decisione e alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consapevol- mente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009, consid. 3.1).
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E. 5.6 È complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto (art. 25 CP il cui tenore non ha subito modifiche di rilievo rispetto al diritto in vigore sino al 31 dicembre 2006). Sotto il profilo oggettivo, il complice deve fornire all'autore principale un contributo causale alla realizzazione dell'infrazio- ne, di modo che senza il suo contributo gli eventi non si sarebbero svolti nello stesso modo. Il contributo del complice tuttavia non deve necessariamente co- stituire una condizione sine qua non alla realizzazione del reato, ma è sufficien- te che aumenti la probabilità di riuscita dell'atto principale (DTF 119 IV 289 con- sid. 2c). Sotto il profilo soggettivo, è necessario che il complice sappia o si ren- da conto che apporta il suo concorso a un atto delittuoso determinato e che lo voglia o quanto meno lo accetti; a questo riguardo, è sufficiente che conosca a grandi linee l'attività delittuosa dell'autore che deve aver preso la decisione del- l'atto (DTF 121 IV 109 consid. 3a; 117 IV 186 consid. 3). Il dolo eventuale è suf- ficiente (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 128 IV 53 consid. 5f/cc pag. 69; 121 IV 109 consid. 3a; 118 IV 309 consid. 1a). Occorre tuttavia rilevare che l’art. 19 n. 1 LStup reprime come infrazione indipendente quasi tutti gli atti di sostegno an- che se questi ultimi, qualora commessi per la perpetrazione di altre infrazioni, sarebbero considerati come degli atti di partecipazione accessoria. In tal senso, ognuno di questi atti configura un’infrazione indipendente e colui che adempie le condizioni oggettive e soggettive dell’infrazione è punibile con la pena previ- sta all’art. 19 n. 1 LStup in qualità di reo e non di complice (DTF 119 IV 266 consid. 3a).
E. 5.7 Traffico di stupefacenti del 2005-2007
E. 5.7.1 In sostanza A., B., C. e D. sono accusati a diverso titolo, svolgendo attività co- mune e coordinata secondo ruoli predefiniti e complementari, di avere nel pe- riodo tra il mese di aprile 2005 e il 24 gennaio 2007, senza essere autorizzati, compiuto in diverse località della Svizzera, della Germania, della Francia, del Lussemburgo, del Belgio, dell’Argentina, del Cile, della Bolivia, del Senegal, della Spagna e dell’Italia atti, tra cui l’organizzazione, il finanziamento, l’acquisto, il trasporto, l’esportazione, l’importazione, il transito di chilogrammi 206 lordi di cocaina con grado di purezza pari al 73%. Tale sostanza, destinata all’organizzazione criminale di cui al consid. 3.1 per essere lavorata e immessa in particolare sul mercato del Nord e del Sud Italia, è stata sequestrata presso il porto di Castellón (Spagna) il 23 gennaio 2007 (v. punti A.2.2, B.2, C.1 e D.2 dell’atto d’accusa). A. e C. sono segnatamente accusati di aver acquistato a Losanna nel settembre 2005 un furgone di marca Mercedes Sprinter, numero di telaio 4, furgone in seguito immatricolato nel Canton Ticino a nome di C. con il numero di targhe 5. Gli stessi sono inoltre accusati di aver fatto trasferire il fur- gone dalla Svizzera al porto di Anversa (Belgio) per imbarcarlo a destinazione
- 29 - di Buenos Aires (v. punto A.2.2.3 dell’atto di accusa). In questa località B., A. e C. hanno, in seguito, fatto modificare dalla ditta “BB.”, tra il 10 novembre e il 14 dicembre 2005, il furgone in camper e allestire scaffali dissimulati della pare- te divisoria tra il bagno e le cuccette del veicolo (v. punto A.2.2.1 dell’atto d’accusa). I predetti sono altresì accusati di essersi recati con il furgone in Boli- via dove hanno acquistato, presso trafficanti di droga precedentemente contat- tati da A., la sostanza stupefacente che hanno caricato e nascosto nell’auto- mezzo. I predetti sono accusati di essersi poi recati alla guida del furgone a Buenos Aires in data 16 dicembre 2006 (v. punto A.2.2, B.2.1, C.1.1 dell’atto d’accusa). C. e B., eseguendo l’ordine di A., hanno fatto trasferire il 21 dicem- bre 2006 il camper carico di cocaina da Buenos Aires a Dakar (Senegal), via nave, mediante la compagnia CC. A., B. e C. sono inoltre accusati di aver rag- giunto Dakar in aereo partendo da Milano il 6 gennaio 2007 rimanendovi sino al 19 gennaio 2007, periodo necessario per eseguire le pratiche doganali neces- sarie al reimbarco del camper tramite la compagnia navale DD. per l’Italia con destinazione Genova (v. punto A.2.2.1, B.2.1 e C.1.1 dell’atto d’accusa). A. e B. sono accusati di aver effettuato in data 23 gennaio 2007 un sopralluogo in zona Verbania (Italia) per localizzare un campeggio destinato ad un primo staziona- mento del camper carico di cocaina, dopo il suo rientro previsto a Genova in da- ta 25 gennaio 2007 (v. punto A.2.2.2 e B.2.2 dell’atto d’accusa). Nella fase or- ganizzativa del traffico, A. è accusato di aver incontrato E., membro dell’or- ganizzazione criminale di cui al consid. 3.1 in data 28 settembre 2005 a Como (Italia) per ricevere il denaro in contanti per acquistare il veicolo Mercedes Sprinter, numero di telaio 4 (v. punto A.2.2.4 dell’atto d’accusa) e di aver man- tenuto numerosi contatti fisici o telefonici con membri dell’organizzazione crimi- nale italiana tendenti alla pianificazione ed alla realizzazione del traffico. Se- condo l’atto d’accusa, la somma di EUR 40'000.- necessaria al finanziamento del traffico è stata consegnata alla stazione ferroviaria di Mendrisio da EE. e K., membri dell’organizzazione criminale di cui al consid. 3.1, a D., importo succes- sivamente consegnato in contanti ad A. (v. punto D.2.1 dell’atto d’accusa).
Precedentemente all’acquisto del furgone Mercedes Sprinter, numero di telaio 4, A. e C. sono accusati di aver acquistato ad inizio maggio 2005 a Zurigo un primo furgone di marca Mercedes Sprinter 311 CDI numero di telaio 8 recando- si in questa località con l’autovettura Jaguar con targhe italiane intestata alla società FF. di K. ma in uso ad E. (A.2.2.3). C. è accusata di aver, dapprima, dietro ordine di A., immatricolato il furgone a suo nome tra il 17 e il 31 maggio 2005 e, sempre dietro ordine dello stesso, di averlo poi venduto il 10 agosto 2005 al Garage GG. di Gordola per la somma di fr. 22'500.-. Tale somma è sta- ta in seguito consegnata a D. e successivamente a A. (v. punto A.2.2.4, C.1.4).
- 30 -
E. 5.7.2 Risulta quindi dall’atto d’accusa che le infrazioni rimproverate agli accusati sono state commesse sia in Svizzera che all’estero. Per quanto concerne la compe- tenza territoriale, l’art. 19 n. 4 LStup prevede che l’autore di un reato commesso all’estero, arrestato in Svizzera e non estradato, è parimenti punito secondo le disposizioni dei numeri 1 e 2 LStup, se l’atto è punibile nel Paese in cui è stato commesso. L’art. 19 n. 4 LStup è una lex specialis rispetto alle disposizioni del- la parte generale del Codice penale applicabile alle infrazioni commesse all’estero (DTF 116 IV 244 consid. 2; ALBRECHT, op.cit., n. 281 ad art. 19 LStup e riferimenti citati). L’espressione “arrestato in Svizzera” si riferisce al solo fatto che l’interessato si trova in Svizzera, indipendentemente dalla causa della sua presenza (DTF 116 IV 244 consid. 5b e 5c). L’espressione “non estradato” deve essere compresa come riferita al solo fatto che l’autore non è estradato. Tale fatto deve essere considerato indipendentemente dai suoi motivi, può per esempio risultare dal silenzio dello Stato estero non al corrente che delle infra- zioni sono state commesse sul suo territorio (DTF 116 IV 244 consid. 4a). Se- condo la giurisprudenza, il giudice svizzero è, di regola, competente a decidere su reati in materia di stupefacenti commessi da stranieri all’estero, solo se è convinto che lo Stato in cui il reato è stato commesso non chiederà l’estradizione qualora questa sia possibile per tale infrazione. Soltanto ove non sia possibile conoscere entro un termine ragionevole il punto di vista dello Stato estero, il giudice svizzero può e deve, eccezionalmente, dichiararsi competente senza assumere informazioni previe su tale questione (sentenza del Tribunale federale 1A.171/2004 del 6 ottobre 2004, consid. 2.2; DTF 118 IV 416).
Nella fattispecie, gli accusati A. e C. avrebbero compiuto innumerevoli atti sia di natura pianificatoria che di natura preparatoria in Svizzera finalizzati al traffico internazionale di stupefacenti. Essi hanno segnatamente acquistato il furgone Mercedes Sprinter numero di telaio 4 a Losanna, l’hanno immatricolato in Sviz- zera e l’hanno trasferito all’estero. Lo stesso dicasi per il furgone di marca Mer- cedes Sprinter 311 CDI numero di telaio 8 acquistato a Zurigo e immatricolato in Svizzera. B. e D. avrebbero anch’essi preso parte, in Svizzera ai vari atti pre- paratori al traffico internazionale di stupefacenti. Gli atti preparatori commessi dagli accusati si inseriscono in un unico complesso di fatti (Handlungskomplex) essenzialmente predisposto in Svizzera ed in Italia finalizzato all’acquisto di stupefacenti in Bolivia per la successiva importazione della sostanza in Italia. Alla luce della giurisprudenza precitata e tenuto conto della vicinanza geografi- ca dell’Italia quale destinazione ultima dello stupefacente e Paese ove gli accu- sati avrebbero peraltro compiuto parte degli atti organizzativi del traffico, v’è da chiedersi, se nella fattispecie l’esercizio della competenza giurisdizionale sviz- zera non dipenda dalla rinuncia delle autorità giudiziarie italiane a richiedere l’estradizione degli accusati (art. 19 n. 4 LStup). Sebbene gli atti della causa non constino di una formale rinuncia da parte delle autorità italiane a inoltrare
- 31 - richiesta di estradizione degli accusati, vanno rilevati diversi elementi procedu- rali propri a convincere il giudice svizzero, che le autorità italiane non sono in- tenzionate a chiedere l’estradizione di A. e di B., la cui posizione va sin d’ora di- stinta da quella delle accusate C. e D. in quanto, contrariamente ai primi due accusati, la loro cittadinanza svizzera ne impedirebbe comunque l’estradizione (art. 7 cpv. 1 AIMP) per cui la giurisdizione svizzera sarebbe in ogni caso data in virtù del principio della personalità attiva (v. art. 7 CP, risp. 6 vCP). Dapprima va osservato, come già rilevato (cf. lett. A e B), che le autorità giudiziarie elveti- che ed italiane hanno entrambe avviato due procedimenti penali nazionali es- senzialmente per gli stessi fatti. In tale contesto le autorità giudiziarie dei due Paesi, al fine di coordinare le loro attività investigative hanno costituito una squadra comune d’inchiesta in applicazione dell’art. XXI dell’Accordo completi- vo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41). Nell’ambito di tale gruppo d’indagine, le autorità italiane hanno potuto partecipare agli atti d’inchiesta sul suolo svizzero e, in tal modo, constatare che l’inchiesta svizzera coinvolgeva A. e B. per l’insieme delle loro attività illecite. Risulta inoltre che prima di procedere all’arresto in Svizzera degli accusati, le autorità svizzere hanno informato l’autorità giudiziaria italiana dell’imminente arresto (cl. 3 p. 5.1.88) senza che quest’ultime autorità abbiano mai, nemmeno in seguito, manifestato l’intenzione di chiedere l’estradizione degli accusati nel procedimento elvetico. Occorre da ultimo rilevare che, sempre nell’evidente intento, sia pur tacito ma concludente di cedere la competenza alle autorità elvetiche per i fatti ascrivibili agli accusati oggetto del procedimento svizzero, le autorità giudiziarie italiane hanno separa- to la posizione processuale di quest’ultimi da quella degli accusati giudicati in Italia (vedasi in tal senso la sentenza del Tribunale di Milano del 1° agosto 2008, cl. 61 p. 18.8.3423 e segg.). La competenza per i fatti commessi in Italia è quindi data in virtù dell’art. 19 n. 4 LStup.
In merito agli altri stati esteri nei quali gli accusati avrebbero agito (Belgio, Ar- gentina, Brasile, Bolivia, Cile, Senegal e Spagna), per ragioni di celerità atteso che la giurisdizione svizzera sui fatti di causa è comunque data per le ragioni sopraesposte è superfluo chiedere se essi siano o no interessati alla loro estra- dizione, considerato non da ultimo il fatto gli atti in questione sono comunque punibili anche negli Stati precitati (cl. 76 p. 14.1.1 e segg., 14.2.1 e segg., 14.3.1 e segg., 14.4.1 e segg., 14.5.1 e segg., 14.6.1 e segg., 14.7.1 e segg.).
Visto quanto precede, la competenza giurisdizionale svizzera, peraltro non con- testata, è data ed il diritto penale svizzero risulta applicabile a tutti i crimini rim- proverati agli accusati (sulla questione dell’infrazione all’art. 19a LStup v. infra consid. 5.12).
- 32 -
E. 5.7.3.1 Per quanto concerne i fatti rimproverati ad A. al capo di accusa (A.2.2.4) è ap- purato che il 15 febbraio 2005, A. ha incontrato in Italia (Milano o Saronno), in- sieme a E., G. (cl. 52 p 18.8.442; cl. 3 p. 5.1.28). A. ha inoltre incontrato E. nel corso del mese di maggio 2005, incontro a seguito del quale l’accusato ha rice- vuto in prestito la vettura Jaguar con targhe italiane intestata alla società FF. di K., vettura normalmente in uso ad E. Auto che rimarrà a disposizione di A. dal
E. 5.7.3.2 Non v’è dubbio che i numerosi fatti provati anzidescritti commessi da A. e non contestati dallo stesso (cl. 81 p. 910.3), segnatamente i frequenti spostamenti di A. in Italia ed in America del Sud tendenti ad incontrare i membri dell’organiz- zazione (E., M., EE., K. e N.) per discutere le modalità organizzative e di finan- ziamento per l’acquisto ed il trasporto di stupefacenti, l’acquisto di furgoni in Svizzera per farli immatricolare da una cittadina svizzera in modo che una tale immatricolazione non destasse sospetti durante l’attraversamento delle frontiere in America del Sud, l’emissione di ordini precisi dati ai B. e a C. tendenti rispet- tivamente a trasmettere messaggi e al disbrigo di mansioni amministrative ine- renti alla preparazione del traffico di stupefacenti, il fatto di guidare il furgone in
- 35 - Europa per farlo imbarcare per l’America Latina e guidarlo sino alla destinazio- ne prefissa per il carico dello stupefacente, nonché il fatto di stabilire dei contatti con i trafficanti di cocaina peruviani per farsi consegnare la cocaina, sono og- gettivamente costitutivi di preparativi (art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup) tendenti all’acquisto (art. 19 n. 1 cpv. 5 LStup), alla spedizione, al trasporto, all’espor- tazione e all’importazione non autorizzati di cocaina (art. 19 n. 1 cpv. 3 LStup). Gli atti commessi da A. fanno seguito e concretizzano la proposta di realizzare il traffico che, secondo le dichiarazioni stesse dell’accusato gli è stata rivolta da E. nel gennaio del 2005 a Bova Marina (cl. 81 p. 910.26). Fatti per i quali l’accusato aveva altresì ricevuto la promessa di un compenso di USD 150'000.- alla consegna della cocaina all’organizzazione di E. Nella fattispecie, a fronte dei riscontri univoci e concreti, non da ultimo quello concernente l’effettivo tra- sporto di 206 chilogrammi di cocaina con il camper Mercedes Sprinter (numero di telaio 4) sequestrato a Castellón (Spagna) il 23 gennaio 2007, non vi sono dubbi in merito al fatto che i numerosi atti preparatori commessi dall’accusato sono caratterizzati (cfr. DTF 121 IV 198 consid. 2a) e che fanno trasparire in modo inequivocabile l’intenzione dello stesso di commettere uno degli atti elen- cati all’art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup (DTF 112 IV 47 consid. 4). Occorre da ultimo rilevare, anche se ciò non avrà che un’influenza minima sulla pena, che taluni dei comportamenti ascritti all’accusato adempiono anche i criteri oggettivi dell’art. 19 n. 1 cpv. 7 LStup. Il fatto di incontrare in Italia i membri dell’organiz- zazione criminale per ricevere il danaro necessario all’acquisto del furgone de- stinato al traffico di cocaina, di ricevere dalla stessa organizzazione EUR 40'000.- per far fronte alle spese relative al traffico in fase di organizzazio- ne, e di consegnare o di far pervenire contante ai coaccusati per permettergli il prosieguo diretto o indiretto della fase organizzativa del traffico, sono oggetti- vamente costitutivi di finanziamento delle fasi preparatorie a un traffico illecito di stupefacenti (v. supra consid. 5.2). Visto quanto precede non v’è spazio a dubbi anche sulla realizzazione della condizione soggettiva per questo reato. Ne con- segue che il reato di cui all’art. 19 n. 1 LStup è consumato.
E. 5.7.4.1 Per quanto concerne i fatti rimproverati ad A. e C. ai capi d’accusa A.2.2.3 e C.1.2, è stabilito che essi si sono recati ad inizio maggio 2005 a Zurigo con la vettura Jaguar con targhe italiane, intestata alla società FF. di K., ma in uso a E., ed hanno acquistato il furgone di marca Mercedes Sprinter 311 CDI, numero di telaio 8 per un prezzo di circa fr. 26'000.- pagato in contanti con denaro in possesso di A. (cl. 31 p. 13.2.37; cl. 52 p. 18.08.461; cl 31 p. 13.2.45; cl. 30
p. 13.1.506 e 507). È altresì stabilito che gli accusati hanno comperato a Lo- sanna nel settembre del 2005 pagandolo in contanti con danaro in possesso di A. il furgone di marca Mercedes Sprinter, numero di telaio 4 (cl. 52 p. 18.8.470-
- 36 - 473; cl. 31 p. 13.2.32). È infine appurato che gli accusati hanno trasferito il pre- detto furgone dalla Svizzera in Belgio da dove l’hanno imbarcato, tra settembre e ottobre 2005, al porto di Anversa (Belgio) su una nave della compagnia CC. a destinazione di Buenos Aires (cl. 31 p. 13.2.47; cl. 30 p. 13.1.507-508).
E. 5.7.4.2 C. ha accettato la proposta di A. di realizzare il traffico di cocaina abbagliata dal compenso di USD 50'000.- (cl. 81 p. 910.50). C. è stata messa al corrente da A. che il traffico si sarebbe svolto con l’utilizzo di un furgone, modalità che A. le ha detto di aver già utilizzato in passato per attuare dei traffici senza particolari dif- ficoltà (cl. 81 p. 910.50). In tale ambito l’accusata ha inoltre accettato il fatto che per attuare il traffico doveva svolgere vari compiti organizzativi quali segnata- mente l’acquisto e l’immatricolazione del furgone a suo nome (cl. 81 p. 910.50). In tali circostanze C. ha collaborato intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, alla pianificazione ed all’esecuzione del traffico di cocaina, così da apparire come uno dei protagonisti dello stesso (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b). Gli atti commessi, e non contestati, da A. e da C. consi- stenti nel reperimento, acquisto e successiva vendita del primo camper, divenu- to sospetto e quindi non più utilizzabile per il traffico in corso di preparazione, l’acquisto di un nuovo camper, il suo successivo invio all’estero con il preciso scopo di destinarlo al traffico di stupefacenti, costituiscono oggettivamente dei preparativi (art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup) tendenti all’acquisto (art. 19 n. 1 cpv. 5 LStup), alla spedizione, al trasporto, all’esportazione e all’importazione non au- torizzati di cocaina (art. 19 n. 1 cpv. 3 LStup). Soggettivamente l’agire degli ac- cusati mostra in modo inequivocabile la loro intenzione di commettere gli atti e- lencati all’art. 19 n. 1 cpv. 3 e 5 LStup (DTF 112 IV 47 consid. 4). Ne consegue che il reato di cui all’art. 19 n. 1 LStup è consumato.
E. 5.7.5.1 Per quanto riguarda i fatti rimproverati a C. al capo d’accusa C.1.4, è stabilito che l’accusata ha eseguito l’ordine datole da A., con l’aiuto di D., di trasportare in Ticino, dopo il suo acquisto a Zurigo, il furgone Mercedes Sprinter 311 CDI, numero di telaio 8 (cl. 31 p. 13.2.53; cl. 29 p. 13.1.283; cl. 30 p. 13.1.506-7) e di immatricolarlo a suo nome, immatricolazione posta in essere tra il 17 e il 31 maggio 2005 (cl. 3 p. 5.1.221; cl. 30 p. 13.1.506). È pure assodato che il 10 agosto 2005 l’accusata, sempre su richiesta di A., ha venduto il veicolo per la somma di fr 22'500.- al garage GG. di Gordola e ha successivamente conse- gnato il provento della vendita a D. per restituirla ad A. (cl. 29 p. 13.1.45; cl. 29
p. 13.1.201). È inoltre appurato che C. ha eseguito l’ordine di A. di acquistare un secondo furgone nel corso del mese di settembre 2005 (cl. 35 p. 13.5.8; cl. 29 p 13.1.45-46; cl. 35 p. 13.5.6-8). È stabilito che l’accusata ha comunicato, in data 14 settembre 2006, a B. il numero telefonico italiano 11 in uso ad E., pre-
- 37 - cedentemente comunicatole da A. (cl. 3 p. 5.1.152; cl. 32 p. 9.16.50). È inoltre stabilito che l’accusata ha ricevuto in data 26 ottobre 2006 da A., tramite D., mediante la società HH. (Locarno), la somma di EUR 1'000.- (cl. 33 p. 13.4.28; cl. 69 p. 7.153.90-92; cl. 29 p. 13.1.285) e ha ricevuto, in varie occasioni, dallo stesso A., il denaro contante necessario per il proprio sostentamento in Svizze- ra e al pagamento delle spese necessarie ai suoi viaggi e soggiorni in Sud America (cl. 29 p. 13.1.459; cl. 35 p. 13.6.09). È infine stabilito che l’accusata ha accettato la promessa di A. di ottenere un compenso di denaro di almeno USD 50'000.- per la sua partecipazione al traffico internazionale di cocaina (cl. 35 p. 13.5.6).
E. 5.7.5.2 L’accusata non contesta i fatti. Sin dalla proposta fattale da A. di partecipare al traffico, proposta che ha accettato, come si è visto, alla luce del compenso che le è stato proposto (v. supra consid. 5.7.4.2), l’accusata sapeva che il suo con- tributo era essenziale alla realizzazione del traffico di droga. Infatti il suo ruolo nella fattispecie era quello di immatricolare a suo nome il furgone destinato al trasporto della cocaina in modo da permettere ad A. di non figurare quale titola- re dello stesso. Senza il suo coinvolgimento diretto nell’immatricolazione del fur- gone, il traffico non avrebbe potuto aver luogo secondo i piani previsti. Consa- pevole di questo, l’accusata ha targato a suo nome dapprima il primo furgone, poi venduto su ordine di A., e in seguito il secondo furgone poi effettivamente utilizzato per il traffico (v. cl. 62 p. 18.9.85-164). L’accusata ha inoltre accettato di fungere da intermediaria comunicando a B. delle informazioni ricevute da A. che non poteva, perlomeno sotto il profilo del dolo eventuale, dubitare, viste le circostanze particolari della fattispecie, essere in rapporto con il traffico in via di preparazione. Alla luce di quanto precede, il fatto di immatricolare degli auto- mezzi e trasmettere delle informazioni sapendo, o perlomeno dovendo presu- mere, che perseguono lo scopo di organizzare un traffico di stupefacenti adem- pie gli elementi oggettivi e soggettivi di preparativi (art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup) tendenti all’acquisto (art. 19 n. 1 cpv. 5 LStup), alla spedizione e al trasporto di stupefacenti (art. 19 n. 1 cpv. 3 LStup). Ne consegue che il reato di cui all’art. 19 n. 1 LStup è consumato.
E. 5.7.6.1 Per quanto concerne i fatti rimproverati a B. al capo d’accusa B.2.4, è stabilito che egli ha eseguito telefonicamente, tra il 24 aprile e il 10 maggio 2006, l’ordine impartitogli da A. di mettersi in contatto con M. al fine di sollecitare il suo viaggio in Brasile e in Argentina (cl. 52 p. 18.8.505-7; cl. 32 p. 13.3.35). B. ha inoltre eseguito l’ordine impartitogli da A. tendente ad annunciare ad M. l’arrivo di A. in Italia (cl. 52 p. 18.8.515-6; cl. 32 p. 13.3.34-35). È appurato che B. ha altresì eseguito l’ordine impartitogli da A. di comunicare a N. che non era riusci-
- 38 - to a mettersi in contatto con i fornitori della droga in Bolivia e quindi di prendere contatto con lui (cl. 35 p. 18.8.565 e segg.; cl. 23 p. 9.18.6 ). È stabilito che B. ha guidato in Sud America alternandosi alla guida con A. il camper acquistato per trasportare la cocaina (cl. 31 p. 13.2.47; cl. 30 p. 131.507-508; cl. 31 p. 13.1.129; cl. 81 p. 910.41). È assodato che B. ha ricevuto da A. in diverse oc- casioni il denaro contante per provvedere al proprio sostentamento in Svizzera e al pagamento delle spese necessarie per i suoi viaggi e soggiorni in Sud America (cl. 81 p. 910.43; cl. 81 p. 910.43). È pure provato che l’accusato ha ri- cevuto la promessa da A. di ottenere un compenso di USD 100'000.- per la sua partecipazione al traffico (cl. 81 p. 910.041).
E. 5.7.6.2 Non v’è dubbio che l’accusato sapeva che stava partecipando alla preparazione di un traffico di cocaina dall’America del Sud all’Europa (v. anche supra con- sid. 4). Infatti per questa sua partecipazione al traffico A. gli aveva fatto la pro- messa di un compenso di USD 100'000.-. Egli sapeva, come del resto ha am- messo, anche in sede dibattimentale, che il suo compito era quello di guidare il camper destinato al trasporto della cocaina (cl. 81 p. 910.041). In tale contesto egli ha inoltre svolto altre funzioni tra le quali quelle di fungere da tramite tra M. ed A. cl. 32 p. 13.3.62) e, all’occorrenza, di trasmettere messaggi anche ad al- tre persone finalizzati all’organizzazione del traffico. Oggettivamente, gli atti rim- proverati a B., del resto non contestati dall’accusato (cl. 81 p. 910.003), quali la trasmissione di comunicazioni necessarie al traffico, per conto di A. o altri pro- tagonisti del predetto traffico, e la guida del furgone destinato al traffico, sono dei comportamenti oggettivamente costitutivi di preparativi ai sensi dell’art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup tendenti all’acquisto (art. 19 n. 1 cpv. 5 LStup), alla spedizione e al trasporto di stupefacenti (art. 19 n. 1 cpv. 3 LStup). Ne consegue che il reato di cui all’art. 19 n. 1 LStup è consumato.
E. 5.7.7.1 Per quanto concerne i fatti rimproverati ad A. e a B. ai capi d’accusa A.2.2.2 e B.2.2 è stabilito che gli accusati si sono recati il 25 giugno 2006, a bordo della vettura VW Golf con targa no. 12 intestata ad II. moglie di B., nella località di Bova Marina (Italia) dove hanno incontrato E. e M. Il motivo della visita inaspet- tata a E. era quello di risolvere il problema del denaro che A. reclamava e la trattativa dell’affare che si protraeva da più di un anno senza soluzioni concrete, nonché discutere con E. delle incomprensioni e degli atteggiamenti peraltro dannosi assunti da M. in America del Sud (cl. 3 p. 5.1.43-4; cl. 31 p. 13.2.83-4; cl. 32 p. 13.3.62-3). È altresì appurato che gli accusati hanno effettuato in data 23 gennaio 2007 un sopralluogo in zona di Verbania (Italia), presso il campeg- gio Piano Grande, per individuare un luogo dove stazionare il camper carico di cocaina dopo l’arrivo dello stesso a Genova previsto per il 25 gennaio 2007.
- 39 - Non sicuri di ricevere il loro compenso, A. e B. con questo sopralluogo volevano individuare un luogo dove nascondere lo stupefacente per poi consegnarlo all’organizzazione solo dopo aver ricevuto la somma promessa (cl. 3 p. 5.1.87- 88).
E. 5.7.7.2 Alla luce della sistematica dell’art. 19 n. 1 cpv. 6 e 7 LStup e della giurispruden- za, il fatto che A. e B. abbiano incontrato E. per risolvere problemi inerenti al fi- nanziamento del traffico non può essere considerato come un atto costitutivo di un preparativo ad uno dei comportamenti descritti all’art. 19. n. 1 cpv. 1-5 LStup. Infatti gli atti preparatori al finanziamento non sono punibili ai sensi dell’art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup (DTF 115 IV 256 consid. 6d). Tuttavia nella misu- ra in cui l’incontro aveva anche lo scopo di definire o comunque di precisare con E. il ruolo di M., subalterno di E. (v. supra consid. 5.7.3.1), nella prepara- zione del traffico in America del Sud, un tale incontro con il referente dell’organizzazione criminale promotrice del traffico di cocaina in corso di pre- parazione è certamente costitutivo di un preparativo (art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup) tendente all’acquisto (art. 19 n. 1 cpv. 5 LStup), alla spedizione e al trasporto di stupefacenti (art. 19 n. 1 cpv. 3 LStup). Lo stesso vale per la condotta espletata da B. e da A. consistente nel recarsi nella zona di Verbania per reperire un luo- go ove poter nascondere la cocaina che sarebbe stata importata in Italia. L’atto in questione è obiettivamente costitutivo di preparativo all’importazione e al de- posito non autorizzati di sostanza stupefacente (art. 19 n. 1 cpv. 3 e 6 LStup; ALBRECHT, op. cit., n. 56 ad art. 19 LStup; CORBOZ, op. cit., n. 22 ad art. 19 LStup). Soggettivamente l’agire degli accusati mostra in modo inequivocabile la loro intenzione di commettere gli atti elencati all’art. 19 n. 1 cpv. 3 e 5 LStup (DTF 112 IV 47 consid. 4). In tal senso va rilevato che quando hanno incontrato E. il 25 giugno 2006, essi avevano già svolto attività concrete di preparazione del traffico e, per quanto concerne il sopraluogo nella Zona di Verbania del 23 gennaio 2007, essi sapevano, in quanto avevano personalmente partecipato al carico dello stupefacente nel furgone e al successivo imbarco a Dakar per Genova, che lo stupefacente sarebbe dovuto arrivare a Genova il 25 gennaio
2007. Ne consegue che il reato di cui all’art. 19 n. 1 LStup è consumato.
E. 5.7.8.1 Per quanto concerne i fatti rimproverati a A., C. e B. ai capi di accusa A.2.2.1, B.2.1 e C.1.1, è stabilito che essi hanno fatto modificare il veicolo Mercedes Sprinter, numero di telaio 4, da furgone in camper, tra il 10 novembre 2005 e il
E. 5.7.8.2 Risulta dalle deposizioni acquisite tramite richiesta di assistenza giudiziaria all’Argentina che JJ., titolare della ditta “BB.” sita a Buenos Aires (Argentina), ha riconosciuto gli accusati A., C. e B. attraverso le fotografie mostrategli come pu- re il furgone di marca Mercedes Sprinter (cl. 39 p. 18.1.662 e segg.). Egli ha precisato che A. gli aveva chiesto di costruire degli scaffali tra il bagno e le cuc- cette. KK., altro titolare della ditta precitata, ha anch’egli riconosciuto A. e C. nelle fotografie nonché il furgone. Egli ha inoltre affermato di aver lavorato sullo stesso per modificarlo a camper. I dettagli e il preventivo per i lavori da eseguire erano stati discussi con A. che all’occasione aveva illustrato i lavori da eseguire con disegni e fotografie. Secondo il teste il furgone è stato consegnato in otto- bre 2005 e i lavori sono stati conclusi nel gennaio 2006 (cl. 39 p. 18.1.598 e segg.). JJ. ha dichiarato che la fattura è stata pagata da C. Queste deposizioni concordano con le dichiarazioni degli accusati. C. conferma di aver pagato i la- vori con i soldi ricevuti da A. e che la fattura era stata stilata a suo nome dato che il furgone era intestato a lei (cl. 81 p. 910.52). B. conferma la sua presenza e degli altri accusati presso la carrozzeria argentina, nonché di aver visto le modifiche e di sapere che il camper doveva essere utilizzato per il traffico (cl. 81
p. 910.041). In merito all’episodio inerente alla consegna della cocaina da parte dei fornitori in Bolivia, gli accusati, pur dando delle versioni leggermente diffe- renti, ammettono la loro presenza. C. doveva essere presente in quanto intesta- taria del camper (cl. 81 p. 910.53), A. poiché aveva precedentemente contattato i fornitori e B. per assecondare A. alla guida del camper visto il lungo itinerario da percorrere da Buenos Aires a La Paz passando dal Brasile e ritorno. Dopo un primo incontro con i fornitori in un luogo precedentemente stabilito da A. e i fornitori in zona El Alto a La Paz durante il quale A. a verificato la qualità della cocaina contenuta in 24 barattoli (cl. 31 p. 13.2.91-2), l’indomani, nello stesso
- 41 - luogo, A. sempre accompagnato da C. e da B., ha nuovamente incontrato i for- nitori. La cocaina, contenuta in sacche, è stata caricata nell’automezzo da due fornitori e da A. B. afferma di aver partecipato all’operazione di carico traspor- tando nel camper due sacche il cui peso complessivo ammontava a circa 20-30 chili (cl. 81 p. 910.42). Durante il carico C. dichiara di essere rimasta seduta al posto di guida del furgone e di non aver visto cosa veniva caricato (cl. 81 p. 910.53). Dopo l’operazione di carico, gli accusati hanno raggiunto un luogo iso- lato dove i barattoli di alluminio contenenti la cocaina sono stati inseriti nei vani appositamente adibiti tra il bagno e le cuccette. Per celare la presenza dei ba- rattoli il vano è stato ricoperto da una parete dai fornitori dello stupefacente. A. era presente a quest’operazione (cl. 31 p. 13.2.92). C. e B. hanno dichiarato di non aver visto cosa succedeva poiché erano rimasti seduti al posto di guida del furgone con la tenda tirata (cl. 81 p. 910.42 e 53). Tuttavia sia B. che C. sape- vano quanto stava succedendo: il primo aveva caricato parte della cocaina nel camper e la seconda ha affermato riferendosi all’episodio “che era logico che la cocaina doveva essere nascosta” (cl. 81 p. 910.53). Dopodiché gli accusati hanno trasportato lo stupefacente sino a Buenos Aires passando dal Brasile. È peraltro accertato che A., C. e B., partendo da Milano si sono recati a Dakar allo scopo di reimbarcare il furgone per Genova (cl. 3 p. 5.1.85). Anche in questo caso, la presenza della C. era necessaria a causa della sua titolarità del furgo- ne. Inoltre la sua presenza era utile, vista la sua conoscenza del francese, nelle relazioni con le autorità doganali senegalesi. Infatti dalla documentazione se- questrata al domicilio svizzero di B. è stata trovata varia documentazione inte- stata a C. attestante l’accesso della stessa in data 17 gennaio 2007 all’area portuale (cl. 3 p. 5.1.85 e 203) nonché la carta di reimbarco rilasciata alla stes- sa data dalla compagnia DD. a nome di C. attestante il reimbarco per Genova del camper Mercedes Benz con numero di telaio 4 (cl. 3 p. 5.1.85 e 204 e segg.). È pacifico che nella fattispecie gli accusati, pur dovendo ammettere che non tutti abbiano eseguito materialmente l’insieme degli atti descritti, hanno comunque prestato consapevolmente e volontariamente il proprio concorso alla decisione e alla pianificazione degli stessi in modo da apparire come correi (v. DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009, consid. 3.1). Sul ruolo determinante di A. nella commissione dei fatti indispensabili alla realizzazione del traffico, la Corte non ha dubbi. Egli ne è il promotore, colui che sceglie i mezzi e le persone per la re- alizzazione, è la persona costantemente in contatto con l’organizzazione crimi- nale destinataria dello stupefacente (v. supra consid. 3.3.1). Pur evanescente, egli dirige da lontano l’attuazione delle operazioni essenziali alla realizzazione del traffico che spesso delega a B. e C. Il ruolo di B. non è stato marginale co- me ha sostenuto la sua difesa durante i dibattimenti affermando che la parteci- pazione dello stesso al traffico rivestisse la forma della mera complicità. Basti pensare, a titolo di esempio, che il predetto ha assecondato A. guidando
- 42 - anch'egli il furgone per migliaia di chilometri e ha partecipato attivamente all’operazione di carico della cocaina nel camper: operazioni essenziali alla rea- lizzazione dell’infrazione. Lo stesso dicasi dell’accusata C., la quale, segnata- mente intestando il camper a suo nome, ha di fatto accettato di svolgere un ruo- lo cruciale, visto che la sua presenza era indispensabile ogniqualvolta il camper doveva varcare i confini o doveva essere sottoposto a modifiche. Con il loro comportamento, B. e C. non si sono limitati ad aiutare A. a commettere un cri- mine bensì hanno collaborato intenzionalmente in modo determinante alla deci- sione e all’esecuzione del reato così da apparirne anch’essi come dei protago- nisti (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b). Dal punto di vista sog- gettivo, già si è detto che tutti e tre gli accusati sapevano che il loro agire era fi- nalizzato al traffico di cocaina, traffico per il quale avrebbero dovuto ricevere un compenso finanziario. Ne consegue che gli atti commessi dagli accusati realiz- zano le condizioni oggettive e soggettive dell’art. 19 n. 1 cpv. 6 in relazione con il cpv. 3 LStup riferito alla modifica del furgone come atto preparatorio al tra- sporto non autorizzato di cocaina, dell’art. 19 cpv. 3 LStup riferito al deposito non autorizzato di cocaina nel furgone, dell’art. 19 cpv. 3 LStup riferito al tra- sporto ed all’esportazione non autorizzati della cocaina dalla Bolivia all’Argentina e dell’art. 19 cpv. 3 LStup riferito alla spedizione non autorizzata della cocaina da Dakar a destinazione di Genova. Ne consegue che il reato di cui all’art. 19 n. 1 LStup è consumato.
E. 5.7.9.1 Per quanto concerne i fatti rimproverati a B. e a C. ai capi di accusa B.2.3 e C.1.3, fatti del resto non contestati dagli accusati, è stabilito che gli stessi hanno eseguito l’ordine impartito da A. volto a trasferire il 21 dicembre 2006 il furgone carico di cocaina da Buenos Aires a Dakar, via nave mediante la compagnia CC. (cl. 29 p. 13.1.68; cl. 32 p. 13.3.8-9).
E. 5.7.9.2 Non v’è dubbio che oggettivamente il comportamento di C. e di B. consistente nell’imbarcare il furgone, che sapevano contenere la cocaina (v. supra consid. 5.7.8), adempie le condizioni oggettive e soggettive dell’art. 19 n. 1 cpv. 3 LStup. In effetti gli accusati consapevoli della presenza di cocaina nell’automezzo, senza essere autorizzati, hanno spedito tale sostanza tramite la compagnia CC. da Buenos Aires a Dakar e l’hanno esportata dall’Argentina. Ne consegue che il reato di cui all’art. 19 n. 1 LStup è consumato.
- 43 -
E. 5.7.10.1 Per quanto concerne i fatti rimproverati a D. al capo d’accusa C.2.1, è appurato che l’accusata ha aiutato C. a trasportare in Ticino, dopo l’acquisto a Zurigo, il furgone Mercedes Sprinter 311 CDI, numero di telaio 8 dando seguito ad una richiesta di A. (cl. 81 p. 910.74; cl. 30 p 13.1.507). È pure assodato che l’accusata ha consegnato la somma di fr. 22'500.- ricavata dalla vendita al Ga- rage GG. di Gordola del predetto furgone effettuata da C. il 10 agosto 2005 ad A. (cl. 33 p 13.4.276) come richiesto da quest’ultimo (cl. 29 p 13.1.45; cl 29 p 13.1.201; cl. 25 p. 13.5.8). È stabilito che l’accusata ha accompagnato A. a Bo- va Marina in data 7 settembre 2005 per incontrare E. e M. e che, durante il viaggio, ha preannunciato il loro arrivo con due telefonate da utenze pubbliche situate rispettivamente nelle aree di servizio di Santa Marinella (Roma) e Reg- gio Calabria (cl. 52 p. 18.8.465-7; cl. 81 p. 910.75-76). È inoltre stabilito che l’accusata ha eseguito l’ordine impartito da A. prima del 23 ottobre 2006, di in- contrare presso la stazione ferroviaria di Mendrisio EE. e K., i quali le hanno consegnato l’importo di EUR 40'000.- destinato ad A. per far fronte alle spese relative al traffico internazionale in corso (cl. 33 p. 13.4.179-80; cl. 36 p. 13.15.3; cl. 35 p. 13.7.11; cl. 81 p. 910.74). È altresì appurato che l’accusata ha eseguito il 26 ottobre 2006 l’ordine impartito da A. di inviare a C. in Messico cir- ca EUR 1'000.-, tramite HH. a Locarno per far fronte agli spostamenti della C. in Sud America (cl. 33 p. 13.4.28; cl. 69 p 7.153.90-92; cl. 29 p. 13.1.285; cl. 81.910.79). È infine stabilito che D. ha accompagnato, nel gennaio 2007, con la propria vettura Mitsubishi con le targhe no. 7, A. e B. all’aeroporto di Mila- no/Malpensa per permettere a questi ultimi di partire per Dakar (cl. 32 p. 13.3.9, 222 e 294; cl. 33 p. 13.4.275-76; cl. 3 p. 5.1.84).
E. 5.7.10.2 L’accusata non contesta i fatti. Ella ammette di aver dato seguito a dei favori che A. le aveva chiesto e di sapere che questi favori avevano a che fare con il traffico di stupefacenti in corso di realizzazione. D. conferma di aver fatto delle telefonate per conto di A. a E. e di essere andata a Milano “per vedere se c’era”. Ammette di aver recuperato soldi alla stazione di Mendrisio per conse- gnarli ad A. e di aver accompagnato A. e B., in partenza per Dakar, all’aeroporto di Milano/Malpensa e di aver inviato danaro a C. (cl. 33 p. 13.4.275; cl. 81 p. 910.4). Contrariamente agli altri accusati, D. non appare co- me autrice di atti tipici ai sensi dell’art. 19 LStup. Tuttavia mediante i comporta- menti anzidescritti l’accusata ha fornito a A., autore principale con C. e B., un contributo causale alla realizzazione delle infrazioni. In tal senso, il suo aiuto a C. nel guidare il furgone da Zurigo al Ticino poiché, contrariamente a quest’ultima, D. aveva già guidato un furgone analogo in precedenza (v. infra consid. 5.12), la ricezione e la consegna ad A. del prodotto della vendita di que- sto furgone divenuto inutilizzabile per il traffico (v. infra consid. 5.12),
- 44 - l’intermediazione tra K. e EE. da un lato ed A. dall’altro nella ricezione di EUR 40'000.- a Mendrisio e successiva consegna del danaro ad A., nonché il fatto di aver funto da accompagnatrice degli accusati, in diverse occasioni, per- mettendo loro di visitare i referenti dell’organizzazione criminale in Italia, di re- capitargli dei messaggi, o di raggiungere l’aeroporto di Milano a bordo dell’automezzo privato dell’accusata, sono certamente condotte che, sotto il profilo oggettivo, forniscono agli autori principali un contributo causale alla rea- lizzazione delle infrazioni, giacché, senza il suo contributo, gli eventi non si sa- rebbero svolti nello stesso modo. Anche se il comportamento della D. non costi- tuisce condicio sine qua non alla realizzazione dei reati, esso è stato certamen- te sufficiente per aumentare la probabilità di riuscita degli atti principali. In tal senso il comportamento dell’accusata realizza le condizioni oggettive della complicità giusta l’art. 25 CP e la giurisprudenza già citata (v. infra con- sid. 5.12). Sotto il profilo soggettivo, D. si era resa conto di apportare il suo aiu- to a un traffico di stupefacenti. A questo riguardo, secondo la giurisprudenza è sufficiente che il complice conosca a grandi linee l'attività delittuosa dell'autore che ha deciso di commettere l'atto. Nella fattispecie l’accusata stessa ha dichia- rato che A. l’aveva messa al corrente di trafficare droga (v. cl. 81 p. 910.075). In tale contesto è quindi indubbio che l’accusata conosceva l’attività criminale del- le persone che ha aiutato. La complicità nelle infrazioni alla LStup commesse da A., C. e B. è pertanto data.
E. 5.8 A., B., C. e D. sono accusati di infrazione qualificata ai sensi dell’art. 19 n. 2 lett. a LStup (v. atto d’accusa rispettivamente punti A.2, B.2, C.1 e D.2). Per quanto concerne l’elemento oggettivo dell’aggravante, la sua realizzazione è pacifica. È infatti incontestabile che 206 chilogrammi di cocaina con purezza del 74% è una quantità che supera abbondantemente la soglia dei 18 grammi di cocaina ritenuta dalla giurisprudenza come una quantità che può mettere in pericolo la salute di molte persone (v. supra consid. 5.6). Tuttavia, per quanto attiene all’elemento soggettivo dell’infrazione le interpretazioni dei quattro accusati di- vergono in merito alla quantità della cocaina che pensavano di trasportare. A. sostiene di aver appreso del quantitativo esatto della cocaina da trasportare so- lo al momento del suo arresto e dichiara che qualora E. gli avesse detto che il traffico verteva “su una quantità di 100 chili, probabilmente non avrebbe accet- tato il traffico” (cl. 81 p. 910.037). Le argomentazioni dell’accusato non convin- cono. Si è visto che egli sapeva che l’organizzazione di E. trafficava cocaina in grosse quantità ed egli stesso aveva comunicato a quest’ultimo di essere in grado di procurarne grosse quantità. Inoltre, essendosi occupato delle modifi- che del camper nonché dell’operazione di carico della cocaina, non è verosimile che non sapesse di trafficare un’importante quantità di cocaina. Per quanto concerne l’accusato B., egli afferma di non avere avuto “nessuna idea della quantità di cocaina che sarebbe stata trasportata e di non aver mai chiesto
- 45 - quanta cocaina doveva essere trasportata“ (cl. 35 p. 13.6.22). Occorre nondi- meno rilevare che B. non poteva ignorare che il quantitativo era importante. Da un lato, egli sapeva che la cocaina era destinata ad un'organizzazione criminale (v. supra consid. 4.1) e dall’altro, avendo assistito alle principali operazioni della realizzazione dello stesso, operazioni lunghe, complesse e costose, non è plausibile che egli abbia pensato che in simili circostanze il quantitativo doveva limitarsi a pochi grammi di cocaina. Va inoltre rilevato che l’accusato ha egli stesso dichiarato di aver trasportato sul camper in Bolivia “due sacche conte- nenti circa 20-30 chili” (cl. 81 p. 910.042) al momento della consegna della so- stanza da parte dei fornitori peruviani. L’accusato, dubitando che il quantitativo doveva essere importante, ha preferito, come del resto da lui stesso confermato durante il dibattimento, non informarsi a tal proposito ritenendo che "certe cose è meglio non saperle che saperle” (cl. 81 p. 910.042). L’accusata C. pretende di non aver mai saputo l’esatta quantità di cocaina trasportata. Ella sostiene, an- che se ciò appare poco credibile viste le circostanze del traffico, che A. non le abbia mai comunicato il quantitativo esatto. L’accusata ha tuttavia dichiarato di- nanzi a questa Corte di aver pensato “che si trafficavano al massimo 10 chili” (cl. 81 p. 910.052). Per quanto concerne D., anche quest’accusata sostiene, pur sapendo che i soldi che aveva ricevuto a Mendrisio da consegnare ad A. erano destinati ad un traffico di cocaina, di non essere stata informata del quantitativo esatto del traffico. L’accusata ha comunque dichiarato che A. l’aveva messa al corrente di trafficare tanta droga e che per lei con “tanta” pensava si trattasse “di uno, due, tre chili di droga” (cl. 81 p. 910.075). Indipendentemente dalle di- chiarazioni degli accusati, è indubbio che sono stati trasportati più di due quinta- li di cocaina e che nessuno degli accusati ha pensato di trasportare meno di 18 grammi di cocaina, quantità minima riconosciuta dalla giurisprudenza per am- mettere l’aggravante della quantità giusta l’art 19 n. 2 lett. a LStup. Ne conse- gue che l’aggravante della quantità di cui all’art. 19 n. 2 lett. a LStup è adempiu- ta per tutti gli accusati.
E. 5.9 Stando all’ipotesi accusatoria, nei confronti di C. e D. sarebbe altresì realizzata l’aggravante della banda di cui all’art. 19 n. 2 lett. b LStup (v. atto d’accusa C.1 e D.2). Questo profilo di esame è stato esteso dalla Corte anche nei confronti degli accusati A. e B. in applicazione dell'art. 170 PP (v. lett. L). Se è certo in- dubbio che gli accusati sono più di due e che hanno concordato la commissione di un traffico di cocaina, per ritenere l’aggravante è necessario che essi si siano concretamente associati tra di loro per commettere più azioni criminose indi- pendenti (v. supra consid. 5.4.2). Nella fattispecie, come si è visto, anche se al- lo scopo di realizzare il traffico gli accusati hanno commesso, in collaborazione tra di loro, più atti punibili ai sensi dell’art 19 LStup ed il compimento degli stessi ha avuto luogo in un arco di tempo relativamente lungo (circa due anni), gli atti in questione erano comunque finalizzati alla realizzazione di un solo traffico:
- 46 - quello conclusosi con il sequestro della cocaina per opera delle forze dell’ordine spagnole, mentre per i motivi che verranno esposti in seguito (v. infra consid. 5.12) l'ipotesi di un pregresso traffico cade. Già alla luce di queste considera- zioni, fermo restando l'agire di A. nel contesto dell'organizzazione criminale di cui sopra (v. supra consid. 3), l'ipotesi della banda non merita ulteriore disami- na.
E. 5.10 Secondo l’atto d’accusa, gli atti commessi dagli accusati A., B. e C. realizzereb- bero inoltre le condizioni dell’aggravante del mestiere ai sensi dell’art 19 n. 2 lett. c LStup (v. atto d’accusa rispettivamente punti A.2 in fine, B.2 in fine e C.1). È certo che gli accusati hanno, come si è visto, dedicato molto tempo all’attività criminale protrattasi su un arco di tempo di due anni (2005 - inizio 2007). È al- tresì provato che gli accusati hanno auspicato di ricavare un guadagno superio- re a fr. 10'000.- e che la cifra d’affari in caso di vendita della cocaina avrebbe certamente superato fr. 100’000.-. Tuttavia ciò non basta ai fini della realizza- zione dell’aggravante del mestiere. Dapprima va rilevato che anche se durante il periodo critico gli accusati non hanno pressoché avuto altre attività professio- nali fuorché l’attività incriminata, quest’ultima, come già rilevato (v. consid. 5.9), deve essere comunque essere inserita in un solo complesso di fatti criminale. Viene dunque a mancare il criterio oggettivo della frequenza degli atti. In effetti, già si è visto che tutte le attività criminali commesse dagli accusati nell’ambito del traffico del 2005-2007 erano finalizzate a questo solo traffico. Già per que- sta ragione l’aggravante del mestiere non è adempiuta.
E. 5.11 In considerazione di quanto precede, A., B. e C. sono riconosciuti colpevoli di infrazione aggravata all’art. 19 n. 1 e 2 lett. a LStup. D. è riconosciuta colpevole di complicità ai sensi dell’art. 25 CP per le infrazioni commesse da A., C. e B. agli art. 19 n. 1 e 2 lett. a LStup.
E. 5.12 Traffico di stupefacenti del 2004
E. 5.12.1 In sostanza, A. e D. sono accusati di aver compiuto in correità, tra il mese di marzo e fine 2004, in diverse località della Svizzera, della Germania, della Francia, del Lussemburgo, del Belgio, dell’Argentina, del Cile, della Bolivia, del Senegal, della Spagna e dell’Italia, atti tra cui l’organizzazione, il finanziamento, l’acquisto, il trasporto, l’esportazione, l’importazione, il transito di cocaina. Tale sostanza sarebbe stata destinata in parte all’organizzazione criminale calabrese e in parte utilizzata per il proprio consumo personale (v. punti A.2.1 e D.1 del- l'atto d'accusa). Gli accusati avrebbero acquistato a Zurigo nel marzo del 2003 al prezzo di circa fr. 20'000.- un furgone di Marca Mercedes Sprinter 316 CDI, veicolo immatricolato a nome di D. con la targa no. 13. Essi avrebbero poi tra-
- 47 - sferito il furgone dalla Svizzera a Santos de São Paulo (Brasile) imbarcandolo al porto di Anversa (Belgio) su una nave della Compagnia CC.. A Porto Alegre (Brasile), il furgone sarebbe stato trasformato in camper da una ditta locale, con la creazione, tra l'altro, di un nascondiglio sotto il frigorifero. Nel mese di luglio 2003 A. e D., transitando dall'Argentina, avrebbero raggiunto La Paz (Bolivia), località nella quale avrebbero acquistato un quantitativo di cocaina stimato tra un minimo di 25-30 grammi e un massimo di 64 chilogrammi, droga che sareb- be stata nascosta nel vano sotto il frigorifero. Passando dal Cile, gli accusati si sarebbero poi recati a Buenos Aires (Argentina), dove avrebbero fatto imbarca- re il camper a destinazione di Dakar (Senegal), città che i medesimi, partendo da Milano (Italia), avrebbero raggiunto in aereo nel dicembre 2004 e dalla quale avrebbero reimbarcato il camper a destinazione di Genova (Italia). A. e D. avrebbero in seguito ritirato il camper al porto di Genova, conducendolo a Mila- no, luogo in cui sarebbe stato messo a disposizione dell’organizzazione crimi- nale calabrese per circa un mese. Gli accusati avrebbero poi utilizzato il camper per recarsi a Bova Marina (Calabria/Italia) da E., mettendolo a disposizione dell’organizzazione criminale (v. punti A.2.2.1 e D.1.1 dell'atto d'accusa). Se- condo l'accusa, A. avrebbe mantenuto i contatti necessari con i trafficanti in Bo- livia affinché gli stessi gli vendessero la cocaina. Egli avrebbe inoltre ceduto il camper summenzionato ad D. a titolo di compenso per l'attività criminale svolta (v. punti A.2.1.2 e D.1.2 dell'atto d'accusa).
E. 5.12.2 Va rilevato che il traffico del 2004 contestato a A. e D. risulterebbe essere, per modalità adottate e itinerario percorso, pressoché identico a quello del 2006-
2007. Le considerazioni fatte in precedenza (v. supra consid. 5.7.2) relative alla competenza di questo Tribunale valgono quindi anche per quanto concerne i capi d'accusa qui esaminati.
E. 5.12.3 Dagli atti dell'incarto nonché dalle risultanze dibattimentali è stato possibile ap- purare che nel marzo 2003 A. e D. si sono recati a Zurigo dove hanno acquista- to, al prezzo di circa fr. 20'000.-, un furgone Mercedes Sprinter 316 CDI (nume- ro di telaio 6) molto simile a quello usato per il traffico del 2005-2007, veicolo pagato in contanti con denaro di A. (cl. 33 p. 13.4.16 e cl. 35 p. 13.7.2). In Tici- no, D. si è occupata dell'immatricolazione del veicolo effettuata a suo nome, operazione avvenuta presso l'Ufficio della circolazione di Camorino il 12 marzo 2003 (cl. 3 p. 5.1.222). Qualche giorno dopo la predetta e A., con le targhe no. 13, sono andati a recuperare il furgone a Zurigo, rientrando quindi in Ticino. Sempre nel marzo 2003 A. e D. sono partiti con il furgone per Anversa (Belgio), dal cui porto il veicolo è stato spedito via mare, mediante la compagnia CC., a destinazione del Brasile, più precisamente a Santo de São Paulo (v. cl. 33
p. 13.4.16; cl. 35 p. 13.7.3). Una volta giunto in Brasile e sdoganato, il furgone è stato trasportato a Porto Alegre (Brasile) per essere trasformato in camper. Tale
- 48 - operazione, conclusasi il 27 giugno 2003, è stata effettuata in loco presso il LL. (cl. 14 p. 8.7.73 in relazione con cl. 17; v. anche cl. 33 p. 13.4.32-34). Tra le va- rie modifiche apportate al veicolo v'è da rilevare la creazione di un vano nasco- sto sotto il frigorifero (cl. 35 p. 13.7.3; cl. 1 p. 10.0.16 e 29-30). Ad inizio luglio 2003 il camper è stato utilizzato da A. e D. per fare un viaggio in Sudamerica con la loro figlia, la figlia di D. nonché la figlia di A., viaggio durato un paio di mesi (cl. 33 p. 13.4.3; cl. 81 p. 910.029). Nel luglio del 2004 A. e D. hanno in- trapreso un nuovo viaggio in Sudamerica con il camper summenzionato, questa volta da soli (cl. 33 p. 13.4.3; cl. 31 p. 13.2.119; cl. 81 p. 910.034). Essi hanno raggiunto La Paz il 3 luglio 2004 transitando dall’Argentina dove sono ritornati il 7 settembre 2004 (cl. 31 p. 13.2.119; cl. 33 p. 13.4.3). A Buenos Aires gli accu- sati hanno imbarcato il camper a destinazione di Dakar, luogo da loro raggiunto in un secondo tempo da Milano al fine di sdoganare il veicolo e spedirlo, sem- pre via mare, a Genova (cl. 33 p. 13.4.17-18; cl. 31 p. 13.2.113). Il camper è stato da loro ritirato a Genova prima della fine del 2004 e posteggiato a Milano per circa due settimane (cl. 33 p. 13.4.18 e 84; cl. 31 p. 13.2.120; cl. 81 p. 910.026 e 031). Nel gennaio 2005, gli accusati si sono recati con il camper a Bova Marina, dove hanno incontrato E. presso il quale hanno soggiornato (cl. 31 p. 13.2.120; cl. 33 p. 13.4.85; cl. 81 p. 910.026; cl. 81 p. 910.075). Di ri- torno dalla Calabria, il veicolo è stato posteggiato in un parcheggio nei pressi di Verbania da D., alla quale il camper era stato ceduto da parte di A. (cl. 81 p. 910.078-079; cl. 35 p. 13.7.2). Il camper è stato sequestrato in Svizzera il 13 febbraio 2007 (cl. 14 p. 8.8.10). Sottoposto a perizia, l'interno del camper è risultato positivo alla cocaina (cl. 1 p. 10.0.14 e segg.).
E. 5.12.4 Secondo l’accusa esisterebbe un fascio d'indizi sufficienti per ritenere che A. e D. abbiano acquistato in Bolivia, trasportato e importato in Italia, per conto dell’organizzazione di E., un quantitativo di cocaina stimato tra un minimo di 25- 30 grammi ed un massimo di 64 chili, ossia: le conclusioni della perizia effettua- ta dall'Istituto di polizia scientifica di Losanna; il modus operandi adottato dagli accusati in occasione del traffico del 2005-2007; le intercettazioni ambientali concernenti B. ed A., nelle quali gli interlocutori hanno parlato di traffici prece- denti a quello del 2005-2007; le dichiarazioni concordanti di B. e C. mediante le quali essi hanno affermato che per convincerli A. ha riferito di precedenti traffici da lui effettuati con D. utilizzando un camper. Per quanto attiene al quantitativo minimo di sostanza stupefacente trafficato, il Ministero pubblico della Confede- razione è giunto alla sua conclusione sulla base di dichiarazioni di A., conferma- te da D., secondo le quali A. avrebbe acquistato e detenuto per il suo consumo 25-30 grammi di cocaina. La quantità massima risulterebbe invece dalla stima della capienza del nascondiglio individuato sotto il frigorifero dell’automezzo ef- fettuata dal perito. Gli accusati hanno contestato tale accusa. Secondo loro le tracce di cocaina sarebbero dovute al fatto che A. ha acquistato e consumato in
- 49 - Sudamerica (essenzialmente in Bolivia) una grande quantità di cocaina. Le tracce di cocaina nel nascondiglio sotto il frigorifero e nel resto del camper sa- rebbero dovute al deposito di quantitativi di cocaina destinati al frequente con- sumo di droga, confermato da D., da parte di A.
E. 5.12.5 Questa Corte ha esaminato i fatti essenziali legati all'ipotetico traffico del 2004 alla luce del principio secondo il quale il giudice, in ossequio alle regole della logica, non deve ammettere una conclusione unica derivante da un complesso di fatti allorquando, di fatto, altre conclusioni sono possibili (sul tema v. JEAN- MARC VERNIORY, La libre appréciation de la preuve pénale et ses limites. In du- bio pro reo: une affaire classé?, in RPS 2000/118 pag. 378 e segg., in particola- re pag. 393 e seg.). L'autorità giudicante non deve parimenti escludere una so- luzione definendola impossibile se questa avrebbe potuto essere presa in con- siderazione. In altre parole, se diverse interpretazioni di una fattispecie sono possibili, il Tribunale deve optare per quella più favorevole all'accusato, risul- tando quindi chiaro il riferimento al principio "in dubio pro reo". A tal proposito giova rilevare che il principio "in dubio pro reo", quale corollario della garanzia della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II, implica che il giudice penale non può dichiararsi convin- to di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazio- ne delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, poiché sempre possibili, non sono sufficienti; né può essere pretesa una certezza assoluta. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 1P.324/2004 del 30 giu- gno 2005, consid. 5.3). Orbene, nella valutazione delle diverse versioni della vi- cenda presentate dalle parti, la Corte è giunta alla conclusione che gli indizi contestati agli accusati, ossia le numerose analogie legate al modus operandi adottate per compiere il traffico del 2005-2007, la sospetta permanenza del camper per circa due settimane in un parcheggio a Milano nonché la non meno sospetta visita effettuata con il camper a E. a Bova Marina - in queste due ulti- me occasioni la sostanza stupefacente potrebbe essere stata messa a disposi- zione dell'organizzazione criminale - non permettono di concludere al di là di ogni ragionevole dubbio alla realizzazione del traffico rimproverato. Non vi so- no, infatti, riscontri concreti che la droga sia effettivamente stata esportata dagli accusati verso l'Italia. Risulta infine impossibile per la Corte escludere che le tracce di stupefacente evidenziate dalla perizia siano sempli- cemente dovute al deposito della cocaina consumata da A. all’interno del cam- per. In tali circostanze, sia pur in presenza di seri indizi a carico degli accusati,
- 50 - la Corte nutre insopprimibili dubbi circa l’effettiva realizzazione del traffico, an- che con il quantitativo minimo di cocaina. Gli accusati devono quindi essere prosciolti da questi capi d’accusa.
E. 5.13 C. è da ultimo accusata di avere in varie occasioni, nel corso del 2006 e fino al 24 gennaio 2007, in diverse località svizzere, segnatamente a Locarno, acqui- stato cocaina da spacciatori occasionali o fissi, le cui generalità sono rimaste sconosciute, e di avere, senza autorizzazione, consumato ripetutamente circa 40-80 grammi di cocaina.
E. 5.13.1 L’articolo 19a LStup punisce con la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infra- zione giusta l’art 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo. L’art. 109 CP pre- vede che l'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in tre anni.
E. 5.13.2 Occorre innanzitutto rilevare che l'eventuale consumo di sostanza stupefacente intervenuto prima del 14 ottobre 2006 è prescritto. Ciò detto, risulta dall’esito dell’analisi del capello effettuato dall’Istituto di medicina legale dell’Università di Zurigo che nel periodo gennaio-febbraio 2007 C. non ha consumato cocaina (cl. 1 p. 10.0.44). Non essendovi altri elementi probatori che potrebbero indurre la Corte a scostarsi dalle conclusioni della perizia, la predetta deve dunque essere prosciolta dall’accusa di consumo di cocaina per il periodo dal 1° al 24 gennaio
2007. La perizia ha per contro evidenziato un consumo lieve di cocaina da parte dell'accusata durante il periodo gennaio-dicembre 2006 (cl. 1 p. 10.0.44). Tale risultato è del resto confermato anche da C., la quale ha ammesso di aver con- sumato in diverse occasioni a Locarno nel corso del 2006 (cl. 30 p. 13.1.684; cl. 81 p. 910.049). Il reato costituito dal consumo avvenuto tra metà ottobre e fine dicembre 2006 non è quindi prescritto. Va tuttavia rilevato che durante i dibatti- menti l’accusata ha escluso di aver consumato cocaina in Svizzera dopo il festi- val del cinema di Locarno, il quale ha avuto luogo nel mese di agosto 2006, sot- tolineando che l'esito degli esami del capello sarebbe da ricollegare al consumo di cocaina in Sudamerica intervenuto durante il compimento del traffico di stu- pefacente, ipotesi che escluderebbe quindi la competenza giurisdizionale elve- tica. Ad ogni modo, in assenza di elementi probatori che dimostrino un consu- mo di cocaina in Svizzera dopo il 14 ottobre 2006, C. deve essere prosciolta dall’accusa di consumo di cui all’art. 19a LStup.
- 51 - Sulle pene 6.
6.1 I reati ritenuti a carico degli accusati sarebbero stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. A tale scopo il vecchio ed il nuovo diritto devono essere paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; FRANZ RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473; HURTADO POZO, op. cit., n. 335- 337 p. 115-116; in questo senso già ERNST HAFTER, Lehrbuch des schweizeri- schen Strafrechts. Allgemeiner Teil, 2a ediz., Berna 1946, pag. 43 e segg., nonché ALFRED VON OVERBECK, Der zeitliche Geltungsbereich des Schweizeri- schen Strafgesetzbuches und die Behandlung der Übergangsfälle, in RPS 56/1942, pag. 359 e segg.). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribuna- le federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3; v. già PETER HALTER, Das zeitliche Geltungsgebiet des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Lucerna 1942, pag. 34). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il mede- simo fatto, da un lato il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e dall’altro quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1). 6.2 Nella fattispecie l’art. 260ter n. 1 CP prevedeva prima del 1° gennaio 2007 la pena della reclusione sino a cinque anni o la detenzione, mentre ora prevede una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Per quanto ri- guarda l’infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti, veniva irrogata la re- clusione o la detenzione non inferiore ad un anno cumulabili con una multa fino a 1 milione di franchi, mentre la legge commina ora una pena detentiva non in- feriore a un anno cumulabile con una pena pecuniaria (art. 19 n. 1 LStup).
- 52 -
Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e segg. CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, con- sid. 4.2.1, pubblicato in forumpoenale, 1/2008, n. 8 pag. 27) nonché il cumulo delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio dell’aumento, Asperationsprinzip, principe de l’aggravation des peines), nulla è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP, corrispondente al vecchio art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Code pénal I, Basilea 2008, n. 1 e 2 ad art. 49 CP). Diversa invece la situazione per quanto riguarda la sospensione condizionale. Secondo il vecchio diritto la concessione della condizionale era possibile per pene privative di libertà fino a
E. 10 al 13 maggio 2005 con la quale si è recato a Zurigo, assieme a C., per ac- quistare un primo furgone di marca Mercedes Sprinter 311 CDI (numero di te- laio 8) (cl. 3.5.1.28-29; cl. 52 p. 18.08.461; cl 31 p. 13.2.45; cl. 30 p. 13.1.506 e
507) con il denaro che gli era stato consegnato in contante in Svizzera da una persona che aveva incontrato in precedenza a Milano, probabilmente EE. (cl. 3
p. 5.1.28; cl. 31 p. 13.2.45). È stabilito che A. ha dapprima ordinato a C. e a D. di trasportare in Ticino il furgone dopo l’acquisto (cl. 30 p. 13.1.507) e in seguito ordinato a C. di immatricolarlo a suo nome, ciò che in effetti è stato fatto da C. in quanto il veicolo risulta essere stato immatricolato a suo nome dal 17 al 31 maggio 2005 con il numero di targa 9 (cl. 3 p. 5.1.221 e 29). È pure stabilito che a seguito di un controllo di identità effettuato dalla Questura di Milano il
E. 10.1 Per quanto concerne la procedura delle indagini preliminari, il MPC invoca la rifusione di fr. 524'960.85 a titolo di esborsi nonché fr. 40'000.- a titolo di emo- lumento. Egli quantifica inoltre l'emolumento legato all'atto d'accusa e alla sua rappresentanza a fr. 8'000.-.
Negli esborsi devono essere compresi i costi legati ai controlli telefonici, alla detenzione preventiva (DTF 133 IV 187 consid. 6; 124 I 170 consid. 2), alle perizie psichiatriche, alle cure mediche durante la detenzione preventiva (DTF 124 I 170 consid. 3g; sentenze del Tribunale penale federale SK.2006.15 del 28 febbraio 2007, consid. 32.1.3 e SK.2006.4 del 22 agosto 2006, con- sid. 2.2), ai viaggi all'estero dell'autorità inquirente nonché le indennità ai testi- moni, le tasse postali e altri costi vari, per un totale di fr. 339'638.40. Non sono invece compresi negli esborsi i costi legati all'espiazione anticipata della pena (DTF 133 IV 187 consid. 6) così come le cure mediche prodigate durante tale periodo. Medesimo destino per quanto attiene alle spese concernenti le riunioni ed i viaggi di servizio all'interno della Confederazione. Infine, un'interpretazione estensiva degli art. 6 n. 3 lett. e CEDU e 14 n. 3 lett. f Patto ONU II permette di esonerare i condannati da tutte le spese per traduttori ed interpreti (DTF 127 I 141 consid. 3). Gli esborsi ammontano pertanto a fr. 61'323.15.
Per quanto riguarda invece gli emolumenti, è d'uopo ricordare che l'art. 4 lett. b dell'Ordinanza sulle spese prevede che l'emolumento riscosso per le indagini di polizia giudiziaria è da fissare tra fr. 500.- e fr. 50'000.-; quello riscosso per l'atto
- 62 - d'accusa e la rappresentanza dell'accusa si situa invece tra fr. 2'000.- e fr. 20'000.-. Alla luce di quanto precede nonché di quanto già deciso in casi di paragonabile entità, l'emolumento di fr. 40'000.- presentato per le indagini pre- liminari (PGF e MPC) è giustificato, così come quello di fr. 8'000.- riguardante l'atto d'accusa e la sua rappresentanza.
E. 10.2 Per quanto concerne l'istruzione preparatoria, l'UGI invoca la rifusione di fr. 23'946.90 a titolo di esborsi nonché fr. 3'000.- a titolo di emolumento.
Gli esborsi presentati dall'UGI riguardano costi legati all'espiazione anticipata della pena nonché alla difesa d'ufficio. Per i primi si ribadisce quanto sopra (v. consid. 10.1 supra), mentre i secondi vengono trattati a parte per ogni difen- sore (v. infra consid. 11).
Per quanto riguarda l'emolumento, esso è fissato a fr. 3'000.- conformemente alla richiesta presentata dall'UGI.
E. 10.3 Gli esborsi derivanti dalla fase dibattimentale ammontano a fr. 702.-, importo che comprende le indennità versate ai testimoni nonché le spese di trasporto, di vitto e di alloggio.
In applicazione dell'art. 2 del Regolamento sulle tasse, il Tribunale penale fede- rale fissa l'emolumento relativo al dibattimento e alla sentenza a fr. 40'000.-.
E. 10.4 In totale, le spese del procedimento ammontano a fr. 153'025.15 suddivise nella maniera seguente:
- per la procedura delle indagini preliminari di polizia giudiziaria: fr. 61'323.15 a titolo di esborsi più un emolumento di fr. 40'000.-;
- per l'istruzione preparatoria: fr. 3'000.- a titolo di emolumento;
- per l'atto d'accusa e la sua rappresentanza: fr. 8'000.-;
- per il dibattimento e la sentenza: fr. 702.- a titolo di esborsi più un emolu- mento di fr. 40'000.-.
E. 10.5 Per quanto attiene alla ripartizione delle spese del procedimento tra i condanna- ti, essa terrà conto del grado di colpevolezza e di proscioglimento di ognuno e del fatto che le spese legate alla detenzione preventiva, alle cure mediche pro- digate durante tale periodo e alle perizie psichiatriche vanno accollate in manie- ra individuale ai condannati, seguendo un principio di causalità diretta. Ciò det-
- 63 - to, questa Corte ritiene che le spese del procedimento devono essere così sud- divise: 40% a carico di A., 30% a carico di B., 20% a carico di C. e 10% a carico di D.. Tenuto conto della precaria situazione finanziaria di ognuno e per facili- tarne la risocializzazione, A. dovrà versare unicamente due terzi di quanto a lui accollato, ossia fr. 97'000.- ([fr. 61'210.05 + fr. 81'610.05 + fr 3'350.45] x 2/3 = fr. 97'447.05, arrotondato a fr. 97'000.-); B. dovrà versare unicamente la metà di quanto a lui accollato, ossia fr. 69'000.- ([fr. 45'907.55 + fr. 92'488.50] x ½ = fr. 69'198.- arrotondato a fr. 69'000.-); C. dovrà versare unicamente la metà di quanto a lei accollato, ossia fr. 50'000.- ([fr. 30'605.05 + fr. 59'667.30 + fr. 11'422.-] x ½ = fr. 50'847.15, arrotondato a fr. 50'000.-); D. dovrà versare u- nicamente la metà di quanto a lei accollato, ossia fr. 22'000.- ([fr. 15'302.50 + fr. 29'776.95] x ½ = fr. 22'539.70, arrotondato a fr. 22'000.-). Sulla difesa d'ufficio 11. Nelle cause davanti alla Corte penale l'assistenza di un difensore è necessaria (art. 136 PP). Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005, consid. 2.4 e 2.5; sentenza del Tribunale pe- nale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005, consid. 13), la designazione di un difensore d'ufficio necessario crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi. Se a causa della sua situazione finanziaria il prevenuto non è in grado di imme- diatamente risarcire tale debito, il risarcimento potrà avvenire allorquando il prevenuto tornerà a miglior fortuna (v. art. 64 al. 4 LTF applicabile in virtù del rinvio dell'art. 245 cpv. 1 PP). 11.1 Nella fattispecie, gli accusati sono assistiti da difensori d'ufficio.
In applicazione degli art. 2 e 3 del regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (in seguito: regolamento sulle ripetibili; RS 173.711.31), le indennità comprendono, oltre alle spese effettive, gli onorari, ai quali va applicata in concreto una tariffa oraria di fr. 230.- per le ore di lavoro compiute e di fr. 200.- per le ore dedicate agli spostamenti. L'imposta sul valore aggiunto dovrà pure essere presa in considerazione (v. art. 3 cpv. 3 del regolamento sulle ripetibili)
Sulla base delle note d'onorario inoltrate dai difensori e nei limiti previsti dal regolamento sulle ripetibili, le indennità sono fissate come segue:
- per l'avv. Torricelli: fr. 58'148.- (inizio mandato: 24.01.2007; numero di ore di
- 64 - lavoro: 204; numero di ore di viaggio: 41; esborsi: fr. 3'027.80 [IVA compresa]; acconti già versati: fr. 6'000.-);
- per l'avv. Fornara: fr. 37'149.- (inizio mandato: 24.01.2007; numero di ore di lavoro: 157; numero di ore di viaggio: 2; esborsi: fr. 578.90 [IVA compresa]; ac- conti già versati: fr. 9'000.-);
- per l'avv. Borradori: fr. 42'822.- (inizio mandato: 25.01.2007; numero di ore di lavoro: 166; numero di ore di viaggio: 18; esborsi: fr. 1'042.65 [IVA compresa]; acconti già versati: fr. 12'798.-);
- per l'avv. Susin: fr. 24'787.- (inizio mandato: 10.04.2007; numero di ore di la- voro: 98.5; numero di ore di viaggio: 7; esborsi: fr. 608.60 [IVA compresa]; ac- conti già versati: fr. 10'000.-). 11.2 Dato il loro proscioglimento parziale, il rimborso integrale delle spese di difesa non può essere esatto dagli accusati. Tali costi devono essere messi a carico di ognuno tenuto conto della loro rispettiva parte di responsabilità nonché dell'obiettivo di una loro migliore risocializzazione. I seguenti importi sono quindi accollati agli accusati: fr. 38'700.- a carico di A. (fr. 58'148.- x 2/3 = fr. 38'765.35 arrotondato a fr. 38'700.-); fr. 18'500.- a carico di B. (fr. 37'149.- x ½ = fr. 18'574.50 arrotondato a fr. 18'500.-); fr. 21'400.- a carico di C. (fr. 42'822.- x ½ = fr. 21'411.- arrotondato a fr. 21'400.-); fr. 12'300.- a carico di D. (fr. 24'787.- x ½ = fr. 12'393.50 arrotondato a fr. 12'300.-). Constatata l'attuale precaria si- tuazione finanziaria di tutti gli accusati, essi verseranno alla Confederazione gli importi summenzionati non appena torneranno a miglior fortuna (v. art. 64 cpv. 4 LTF).
- 65 -
E. 13 maggio 2005 su A. quando a bordo della Jaguar tornava da Zurigo in Italia (cl. 35 p. 13.5.7), dopo aver informato E. dell’accaduto ed aver ricevuto istruzio- ni in tal senso (cl. 35 p. 13.5.7; cl. 81 p. 910.031), A. ha ordinato a C. di vendere il furgone (cl. 29 p. 13.1.45; cl. 35 p.13.5.7). L’organizzazione di E. non poteva correre il rischio che, tramite i dati della Jaguar, le autorità potessero risalire a K. o a E.. In effetti, la vendita è avvenuta il 10 agosto 2005 al Garage GG. di Gordola per il prezzo di fr. 22'500.-, somma consegnata da C. a D. (cl. 29 p. 13.1.201) e da quest’ultima ad A. (cl. 33 p. 13.4.276). È stato rilevato che in da- ta 7 settembre 2005 A., accompagnato da D., ha incontrato E. e M. a Bova Ma- rina (cl. 52 p. 18.8.465-467) e che in data 28 settembre 2005 ha di nuovo incon- trato E. a Como (Italia) per ricevere il denaro in contanti necessario all’acquisto a Losanna di un secondo furgone di marca Mercedes Sprinter con numero di telaio 4 (cl. 52 p. 18.8.470-473; cl. 31 p. 13.2.32), automezzo poi effettivamente utilizzato per il traffico illecito, e per coprire le spese di trasporto dello stesso dalla Svizzera in Sud America. A. ha, in seguito, ordinato a C. di acquistare nel corso del mese di settembre 2005 il furgone precitato (cl. 29 p. 13.1.45-46; cl. 32 p. 13.5.8). È inoltre appurato che A. ha reperito, a Milano tra la fine di set- tembre e l’inizio d’ottobre 2005, presso i membri dell’organizzazione, in partico- lare E., il denaro necessario alle trasformazioni da effettuare sul furgone in vista del traffico (cl. 31 p. 13.2.54). Tra il mese di ottobre 2005 e il mese di marzo 2006 sono stati stabiliti ulteriori incontri in Italia e a Buenos Aires tra A. da un la- to, E., K. e M., dall’altro. Risulta da intercettazioni telefoniche effettuate in Italia
- 33 - all’inizio dell’ottobre 2005 sull’utenza in uso ad E. che A. ha sollecitato più volte un incontro con E. (cl. 52 p. 18.8.471 e segg.). L’incontro doveva risolvere que- stioni urgenti in quanto A. comunica ad E. “che sta per partire” (cl. 52 p. 18.8.474). Risulta dagli atti d’indagine esperiti dalla polizia italiana, segnata- mente da pedinamenti e da intercettazioni ambientali effettuate nello studio di via Thaon de Revel a Milano (cl. 52 p. 18.8.478), studio in uso a K. ma utilizzato anche come luogo di incontro da E., A. ed altri membri dell’organizzazione cri- minale (cl. 36 p 13.15.3), che A. ha incontrato E. il 18 ottobre 2005. In tale cir- costanza gli interlocutori parlano esplicitamente di traffici. A. dice che “mi stan- no aspettando per mandare”, ed E. comunica ad A. che ha organizzato di fargli dare EUR 300'000.-. A. comunica inoltre ad E. di essere in grado di trovargli “1000 chili” (cl. 52 p. 18.8.477-478). Il 1° dicembre 2005, sempre nello studio di via Thaon de Revel a Milano, A. incontra K. ed E. (cl. 52 p. 18.8.480-482; cl. 36
p. 13.15.4). In attesa dell’arrivo di E., A. propone a K. di chiedere ad E. di farlo entrare nel “business” (cl. 52 p. 18.8.481). K. spiega ad A. che “bisogna stare attenti” perché erano stati arrestati degli amici di E. perché “hanno trovato delle macchine con i doppifondi” (cl. 52 p. 18.8.481). A ciò A., facendo implicitamente riferimento all’operazione in corso di pianificazione, ha spiegato a K. che l’utilizzo di un camper per il trasporto di stupefacenti era più sicuro soprattutto se trasformato a camper. In effetti un tale veicolo, contrariamente ad un’autovettura, non desta particolari sospetti in quanto soggetto alle più diverse possibilità di trasformazione e a variazioni di peso dovute segnatamente alla ri- serva d’acqua. Ciò che avrebbe permesso di sostituire l’acqua con lo stupefa- cente senza che il peso dell’automezzo avesse, in caso di controllo, destato i sospetti delle autorità. In tal senso A. dimostra così di avere conoscenze appro- fondite in tema di traffico di stupefacenti. È accertato che A. ha incontrato il 2 e il 9 dicembre 2005, in Calabria (Bova Marina) M. ed E. (cl. 52 p. 18.8.485 e 494-5); il 10 dicembre 2005 ha poi incontrato E. nella sua abitazione di Milano (cl. 52 p. 18.8.486). È inoltre appurato l’incontro tra A. e M. a Buenos Aires nel marzo 2006 (cl. 52 p. 18. 8.496; cl. 31 p. 13.2.56; cl. 36 p. 13.11.2). È pure sta- to assodato che A. ha ordinato a B. di contattare M. dapprima per sollecitargli di viaggiare in Sud America, ordine eseguito da B. tra il 24 aprile e il 10 maggio 2006 (cl. 32 p. 13.3.35; cl. 52 p. 18.8.507), e, in un secondo ordine a B., di con- tattare M. per annunciargli l’arrivo di A. in Italia, ordine eseguito il 7 giugno 2006 (cl. 32 p. 13.3.35; cl. 52 p. 18.8.515). Il 23 giugno 2006 A. si è recato a Milano per incontrare J., fratello di E., e comunicargli un numero di telefono pubblico (cabina telefonica ad Avegno/TI, n. di tel. 10), ritenuto più sicuro, da comunicare ad E. in vista di un appuntamento telefonico (cl. 52 p. 18.8.520; cl. 3 p. 5.1.42). È inoltre stabilito che, nel luglio 2006, A. ha incontrato presso la propria abita- zione sull’isola di Morro de São Paulo (Brasile) M. (cl. 36 p. 13.11.2; cl. 52 p. 18.8.555-8; cl. 31 p. 13.2.56) e ha incontrato, accompagnato da M., N. e i traffi- canti di droga peruviani a La Paz in Bolivia (cl. 36 p. 13.14.05; cl. 31
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p. 13.2.102). M. si è recato in America del Sud su istruzione di E. segnatamente per trasportare il danaro necessario all’acquisto dello stupefacente (cl. 31 p. 13.2.101). È appurato che A. ha ordinato a B. di contattare M. affinché questi comunicasse a N. che egli non era riuscito a contattare i fornitori in Bolivia e quindi chiedere a N. di prendere contatto con gli stessi (cl. 35 p. 18.8.565 e segg.). È altresì appurato che A. ha ordinato prima del 23 dicembre 2006 a D. di incontrare presso la stazione ferroviaria di Mendrisio EE. e K. per ricevere EUR 40'000.- destinati ad A. per far fronte alle spese relative al traffico in fase di organizzazione (cl. 33 p. 13.4.179-80; cl. 36 p. 13.15.3; cl. 35 p. 13.7.11; cl. 81 p. 910.74). Egli ha inoltre ordinato a D. il 26 ottobre 2006 di inviare a C. in Messico circa EUR 1'000.- tramite la società HH. di Locarno, per far fronte alle sue spese di viaggio in Sud America (cl. 33 p. 13.4.28; cl. 69 p. 7.153.90-92; cl. 29 p 13.1.285; cl. 81 p. 910.79). A. ha mantenuto, tra il 23-24 novembre e il 10 dicembre 2006, le relazioni con N. (membro dell’organizzazione di E.) e i trafficanti di droga in Bolivia affinché questi ultimi gli mettessero a disposizione la cocaina da trasportare in Europa (cl. 31 p. 13.2.102) ed ha indicato loro le misure necessarie per eseguire le ulteriori modifiche del camper al fine di na- scondere la cocaina contenuta in scatole di alluminio (cl. 31 p. 13.2.191). È pu- re appurato che l’accusato ha condotto, sia in Europa che in Sud America alter- nandosi alla guida con B., il camper destinato al trasporto della cocaina (cl. 31
p. 13.2.47; cl. 35 p. 13.5.19). È stabilito che A. ha ordinato a C. e a B. di trasfe- rire, il 21 dicembre 2006, il camper carico di cocaina da Buenos Aires a Dakar attraverso la compagnia CC. (cl. 29 p. 13.1.68; cl. 32 p. 13.3.8-9). È inoltre as- sodato che l’accusato, in diverse occasioni, ha consegnato denaro in contante a C. e a B. per il loro sostentamento in Svizzera e provveduto al pagamento delle spese necessarie per i loro viaggi e soggiorni in Sud America (cl. 29 p. 13.1.459; cl. 35 p. 13.6.9) promettendo USD 100'000.- a B. (cl. 32 p. 13.3.34), USD 50'000.- a C. (cl. 35 p. 13.5.6) e a D. compensi in denaro (cl. 81 p. 910.74) e altre prestazioni per la partecipazione al traffico internazionale di stupefacenti. È da ultimo provato che A. avrebbe dovuto ricevere un compenso di USD 150'000.- per la sua partecipazione al traffico (cl. 81 p. 910.27).
E. 14 dicembre 2005 presso la ditta “BB.” sita a Buenos Aires (Argentina) segna- tamente con la costruzione di scaffali nella parte divisoria tra il bagno e le cuc- cette (cl. 39 p. 18.1.590-626; cl. 80 p. 910.52). È altresì stabilito che i predetti hanno raggiunto La Paz (Bolivia) tra il 22 e il 24 novembre 2006, partendo dal
- 40 - Brasile il 18 novembre, entrando in Argentina attraverso il valico di Porto Ygua- zú (cl. 32 p. 13.3.249-50; cl. 31 p. 13.2.113; cl. 29 p. 13.1.58) e hanno caricato ad inizio dicembre 2006, in zona El Alto (La Paz), la cocaina all’interno del camper nascondendo la droga contenuta in 21 scatole di alluminio nell’inter- capedine della parete divisoria tra il bagno e le cuccette creata con la chiusura dello scaffale preesistente (cl. 62 p. 18.9.85-164; cl. 31 p. 13.2.91-2; cl. 31 p. 13.2.26-27; cl. 29 p. 13.1.67-68; cl. 32 p. 13.3.251-252; cl. 81 p. 910.53). È inol- tre stabilito che A., C. e B. hanno trasportato 206 chilogrammi lordi di cocaina verso l’Argentina attraverso il confine in località di Villazón raggiungendo Bue- nos Aires il 16 dicembre 2006 (cl. 31 p. 13.2.91-92; cl. 32 p. 133.200-201; cl. 29 p 13.1.108). È infine stabilito che i predetti hanno raggiunto Dakar (Senegal) partendo da Milano, il 6 gennaio 2007 e di esservi rimasti sino al 19 gennaio 2007, periodo necessario per permettere loro di eseguire le pratiche doganali per il reimbarco del camper per l’Italia con destinazione Genova mediante la compagnia navale DD. (cl. 3 p. 5.1.84-86, p. 5.1.204-207).
E. 18 mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150; 118 IV 337 consid. 2c per quanto riguarda la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene de- tentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Mentre nel vec- chio diritto la concessione della sospensione condizionale dipendeva dall’esistenza di una prognosi favorevole, l’attuale art. 42 cpv. 1 CP rovescia la vecchia formulazione, esigendo la mera assenza di una prognosi negativa (DU- PUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., n. 9 ad art. 42 CP). La legge presume dunque l’esistenza di una prognosi favorevole e questa praesumptio iuris deve essere capovolta dal giudice per escludere la condizionale, la quale rappresenta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo di fronte ad una prognosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la condizionale (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008 consid. 2.1, pubblicato in SJ 130/2008, n. 22, pag. 277 e segg. e 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre il nuovo diritto prevede la possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale parziale per le pene pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da uno a tre anni, alle condizioni definite all’art. 43 CP.
Riassumendo, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di condizionale (v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008 del 24 ottobre 2008, consid. 4.2) e della possibilità in caso di complicità nel rea- to di infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti come per D. di infliggere nel suo minimo una pena pecuniaria (v. art. 25 unitamente ad art. 48a CP), di per sé più mite della detenzione (v. DTF 134 IV 60 consid. 4; Messaggio del
E. 21 settembre 1998 concernente la modifica del CP, FF 1999 pag. 1673 e segg., 1703 e segg.), nonché del fatto che per il resto la differenza concreta tra i due diritti risulta essenzialmente terminologica nel senso che invece della reclusione o della detenzione non inferiore ad un anno il nuovo diritto prevede segnata-
- 53 - mente una pena detentiva non inferiore ad un anno, vi è ragione di applicare il nuovo diritto a tutti i condannati. 7. Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di le- sione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibili- tà dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle cir- costanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vec- chio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui. Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situa- zione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di col- pevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e vice- versa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2; HANS WIPRÄCHTIGER, Commen- tario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 90 ad art. 47 CP; GÜNTER STRATEN- WERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2a ediz., Berna 2006, § 6 n. 13). Il testo del nuovo art. 47 CP aggiunge ai criteri menzionati dal vec- chio art. 63 CP la necessità di prendere in considerazione l’effetto della pena sulla vita del condannato (die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters; l’effet de la peine sur son avenir). A questo modo il legislatore non ha fatto altro che codificare la giurisprudenza secondo cui il giudice deve evitare nella misura del possibile sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101; 121 IV 97 consid. 2c pag. 101; 119 IV 125 consid. 3b pag. 126 e seg.; 118 IV 337 consid 2c pag. 340 e 342, consid. 2f pag. 349 e seg.). Riservate le disposizioni in materia di so- spensione condizionale della pena, questa considerazione di prevenzione spe- ciale permette solo delle mitigazioni marginali, nella misura in cui la pena deve rimanere proporzionata alla colpevolezza del reo (sentenze del Tribunale fede- rale 6B_426/2008 del 29 agosto 2008, consid. 2.2 e 6B_673/2007 del 15 febbraio 2008, consid. 3.1); esclusa è ad esempio la rinuncia tout court ad una sanzione nel caso di gravi reati (GÜNTER STRATENWERTH/WOLFGANG WO- HLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2a ediz., Berna
- 54 - 2009, n. 17-18 ad art. 47 CP; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER/MARKUS HUG/DANIEL JOSITSCH, Strafen und Massnahmen, 8a ediz., Zurigo 2007, pag. 104). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giu- dice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messaggio del Consiglio fede- rale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 II pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali ele- menti, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisu- razione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale proce- dura di ricorso (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 26 e segg.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attri- buita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve per- mettere alle parti ed all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (v. DTF 127 IV 101 con- sid. 2c pag. 105; STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., n. 2 ad art. 50 CP). 7.1 Il traffico di stupefacente per il quale tutti gli accusati si sono, a vario titolo, resi penalmente responsabili è quantitativamente molto importante. Questo aspetto pesa in maniera consistente nella commisurazione della pena. Se la cocaina sequestrata in Spagna fosse entrata nel mercato, sarebbe stata messa in peri- colo la salute di un enorme numero di persone. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il quantitativo dello stupefacente oggetto di traffico è tuttavia solo uno degli elementi da tenere in considerazione nel fissare la pena (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc pag. 206; 118 IV 337 consid. 2d pag. 341). Im- portanti sono anche il ruolo del reo nella rete organizzativa, il suo guadagno, promesso o effettivo che sia, la durata delle operazioni illecite, la loro eventuale reiterazione (v. DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., n. 18 ad art. 47 CP), nonché tutti i tipici elementi oggettivi e soggettivi della commisura- zione della pena giusta l’art. 47 CP (v. art. 333 cpv. 1 CP). In questo senso la Corte, nel valutare il grado di colpevolezza di ognuno, ha segnatamente consi- derato il ruolo oggettivamente svolto da ogni singolo partecipante al traffico, la sua personalità, il vissuto individuale, le sue motivazioni e le modalità con cui ha maturato la sua intenzione criminale. 7.2 Passando all’esame individuale delle singole posizioni, si distingue chiaramente da tutti gli altri il ruolo di A. Quadro dell’organizzazione criminale, egli ha svolto una funzione molto importante nella pianificazione ed esecuzione del traffico, consolidando così il suo status di persona di riferimento in Sud America ed in
- 55 - Svizzera della diramazione autonoma della cosca F. Sua intenzione era quella di rafforzare la fiducia acquisita nell’organizzazione e chiaramente dimostrata nell’incarico di gestire un’operazione con più di due quintali di cocaina che avrebbe portato ad A. un utile di 150'000.- dollari (cl. 81 p. 910.027) ed all’orga- nizzazione stessa guadagni milionari (il valore nella vendita al dettaglio di tale quantitativo è stimato dagli inquirenti a circa 50 milioni di franchi, verbale polizia svizzera pag. 10, a fronte di un prezzo di acquisto di 2000.-/2'500.- dollari al chi- lo, cl. 81 p. 910.030). Sempre in contatto con i suoi referenti calabresi, di cui, già dall’inizio, non poteva ignorare la pericolosità ed il potere criminale, egli sa come comunicare con loro in maniera discreta, spostandosi direttamente a Bo- va Marina quando necessario, ma restando il più possibile “evanescente”, come efficacemente spiegato dagli inquirenti italiani (cl. 81 p. 910.84), mandando piut- tosto avanti gli altri, segnatamente la sua compagna D. o il correo B. (v. supra consid. 5.7.8.2). Nel reclutare e mantenere operativo il gruppo egli sa astuta- mente dosare persuasione e velate minacce, dimostrando di aver ben appreso i metodi in uso in simili organizzazioni (v. supra consid 3.2.1; cl. 81 p. 910.51). Egli è certo tossicodipendente di lunga data e quindi fragile da questo punto di vista (cl. 1 p. 10.0.89 e segg.; cl. 81 p. 910.19), ma elementi per ritenere un’incapacità scemata come sostenuto senza sostanziali indizi ed in maniera del tutto tardiva dalla difesa, non ve ne sono. Dei suoi problemi con la droga si tiene comunque conto a suo favore nella ponderazione dei vari elementi giusta l’art. 47 CP, come del resto si tiene conto dell’incensuratezza, del comporta- mento tutto sommato costruttivo adottato in sede di inchiesta, nonché del per- corso di maturazione personale che egli sembrerebbe avere imboccato in car- cere (v. cl. 81 p. 910.9 e 36). Per questi motivi A. va punito con una pena deten- tiva di 10 anni e 7 mesi. 7.3 Per quanto riguarda la figura di B., egli appare come il fedele e diligente esecu- tore degli ordini di A. Investito di poca autonomia decisionale egli esegue tutto quello che gli si chiede di fare, opponendo ben poca resistenza ad A. anche nei momenti di stallo e di crisi dell’operazione, ed in questo differenziandosi chia- ramente dalla coaccusata C., la quale con le sue rimostranze contro A. si rivela una mina vagante per il normale andamento del traffico. B. si fa meno problemi della C., “certe cose è meglio non saperle che saperle”, risponde con disarman- te schiettezza in aula (cl. 81 p. 910.42), convinto del fatto che ciò che conta è la buona riuscita del traffico, con il rendiconto di 100'000.- dollari che se ne può trarre (v. cl. 81 p. 910.41 e 45). B. ha del resto già esperienza in questo campo e la precedente condanna per traffico di cocaina (cl. 81 p. 910.40 e 44) non l’ha trattenuto in alcun modo dal ricadere nello stesso tipo di reato. Che non sa- pesse della quantità non è credibile e comunque fatto sta che ha accettato di trasportare il quantitativo in questione senza farsi troppi scrupoli per verificare quanta droga avrebbe infine trasportato (cl. 81 p. 910.41). Droga che ha anche
- 56 - contribuito a caricare sul camper, perlomeno in una prima fase (cl. 81
p. 910.42). Il suo ruolo è comunque più contenuto e circoscritto rispetto a quello di A., per cui la sua pena deve risultare nettamente più bassa rispetto a quella irrogata al primo. Il comportamento rapidamente collaborativo con gli inquirenti (v. cl. 81 p. 910.109 e 113) e la buona condotta in carcere vanno a loro volta tenuti in considerazione a suo favore. Nel complesso appare giustificata una pena detentiva di 6 anni e 6 mesi. 7.4 Il ruolo di C. è ancora più limitato rispetto a quello di B., definito di secondo o terzo piano dagli stessi inquirenti svizzeri (cl. 81 p. 910.112). Essa viene tenuta consapevolmente all’oscuro delle più importanti informazioni sul traffico, nono- stante le sue reiterate e nervose rimostranze (cl. 81 p. 910.51 e seg., 910.45). Viene minacciata (cl. 81 p. 910.51), anche se tali minacce non raggiungono gli estremi per ritenere data l’attenuante specifica dell’art. 48 lett. a n. 3 CP. A. cer- ca di tenerla a bada, consapevole del fatto che è l’anello debole dell’operazione (v. cl. 81 p. 910.32 e seg.). A. però ha bisogno di lei, perché il furgone è imma- tricolato a suo nome ed in questo senso il suo contributo è oggettivamente im- portante, per cui non può essere sottovalutato nemmeno in sede di commisura- zione della pena. Pur non sapendo in maniera precisa il quantitativo di stupefa- cente trasportato, non ha fatto molto per accertarsene, dimostrando sostanziale indifferenza (cl. 81 p. 910.52 e seg.). A suo sfavore pesa altresì la recidiva spe- cifica anche se la Corte è consapevole delle tragiche circostanze che hanno accompagnato la prima condanna (v. cl. 81 p. 910.49 e 57), per cui essa verrà valutata in maniera più sfumata rispetto a quella di B. A suo favore verrà indub- biamente ritenuta la tossicodipendenza (cl. 4 p. 10.1.1 e segg.), la sua difficilis- sima vita anteriore (v. cl. 81 p. 910.56 e seg.), la forza di carattere che le ha permesso di restare a galla nonostante tutte le tragedie personali che ha dovuto affrontare, nonché il suo comportamento procedurale e la condotta in carcere. 7.5 Per quanto riguarda infine D. sono cadute tutte le ipotesi di correità legate al primo traffico per cui resta la complicità nel secondo traffico. Complicità manife- stata con azioni molto limitate e marginali (v. supra consid. 5.7.10.1-2), adottate praticamente senza tornaconto personale se non l’amore per il suo compagno A., persona di cui è apparsa a tratti soggiogata (v. cl. 81 p. 910.73), senza però che si possa ritenere data una specifica circostanza attenuante giusta l’art. 48 CP. Invischiata in una relazione altamente conflittuale e logorante (v. cl. 81 p. 910.78), non è stata in grado di opporre resistenza alle insistenze di A., deci- dendo di fornire aiuto a quello che sapeva comunque essere un importante traf- fico di stupefacenti da cui il suo compagno sperava di trarre importanti profitti che avrebbero potuto essere utili anche per mantenere la loro figlia comune. Reticente in una prima fase, il che non è particolarmente sorprendente se si considera quanto è poi restato delle imputazioni iniziali, D. ha poi collaborato
- 57 - con gli inquirenti ed ha manifestato in aula un certo pentimento (v. cl. 81 p. 910.9 e 79). A suo favore vanno ritenuti anche l’assenza di precedenti così co- me la buona integrazione sociale e professionale. Essa va quindi punita con una pena detentiva di 1 anno e 6 mesi. 8.
8.1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commet- tere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e 2 CP). Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore (art. 43 cvp. 1 CP). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3 prima frase CP). 8.2 Per quanto riguarda le pene irrogate a A., B. e C., esse sono ampiamente al di sopra dei limiti oggettivi per la sospensione condizionale, per cui esse sono da scontare. Diverso il discorso per D., la quale è per altro incensurata ed ha già subito un periodo di detenzione preventiva che l’ha certamente marcata, ren- dendola consapevole delle conseguenze del suo agire. Per il resto è apparsa socialmente integrata e volonterosa di rompere con questa esperienza certa- mente riprovevole ma comunque episodica nel suo percorso biografico. La pro- fessione e la famiglia, cui la condannata dimostra di dare importante valore (cl. 81 p. 910.73), sono degli ulteriori elementi che permettono di concludere che non sussiste una prognosi negativa. La pena può essere quindi sospesa per il periodo di prova minimo di due anni, senz’altro sufficiente a garanzia della fattività del suo ravvedimento (sui criteri da considerare in questo ambito v. le sentenze del Tribunale federale 6B_1030/2008 del 23 febbraio 2009, consid.
Dispositiv
- L'accusato A. è prosciolto dall'accusa di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti di cui al capo d'accusa 2.1.
- L'accusato A. è riconosciuto colpevole di partecipazione a un'organizzazione crimi- nale (art. 260ter CP) e di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e n. 2 lett. a LStup) di cui al capo d'accusa 2.2.
- A. è condannato ad una pena detentiva di 10 anni e 7 mesi, dedotto il carcere pre- ventivo sofferto di 432 giorni.
- L'esecuzione della pena è affidata al Cantone Ticino.
- A. è condannato al pagamento di fr. 97'000.- a titolo di spese giudiziarie.
- L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Silvia Torricelli è fissata a fr. 58'148.- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione, e A. è condannato al rim- borso alla Confederazione di fr. 38'700.- non appena egli tornerà a miglior fortuna. II. Per quanto concerne B.
- L'accusato B. è prosciolto dall'accusa di sostegno a un'organizzazione criminale.
- L'accusato B. è riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e n. 2 lett. a LStup).
- B. è condannato ad una pena detentiva di 6 anni e 6 mesi, dedotto il carcere pre- ventivo sofferto di 453 giorni.
- L'esecuzione della pena è affidata al Cantone Ticino.
- B. è condannato al pagamento di fr. 69'000.- a titolo di spese giudiziarie.
- L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Lorenzo Fornara è fissata a fr. 37'149.- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione, e B. è condannato al rim- borso alla Confederazione di fr. 18'500.- non appena egli tornerà a miglior fortuna. - 66 - III. Per quanto concerne C.
- L'accusata C. è prosciolta dall'accusa di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti.
- L'accusata C. è riconosciuta colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e n. 2 lett. a LStup).
- C. è condannata ad una pena detentiva di 4 anni e 8 mesi, dedotto il carcere pre- ventivo sofferto di 284 giorni.
- L'esecuzione della pena è affidata al Cantone Ticino.
- C. è condannata al pagamento di fr. 50'000.- a titolo di spese giudiziarie.
- L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Carlo Borradori è fissata a fr. 42'822.- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione, e C. è condannata al rim- borso alla Confederazione di fr. 21'400.- non appena ella tornerà a miglior fortuna. IV. Per quanto concerne D.
- L'accusata D. è prosciolta dall'accusa di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti di cui al capo d'accusa 1.
- L'accusata D. è riconosciuta colpevole di complicità in infrazione aggravata alla leg- ge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e n. 2 lett. a LStup) di cui al capo d'accu- sa 2.
- D. è condannata ad una pena detentiva di 1 anno e 6 mesi, dedotto il carcere pre- ventivo sofferto di 137 giorni.
- L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e alla condannata è impartito un periodo di prova di due anni.
- D. è condannata al pagamento di fr. 22'000.- a titolo di spese giudiziarie.
- L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Alain Susin è fissata a fr. 24'787.- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione, e D. è condannata al rimborso alla Confederazione di fr. 12'300.- non appena ella tornerà a miglior fortuna. - 67 - V. Sulle richieste di confisca
- È ordinata la confisca dei valori patrimoniali posti sotto sequestro di pertinenza di A.
- I restanti oggetti e valori patrimoniali sono dissequestrati.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 14 ottobre 2009 Corte penale Composizione
Giudici penali federali Giorgio Bomio, Presidente, Peter Popp, Alex Staub, Roy Garré e Jean-Luc Bacher, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,
contro
1. A., detenuto presso il Kantonale Strafanstalt Zug, difeso dall'avv. Silvia Torricelli,
2. B., detenuto presso il Carcere La Stampa, difeso dall'avv. Lorenzo Fornara,
3. C., detenuta presso il Carcere aperto di Torri- cella, difesa dall'avv. Carlo Borradori,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: SK.2008.26
- 2 - 4. D., difesa dall'avv. Alain Susin.
Oggetto
Organizzazione criminale (art. 260ter CP) Ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefa- centi, aggravata (art. 19 LStup) Ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19a LStup)
- 3 - Fatti: A. Mediante informazione spontanea dell’11 maggio 2006 la Procura della Repub- blica presso il Tribunale Ordinario di Milano ha comunicato al Ministero pubblico della confederazione (in appresso: MPC) l’esistenza di un procedimento penale in corso in Italia a carico di E. (cittadino italiano nato il 9 ottobre 1947), A. (citta- dino italo-argentino nato il 21 agosto 1953) ed altri indagati in quanto ritenuti i vertici ed i promotori di un’organizzazione criminale di matrice ‘ndranghetista dedita all’importazione di cocaina in Italia (cl. 1 p. 4.000.3). L’autorità italiana segnalava in particolare che A., B. (cittadino italo-argentino) e D. (cittadina sviz- zera), residenti in Svizzera, apparivano coinvolti in importanti traffici internazio- nali di stupefacenti. Da sorveglianze tecniche e visive, e da intercettazioni tele- foniche disposte nell’inchiesta italiana, segnatamente tra il 20 aprile e il 10 maggio 2006, emergeva che i predetti si stavano adoperando per importare ingenti quantitativi di stupefacenti dal Sudamerica all’Italia, probabilmente se- guendo una rotta che prevedeva l’attraversamento del territorio elvetico. Alla lu- ce dell’imminenza dell’importazione, l’autorità italiana chiedeva al MPC di valu- tare l’opportunità di avviare un’inchiesta in Svizzera e disporre misure di osser- vazione e di pedinamento nei confronti di A., B. al fine di individuarne eventuali complici in territorio svizzero e meglio comprendere le modalità dell’im- portazione. A questo scopo, l’autorità estera comunicava le utenze telefoniche di A. (no tel. 1) e di B. (no tel. 2 e 3). Dato il carattere transnazionale della fatti- specie, l’autorità italiana segnalava al MPC la disponibilità, in caso di avvio di un’inchiesta in Svizzera, alla costituzione di un gruppo di indagini comune. B. In data 13 maggio 2006 le autorità inquirenti italiane e svizzere hanno sottoscrit- to in virtù dell’art. XXI dell’Accordo addizionale del 10 settembre 1998 che com- pleta la Convenzione europea di assistenza giudiziaria (in appresso: CEAG) e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.945.41), una squadra comune di inchiesta finalizzata segnatamente all’adozione di numerose misure investigative comuni destinate a monitorare in tempo reale gli spostamenti degli indagati nonché alla messa in atto degli interrogatori degli imputati sul suolo italiano e su quello elve- tico alla presenza delle rispettive autorità investigative nazionali abilitate a par- tecipare all’inchiesta comune. C. Con decisione del 19 maggio 2006 il MPC ha aperto una procedura d'indagini preliminari di polizia giudiziaria nei confronti di A. e B. ed ignoti per titolo di or- ganizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e infrazione alla legge federa- le sugli stupefacenti (LStup) ai sensi dell’art. 19 n. 1 e 2 (cl. 1 p. 1.000.1).
- 4 - D. Tramite successive decisioni del 22 giugno 2006 (cl. 1 p. 1.000.3) e 5 febbraio 2007 (cl. 1 p. 1.000.4-5), il MPC ha esteso l’indagine di polizia giudiziaria rispet- tivamente nei confronti di C., nata il 29 gennaio 1963 a Baden, cittadina svizze- ra, e D., nata il 6 luglio 1957 a Mendrisio, cittadina svizzera, per titolo di orga- nizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e infrazione all’art. 19 n. 1 e 2 LStup. A seguito delle risultanze dell’inchiesta, mediante decisione del 30 luglio 2008 il MPC ha esteso le indagini preliminari nei confronti di C. per titolo di ripe- tuta contravvenzione all’art. 19a LStup e le ha sospese nei confronti della stes- sa e di D. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP. Nel contempo, il MPC ha sospeso l’indagine nei confronti di ignoti per titolo di orga- nizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e infrazione all’art. 19 n. 1 e 2 LStup (cl. 1 p. 1.000.6-8). E. Le inchieste italiane, confermate da sentenze passate in giudicato acquisite agli atti mediante l’assistenza internazionale, hanno messo in evidenza l’esistenza già a partire dal 2003 di una diramazione autonoma di stampo 'ndranghetistico dell’organizzazione criminale F. di Africo (Calabria/I) operante in particolare a Milano (cl. 61 p. 18.8.3433). In tale contesto investigativo le autorità italiane hanno appurato l’importante ruolo svolto da E. grazie al quale l’organizzazione e in particolare G. e i suoi referenti H. e I. è riuscita ad aprire un canale per l’approvvigionamento di stupefacenti. Stando alle risultanze delle inchieste ita- liane e svizzere, E. si sarebbe avvalso nella perpetrazione dell’attività criminosa svolta dall’organizzazione criminale di A. che, a sua volta, avrebbe introdotto nella condotta criminale anche B., C. e D. F. Il 23 gennaio 2007 le autorità spagnole hanno sequestrato presso il porto di Castellón (Spagna) 206 chilogrammi lordi di cocaina con grado di purezza me- dia pari a circa 73% (cl. 62 p. 18.9.85-164). La sostanza stupefacente era rac- colta in 23 scatole di alluminio sigillate occultate all’interno di una parete diviso- ria predisposta tra il bagno e le cuccette di un camper Mercedes Benz Sprinter (n. di telaio 4) con targa no. 5 intestato a C. Il 13 febbraio 2007 la polizia giudi- ziaria federale ha sequestrato un furgone Mercedes Benz, modello Sprinter di colore bianco parcheggiato nella località di Visletto (comune di Cevio/TI) privo di targhe (cl. 14 p. 8.8.10; cl. 1 p. 10.0.14 e segg.). L’inchiesta ha appurato che il furgone con n. di matricola 6 era stato targato no. 7 fino all’8 gennaio 2007 ed intestato a D. Nell’interno del furgone sono state rinvenute tracce di cocaina in particolare in un doppiofondo nel lato sinistro del frigorifero. L’indagine avrebbe avvalorato l’ipotesi secondo la quale gli accusati A. e D. avrebbero anteriormen- te al traffico sfociato nel sequestro spagnolo di cui sopra già organizzato, acqui- stato e trasportato imprecisate quantità di stupefacente di tipo cocaina nel 2004.
- 5 - G. C., A. e B. sono stati arrestati il 24 gennaio 2007 (cl. 6 p. 6.1.3, 6.2.1 e 6.3.1). A richiesta degli imputati, il MPC nei confronti di C., mediante decisione del 17 ot- tobre 2007 con effetto a partire dal 5 novembre 2007, nei confronti di A., me- diante decisione del 26 marzo 2008 con effetto a partire dal 31 marzo 2008 e nei confronti di B., mediante decisione del 21 aprile 2008 con effetto a partire dal 21 aprile 2008, ha modificato lo statuto di carcerazione preventiva in espia- zione anticipata della pena. D. è stata arrestata il 10 aprile 2007 (cl. 6 p. 6.4.23 e segg.) e scarcerata preventivamente il 24 agosto 2007 (cl. 6 p. 6.4.87) e sot- toposta a misure sostitutive (cl. 6 p. 6.4.89 e segg.). H. Mediante rapporto del 29 agosto 2008 (cl. 1 p. 2.000.5 e segg.) trasmesso all’Ufficio dei Giudici istruttori federali (UGI), il MPC ha comunicato a quest’ultima autorità federale che l’inchiesta di polizia giudiziaria ha permesso di chiarire i fatti in modo sufficiente per permettere al MPC di decidere il rinvio a giudizio degli imputati (cl. 1 p. 2.000.5 e segg.). Mediante ordinanza del 9 set- tembre 2008 (cl. 1 pag. 2.000.3 e segg.), l’UGI ordinava l’apertura dell’istruzio- ne preparatoria nei confronti di A. e B. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 n. 1 e 2 in relazione all’art. 19 n. 4 LStup, nei confronti di C. e D. per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19
n. 1 e 2 in relazione all’art. 19 n. 4 LStup. Nella stessa ordinanza, in virtù dell’art. 119 PP, l’UGI assegnava un termine alle parti sino al 30 settembre 2008 per richiedere eventuali complementi di istruzione, esprimersi sulla proce- dura e comunicare se rinunciavano alla stesura del rapporto finale di cui all’art. 119 cpv. 3 PP. I. Con scritto del 30 maggio 2008 il legale di C. ha comunicato all'UGI di rinuncia- re ad eventuali complementi di istruzione in considerazione del fatto che l’inchiesta svolta del MPC nonché il relativo rapporto finale erano atti a conside- rare in sede di dibattimento gli elementi fattuali importanti della procedura (cl. 37 p. 16.1.148). Mediante scritto del 30 settembre 2008 il legale di A. ha inoltrato formale istanza al fine di acquisire agli atti le richieste di rinvio a giudi- zio formulate dalle autorità italiane nei confronti di E., J., H., G., I., K., L., M., N. e eventuali altri coimputati. Nello stesso scritto, il legale di A. comunicava inoltre all’UGI di non avere osservazioni in merito al rapporto finale del MPC e di ri- nunciare alla stesura di un ulteriore rapporto finale (cl. 37 p. 16.2.150). Tramite corriere del 30 settembre 2008 il legale di B. ha comunicato all’UGI di non avere osservazioni in merito al rapporto del MPC e di rinunciare alla stesura di un ul- teriore rapporto finale chiedendo tuttavia l’acquisizione agli atti delle eventuali sentenze o rinvii a giudizio pronunciati dalle autorità italiane nei confronti di E.,
- 6 - J., H., G., I., K., L., M., N. (cl. 37 p. 16.3.73). Tramite scritto del 25 settembre 2008 il patrocinatore di D. informava l’UGI di rinunciare ad ulteriori atti istruttori ed all’allestimento del rapporto finale giusta l’art. 119 cpv. 3 PP (cl. 37 p. 16.4.68). J. Con atto d'accusa inoltrato al Tribunale penale federale (TPF) il 23 dicembre 2008, il MPC chiede che A. e B. siano riconosciuti colpevoli di partecipazione risp. sostegno ad un'organizzazione criminale. Egli chiede inoltre che A., B., C. e D. siano riconosciuti colpevoli di infrazione alla legge federale sugli stupefa- centi, aggravata. L'autorità requirente chiede infine che C. sia riconosciuta col- pevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. K. Il dibattimento ha avuto luogo dal 5 all'8 ottobre 2009. Tutti gli accusati si sono regolarmente presentati in aula. L. Dopo la lettura dell'atto d'accusa da parte del Cancelliere, il Presidente, visto il contenuto dell'art. 170 PP, ha comunicato che per quanto concerne la ripetuta violazione aggravata della legge sugli stupefacenti rimproverata agli accusati A. e B. la Corte avrebbe valutato anche l'ipotesi della banda costituitasi per eserci- tare il traffico illecito di stupefacenti ai sensi dell'art. 19 n. 2 lett. b LStup. M. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni: M.1 Il MPC chiede al TPF di dichiarare: I.
1. colpevole l’accusato A. per organizzazione criminale e infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, reati realizzati fra il 2003 e il 24 gennaio 2007, e di condannare A. a una pena detentiva di 12 anni, dedotto il carcere preventivo e il regime di espiazione pena sofferto;
2. colpevole l’accusato B. per organizzazione criminale e infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, reati realizzati fra il 2005 e il 24 gennaio 2007, e di condannare B. a una pena detentiva di 9 anni, dedotto il carcere pre- ventivo e il regime di espiazione pena sofferto;
3. colpevole l’accusata C. per infrazione aggravata alla legge federale sugli stu- pefacenti e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, reati realiz- zati fra il 2005 e il 24 gennaio 2007 e di condannare C. a una pena detentiva di 7 anni, dedotto il carcere preventivo e il regime di espiazione pena sofferto;
- 7 -
4. colpevole l’accusata D. per infrazione aggravata alla legge federale sugli stu- pefacenti, e complicità in infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefa- centi, reati realizzati fra il 2003 e il 24 gennaio 2007, e di condannare D. a una pena detentiva di 3 anni, di cui 6 mesi da espiare, con la sospensione condizio- nale parziale per 2,5 anni con un periodo di prova di 3 anni, dedotto il carcere preventivo sofferto. II. Chiede inoltre la confisca
1. dei valori patrimoniali di pertinenza degli accusati e attualmente sotto seque- stro penale in Svizzera, fatto salvo l’importo di CHF 7'927.90 depositato sul con- to O. intestato alla signora C.;
2. del furgone camper Mercedes Benz di colore bianco, n. matricola 6, intestato a D. III. Postula la presa a carico delle spese del procedimento da parte degli accusati, il cui importo sarà stabilito dal Tribunale secondo il principio della responsabilità solidale per la totalità delle spese del procedimento. IV. Eventualmente emanare d’ufficio altre decisioni necessarie. M.2 D. chiede:
- di essere prosciolta dal primo capo d'accusa;
- di essere prosciolta dal secondo capo d'accusa per quanto concerne l'aggra- vante della banda;
- che la pena richiesta dal Procuratore pubblico venga ulteriormente compressa e ridotta a 12 mesi sospesi condizionalmente;
- che i documenti d'identità, il furgone marca Mercedes e tutte le carte bancarie, agende, ecc. vengano dissequestrati. M.3 C. chiede:
- di essere condannata ad una pena massima di 4 anni e 6 mesi (dedotto il car- cere finora sofferto);
- che si proceda al dissequestro del conto corrente postale a lei intestato non- ché della sua carta d'identità e passaporto. M.4 A. chiede:
- di essere prosciolto dai capi d'imputazione n. 1 e 2.1 (organizzazione criminale e traffico con D.);
- che gli venga riconosciuta l'attenuante specifica della scemata imputabilità, ciò perlomeno di grado lieve, così come il riconoscimento di tutte le ulteriori circo-
- 8 - stanze attenuanti generiche (incensuratezza, effetto che la pena avrà sulla vita residua dell'accusato, lunga detenzione preventiva in regime carcerario di iso- lamento e prognosi favorevole);
- che la pena, il cui calcolo viene lasciato alla Corte, venga ridotta tenuto conto di quanto sopra. M.5 B. chiede:
- che la pena da infliggergli sia contenuta in 5 anni di detenzione;
- che gli averi di sua spettanza siano dissequestrati. N. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica il 14 otto- bre 2009. O. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto: Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali 1. Le parti non hanno sollevato nessuna questione pregiudiziale né evocato ecce- zioni che ostacolerebbero il giudizio nel merito della causa. Ciononostante la Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1). 1.1 Giusta l’art. 26 lett. a LTPF e 337 cpv. 1 lett. a CP, la Corte penale è competen- te per statuire sull’infrazione contemplata all’art 260ter CP, se gli atti punibili so- no stati commessi prevalentemente all’estero; oppure siano stati commessi in più Cantoni e non abbiano riferimento prevalente in uno di essi. 1.2 Secondo l’atto d’accusa (A.1, 1.1-1.3) gli atti di partecipazione a un’organizza- zione criminale ascritti ad A. sarebbero stati commessi in varie località in Sviz- zera e nei seguenti Paesi: Germania, Francia, Lussemburgo Belgio, Argentina, Cile, Bolivia, Senegal, Spagna e Italia. Nella fattispecie gli atti rimproverati ad A.
- 9 - consistono in sostanza nell’avere partecipato ad un’organizzazione criminale concertandosi e intrattenendo numerosi contatti fisici e telefonici, prevalente- mente all’estero, con i vertici di un’organizzazione criminale insediata in Italia al fine di organizzare per conto dell’organizzazione criminale, tra il 2003 e il 24 gennaio 2007, l’approvvigionamento dal Sud America verso l’Europa di in- genti quantità di cocaina. Nell’ambito di tale attività il predetto avrebbe agito es- senzialmente all’estero. Risulta altresì dall’atto d’accusa che A., sempre parte- cipando all’organizzazione, avrebbe compiuto atti e impartito istruzioni ai coac- cusati in più Cantoni (Ticino, Zurigo e Vaud). Per quanto concerne B., secondo l’atto d’accusa (B.1, 1.1-1.4), gli atti da lui perpetrati a sostegno all’orga- nizzazione precitata sarebbero stati commessi dall’aprile 2005 fino al 24 gen- naio 2007 prevalentemente all’estero, ossia negli Stati sopraccitati. In sostanza egli avrebbe assunto il ruolo di persona di collegamento e di interlocutore tra i membri dell’organizzazione criminale ed A. incontrando prevalentemente in Ita- lia esponenti di tale organizzazione. Egli avrebbe inoltre compiuto essenzial- mente all’estero (Argentina, Senegal e Italia) atti di sostegno all’organizzazione eseguendo ordini impartitigli segnatamente da A. 1.3 Alla luce di quanto precede, la giurisdizione penale federale è pacificamente data sull’infrazione di cui all’art 260ter CP essendo realizzate entrambe le condi- zioni poste all’articolo 337 cpv. 1 CP. 1.4 Per quanto riguarda gli altri crimini in ambito di legge sugli stupefacenti rimpro- verati a tutti gli accusati, dato che secondo l’accusa essi sarebbero stati com- messi nel contesto di un’organizzazione criminale oltre che prevalentemente all’estero, la competenza federale si estende anche a tali reati in virtù dello stesso art. 337 cpv. 1 CP (v. PETER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Be- täubungsmittelgesetes, 2a ediz., Berna 2007, n. 5 ad art. 28 LStup). In merito infine alla contravvenzione alla legge sugli stupefacenti rimproverata a C., pur in assenza di un’esplicita delega da parte dell’autorità cantonale di per sé compe- tente, i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale impedisco- no alla Corte penale del Tribunale penale federale di declinare la propria com- petenza, eccezion fatta per il caso in cui sussistessero motivi particolarmente validi (besonders triftige Gründe, motifs particulièrement impérieux; DTF 133 IV 235 consid. 7.1), comunque non ravvisabili nella fattispecie, né sollevati dalla difesa. 1.5 La Corte entra quindi nel merito di tutte le accuse.
- 10 - Sull'organizzazione criminale 2. Gli accusati A. e B. sono anzitutto accusati di organizzazione criminale. 2.1 Si rende colpevole del reato di partecipazione ad un’organizzazione criminale, ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP, chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commette- re atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. Commette il reato nella forma del sostegno, giusta l’art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale. Riservato l’art. 3 cpv. 2 CP, è punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera (art. 260ter n. 3 CP). 2.2 Nell’ipotesi accusatoria importanti atti dell’organizzazione sarebbero stati com- messi in Svizzera, segnatamente in relazione ai traffici rimproverati agli accusa- ti. In questo senso l’organizzazione, per mezzo delle persone a vario titolo coin- volte nei suoi traffici, sarebbe stata attiva non soltanto in Italia, in numerosi altri Paesi europei e sudamericani, nonché in Senegal, ma anche in Svizzera. Ne consegue che, in virtù dell’art. 260ter n. 3 CP, qualsiasi attività svolta in/per que- sta organizzazione è punibile secondo la predetta disposizione. 2.3 L’infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere particolarmente pericoloso. La nozione d’organizzazione criminale è più restrit- tiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l’art. 275ter CP oppure di banda, sia in ambito di furti o rapine (art. 139 n. 3 e 140 n. 3 CP) che di traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b LStup). Essa presuppone un gruppo strutturato di almeno tre persone, in genere però di più, concepito per durare indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e ca- ratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, da una sistematica riparti- zione dei compiti, da un approccio professionale a tutti gli stadi della sua attività criminale e dall’opacità verso l’esterno. La mancanza di trasparenza verso l’esterno si manifesta altresì mediante la segretezza delle strutture e degli effet- tivi; non basta tuttavia la discrezione generalmente associata a qualsiasi com- portamento delittuoso: occorre una dissimulazione qualificata e sistematica (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1). L’organizzazione deve inoltre perseguire lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. L’arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell’organizzazione di ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la no- zione di crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 cpv. 1 vCP), come ad esempio reati qualificati come crimini contro il patrimonio o come crimini giusta l’art. 19 n. 2 LStup (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 pag. 274). Non è tuttavia ne-
- 11 - cessario che l’attività dell’organizzazione si esaurisca nella commissione di cri- mini, a condizione che quest’ultimi costituiscano perlomeno una parte essenzia- le dell’intera attività (sentenza del Tribunale federale 6P.166/2006 del 23 ottobre 2006, consid. 5.1; TPF 2008 80 consid. 4.2.1). Riassumendo un’or- ganizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP è caratterizzata da quattro elementi: il numero di partecipanti, la struttura organizzativa, la legge dell’omertà e lo scopo criminale (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 1 ad art. 260ter CP).
Secondo giurisprudenza e dottrina corrispondono in particolare alla nozione di organizzazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle fina- lizzate al terrorismo (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82; HANS VEST, Delikte gegen den öffentlichen Frieden [Art. 258 – 263 StGB], Commentario, Berna 2007, n. 15 ad art. 260ter CP). Anche un gruppo di trafficanti di droga dedito a smerciare importanti quantitativi di stupefacenti può corrispondere a tale definizione (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; sentenza 6S.463/1996 del 27 agosto 1996, consid. 4, pubblicato in SJ 1997 pag. 1 e segg. e riassunto in RStrS/BJP 2000 n. 799). 2.4 La variante della partecipazione ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP si applica a tutte le persone funzionalmente integrate nell’organizzazione e concretamen- te attive nel perseguimento degli scopi criminali della stessa. Le attività concre- te svolte per l’organizzazione non devono necessariamente integrare in sé e per sé fattispecie penali, ma possono costituire operazioni di vario tipo (ad e- sempio logistico, pianificatorio, organizzativo, finanziario ecc.), comunque stret- tamente legate alle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 132 IV 132 con- sid. 4.1.3). La partecipazione può essere anche di natura informale e non pre- suppone l’esercizio di una funzione di quadro o comunque di particolare rilievo all’interno dell’organizzazione (DTF 131 II 235 consid. 2.12.1; 128 II 355 con- sid. 2.3). 2.5 La variante del sostegno ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP si applica per contro nel caso di persone che, nonostante non facciano parte integrante dell’organizzazione, dall’esterno apportano un consapevole contributo a soste- gno delle attività criminali dell’organizzazione. Il reato di sostegno ad un’orga- nizzazione criminale presuppone che gli atti o le omissioni imputate al reo pos- sano essere considerati un sostegno all’attività criminale in quanto tale dell’or- ganizzazione e non come un mero appoggio ad un membro di quest’ultima (CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 260ter CP e dottrina citata). Il sostegno si distingue dalla partecipazione esclusivamente alla luce della posizione del reo per rap- porto all’organizzazione: non è suo membro ma sostiene dall’esterno la sua azione contribuendo alla realizzazione del suo scopo (TPF 2005 127 consid.
- 12 - 3.1; STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch. Praxi- skommentar, Zurigo/San Gallo 2008, n. 10 ad art. 260ter CP). Il sostegno ad un’organizzazione criminale è qualificato come crimine nel Codice penale, in questo senso il legislatore lo considera un’infrazione di particolare gravità. Il re- ato è commesso soltanto se l’autore ha l’intenzione di fornire un fattivo contribu- to al perseguimento degli scopi criminali dell’organizzazione (DTF 128 II 355 consid. 2.4 pag. 361). Il dolo eventuale è sufficiente per adempiere la fattispecie soggettiva del reato: è dunque necessario che la persona sappia o perlomeno preveda e accetti la possibilità che il suo contributo possa servire al persegui- mento delle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4). 2.6 Laddove, come nel caso concreto, l’accusa di organizzazione criminale si ac- compagna ad accuse relative ad altri reati concreti che sarebbero stati com- messi nel contesto della stessa organizzazione (cosiddetti reati-scopo o reati- fine), l’art. 260ter CP, in virtù del principio di sussidiarietà sancito dalla giurispru- denza (DTF 132 IV 132 consid. 4.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 6S.229/2005 del 20 luglio 2005, consid. 1.2.2 e 1.3, pubblicati in: SJ 2006 I pag. 125, pag. 129 a 131 nonché sentenza 6S.528/2006 dell’11 giugno 2007, consid. 4.3) è applicabile solo se il contributo del reo al reato associativo non si esaurisce nell’adempimento di uno specifico reato-scopo, nel caso di specie i reati in ambito di legge sugli stupefacenti rimproverati agli accusati. L’esame della posizione degli accusati avverrà quindi in due fasi. Dapprima verrà valuta- ta la loro posizione oggettiva e soggettiva a prescindere dai reati-scopo concor- renti. Soltanto in una seconda fase verrà invece esaminata, se del caso, l’applicabilità alla luce del principio della sussidiarietà, anticipando in questo ne- cessariamente gli esiti dell’esame delle accuse in ambito di legge sugli stupefa- centi. 3. A. è accusato di aver partecipato ad un’organizzazione criminale che teneva segreti la struttura e i suoi componenti e che aveva lo scopo di commettere atti di violenza criminale o di arricchirsi con mezzi criminali, la cui struttura era pro- fessionale, gerarchica, compartimentata e segreta al fine di durare nel tempo, i cui vertici, i capi ed i membri erano intercambiabili, la cui azione si avvaleva del- la forza d’intimidazione, del vincolo associativo, della condizione d’assog- gettamento, della violenza e dell’omertà per salvaguardare i propri interessi e la propria esistenza, il cui scopo principale era la realizzazione di attività di natura criminale fra le quali il traffico internazionale, dal Sud America verso l’Europa, di importanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, commettendo in specie atti criminali di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, in diverse località della Svizzera, della Germania, della Francia,
- 13 - del Lussemburgo, del Belgio, dell’Argentina, del Cile, della Bolivia, del Senegal, della Spagna e dell’Italia, a partire almeno dal 2003 e fino al giorno del suo ar- resto avvenuto in data 24 gennaio 2007, nella consapevolezza di contribuire all’esistenza dell’organizzazione criminale e di agire quale membro nel contesto della stessa (capo di accusa A.1).
Giusta il punto A.1.1 dell’atto d’accusa egli è in particolare accusato di avere partecipato all’organizzazione criminale di tipo ‘ndranghentistico facente capo a H., G., I., E., P. ed altre persone, organizzazione costituitasi quale diramazione autonoma della cosca F. di Africo/I, avente base operativa e centro direzionale a Milano ed Hinterland e attiva anche in Lombardia, in Liguria e in Calabria. 3.1 Per quanto riguarda il requisito oggettivo dell’esistenza di un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e della sopraccitata giurisprudenza (v. con- sid. 2.3), va rilevato che il funzionamento di questa diramazione autonoma della cosca F. è ampiamente descritto nella sentenza dell’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 1° agosto 2008 (cl. 61 p. 18.8.3412-562; confermata in appello ma non ancora cresciuta in giudicato, cl. 81 p. 910.84), nella sentenza cresciuta in giudicato dell’Ottava sezione penale del Tribunale Ordinario di Roma del 13 aprile 2001 (cl. 60 p. 18.8.2813-3411), nonché nella sentenza cresciuta in giudicato della Prima sezione penale del Tribunale civile e penale di Milano del 15 dicembre 1997 (cl. 59 p. 18.8.2532- 2812). Dalle sentenze in questione, che sono il risultato di numerose indagini condotte dalle Procure della Lombardia, emerge come nel nord dell’Italia, in particolare nella Regione lombarda con epicentro Milano, siano radicati gruppi di calabresi che operano nei più disparati ambiti criminali a favore e con gli stessi metodi e concezioni criminali delle organizzazioni originarie presenti in Calabria (v. del resto anche la relazione della Commissione Parlamentare An- timafia approvata all’unanimità il 19 febbraio 2008 e pubblicata a cura di FRAN- CESCO FORGIONE, Milano 2009, nonché l’intervista al Procuratore nazionale an- timafia PIETRO GRASSO, a cura di Alberto La Volpe, Milano 2009, pag. 163 e segg.). Fra questi metodi vi è l’interscambiabilità delle funzioni e dei ruoli dei singoli membri o sostenitori, a dipendenza delle contingenze concrete e con bacino di raccolta anche nella zona di Africo. Questa interscambiabilità non è solo scelta operativa autonoma ma viene spesso imposta proprio dall’intervento dell’autorità penale che con le proprie indagini impone di fatto il blocco di alcune reti criminali. Già a partire dalla fine del 2003 le forze di Polizia giudiziaria ita- liane individuavano un vincolo associativo fra H., P., G. e E. L’attività investiga- tiva italiana mostrava inoltre l’importante ruolo di E. grazie al quale l’organizzazione, e in particolare G. e i suoi referenti H. e I., riusciva ad aprire un canale per l’approvvigionamento di droga (cl. 81 p. 910.82). Nella ricostru- zione temporale relativa alle condotte criminali dell’organizzazione le forze di
- 14 - Polizia giudiziaria italiane rilevavano un momento di stallo costituito dall’arresto di Q. e dall’ulteriore sequestro di complessivi 18 kg di cocaina. Un importante canale di approvvigionamento della cocaina veniva di fatto e momentaneamen- te annullato a favore del già collaudato canale E. (cl. 81 p. 910.84). L’importanza del quantitativo di sostanza stupefacente trafficato imponeva co- munque all’organizzazione italiana di fare capo a soggetti interni alla propria struttura, legati attraverso al vincolo duraturo della paura e dell’indissolubilità del legame (cl. 81 p. 910.85 e seg.). In punto al reato associativo italiano e ai ruoli in esso svolti dagli indagati in Italia, la Giudice dr. R. ha sintetizzato gli elementi probatori emersi nel corso dell’indagine della sua decisione del 30 aprile 2007 (cl. 53 p. 18.8.891 e seg.) evidenziando come sussistesse un vincolo associativo, duraturo e indissolubile, fra i membri e sostenitori dell’organizzazione e ulteriori elementi quali la struttura stabile fondata sulla ge- rarchia con carattere di rigidità, sul controllo, ubbidienza e interscambiabilità dei membri, sull’autorità e sulla ripartizione dei compiti seguendo determinate rego- le, la segretezza riguardo a tale struttura e ai suoi componenti sia verso l’esterno che all’interno della stessa, così come lo scopo criminale. Più concre- tamente in relazione ai traffici di stupefacenti oggetto del presente procedimen- to, nella successiva sentenza del Giudice per l’indagini preliminari del Tribunale di Milano del 1° agosto 2008, è stata sottolineata l’esistenza nel caso di specie di un accordo stabile continuativo per la perpetrazione di una seria indetermina- ta di reati attinenti il traffico di stupefacente. L’inchiesta italiana ha portato alla luce gli incontri assai frequenti fra gli imputati, i viaggi compiuti da taluni di essi in Italia e all’estero, le telefonate fra i medesimi svoltesi in un lungo lasso di tempo, i vari episodi accertati di traffico di stupefacente in grossi quantitativi, la circostanza che venissero utilizzate le società operanti all’Ortomercato e facenti capo a S., che disponevano di locali per incontri per gli associati, di autovetture per gli spostamenti, di utenze telefoniche per comunicazioni sempre riguardanti traffici illeciti e che erano destinatarie di fatture emesse da società inesistenti ri- guardanti operazioni inesistenti, allo scopo di coprire esborsi di denaro neces- sari per scopi attinenti il traffico di droga, dimostrando l’esistenza di un legame stabile e duraturo fra gli stessi imputati e anche l’esistenza di una struttura piut- tosto sofisticata finalizzata a porre in essere reati in ambito di traffico di stupefa- centi (cl. 61 p. 18.8.3522). Secondo le autorità giudiziarie italiane, la particolare forza e la grande capacità operativa di tale struttura è dimostrata anche dal fatto che la sua attività non si fermava dopo l’arresto di Q. (che forniva quantità di droga al sodalizio), ma continuava con la ricerca di nuovi canali di approvvigio- namento e ancor più dalla circostanza che anche dopo l’arresto di H. non ces- sava affatto l’attività criminale del gruppo, tanto è vero che la lunga e comples- sa vicenda della fornitura e trasporto dal Sud America in Italia di un assai gros- so quantitativo di cocaina si svolge e si conclude mentre H. era in carcere (cl. 61 p. 18.8.3523). Concludendo il Giudice per l’indagini preliminari ha affer-
- 15 - mato l’esistenza di una struttura molto attiva, forte, composta da membri assai scaltri e sagaci con capacità di superare ogni genere di difficoltà con alto grado di duttilità, in grado di operare nonostante l’arresto del suo capo, finalizzata a porre in essere una serie di reati attinenti di traffico internazionale di stupefa- centi e a procurarsi grandi partite di stupefacenti (cl. 61 p. 18.8.3523).
Sotto il profilo oggettivo l’organizzazione in questione corrisponde alla nozione di organizzazione criminale così come essa è stata sviluppata dalla giurispru- denza e dottrina sopraccitate (v. supra consid. 2.3). Le obiezioni in merito solle- vate dalla difesa di A. non riguardano gli esiti investigativi in quanto tali degli in- quirenti italiani, basati su intercettazioni telefoniche e ambientali, osservazioni dirette, pedinamenti, controlli, ampiamente e dettagliatamente illustrati dagli in- vestigatori durante l’interrogatorio dibattimentale, ma concernono in sostanza l’equipollenza fra l’art. 260ter del Codice penale svizzero e l’art. 74 del Testo unico sugli stupefacenti (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) applicato nel troncone italiano della procedura. Orbene a questo proposito è sufficiente rilevare che secondo la dottrina italiana, per quanto ri- guarda il pactum sceleris caratteristico del predetto reato associativo, esso è costituito dall’impegno permanente e continuativo degli affiliati e dalla disponibi- lità a contribuire alla realizzazione del programma associativo anche dopo la commissione di taluno dei reati-scopo (SIMONE ZANCANI, Il delitto di associazio- ne finalizzata al traffico illecito, in Commento pratico sistematico al Testo unico sugli stupefacenti, a cura di Silvio Riondato, Padova 2006, pag. 172; GIANGIULIO AMBROSINI, Stupefacenti, in Digesto delle discipline penalistiche, 4a ediz., Tori- no 1999, vol. XIV, pag. 43, n. 30). Per quanto riguarda la struttura organizzativa è certo vero che dottrina e giurisprudenza non sono concordi nell’affermare l’importanza di questo elemento per distinguere la condotta associativa rispetto al mero concorso di persone in una pluralità di reati-scopo (sulla questione v. ZANCANI, ibidem, pag. 174 e segg. con riferimenti), sennonché le incontestate emergenze investigative italiane hanno messo in luce ben di più di un limitato accordo volto alla realizzazione di un determinato numero di traffici: al contrario è emerso un sodalizio criminale duraturo e stabilmente strutturato, con una marcata corposità sociale fondata su una gerarchia rigida, sul controllo, l’ubbidienza e l’interscambiabilità dei membri, nonché sull’autorità e sulla riparti- zione dei compiti seguendo determinate regole di segretezza riguardo alla strut- tura e ai membri; il tutto allo scopo di porre in essere una serie indeterminata di consistenti traffici di stupefacente fra il Sud America e l’Europa. In questo senso non vi è dubbio che il sodalizio in parola integri gli elementi oggettivi di una or- ganizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP. Il fatto che non sia stata rite- nuta in Italia la fattispecie di associazione di tipo mafioso (art. 416bis CP italiano;
v. a questo proposito GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, Associazione per delin-
- 16 - quere e associazione di tipo mafioso, in Digesto delle discipline penalistiche, 4a ediz, Torino 1987, vol. I, pag. 309 e segg.), per le ragioni esposte dagli inquiren- ti italiani nell’interrogatorio dibattimentale (v. cl. 81 p. 910.93), contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di A., non esclude l’applicabilità dell’art. 260ter CP, visto che come già evidenziato sopra, la giurisprudenza svizzera comprende esplicitamente nella categoria di organizzazione criminale anche i sodalizi dediti ad importanti traffici di stupefacenti (v. supra consid. 2.3; sul rapporto fra asso- ciazione di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti alla luce dell’art. 15 del CP italiano v. ZANCANI, op. cit., pag. 174; AMBROSINI, i- bidem; GIUSEPPE SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, 3a ediz., Padova 1990, pag. 170 e segg.). 3.2 Ciò posto si pone il quesito di sapere se A. abbia obiettivamente e soggettiva- mente partecipato a detta organizzazione. Sia l’inchiesta italiana che quella svizzera hanno evidenziato l’esistenza di forti legami fra A. e importanti membri della suddetta organizzazione fra cui E., M., N. e altri. Venivano monitorati di- versi incontri con esponenti di spicco dell’organizzazione calabrese nella Re- gione Lombardia e nella Regione Calabria, nonché la diretta partecipazione a viaggi intrapresi in Sud America per concludere l’acquisto dello stupefacente
v. cl. 3 p. 5.1.27 e segg.; cl. 81 p. 910.84). Questi contatti erano anzitutto fun- zionali al traffico di stupefacente di cui al punto 2.2 del capo d’accusa e non so- no di per sé contestati dalla difesa. Anticipando necessariamente le conclusioni di questo Tribunale in ambito di infrazione alla legge sugli stupefacenti e quindi rinviando per questo ai considerandi che seguiranno (v. infra consid. 5.7), va preso in considerazione il fatto che A. verrà qui ritenuto colpevole di aver parte- cipato con un ruolo dirigenziale importante alla pianificazione, organizzazione ed esecuzione di un traffico di cocaina per più di due quintali effettuato per con- to e nell’interesse della suddetta organizzazione. Se è indubbio che il fatto di partecipare con un simile ruolo ad un traffico di cocaina di questa portata costi- tuisce obiettivamente un contributo importante alla realizzazione del programma criminale dell’organizzazione, visto che è proprio per questo genere di scopo che l'organizzazione è stata messa in piedi, più complesso è sapere se l’attività di A. si esaurisca o meno nella realizzazione di detto traffico. Come evidenziato sopra, in base alla giurisprudenza l’art. 260ter CP è infatti da considerare sussi- diario per rapporto ad altre eventuali disposizioni penali violate dagli stessi par- tecipanti o sostenitori dell’organizzazione criminale (v. supra consid. 2.6). In ba- se a detta concezione, il reo può essere punito per partecipazione o sostegno a un’organizzazione criminale soltanto se il suo comportamento penalmente rile- vante non è già sanzionato, in tutti i suoi aspetti, da un’altra disposizione del di- ritto penale. Occorre dunque domandarsi se gli atti di partecipazione a un’organizzazione criminale rimproverati all’accusato non siano già interamente contemplati da un’altra disposizione del Codice penale o da un’altra legge. Se-
- 17 - condo l’accusa, A., oltre ad aver partecipato all’organizzazione criminale sopra descritta ai sensi del capo d’accusa 1.1, avrebbe svolto in tale contesto crimina- le il compito organizzativo ed esecutivo di approvvigionamento in Sud America, in particolare in Bolivia, della sostanza stupefacente del tipo cocaina e del tra- sporto della stessa in Europa, avendo realizzato lo stesso in almeno due occa- sioni, con le medesime modalità esecutive e in esecuzione di un medesimo di- segno criminoso, in autonomia operativa, concertandosi con E. ed altri membri dell’organizzazione criminale, in ordine alla scelta delle persone, alla scelta e all’acquisto dei mezzi di trasporto da utilizzare, alla scelta degli itinerari, avendo, inoltre, a disposizione il denaro necessario a lui consegnato in contanti da membri della stessa organizzazione criminale in particolare su disposizione di E., ricevendo la promessa di un compenso finale indicato in almeno 150'000 dollari per la sua partecipazione al traffico internazionale di stupefacenti di cui al capo d’accusa 2.2, impartendo precisi ordini a B., C. e D., mantenendo contatti diretti e indiretti con i vertici della organizzazione attraverso un comportamento molto accorto, in specie, per quanto atteneva all’esigenza di riservatezza e di chiusura nei confronti di terzi a tutela dell’attività criminosa dello stesso sodali- zio criminale (capo d’accusa 1.2). 3.2.1 Orbene a tal proposito occorre nuovamente anticipare in questo luogo l’esito delle considerazioni sui due traffici concreti imputati all’accusato. Questa Corte ritiene provato solo il traffico del 2005/2007 mentre per il primo traffico ipotizza- to dall’autorità requirente gli accusati coinvolti vengono prosciolti (v. infra con- sid. 5.11). Per quanto riguarda il traffico assodato, A. fungeva da interlocutore, assieme a B., di E. ed altri membri dell’organizzazione sopraccitata, ed imparti- va precisi ordini allo stesso B., a C. e D., nell’organizzazione di detto traffico (v. infra consid 5.7). Egli era inoltre in parte spesato, come in misura minore le altre persone coinvolte nel traffico in questione, dall’organizzazione durante l’esecuzione dello stesso (cl. 81 p. 910.32), e ha ricevuto la promessa di un compenso finale di almeno 150'000 dollari per la partecipazione al traffico. Se non risulta un’affiliazione formale alla diramazione in narrativa della cosca F. è comunque certo che A. godeva di grande fiducia all’interno della stessa, altri- menti non gli sarebbe stato mai affidato un simile incarico e non sarebbe mai stato ammesso con tale frequenza a Bova Marina in casa del padre di uno dei quadri dirigenziali di detta diramazione autonoma della cosca. Certo, al di là del ruolo senz’altro dirigenziale svolto nell’organizzazione del traffico in questione, non risulta che l’accusato fosse un alto quadro dell’organizzazione stessa. Del resto è noto che la ’ndrangheta ha una prassi restrittiva e rigidamente familistica nell’ammissione di nuovi membri (vedasi la già citata relazione della Commis- sione parlamentare Antimafia, nonché GAETANO NANULA, La lotta alla mafia. Strumenti giuridici, strutture di coordinamento, legislazione vigente, 5a ediz., Mi- lano 2009, pag. 445 e segg.; PINO ARLACCHI, La mafia imprenditrice, Milano
- 18 - 2007, pag. 27 e segg. e AA.VV., Secondo rapporto sulle priorità nazionali: la cri- minalità organizzata, Milano 1995, pag. 93 e seg.). Ciò nondimeno il concetto di partecipazione a un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter del CP non deve ridursi ad un irragionevole formalismo nel senso di ritenere partecipanti a organizzazioni criminali di questo tipo, con una lunga tradizione sul territorio e determinati rituali e procedure di affiliazione, all’accettazione formale da parte dei membri dell’organizzazione stessa. Questo significherebbe praticamente privilegiare senza motivo chi è attivo solo funzionalmente per organizzazioni criminali tradizionali come la ‘ndrangheta, la camorra o la mafia siciliana, rispet- to a colui che è attivo in altre forme di criminalità organizzata, che non prevedo- no analoghe forme rituali di affiliazione. La nozione di partecipante deve essere intesa nella sua effettiva concretezza, e quindi interpretata in termini normativo- funzionali (v. DTF 132 IV 132 consid. 4.1.3; HANS VEST, Commento all’art. 260ter CP, n. 38, in Delikte gegen den öffentlichen Frieden (art. 258-263 StGB), a cura di Martin Schubarth, Berna 2007; NICOLAS ROULET, Das kriminalpoliti- sche Gesamtkonzept im Kampf gegen das organisierte Verbrechen, Berna 1997, pag. 147; v. da un punto di vista comparativo ANTONIO CAVALIERE, Il con- corso eventuale nel reato associativo, Napoli 2003, pag. 253 e segg.). Parteci- pante non è solo colui che ha percorso determinati rituali di iniziazione e in quanto tale viene accolto a pieno titolo dall’organizzazione stessa nel suo seno, ma anche colui che pur non avendo alle proprie spalle un percorso di iniziazio- ne di questo tipo svolge funzionalmente ed effettivamente un ruolo importante all’interno dell’associazione stessa. Certo a livello di cornice edittale la questio- ne resta puramente accademica, in quanto in teoria anche l’extraneus sosteni- tore soggiace alla stessa comminatoria di pena, ciò nondimeno a livello di commisurazione della pena giusta l’art. 47 CP occorre essere il più precisi pos- sibile nella descrizione del contributo oggettivo del reo, per cui, a seconda delle circostanze può emergere una minore o maggiore energia criminale, la quale, tendenzialmente ma non necessariamente, potrà essere considerata maggiore nel partecipante che nel sostenitore. In questo senso chi come l’accusato par- tecipa, seppur da quadro con compiti tattici più che strategici, ad attività essen- ziali dell’organizzazione criminale come il traffico di stupefacenti in questione in- tegra oggettivamente la fattispecie. Soggettivamente inoltre l’accusato non po- teva ignorare che facendo traffici di stupefacente tra il Sud America e l’Europa con personaggi altamente sospetti provenienti da regioni notoriamente ad alta intensità mafiosa, accettava di dare un fattivo contributo alle attività delle co- sche coinvolte. È risaputo infatti che in ambito di traffico di cocaina le cosche della ‘ndrangheta hanno un ruolo oggi come oggi sempre più importante (v. cl. 81 p. 910.83; ELIO VELTRI/ANTONIO LAUDATI, Mafia pulita, Milano 2009, pag. 148 e segg.; OLIVER STOLPE, Strategien gegen das Organisierte Verbre- chen, Colonia/Berlino/Monaco 2004, pag. 33). In questo senso, la Corte non re- puta credibile la tesi dell’accusato secondo la quale egli non sapeva o non po-
- 19 - teva presumere che aveva a che fare con un organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti. Numerosi indizi mostrano il contrario. L’accusato non so- lo conosceva l’attività dell’organizzazione, ma ne condivideva anche le finalità ed i metodi (contatti discreti, linguaggio in codice, uso di atteggiamenti intimida- tori nei confronti di C.; v. cl. 81 p. 910.84 e segg.; 910.51 e segg.) a tal punto da poterlo considerare organico all’organizzazione stessa. Secondo le dichiarazio- ni di A., la relazione di amicizia con E. risale nel tempo (cl. 81 p. 910.26). Ciò è confermato anche dal fatto che nel gennaio del 2005, di rientro dal viaggio effet- tuato con D., egli si reca in Calabria da E. dal quale è ospitato (cl. 81 p. 910.26; 910.84). A. sarà inoltre ancora ospitato al domicilio milanese di E. (cl. 81 p. 910.85). Pur non essendo possibile determinare la data e le modalità esatte dell’adesione di A. all’organizzazione, è comunque apparso certo alla Corte che la sua posizione all’interno dell’organizzazione si è sempre più rafforzata so- prattutto dopo la visita del gennaio 2005 ad E. L’esperienza fatta da A. durante il suo viaggio in camper con D. nel 2004, pur non essendoci prove sufficienti che si sia concretizzata in un traffico (v. infra consid. 5.11), è senz’altro stata recepita con interesse dall’organizzazione. A. è quindi apparso come una per- sona capace di concepire nuovi metodi frutto di proprie esplorazioni sul terreno (se “a secco”, con stupefacente per uso personale o con maggiori quantitativi poco importa) e di metterli a disposizione dell’organizzazione. Secondo la Corte non è plausibile, come vuol far credere l’accusato, che E. e l’organizzazione abbia improvvisamente deciso di affidargli l’attuazione di un traffico così impor- tante se A. non fosse stato, perlomeno funzionalmente, un membro dell’organizzazione. In questo senso, in capo ad una soggettività come quella di A., va condivisa la valutazione degli inquirenti italiani, secondo cui “determinati soggetti, se ritenuti affidabili e sicuri, vengono riutilizzati nel tempo” da organiz- zazioni criminali come quella qui in parola: non sono soggetti da utilizzare in maniera casuale o saltuaria, sono invece "persone comprovate ed affidabili" (cl. 81 p. 910.87). La Corte è giunta a tale certezza anche in seguito al fatto che l’organizzazione si sia messa a disposizione di A. per permettergli di recuperare il prestito che aveva concesso a T. e ad AA. fornendogli un avvocato e facendo intervenire anche due altri membri dell’organizzazione per motivare, con la loro inquietante presenza, i creditori a onorare il loro debito (cl. 81 p. 910.86 e 105; cl. 3 p. 5.1.134). Va da sé che simili interventi da parte dell’organizzazione non sono offerti a chiunque. Le altre spiegazioni fornite da A. in merito all’episodio non sono credibili (v. cl. 81 p. 910.25), visto che non si vede perché i due espo- nenti in questione avrebbero dovuto “per caso” accompagnarlo in casa dei due debitori, i quali, sempre “per caso”, proprio qualche tempo dopo questa visita hanno restituito un prestito risalente al 2001 e fino a quel momento mai restitui- to nemmeno ratealmente. Va inoltre rilevato che la conoscenza di altri traffici ef- fettuati dall’organizzazione, traffici di cui A. parla in codice nelle intercettazioni (v. intercettazioni riascoltate in aula cl. 81 p. 910.88 e segg. con riferimenti), di-
- 20 - mostrano che A. era a conoscenza delle precedenti attività dell’organizzazione: conoscenze possibili solo a persone ben integrate nella stessa. Le giustificazio- ni addotte in aula in merito al contenuto di una di queste intercettazioni non so- no credibili né l'attenta analisi grammaticale svolta con l'aiuto dell'interprete permette altre conclusioni (cl. 81. p. 910.29). In questo senso va condivisa l’interpretazione dell’autorità giudiziaria italiana secondo cui gli interlocutori par- lano effettivamente di quantitativi di stupefacente di precedenti operazioni dell’organizzazione (v. cl. 81 p. 910.91; cl. 3 p. 5.1.118 e seg.; cl. 61 p. 18.8.3482). Nelle intercettazioni A. appare come una persona ferrata in materia, sicura di sé (v. ad es. intercettazione del 1° dicembre 2005, riascoltata durante il dibattimento cl. 81 p. 910.89; cl. 61 p. 18.8.3451-3452), in grado di procurare importanti quantitativi di stupefacente (in un’intercettazione ambientale del 18 ottobre 2005 parla addirittura di 1000 kg, v. cl. 3 p. 5.1.32 e riferimenti). Questa è anche l’immagine che ha dato a C., B. e K., dicendo loro che sapeva come si fanno questi traffici (cl. 81 p. 910.28; 910.50; 910.41 cl. 54
p. 18.8.1204). Non da ultimo l’insistenza con cui già nel 2004 cominciò a parlare alla D. di un possibile traffico (cl. 81 p. 910.73), dimostra che, contrariamente a quanto ha cercato ancora di sostenere in aula, egli sapeva di cosa parlava e aveva già i contatti giusti nell’ambiente criminale per porre in essere simili traffi- ci. A. si muoveva inoltre con la tipica accortezza delle persone ben integrate in simili associazioni criminali, restando il più possibile evanescente, evitando di telefonare direttamente, utilizzando i subalterni per i suoi scopi (cl. 81 p. 910.51; 910.74), arrivando e partendo in maniera inaspettata (v. cl. 81 p. 910.84), crip- tando le annotazioni (cl. 81 p. 910.33; cl. 3 p. 5.1.71). Concludendo, vi sono numerosi e univoci indizi che A. fosse integrato nell’organizzazione e che la sua partecipazione non si esaurisse nella messa in opera del traffico del 2005-2007 ma che comprendesse uno scambio continuo di informazioni, di opinioni, di consigli e di favori al fine di garantire il duraturo funzionamento dell’organiz- zazione con il suo generico programma criminoso, ciò che spiega anche la pre- occupazione di un importante membro dell’organizzazione come N. al momento dell’arresto di A., evidenziata in un’intercettazione telefonica, da porre in rela- zione oltre che con il rischio di perdere i soldi promessi per il traffico in questio- ne, più in generale con il fatto che venisse neutralizzato un membro operativo dell’organizzazione, bloccando altresì il canale di approvvigionamento che que- sti era stato in grado di aprire (v. cl. 81 p. 910.87). Si tratta di una serie di con- dotte che senza ancora agglutinarsi in specifici atti preparatori ai sensi dell’art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup rappresentano tuttavia un essenziale contributo al funzionamento dell’organizzazione e alla perpetuazione del suo generico pro- gramma criminale. Un contributo che data la stretta e assidua contiguità tra l’accusato ed importanti membri della cosca integra i tratti caratteristici della partecipazione e non del mero concorso esterno. In questo senso, in capo ad A., sussiste quel classico quid pluris, sia rispetto alla semplice perpetrazione o
- 21 - preparazione di singoli atti criminali che rispetto al sostegno esterno, che è ca- ratteristico del partecipante e che regge anche alla luce della sopraccitata teoria della sussidiarietà (v. supra consid. 2.6). Egli va quindi riconosciuto colpevole di partecipazione ad un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP. 3.2.2 Da parte dell’autorità requirente, l’accusa di partecipazione ad un’organizza- zione criminale viene anche fondata, giusta il punto 1.3 dell’atto d’accusa, sul fatto di aver provveduto allo scopo di vanificare l’accertamento dell’origine non- ché il ritrovamento e la confisca di fondi provento d’attività criminale dell’organizzazione criminale, alla restituzione all’estero, in particolare in Italia, in denaro contante a favore del sodalizio di importo di origine criminosa indicato in 58'000.- EUR a lui concesso a titolo di prestito nel periodo 2005-2006 da membri dell’organizzazione criminale, utilizzando parte del denaro a lui restituito a Napoli in contanti nell’ottobre/novembre 2006 dai conviventi AA. e T. in ragio- ne di un prestito pari a circa 180'000.- EUR concesso loro a Napoli nel 2001, usufruendo a Napoli, nel corso del 2005, del sostegno dell’intervento personale di membri dell’organizzazione criminale in particolare di E. e M., per ottenere in restituzione il suddetto importo pari a 180'000.- EUR. È vero che, secondo la giurisprudenza, attività volte a vanificare l’accertamento e l’origine nonché il ri- trovamento e la confisca di fondi provento di attività criminale di un’organizza- zione criminale possono costituire una forma di partecipazione o sostegno all’organizzazione criminale stessa (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008, consid. 2.4). Nella fattispecie occorre tuttavia costatare che così come è descritto nell’atto d’accusa il comportamento in que- stione integra fedelmente la fattispecie dell’art. 305bis CP per cui è principalmen- te secondo tale norma che avrebbe in linea di massima potuto essere persegui- to l’accusato (v. del resto il rapporto di polizia del 26 giugno 2008 a pag. 22, cl. 3 p. 5.1.22, nonché le dichiarazioni in aula della stessa polizia svizzera, cl. 81 p. 910.105). Norma tuttavia non applicabile territorialmente in quanto l’atto di riciclaggio sarebbe stato commesso esclusivamente in Italia (vedi art. 3 cpv. 1 CP). Il fatto di eludere questo problema di competenza territoriale attra- verso l’art. 260ter del CP è problematico (v. anche TPF 2005 127 consid. 3.2 sul concorso tra art. 260ter e 305bis n. 2 lett. a CP). Ciò resta tuttavia possibile a condizioni restrittive, ovvero laddove appare chiaramente che l’attività di rici- claggio sia parte di un contributo fattivo per il funzionamento dell’organizzazione stessa, permettendo per esempio ai suoi membri di meglio proteggere i propri averi dalla giustizia e di disporne più facilmente (v. sentenza del Tribunale pe- nale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008, consid. 2.4.2). Si tratta di ele- menti qualificanti la condotta che non emergono esplicitamente dall’atto di ac- cusa e che del resto non trovano conferma nelle risultanze processuali. Quello che appare tuttavia certo è che nell’episodio si manifesta la convergenza di in- teressi fra organizzazione ed A., per cui pur non ritenendo provata l’ipotesi in-
- 22 - terpretativa dell’episodio proposta dall’accusa, si tratta, come si è visto (v. supra consid. 3.3.1), di un importante indizio dell’appartenenza dell’accusato all’organizzazione, per cui, dato che il reato associativo nella forma della parte- cipazione si manifesta in uno status concreto (ovvero la qualità di associato all’organizzazione; v. supra consid. 2.4; a livello comparativo v. anche GAETANO INSOLERA, L’associazione per delinquere, Padova 1983, pag. 202 e segg.; VIN- CENZO PATALANO, L’associazione per delinquere, Napoli 1971, pag. 221 e segg.), il fatto che l’ipotesi accusatoria di cui al capo di accusa 1.3, come del resto quella di cui al capo 1.2, non si realizzi nei precisi termini evocati dall’accusa, non costituisce un motivo di proscioglimento per questi singoli capi di accusa. Il pieno riconoscimento di colpevolezza va quindi confermato nono- stante la divergenza interpretativa del significato di determinati fatti tipici tra questa Corte e l’autorità requirente. 4. B. è accusato in base al capo d’accusa B.1 di avere sostenuto l’organizzazione criminale descritta sopra al consid. 3.1. Trattandosi di un’accusa di sostegno e non di partecipazione ogni singolo atto descritto nell’atto di accusa va indivi- dualmente valutato, nella misura in cui non è accusato di uno status particolare (l’appartenenza in quanto tale all’organizzazione) come è il caso di A., ma di una serie di atti i quali vanno esaminati in maniera indipendente l’uno dall’altro (v. supra consid. 2.5). Il suo ruolo viene più in particolare descritto nei sottopunti B.1.1-1.4 dell'atto d'accusa. 4.1 Per quanto riguarda in particolare il punto 1.1 viene specificato che l’organizza- zione criminale in questione faceva capo a H., G., I., E., P. ed altre persone. Si tratta di un capo d’accusa che va considerato in relazione alle più specifiche condotte descritte ai capi d’accusa 1.2, 1.3 e 1.4. Come tale esso costituisce la premessa a tali punti come del resto anche il punto 1 dell’atto d’accusa. Per quanto riguarda il punto 1.4 viene imputato all’accusato il fatto di avere svolto compiti esecutivi volti all’approvvigionamento in Sud America della sostanza stupefacente del tipo cocaina, del trasporto della stessa in Europa, e meglio come indicato al punto B.2, con la promessa di un compenso finale indicato in almeno 100'000.- dollari per la sua partecipazione al traffico internazionale di stupefacenti di cui al punto B.2. Alla luce della teoria della sussidiarietà non emerge alcun elemento di fattispecie che vada al di là dell’infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, aggravata, già descritta al punto B.2 dell’atto d’accusa. Lasciano invece spazio ad un sostegno ad organizzazione criminale che vada al di là delle fattispecie di infrazione alla legge federale sugli stupefa- centi le condotte descritte ai punti 1.2 e 1.3 dell’atto d’accusa. In base al capo d’accusa 1.2 l’accusato avrebbe svolto, il ruolo di persona di collegamento, di interlocutore fra i membri dell’organizzazione criminale, in particolare facilitando
- 23 - le comunicazioni tra E. ed A., attraverso contatti telefonici personali e anche per il tramite di M., mantenendo un comportamento molto accorto, in specie per quanto atteneva alle esigenze di riservatezza e di chiusura nei confronti di terzi a tutela dell’attività criminosa e dello stesso sodalizio criminale. Orbene è paci- fico e indiscusso che l’accusato ha avuto contatti telefonici e personali con dette persone (v. cl. 35 p. 13.6.6 e segg.). Ed è anche pacifico che il fatto di facilitare le comunicazioni fra i membri di un’organizzazione criminale possa oggettiva- mente integrare sostegno a detta organizzazione, a condizione ovviamente che la facilitazione in questione raggiunga quantitativamente e qualitativamente una sufficiente soglia. Secondo questa Corte B. non poteva ignorare che i finanzia- tori e i pianificatori del traffico provenissero dal crimine organizzato. Ha avuto numerosi contatti con M. e con E. (cl. 81 p. 910.42 e seg.). Egli sapeva del re- sto che ci volevano degli importanti mezzi finanziari e logistici per portare a ter- mine un simile traffico (cl. 81 p. 910.43). Ha inoltre avuto modo di rendersi con- to, viste le precauzioni utilizzate per mantenere la discrezione nei contatti (spo- stamenti fisici, telefoni pubblici, comunicazioni per interposta persona, ecc.), che i suoi interlocutori si muovevano in un contesto associativo accuratamente organizzato. Egli ha inoltre avuto modo di rilevare che i suoi referenti italiani non esitavano a far uso di metodi intimidatori, condotte proprie alle associazioni ma- fiose. Va da ultimo osservato che le sue conoscenze dell’ambiente del traffico di cocaina (vista la sua precedente condanna in Canada per traffico di cocaina) gli hanno senz’altro, sin dall’inizio, permesso di capire che dietro al traffico di una simile quantità di stupefacente v’era una solida struttura associativa. Conscio di tutto ciò, da soldato disciplinato e interessato unicamente al compenso finale, ha preferito non porre troppe domande. B. sapeva, o comunque ha accettato il rischio, che la sua attività potesse sostenere l’organizzazione criminale. Tutta- via, la Corte rileva che gli atti commessi da B. si esauriscono nel compimento del traffico di stupefacenti del 2005-2007 (v. infra consid. 5.7). Altri elementi non emergono dagli atti. In virtù del già citato principio della sussidiarietà (v. supra consid. 2.6) non v’è quindi spazio per una condanna di B. per sostegno ad un’organizzazione criminale nemmeno in virtù del capo di accusa 1.2. 4.2 Per quanto riguarda il capo d’accusa 1.3 va osservato quanto segue. Secondo detto capo d’accusa, B. avrebbe sostenuto l’organizzazione in parola per il fatto di aver ricevuto, tramite A. o tramite altri membri dell’organizzazione criminale, in particolare da E., somme di denaro in contanti con le quali la stessa organiz- zazione gli assicurava il sostentamento per oltre un anno, permettendo di rinun- ciare alla propria attività lavorativa dedicandosi esclusivamente alle attività cri- minose dell’organizzazione. Orbene la condotta qui rimproverata a B. presenta le caratteristiche della partecipazione ad un’organizzazione criminale più che quelle del sostegno. Il fatto di essere stipendiato da un’organizzazione è infatti in genere un elemento tipico della partecipazione. Non si vede del resto come si
- 24 - possa sostenere concretamente un’organizzazione per il solo fatto di ricevere da essa dei soldi. Sennonché l’atto d’accusa contempla solo la variante del so- stegno e non quella della partecipazione, per cui già alla luce del principio ac- cusatorio sarebbe problematico entrare nel merito di una simile ipotesi. Dagli at- ti non risulta del resto che B. abbia ricevuto somme di denaro in contanti dalla stessa organizzazione per ulteriori scopi se non quelli di eseguire il traffico di stupefacenti a lui rimproverato, né le cifre in questione (3000.- EUR all’inizio del viaggio; 2500.- EUR alla fine) permettono ragionevolmente di concludere che B. fosse “stipendiato” dall’organizzazione per altre attività (v. cl. 35 p. 13.6.9). Il compenso promesso di 100'000.- USD era inoltre chiaramente finalizzato alla sola operazione del 2006 (v. cl. 35 p. 13.6.10). In questo senso alla luce della sopraccitata giurisprudenza sulla teoria della sussidiarietà (v. consid. 2.6) anche questo capo d’accusa non avrebbe comunque potuto essere applicato nemme- no considerando i fatti come forma di partecipazione. 4.3 Ne discende che l’accusato va prosciolto dall’accusa di sostegno ad un’organizzazione criminale. Sulla LStup 5. 5.1 Per l’art. 19 LStup, chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato, tra l’altro, acquista, trasporta, importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, pro- cura, negozia per terzi o vende stupefacenti, fa preparativi a questi scopi, finan- zia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finan- ziamento è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. La fattispecie dell’art. 19 LStup costituisce un reato di messa in pericolo astratto, in tal senso la disposizione reprime gli atti che in generale creano un rischio accresciuto di lesione del bene giuridicamente protetto (salute pubblica) indipendentemente dalla realizzazione concreta di un pericolo. La perpetrazione dell’atto è sufficiente senza che occorra provare che il pericolo si sia realizzato o che fosse voluto dall’autore (DTF 118 IV 200 consid. 3f). L’autore è punibile qualora abbia commesso uno degli atti considerati come pericolosi e repressi dalla legge, senza che sia necessario dimostrare che l’atto abbia contribuito al consumo di stupefacenti o abbia causato la tossicodipendenza di persone. 5.2 L’art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup punisce chiunque fa preparativi per commettere uno degli atti descritti all'art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup. La fattispecie del reato consi- stente nel far preparativi in vista di un traffico illecito di stupefacenti comprende sia il tentativo che determinati atti preparatori specifici relativi agli atti enumerati all'art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup; essi sono considerati delitti indipendenti, sanzio-
- 25 - nati allo stesso modo degli altri reati previsti dall'art. 19 LStup (DTF 130 IV 131 consid. 2.1, con giurisprudenza e dottrina ivi citate). Ai sensi dell’art. 19 n. 1 cpv. 6, può fare preparativi solo colui che progetta di compiere lui stesso uno degli atti elencati ai cpv. 1-5 in qualità di reo o, con altre persone, di correo (DTF 115 IV 61 consid. 3; CORBOZ, op. cit., n. 47 ad art. 19 LStup). Per costitui- re un'infrazione ai sensi dell'art. 19 n. 1 LStup l'atto preparatorio deve essere caratterizzato (cfr. DTF 121 IV 198 consid. 2a); esso deve rappresentare la forma esteriormente riconoscibile e inequivocabile dell'intenzione delittuosa (ALBRECHT, op. cit., n. 121 ad art. 19 LStup); deve essere destinato in modo chiaro alla commissione di uno degli atti elencati all’art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup (DTF 112 IV 47 consid. 4). L’art. 19 n. 1 cpv. 7 reprime il finanziamento di un traffico illecito di stupefacenti; per traffico va intesa ognuna delle attività enume- rate nei cpv. 1-5, come pure i relativi preparativi conformemente al cpv. 6. Si rende colpevole di finanziamento di un traffico illecito di stupefacenti chi finanzia una delle attività contemplate nelle menzionate disposizioni di legge, o prepara- tivi destinati a tali attività, oppure chi serve da intermediario per siffatto finan- ziamento. Non sono invece punibili semplici preparativi diretti al finanziamento o all’intermediazione del finanziamento. La formulazione “a questi scopi” contenu- ta nel cpv. 6 si riferisce esclusivamente ai precedenti cpv. 1-5, e non anche al successivo cpv. 7. La nozione di finanziamento va interpretata in senso ampio (DTF 115 IV 263 consid. 6f; ALBRECHT, op. cit., n. 88 e 89 ad art. 19 LStup; CORBOZ, op. cit., n. 59 ad art. 19 LStup). Consuma il reato segnatamente colui che fornisce i mezzi finanziari necessari alla produzione, all’acquisto, al traspor- to o alla vendita di stupefacenti (DTF 121 IV 293 consid. 2a; 111 IV 28 con- sid. 4a). 5.3 L’infrazione all’art. 19 della LStup è un reato intenzionale; l’intenzione deve rap- portarsi a tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione. L’autore deve adottare in- tenzionalmente il comportamento proibito; egli deve sapere che ha a che fare con delle sostanze stupefacenti e che non gode di autorizzazioni previste dalla legge. Il dolo eventuale è sufficiente alla realizzazione dell’infrazione (DTF 126 IV 201 consid. 2). Le infrazioni all’art. 19 n. 1 LStup commesse per negligenza sono passibili di una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 3 LStup). 5.4 Nei casi gravi di cui all’art. 19 n. 2 LStup, la sanzione è la pena detentiva non inferiore a un anno alla quale può essere cumulata una pena pecuniaria. La sanzione massima comminabile è quindi di 20 anni di pena detentiva (art. 40 CP; art. 35 vCP). 5.4.1 Secondo l’art. 19 n. 2 lett. a LStup, un caso è grave se l’autore sa o deve pre- sumere che l’infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mette-
- 26 - re in pericolo la salute di parecchie persone. Tale formulazione comprende una condizione oggettiva e una condizione soggettiva (DTF 122 IV 362 consid. 2). Occorre dapprima che l’infrazione verta oggettivamente su una quantità di stu- pefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Occorre inoltre soggettivamente che l’autore sappia o accetti tale evenienza. Il dolo eventuale è sufficiente. La giurisprudenza ha precisato che si è in presenza di una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di “parecchie persone” qualora la salute di 20 persone può essere messa a repentaglio (DTF 121 IV 334 consid. 2a). Per determinare la quantità a partire dalla quale la salute di parecchie persone può essere messa in pericolo va presa in conside- razione la natura della sostanza stupefacente (DTF 108 IV 65 consid. 2a). Se- condo la giurisprudenza del Tribunale federale ciò è il caso segnatamente per le seguenti quantità: 12 grammi di eroina, 18 grammi di cocaina, 4 chilogrammi di hascisc (DTF 109 IV 145 consid. 3b). 5.4.2 Giusta l’art. 19 n. 2 lett. b LStup, l’aggravante è adempiuta se l'autore agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupe- facenti. Secondo la giurisprudenza, la nozione di banda corrisponde a quella degli art. 139 e 140 CP (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Occorre quindi che due o più persone si associno con la volontà, espressa o tacita, di commettere più azioni criminose indipendenti, anche in assenza di un piano ancora ben definito o che delle infrazioni future non siano ancora determinate (DTF 132 IV 132 con- sid. 5.2; sentenze del Tribunale federale 6B_693/2008 del 28 maggio 2009, consid 2 e 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1). L’affiliazione ad una banda persegue lo scopo di confortare psichicamente e fisicamente ciascuno dei membri rendendoli particolarmente pericolosi in modo da poter presupporre la commissione di altre infrazioni dello stesso tipo (DTF 124 IV 286 consid. 2). Per ritenere adempiuta l’aggravante della banda è determinante il grado di or- ganizzazione e l’intensità della collaborazione degli autori piuttosto che il mero numero dei partecipanti (DTF 124 IV 86 consid. 2). Soggettivamente l’affiliazione alla banda deve rivestire la forma del dolo o del dolo eventuale (CORBOZ, op. cit., n. 99 ad art. 19 LStup). In materia di stupefacenti, l’associazione ad una banda deve perseguire lo scopo di commettere in modo ripetuto il traffico illecito di stupefacenti. Nella pratica, in generale, l’accusato non rivela le sue intenzioni e l’esistenza della banda non può essere costatata che sulla base di fatti già avvenuti. In tal senso la pluralità delle infrazioni com- messe conduce di regola a costatare la gravità della fattispecie in quanto riferita a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone. In simile evenienza ci si può dispensare dall’esaminare se le condi- zioni dell’art. 19 n. 2 lett. b sono adempiute (DTF 122 IV 265 consid. 2c; 120 IV 330 consid. 1c/aa).
- 27 - 5.4.3 Ai sensi dell’art 19 n. 2 lett. c LStup, si rende responsabile di un caso grave chi, trafficando per mestiere, realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno consi- derevole. L’autore agisce per mestiere se risulta dal tempo e dai mezzi che de- dica all’attività criminale, dalla frequenza degli atti durante un periodo determi- nato nonché dal reddito auspicato od ottenuto che esercita l’attività illecita come una professione anche se accessoria (DTF 129 IV 253 consid 2.1). L’autore de- ve aspirare ad ottenere dei redditi regolari che costituiscono un apporto notevo- le al finanziamento del suo treno di vita e che si sia adagiato nella delinquenza (DTF 123 IV 113 consid. 2c). La quantità di stupefacenti trafficata non è deter- minante per stabilire se l’autore si sia reso colpevole dell’aggravante. Confor- memente al testo della legge, devono essere considerati, da un lato, il reddito lordo proveniente dal traffico e, dall’altro, il guadagno netto conseguito. Secon- do la giurisprudenza si è in presenza di una grossa cifra d’affari a partire da un ammontare di 100'000.- franchi e di un guadagno considerevole a partire da un ammontare di 10'000.- franchi (DTF 129 IV 253 consid. 2.2). L’aggravante del mestiere è ammessa unicamente se la cifra d’affari o il guadagno sono effetti- vamente conseguiti sia sotto forma di somme di danaro o in natura (ALBRECHT, op. cit., n. 193 ad art. 19 LStup; CORBOZ, op. cit., n. 105 ad art. 19 LStup). Nella pratica le condizioni dell’art. 19 n. 2 lett. a (quantità di stupefacenti che può met- tere in pericolo la salute di parecchie persone) sono generalmente adempiute nel caso del mestiere. In tale circostanza ci si può dispensare dall’esaminare se le condizioni dell’art. 19 n. 2 lett. c sono adempiute (DTF 120 IV 330 con- sid. 1 c/aa). 5.4.4 Il presenza di una condizione aggravante di cui all’art 19 n. 2 LStup la pena massima comminabile è fissata dall’art 19 n. 1 ultima frase. La presenza di più motivi qualificanti non consente di superare il limite superiore della pena editta- le, ma può essere considerata nel contesto della commisurazione della pena giusta l'art. 47 CP (sentenza del Tribunale federale 6S.52/2007 del 23 marzo 2007, consid. 2). 5.5 Secondo costante giurisprudenza, è correo di un'infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pia- nificazione ed esecuzione di un reato, così da apparire come uno dei protagoni- sti (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b). Affinché sussista correità non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i correi; ba- sta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla decisione e alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consapevol- mente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009, consid. 3.1).
- 28 - 5.6 È complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto (art. 25 CP il cui tenore non ha subito modifiche di rilievo rispetto al diritto in vigore sino al 31 dicembre 2006). Sotto il profilo oggettivo, il complice deve fornire all'autore principale un contributo causale alla realizzazione dell'infrazio- ne, di modo che senza il suo contributo gli eventi non si sarebbero svolti nello stesso modo. Il contributo del complice tuttavia non deve necessariamente co- stituire una condizione sine qua non alla realizzazione del reato, ma è sufficien- te che aumenti la probabilità di riuscita dell'atto principale (DTF 119 IV 289 con- sid. 2c). Sotto il profilo soggettivo, è necessario che il complice sappia o si ren- da conto che apporta il suo concorso a un atto delittuoso determinato e che lo voglia o quanto meno lo accetti; a questo riguardo, è sufficiente che conosca a grandi linee l'attività delittuosa dell'autore che deve aver preso la decisione del- l'atto (DTF 121 IV 109 consid. 3a; 117 IV 186 consid. 3). Il dolo eventuale è suf- ficiente (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 128 IV 53 consid. 5f/cc pag. 69; 121 IV 109 consid. 3a; 118 IV 309 consid. 1a). Occorre tuttavia rilevare che l’art. 19 n. 1 LStup reprime come infrazione indipendente quasi tutti gli atti di sostegno an- che se questi ultimi, qualora commessi per la perpetrazione di altre infrazioni, sarebbero considerati come degli atti di partecipazione accessoria. In tal senso, ognuno di questi atti configura un’infrazione indipendente e colui che adempie le condizioni oggettive e soggettive dell’infrazione è punibile con la pena previ- sta all’art. 19 n. 1 LStup in qualità di reo e non di complice (DTF 119 IV 266 consid. 3a). 5.7 Traffico di stupefacenti del 2005-2007 5.7.1 In sostanza A., B., C. e D. sono accusati a diverso titolo, svolgendo attività co- mune e coordinata secondo ruoli predefiniti e complementari, di avere nel pe- riodo tra il mese di aprile 2005 e il 24 gennaio 2007, senza essere autorizzati, compiuto in diverse località della Svizzera, della Germania, della Francia, del Lussemburgo, del Belgio, dell’Argentina, del Cile, della Bolivia, del Senegal, della Spagna e dell’Italia atti, tra cui l’organizzazione, il finanziamento, l’acquisto, il trasporto, l’esportazione, l’importazione, il transito di chilogrammi 206 lordi di cocaina con grado di purezza pari al 73%. Tale sostanza, destinata all’organizzazione criminale di cui al consid. 3.1 per essere lavorata e immessa in particolare sul mercato del Nord e del Sud Italia, è stata sequestrata presso il porto di Castellón (Spagna) il 23 gennaio 2007 (v. punti A.2.2, B.2, C.1 e D.2 dell’atto d’accusa). A. e C. sono segnatamente accusati di aver acquistato a Losanna nel settembre 2005 un furgone di marca Mercedes Sprinter, numero di telaio 4, furgone in seguito immatricolato nel Canton Ticino a nome di C. con il numero di targhe 5. Gli stessi sono inoltre accusati di aver fatto trasferire il fur- gone dalla Svizzera al porto di Anversa (Belgio) per imbarcarlo a destinazione
- 29 - di Buenos Aires (v. punto A.2.2.3 dell’atto di accusa). In questa località B., A. e C. hanno, in seguito, fatto modificare dalla ditta “BB.”, tra il 10 novembre e il 14 dicembre 2005, il furgone in camper e allestire scaffali dissimulati della pare- te divisoria tra il bagno e le cuccette del veicolo (v. punto A.2.2.1 dell’atto d’accusa). I predetti sono altresì accusati di essersi recati con il furgone in Boli- via dove hanno acquistato, presso trafficanti di droga precedentemente contat- tati da A., la sostanza stupefacente che hanno caricato e nascosto nell’auto- mezzo. I predetti sono accusati di essersi poi recati alla guida del furgone a Buenos Aires in data 16 dicembre 2006 (v. punto A.2.2, B.2.1, C.1.1 dell’atto d’accusa). C. e B., eseguendo l’ordine di A., hanno fatto trasferire il 21 dicem- bre 2006 il camper carico di cocaina da Buenos Aires a Dakar (Senegal), via nave, mediante la compagnia CC. A., B. e C. sono inoltre accusati di aver rag- giunto Dakar in aereo partendo da Milano il 6 gennaio 2007 rimanendovi sino al 19 gennaio 2007, periodo necessario per eseguire le pratiche doganali neces- sarie al reimbarco del camper tramite la compagnia navale DD. per l’Italia con destinazione Genova (v. punto A.2.2.1, B.2.1 e C.1.1 dell’atto d’accusa). A. e B. sono accusati di aver effettuato in data 23 gennaio 2007 un sopralluogo in zona Verbania (Italia) per localizzare un campeggio destinato ad un primo staziona- mento del camper carico di cocaina, dopo il suo rientro previsto a Genova in da- ta 25 gennaio 2007 (v. punto A.2.2.2 e B.2.2 dell’atto d’accusa). Nella fase or- ganizzativa del traffico, A. è accusato di aver incontrato E., membro dell’or- ganizzazione criminale di cui al consid. 3.1 in data 28 settembre 2005 a Como (Italia) per ricevere il denaro in contanti per acquistare il veicolo Mercedes Sprinter, numero di telaio 4 (v. punto A.2.2.4 dell’atto d’accusa) e di aver man- tenuto numerosi contatti fisici o telefonici con membri dell’organizzazione crimi- nale italiana tendenti alla pianificazione ed alla realizzazione del traffico. Se- condo l’atto d’accusa, la somma di EUR 40'000.- necessaria al finanziamento del traffico è stata consegnata alla stazione ferroviaria di Mendrisio da EE. e K., membri dell’organizzazione criminale di cui al consid. 3.1, a D., importo succes- sivamente consegnato in contanti ad A. (v. punto D.2.1 dell’atto d’accusa).
Precedentemente all’acquisto del furgone Mercedes Sprinter, numero di telaio 4, A. e C. sono accusati di aver acquistato ad inizio maggio 2005 a Zurigo un primo furgone di marca Mercedes Sprinter 311 CDI numero di telaio 8 recando- si in questa località con l’autovettura Jaguar con targhe italiane intestata alla società FF. di K. ma in uso ad E. (A.2.2.3). C. è accusata di aver, dapprima, dietro ordine di A., immatricolato il furgone a suo nome tra il 17 e il 31 maggio 2005 e, sempre dietro ordine dello stesso, di averlo poi venduto il 10 agosto 2005 al Garage GG. di Gordola per la somma di fr. 22'500.-. Tale somma è sta- ta in seguito consegnata a D. e successivamente a A. (v. punto A.2.2.4, C.1.4).
- 30 - 5.7.2 Risulta quindi dall’atto d’accusa che le infrazioni rimproverate agli accusati sono state commesse sia in Svizzera che all’estero. Per quanto concerne la compe- tenza territoriale, l’art. 19 n. 4 LStup prevede che l’autore di un reato commesso all’estero, arrestato in Svizzera e non estradato, è parimenti punito secondo le disposizioni dei numeri 1 e 2 LStup, se l’atto è punibile nel Paese in cui è stato commesso. L’art. 19 n. 4 LStup è una lex specialis rispetto alle disposizioni del- la parte generale del Codice penale applicabile alle infrazioni commesse all’estero (DTF 116 IV 244 consid. 2; ALBRECHT, op.cit., n. 281 ad art. 19 LStup e riferimenti citati). L’espressione “arrestato in Svizzera” si riferisce al solo fatto che l’interessato si trova in Svizzera, indipendentemente dalla causa della sua presenza (DTF 116 IV 244 consid. 5b e 5c). L’espressione “non estradato” deve essere compresa come riferita al solo fatto che l’autore non è estradato. Tale fatto deve essere considerato indipendentemente dai suoi motivi, può per esempio risultare dal silenzio dello Stato estero non al corrente che delle infra- zioni sono state commesse sul suo territorio (DTF 116 IV 244 consid. 4a). Se- condo la giurisprudenza, il giudice svizzero è, di regola, competente a decidere su reati in materia di stupefacenti commessi da stranieri all’estero, solo se è convinto che lo Stato in cui il reato è stato commesso non chiederà l’estradizione qualora questa sia possibile per tale infrazione. Soltanto ove non sia possibile conoscere entro un termine ragionevole il punto di vista dello Stato estero, il giudice svizzero può e deve, eccezionalmente, dichiararsi competente senza assumere informazioni previe su tale questione (sentenza del Tribunale federale 1A.171/2004 del 6 ottobre 2004, consid. 2.2; DTF 118 IV 416).
Nella fattispecie, gli accusati A. e C. avrebbero compiuto innumerevoli atti sia di natura pianificatoria che di natura preparatoria in Svizzera finalizzati al traffico internazionale di stupefacenti. Essi hanno segnatamente acquistato il furgone Mercedes Sprinter numero di telaio 4 a Losanna, l’hanno immatricolato in Sviz- zera e l’hanno trasferito all’estero. Lo stesso dicasi per il furgone di marca Mer- cedes Sprinter 311 CDI numero di telaio 8 acquistato a Zurigo e immatricolato in Svizzera. B. e D. avrebbero anch’essi preso parte, in Svizzera ai vari atti pre- paratori al traffico internazionale di stupefacenti. Gli atti preparatori commessi dagli accusati si inseriscono in un unico complesso di fatti (Handlungskomplex) essenzialmente predisposto in Svizzera ed in Italia finalizzato all’acquisto di stupefacenti in Bolivia per la successiva importazione della sostanza in Italia. Alla luce della giurisprudenza precitata e tenuto conto della vicinanza geografi- ca dell’Italia quale destinazione ultima dello stupefacente e Paese ove gli accu- sati avrebbero peraltro compiuto parte degli atti organizzativi del traffico, v’è da chiedersi, se nella fattispecie l’esercizio della competenza giurisdizionale sviz- zera non dipenda dalla rinuncia delle autorità giudiziarie italiane a richiedere l’estradizione degli accusati (art. 19 n. 4 LStup). Sebbene gli atti della causa non constino di una formale rinuncia da parte delle autorità italiane a inoltrare
- 31 - richiesta di estradizione degli accusati, vanno rilevati diversi elementi procedu- rali propri a convincere il giudice svizzero, che le autorità italiane non sono in- tenzionate a chiedere l’estradizione di A. e di B., la cui posizione va sin d’ora di- stinta da quella delle accusate C. e D. in quanto, contrariamente ai primi due accusati, la loro cittadinanza svizzera ne impedirebbe comunque l’estradizione (art. 7 cpv. 1 AIMP) per cui la giurisdizione svizzera sarebbe in ogni caso data in virtù del principio della personalità attiva (v. art. 7 CP, risp. 6 vCP). Dapprima va osservato, come già rilevato (cf. lett. A e B), che le autorità giudiziarie elveti- che ed italiane hanno entrambe avviato due procedimenti penali nazionali es- senzialmente per gli stessi fatti. In tale contesto le autorità giudiziarie dei due Paesi, al fine di coordinare le loro attività investigative hanno costituito una squadra comune d’inchiesta in applicazione dell’art. XXI dell’Accordo completi- vo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41). Nell’ambito di tale gruppo d’indagine, le autorità italiane hanno potuto partecipare agli atti d’inchiesta sul suolo svizzero e, in tal modo, constatare che l’inchiesta svizzera coinvolgeva A. e B. per l’insieme delle loro attività illecite. Risulta inoltre che prima di procedere all’arresto in Svizzera degli accusati, le autorità svizzere hanno informato l’autorità giudiziaria italiana dell’imminente arresto (cl. 3 p. 5.1.88) senza che quest’ultime autorità abbiano mai, nemmeno in seguito, manifestato l’intenzione di chiedere l’estradizione degli accusati nel procedimento elvetico. Occorre da ultimo rilevare che, sempre nell’evidente intento, sia pur tacito ma concludente di cedere la competenza alle autorità elvetiche per i fatti ascrivibili agli accusati oggetto del procedimento svizzero, le autorità giudiziarie italiane hanno separa- to la posizione processuale di quest’ultimi da quella degli accusati giudicati in Italia (vedasi in tal senso la sentenza del Tribunale di Milano del 1° agosto 2008, cl. 61 p. 18.8.3423 e segg.). La competenza per i fatti commessi in Italia è quindi data in virtù dell’art. 19 n. 4 LStup.
In merito agli altri stati esteri nei quali gli accusati avrebbero agito (Belgio, Ar- gentina, Brasile, Bolivia, Cile, Senegal e Spagna), per ragioni di celerità atteso che la giurisdizione svizzera sui fatti di causa è comunque data per le ragioni sopraesposte è superfluo chiedere se essi siano o no interessati alla loro estra- dizione, considerato non da ultimo il fatto gli atti in questione sono comunque punibili anche negli Stati precitati (cl. 76 p. 14.1.1 e segg., 14.2.1 e segg., 14.3.1 e segg., 14.4.1 e segg., 14.5.1 e segg., 14.6.1 e segg., 14.7.1 e segg.).
Visto quanto precede, la competenza giurisdizionale svizzera, peraltro non con- testata, è data ed il diritto penale svizzero risulta applicabile a tutti i crimini rim- proverati agli accusati (sulla questione dell’infrazione all’art. 19a LStup v. infra consid. 5.12).
- 32 - 5.7.3 5.7.3.1 Per quanto concerne i fatti rimproverati ad A. al capo di accusa (A.2.2.4) è ap- purato che il 15 febbraio 2005, A. ha incontrato in Italia (Milano o Saronno), in- sieme a E., G. (cl. 52 p 18.8.442; cl. 3 p. 5.1.28). A. ha inoltre incontrato E. nel corso del mese di maggio 2005, incontro a seguito del quale l’accusato ha rice- vuto in prestito la vettura Jaguar con targhe italiane intestata alla società FF. di K., vettura normalmente in uso ad E. Auto che rimarrà a disposizione di A. dal 10 al 13 maggio 2005 con la quale si è recato a Zurigo, assieme a C., per ac- quistare un primo furgone di marca Mercedes Sprinter 311 CDI (numero di te- laio 8) (cl. 3.5.1.28-29; cl. 52 p. 18.08.461; cl 31 p. 13.2.45; cl. 30 p. 13.1.506 e
507) con il denaro che gli era stato consegnato in contante in Svizzera da una persona che aveva incontrato in precedenza a Milano, probabilmente EE. (cl. 3
p. 5.1.28; cl. 31 p. 13.2.45). È stabilito che A. ha dapprima ordinato a C. e a D. di trasportare in Ticino il furgone dopo l’acquisto (cl. 30 p. 13.1.507) e in seguito ordinato a C. di immatricolarlo a suo nome, ciò che in effetti è stato fatto da C. in quanto il veicolo risulta essere stato immatricolato a suo nome dal 17 al 31 maggio 2005 con il numero di targa 9 (cl. 3 p. 5.1.221 e 29). È pure stabilito che a seguito di un controllo di identità effettuato dalla Questura di Milano il 13 maggio 2005 su A. quando a bordo della Jaguar tornava da Zurigo in Italia (cl. 35 p. 13.5.7), dopo aver informato E. dell’accaduto ed aver ricevuto istruzio- ni in tal senso (cl. 35 p. 13.5.7; cl. 81 p. 910.031), A. ha ordinato a C. di vendere il furgone (cl. 29 p. 13.1.45; cl. 35 p.13.5.7). L’organizzazione di E. non poteva correre il rischio che, tramite i dati della Jaguar, le autorità potessero risalire a K. o a E.. In effetti, la vendita è avvenuta il 10 agosto 2005 al Garage GG. di Gordola per il prezzo di fr. 22'500.-, somma consegnata da C. a D. (cl. 29 p. 13.1.201) e da quest’ultima ad A. (cl. 33 p. 13.4.276). È stato rilevato che in da- ta 7 settembre 2005 A., accompagnato da D., ha incontrato E. e M. a Bova Ma- rina (cl. 52 p. 18.8.465-467) e che in data 28 settembre 2005 ha di nuovo incon- trato E. a Como (Italia) per ricevere il denaro in contanti necessario all’acquisto a Losanna di un secondo furgone di marca Mercedes Sprinter con numero di telaio 4 (cl. 52 p. 18.8.470-473; cl. 31 p. 13.2.32), automezzo poi effettivamente utilizzato per il traffico illecito, e per coprire le spese di trasporto dello stesso dalla Svizzera in Sud America. A. ha, in seguito, ordinato a C. di acquistare nel corso del mese di settembre 2005 il furgone precitato (cl. 29 p. 13.1.45-46; cl. 32 p. 13.5.8). È inoltre appurato che A. ha reperito, a Milano tra la fine di set- tembre e l’inizio d’ottobre 2005, presso i membri dell’organizzazione, in partico- lare E., il denaro necessario alle trasformazioni da effettuare sul furgone in vista del traffico (cl. 31 p. 13.2.54). Tra il mese di ottobre 2005 e il mese di marzo 2006 sono stati stabiliti ulteriori incontri in Italia e a Buenos Aires tra A. da un la- to, E., K. e M., dall’altro. Risulta da intercettazioni telefoniche effettuate in Italia
- 33 - all’inizio dell’ottobre 2005 sull’utenza in uso ad E. che A. ha sollecitato più volte un incontro con E. (cl. 52 p. 18.8.471 e segg.). L’incontro doveva risolvere que- stioni urgenti in quanto A. comunica ad E. “che sta per partire” (cl. 52 p. 18.8.474). Risulta dagli atti d’indagine esperiti dalla polizia italiana, segnata- mente da pedinamenti e da intercettazioni ambientali effettuate nello studio di via Thaon de Revel a Milano (cl. 52 p. 18.8.478), studio in uso a K. ma utilizzato anche come luogo di incontro da E., A. ed altri membri dell’organizzazione cri- minale (cl. 36 p 13.15.3), che A. ha incontrato E. il 18 ottobre 2005. In tale cir- costanza gli interlocutori parlano esplicitamente di traffici. A. dice che “mi stan- no aspettando per mandare”, ed E. comunica ad A. che ha organizzato di fargli dare EUR 300'000.-. A. comunica inoltre ad E. di essere in grado di trovargli “1000 chili” (cl. 52 p. 18.8.477-478). Il 1° dicembre 2005, sempre nello studio di via Thaon de Revel a Milano, A. incontra K. ed E. (cl. 52 p. 18.8.480-482; cl. 36
p. 13.15.4). In attesa dell’arrivo di E., A. propone a K. di chiedere ad E. di farlo entrare nel “business” (cl. 52 p. 18.8.481). K. spiega ad A. che “bisogna stare attenti” perché erano stati arrestati degli amici di E. perché “hanno trovato delle macchine con i doppifondi” (cl. 52 p. 18.8.481). A ciò A., facendo implicitamente riferimento all’operazione in corso di pianificazione, ha spiegato a K. che l’utilizzo di un camper per il trasporto di stupefacenti era più sicuro soprattutto se trasformato a camper. In effetti un tale veicolo, contrariamente ad un’autovettura, non desta particolari sospetti in quanto soggetto alle più diverse possibilità di trasformazione e a variazioni di peso dovute segnatamente alla ri- serva d’acqua. Ciò che avrebbe permesso di sostituire l’acqua con lo stupefa- cente senza che il peso dell’automezzo avesse, in caso di controllo, destato i sospetti delle autorità. In tal senso A. dimostra così di avere conoscenze appro- fondite in tema di traffico di stupefacenti. È accertato che A. ha incontrato il 2 e il 9 dicembre 2005, in Calabria (Bova Marina) M. ed E. (cl. 52 p. 18.8.485 e 494-5); il 10 dicembre 2005 ha poi incontrato E. nella sua abitazione di Milano (cl. 52 p. 18.8.486). È inoltre appurato l’incontro tra A. e M. a Buenos Aires nel marzo 2006 (cl. 52 p. 18. 8.496; cl. 31 p. 13.2.56; cl. 36 p. 13.11.2). È pure sta- to assodato che A. ha ordinato a B. di contattare M. dapprima per sollecitargli di viaggiare in Sud America, ordine eseguito da B. tra il 24 aprile e il 10 maggio 2006 (cl. 32 p. 13.3.35; cl. 52 p. 18.8.507), e, in un secondo ordine a B., di con- tattare M. per annunciargli l’arrivo di A. in Italia, ordine eseguito il 7 giugno 2006 (cl. 32 p. 13.3.35; cl. 52 p. 18.8.515). Il 23 giugno 2006 A. si è recato a Milano per incontrare J., fratello di E., e comunicargli un numero di telefono pubblico (cabina telefonica ad Avegno/TI, n. di tel. 10), ritenuto più sicuro, da comunicare ad E. in vista di un appuntamento telefonico (cl. 52 p. 18.8.520; cl. 3 p. 5.1.42). È inoltre stabilito che, nel luglio 2006, A. ha incontrato presso la propria abita- zione sull’isola di Morro de São Paulo (Brasile) M. (cl. 36 p. 13.11.2; cl. 52 p. 18.8.555-8; cl. 31 p. 13.2.56) e ha incontrato, accompagnato da M., N. e i traffi- canti di droga peruviani a La Paz in Bolivia (cl. 36 p. 13.14.05; cl. 31
- 34 -
p. 13.2.102). M. si è recato in America del Sud su istruzione di E. segnatamente per trasportare il danaro necessario all’acquisto dello stupefacente (cl. 31 p. 13.2.101). È appurato che A. ha ordinato a B. di contattare M. affinché questi comunicasse a N. che egli non era riuscito a contattare i fornitori in Bolivia e quindi chiedere a N. di prendere contatto con gli stessi (cl. 35 p. 18.8.565 e segg.). È altresì appurato che A. ha ordinato prima del 23 dicembre 2006 a D. di incontrare presso la stazione ferroviaria di Mendrisio EE. e K. per ricevere EUR 40'000.- destinati ad A. per far fronte alle spese relative al traffico in fase di organizzazione (cl. 33 p. 13.4.179-80; cl. 36 p. 13.15.3; cl. 35 p. 13.7.11; cl. 81 p. 910.74). Egli ha inoltre ordinato a D. il 26 ottobre 2006 di inviare a C. in Messico circa EUR 1'000.- tramite la società HH. di Locarno, per far fronte alle sue spese di viaggio in Sud America (cl. 33 p. 13.4.28; cl. 69 p. 7.153.90-92; cl. 29 p 13.1.285; cl. 81 p. 910.79). A. ha mantenuto, tra il 23-24 novembre e il 10 dicembre 2006, le relazioni con N. (membro dell’organizzazione di E.) e i trafficanti di droga in Bolivia affinché questi ultimi gli mettessero a disposizione la cocaina da trasportare in Europa (cl. 31 p. 13.2.102) ed ha indicato loro le misure necessarie per eseguire le ulteriori modifiche del camper al fine di na- scondere la cocaina contenuta in scatole di alluminio (cl. 31 p. 13.2.191). È pu- re appurato che l’accusato ha condotto, sia in Europa che in Sud America alter- nandosi alla guida con B., il camper destinato al trasporto della cocaina (cl. 31
p. 13.2.47; cl. 35 p. 13.5.19). È stabilito che A. ha ordinato a C. e a B. di trasfe- rire, il 21 dicembre 2006, il camper carico di cocaina da Buenos Aires a Dakar attraverso la compagnia CC. (cl. 29 p. 13.1.68; cl. 32 p. 13.3.8-9). È inoltre as- sodato che l’accusato, in diverse occasioni, ha consegnato denaro in contante a C. e a B. per il loro sostentamento in Svizzera e provveduto al pagamento delle spese necessarie per i loro viaggi e soggiorni in Sud America (cl. 29 p. 13.1.459; cl. 35 p. 13.6.9) promettendo USD 100'000.- a B. (cl. 32 p. 13.3.34), USD 50'000.- a C. (cl. 35 p. 13.5.6) e a D. compensi in denaro (cl. 81 p. 910.74) e altre prestazioni per la partecipazione al traffico internazionale di stupefacenti. È da ultimo provato che A. avrebbe dovuto ricevere un compenso di USD 150'000.- per la sua partecipazione al traffico (cl. 81 p. 910.27). 5.7.3.2 Non v’è dubbio che i numerosi fatti provati anzidescritti commessi da A. e non contestati dallo stesso (cl. 81 p. 910.3), segnatamente i frequenti spostamenti di A. in Italia ed in America del Sud tendenti ad incontrare i membri dell’organiz- zazione (E., M., EE., K. e N.) per discutere le modalità organizzative e di finan- ziamento per l’acquisto ed il trasporto di stupefacenti, l’acquisto di furgoni in Svizzera per farli immatricolare da una cittadina svizzera in modo che una tale immatricolazione non destasse sospetti durante l’attraversamento delle frontiere in America del Sud, l’emissione di ordini precisi dati ai B. e a C. tendenti rispet- tivamente a trasmettere messaggi e al disbrigo di mansioni amministrative ine- renti alla preparazione del traffico di stupefacenti, il fatto di guidare il furgone in
- 35 - Europa per farlo imbarcare per l’America Latina e guidarlo sino alla destinazio- ne prefissa per il carico dello stupefacente, nonché il fatto di stabilire dei contatti con i trafficanti di cocaina peruviani per farsi consegnare la cocaina, sono og- gettivamente costitutivi di preparativi (art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup) tendenti all’acquisto (art. 19 n. 1 cpv. 5 LStup), alla spedizione, al trasporto, all’espor- tazione e all’importazione non autorizzati di cocaina (art. 19 n. 1 cpv. 3 LStup). Gli atti commessi da A. fanno seguito e concretizzano la proposta di realizzare il traffico che, secondo le dichiarazioni stesse dell’accusato gli è stata rivolta da E. nel gennaio del 2005 a Bova Marina (cl. 81 p. 910.26). Fatti per i quali l’accusato aveva altresì ricevuto la promessa di un compenso di USD 150'000.- alla consegna della cocaina all’organizzazione di E. Nella fattispecie, a fronte dei riscontri univoci e concreti, non da ultimo quello concernente l’effettivo tra- sporto di 206 chilogrammi di cocaina con il camper Mercedes Sprinter (numero di telaio 4) sequestrato a Castellón (Spagna) il 23 gennaio 2007, non vi sono dubbi in merito al fatto che i numerosi atti preparatori commessi dall’accusato sono caratterizzati (cfr. DTF 121 IV 198 consid. 2a) e che fanno trasparire in modo inequivocabile l’intenzione dello stesso di commettere uno degli atti elen- cati all’art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup (DTF 112 IV 47 consid. 4). Occorre da ultimo rilevare, anche se ciò non avrà che un’influenza minima sulla pena, che taluni dei comportamenti ascritti all’accusato adempiono anche i criteri oggettivi dell’art. 19 n. 1 cpv. 7 LStup. Il fatto di incontrare in Italia i membri dell’organiz- zazione criminale per ricevere il danaro necessario all’acquisto del furgone de- stinato al traffico di cocaina, di ricevere dalla stessa organizzazione EUR 40'000.- per far fronte alle spese relative al traffico in fase di organizzazio- ne, e di consegnare o di far pervenire contante ai coaccusati per permettergli il prosieguo diretto o indiretto della fase organizzativa del traffico, sono oggetti- vamente costitutivi di finanziamento delle fasi preparatorie a un traffico illecito di stupefacenti (v. supra consid. 5.2). Visto quanto precede non v’è spazio a dubbi anche sulla realizzazione della condizione soggettiva per questo reato. Ne con- segue che il reato di cui all’art. 19 n. 1 LStup è consumato. 5.7.4 5.7.4.1 Per quanto concerne i fatti rimproverati ad A. e C. ai capi d’accusa A.2.2.3 e C.1.2, è stabilito che essi si sono recati ad inizio maggio 2005 a Zurigo con la vettura Jaguar con targhe italiane, intestata alla società FF. di K., ma in uso a E., ed hanno acquistato il furgone di marca Mercedes Sprinter 311 CDI, numero di telaio 8 per un prezzo di circa fr. 26'000.- pagato in contanti con denaro in possesso di A. (cl. 31 p. 13.2.37; cl. 52 p. 18.08.461; cl 31 p. 13.2.45; cl. 30
p. 13.1.506 e 507). È altresì stabilito che gli accusati hanno comperato a Lo- sanna nel settembre del 2005 pagandolo in contanti con danaro in possesso di A. il furgone di marca Mercedes Sprinter, numero di telaio 4 (cl. 52 p. 18.8.470-
- 36 - 473; cl. 31 p. 13.2.32). È infine appurato che gli accusati hanno trasferito il pre- detto furgone dalla Svizzera in Belgio da dove l’hanno imbarcato, tra settembre e ottobre 2005, al porto di Anversa (Belgio) su una nave della compagnia CC. a destinazione di Buenos Aires (cl. 31 p. 13.2.47; cl. 30 p. 13.1.507-508). 5.7.4.2 C. ha accettato la proposta di A. di realizzare il traffico di cocaina abbagliata dal compenso di USD 50'000.- (cl. 81 p. 910.50). C. è stata messa al corrente da A. che il traffico si sarebbe svolto con l’utilizzo di un furgone, modalità che A. le ha detto di aver già utilizzato in passato per attuare dei traffici senza particolari dif- ficoltà (cl. 81 p. 910.50). In tale ambito l’accusata ha inoltre accettato il fatto che per attuare il traffico doveva svolgere vari compiti organizzativi quali segnata- mente l’acquisto e l’immatricolazione del furgone a suo nome (cl. 81 p. 910.50). In tali circostanze C. ha collaborato intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, alla pianificazione ed all’esecuzione del traffico di cocaina, così da apparire come uno dei protagonisti dello stesso (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b). Gli atti commessi, e non contestati, da A. e da C. consi- stenti nel reperimento, acquisto e successiva vendita del primo camper, divenu- to sospetto e quindi non più utilizzabile per il traffico in corso di preparazione, l’acquisto di un nuovo camper, il suo successivo invio all’estero con il preciso scopo di destinarlo al traffico di stupefacenti, costituiscono oggettivamente dei preparativi (art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup) tendenti all’acquisto (art. 19 n. 1 cpv. 5 LStup), alla spedizione, al trasporto, all’esportazione e all’importazione non au- torizzati di cocaina (art. 19 n. 1 cpv. 3 LStup). Soggettivamente l’agire degli ac- cusati mostra in modo inequivocabile la loro intenzione di commettere gli atti e- lencati all’art. 19 n. 1 cpv. 3 e 5 LStup (DTF 112 IV 47 consid. 4). Ne consegue che il reato di cui all’art. 19 n. 1 LStup è consumato. 5.7.5 5.7.5.1 Per quanto riguarda i fatti rimproverati a C. al capo d’accusa C.1.4, è stabilito che l’accusata ha eseguito l’ordine datole da A., con l’aiuto di D., di trasportare in Ticino, dopo il suo acquisto a Zurigo, il furgone Mercedes Sprinter 311 CDI, numero di telaio 8 (cl. 31 p. 13.2.53; cl. 29 p. 13.1.283; cl. 30 p. 13.1.506-7) e di immatricolarlo a suo nome, immatricolazione posta in essere tra il 17 e il 31 maggio 2005 (cl. 3 p. 5.1.221; cl. 30 p. 13.1.506). È pure assodato che il 10 agosto 2005 l’accusata, sempre su richiesta di A., ha venduto il veicolo per la somma di fr 22'500.- al garage GG. di Gordola e ha successivamente conse- gnato il provento della vendita a D. per restituirla ad A. (cl. 29 p. 13.1.45; cl. 29
p. 13.1.201). È inoltre appurato che C. ha eseguito l’ordine di A. di acquistare un secondo furgone nel corso del mese di settembre 2005 (cl. 35 p. 13.5.8; cl. 29 p 13.1.45-46; cl. 35 p. 13.5.6-8). È stabilito che l’accusata ha comunicato, in data 14 settembre 2006, a B. il numero telefonico italiano 11 in uso ad E., pre-
- 37 - cedentemente comunicatole da A. (cl. 3 p. 5.1.152; cl. 32 p. 9.16.50). È inoltre stabilito che l’accusata ha ricevuto in data 26 ottobre 2006 da A., tramite D., mediante la società HH. (Locarno), la somma di EUR 1'000.- (cl. 33 p. 13.4.28; cl. 69 p. 7.153.90-92; cl. 29 p. 13.1.285) e ha ricevuto, in varie occasioni, dallo stesso A., il denaro contante necessario per il proprio sostentamento in Svizze- ra e al pagamento delle spese necessarie ai suoi viaggi e soggiorni in Sud America (cl. 29 p. 13.1.459; cl. 35 p. 13.6.09). È infine stabilito che l’accusata ha accettato la promessa di A. di ottenere un compenso di denaro di almeno USD 50'000.- per la sua partecipazione al traffico internazionale di cocaina (cl. 35 p. 13.5.6). 5.7.5.2 L’accusata non contesta i fatti. Sin dalla proposta fattale da A. di partecipare al traffico, proposta che ha accettato, come si è visto, alla luce del compenso che le è stato proposto (v. supra consid. 5.7.4.2), l’accusata sapeva che il suo con- tributo era essenziale alla realizzazione del traffico di droga. Infatti il suo ruolo nella fattispecie era quello di immatricolare a suo nome il furgone destinato al trasporto della cocaina in modo da permettere ad A. di non figurare quale titola- re dello stesso. Senza il suo coinvolgimento diretto nell’immatricolazione del fur- gone, il traffico non avrebbe potuto aver luogo secondo i piani previsti. Consa- pevole di questo, l’accusata ha targato a suo nome dapprima il primo furgone, poi venduto su ordine di A., e in seguito il secondo furgone poi effettivamente utilizzato per il traffico (v. cl. 62 p. 18.9.85-164). L’accusata ha inoltre accettato di fungere da intermediaria comunicando a B. delle informazioni ricevute da A. che non poteva, perlomeno sotto il profilo del dolo eventuale, dubitare, viste le circostanze particolari della fattispecie, essere in rapporto con il traffico in via di preparazione. Alla luce di quanto precede, il fatto di immatricolare degli auto- mezzi e trasmettere delle informazioni sapendo, o perlomeno dovendo presu- mere, che perseguono lo scopo di organizzare un traffico di stupefacenti adem- pie gli elementi oggettivi e soggettivi di preparativi (art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup) tendenti all’acquisto (art. 19 n. 1 cpv. 5 LStup), alla spedizione e al trasporto di stupefacenti (art. 19 n. 1 cpv. 3 LStup). Ne consegue che il reato di cui all’art. 19 n. 1 LStup è consumato. 5.7.6 5.7.6.1 Per quanto concerne i fatti rimproverati a B. al capo d’accusa B.2.4, è stabilito che egli ha eseguito telefonicamente, tra il 24 aprile e il 10 maggio 2006, l’ordine impartitogli da A. di mettersi in contatto con M. al fine di sollecitare il suo viaggio in Brasile e in Argentina (cl. 52 p. 18.8.505-7; cl. 32 p. 13.3.35). B. ha inoltre eseguito l’ordine impartitogli da A. tendente ad annunciare ad M. l’arrivo di A. in Italia (cl. 52 p. 18.8.515-6; cl. 32 p. 13.3.34-35). È appurato che B. ha altresì eseguito l’ordine impartitogli da A. di comunicare a N. che non era riusci-
- 38 - to a mettersi in contatto con i fornitori della droga in Bolivia e quindi di prendere contatto con lui (cl. 35 p. 18.8.565 e segg.; cl. 23 p. 9.18.6 ). È stabilito che B. ha guidato in Sud America alternandosi alla guida con A. il camper acquistato per trasportare la cocaina (cl. 31 p. 13.2.47; cl. 30 p. 131.507-508; cl. 31 p. 13.1.129; cl. 81 p. 910.41). È assodato che B. ha ricevuto da A. in diverse oc- casioni il denaro contante per provvedere al proprio sostentamento in Svizzera e al pagamento delle spese necessarie per i suoi viaggi e soggiorni in Sud America (cl. 81 p. 910.43; cl. 81 p. 910.43). È pure provato che l’accusato ha ri- cevuto la promessa da A. di ottenere un compenso di USD 100'000.- per la sua partecipazione al traffico (cl. 81 p. 910.041). 5.7.6.2 Non v’è dubbio che l’accusato sapeva che stava partecipando alla preparazione di un traffico di cocaina dall’America del Sud all’Europa (v. anche supra con- sid. 4). Infatti per questa sua partecipazione al traffico A. gli aveva fatto la pro- messa di un compenso di USD 100'000.-. Egli sapeva, come del resto ha am- messo, anche in sede dibattimentale, che il suo compito era quello di guidare il camper destinato al trasporto della cocaina (cl. 81 p. 910.041). In tale contesto egli ha inoltre svolto altre funzioni tra le quali quelle di fungere da tramite tra M. ed A. cl. 32 p. 13.3.62) e, all’occorrenza, di trasmettere messaggi anche ad al- tre persone finalizzati all’organizzazione del traffico. Oggettivamente, gli atti rim- proverati a B., del resto non contestati dall’accusato (cl. 81 p. 910.003), quali la trasmissione di comunicazioni necessarie al traffico, per conto di A. o altri pro- tagonisti del predetto traffico, e la guida del furgone destinato al traffico, sono dei comportamenti oggettivamente costitutivi di preparativi ai sensi dell’art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup tendenti all’acquisto (art. 19 n. 1 cpv. 5 LStup), alla spedizione e al trasporto di stupefacenti (art. 19 n. 1 cpv. 3 LStup). Ne consegue che il reato di cui all’art. 19 n. 1 LStup è consumato. 5.7.7 5.7.7.1 Per quanto concerne i fatti rimproverati ad A. e a B. ai capi d’accusa A.2.2.2 e B.2.2 è stabilito che gli accusati si sono recati il 25 giugno 2006, a bordo della vettura VW Golf con targa no. 12 intestata ad II. moglie di B., nella località di Bova Marina (Italia) dove hanno incontrato E. e M. Il motivo della visita inaspet- tata a E. era quello di risolvere il problema del denaro che A. reclamava e la trattativa dell’affare che si protraeva da più di un anno senza soluzioni concrete, nonché discutere con E. delle incomprensioni e degli atteggiamenti peraltro dannosi assunti da M. in America del Sud (cl. 3 p. 5.1.43-4; cl. 31 p. 13.2.83-4; cl. 32 p. 13.3.62-3). È altresì appurato che gli accusati hanno effettuato in data 23 gennaio 2007 un sopralluogo in zona di Verbania (Italia), presso il campeg- gio Piano Grande, per individuare un luogo dove stazionare il camper carico di cocaina dopo l’arrivo dello stesso a Genova previsto per il 25 gennaio 2007.
- 39 - Non sicuri di ricevere il loro compenso, A. e B. con questo sopralluogo volevano individuare un luogo dove nascondere lo stupefacente per poi consegnarlo all’organizzazione solo dopo aver ricevuto la somma promessa (cl. 3 p. 5.1.87- 88). 5.7.7.2 Alla luce della sistematica dell’art. 19 n. 1 cpv. 6 e 7 LStup e della giurispruden- za, il fatto che A. e B. abbiano incontrato E. per risolvere problemi inerenti al fi- nanziamento del traffico non può essere considerato come un atto costitutivo di un preparativo ad uno dei comportamenti descritti all’art. 19. n. 1 cpv. 1-5 LStup. Infatti gli atti preparatori al finanziamento non sono punibili ai sensi dell’art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup (DTF 115 IV 256 consid. 6d). Tuttavia nella misu- ra in cui l’incontro aveva anche lo scopo di definire o comunque di precisare con E. il ruolo di M., subalterno di E. (v. supra consid. 5.7.3.1), nella prepara- zione del traffico in America del Sud, un tale incontro con il referente dell’organizzazione criminale promotrice del traffico di cocaina in corso di pre- parazione è certamente costitutivo di un preparativo (art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup) tendente all’acquisto (art. 19 n. 1 cpv. 5 LStup), alla spedizione e al trasporto di stupefacenti (art. 19 n. 1 cpv. 3 LStup). Lo stesso vale per la condotta espletata da B. e da A. consistente nel recarsi nella zona di Verbania per reperire un luo- go ove poter nascondere la cocaina che sarebbe stata importata in Italia. L’atto in questione è obiettivamente costitutivo di preparativo all’importazione e al de- posito non autorizzati di sostanza stupefacente (art. 19 n. 1 cpv. 3 e 6 LStup; ALBRECHT, op. cit., n. 56 ad art. 19 LStup; CORBOZ, op. cit., n. 22 ad art. 19 LStup). Soggettivamente l’agire degli accusati mostra in modo inequivocabile la loro intenzione di commettere gli atti elencati all’art. 19 n. 1 cpv. 3 e 5 LStup (DTF 112 IV 47 consid. 4). In tal senso va rilevato che quando hanno incontrato E. il 25 giugno 2006, essi avevano già svolto attività concrete di preparazione del traffico e, per quanto concerne il sopraluogo nella Zona di Verbania del 23 gennaio 2007, essi sapevano, in quanto avevano personalmente partecipato al carico dello stupefacente nel furgone e al successivo imbarco a Dakar per Genova, che lo stupefacente sarebbe dovuto arrivare a Genova il 25 gennaio
2007. Ne consegue che il reato di cui all’art. 19 n. 1 LStup è consumato. 5.7.8 5.7.8.1 Per quanto concerne i fatti rimproverati a A., C. e B. ai capi di accusa A.2.2.1, B.2.1 e C.1.1, è stabilito che essi hanno fatto modificare il veicolo Mercedes Sprinter, numero di telaio 4, da furgone in camper, tra il 10 novembre 2005 e il 14 dicembre 2005 presso la ditta “BB.” sita a Buenos Aires (Argentina) segna- tamente con la costruzione di scaffali nella parte divisoria tra il bagno e le cuc- cette (cl. 39 p. 18.1.590-626; cl. 80 p. 910.52). È altresì stabilito che i predetti hanno raggiunto La Paz (Bolivia) tra il 22 e il 24 novembre 2006, partendo dal
- 40 - Brasile il 18 novembre, entrando in Argentina attraverso il valico di Porto Ygua- zú (cl. 32 p. 13.3.249-50; cl. 31 p. 13.2.113; cl. 29 p. 13.1.58) e hanno caricato ad inizio dicembre 2006, in zona El Alto (La Paz), la cocaina all’interno del camper nascondendo la droga contenuta in 21 scatole di alluminio nell’inter- capedine della parete divisoria tra il bagno e le cuccette creata con la chiusura dello scaffale preesistente (cl. 62 p. 18.9.85-164; cl. 31 p. 13.2.91-2; cl. 31 p. 13.2.26-27; cl. 29 p. 13.1.67-68; cl. 32 p. 13.3.251-252; cl. 81 p. 910.53). È inol- tre stabilito che A., C. e B. hanno trasportato 206 chilogrammi lordi di cocaina verso l’Argentina attraverso il confine in località di Villazón raggiungendo Bue- nos Aires il 16 dicembre 2006 (cl. 31 p. 13.2.91-92; cl. 32 p. 133.200-201; cl. 29 p 13.1.108). È infine stabilito che i predetti hanno raggiunto Dakar (Senegal) partendo da Milano, il 6 gennaio 2007 e di esservi rimasti sino al 19 gennaio 2007, periodo necessario per permettere loro di eseguire le pratiche doganali per il reimbarco del camper per l’Italia con destinazione Genova mediante la compagnia navale DD. (cl. 3 p. 5.1.84-86, p. 5.1.204-207). 5.7.8.2 Risulta dalle deposizioni acquisite tramite richiesta di assistenza giudiziaria all’Argentina che JJ., titolare della ditta “BB.” sita a Buenos Aires (Argentina), ha riconosciuto gli accusati A., C. e B. attraverso le fotografie mostrategli come pu- re il furgone di marca Mercedes Sprinter (cl. 39 p. 18.1.662 e segg.). Egli ha precisato che A. gli aveva chiesto di costruire degli scaffali tra il bagno e le cuc- cette. KK., altro titolare della ditta precitata, ha anch’egli riconosciuto A. e C. nelle fotografie nonché il furgone. Egli ha inoltre affermato di aver lavorato sullo stesso per modificarlo a camper. I dettagli e il preventivo per i lavori da eseguire erano stati discussi con A. che all’occasione aveva illustrato i lavori da eseguire con disegni e fotografie. Secondo il teste il furgone è stato consegnato in otto- bre 2005 e i lavori sono stati conclusi nel gennaio 2006 (cl. 39 p. 18.1.598 e segg.). JJ. ha dichiarato che la fattura è stata pagata da C. Queste deposizioni concordano con le dichiarazioni degli accusati. C. conferma di aver pagato i la- vori con i soldi ricevuti da A. e che la fattura era stata stilata a suo nome dato che il furgone era intestato a lei (cl. 81 p. 910.52). B. conferma la sua presenza e degli altri accusati presso la carrozzeria argentina, nonché di aver visto le modifiche e di sapere che il camper doveva essere utilizzato per il traffico (cl. 81
p. 910.041). In merito all’episodio inerente alla consegna della cocaina da parte dei fornitori in Bolivia, gli accusati, pur dando delle versioni leggermente diffe- renti, ammettono la loro presenza. C. doveva essere presente in quanto intesta- taria del camper (cl. 81 p. 910.53), A. poiché aveva precedentemente contattato i fornitori e B. per assecondare A. alla guida del camper visto il lungo itinerario da percorrere da Buenos Aires a La Paz passando dal Brasile e ritorno. Dopo un primo incontro con i fornitori in un luogo precedentemente stabilito da A. e i fornitori in zona El Alto a La Paz durante il quale A. a verificato la qualità della cocaina contenuta in 24 barattoli (cl. 31 p. 13.2.91-2), l’indomani, nello stesso
- 41 - luogo, A. sempre accompagnato da C. e da B., ha nuovamente incontrato i for- nitori. La cocaina, contenuta in sacche, è stata caricata nell’automezzo da due fornitori e da A. B. afferma di aver partecipato all’operazione di carico traspor- tando nel camper due sacche il cui peso complessivo ammontava a circa 20-30 chili (cl. 81 p. 910.42). Durante il carico C. dichiara di essere rimasta seduta al posto di guida del furgone e di non aver visto cosa veniva caricato (cl. 81 p. 910.53). Dopo l’operazione di carico, gli accusati hanno raggiunto un luogo iso- lato dove i barattoli di alluminio contenenti la cocaina sono stati inseriti nei vani appositamente adibiti tra il bagno e le cuccette. Per celare la presenza dei ba- rattoli il vano è stato ricoperto da una parete dai fornitori dello stupefacente. A. era presente a quest’operazione (cl. 31 p. 13.2.92). C. e B. hanno dichiarato di non aver visto cosa succedeva poiché erano rimasti seduti al posto di guida del furgone con la tenda tirata (cl. 81 p. 910.42 e 53). Tuttavia sia B. che C. sape- vano quanto stava succedendo: il primo aveva caricato parte della cocaina nel camper e la seconda ha affermato riferendosi all’episodio “che era logico che la cocaina doveva essere nascosta” (cl. 81 p. 910.53). Dopodiché gli accusati hanno trasportato lo stupefacente sino a Buenos Aires passando dal Brasile. È peraltro accertato che A., C. e B., partendo da Milano si sono recati a Dakar allo scopo di reimbarcare il furgone per Genova (cl. 3 p. 5.1.85). Anche in questo caso, la presenza della C. era necessaria a causa della sua titolarità del furgo- ne. Inoltre la sua presenza era utile, vista la sua conoscenza del francese, nelle relazioni con le autorità doganali senegalesi. Infatti dalla documentazione se- questrata al domicilio svizzero di B. è stata trovata varia documentazione inte- stata a C. attestante l’accesso della stessa in data 17 gennaio 2007 all’area portuale (cl. 3 p. 5.1.85 e 203) nonché la carta di reimbarco rilasciata alla stes- sa data dalla compagnia DD. a nome di C. attestante il reimbarco per Genova del camper Mercedes Benz con numero di telaio 4 (cl. 3 p. 5.1.85 e 204 e segg.). È pacifico che nella fattispecie gli accusati, pur dovendo ammettere che non tutti abbiano eseguito materialmente l’insieme degli atti descritti, hanno comunque prestato consapevolmente e volontariamente il proprio concorso alla decisione e alla pianificazione degli stessi in modo da apparire come correi (v. DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009, consid. 3.1). Sul ruolo determinante di A. nella commissione dei fatti indispensabili alla realizzazione del traffico, la Corte non ha dubbi. Egli ne è il promotore, colui che sceglie i mezzi e le persone per la re- alizzazione, è la persona costantemente in contatto con l’organizzazione crimi- nale destinataria dello stupefacente (v. supra consid. 3.3.1). Pur evanescente, egli dirige da lontano l’attuazione delle operazioni essenziali alla realizzazione del traffico che spesso delega a B. e C. Il ruolo di B. non è stato marginale co- me ha sostenuto la sua difesa durante i dibattimenti affermando che la parteci- pazione dello stesso al traffico rivestisse la forma della mera complicità. Basti pensare, a titolo di esempio, che il predetto ha assecondato A. guidando
- 42 - anch'egli il furgone per migliaia di chilometri e ha partecipato attivamente all’operazione di carico della cocaina nel camper: operazioni essenziali alla rea- lizzazione dell’infrazione. Lo stesso dicasi dell’accusata C., la quale, segnata- mente intestando il camper a suo nome, ha di fatto accettato di svolgere un ruo- lo cruciale, visto che la sua presenza era indispensabile ogniqualvolta il camper doveva varcare i confini o doveva essere sottoposto a modifiche. Con il loro comportamento, B. e C. non si sono limitati ad aiutare A. a commettere un cri- mine bensì hanno collaborato intenzionalmente in modo determinante alla deci- sione e all’esecuzione del reato così da apparirne anch’essi come dei protago- nisti (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b). Dal punto di vista sog- gettivo, già si è detto che tutti e tre gli accusati sapevano che il loro agire era fi- nalizzato al traffico di cocaina, traffico per il quale avrebbero dovuto ricevere un compenso finanziario. Ne consegue che gli atti commessi dagli accusati realiz- zano le condizioni oggettive e soggettive dell’art. 19 n. 1 cpv. 6 in relazione con il cpv. 3 LStup riferito alla modifica del furgone come atto preparatorio al tra- sporto non autorizzato di cocaina, dell’art. 19 cpv. 3 LStup riferito al deposito non autorizzato di cocaina nel furgone, dell’art. 19 cpv. 3 LStup riferito al tra- sporto ed all’esportazione non autorizzati della cocaina dalla Bolivia all’Argentina e dell’art. 19 cpv. 3 LStup riferito alla spedizione non autorizzata della cocaina da Dakar a destinazione di Genova. Ne consegue che il reato di cui all’art. 19 n. 1 LStup è consumato. 5.7.9
5.7.9.1 Per quanto concerne i fatti rimproverati a B. e a C. ai capi di accusa B.2.3 e C.1.3, fatti del resto non contestati dagli accusati, è stabilito che gli stessi hanno eseguito l’ordine impartito da A. volto a trasferire il 21 dicembre 2006 il furgone carico di cocaina da Buenos Aires a Dakar, via nave mediante la compagnia CC. (cl. 29 p. 13.1.68; cl. 32 p. 13.3.8-9). 5.7.9.2 Non v’è dubbio che oggettivamente il comportamento di C. e di B. consistente nell’imbarcare il furgone, che sapevano contenere la cocaina (v. supra consid. 5.7.8), adempie le condizioni oggettive e soggettive dell’art. 19 n. 1 cpv. 3 LStup. In effetti gli accusati consapevoli della presenza di cocaina nell’automezzo, senza essere autorizzati, hanno spedito tale sostanza tramite la compagnia CC. da Buenos Aires a Dakar e l’hanno esportata dall’Argentina. Ne consegue che il reato di cui all’art. 19 n. 1 LStup è consumato.
- 43 - 5.7.10 5.7.10.1 Per quanto concerne i fatti rimproverati a D. al capo d’accusa C.2.1, è appurato che l’accusata ha aiutato C. a trasportare in Ticino, dopo l’acquisto a Zurigo, il furgone Mercedes Sprinter 311 CDI, numero di telaio 8 dando seguito ad una richiesta di A. (cl. 81 p. 910.74; cl. 30 p 13.1.507). È pure assodato che l’accusata ha consegnato la somma di fr. 22'500.- ricavata dalla vendita al Ga- rage GG. di Gordola del predetto furgone effettuata da C. il 10 agosto 2005 ad A. (cl. 33 p 13.4.276) come richiesto da quest’ultimo (cl. 29 p 13.1.45; cl 29 p 13.1.201; cl. 25 p. 13.5.8). È stabilito che l’accusata ha accompagnato A. a Bo- va Marina in data 7 settembre 2005 per incontrare E. e M. e che, durante il viaggio, ha preannunciato il loro arrivo con due telefonate da utenze pubbliche situate rispettivamente nelle aree di servizio di Santa Marinella (Roma) e Reg- gio Calabria (cl. 52 p. 18.8.465-7; cl. 81 p. 910.75-76). È inoltre stabilito che l’accusata ha eseguito l’ordine impartito da A. prima del 23 ottobre 2006, di in- contrare presso la stazione ferroviaria di Mendrisio EE. e K., i quali le hanno consegnato l’importo di EUR 40'000.- destinato ad A. per far fronte alle spese relative al traffico internazionale in corso (cl. 33 p. 13.4.179-80; cl. 36 p. 13.15.3; cl. 35 p. 13.7.11; cl. 81 p. 910.74). È altresì appurato che l’accusata ha eseguito il 26 ottobre 2006 l’ordine impartito da A. di inviare a C. in Messico cir- ca EUR 1'000.-, tramite HH. a Locarno per far fronte agli spostamenti della C. in Sud America (cl. 33 p. 13.4.28; cl. 69 p 7.153.90-92; cl. 29 p. 13.1.285; cl. 81.910.79). È infine stabilito che D. ha accompagnato, nel gennaio 2007, con la propria vettura Mitsubishi con le targhe no. 7, A. e B. all’aeroporto di Mila- no/Malpensa per permettere a questi ultimi di partire per Dakar (cl. 32 p. 13.3.9, 222 e 294; cl. 33 p. 13.4.275-76; cl. 3 p. 5.1.84). 5.7.10.2 L’accusata non contesta i fatti. Ella ammette di aver dato seguito a dei favori che A. le aveva chiesto e di sapere che questi favori avevano a che fare con il traffico di stupefacenti in corso di realizzazione. D. conferma di aver fatto delle telefonate per conto di A. a E. e di essere andata a Milano “per vedere se c’era”. Ammette di aver recuperato soldi alla stazione di Mendrisio per conse- gnarli ad A. e di aver accompagnato A. e B., in partenza per Dakar, all’aeroporto di Milano/Malpensa e di aver inviato danaro a C. (cl. 33 p. 13.4.275; cl. 81 p. 910.4). Contrariamente agli altri accusati, D. non appare co- me autrice di atti tipici ai sensi dell’art. 19 LStup. Tuttavia mediante i comporta- menti anzidescritti l’accusata ha fornito a A., autore principale con C. e B., un contributo causale alla realizzazione delle infrazioni. In tal senso, il suo aiuto a C. nel guidare il furgone da Zurigo al Ticino poiché, contrariamente a quest’ultima, D. aveva già guidato un furgone analogo in precedenza (v. infra consid. 5.12), la ricezione e la consegna ad A. del prodotto della vendita di que- sto furgone divenuto inutilizzabile per il traffico (v. infra consid. 5.12),
- 44 - l’intermediazione tra K. e EE. da un lato ed A. dall’altro nella ricezione di EUR 40'000.- a Mendrisio e successiva consegna del danaro ad A., nonché il fatto di aver funto da accompagnatrice degli accusati, in diverse occasioni, per- mettendo loro di visitare i referenti dell’organizzazione criminale in Italia, di re- capitargli dei messaggi, o di raggiungere l’aeroporto di Milano a bordo dell’automezzo privato dell’accusata, sono certamente condotte che, sotto il profilo oggettivo, forniscono agli autori principali un contributo causale alla rea- lizzazione delle infrazioni, giacché, senza il suo contributo, gli eventi non si sa- rebbero svolti nello stesso modo. Anche se il comportamento della D. non costi- tuisce condicio sine qua non alla realizzazione dei reati, esso è stato certamen- te sufficiente per aumentare la probabilità di riuscita degli atti principali. In tal senso il comportamento dell’accusata realizza le condizioni oggettive della complicità giusta l’art. 25 CP e la giurisprudenza già citata (v. infra con- sid. 5.12). Sotto il profilo soggettivo, D. si era resa conto di apportare il suo aiu- to a un traffico di stupefacenti. A questo riguardo, secondo la giurisprudenza è sufficiente che il complice conosca a grandi linee l'attività delittuosa dell'autore che ha deciso di commettere l'atto. Nella fattispecie l’accusata stessa ha dichia- rato che A. l’aveva messa al corrente di trafficare droga (v. cl. 81 p. 910.075). In tale contesto è quindi indubbio che l’accusata conosceva l’attività criminale del- le persone che ha aiutato. La complicità nelle infrazioni alla LStup commesse da A., C. e B. è pertanto data. 5.8 A., B., C. e D. sono accusati di infrazione qualificata ai sensi dell’art. 19 n. 2 lett. a LStup (v. atto d’accusa rispettivamente punti A.2, B.2, C.1 e D.2). Per quanto concerne l’elemento oggettivo dell’aggravante, la sua realizzazione è pacifica. È infatti incontestabile che 206 chilogrammi di cocaina con purezza del 74% è una quantità che supera abbondantemente la soglia dei 18 grammi di cocaina ritenuta dalla giurisprudenza come una quantità che può mettere in pericolo la salute di molte persone (v. supra consid. 5.6). Tuttavia, per quanto attiene all’elemento soggettivo dell’infrazione le interpretazioni dei quattro accusati di- vergono in merito alla quantità della cocaina che pensavano di trasportare. A. sostiene di aver appreso del quantitativo esatto della cocaina da trasportare so- lo al momento del suo arresto e dichiara che qualora E. gli avesse detto che il traffico verteva “su una quantità di 100 chili, probabilmente non avrebbe accet- tato il traffico” (cl. 81 p. 910.037). Le argomentazioni dell’accusato non convin- cono. Si è visto che egli sapeva che l’organizzazione di E. trafficava cocaina in grosse quantità ed egli stesso aveva comunicato a quest’ultimo di essere in grado di procurarne grosse quantità. Inoltre, essendosi occupato delle modifi- che del camper nonché dell’operazione di carico della cocaina, non è verosimile che non sapesse di trafficare un’importante quantità di cocaina. Per quanto concerne l’accusato B., egli afferma di non avere avuto “nessuna idea della quantità di cocaina che sarebbe stata trasportata e di non aver mai chiesto
- 45 - quanta cocaina doveva essere trasportata“ (cl. 35 p. 13.6.22). Occorre nondi- meno rilevare che B. non poteva ignorare che il quantitativo era importante. Da un lato, egli sapeva che la cocaina era destinata ad un'organizzazione criminale (v. supra consid. 4.1) e dall’altro, avendo assistito alle principali operazioni della realizzazione dello stesso, operazioni lunghe, complesse e costose, non è plausibile che egli abbia pensato che in simili circostanze il quantitativo doveva limitarsi a pochi grammi di cocaina. Va inoltre rilevato che l’accusato ha egli stesso dichiarato di aver trasportato sul camper in Bolivia “due sacche conte- nenti circa 20-30 chili” (cl. 81 p. 910.042) al momento della consegna della so- stanza da parte dei fornitori peruviani. L’accusato, dubitando che il quantitativo doveva essere importante, ha preferito, come del resto da lui stesso confermato durante il dibattimento, non informarsi a tal proposito ritenendo che "certe cose è meglio non saperle che saperle” (cl. 81 p. 910.042). L’accusata C. pretende di non aver mai saputo l’esatta quantità di cocaina trasportata. Ella sostiene, an- che se ciò appare poco credibile viste le circostanze del traffico, che A. non le abbia mai comunicato il quantitativo esatto. L’accusata ha tuttavia dichiarato di- nanzi a questa Corte di aver pensato “che si trafficavano al massimo 10 chili” (cl. 81 p. 910.052). Per quanto concerne D., anche quest’accusata sostiene, pur sapendo che i soldi che aveva ricevuto a Mendrisio da consegnare ad A. erano destinati ad un traffico di cocaina, di non essere stata informata del quantitativo esatto del traffico. L’accusata ha comunque dichiarato che A. l’aveva messa al corrente di trafficare tanta droga e che per lei con “tanta” pensava si trattasse “di uno, due, tre chili di droga” (cl. 81 p. 910.075). Indipendentemente dalle di- chiarazioni degli accusati, è indubbio che sono stati trasportati più di due quinta- li di cocaina e che nessuno degli accusati ha pensato di trasportare meno di 18 grammi di cocaina, quantità minima riconosciuta dalla giurisprudenza per am- mettere l’aggravante della quantità giusta l’art 19 n. 2 lett. a LStup. Ne conse- gue che l’aggravante della quantità di cui all’art. 19 n. 2 lett. a LStup è adempiu- ta per tutti gli accusati. 5.9 Stando all’ipotesi accusatoria, nei confronti di C. e D. sarebbe altresì realizzata l’aggravante della banda di cui all’art. 19 n. 2 lett. b LStup (v. atto d’accusa C.1 e D.2). Questo profilo di esame è stato esteso dalla Corte anche nei confronti degli accusati A. e B. in applicazione dell'art. 170 PP (v. lett. L). Se è certo in- dubbio che gli accusati sono più di due e che hanno concordato la commissione di un traffico di cocaina, per ritenere l’aggravante è necessario che essi si siano concretamente associati tra di loro per commettere più azioni criminose indi- pendenti (v. supra consid. 5.4.2). Nella fattispecie, come si è visto, anche se al- lo scopo di realizzare il traffico gli accusati hanno commesso, in collaborazione tra di loro, più atti punibili ai sensi dell’art 19 LStup ed il compimento degli stessi ha avuto luogo in un arco di tempo relativamente lungo (circa due anni), gli atti in questione erano comunque finalizzati alla realizzazione di un solo traffico:
- 46 - quello conclusosi con il sequestro della cocaina per opera delle forze dell’ordine spagnole, mentre per i motivi che verranno esposti in seguito (v. infra consid. 5.12) l'ipotesi di un pregresso traffico cade. Già alla luce di queste considera- zioni, fermo restando l'agire di A. nel contesto dell'organizzazione criminale di cui sopra (v. supra consid. 3), l'ipotesi della banda non merita ulteriore disami- na. 5.10 Secondo l’atto d’accusa, gli atti commessi dagli accusati A., B. e C. realizzereb- bero inoltre le condizioni dell’aggravante del mestiere ai sensi dell’art 19 n. 2 lett. c LStup (v. atto d’accusa rispettivamente punti A.2 in fine, B.2 in fine e C.1). È certo che gli accusati hanno, come si è visto, dedicato molto tempo all’attività criminale protrattasi su un arco di tempo di due anni (2005 - inizio 2007). È al- tresì provato che gli accusati hanno auspicato di ricavare un guadagno superio- re a fr. 10'000.- e che la cifra d’affari in caso di vendita della cocaina avrebbe certamente superato fr. 100’000.-. Tuttavia ciò non basta ai fini della realizza- zione dell’aggravante del mestiere. Dapprima va rilevato che anche se durante il periodo critico gli accusati non hanno pressoché avuto altre attività professio- nali fuorché l’attività incriminata, quest’ultima, come già rilevato (v. consid. 5.9), deve essere comunque essere inserita in un solo complesso di fatti criminale. Viene dunque a mancare il criterio oggettivo della frequenza degli atti. In effetti, già si è visto che tutte le attività criminali commesse dagli accusati nell’ambito del traffico del 2005-2007 erano finalizzate a questo solo traffico. Già per que- sta ragione l’aggravante del mestiere non è adempiuta. 5.11 In considerazione di quanto precede, A., B. e C. sono riconosciuti colpevoli di infrazione aggravata all’art. 19 n. 1 e 2 lett. a LStup. D. è riconosciuta colpevole di complicità ai sensi dell’art. 25 CP per le infrazioni commesse da A., C. e B. agli art. 19 n. 1 e 2 lett. a LStup. 5.12 Traffico di stupefacenti del 2004 5.12.1 In sostanza, A. e D. sono accusati di aver compiuto in correità, tra il mese di marzo e fine 2004, in diverse località della Svizzera, della Germania, della Francia, del Lussemburgo, del Belgio, dell’Argentina, del Cile, della Bolivia, del Senegal, della Spagna e dell’Italia, atti tra cui l’organizzazione, il finanziamento, l’acquisto, il trasporto, l’esportazione, l’importazione, il transito di cocaina. Tale sostanza sarebbe stata destinata in parte all’organizzazione criminale calabrese e in parte utilizzata per il proprio consumo personale (v. punti A.2.1 e D.1 del- l'atto d'accusa). Gli accusati avrebbero acquistato a Zurigo nel marzo del 2003 al prezzo di circa fr. 20'000.- un furgone di Marca Mercedes Sprinter 316 CDI, veicolo immatricolato a nome di D. con la targa no. 13. Essi avrebbero poi tra-
- 47 - sferito il furgone dalla Svizzera a Santos de São Paulo (Brasile) imbarcandolo al porto di Anversa (Belgio) su una nave della Compagnia CC.. A Porto Alegre (Brasile), il furgone sarebbe stato trasformato in camper da una ditta locale, con la creazione, tra l'altro, di un nascondiglio sotto il frigorifero. Nel mese di luglio 2003 A. e D., transitando dall'Argentina, avrebbero raggiunto La Paz (Bolivia), località nella quale avrebbero acquistato un quantitativo di cocaina stimato tra un minimo di 25-30 grammi e un massimo di 64 chilogrammi, droga che sareb- be stata nascosta nel vano sotto il frigorifero. Passando dal Cile, gli accusati si sarebbero poi recati a Buenos Aires (Argentina), dove avrebbero fatto imbarca- re il camper a destinazione di Dakar (Senegal), città che i medesimi, partendo da Milano (Italia), avrebbero raggiunto in aereo nel dicembre 2004 e dalla quale avrebbero reimbarcato il camper a destinazione di Genova (Italia). A. e D. avrebbero in seguito ritirato il camper al porto di Genova, conducendolo a Mila- no, luogo in cui sarebbe stato messo a disposizione dell’organizzazione crimi- nale calabrese per circa un mese. Gli accusati avrebbero poi utilizzato il camper per recarsi a Bova Marina (Calabria/Italia) da E., mettendolo a disposizione dell’organizzazione criminale (v. punti A.2.2.1 e D.1.1 dell'atto d'accusa). Se- condo l'accusa, A. avrebbe mantenuto i contatti necessari con i trafficanti in Bo- livia affinché gli stessi gli vendessero la cocaina. Egli avrebbe inoltre ceduto il camper summenzionato ad D. a titolo di compenso per l'attività criminale svolta (v. punti A.2.1.2 e D.1.2 dell'atto d'accusa). 5.12.2 Va rilevato che il traffico del 2004 contestato a A. e D. risulterebbe essere, per modalità adottate e itinerario percorso, pressoché identico a quello del 2006-
2007. Le considerazioni fatte in precedenza (v. supra consid. 5.7.2) relative alla competenza di questo Tribunale valgono quindi anche per quanto concerne i capi d'accusa qui esaminati. 5.12.3 Dagli atti dell'incarto nonché dalle risultanze dibattimentali è stato possibile ap- purare che nel marzo 2003 A. e D. si sono recati a Zurigo dove hanno acquista- to, al prezzo di circa fr. 20'000.-, un furgone Mercedes Sprinter 316 CDI (nume- ro di telaio 6) molto simile a quello usato per il traffico del 2005-2007, veicolo pagato in contanti con denaro di A. (cl. 33 p. 13.4.16 e cl. 35 p. 13.7.2). In Tici- no, D. si è occupata dell'immatricolazione del veicolo effettuata a suo nome, operazione avvenuta presso l'Ufficio della circolazione di Camorino il 12 marzo 2003 (cl. 3 p. 5.1.222). Qualche giorno dopo la predetta e A., con le targhe no. 13, sono andati a recuperare il furgone a Zurigo, rientrando quindi in Ticino. Sempre nel marzo 2003 A. e D. sono partiti con il furgone per Anversa (Belgio), dal cui porto il veicolo è stato spedito via mare, mediante la compagnia CC., a destinazione del Brasile, più precisamente a Santo de São Paulo (v. cl. 33
p. 13.4.16; cl. 35 p. 13.7.3). Una volta giunto in Brasile e sdoganato, il furgone è stato trasportato a Porto Alegre (Brasile) per essere trasformato in camper. Tale
- 48 - operazione, conclusasi il 27 giugno 2003, è stata effettuata in loco presso il LL. (cl. 14 p. 8.7.73 in relazione con cl. 17; v. anche cl. 33 p. 13.4.32-34). Tra le va- rie modifiche apportate al veicolo v'è da rilevare la creazione di un vano nasco- sto sotto il frigorifero (cl. 35 p. 13.7.3; cl. 1 p. 10.0.16 e 29-30). Ad inizio luglio 2003 il camper è stato utilizzato da A. e D. per fare un viaggio in Sudamerica con la loro figlia, la figlia di D. nonché la figlia di A., viaggio durato un paio di mesi (cl. 33 p. 13.4.3; cl. 81 p. 910.029). Nel luglio del 2004 A. e D. hanno in- trapreso un nuovo viaggio in Sudamerica con il camper summenzionato, questa volta da soli (cl. 33 p. 13.4.3; cl. 31 p. 13.2.119; cl. 81 p. 910.034). Essi hanno raggiunto La Paz il 3 luglio 2004 transitando dall’Argentina dove sono ritornati il 7 settembre 2004 (cl. 31 p. 13.2.119; cl. 33 p. 13.4.3). A Buenos Aires gli accu- sati hanno imbarcato il camper a destinazione di Dakar, luogo da loro raggiunto in un secondo tempo da Milano al fine di sdoganare il veicolo e spedirlo, sem- pre via mare, a Genova (cl. 33 p. 13.4.17-18; cl. 31 p. 13.2.113). Il camper è stato da loro ritirato a Genova prima della fine del 2004 e posteggiato a Milano per circa due settimane (cl. 33 p. 13.4.18 e 84; cl. 31 p. 13.2.120; cl. 81 p. 910.026 e 031). Nel gennaio 2005, gli accusati si sono recati con il camper a Bova Marina, dove hanno incontrato E. presso il quale hanno soggiornato (cl. 31 p. 13.2.120; cl. 33 p. 13.4.85; cl. 81 p. 910.026; cl. 81 p. 910.075). Di ri- torno dalla Calabria, il veicolo è stato posteggiato in un parcheggio nei pressi di Verbania da D., alla quale il camper era stato ceduto da parte di A. (cl. 81 p. 910.078-079; cl. 35 p. 13.7.2). Il camper è stato sequestrato in Svizzera il 13 febbraio 2007 (cl. 14 p. 8.8.10). Sottoposto a perizia, l'interno del camper è risultato positivo alla cocaina (cl. 1 p. 10.0.14 e segg.). 5.12.4 Secondo l’accusa esisterebbe un fascio d'indizi sufficienti per ritenere che A. e D. abbiano acquistato in Bolivia, trasportato e importato in Italia, per conto dell’organizzazione di E., un quantitativo di cocaina stimato tra un minimo di 25- 30 grammi ed un massimo di 64 chili, ossia: le conclusioni della perizia effettua- ta dall'Istituto di polizia scientifica di Losanna; il modus operandi adottato dagli accusati in occasione del traffico del 2005-2007; le intercettazioni ambientali concernenti B. ed A., nelle quali gli interlocutori hanno parlato di traffici prece- denti a quello del 2005-2007; le dichiarazioni concordanti di B. e C. mediante le quali essi hanno affermato che per convincerli A. ha riferito di precedenti traffici da lui effettuati con D. utilizzando un camper. Per quanto attiene al quantitativo minimo di sostanza stupefacente trafficato, il Ministero pubblico della Confede- razione è giunto alla sua conclusione sulla base di dichiarazioni di A., conferma- te da D., secondo le quali A. avrebbe acquistato e detenuto per il suo consumo 25-30 grammi di cocaina. La quantità massima risulterebbe invece dalla stima della capienza del nascondiglio individuato sotto il frigorifero dell’automezzo ef- fettuata dal perito. Gli accusati hanno contestato tale accusa. Secondo loro le tracce di cocaina sarebbero dovute al fatto che A. ha acquistato e consumato in
- 49 - Sudamerica (essenzialmente in Bolivia) una grande quantità di cocaina. Le tracce di cocaina nel nascondiglio sotto il frigorifero e nel resto del camper sa- rebbero dovute al deposito di quantitativi di cocaina destinati al frequente con- sumo di droga, confermato da D., da parte di A. 5.12.5 Questa Corte ha esaminato i fatti essenziali legati all'ipotetico traffico del 2004 alla luce del principio secondo il quale il giudice, in ossequio alle regole della logica, non deve ammettere una conclusione unica derivante da un complesso di fatti allorquando, di fatto, altre conclusioni sono possibili (sul tema v. JEAN- MARC VERNIORY, La libre appréciation de la preuve pénale et ses limites. In du- bio pro reo: une affaire classé?, in RPS 2000/118 pag. 378 e segg., in particola- re pag. 393 e seg.). L'autorità giudicante non deve parimenti escludere una so- luzione definendola impossibile se questa avrebbe potuto essere presa in con- siderazione. In altre parole, se diverse interpretazioni di una fattispecie sono possibili, il Tribunale deve optare per quella più favorevole all'accusato, risul- tando quindi chiaro il riferimento al principio "in dubio pro reo". A tal proposito giova rilevare che il principio "in dubio pro reo", quale corollario della garanzia della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II, implica che il giudice penale non può dichiararsi convin- to di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazio- ne delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, poiché sempre possibili, non sono sufficienti; né può essere pretesa una certezza assoluta. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 1P.324/2004 del 30 giu- gno 2005, consid. 5.3). Orbene, nella valutazione delle diverse versioni della vi- cenda presentate dalle parti, la Corte è giunta alla conclusione che gli indizi contestati agli accusati, ossia le numerose analogie legate al modus operandi adottate per compiere il traffico del 2005-2007, la sospetta permanenza del camper per circa due settimane in un parcheggio a Milano nonché la non meno sospetta visita effettuata con il camper a E. a Bova Marina - in queste due ulti- me occasioni la sostanza stupefacente potrebbe essere stata messa a disposi- zione dell'organizzazione criminale - non permettono di concludere al di là di ogni ragionevole dubbio alla realizzazione del traffico rimproverato. Non vi so- no, infatti, riscontri concreti che la droga sia effettivamente stata esportata dagli accusati verso l'Italia. Risulta infine impossibile per la Corte escludere che le tracce di stupefacente evidenziate dalla perizia siano sempli- cemente dovute al deposito della cocaina consumata da A. all’interno del cam- per. In tali circostanze, sia pur in presenza di seri indizi a carico degli accusati,
- 50 - la Corte nutre insopprimibili dubbi circa l’effettiva realizzazione del traffico, an- che con il quantitativo minimo di cocaina. Gli accusati devono quindi essere prosciolti da questi capi d’accusa. 5.13 C. è da ultimo accusata di avere in varie occasioni, nel corso del 2006 e fino al 24 gennaio 2007, in diverse località svizzere, segnatamente a Locarno, acqui- stato cocaina da spacciatori occasionali o fissi, le cui generalità sono rimaste sconosciute, e di avere, senza autorizzazione, consumato ripetutamente circa 40-80 grammi di cocaina. 5.13.1 L’articolo 19a LStup punisce con la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infra- zione giusta l’art 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo. L’art. 109 CP pre- vede che l'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in tre anni. 5.13.2 Occorre innanzitutto rilevare che l'eventuale consumo di sostanza stupefacente intervenuto prima del 14 ottobre 2006 è prescritto. Ciò detto, risulta dall’esito dell’analisi del capello effettuato dall’Istituto di medicina legale dell’Università di Zurigo che nel periodo gennaio-febbraio 2007 C. non ha consumato cocaina (cl. 1 p. 10.0.44). Non essendovi altri elementi probatori che potrebbero indurre la Corte a scostarsi dalle conclusioni della perizia, la predetta deve dunque essere prosciolta dall’accusa di consumo di cocaina per il periodo dal 1° al 24 gennaio
2007. La perizia ha per contro evidenziato un consumo lieve di cocaina da parte dell'accusata durante il periodo gennaio-dicembre 2006 (cl. 1 p. 10.0.44). Tale risultato è del resto confermato anche da C., la quale ha ammesso di aver con- sumato in diverse occasioni a Locarno nel corso del 2006 (cl. 30 p. 13.1.684; cl. 81 p. 910.049). Il reato costituito dal consumo avvenuto tra metà ottobre e fine dicembre 2006 non è quindi prescritto. Va tuttavia rilevato che durante i dibatti- menti l’accusata ha escluso di aver consumato cocaina in Svizzera dopo il festi- val del cinema di Locarno, il quale ha avuto luogo nel mese di agosto 2006, sot- tolineando che l'esito degli esami del capello sarebbe da ricollegare al consumo di cocaina in Sudamerica intervenuto durante il compimento del traffico di stu- pefacente, ipotesi che escluderebbe quindi la competenza giurisdizionale elve- tica. Ad ogni modo, in assenza di elementi probatori che dimostrino un consu- mo di cocaina in Svizzera dopo il 14 ottobre 2006, C. deve essere prosciolta dall’accusa di consumo di cui all’art. 19a LStup.
- 51 - Sulle pene 6.
6.1 I reati ritenuti a carico degli accusati sarebbero stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. A tale scopo il vecchio ed il nuovo diritto devono essere paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; FRANZ RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473; HURTADO POZO, op. cit., n. 335- 337 p. 115-116; in questo senso già ERNST HAFTER, Lehrbuch des schweizeri- schen Strafrechts. Allgemeiner Teil, 2a ediz., Berna 1946, pag. 43 e segg., nonché ALFRED VON OVERBECK, Der zeitliche Geltungsbereich des Schweizeri- schen Strafgesetzbuches und die Behandlung der Übergangsfälle, in RPS 56/1942, pag. 359 e segg.). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribuna- le federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3; v. già PETER HALTER, Das zeitliche Geltungsgebiet des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Lucerna 1942, pag. 34). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il mede- simo fatto, da un lato il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e dall’altro quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1). 6.2 Nella fattispecie l’art. 260ter n. 1 CP prevedeva prima del 1° gennaio 2007 la pena della reclusione sino a cinque anni o la detenzione, mentre ora prevede una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Per quanto ri- guarda l’infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti, veniva irrogata la re- clusione o la detenzione non inferiore ad un anno cumulabili con una multa fino a 1 milione di franchi, mentre la legge commina ora una pena detentiva non in- feriore a un anno cumulabile con una pena pecuniaria (art. 19 n. 1 LStup).
- 52 -
Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e segg. CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, con- sid. 4.2.1, pubblicato in forumpoenale, 1/2008, n. 8 pag. 27) nonché il cumulo delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio dell’aumento, Asperationsprinzip, principe de l’aggravation des peines), nulla è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP, corrispondente al vecchio art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Code pénal I, Basilea 2008, n. 1 e 2 ad art. 49 CP). Diversa invece la situazione per quanto riguarda la sospensione condizionale. Secondo il vecchio diritto la concessione della condizionale era possibile per pene privative di libertà fino a 18 mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150; 118 IV 337 consid. 2c per quanto riguarda la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene de- tentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Mentre nel vec- chio diritto la concessione della sospensione condizionale dipendeva dall’esistenza di una prognosi favorevole, l’attuale art. 42 cpv. 1 CP rovescia la vecchia formulazione, esigendo la mera assenza di una prognosi negativa (DU- PUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., n. 9 ad art. 42 CP). La legge presume dunque l’esistenza di una prognosi favorevole e questa praesumptio iuris deve essere capovolta dal giudice per escludere la condizionale, la quale rappresenta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo di fronte ad una prognosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la condizionale (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008 consid. 2.1, pubblicato in SJ 130/2008, n. 22, pag. 277 e segg. e 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre il nuovo diritto prevede la possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale parziale per le pene pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da uno a tre anni, alle condizioni definite all’art. 43 CP.
Riassumendo, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di condizionale (v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008 del 24 ottobre 2008, consid. 4.2) e della possibilità in caso di complicità nel rea- to di infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti come per D. di infliggere nel suo minimo una pena pecuniaria (v. art. 25 unitamente ad art. 48a CP), di per sé più mite della detenzione (v. DTF 134 IV 60 consid. 4; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del CP, FF 1999 pag. 1673 e segg., 1703 e segg.), nonché del fatto che per il resto la differenza concreta tra i due diritti risulta essenzialmente terminologica nel senso che invece della reclusione o della detenzione non inferiore ad un anno il nuovo diritto prevede segnata-
- 53 - mente una pena detentiva non inferiore ad un anno, vi è ragione di applicare il nuovo diritto a tutti i condannati. 7. Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di le- sione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibili- tà dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle cir- costanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vec- chio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui. Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situa- zione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di col- pevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e vice- versa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2; HANS WIPRÄCHTIGER, Commen- tario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 90 ad art. 47 CP; GÜNTER STRATEN- WERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2a ediz., Berna 2006, § 6 n. 13). Il testo del nuovo art. 47 CP aggiunge ai criteri menzionati dal vec- chio art. 63 CP la necessità di prendere in considerazione l’effetto della pena sulla vita del condannato (die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters; l’effet de la peine sur son avenir). A questo modo il legislatore non ha fatto altro che codificare la giurisprudenza secondo cui il giudice deve evitare nella misura del possibile sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101; 121 IV 97 consid. 2c pag. 101; 119 IV 125 consid. 3b pag. 126 e seg.; 118 IV 337 consid 2c pag. 340 e 342, consid. 2f pag. 349 e seg.). Riservate le disposizioni in materia di so- spensione condizionale della pena, questa considerazione di prevenzione spe- ciale permette solo delle mitigazioni marginali, nella misura in cui la pena deve rimanere proporzionata alla colpevolezza del reo (sentenze del Tribunale fede- rale 6B_426/2008 del 29 agosto 2008, consid. 2.2 e 6B_673/2007 del 15 febbraio 2008, consid. 3.1); esclusa è ad esempio la rinuncia tout court ad una sanzione nel caso di gravi reati (GÜNTER STRATENWERTH/WOLFGANG WO- HLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2a ediz., Berna
- 54 - 2009, n. 17-18 ad art. 47 CP; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER/MARKUS HUG/DANIEL JOSITSCH, Strafen und Massnahmen, 8a ediz., Zurigo 2007, pag. 104). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giu- dice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messaggio del Consiglio fede- rale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 II pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali ele- menti, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisu- razione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale proce- dura di ricorso (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 26 e segg.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attri- buita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve per- mettere alle parti ed all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (v. DTF 127 IV 101 con- sid. 2c pag. 105; STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., n. 2 ad art. 50 CP). 7.1 Il traffico di stupefacente per il quale tutti gli accusati si sono, a vario titolo, resi penalmente responsabili è quantitativamente molto importante. Questo aspetto pesa in maniera consistente nella commisurazione della pena. Se la cocaina sequestrata in Spagna fosse entrata nel mercato, sarebbe stata messa in peri- colo la salute di un enorme numero di persone. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il quantitativo dello stupefacente oggetto di traffico è tuttavia solo uno degli elementi da tenere in considerazione nel fissare la pena (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc pag. 206; 118 IV 337 consid. 2d pag. 341). Im- portanti sono anche il ruolo del reo nella rete organizzativa, il suo guadagno, promesso o effettivo che sia, la durata delle operazioni illecite, la loro eventuale reiterazione (v. DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., n. 18 ad art. 47 CP), nonché tutti i tipici elementi oggettivi e soggettivi della commisura- zione della pena giusta l’art. 47 CP (v. art. 333 cpv. 1 CP). In questo senso la Corte, nel valutare il grado di colpevolezza di ognuno, ha segnatamente consi- derato il ruolo oggettivamente svolto da ogni singolo partecipante al traffico, la sua personalità, il vissuto individuale, le sue motivazioni e le modalità con cui ha maturato la sua intenzione criminale. 7.2 Passando all’esame individuale delle singole posizioni, si distingue chiaramente da tutti gli altri il ruolo di A. Quadro dell’organizzazione criminale, egli ha svolto una funzione molto importante nella pianificazione ed esecuzione del traffico, consolidando così il suo status di persona di riferimento in Sud America ed in
- 55 - Svizzera della diramazione autonoma della cosca F. Sua intenzione era quella di rafforzare la fiducia acquisita nell’organizzazione e chiaramente dimostrata nell’incarico di gestire un’operazione con più di due quintali di cocaina che avrebbe portato ad A. un utile di 150'000.- dollari (cl. 81 p. 910.027) ed all’orga- nizzazione stessa guadagni milionari (il valore nella vendita al dettaglio di tale quantitativo è stimato dagli inquirenti a circa 50 milioni di franchi, verbale polizia svizzera pag. 10, a fronte di un prezzo di acquisto di 2000.-/2'500.- dollari al chi- lo, cl. 81 p. 910.030). Sempre in contatto con i suoi referenti calabresi, di cui, già dall’inizio, non poteva ignorare la pericolosità ed il potere criminale, egli sa come comunicare con loro in maniera discreta, spostandosi direttamente a Bo- va Marina quando necessario, ma restando il più possibile “evanescente”, come efficacemente spiegato dagli inquirenti italiani (cl. 81 p. 910.84), mandando piut- tosto avanti gli altri, segnatamente la sua compagna D. o il correo B. (v. supra consid. 5.7.8.2). Nel reclutare e mantenere operativo il gruppo egli sa astuta- mente dosare persuasione e velate minacce, dimostrando di aver ben appreso i metodi in uso in simili organizzazioni (v. supra consid 3.2.1; cl. 81 p. 910.51). Egli è certo tossicodipendente di lunga data e quindi fragile da questo punto di vista (cl. 1 p. 10.0.89 e segg.; cl. 81 p. 910.19), ma elementi per ritenere un’incapacità scemata come sostenuto senza sostanziali indizi ed in maniera del tutto tardiva dalla difesa, non ve ne sono. Dei suoi problemi con la droga si tiene comunque conto a suo favore nella ponderazione dei vari elementi giusta l’art. 47 CP, come del resto si tiene conto dell’incensuratezza, del comporta- mento tutto sommato costruttivo adottato in sede di inchiesta, nonché del per- corso di maturazione personale che egli sembrerebbe avere imboccato in car- cere (v. cl. 81 p. 910.9 e 36). Per questi motivi A. va punito con una pena deten- tiva di 10 anni e 7 mesi. 7.3 Per quanto riguarda la figura di B., egli appare come il fedele e diligente esecu- tore degli ordini di A. Investito di poca autonomia decisionale egli esegue tutto quello che gli si chiede di fare, opponendo ben poca resistenza ad A. anche nei momenti di stallo e di crisi dell’operazione, ed in questo differenziandosi chia- ramente dalla coaccusata C., la quale con le sue rimostranze contro A. si rivela una mina vagante per il normale andamento del traffico. B. si fa meno problemi della C., “certe cose è meglio non saperle che saperle”, risponde con disarman- te schiettezza in aula (cl. 81 p. 910.42), convinto del fatto che ciò che conta è la buona riuscita del traffico, con il rendiconto di 100'000.- dollari che se ne può trarre (v. cl. 81 p. 910.41 e 45). B. ha del resto già esperienza in questo campo e la precedente condanna per traffico di cocaina (cl. 81 p. 910.40 e 44) non l’ha trattenuto in alcun modo dal ricadere nello stesso tipo di reato. Che non sa- pesse della quantità non è credibile e comunque fatto sta che ha accettato di trasportare il quantitativo in questione senza farsi troppi scrupoli per verificare quanta droga avrebbe infine trasportato (cl. 81 p. 910.41). Droga che ha anche
- 56 - contribuito a caricare sul camper, perlomeno in una prima fase (cl. 81
p. 910.42). Il suo ruolo è comunque più contenuto e circoscritto rispetto a quello di A., per cui la sua pena deve risultare nettamente più bassa rispetto a quella irrogata al primo. Il comportamento rapidamente collaborativo con gli inquirenti (v. cl. 81 p. 910.109 e 113) e la buona condotta in carcere vanno a loro volta tenuti in considerazione a suo favore. Nel complesso appare giustificata una pena detentiva di 6 anni e 6 mesi. 7.4 Il ruolo di C. è ancora più limitato rispetto a quello di B., definito di secondo o terzo piano dagli stessi inquirenti svizzeri (cl. 81 p. 910.112). Essa viene tenuta consapevolmente all’oscuro delle più importanti informazioni sul traffico, nono- stante le sue reiterate e nervose rimostranze (cl. 81 p. 910.51 e seg., 910.45). Viene minacciata (cl. 81 p. 910.51), anche se tali minacce non raggiungono gli estremi per ritenere data l’attenuante specifica dell’art. 48 lett. a n. 3 CP. A. cer- ca di tenerla a bada, consapevole del fatto che è l’anello debole dell’operazione (v. cl. 81 p. 910.32 e seg.). A. però ha bisogno di lei, perché il furgone è imma- tricolato a suo nome ed in questo senso il suo contributo è oggettivamente im- portante, per cui non può essere sottovalutato nemmeno in sede di commisura- zione della pena. Pur non sapendo in maniera precisa il quantitativo di stupefa- cente trasportato, non ha fatto molto per accertarsene, dimostrando sostanziale indifferenza (cl. 81 p. 910.52 e seg.). A suo sfavore pesa altresì la recidiva spe- cifica anche se la Corte è consapevole delle tragiche circostanze che hanno accompagnato la prima condanna (v. cl. 81 p. 910.49 e 57), per cui essa verrà valutata in maniera più sfumata rispetto a quella di B. A suo favore verrà indub- biamente ritenuta la tossicodipendenza (cl. 4 p. 10.1.1 e segg.), la sua difficilis- sima vita anteriore (v. cl. 81 p. 910.56 e seg.), la forza di carattere che le ha permesso di restare a galla nonostante tutte le tragedie personali che ha dovuto affrontare, nonché il suo comportamento procedurale e la condotta in carcere. 7.5 Per quanto riguarda infine D. sono cadute tutte le ipotesi di correità legate al primo traffico per cui resta la complicità nel secondo traffico. Complicità manife- stata con azioni molto limitate e marginali (v. supra consid. 5.7.10.1-2), adottate praticamente senza tornaconto personale se non l’amore per il suo compagno A., persona di cui è apparsa a tratti soggiogata (v. cl. 81 p. 910.73), senza però che si possa ritenere data una specifica circostanza attenuante giusta l’art. 48 CP. Invischiata in una relazione altamente conflittuale e logorante (v. cl. 81 p. 910.78), non è stata in grado di opporre resistenza alle insistenze di A., deci- dendo di fornire aiuto a quello che sapeva comunque essere un importante traf- fico di stupefacenti da cui il suo compagno sperava di trarre importanti profitti che avrebbero potuto essere utili anche per mantenere la loro figlia comune. Reticente in una prima fase, il che non è particolarmente sorprendente se si considera quanto è poi restato delle imputazioni iniziali, D. ha poi collaborato
- 57 - con gli inquirenti ed ha manifestato in aula un certo pentimento (v. cl. 81 p. 910.9 e 79). A suo favore vanno ritenuti anche l’assenza di precedenti così co- me la buona integrazione sociale e professionale. Essa va quindi punita con una pena detentiva di 1 anno e 6 mesi. 8.
8.1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commet- tere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e 2 CP). Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore (art. 43 cvp. 1 CP). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3 prima frase CP). 8.2 Per quanto riguarda le pene irrogate a A., B. e C., esse sono ampiamente al di sopra dei limiti oggettivi per la sospensione condizionale, per cui esse sono da scontare. Diverso il discorso per D., la quale è per altro incensurata ed ha già subito un periodo di detenzione preventiva che l’ha certamente marcata, ren- dendola consapevole delle conseguenze del suo agire. Per il resto è apparsa socialmente integrata e volonterosa di rompere con questa esperienza certa- mente riprovevole ma comunque episodica nel suo percorso biografico. La pro- fessione e la famiglia, cui la condannata dimostra di dare importante valore (cl. 81 p. 910.73), sono degli ulteriori elementi che permettono di concludere che non sussiste una prognosi negativa. La pena può essere quindi sospesa per il periodo di prova minimo di due anni, senz’altro sufficiente a garanzia della fattività del suo ravvedimento (sui criteri da considerare in questo ambito v. le sentenze del Tribunale federale 6B_1030/2008 del 23 febbraio 2009, consid. 3.1 e 6B_626/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.1, nonché DTF 95 IV 121 consid. 1). Sulle misure 9. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a
- 58 - meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lun- ga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Il giudice, indipen- dentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito e erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico (art. 69 cpv. 1 CP). Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un’organizzazione criminale (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione (art. 72 CP). Contra- riamente a quanto potrebbe far sembrare la lettera della legge, la presunzione prevista all'art. 72 CP si applica anche agli oggetti giusta l'art. 69 cpv. 1 CP (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, PJA 2007 pag. 1398; DUPUIS/GELLER/MON- NIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., n. 8 ad art. 72 CP). 9.1 Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la confisca di valori patrimoniali può essere ordinata soltanto se il perseguimento dell'infrazione in questione è di competenza dell'autorità svizzera (DTF 128 IV 145 consid. 2d; HIRSIG- VOUILLOZ, op. cit., pag. 1390).
La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressi- vo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 no- vembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di de- naro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DU- PUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., n. 7 ad art. 70 CP). 9.2 Nel caso di un'organizzazione criminale, la confisca in Svizzera presuppone che le autorità elvetiche siano competenti per perseguire la persona proprietaria dei valori a titolo di partecipazione o sostegno ad un'organizzazione criminale. La confisca è pure possibile se i valori sono gestiti in Svizzera da un membro del-
- 59 - l'organizzazione o da uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1, pubblicato anche in SJ 2008 I pag. 325 e segg.).
Costituisce prodotto di un'infrazione il valore che risulta essere la conseguenza diretta ed immediata della medesima. Ciò è segnatamente il caso dei valori ac- quisiti mediante la vendita illecita di sostanze stupefacenti (sentenza del Tribu- nale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3a e 3b, pubblicati in SJ 2001 I pag. 330).
L’art. 59 n. 3 vCP (che corrisponde all'attuale art. 72 CP), entrato in vigore il 1° agosto 1994, ha introdotto una nuova modalità di confisca dei valori patrimo- niali; questa disposizione è stata espressamente concepita per facilitare la con- fisca di valori patrimoniali appartenenti alle organizzazioni criminali (v. sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005, consid. 2.2). Secondo tale disposizione, devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'orga- nizzazione criminale ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patri- moniali di origine lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione cri- minale anche nell'ambito delle sue attività economiche legali (NIKLAUS SCHMID, in Schmid [ed.], Kommentar Einziehung, organisierte Verbrechen und Geldwä- scherei, vol. I, 2a ediz., Zurigo 2007, n. 129 ad art. 70 CP; FLORIAN BAUMANN, Commentario basilese, vol. I, 2a ediz., Basilea 2007, n. 1 ad art. 72 CP). La fa- coltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La dispo- nibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, con- formemente alle regole della vita in società; esso presuppone necessariamente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione criminale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale dei beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento. La nozione equivale a quella dell'avente diritto economico giusta l'art. 305bis CP, disposizione che pu- nisce il riciclaggio di denaro. Il concetto economico della qualità di avente diritto, il quale include la facoltà effettiva di disporre dei valori patrimoniali, è in effetti determinante (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., pag. 1394). La confisca di valori patri- moniali ai sensi dell'art. 72 CP presuppone quindi che la persona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno ad un'organizzazione criminale secondo l'art. 260ter CP; il riferimento a quest'ultima disposizione indica chiara- mente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un comportamento anteriore punibile (Mes- saggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993, FF 1993 III pag. 193 e segg., 227). Punto di partenza è l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla fa- coltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e d'altro canto - fatto potenzialmente pericoloso - essi serviranno a commettere altri reati, vale a dire che permettono all'organiz-
- 60 - zazione di proseguire l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca definita all'art. 72 CP intende piuttosto esplicare un effetto preventivo, privando l'organizzazione criminale della base finanziaria (FF 1993 III pag. 226). Se una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260ter CP, la facoltà di di- sporre dell'organizzazione criminale che fonda il diritto di confiscare i suoi valori patrimoniali è presunta per legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. Se la persona interessata è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di disporre dell'organizza- zione criminale, la presunzione cade. Va precisato che la prova che un deter- minato valore patrimoniale è stato acquistato legalmente dalla persona interes- sata non è atta, da sola, a invalidare la presunzione (FF 1993 III pag. 228). Questo può essere solo il caso allorquando mediante tale prova si riesce a di- mostrare l'assenza della facoltà di disporre dell'organizzazione (sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005, consid. 2.2; sulla problemati- ca v. anche BAUMANN, op. cit., n. 11 e 12 ad art. 72 CP) 9.3 Nella fattispecie, A. non ha dimostrato né che degli importi sequestrati di sua pertinenza l'organizzazione criminale non aveva la facoltà di disporre né che tali valori sono di origine lecita. Egli ha per contro chiaramente affermato che l'im- porto di sua pertinenza di fr. 2'256.50 sequestrato dall'autorità inquirente presso l'agenzia di viaggi MM. a Locarno - importo riconducibile ad un credito di ristor- no relativo ad un biglietto aereo (v. cl. 81 p. 910.030) - gli era stato fornito dal- l'organizzazione. Visto quanto precede, tutti i valori patrimoniali sequestrati di sua pertinenza vanno confiscati. Per quanto attiene ai valori patrimoniali sequestrati di pertinenza degli altri tre accusati nonché a tutti gli oggetti posti sotto sequestro – segnatamente il cam- per di D. (v. supra consid. 5.12) -, questa Corte non ha potuto appurare né l'ori- gine illecita dei valori patrimoniali né l'uso per scopi illeciti degli oggetti né tanto meno la disponibilità fattuale da parte dell'organizzazione sugli stessi. Essi van- no quindi dissequestrati. Sulle spese e ripetibili 10. La ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili è regolata dagli art. 172 a 177 PP, nonché dagli art. 62 a 68 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), applicabili in virtù del rinvio previsto all'art. 245 cpv. 1 PP.
L'importo delle spese giudiziarie si situa tra 200.- e 250'000.- franchi. Se parti- colari motivi lo giustificano, il Tribunale penale federale può andare oltre il limite
- 61 - massimo, ma al massimo raddoppiarlo (art. 245 cpv. 2 PP). Le spese giudiziarie vanno a carico del condannato. La Corte può peraltro, per ragioni speciali, con- donargliele interamente o in parte (art. 172 cpv. 1 PP). Un tale condono può in- tervenire allorquando il condannato è indigente, se esiste una sproporzione evi- dente tra l'importo delle spese e la colpevolezza del condannato oppure se que- st'ultimo è assolto da una parte delle accuse. In caso di assoluzione completa, le spese sono messe a carico della Confederazione. Le spese del procedimen- to penale comprendono gli emolumenti e gli esborsi relativi alle indagini prelimi- nari, all'istruzione preparatoria, alla messa in stato d'accusa e all'attività requi- rente (art. 172 cpv. 1 PP). Esse sono calcolate secondo i principi fissati dall'or- dinanza sulle spese della procedura penale federale (Ordinanza sulle spese; RS 312.025) e dal regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale fe- derale (Regolamento sulle tasse; RS 173.711.32). Secondo l'art. 3 dell'Ordi- nanza sulle spese gli emolumenti sono fissati in funzione dell’importanza della causa, degli interessi finanziari in gioco, del tempo e del lavoro richiesti. L'art. 1 del Regolamento sulle tasse prevede che la tassa di giustizia è fissata in fun- zione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta proces- suale, dell'onere della cancelleria e della situazione finanziaria delle parti. 10.1 Per quanto concerne la procedura delle indagini preliminari, il MPC invoca la rifusione di fr. 524'960.85 a titolo di esborsi nonché fr. 40'000.- a titolo di emo- lumento. Egli quantifica inoltre l'emolumento legato all'atto d'accusa e alla sua rappresentanza a fr. 8'000.-.
Negli esborsi devono essere compresi i costi legati ai controlli telefonici, alla detenzione preventiva (DTF 133 IV 187 consid. 6; 124 I 170 consid. 2), alle perizie psichiatriche, alle cure mediche durante la detenzione preventiva (DTF 124 I 170 consid. 3g; sentenze del Tribunale penale federale SK.2006.15 del 28 febbraio 2007, consid. 32.1.3 e SK.2006.4 del 22 agosto 2006, con- sid. 2.2), ai viaggi all'estero dell'autorità inquirente nonché le indennità ai testi- moni, le tasse postali e altri costi vari, per un totale di fr. 339'638.40. Non sono invece compresi negli esborsi i costi legati all'espiazione anticipata della pena (DTF 133 IV 187 consid. 6) così come le cure mediche prodigate durante tale periodo. Medesimo destino per quanto attiene alle spese concernenti le riunioni ed i viaggi di servizio all'interno della Confederazione. Infine, un'interpretazione estensiva degli art. 6 n. 3 lett. e CEDU e 14 n. 3 lett. f Patto ONU II permette di esonerare i condannati da tutte le spese per traduttori ed interpreti (DTF 127 I 141 consid. 3). Gli esborsi ammontano pertanto a fr. 61'323.15.
Per quanto riguarda invece gli emolumenti, è d'uopo ricordare che l'art. 4 lett. b dell'Ordinanza sulle spese prevede che l'emolumento riscosso per le indagini di polizia giudiziaria è da fissare tra fr. 500.- e fr. 50'000.-; quello riscosso per l'atto
- 62 - d'accusa e la rappresentanza dell'accusa si situa invece tra fr. 2'000.- e fr. 20'000.-. Alla luce di quanto precede nonché di quanto già deciso in casi di paragonabile entità, l'emolumento di fr. 40'000.- presentato per le indagini pre- liminari (PGF e MPC) è giustificato, così come quello di fr. 8'000.- riguardante l'atto d'accusa e la sua rappresentanza. 10.2 Per quanto concerne l'istruzione preparatoria, l'UGI invoca la rifusione di fr. 23'946.90 a titolo di esborsi nonché fr. 3'000.- a titolo di emolumento.
Gli esborsi presentati dall'UGI riguardano costi legati all'espiazione anticipata della pena nonché alla difesa d'ufficio. Per i primi si ribadisce quanto sopra (v. consid. 10.1 supra), mentre i secondi vengono trattati a parte per ogni difen- sore (v. infra consid. 11).
Per quanto riguarda l'emolumento, esso è fissato a fr. 3'000.- conformemente alla richiesta presentata dall'UGI. 10.3 Gli esborsi derivanti dalla fase dibattimentale ammontano a fr. 702.-, importo che comprende le indennità versate ai testimoni nonché le spese di trasporto, di vitto e di alloggio.
In applicazione dell'art. 2 del Regolamento sulle tasse, il Tribunale penale fede- rale fissa l'emolumento relativo al dibattimento e alla sentenza a fr. 40'000.-. 10.4 In totale, le spese del procedimento ammontano a fr. 153'025.15 suddivise nella maniera seguente:
- per la procedura delle indagini preliminari di polizia giudiziaria: fr. 61'323.15 a titolo di esborsi più un emolumento di fr. 40'000.-;
- per l'istruzione preparatoria: fr. 3'000.- a titolo di emolumento;
- per l'atto d'accusa e la sua rappresentanza: fr. 8'000.-;
- per il dibattimento e la sentenza: fr. 702.- a titolo di esborsi più un emolu- mento di fr. 40'000.-. 10.5 Per quanto attiene alla ripartizione delle spese del procedimento tra i condanna- ti, essa terrà conto del grado di colpevolezza e di proscioglimento di ognuno e del fatto che le spese legate alla detenzione preventiva, alle cure mediche pro- digate durante tale periodo e alle perizie psichiatriche vanno accollate in manie- ra individuale ai condannati, seguendo un principio di causalità diretta. Ciò det-
- 63 - to, questa Corte ritiene che le spese del procedimento devono essere così sud- divise: 40% a carico di A., 30% a carico di B., 20% a carico di C. e 10% a carico di D.. Tenuto conto della precaria situazione finanziaria di ognuno e per facili- tarne la risocializzazione, A. dovrà versare unicamente due terzi di quanto a lui accollato, ossia fr. 97'000.- ([fr. 61'210.05 + fr. 81'610.05 + fr 3'350.45] x 2/3 = fr. 97'447.05, arrotondato a fr. 97'000.-); B. dovrà versare unicamente la metà di quanto a lui accollato, ossia fr. 69'000.- ([fr. 45'907.55 + fr. 92'488.50] x ½ = fr. 69'198.- arrotondato a fr. 69'000.-); C. dovrà versare unicamente la metà di quanto a lei accollato, ossia fr. 50'000.- ([fr. 30'605.05 + fr. 59'667.30 + fr. 11'422.-] x ½ = fr. 50'847.15, arrotondato a fr. 50'000.-); D. dovrà versare u- nicamente la metà di quanto a lei accollato, ossia fr. 22'000.- ([fr. 15'302.50 + fr. 29'776.95] x ½ = fr. 22'539.70, arrotondato a fr. 22'000.-). Sulla difesa d'ufficio 11. Nelle cause davanti alla Corte penale l'assistenza di un difensore è necessaria (art. 136 PP). Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005, consid. 2.4 e 2.5; sentenza del Tribunale pe- nale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005, consid. 13), la designazione di un difensore d'ufficio necessario crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi. Se a causa della sua situazione finanziaria il prevenuto non è in grado di imme- diatamente risarcire tale debito, il risarcimento potrà avvenire allorquando il prevenuto tornerà a miglior fortuna (v. art. 64 al. 4 LTF applicabile in virtù del rinvio dell'art. 245 cpv. 1 PP). 11.1 Nella fattispecie, gli accusati sono assistiti da difensori d'ufficio.
In applicazione degli art. 2 e 3 del regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (in seguito: regolamento sulle ripetibili; RS 173.711.31), le indennità comprendono, oltre alle spese effettive, gli onorari, ai quali va applicata in concreto una tariffa oraria di fr. 230.- per le ore di lavoro compiute e di fr. 200.- per le ore dedicate agli spostamenti. L'imposta sul valore aggiunto dovrà pure essere presa in considerazione (v. art. 3 cpv. 3 del regolamento sulle ripetibili)
Sulla base delle note d'onorario inoltrate dai difensori e nei limiti previsti dal regolamento sulle ripetibili, le indennità sono fissate come segue:
- per l'avv. Torricelli: fr. 58'148.- (inizio mandato: 24.01.2007; numero di ore di
- 64 - lavoro: 204; numero di ore di viaggio: 41; esborsi: fr. 3'027.80 [IVA compresa]; acconti già versati: fr. 6'000.-);
- per l'avv. Fornara: fr. 37'149.- (inizio mandato: 24.01.2007; numero di ore di lavoro: 157; numero di ore di viaggio: 2; esborsi: fr. 578.90 [IVA compresa]; ac- conti già versati: fr. 9'000.-);
- per l'avv. Borradori: fr. 42'822.- (inizio mandato: 25.01.2007; numero di ore di lavoro: 166; numero di ore di viaggio: 18; esborsi: fr. 1'042.65 [IVA compresa]; acconti già versati: fr. 12'798.-);
- per l'avv. Susin: fr. 24'787.- (inizio mandato: 10.04.2007; numero di ore di la- voro: 98.5; numero di ore di viaggio: 7; esborsi: fr. 608.60 [IVA compresa]; ac- conti già versati: fr. 10'000.-). 11.2 Dato il loro proscioglimento parziale, il rimborso integrale delle spese di difesa non può essere esatto dagli accusati. Tali costi devono essere messi a carico di ognuno tenuto conto della loro rispettiva parte di responsabilità nonché dell'obiettivo di una loro migliore risocializzazione. I seguenti importi sono quindi accollati agli accusati: fr. 38'700.- a carico di A. (fr. 58'148.- x 2/3 = fr. 38'765.35 arrotondato a fr. 38'700.-); fr. 18'500.- a carico di B. (fr. 37'149.- x ½ = fr. 18'574.50 arrotondato a fr. 18'500.-); fr. 21'400.- a carico di C. (fr. 42'822.- x ½ = fr. 21'411.- arrotondato a fr. 21'400.-); fr. 12'300.- a carico di D. (fr. 24'787.- x ½ = fr. 12'393.50 arrotondato a fr. 12'300.-). Constatata l'attuale precaria si- tuazione finanziaria di tutti gli accusati, essi verseranno alla Confederazione gli importi summenzionati non appena torneranno a miglior fortuna (v. art. 64 cpv. 4 LTF).
- 65 - Per questi motivi la Corte pronuncia: I. Per quanto concerne A. 1. L'accusato A. è prosciolto dall'accusa di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti di cui al capo d'accusa 2.1. 2. L'accusato A. è riconosciuto colpevole di partecipazione a un'organizzazione crimi- nale (art. 260ter CP) e di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e n. 2 lett. a LStup) di cui al capo d'accusa 2.2. 3. A. è condannato ad una pena detentiva di 10 anni e 7 mesi, dedotto il carcere pre- ventivo sofferto di 432 giorni. 4. L'esecuzione della pena è affidata al Cantone Ticino. 5. A. è condannato al pagamento di fr. 97'000.- a titolo di spese giudiziarie. 6. L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Silvia Torricelli è fissata a fr. 58'148.- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione, e A. è condannato al rim- borso alla Confederazione di fr. 38'700.- non appena egli tornerà a miglior fortuna. II. Per quanto concerne B. 1. L'accusato B. è prosciolto dall'accusa di sostegno a un'organizzazione criminale. 2. L'accusato B. è riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e n. 2 lett. a LStup). 3. B. è condannato ad una pena detentiva di 6 anni e 6 mesi, dedotto il carcere pre- ventivo sofferto di 453 giorni. 4. L'esecuzione della pena è affidata al Cantone Ticino. 5. B. è condannato al pagamento di fr. 69'000.- a titolo di spese giudiziarie. 6. L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Lorenzo Fornara è fissata a fr. 37'149.- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione, e B. è condannato al rim- borso alla Confederazione di fr. 18'500.- non appena egli tornerà a miglior fortuna.
- 66 - III. Per quanto concerne C. 1. L'accusata C. è prosciolta dall'accusa di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. 2. L'accusata C. è riconosciuta colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e n. 2 lett. a LStup). 3. C. è condannata ad una pena detentiva di 4 anni e 8 mesi, dedotto il carcere pre- ventivo sofferto di 284 giorni. 4. L'esecuzione della pena è affidata al Cantone Ticino. 5. C. è condannata al pagamento di fr. 50'000.- a titolo di spese giudiziarie. 6. L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Carlo Borradori è fissata a fr. 42'822.- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione, e C. è condannata al rim- borso alla Confederazione di fr. 21'400.- non appena ella tornerà a miglior fortuna. IV. Per quanto concerne D. 1. L'accusata D. è prosciolta dall'accusa di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti di cui al capo d'accusa 1. 2. L'accusata D. è riconosciuta colpevole di complicità in infrazione aggravata alla leg- ge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e n. 2 lett. a LStup) di cui al capo d'accu- sa 2. 3. D. è condannata ad una pena detentiva di 1 anno e 6 mesi, dedotto il carcere pre- ventivo sofferto di 137 giorni. 4. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e alla condannata è impartito un periodo di prova di due anni. 5. D. è condannata al pagamento di fr. 22'000.- a titolo di spese giudiziarie. 6. L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Alain Susin è fissata a fr. 24'787.- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione, e D. è condannata al rimborso alla Confederazione di fr. 12'300.- non appena ella tornerà a miglior fortuna.
- 67 - V. Sulle richieste di confisca 1. È ordinata la confisca dei valori patrimoniali posti sotto sequestro di pertinenza di A. 2. I restanti oggetti e valori patrimoniali sono dissequestrati.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale Il Presidente del collegio Il Cancelliere
La versione scritta completa della sentenza è comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Ma- stroianni
- Avv. Silvia Torricelli
- Avv. Lorenzo Fornara
- Avv. Carlo Borradori
- Avv. Alain Susin
Un estratto della sentenza è comunicato a:
- O.
- NN.
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del pro- cedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).