Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Visti: - la decisione di chiusura del 26 marzo 2026, con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha accolto una domanda di assistenza giudiziaria internazionale del 18 ottobre 2023 presentata dalla Procura europea (European Pu- blic Prosecutor’s Office), sede di Milano (v. act. 1.1);
- il ricorso del 29 aprile 2026 interposto dall’avv. Paolo Bernasconi a nome di A. SA in liquidazione, mediante il quale lo stesso contesta la decisione di cui sopra, postulan- done in sostanza l’annullamento (v. act. 1);
- lo scritto del 30 aprile 2026, con cui questa Corte ha invitato l’avv. Bernasconi, entro l’11 maggio 2026, con comminatoria di inammissibilità, da una parte, a versare un anticipo delle spese di fr. 5'000.–, dall’altra, a produrre una procura debitamente fir- mata dalla ricorrente (v. act. 3);
- l’anticipo delle spese di fr. 5'000.– accreditato sul conto del Tribunale penale federale (valuta) il 5 maggio 2026, versato dallo studio legale dell’avv. Bernasconi (v. act. 4).
Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ma- teria di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla pro- cedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA);
- che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricor- rente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inam- missibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA);
- che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infrut- tuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA);
- che questa Corte ha invitato l’avv. Bernasconi a produrre una procura debitamente firmata dalla ricorrente (v. act. 3), invito al quale il predetto non ha dato seguito;
RR.2026.48
E. 3 - che nonostante tale omissione, avendo l’avv. Bernasconi dichiarato nel ricorso di es- sere legittimato a rappresentare la ricorrente “in virtù della procura agli atti” (act. 1, pag. 2), questa Corte ha nondimeno richiamato l’incarto del MPC a scopo di verifica (v. act. 5);
- che la procura agli atti del MPC è stata sottoscritta da A. SA in liquidazione in data 30 ottobre 2023 (v. atto 14-03-0002 incarto MPC);
- che tale procura difetta dunque della necessaria attualità (v. sentenze del Tribunale federale 1C_334/2023 del 24 luglio 2023 consid. 2.2 con rinvii; 1C_448/2021 dell’11 agosto 2021 consid. 2.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2024.139-140 del 9 gennaio 2025; RR.2023.65 del 20 giugno 2023);
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che la ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, dovrebbe sopportare le spese processuali cagionate (v. art. 63 cpv. 1 PA);
- che tuttavia, mancando una procura sufficientemente attuale, vi è motivo di accollare le spese all’avvocato che ha agito in nome della prima senza produrre quanto richie- sto da questo Tribunale nel termine suppletorio concesso ex art. 52 cpv. 2 PA, cagio- nando lui stesso le spese della presente procedura (v. art. 66 cpv. 3 LTF per analogia, nonché DTF 129 IV 206 consid. 2);
- che visti gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 ago- sto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, la tassa di giustizia è fissata a fr. 200.–, a carico dell’avv. Bernasconi;
- che la stessa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato, per cui la cassa del Tribunale restituirà all’avv. Bernasconi il saldo di fr. 4'800.–.
RR.2026.48
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Una tassa di giustizia di fr. 200.– è messa a carico dell’avv. Paolo Bernasconi. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al predetto il saldo di fr. 4'800.–.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 28 maggio 2026 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA in liquidazione,
rappresentata dall'avv. Paolo Bernasconi, Ricorrente
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2026.48
RR.2026.48
2
Visti: - la decisione di chiusura del 26 marzo 2026, con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha accolto una domanda di assistenza giudiziaria internazionale del 18 ottobre 2023 presentata dalla Procura europea (European Pu- blic Prosecutor’s Office), sede di Milano (v. act. 1.1);
- il ricorso del 29 aprile 2026 interposto dall’avv. Paolo Bernasconi a nome di A. SA in liquidazione, mediante il quale lo stesso contesta la decisione di cui sopra, postulan- done in sostanza l’annullamento (v. act. 1);
- lo scritto del 30 aprile 2026, con cui questa Corte ha invitato l’avv. Bernasconi, entro l’11 maggio 2026, con comminatoria di inammissibilità, da una parte, a versare un anticipo delle spese di fr. 5'000.–, dall’altra, a produrre una procura debitamente fir- mata dalla ricorrente (v. act. 3);
- l’anticipo delle spese di fr. 5'000.– accreditato sul conto del Tribunale penale federale (valuta) il 5 maggio 2026, versato dallo studio legale dell’avv. Bernasconi (v. act. 4).
Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ma- teria di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla pro- cedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA);
- che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricor- rente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inam- missibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA);
- che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infrut- tuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA);
- che questa Corte ha invitato l’avv. Bernasconi a produrre una procura debitamente firmata dalla ricorrente (v. act. 3), invito al quale il predetto non ha dato seguito;
RR.2026.48
3 - che nonostante tale omissione, avendo l’avv. Bernasconi dichiarato nel ricorso di es- sere legittimato a rappresentare la ricorrente “in virtù della procura agli atti” (act. 1, pag. 2), questa Corte ha nondimeno richiamato l’incarto del MPC a scopo di verifica (v. act. 5);
- che la procura agli atti del MPC è stata sottoscritta da A. SA in liquidazione in data 30 ottobre 2023 (v. atto 14-03-0002 incarto MPC);
- che tale procura difetta dunque della necessaria attualità (v. sentenze del Tribunale federale 1C_334/2023 del 24 luglio 2023 consid. 2.2 con rinvii; 1C_448/2021 dell’11 agosto 2021 consid. 2.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2024.139-140 del 9 gennaio 2025; RR.2023.65 del 20 giugno 2023);
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che la ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, dovrebbe sopportare le spese processuali cagionate (v. art. 63 cpv. 1 PA);
- che tuttavia, mancando una procura sufficientemente attuale, vi è motivo di accollare le spese all’avvocato che ha agito in nome della prima senza produrre quanto richie- sto da questo Tribunale nel termine suppletorio concesso ex art. 52 cpv. 2 PA, cagio- nando lui stesso le spese della presente procedura (v. art. 66 cpv. 3 LTF per analogia, nonché DTF 129 IV 206 consid. 2);
- che visti gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 ago- sto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, la tassa di giustizia è fissata a fr. 200.–, a carico dell’avv. Bernasconi;
- che la stessa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato, per cui la cassa del Tribunale restituirà all’avv. Bernasconi il saldo di fr. 4'800.–.
RR.2026.48
4 Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Una tassa di giustizia di fr. 200.– è messa a carico dell’avv. Paolo Bernasconi. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al predetto il saldo di fr. 4'800.–.
Bellinzona, 29 maggio 2026
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Paolo Bernasconi - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).