Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Una tassa di giustizia di fr. 200.– è messa a carico dell’avv. B.
- La cassa del Tribunale restituirà ad A. l’anticipo spese di fr. 4’000.– da lui ver- sato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 20 giugno 2023 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall' avv. B. Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2023.65
- 2 -
Visti: - la decisione di entrata in materia e di chiusura del 7 aprile 2023, con la quale il Ministero Pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) ha accolto una domanda di assistenza giudiziaria internazionale dell’8 febbraio 2023 presen- tata dalla Procura della Repubblica presso la Corte di appello di Vannes (Fran- cia) (v. act. 1.2);
- il ricorso del 15 maggio 2023 interposto dall’avv. B. a nome di A., mediante il quale lo stesso contesta la decisione di cui sopra, postulandone in sostanza l’annullamento (v. act. 1);
- lo scritto del 16 maggio 2023, con cui questa Corte ha invitato l’avv. B., entro il 30 maggio 2023, con comminatoria di inammissibilità, da una parte, a ver- sare un anticipo delle spese di fr. 4'000.–, dall’altra, a produrre una procura recente concernente la presente procedura rogatoriale (v. act. 3);
- lo scritto del 17 maggio 2023, con il quale il ricorrente ha postulato la conces- sione di una proroga “del termine per provvedere all’anticipo delle spese giu- diziarie” (act. 4);
- la concessione della proroga al 9 giugno 2023 (ibidem);
- l’anticipo delle spese di fr. 4'000.– accreditato sul conto del Tribunale penale federale (valuta) il 30 maggio 2023, versato da A. (v. act. 5).
Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono es- sere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA);
- che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifesta-
- 3 -
mente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve ter- mine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA);
- che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo in- fruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i mo- tivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA);
- che questa Corte ha invitato l’avv. B. a produrre una procura recente concer- nente la presente procedura rogatoriale (v. act. 3), preso atto che quella pro- dotta, datata 27 giugno 2018, concerneva vertenze nell’ambito di indagini pe- nali condotte dal MP-TI (v. act. 1.1);
- che nel medesimo scritto l'autorità ha evidenziato (in grassetto) che "non do- vesse la documentazione in questione essere trasmessa nel termine impartito, il ricorso sarà dichiarato inammissibile (art. 52 cpv. 2 e 3 PA)";
- che la procura prodotta col ricorso non è sufficientemente attuale (v. sentenza del Tribunale federale 1C_448/2021 dell'11 agosto 2021 consid. 2.3) e non fa riferimento ad eventuali procedure rogatoriali, per cui questo Tribunale era te- nuto a verificare i poteri di rappresentanza dell’avv. B., il quale tuttavia ha omesso di inoltrare il documento richiesto;
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che il ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, do- vrebbe sopportare le spese processuali cagionate (v. art. 63 cpv. 1 PA);
- che tuttavia, mancando una procura sufficientemente attuale e specifica, vi è motivo di accollare le spese all’avvocato che ha agito in nome del primo senza produrre quanto richiesto da questo Tribunale nel termine suppletorio con- cesso ex art. 52 cpv. 2 PA, cagionando lui stesso le spese della presente pro- cedura (v. art. 66 cpv. 3 LTF per analogia, nonché DTF 129 IV 206 consid. 2);
- che visti gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, la tassa di giustizia è fissata a fr. 200.–, a carico dell’avv. B.;
- che la cassa del Tribunale restituirà ad A. l’anticipo delle spese da lui versato di fr. 4000.–.
- 4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Una tassa di giustizia di fr. 200.– è messa a carico dell’avv. B. 3. La cassa del Tribunale restituirà ad A. l’anticipo spese di fr. 4’000.– da lui ver- sato.
Bellinzona, 20 giugno 2023
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. B. - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).