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RR.2025.144

Bundesstrafgericht · 2025-10-21 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; diniego di giustizia (art. 46a PA)

Dispositiv
  1. Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa viene stralciata dal ruolo.
  2. Non vengono prelevate spese.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 21 ottobre 2025 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., in detenzione estradizionale Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Diniego di giustizia (art. 46a PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2025.144

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Visti: - il reclamo del 1° ottobre 2025, con il quale A. ha rimproverato all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) un diniego di giustizia, nella misura in cui esso non avrebbe risposto alla sua richiesta “di essere autorizzato a poter effettuare un colloquio visivo con i propri genitori” (act. 1, pag. 1); - lo scritto del 3 ottobre 2025, mediante il quale l’UFG ha comunicato che “con scritto del 2 ottobre 2025 l’UFG ha trasmesso ad A. la sentenza del TPF del 1° ottobre 2025. Questa gli è stata notificata il 2 ottobre 2025 ed egli ha dichia- rato di non voler interporre ricorso al TF avverso la sentenza del TPF (cfr. alle- gati). Per questo motivo in data odierna, venerdì 3 ottobre 2025, l’UFG ha au- torizzato la sua estradizione all’Italia e organizzato la sua consegna in estradi- zione (cfr. allegato)” (act. 3, 3.1-3-3); - lo scritto del 6 ottobre 2025, con il quale questa Corte ha invitato il reclamante a comunicare se, alla luce di quanto sopra, intendesse mantenere il suo gra- vame (v. act. 4); - l’e-mail del 9 ottobre 2025, con la quale l’UFG ha informato questo Tribunale dell’avvenuta estradizione di A. all’Italia in data 8 ottobre 2025 (v. act. 7).

Considerato: - che in virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale; - che in questo ambito la procedura di ricorso è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) (v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che, a fronte della subentrata estradizione all’Italia del ricorrente, il ricorso va dichiarato privo d'oggetto e la causa va stralciata dal ruolo; - che, secondo l'art. 72 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PCF; RS 273) applicabile per analogia in virtù della costante giurispru- denza di questa Corte (v. ad es. la sentenza RR.2018.71 del 9 maggio 2018 consid. 4.1 con rinvii), quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle

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spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (sentenze del Tribunale federale 1C_385/2017 del 31 ottobre 2017 consid. 2.1; 1C_288/2010 del 19 luglio 2010; sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2011.25 del 16 maggio 2011 consid. 2.1 e rinvii), precisato che nessuna spesa processuale è messa a carico dell’autorità inferiore né delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano (art. 63 PA, applica- bile per rinvio dall'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP; - che, tenuto conto delle particolarità della fattispecie, segnatamente del fatto che il ricorrente, non patrocinato, non si trova più in Svizzera, si giustifica la rinuncia al prelievo delle spese (art. 63 cpv. 1 terza frase PA); - che per quanto riguarda la notifica al ricorrente si impone il deposito ad acta, con l’invito all’UFG, se a conoscenza dell’attuale luogo di detenzione del ricor- rente, di provvedere alla relativa informazione a quest’ultimo.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa viene stralciata dal ruolo. 2. Non vengono prelevate spese.

Bellinzona, 22 ottobre 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - A. (ad acta) - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).