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RR.2022.41

Bundesstrafgericht · 2022-03-30 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 A.,

E. 2 B. LTD,

E. 3 C. LTD,

E. 4 D. SA, tutti rappresentati dall'avv. Filippo Gianoni, Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2022.41-44

- 2 -

Visti: - la decisione di chiusura del 7 febbraio 2022, con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha accolto una domanda di assistenza del 20 settembre 2020, unitamente ai complementi del 10 dicembre 2020, del 25 giugno e 11 novembre 2021, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribu- nale di Napoli (Italia) nell’ambito di un procedimento penale condotto nei con- fronti di E. e altri per titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di so- stanze stupefacenti aggravata dall’ingente quantità e altri reati, ordinando la trasmissione all’autorità rogante di svariata documentazione frutto di perquisi- zioni avvenute il 12 novembre 2021 presso il domicilio di A. e le sedi delle società B. Ltd, C. Ltd e D. SA (v. act. 1.1); - il ricorso presentato il 7 marzo 2022 dinanzi a questa Corte, con il quale A., B. Ltd, C. Ltd e D. SA hanno postulato la modifica della predetta decisione di chiusura, con l’esclusione dalla trasmissione di determinati documenti (v. act. 1); - lo scritto dell’8 marzo 2022, con il quale questa Corte ha invitato i ricorrenti a versare un anticipo delle spese di fr. 8'000.– e a produrre delle procure debi- tamente datate e firmate entro il 21 marzo 2022, termine susseguentemente prorogato, su richiesta dei predetti, al 25 marzo 2022 (v. act. 3 e 4); - le procure inoltrate dai ricorrenti il 16 marzo 2022 (v. act. 4.1-4.4); - lo scritto datato 25 marzo 2022, con cui i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il proprio gravame (v. act. 5).

Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 25 marzo 2022, questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39

- 3 -

cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che in caso di ritiro del ricorso l’insorgente va considerato parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161 del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.; GYGI, Bun- desverwaltungsrechtspflege, 2a ediz. 1983, pag. 327);

- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio embrionale della procedura, prima che l'autorità d'esecuzione sia stata invitata a presen- tare le proprie osservazioni, cagionando contenuti, ma comunque esistenti, oneri di lavoro per la cancelleria del Tribunale; - che l'emolumento posto a carico dei ricorrenti in solido va quindi fissato a fr. 1’000.–, in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).

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Dispositiv
  1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
  2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 30 marzo 2022 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A.,

2. B. LTD,

3. C. LTD,

4. D. SA, tutti rappresentati dall'avv. Filippo Gianoni, Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2022.41-44

- 2 -

Visti: - la decisione di chiusura del 7 febbraio 2022, con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha accolto una domanda di assistenza del 20 settembre 2020, unitamente ai complementi del 10 dicembre 2020, del 25 giugno e 11 novembre 2021, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribu- nale di Napoli (Italia) nell’ambito di un procedimento penale condotto nei con- fronti di E. e altri per titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di so- stanze stupefacenti aggravata dall’ingente quantità e altri reati, ordinando la trasmissione all’autorità rogante di svariata documentazione frutto di perquisi- zioni avvenute il 12 novembre 2021 presso il domicilio di A. e le sedi delle società B. Ltd, C. Ltd e D. SA (v. act. 1.1); - il ricorso presentato il 7 marzo 2022 dinanzi a questa Corte, con il quale A., B. Ltd, C. Ltd e D. SA hanno postulato la modifica della predetta decisione di chiusura, con l’esclusione dalla trasmissione di determinati documenti (v. act. 1); - lo scritto dell’8 marzo 2022, con il quale questa Corte ha invitato i ricorrenti a versare un anticipo delle spese di fr. 8'000.– e a produrre delle procure debi- tamente datate e firmate entro il 21 marzo 2022, termine susseguentemente prorogato, su richiesta dei predetti, al 25 marzo 2022 (v. act. 3 e 4); - le procure inoltrate dai ricorrenti il 16 marzo 2022 (v. act. 4.1-4.4); - lo scritto datato 25 marzo 2022, con cui i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il proprio gravame (v. act. 5).

Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 25 marzo 2022, questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39

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cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che in caso di ritiro del ricorso l’insorgente va considerato parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161 del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.; GYGI, Bun- desverwaltungsrechtspflege, 2a ediz. 1983, pag. 327);

- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio embrionale della procedura, prima che l'autorità d'esecuzione sia stata invitata a presen- tare le proprie osservazioni, cagionando contenuti, ma comunque esistenti, oneri di lavoro per la cancelleria del Tribunale; - che l'emolumento posto a carico dei ricorrenti in solido va quindi fissato a fr. 1’000.–, in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido.

Bellinzona, 30 marzo 2022

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Filippo Gianoni - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).