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RR.2022.191

Bundesstrafgericht · 2023-04-12 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova

Sachverhalt

A. Il 12 novembre 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ca- tania ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in- ternazionale, completata il 26 giugno 2015, il 26 gennaio, il 26 febbraio, il 23 giugno e il 4 novembre 2016, nonché il 10 agosto 2021, nell’ambito di un procedimento penale a carico di B., C. e A. per il reato di bancarotta fraudo- lenta in concorso (art. 216-223 R.D. 267/42). In sostanza, l’autorità estera ha affermato che “in data 9 maggio 2013 la D. S.p.A., con sede a Catania, […] esercente l’attività di trasporto aereo di linea dei passeggeri è stata ammessa a concordato preventivo con un passivo di EUR 238'585'413.–. Le indagini svolte dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catania hanno evidenziato gravi irregolarità commesse dai legali rappresentanti della società predetta, allo scopo di prolungare artificiosamente la durata della so- cietà, ed in particolare, indebite riduzioni delle perdite di esercizio nel corso degli anni che hanno aggravato lo stato di dissesto fino all’insolvenza rico- nosciuta dal Tribunale fallimentare nel provvedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo con liquidazione dei beni. Dalle attività dei consulenti tecnici nominati dallo scrivente ufficio sono emerse operazioni distrattive del patrimonio della società per circa 2 milioni di euro” (v. atto 1 dell’incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).

Con la rogatoria, l’autorità estera ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione bancaria concernente relazioni accese presso la banca E. riconducibili ad A., unitamente al sequestro dei relativi saldi attivi (v. atto 1, pag. 3 e seg.). Con complemento del 23 giugno 2016, la medesima autorità ha in particolare chiesto di sottoporre a sequestro preventivo diverse rela- zioni bancarie presso la suddetta banca, tra le quali il conto corrente n. 1 denominato “F.” nella disponibilità di A. (v. atto 48 incarto MP-TI).

B. Mediante decisione del 2 settembre 2016, il MP-TI è entrato in materia sul complemento del 23 giugno 2016 presentato dall'autorità italiana, ordinando alla banca E. di trasmettergli l’estratto patrimoniale alla data del 29 gennaio e 4 marzo 2016 di svariate relazioni bancarie, tra le quali il conto corrente

n. 1 denominato “F.” (v. atto 49, pag. 4, incarto MP-TI), precisato che, da una parte, gli averi depositati su quest’ultimo sono stati bloccati con decisione del 29 gennaio 2016 (v. atto 19 incarto MP-TI) e, dall’altra, la restante documen- tazione bancaria riguardante il medesimo conto, in accordo con A., è stata trasmessa in via semplificata, ex art. 80a AIMP, all’autorità rogante in data 17 giugno 2016 (v. atto 47 incarto MP-TI).

C. Con decisione di chiusura del 9 settembre 2022, il MP-TI ha ordinato la tra- smissione alle autorità italiane della documentazione oggetto della decisione del 2 settembre 2016 (v. act. 1.3, pag. 6 nonché 10 e seg.).

D. Il 12 ottobre 2022, A. ha interposto ricorso avverso la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale presen- tando le seguenti conclusioni (v. act. 1, pag. 22 e segg.):

“In via preliminare

1. La decisione di chiusura è annullata per quanto attiene ad A. Di conseguenza è fatto ordine al Ministero pubblico del Cantone Ticino di intimare la decisione ad A. c/o l’Avv. Galfetti Renzo,

In via principale

1. Il ricorso è integralmente accolto. Di conseguenza, la decisione di chiusura datata 9 settembre 2022 è annullata e modificata come segue:

- La domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presen- tata dalla Procura della Repubblica di Catania è rifiutata, poiché irricevibile, di conseguenza,

- È ordinato il dissequestro integrale ed immediato della relazione n. 1

denominata “F.” presso la banca E.;

- È ordinata la riconsegna agli aventi diritto della documentazione ban-

caria relativa

i) al conto corrente n. 1 denominato “F.”;

ii) alla relazione n. 2 intestata a G. e H.

e meglio i documenti di apertura della relazione bancaria, estratto

patrimoniale dal 01.01.2013 al 22.01.2015, estratti di accrediti e

e addebiti nel periodo dal 01.01.2013 al 22.01.2015.

2. Protestate tasse, spese e ripetibili.

In via subordinata

1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione di chiusura da- tata 9 settembre 2022 è annullata e modificata come segue:

- La domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presen- tata dalla Procura della Repubblica di Catania è rifiutata, di conseguenza,

- È ordinato il dissequestro integrale ed immediato della relazione n.

1 denominata “F.” presso la banca E.;

- È ordinata la riconsegna agli aventi diritto della documentazione ban-

caria relativa

i) al conto corrente n. denominato “F.”;

ii) alla relazione n. 2 intestata a G. e H.

e meglio i documenti di apertura della relazione bancaria, estratto

patrimoniale dal 01.01.2013 al 22.01.2015, estratti di accrediti e

addebiti nel periodo dal 01.01.2013 al 22.01.2015.

2. Protestate tasse, spese e ripetibili.

In via ancora più subordinata

1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione di chiusura da- tata 9 settembre 2022 è annullata e modificata come segue:

- La domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presen- tata dalla Procura della Repubblica di Catania è rifiutata, di conseguenza,

- È ordinato il dissequestro integrale ed immediato della relazione n.

1 denominata “F.” presso la banca E.;

- È ordinata la riconsegna agli aventi diritto della documentazione ban-

caria relativa al conto corrente n. 1 denominato “F.”;

- La decisione di chiusura datata 9 settembre 2022 è invece ritornata al Ministero pubblico del Cantone Ticino perché l’autorità rogata proceda ad emissione di nuova decisione di chiusura impugnabile, dopo esecuzione della cernita della documentazione, rispettivamente dopo parziale oscuramento della documenta- zione concernente la relazione n. 2 intestata a G. e H.;

2. Protestate tasse, spese e ripetibili.”

E. Con scritto del 25 ottobre 2022, il MP-TI ha comunicato di non avere osser- vazioni da formulare, ribadendo quanto già esposto nella decisione di chiu- sura impugnata e rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 6). Con osservazioni del 31 ottobre 2022, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).

F. Con replica dell’11 novembre 2022, trasmessa al MP-TI e all’UFG per cono- scenza, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 9).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet

della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazio- nale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).

E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria n. 1 denominato “F.”, il ricorrente è legittimato a ricorrere per tale relazione (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La legittimazione ricorsuale fa per contro difetto per quanto riguarda le altre relazioni oggetto della decisione im- pugnata, di cui egli non è intestatario.

E. 2 Il ricorrente afferma innanzitutto che, pur concernendolo direttamente, in quanto imputato all’estero nonché destinatario di misure provvisionali, la decisione im- pugnata non gli sarebbe stata notificata – essa sarebbe pervenuta al suo patro- cinatore in quanto legale anche dell’altro imputato –, ciò che sarebbe irrito, abu- sivo e lesivo dei suoi diritti. Egli si attende quindi “una nuova notifica della stessa, con la possibilità di avviare la procedura ricorsuale entro i 30 giorni suc- cessivi alla corretta intimazione postulata” (v. act. 1, pag. 3).

E. 2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamati dall’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter- nationale ne matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo di- ritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Verletzung des rechtli- chen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 non- ché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).

Anche in presenza di una violazione grave del diritto di essere sentito, il Tribu- nale federale ha già ritenuto ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando questo costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con l'interesse della parte interes- sata ad un'evasione celere della sua causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in pre- senza di violazioni particolarmente gravi, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce so- vente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. La possi- bilità della sanatoria, che tiene conto della necessità di un'esecuzione celere della domanda rogatoriale giusta l'art. 17a AIMP e dell'economia procedurale, non deve inoltre essere interpretata dall'autorità d'esecuzione come un invito a violare i diritti processuali della persona toccata (sentenza del Tribunale fede- rale 1C_560/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 2.2). Una riparazione entra in linea di considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pre- giudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettiva- mente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). In nessun caso, comun- que, può essere ammesso che l'autorità pervenga attraverso una violazione del diritto di essere sentito ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto proce- dendo in modo corretto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1).

E. 2.2 In concreto, si constata che la decisione impugnata non è stata effettivamente notificata al ricorrente, il quale è venuto a conoscenza della stessa in virtù del fatto che il suo patrocinatore rappresenta gli interessi anche di un coimputato, al quale la decisione è stata invece correttamente notificata. L’autorità

d’esecuzione ha quindi violato il diritto di essere sentito del ricorrente. Tenuto conto che la decisione in questione è stata comunque recapitata al patrocina- tore del ricorrente, trattasi di una violazione non grave che può essere sanata dinanzi a questa Corte (v. supra consid. 2.1). Della stessa si deve tuttavia te- nere conto in ambito di spese processuali (v. TPF 2008 172 consid. 6 e 7).

E. 3 Il ricorrente afferma che la decisione impugnata non menziona, inspiegabil- mente e a detrimento dei suoi diritti, il destino dei sequestri, segnatamente del conto corrente n. 1 denominato “F.” presso la banca E. a lui intestato.

Ora, nella misura in cui la decisione impugnata riguarda unicamente la docu- mentazione concernente il conto corrente di cui sopra e non i valori patrimoniali ivi depositati, i quali sono bloccati in virtù della decisione di entrata in materia e incidentale del 29 gennaio 2016 (v. atto 19 incarto MP-TI), tutte le censure in questo ambito devono essere dichiarate inammissibili. A tal proposito, si rileva che, per contestare il sequestro in questione, il ricorrente deve dapprima chie- derne la revoca all’autorità d’esecuzione, la cui decisione è impugnabile dinanzi a questa Corte giusta gli art. 80e cpv. 1 e 25 cpv. 1 AIMP (v. sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2017.340 del 29 marzo 2018 consid. 1.4).

E. 4 Il ricorrente sostiene che la rogatoria, “in specie in relazione all’esposizione fat- tuale e agli indizi alla base della richiesta sia quella di adozione di misure prov- visionali (sequestri), che di trasmissione di documenti bancari” sia gravemente lacunosa e contraddittoria (act. 1, pag. 12).

E. 4.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250

consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).

E. 4.2 Nella fattispecie, ribadito quanto già esposto in precedenza (v. supra Fatti lett. A), l’autorità rogante afferma che «si è accertato inoltre che – in virtù di un ac- cordo di finanziamento sottoscritto in data 15 marzo 2011 – la D. S.p.A. ha ri- cevuto dalla società svizzera I. S.A. la somma di €. 3 milioni a titolo di versa- mento in conto futuro aumento di capitale. La I. S.A. ha sede a Lugano in via Z. e ha un capitale sociale pari a CHF 500.000; J. ricopre la carica di Presidente (cioè il medesimo ruolo assunto in I. S.A.) e K., già Consigliere d’amministra- zione di I: S.A., risulta ricoprire la carica di Vìce Presidente. Dall’analisi dei col- legamenti e dei ruoli assunti da J. in numerose entità societarie (circa 90 tra attive e cessate) e da K., appare verosimile ritenere che I. S.A. sia amministrata fiduciariamente per conto di beneficiari economici la cui identità non risulta di- chiarata. Dal 10 luglio 2008 la società fiduciaria svizzera L. SA risulta rivestire il ruolo di organismo di controllo e di revisione di I. S.A. Accertata l’assenza di alcuna delibera di aumento di capitale da parte di D. S.p.A., in data 3 febbraio 2012 I. S.A. ha richiesto la restituzione della somma versata, in ragione dei se- guenti termini, riconosciuti “a mero titolo di cortesia”, vista la “rilevanza dell’im- porto dovuto ci rimborso”. Le coordinate bancarie indicate nella corrispondenza privata al fine di effettuare i versamenti sono banca E. IBAN: n. 3; SWIFT […]. È stato accertato che la D. S.p.A. ha effettuato un versamento pari a € 1 milione a titolo di “rimborso accordo di investimento” in favore di I. S.A. con valuta 18 giugno 2012 potendosi ravvisare in tale condotta anche estremi integranti il delitto di riciclaggio finalizzato ad occultare somme provenienti dal delitto di ban- carotta fraudolenta. Inoltre, sono stati acquisiti i seguenti documenti elettronici: una lettera datata 22 gennaio 2013 indirizzata all’attenzione di J. presso la so- cietà svizzera M. AG avente sede presso il medesimo indirizzo di I. S.A. (c/o N. AG sita a Zug in via Y.). Mediante tale missiva, che non risulta firmata, B., nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di O. S.r.l., comunica di accettare le condizioni fissate per la concessione di un finanziamento erogato dalla società M. AG pari a € 2 milioni, da rimborsare in 12 rate mensili da € 200.000 cadauna a partire dal 30 giugno 2013; una disposizione di bonifico ordinata da O. S.r.l. (banca P.) a favore di M. AG c/o N. AG, per un importo pari a € 200.000, con causale: “saldo rata scadenza 30/06/2013”» (atto 1, pag. 2 e seg., incarto MP-TI). I susseguenti complementi rogatoriali hanno permesso di ulteriormente specificare i termini della vicenda, la quale ha coinvolto svariate relazioni bancarie in Svizzera riconducibili a persone fisiche e giuridiche toccate dall’inchiesta estera (v. atti 3, 17, 27, 48 e 52 incarto MP-TI). Fra queste, oltre al già citato B., vi è il ricorrente, amministratore delegato della società O. S.r.l. nonché membro del consiglio di amministrazione di D. S.p.A.

Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro nonché privo di particolari la- cune o contraddizioni risulta essere in ogni caso il motivo che ha indotto

l’autorità rogante a chiedere di ottenere la documentazione litigiosa, legato alle operazioni sopra descritte e ai ruoli degli indagati nelle società direttamente coinvolte. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulte- riormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'auto- rità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulterior- mente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. Le censure in questo ambito vanno dunque respinte.

E. 5 L’insorgente afferma che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità nonché il divieto della fishing expedition, nella misura in cui l’au- torità d’esecuzione non avrebbe proceduto a una cernita della documentazione litigiosa, in parte peraltro già in possesso dell’autorità rogante e in ogni caso non sufficientemente specificata. A suo avviso, occorrerebbe comunque pre- servare la riservatezza dei nominativi di persone o società che nulla avrebbero a che vedere con la fattispecie oggetto d’indagine. Per cui, nella denegata ipo- tesi in cui la domanda di assistenza dovesse essere ritenuta ricevibile, bisogne- rebbe procedere con l’oscuramento di tutte le transazioni e dei nominativi asso- lutamente non interessati dalle indagini estere, e in concreto, “all’estromissione e/o omissione di tutti i nominativi, dati e operazioni che non concernono A. e meglio società di cui egli era membro del CdA” (act. 1, pag. 22).

E. 5.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di

regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tutte le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale fe- derale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 feb- braio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le tran- sazioni effettuate attraverso i conti utilizzati dalle soggettività in questione e che possano far parte del meccanismo delittuoso messo in atto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Natural- mente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l’autorità richie- dente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è fina- lizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sen- tenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le au- torità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 con- sid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esi- genze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedi- tion, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indetermi- nata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta

delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).

E. 5.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data. Il ricorrente, indagato nel procedimento estero, è membro del consiglio di amministrazione di D. S.p.A. nonché amministratore delegato di O. S.r.l., so- cietà direttamente coinvolte nell’inchiesta italiana. Vista la natura dei reati con- testati, la relazione bancaria del ricorrente può essere senz’altro d’interesse per le autorità di perseguimento penale, al fine di verificare se la stessa è stata utilizzata nell’attività distrattiva a danno di D. S.p.A e in eventuali atti di riciclag- gio di denaro. Le autorità estere devono poter accedere a tutta la documenta- zione riguardante il conto del ricorrente, al fine di ricostruire i flussi che lo hanno toccato e che possono essere utili per chiarire i fatti oggetto d’indagine in Italia. Alla luce di ciò, che le autorità italiane possano essere già in possesso di certi atti poco importa. Del resto, l'interesse alla “privacy” delle persone toccate dalla misura chiaramente non può prevalere, nelle descritte circostanze, sulle neces- sità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG; art. 8 CRic; sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 consid. 3.3), anche perché non è escluso un loro possibile coinvolgimento nei fatti indagati. Il diritto alla riservatezza del cliente non prevale manifestamente sugli interessi del procedimento penale, per cui il principio della proporzionalità non è stato disatteso neppure da questo punto di vista (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2022.112 del 1 settembre 2022 consid. 4.2).

Per il resto, spetterà al giudice estero del merito chinarsi sulle contestazioni dei fatti e/o reati formulate dal ricorrente nonché valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzial- mente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.

E. 6 In conclusione, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 7 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata, tenuto conto dell’accertata violazione del diritto di essere sentito (v. supra consid. 2.2), a fr. 4'000.–, a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo

delle spese di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al ricor- rente il saldo di fr. 1'000.–.

Dispositiv
  1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 12 aprile 2023 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

rappresentato dall'avv. Renzo Galfetti, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2022.191

Fatti: A. Il 12 novembre 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ca- tania ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in- ternazionale, completata il 26 giugno 2015, il 26 gennaio, il 26 febbraio, il 23 giugno e il 4 novembre 2016, nonché il 10 agosto 2021, nell’ambito di un procedimento penale a carico di B., C. e A. per il reato di bancarotta fraudo- lenta in concorso (art. 216-223 R.D. 267/42). In sostanza, l’autorità estera ha affermato che “in data 9 maggio 2013 la D. S.p.A., con sede a Catania, […] esercente l’attività di trasporto aereo di linea dei passeggeri è stata ammessa a concordato preventivo con un passivo di EUR 238'585'413.–. Le indagini svolte dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catania hanno evidenziato gravi irregolarità commesse dai legali rappresentanti della società predetta, allo scopo di prolungare artificiosamente la durata della so- cietà, ed in particolare, indebite riduzioni delle perdite di esercizio nel corso degli anni che hanno aggravato lo stato di dissesto fino all’insolvenza rico- nosciuta dal Tribunale fallimentare nel provvedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo con liquidazione dei beni. Dalle attività dei consulenti tecnici nominati dallo scrivente ufficio sono emerse operazioni distrattive del patrimonio della società per circa 2 milioni di euro” (v. atto 1 dell’incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).

Con la rogatoria, l’autorità estera ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione bancaria concernente relazioni accese presso la banca E. riconducibili ad A., unitamente al sequestro dei relativi saldi attivi (v. atto 1, pag. 3 e seg.). Con complemento del 23 giugno 2016, la medesima autorità ha in particolare chiesto di sottoporre a sequestro preventivo diverse rela- zioni bancarie presso la suddetta banca, tra le quali il conto corrente n. 1 denominato “F.” nella disponibilità di A. (v. atto 48 incarto MP-TI).

B. Mediante decisione del 2 settembre 2016, il MP-TI è entrato in materia sul complemento del 23 giugno 2016 presentato dall'autorità italiana, ordinando alla banca E. di trasmettergli l’estratto patrimoniale alla data del 29 gennaio e 4 marzo 2016 di svariate relazioni bancarie, tra le quali il conto corrente

n. 1 denominato “F.” (v. atto 49, pag. 4, incarto MP-TI), precisato che, da una parte, gli averi depositati su quest’ultimo sono stati bloccati con decisione del 29 gennaio 2016 (v. atto 19 incarto MP-TI) e, dall’altra, la restante documen- tazione bancaria riguardante il medesimo conto, in accordo con A., è stata trasmessa in via semplificata, ex art. 80a AIMP, all’autorità rogante in data 17 giugno 2016 (v. atto 47 incarto MP-TI).

C. Con decisione di chiusura del 9 settembre 2022, il MP-TI ha ordinato la tra- smissione alle autorità italiane della documentazione oggetto della decisione del 2 settembre 2016 (v. act. 1.3, pag. 6 nonché 10 e seg.).

D. Il 12 ottobre 2022, A. ha interposto ricorso avverso la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale presen- tando le seguenti conclusioni (v. act. 1, pag. 22 e segg.):

“In via preliminare

1. La decisione di chiusura è annullata per quanto attiene ad A. Di conseguenza è fatto ordine al Ministero pubblico del Cantone Ticino di intimare la decisione ad A. c/o l’Avv. Galfetti Renzo,

In via principale

1. Il ricorso è integralmente accolto. Di conseguenza, la decisione di chiusura datata 9 settembre 2022 è annullata e modificata come segue:

- La domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presen- tata dalla Procura della Repubblica di Catania è rifiutata, poiché irricevibile, di conseguenza,

- È ordinato il dissequestro integrale ed immediato della relazione n. 1

denominata “F.” presso la banca E.;

- È ordinata la riconsegna agli aventi diritto della documentazione ban-

caria relativa

i) al conto corrente n. 1 denominato “F.”;

ii) alla relazione n. 2 intestata a G. e H.

e meglio i documenti di apertura della relazione bancaria, estratto

patrimoniale dal 01.01.2013 al 22.01.2015, estratti di accrediti e

e addebiti nel periodo dal 01.01.2013 al 22.01.2015.

2. Protestate tasse, spese e ripetibili.

In via subordinata

1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione di chiusura da- tata 9 settembre 2022 è annullata e modificata come segue:

- La domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presen- tata dalla Procura della Repubblica di Catania è rifiutata, di conseguenza,

- È ordinato il dissequestro integrale ed immediato della relazione n.

1 denominata “F.” presso la banca E.;

- È ordinata la riconsegna agli aventi diritto della documentazione ban-

caria relativa

i) al conto corrente n. denominato “F.”;

ii) alla relazione n. 2 intestata a G. e H.

e meglio i documenti di apertura della relazione bancaria, estratto

patrimoniale dal 01.01.2013 al 22.01.2015, estratti di accrediti e

addebiti nel periodo dal 01.01.2013 al 22.01.2015.

2. Protestate tasse, spese e ripetibili.

In via ancora più subordinata

1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione di chiusura da- tata 9 settembre 2022 è annullata e modificata come segue:

- La domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presen- tata dalla Procura della Repubblica di Catania è rifiutata, di conseguenza,

- È ordinato il dissequestro integrale ed immediato della relazione n.

1 denominata “F.” presso la banca E.;

- È ordinata la riconsegna agli aventi diritto della documentazione ban-

caria relativa al conto corrente n. 1 denominato “F.”;

- La decisione di chiusura datata 9 settembre 2022 è invece ritornata al Ministero pubblico del Cantone Ticino perché l’autorità rogata proceda ad emissione di nuova decisione di chiusura impugnabile, dopo esecuzione della cernita della documentazione, rispettivamente dopo parziale oscuramento della documenta- zione concernente la relazione n. 2 intestata a G. e H.;

2. Protestate tasse, spese e ripetibili.”

E. Con scritto del 25 ottobre 2022, il MP-TI ha comunicato di non avere osser- vazioni da formulare, ribadendo quanto già esposto nella decisione di chiu- sura impugnata e rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 6). Con osservazioni del 31 ottobre 2022, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).

F. Con replica dell’11 novembre 2022, trasmessa al MP-TI e all’UFG per cono- scenza, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 9).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1.

1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet

della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazio- nale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).

1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria n. 1 denominato “F.”, il ricorrente è legittimato a ricorrere per tale relazione (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La legittimazione ricorsuale fa per contro difetto per quanto riguarda le altre relazioni oggetto della decisione im- pugnata, di cui egli non è intestatario.

2. Il ricorrente afferma innanzitutto che, pur concernendolo direttamente, in quanto imputato all’estero nonché destinatario di misure provvisionali, la decisione im- pugnata non gli sarebbe stata notificata – essa sarebbe pervenuta al suo patro- cinatore in quanto legale anche dell’altro imputato –, ciò che sarebbe irrito, abu- sivo e lesivo dei suoi diritti. Egli si attende quindi “una nuova notifica della stessa, con la possibilità di avviare la procedura ricorsuale entro i 30 giorni suc- cessivi alla corretta intimazione postulata” (v. act. 1, pag. 3).

2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamati dall’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter- nationale ne matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo di- ritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Verletzung des rechtli- chen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 non- ché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).

Anche in presenza di una violazione grave del diritto di essere sentito, il Tribu- nale federale ha già ritenuto ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando questo costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con l'interesse della parte interes- sata ad un'evasione celere della sua causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in pre- senza di violazioni particolarmente gravi, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce so- vente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. La possi- bilità della sanatoria, che tiene conto della necessità di un'esecuzione celere della domanda rogatoriale giusta l'art. 17a AIMP e dell'economia procedurale, non deve inoltre essere interpretata dall'autorità d'esecuzione come un invito a violare i diritti processuali della persona toccata (sentenza del Tribunale fede- rale 1C_560/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 2.2). Una riparazione entra in linea di considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pre- giudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettiva- mente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). In nessun caso, comun- que, può essere ammesso che l'autorità pervenga attraverso una violazione del diritto di essere sentito ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto proce- dendo in modo corretto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1).

2.2 In concreto, si constata che la decisione impugnata non è stata effettivamente notificata al ricorrente, il quale è venuto a conoscenza della stessa in virtù del fatto che il suo patrocinatore rappresenta gli interessi anche di un coimputato, al quale la decisione è stata invece correttamente notificata. L’autorità

d’esecuzione ha quindi violato il diritto di essere sentito del ricorrente. Tenuto conto che la decisione in questione è stata comunque recapitata al patrocina- tore del ricorrente, trattasi di una violazione non grave che può essere sanata dinanzi a questa Corte (v. supra consid. 2.1). Della stessa si deve tuttavia te- nere conto in ambito di spese processuali (v. TPF 2008 172 consid. 6 e 7).

3. Il ricorrente afferma che la decisione impugnata non menziona, inspiegabil- mente e a detrimento dei suoi diritti, il destino dei sequestri, segnatamente del conto corrente n. 1 denominato “F.” presso la banca E. a lui intestato.

Ora, nella misura in cui la decisione impugnata riguarda unicamente la docu- mentazione concernente il conto corrente di cui sopra e non i valori patrimoniali ivi depositati, i quali sono bloccati in virtù della decisione di entrata in materia e incidentale del 29 gennaio 2016 (v. atto 19 incarto MP-TI), tutte le censure in questo ambito devono essere dichiarate inammissibili. A tal proposito, si rileva che, per contestare il sequestro in questione, il ricorrente deve dapprima chie- derne la revoca all’autorità d’esecuzione, la cui decisione è impugnabile dinanzi a questa Corte giusta gli art. 80e cpv. 1 e 25 cpv. 1 AIMP (v. sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2017.340 del 29 marzo 2018 consid. 1.4).

4. Il ricorrente sostiene che la rogatoria, “in specie in relazione all’esposizione fat- tuale e agli indizi alla base della richiesta sia quella di adozione di misure prov- visionali (sequestri), che di trasmissione di documenti bancari” sia gravemente lacunosa e contraddittoria (act. 1, pag. 12).

4.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250

consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).

4.2 Nella fattispecie, ribadito quanto già esposto in precedenza (v. supra Fatti lett. A), l’autorità rogante afferma che «si è accertato inoltre che – in virtù di un ac- cordo di finanziamento sottoscritto in data 15 marzo 2011 – la D. S.p.A. ha ri- cevuto dalla società svizzera I. S.A. la somma di €. 3 milioni a titolo di versa- mento in conto futuro aumento di capitale. La I. S.A. ha sede a Lugano in via Z. e ha un capitale sociale pari a CHF 500.000; J. ricopre la carica di Presidente (cioè il medesimo ruolo assunto in I. S.A.) e K., già Consigliere d’amministra- zione di I: S.A., risulta ricoprire la carica di Vìce Presidente. Dall’analisi dei col- legamenti e dei ruoli assunti da J. in numerose entità societarie (circa 90 tra attive e cessate) e da K., appare verosimile ritenere che I. S.A. sia amministrata fiduciariamente per conto di beneficiari economici la cui identità non risulta di- chiarata. Dal 10 luglio 2008 la società fiduciaria svizzera L. SA risulta rivestire il ruolo di organismo di controllo e di revisione di I. S.A. Accertata l’assenza di alcuna delibera di aumento di capitale da parte di D. S.p.A., in data 3 febbraio 2012 I. S.A. ha richiesto la restituzione della somma versata, in ragione dei se- guenti termini, riconosciuti “a mero titolo di cortesia”, vista la “rilevanza dell’im- porto dovuto ci rimborso”. Le coordinate bancarie indicate nella corrispondenza privata al fine di effettuare i versamenti sono banca E. IBAN: n. 3; SWIFT […]. È stato accertato che la D. S.p.A. ha effettuato un versamento pari a € 1 milione a titolo di “rimborso accordo di investimento” in favore di I. S.A. con valuta 18 giugno 2012 potendosi ravvisare in tale condotta anche estremi integranti il delitto di riciclaggio finalizzato ad occultare somme provenienti dal delitto di ban- carotta fraudolenta. Inoltre, sono stati acquisiti i seguenti documenti elettronici: una lettera datata 22 gennaio 2013 indirizzata all’attenzione di J. presso la so- cietà svizzera M. AG avente sede presso il medesimo indirizzo di I. S.A. (c/o N. AG sita a Zug in via Y.). Mediante tale missiva, che non risulta firmata, B., nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di O. S.r.l., comunica di accettare le condizioni fissate per la concessione di un finanziamento erogato dalla società M. AG pari a € 2 milioni, da rimborsare in 12 rate mensili da € 200.000 cadauna a partire dal 30 giugno 2013; una disposizione di bonifico ordinata da O. S.r.l. (banca P.) a favore di M. AG c/o N. AG, per un importo pari a € 200.000, con causale: “saldo rata scadenza 30/06/2013”» (atto 1, pag. 2 e seg., incarto MP-TI). I susseguenti complementi rogatoriali hanno permesso di ulteriormente specificare i termini della vicenda, la quale ha coinvolto svariate relazioni bancarie in Svizzera riconducibili a persone fisiche e giuridiche toccate dall’inchiesta estera (v. atti 3, 17, 27, 48 e 52 incarto MP-TI). Fra queste, oltre al già citato B., vi è il ricorrente, amministratore delegato della società O. S.r.l. nonché membro del consiglio di amministrazione di D. S.p.A.

Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro nonché privo di particolari la- cune o contraddizioni risulta essere in ogni caso il motivo che ha indotto

l’autorità rogante a chiedere di ottenere la documentazione litigiosa, legato alle operazioni sopra descritte e ai ruoli degli indagati nelle società direttamente coinvolte. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulte- riormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'auto- rità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulterior- mente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. Le censure in questo ambito vanno dunque respinte.

5. L’insorgente afferma che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità nonché il divieto della fishing expedition, nella misura in cui l’au- torità d’esecuzione non avrebbe proceduto a una cernita della documentazione litigiosa, in parte peraltro già in possesso dell’autorità rogante e in ogni caso non sufficientemente specificata. A suo avviso, occorrerebbe comunque pre- servare la riservatezza dei nominativi di persone o società che nulla avrebbero a che vedere con la fattispecie oggetto d’indagine. Per cui, nella denegata ipo- tesi in cui la domanda di assistenza dovesse essere ritenuta ricevibile, bisogne- rebbe procedere con l’oscuramento di tutte le transazioni e dei nominativi asso- lutamente non interessati dalle indagini estere, e in concreto, “all’estromissione e/o omissione di tutti i nominativi, dati e operazioni che non concernono A. e meglio società di cui egli era membro del CdA” (act. 1, pag. 22).

5.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di

regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tutte le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale fe- derale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 feb- braio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le tran- sazioni effettuate attraverso i conti utilizzati dalle soggettività in questione e che possano far parte del meccanismo delittuoso messo in atto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Natural- mente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l’autorità richie- dente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è fina- lizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sen- tenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le au- torità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 con- sid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esi- genze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedi- tion, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indetermi- nata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta

delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).

5.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data. Il ricorrente, indagato nel procedimento estero, è membro del consiglio di amministrazione di D. S.p.A. nonché amministratore delegato di O. S.r.l., so- cietà direttamente coinvolte nell’inchiesta italiana. Vista la natura dei reati con- testati, la relazione bancaria del ricorrente può essere senz’altro d’interesse per le autorità di perseguimento penale, al fine di verificare se la stessa è stata utilizzata nell’attività distrattiva a danno di D. S.p.A e in eventuali atti di riciclag- gio di denaro. Le autorità estere devono poter accedere a tutta la documenta- zione riguardante il conto del ricorrente, al fine di ricostruire i flussi che lo hanno toccato e che possono essere utili per chiarire i fatti oggetto d’indagine in Italia. Alla luce di ciò, che le autorità italiane possano essere già in possesso di certi atti poco importa. Del resto, l'interesse alla “privacy” delle persone toccate dalla misura chiaramente non può prevalere, nelle descritte circostanze, sulle neces- sità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG; art. 8 CRic; sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 consid. 3.3), anche perché non è escluso un loro possibile coinvolgimento nei fatti indagati. Il diritto alla riservatezza del cliente non prevale manifestamente sugli interessi del procedimento penale, per cui il principio della proporzionalità non è stato disatteso neppure da questo punto di vista (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2022.112 del 1 settembre 2022 consid. 4.2).

Per il resto, spetterà al giudice estero del merito chinarsi sulle contestazioni dei fatti e/o reati formulate dal ricorrente nonché valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzial- mente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.

6. In conclusione, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata, tenuto conto dell’accertata violazione del diritto di essere sentito (v. supra consid. 2.2), a fr. 4'000.–, a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo

delle spese di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al ricor- rente il saldo di fr. 1'000.–.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.

Bellinzona, 13 aprile 2023

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Renzo Galfetti - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).