Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Sachverhalt
A. Il 12 novembre 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordina- rio di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudi- ziaria internazionale, completata il 25 novembre, il 30 settembre e il 9 dicem- bre 2020, nell’ambito di un procedimento penale a carico di B., C. e D. per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), riciclaggio (art. 648-bis CP/I), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Decreto legislativo 74/2000) o mediante altri ar- tifici (art. 3 Decreto legislativo 74/2000). In sostanza, l’autorità estera ha af- fermato che “le indagini hanno origine da un’attività propria dell’Agenzia delle Entrate di contrasto degli illeciti di natura tributaria che ha consentito di indi- viduare un complesso ed articolato sistema di frode fiscale, posto in essere attraverso l’utilizzo di strutture societarie di diritto anglosassone […]. Si tratta, nello specifico, della creazione di strutture societarie preconfezionate (così dette shelf companies), dotate di uno statuto standard (memorandum of in- corporation), riconducibili il più delle volte a società schermo (shareholders), con sede nelle Isole Vergini Britanniche, Panama o altri paradisi fiscali e ge- stite da amministratori fiduciari (così detti nominees), al fine unico di porre in essere operazioni di pianificazione fiscale e, talora, veri e propri illeciti quali l’evasione di imposte o il riciclaggio di denaro” (v. atto 2 dell’incarto del Mini- stero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).
Con un ulteriore complemento del 29 giugno 2022, l’autorità rogante ha in- formato il MP-TI che “tra le società emerse nel corso delle indagini vi è la E. S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Torino, corso Z., esercente l’at- tività di gestione strutture apparecchiature informatiche housing. La predetta, nello specifico, avrebbe interposto la società di diritto inglese F. LIMITED, società veicolo di diritto anglosassone, creata ad hoc, attraverso un sofisti- cato sistema di pianificazione fiscale ideato dal network G. (ora H.) e stru- mentale alla buona riuscita del duplice intento di consentire alla E. S.r.l. di abbattere il proprio reddito, in virtù dei minori ricavi dichiarati e sottrarre a tassazione cospicue somme di denaro in Italia garantendo così il trasferi- mento di ingenti capitali all’estero” (atto 4 incarto MP-TI).
Con quest’ultimo complemento, l’autorità estera chiede di sequestrare tutta la documentazione concernente i seguenti conti presso la banca I., a Lu- gano, intestati ad A.: in valuta euro, no. 1, no. 2 e no. 3; in valuta franchi svizzeri, no.4 e no. 5 (v. ibidem, pag. 8).
B. Mediante decisione del 4 luglio 2022, il MP-TI è entrato in materia sul com- plemento del 29 giugno 2022 presentato dall'autorità italiana, ordinando alla
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banca I. l’identificazione dei conti di cui sopra nonché il sequestro della rela- tiva documentazione (v. atto 5 incarto MP-TI).
C. Con scritto del 13 luglio 2022, la banca I. ha trasmesso la documentazione richiesta (v. atto 8 incarto MP-TI).
D. Con decisione di chiusura del 12 agosto 2022, il MP-TI ha ordinato la tra- smissione alle autorità italiane di svariata documentazione concernente le già citate relazioni bancarie (v. act. 1.1, pag. 7).
E. Il 16 settembre 2022, A. ha interposto ricorso avverso la decisione in que- stione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale po- stulando, in via principale, la reiezione della rogatoria italiana e, in via subor- dinata, la trasmissione dei soli “estratti conto nr. 2 (conto EUR) e nr. 5 (conto CHF)” (act. 1, pag. 8).
F. Con scritto del 3 ottobre 2022, il MP-TI ha comunicato di non avere osserva- zioni da formulare, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 7). Con osservazioni del 10 ottobre 2022, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 9). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi al ricorrente per conoscenza (v. act. 10).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
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E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazio- nale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare delle relazioni bancarie oggetto della decisione impugnata, il ricorrente
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è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 Il ricorrente sostiene che la rogatoria mancherebbe di precisione per quanto riguarda gli ipotetici reati e la doppia punibilità. Il complemento rogatoriale del 29 giugno 2022 menzionerebbe il reato di frode fiscale, senza specificare sulla base di quali fatti sarebbe ipotizzata la frode. Esso non specificherebbe, in par- ticolare, quali sarebbero i redditi non dichiarati in Italia. A suo avviso, dal testo della rogatoria si evincerebbe che i redditi che si sarebbero dovuti dichiarare sono quelli da lui conseguiti quale persona fisica e concernerebbero una ipotiz- zata e mai avvenuta evasione fiscale che nulla avrebbe a che fare con i reati prospettati nelle rogatorie italiane.
E. 2.1.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con- sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
E. 2.1.2 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto
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interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e con- dizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratteriz- zati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia puni- bilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).
L'art. 2 lett. a CEAG permette di rifiutare l'assistenza giudiziaria quando la do- manda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV par. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedi- menti di politica monetaria, commerciale o economica. Per contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, mediante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimo- niali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde so- stanzialmente a quella in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 consid. 5.2.3 con rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensabile fare uso di documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri metodi. Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l’esistenza di un inganno astuto. In deter- minate circostanze anche false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o pre- vede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fiducia (DTF 139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 con- sid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 consid. 5.2; v. anche TPF 2008 128 con- sid. 5.4).
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Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'au- torità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di suffi- cienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 con- sid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 645 nota 884 pag. 700). Ciò non vale tuttavia in ambito di fiscalità indiretta, dove la Svizzera si è impegnata a fornire reciprocamente assistenza giusta l’art. 50 cpv. 1 CAS per quanto concerne le accise, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte doganali. Per tali imposte indirette l’art. 50 cpv. 1 CAS non fa infatti distinzioni di sorta fra sottrazione d'imposta e truffa fiscale. A tale riguardo, la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce dunque più una discriminante di ri- lievo (v. KOCHER, Commentario basilese, 2015, n. 121 e segg. ad art. 3 AIMP; UNSELD, Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht: Akzessorische Rechtshilfe, Auslieferung und Vollstreckungshilfe bei Fiskaldelikten, 2011, pag. 135, 147 e seg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.262 dell’11 giugno 2012 consid. 1.2.2).
E. 2.2.1 Nella fattispecie, richiamato quanto già espresso in precedenza (v. supra Fatti lett. A), l’autorità rogante, nel suo complemento del 29 giugno 2022, ha affer- mato che dalle dichiarazioni rese da J., rappresentante legale della società E. S.r.l., «è emerso in più occasioni un legame diretto tra la società di diritto anglo- sassone F. LIMITED ed A. […] sebbene dalle visure espletate presso le banche dati il nominativo di A. non compare tra i proprietari/titolari effettivi o tra il mana- gement della citata società inglese. Infatti sarebbe stato proprio il A. a proporre a J. “il cliente F.” fornendogli, nel contempo, la documentazione idonea a pro- vare la bontà della Limited inglese. Nello specifico, J. e A. hanno assunto la carica di Amministratore delegato della E. S.r.l. a partire dall’anno 2009 […]. Il Sig. J., inoltre, nel corso dell’interrogatorio ha più volte ribadito il fatto di non aver mai avuto nessun contatto diretto con personale impiegato nella società F. LIMITED S.r.l. […]» (atto 4, pag. 1, incarto MP-TI). Inoltre, le autorità italiane informano che in data 15 luglio 2021 è avvenuta una perquisizione del domicilio vercellese del ricorrente, la quale avrebbe permesso di raccogliere elementi in- vestigativi di rilievo. Infatti, «nel corso delle operazioni di perquisizione eseguite presso il citato domicilio, all’interno dell’abitazione nella disponibilità del A. sono stati rinvenuti, tra l’altro, tre timbri inerenti alle società estere F. LIMITED, K. SA
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(con sede nella Repubblica di Panama) e L. SA (con sede nella Repubblica di Panama), già note in quanto coinvolte nell’illecito meccanismo fraudolento po- sto in essere dalla domestiche M. SRL e E. SRL al fine di sottrarre a tassazione cospicue somme di denaro in Italia, con grave danno per le casse dell’erario, ed allocare all’estero il provento generatosi a seguito di operazioni di sottofat- turazione alla vendita su diverse cessioni di materiale informatico operate dalle citate società domestiche a favore della F. LIMITED, allorquando quest’ultima ha rivenduto poi il medesimo materiale, ad un prezzo maggiore, al cliente pa- namense L. SA / K. SA. Pertanto, i timbri rinvenuti presso l’abitazione italiana in uso ad A., costituiscono un’importante prova a supporto dell’ipotesi investi- gativa per la quale, quantomeno, la limited inglese F. rappresenterebbe una mera cartiera gestita amministrativamente dal network G., con l’ausilio delle note società di pianificazione fiscale N. SA e O. SAM ma di fatto nella disponi- bilità diretta del dominus A., il quale avrebbe interposto la Limited in parola, per perfezionare il meccanismo fraudolento che ha visto protagoniste la domestiche M. SRL e E. SRL. A ciò si aggiunga il fatto che la disponibilità da parte del A. anche dei timbri relativi alle società panamensi L. SA e K. SA fa ritenere vero- simile il fatto che lo stesso possa essersi occupato in prima persona anche della predisposizione materiale sia delle fatture emesse dalle società italiane nei con- fronti della F. LIMITED, che di quelle emesse da quest’ultima a favore dei citati clienti panamensi. Fatture che poi A. potrebbe aver consegnato alla società el- vetica N. SA per la registrazione contabile e l’invio in Inghilterra al network G., delle relative disposizioni di pagamento» (ibidem, pag. 2 e seg.). Nel comple- mento rogatoriale (di otto pagine) in questione, l’autorità rogante ha passato poi in rassegna i vari documenti sequestrati presso il domicilio del ricorrente, – an- che bancari, relativi a conti intestati al ricorrente presso la banca I. di Lugano – , dai quali emergono ulteriori dettagli legati al ruolo dello stesso nella vicenda oggetto d’inchiesta all’estero (v. ibidem, pag. 3 e segg.).
Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro risulta essere in ogni caso il motivo che ha indotto l’autorità rogante a chiedere di ottenere la documenta- zione litigiosa, legato anche agli estratti bancari rinvenuti presso il domicilio ver- cellese del ricorrente. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza appro- fondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ul- teriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati, tra i quali figura anche il ricorrente. Le censure in questo ambito vanno dunque respinte.
E. 2.2.2 Per quanto riguarda la doppia punibilità, nella misura in cui il procedimento estero verte su reati legati all’utilizzo di fatture false finalizzate alla frode fiscale e a operazioni di riciclaggio del relativo denaro movimentato (v. supra Fatti lett. A, nonché consid. 2.2.1), i fatti contestati agli indagati possono perlomeno
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essere sussunti ai reati di falsità in documenti (art. 251 CP) e truffa in materia fiscale (art. 14 cpv. 2 DPA), per cui la condizione della doppia punibilità è osse- quiata già solo per tale motivo (v. supra consid. 2.1.2). La censura va dunque disattesa.
E. 3 L’insorgente sostiene che la decisione impugnata violi i principi della proporzio- nalità e che la rogatoria costituirebbe una fishing expedition. In particolare, a fronte di ipotetici reati commessi negli anni 2015 e 2016, l’autorità rogante chie- derebbe documentazione relativa a conti bancari aperti solo successivamente. Sia sotto il profilo temporale che materiale non vi sarebbe nessuna connessione tra i reati ipotizzati all’estero e i conti di cui vengono chiesti gli estratti bancari.
E. 3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tute le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale fe- derale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 feb- braio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le tran- sazioni effettuate attraverso i conti utilizzati dalle soggettività in questione e che possano far parte del meccanismo delittuoso messo in atto (v. sentenza del
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Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Natural- mente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l’autorità richie- dente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è fina- lizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sen- tenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le au- torità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 con- sid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esi- genze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723, pag. 798 e seg.). Vie- tata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giuri- sprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fon- dare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).
E. 3.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data. Il ricorrente è indagato all’estero e l’autorità rogante ha sufficientemente spiegato il ruolo che gli viene contestato (v. supra consid. 2.2.1). In occasione della perquisizione avvenuta al domicilio vercellese del predetto, l’autorità estera ha rinvenuto, tra l’altro, diversa documentazione bancaria, ossia: un
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«estratto conto relativo al periodo 01.09.2017 – 19.07.2019 riferito al conto cor- rente in euro recante iban: no. 3 intestato ad A. acceso presso la banca I. di Lugano (Svizzera) sul quale emergono un totale di n. 7 bonifici in entrata, di cui
n. 2 bonifici per l’anno 2018 e n. 5 bonifici per l’anno 2019, provenienti dalla società K. S.A. per un valore complessivo di euro 1.083.450,29 […]. L’analisi del citato conto corrente ha consentito di accertare come A. abbia incassato, per gli anni 2018 e 2019, dalla società panamense K. S.A., riconducibile, come più volte ribadito, al predetto, la somma complessiva di euro 1.083.450,29 […]” nonché un “estratto conto relativo al periodo 20.12.2017 – 12.02.2019 riferito al conto corrente in euro recante iban: no. 6 – intestato alla società P. LIMITED acceso presso la banca I. di Lugano (Svizzera) sul quale emergono un totale di
n. 10 bonifici in entrata provenienti dalla società cliente K. S.A. per un valore complessivo di euro 1.836.192,00» (atto 4, pag. 4, incarto MP-TI). Vista la na- tura dei reati oggetto dell’inchiesta italiana, da respingere è parimenti la conclu- sione subordinata del ricorrente (v. supra lett. E). L’autorità rogante deve infatti potere avere accesso a tutta la documentazione bancaria, al fine di ricostruire tutti i flussi di denaro che potrebbero essere potenzialmente legati ai reati ipo- tizzati, senza limitazioni temporali che si scontrerebbero con la necessità di chiarire in tutta la loro potenziale ampiezza i risvolti delle operazioni incriminate (v. supra consid. 3.1).
Per il resto, spetterà al giudice estero del merito chinarsi sulle contestazioni dei fatti e/o reati formulate dal ricorrente nonché valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzial- mente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.
E. 4 In conclusione, il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 5 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 19 gennaio 2023 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Anne Schweikert,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2022.172
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Fatti: A. Il 12 novembre 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordina- rio di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudi- ziaria internazionale, completata il 25 novembre, il 30 settembre e il 9 dicem- bre 2020, nell’ambito di un procedimento penale a carico di B., C. e D. per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), riciclaggio (art. 648-bis CP/I), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Decreto legislativo 74/2000) o mediante altri ar- tifici (art. 3 Decreto legislativo 74/2000). In sostanza, l’autorità estera ha af- fermato che “le indagini hanno origine da un’attività propria dell’Agenzia delle Entrate di contrasto degli illeciti di natura tributaria che ha consentito di indi- viduare un complesso ed articolato sistema di frode fiscale, posto in essere attraverso l’utilizzo di strutture societarie di diritto anglosassone […]. Si tratta, nello specifico, della creazione di strutture societarie preconfezionate (così dette shelf companies), dotate di uno statuto standard (memorandum of in- corporation), riconducibili il più delle volte a società schermo (shareholders), con sede nelle Isole Vergini Britanniche, Panama o altri paradisi fiscali e ge- stite da amministratori fiduciari (così detti nominees), al fine unico di porre in essere operazioni di pianificazione fiscale e, talora, veri e propri illeciti quali l’evasione di imposte o il riciclaggio di denaro” (v. atto 2 dell’incarto del Mini- stero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).
Con un ulteriore complemento del 29 giugno 2022, l’autorità rogante ha in- formato il MP-TI che “tra le società emerse nel corso delle indagini vi è la E. S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Torino, corso Z., esercente l’at- tività di gestione strutture apparecchiature informatiche housing. La predetta, nello specifico, avrebbe interposto la società di diritto inglese F. LIMITED, società veicolo di diritto anglosassone, creata ad hoc, attraverso un sofisti- cato sistema di pianificazione fiscale ideato dal network G. (ora H.) e stru- mentale alla buona riuscita del duplice intento di consentire alla E. S.r.l. di abbattere il proprio reddito, in virtù dei minori ricavi dichiarati e sottrarre a tassazione cospicue somme di denaro in Italia garantendo così il trasferi- mento di ingenti capitali all’estero” (atto 4 incarto MP-TI).
Con quest’ultimo complemento, l’autorità estera chiede di sequestrare tutta la documentazione concernente i seguenti conti presso la banca I., a Lu- gano, intestati ad A.: in valuta euro, no. 1, no. 2 e no. 3; in valuta franchi svizzeri, no.4 e no. 5 (v. ibidem, pag. 8).
B. Mediante decisione del 4 luglio 2022, il MP-TI è entrato in materia sul com- plemento del 29 giugno 2022 presentato dall'autorità italiana, ordinando alla
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banca I. l’identificazione dei conti di cui sopra nonché il sequestro della rela- tiva documentazione (v. atto 5 incarto MP-TI).
C. Con scritto del 13 luglio 2022, la banca I. ha trasmesso la documentazione richiesta (v. atto 8 incarto MP-TI).
D. Con decisione di chiusura del 12 agosto 2022, il MP-TI ha ordinato la tra- smissione alle autorità italiane di svariata documentazione concernente le già citate relazioni bancarie (v. act. 1.1, pag. 7).
E. Il 16 settembre 2022, A. ha interposto ricorso avverso la decisione in que- stione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale po- stulando, in via principale, la reiezione della rogatoria italiana e, in via subor- dinata, la trasmissione dei soli “estratti conto nr. 2 (conto EUR) e nr. 5 (conto CHF)” (act. 1, pag. 8).
F. Con scritto del 3 ottobre 2022, il MP-TI ha comunicato di non avere osserva- zioni da formulare, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 7). Con osservazioni del 10 ottobre 2022, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 9). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi al ricorrente per conoscenza (v. act. 10).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
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1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazio- nale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare delle relazioni bancarie oggetto della decisione impugnata, il ricorrente
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è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Il ricorrente sostiene che la rogatoria mancherebbe di precisione per quanto riguarda gli ipotetici reati e la doppia punibilità. Il complemento rogatoriale del 29 giugno 2022 menzionerebbe il reato di frode fiscale, senza specificare sulla base di quali fatti sarebbe ipotizzata la frode. Esso non specificherebbe, in par- ticolare, quali sarebbero i redditi non dichiarati in Italia. A suo avviso, dal testo della rogatoria si evincerebbe che i redditi che si sarebbero dovuti dichiarare sono quelli da lui conseguiti quale persona fisica e concernerebbero una ipotiz- zata e mai avvenuta evasione fiscale che nulla avrebbe a che fare con i reati prospettati nelle rogatorie italiane.
2.1
2.1.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con- sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
2.1.2 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto
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interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e con- dizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratteriz- zati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia puni- bilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).
L'art. 2 lett. a CEAG permette di rifiutare l'assistenza giudiziaria quando la do- manda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV par. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedi- menti di politica monetaria, commerciale o economica. Per contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, mediante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimo- niali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde so- stanzialmente a quella in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 consid. 5.2.3 con rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensabile fare uso di documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri metodi. Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l’esistenza di un inganno astuto. In deter- minate circostanze anche false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o pre- vede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fiducia (DTF 139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 con- sid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 consid. 5.2; v. anche TPF 2008 128 con- sid. 5.4).
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Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'au- torità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di suffi- cienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 con- sid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 645 nota 884 pag. 700). Ciò non vale tuttavia in ambito di fiscalità indiretta, dove la Svizzera si è impegnata a fornire reciprocamente assistenza giusta l’art. 50 cpv. 1 CAS per quanto concerne le accise, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte doganali. Per tali imposte indirette l’art. 50 cpv. 1 CAS non fa infatti distinzioni di sorta fra sottrazione d'imposta e truffa fiscale. A tale riguardo, la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce dunque più una discriminante di ri- lievo (v. KOCHER, Commentario basilese, 2015, n. 121 e segg. ad art. 3 AIMP; UNSELD, Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht: Akzessorische Rechtshilfe, Auslieferung und Vollstreckungshilfe bei Fiskaldelikten, 2011, pag. 135, 147 e seg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.262 dell’11 giugno 2012 consid. 1.2.2).
2.2
2.2.1 Nella fattispecie, richiamato quanto già espresso in precedenza (v. supra Fatti lett. A), l’autorità rogante, nel suo complemento del 29 giugno 2022, ha affer- mato che dalle dichiarazioni rese da J., rappresentante legale della società E. S.r.l., «è emerso in più occasioni un legame diretto tra la società di diritto anglo- sassone F. LIMITED ed A. […] sebbene dalle visure espletate presso le banche dati il nominativo di A. non compare tra i proprietari/titolari effettivi o tra il mana- gement della citata società inglese. Infatti sarebbe stato proprio il A. a proporre a J. “il cliente F.” fornendogli, nel contempo, la documentazione idonea a pro- vare la bontà della Limited inglese. Nello specifico, J. e A. hanno assunto la carica di Amministratore delegato della E. S.r.l. a partire dall’anno 2009 […]. Il Sig. J., inoltre, nel corso dell’interrogatorio ha più volte ribadito il fatto di non aver mai avuto nessun contatto diretto con personale impiegato nella società F. LIMITED S.r.l. […]» (atto 4, pag. 1, incarto MP-TI). Inoltre, le autorità italiane informano che in data 15 luglio 2021 è avvenuta una perquisizione del domicilio vercellese del ricorrente, la quale avrebbe permesso di raccogliere elementi in- vestigativi di rilievo. Infatti, «nel corso delle operazioni di perquisizione eseguite presso il citato domicilio, all’interno dell’abitazione nella disponibilità del A. sono stati rinvenuti, tra l’altro, tre timbri inerenti alle società estere F. LIMITED, K. SA
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(con sede nella Repubblica di Panama) e L. SA (con sede nella Repubblica di Panama), già note in quanto coinvolte nell’illecito meccanismo fraudolento po- sto in essere dalla domestiche M. SRL e E. SRL al fine di sottrarre a tassazione cospicue somme di denaro in Italia, con grave danno per le casse dell’erario, ed allocare all’estero il provento generatosi a seguito di operazioni di sottofat- turazione alla vendita su diverse cessioni di materiale informatico operate dalle citate società domestiche a favore della F. LIMITED, allorquando quest’ultima ha rivenduto poi il medesimo materiale, ad un prezzo maggiore, al cliente pa- namense L. SA / K. SA. Pertanto, i timbri rinvenuti presso l’abitazione italiana in uso ad A., costituiscono un’importante prova a supporto dell’ipotesi investi- gativa per la quale, quantomeno, la limited inglese F. rappresenterebbe una mera cartiera gestita amministrativamente dal network G., con l’ausilio delle note società di pianificazione fiscale N. SA e O. SAM ma di fatto nella disponi- bilità diretta del dominus A., il quale avrebbe interposto la Limited in parola, per perfezionare il meccanismo fraudolento che ha visto protagoniste la domestiche M. SRL e E. SRL. A ciò si aggiunga il fatto che la disponibilità da parte del A. anche dei timbri relativi alle società panamensi L. SA e K. SA fa ritenere vero- simile il fatto che lo stesso possa essersi occupato in prima persona anche della predisposizione materiale sia delle fatture emesse dalle società italiane nei con- fronti della F. LIMITED, che di quelle emesse da quest’ultima a favore dei citati clienti panamensi. Fatture che poi A. potrebbe aver consegnato alla società el- vetica N. SA per la registrazione contabile e l’invio in Inghilterra al network G., delle relative disposizioni di pagamento» (ibidem, pag. 2 e seg.). Nel comple- mento rogatoriale (di otto pagine) in questione, l’autorità rogante ha passato poi in rassegna i vari documenti sequestrati presso il domicilio del ricorrente, – an- che bancari, relativi a conti intestati al ricorrente presso la banca I. di Lugano – , dai quali emergono ulteriori dettagli legati al ruolo dello stesso nella vicenda oggetto d’inchiesta all’estero (v. ibidem, pag. 3 e segg.).
Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro risulta essere in ogni caso il motivo che ha indotto l’autorità rogante a chiedere di ottenere la documenta- zione litigiosa, legato anche agli estratti bancari rinvenuti presso il domicilio ver- cellese del ricorrente. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza appro- fondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ul- teriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati, tra i quali figura anche il ricorrente. Le censure in questo ambito vanno dunque respinte.
2.2.2 Per quanto riguarda la doppia punibilità, nella misura in cui il procedimento estero verte su reati legati all’utilizzo di fatture false finalizzate alla frode fiscale e a operazioni di riciclaggio del relativo denaro movimentato (v. supra Fatti lett. A, nonché consid. 2.2.1), i fatti contestati agli indagati possono perlomeno
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essere sussunti ai reati di falsità in documenti (art. 251 CP) e truffa in materia fiscale (art. 14 cpv. 2 DPA), per cui la condizione della doppia punibilità è osse- quiata già solo per tale motivo (v. supra consid. 2.1.2). La censura va dunque disattesa.
3. L’insorgente sostiene che la decisione impugnata violi i principi della proporzio- nalità e che la rogatoria costituirebbe una fishing expedition. In particolare, a fronte di ipotetici reati commessi negli anni 2015 e 2016, l’autorità rogante chie- derebbe documentazione relativa a conti bancari aperti solo successivamente. Sia sotto il profilo temporale che materiale non vi sarebbe nessuna connessione tra i reati ipotizzati all’estero e i conti di cui vengono chiesti gli estratti bancari.
3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tute le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale fe- derale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 feb- braio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le tran- sazioni effettuate attraverso i conti utilizzati dalle soggettività in questione e che possano far parte del meccanismo delittuoso messo in atto (v. sentenza del
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Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Natural- mente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l’autorità richie- dente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è fina- lizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sen- tenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le au- torità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 con- sid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esi- genze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723, pag. 798 e seg.). Vie- tata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giuri- sprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fon- dare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).
3.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data. Il ricorrente è indagato all’estero e l’autorità rogante ha sufficientemente spiegato il ruolo che gli viene contestato (v. supra consid. 2.2.1). In occasione della perquisizione avvenuta al domicilio vercellese del predetto, l’autorità estera ha rinvenuto, tra l’altro, diversa documentazione bancaria, ossia: un
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«estratto conto relativo al periodo 01.09.2017 – 19.07.2019 riferito al conto cor- rente in euro recante iban: no. 3 intestato ad A. acceso presso la banca I. di Lugano (Svizzera) sul quale emergono un totale di n. 7 bonifici in entrata, di cui
n. 2 bonifici per l’anno 2018 e n. 5 bonifici per l’anno 2019, provenienti dalla società K. S.A. per un valore complessivo di euro 1.083.450,29 […]. L’analisi del citato conto corrente ha consentito di accertare come A. abbia incassato, per gli anni 2018 e 2019, dalla società panamense K. S.A., riconducibile, come più volte ribadito, al predetto, la somma complessiva di euro 1.083.450,29 […]” nonché un “estratto conto relativo al periodo 20.12.2017 – 12.02.2019 riferito al conto corrente in euro recante iban: no. 6 – intestato alla società P. LIMITED acceso presso la banca I. di Lugano (Svizzera) sul quale emergono un totale di
n. 10 bonifici in entrata provenienti dalla società cliente K. S.A. per un valore complessivo di euro 1.836.192,00» (atto 4, pag. 4, incarto MP-TI). Vista la na- tura dei reati oggetto dell’inchiesta italiana, da respingere è parimenti la conclu- sione subordinata del ricorrente (v. supra lett. E). L’autorità rogante deve infatti potere avere accesso a tutta la documentazione bancaria, al fine di ricostruire tutti i flussi di denaro che potrebbero essere potenzialmente legati ai reati ipo- tizzati, senza limitazioni temporali che si scontrerebbero con la necessità di chiarire in tutta la loro potenziale ampiezza i risvolti delle operazioni incriminate (v. supra consid. 3.1).
Per il resto, spetterà al giudice estero del merito chinarsi sulle contestazioni dei fatti e/o reati formulate dal ricorrente nonché valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzial- mente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.
4. In conclusione, il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
Bellinzona, 19 gennaio 2023
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Anne Schweikert - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).