Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'India; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)
Sachverhalt
A. Il 19 gennaio 2022, il Directorate of Enforcement di New Dehli (India) ha pre- sentato una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale condotto a carico di D. Limited, C. Ltd, E., A., B., F. e altri per riciclaggio di denaro (sezioni 3 e 4 Prevention of money laundering Act in- diano), corruzione (sezione 120B, 420, 468 e 471 CP/indiano e Sezioni 13(1(d) e 13(2) Prevention of Corruption Act indiano) e altri reati (v. atto 01-00-0132 incarto Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC). In sostanza, E. e altri direttori di D. Limited sono sospettati di aver distratto illecitamente va- lori patrimoniali appartenenti a tale società a danno dei creditori di quest’ultima. Beni sarebbero stati dirottati verso società create da E., il quale, parallelamente, avrebbe simulato debiti e accettato crediti fittizi, indebitando ulteriormente la società. Gli indagati avrebbero ottenuto, mediante l’allestimento di documenti falsi, prestiti dalla Banca G. e da altre entità, denaro utilizzato dagli stessi per spese personali nonché trasferito ad altre società controllate da A. (v. atto 01- 00-0133 e segg. incarto MPC).
Con la rogatoria, le autorità indiane hanno richiesto il sequestro dei valori patri- moniali giacenti su relazioni bancarie riconducibili agli indagati (v. atto 01-00- 0156 e seg. incarto MPC).
B. Con decisione del 24 maggio 2022, il MPC, autorità incaricata dell’esecuzione della rogatoria (v. atto 02-00-0005 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito di quest’ultima, ordinando, con decisioni separate dello stesso giorno, il sequestro delle relazioni n. 1 presso la banca H. e n. 2 presso la banca I., entrambe inte- state a C. Ltd. (v. act. 1.1A, 1.1B e 1.2).
C. Il 3 giugno 2022, A., B. e C. Ltd. sono insorti contro le suddette decisioni, chie- dendo, in via principale, “il dissequestro generale e totale di tutti gli averi bancari detenuti” dai ricorrenti nonché l’annullamento della decisione d’entrata del me- rito. In via subordinata, essi chiedono “il dissequestro in ragione di USD 7'202'550.68 degli averi bancari detenuti dalla C. Ltd presso la banca I., Zurigo (relazione n. 2). Inoltre, “nell’ambito della procedura J. si chiede il disse- questro parziale di tutti gli averi bancari detenuti dal signor A., B. e rispettiva- mente dalla C. Ltd, ritenuto che la richiesta di sequestro cautelativo da parte del Directorate of Enforcement indiano è stata quantificata con decisione POA 04.2020 del 27.05.2020 a USD 2'951'218.00, detenuto presso il conto della banca H., Zurigo. Gli importi eccedenti depositati presso la Banca H., Zurigo (relazione n. 1, e presso la Banca I., Zurigo (relazione n. 2), sono da disseque- strare”. Infine, “nell’ambito della procedura D. Limited si chiede il dissequestro parziale di tutti gli averi bancari detenuti dal signor A., B. e rispettivamente dalla
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C. Ltd, fatta eccezione dell’importo complessivo di CHF 12'530'346.72 a titolo cautelativo, unicamente detenuto presso il conto della banca H., Zurigo (rela- zione n. 1)” (act. 1, pag. 14).
D. Con osservazioni del 4 luglio 2022, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile (v. act. 8). Con rispo- sta dell’11 luglio 2022, il MPC ha postulato la reiezione del gravame, nella mi- sura della sua ammissibilità (v. act. 9).
E. Con replica del 25 luglio 2022, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 12), i ricorrenti si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricorsuali (v. act. 11).
Le argomentazioni delle parti saranno esposte, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra l’India e la Confedera- zione Svizzera sono anzitutto retti dallo scambio di lettere del 20 febbraio 1989 tra i due Paesi concernente l’assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.942.3), entrato in vigore il 20 febbraio 1989 (cfr. DTF 122 II 140 consid. 2). Di rilievo nella fattispecie sono anche gli art. 43 e segg. della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ot- tobre 2003, entrata in vigore per l’India l’8 giugno 2011 e per la Svizzera il 24 ot- tobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto nello scambio di lettere e nella convenzione di cui sopra non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di fa- vore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia
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penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.
E. 1.4 Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere im- pugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che parte- cipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di sequestro di valori patrimoniali da parte dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP).
E. 1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione dell’insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP,
v. anche art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti- giosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri- chiesta di informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP), mentre l’inte- ressato toccato solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non può impugnare tali provvedimenti (DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 122 II 130 consid. 2b; TPF 2008 172 consid. 1.3).
E. 1.5.2 In concreto, nella misura in cui titolare di entrambe le relazioni bancarie litigiose, C. Ltd è legittimata a ricorrere, contrariamente ad A. e B., entrambi aventi diritto economico delle stesse.
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E. 2 La ricorrente contesta i sequestri dei suoi conti, affermando che questi non sa- rebbero sufficientemente comprovati e suffragati da elementi certi che permet- terebbero al MPC di giungere alla conclusione che tutti i suoi averi, in maniera illimitata, debbano essere soggetti a sequestro. Tali misure arrecherebbero un grave pregiudizio immediato e anche irreparabile, in modo particolare perché sarebbe fatto notorio che “queste procedure possono prendere diversi anni e non si giustifica un sequestro illimitato” (act. 1, pag. 4). Ricordando che i conti litigiosi, oltre a essere bloccati per la presente procedura rogatoriale denomi- nata “D.” (RH.22.0020-RA), sarebbero oggetto di sequestro anche nell’ambito di una parallela procedura rogatoriale denominata “J.” (RH.18.0251-RA), l’in- sorgente chiede che gli importi bloccati siano adattati quantitativamente alle ipotesi accusatorie formulate dall’autorità estera, così da rispettare il principio della proporzionalità. Per quanto concerne la procedura “D.”, essa afferma di essere completamente estranea alle imputazioni rivolte agli indagati. Ad ogni modo, basandosi su articoli di stampa (v. act. 1.8-1.10) e su un documento re- datto dal Directorate of Enforcement del governo indiano intitolato “Provisional Attachment order no. 03/20202” del 27 maggio 2020 (v. act. 1.7), essa sostiene che “l’importo da sequestrare per il caso D. è riconducibile unicamente agli averi presso la banca H. in ragione di CHF 12 mio” (act. 1, pag. 9). Per quanto ri- guarda la procedura “J.”, la ricorrente avrebbe già in passato presentato do- manda di dissequestro delle relazioni in questione, senza ottenere risposta. Ba- sandosi su un documento redatto dal predetto Directorate of Enforcement inti- tolato “Provisional Attachment order no. 4/20202” del 27 maggio 2020 (v. act. 1.11), essa chiede che il blocco sia mantenuto limitatamente all’importo di USD 2'951'218.– (v. act. 1, pag. 11). L’insorgente produce infine due decisioni emanate dalla “Court of K., Special Judge, CBI-10, Rouse Avenue Courts: New Delhi”: una del 5 dicembre 2020 (v. act. 1.12), secondo la quale le parti coinvolte e imputate nella procedura di presunto riciclaggio e corruzione non farebbero riferimento ai qui ricorrenti (v. act. 1, pag. 11); l’altra del 26 aprile 2021 (v. act. 1.13), dalla quale emergerebbe che la procedura condotta dall’Enforcement in- diano non sarebbe stata riconosciuta corretta dalla High Court indiana, ciò che renderebbe ingiustificato il sequestro di tutte le posizioni dei ricorrenti e andreb- bero dunque sbloccate (v. act. 1, pag. 11).
E. 2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.4), spetta al ricorrente in- dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con- sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren- dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di
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un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).
E. 2.2 In concreto, premesso che oggetto del presente ricorso sono unicamente le de- cisioni del MPC del 24 maggio 2022 concernenti la procedura rogatoriale RH.22.0020-RA, si rileva che la ricorrente ha presentato diversi articoli di stampa, un paio di estratti bancari, due documenti redatti dal Directorate of En- forcement del governo indiano nonché un paio di decisioni di un tribunale in- diano. Essa non allega tuttavia nessun pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta giurisprudenza, limitandosi a sostenere la notorietà del fatto che “queste procedure possono prendere diversi anni e non si giustifica un se- questro illimitato” (act. 1, pag. 4). Ciò facendo omette di considerare che la giu- risprudenza prescrive una valutazione della proporzionalità dei sequestri roga- toriali anche sotto il profilo della durata, ma al presente stadio non ci si trova in alcun modo nella relativa casistica (v. in part. TPF 2007 124 consid. 2 e 8).
E. 2.3 Per il resto, le censure presentate dalla ricorrente avverso i contestati sequestri risultano premature, precisato che le stesse non permettono in ogni caso di concludere che la rogatoria sia manifestamente inammissibile (v. DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3).
E. 2.4 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per la mancata dimo- strazione dell’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.
E. 3 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.– a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 2'000.–.
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Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato. La Cassa del Tri- bunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 2'000.–.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 27 settembre 2022 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B.,
3. C. LTD,
tutti rappresentati dall'avv. Gianfrancesco Beltrami,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’India
Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2022.100-102
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Fatti: A. Il 19 gennaio 2022, il Directorate of Enforcement di New Dehli (India) ha pre- sentato una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale condotto a carico di D. Limited, C. Ltd, E., A., B., F. e altri per riciclaggio di denaro (sezioni 3 e 4 Prevention of money laundering Act in- diano), corruzione (sezione 120B, 420, 468 e 471 CP/indiano e Sezioni 13(1(d) e 13(2) Prevention of Corruption Act indiano) e altri reati (v. atto 01-00-0132 incarto Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC). In sostanza, E. e altri direttori di D. Limited sono sospettati di aver distratto illecitamente va- lori patrimoniali appartenenti a tale società a danno dei creditori di quest’ultima. Beni sarebbero stati dirottati verso società create da E., il quale, parallelamente, avrebbe simulato debiti e accettato crediti fittizi, indebitando ulteriormente la società. Gli indagati avrebbero ottenuto, mediante l’allestimento di documenti falsi, prestiti dalla Banca G. e da altre entità, denaro utilizzato dagli stessi per spese personali nonché trasferito ad altre società controllate da A. (v. atto 01- 00-0133 e segg. incarto MPC).
Con la rogatoria, le autorità indiane hanno richiesto il sequestro dei valori patri- moniali giacenti su relazioni bancarie riconducibili agli indagati (v. atto 01-00- 0156 e seg. incarto MPC).
B. Con decisione del 24 maggio 2022, il MPC, autorità incaricata dell’esecuzione della rogatoria (v. atto 02-00-0005 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito di quest’ultima, ordinando, con decisioni separate dello stesso giorno, il sequestro delle relazioni n. 1 presso la banca H. e n. 2 presso la banca I., entrambe inte- state a C. Ltd. (v. act. 1.1A, 1.1B e 1.2).
C. Il 3 giugno 2022, A., B. e C. Ltd. sono insorti contro le suddette decisioni, chie- dendo, in via principale, “il dissequestro generale e totale di tutti gli averi bancari detenuti” dai ricorrenti nonché l’annullamento della decisione d’entrata del me- rito. In via subordinata, essi chiedono “il dissequestro in ragione di USD 7'202'550.68 degli averi bancari detenuti dalla C. Ltd presso la banca I., Zurigo (relazione n. 2). Inoltre, “nell’ambito della procedura J. si chiede il disse- questro parziale di tutti gli averi bancari detenuti dal signor A., B. e rispettiva- mente dalla C. Ltd, ritenuto che la richiesta di sequestro cautelativo da parte del Directorate of Enforcement indiano è stata quantificata con decisione POA 04.2020 del 27.05.2020 a USD 2'951'218.00, detenuto presso il conto della banca H., Zurigo. Gli importi eccedenti depositati presso la Banca H., Zurigo (relazione n. 1, e presso la Banca I., Zurigo (relazione n. 2), sono da disseque- strare”. Infine, “nell’ambito della procedura D. Limited si chiede il dissequestro parziale di tutti gli averi bancari detenuti dal signor A., B. e rispettivamente dalla
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C. Ltd, fatta eccezione dell’importo complessivo di CHF 12'530'346.72 a titolo cautelativo, unicamente detenuto presso il conto della banca H., Zurigo (rela- zione n. 1)” (act. 1, pag. 14).
D. Con osservazioni del 4 luglio 2022, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile (v. act. 8). Con rispo- sta dell’11 luglio 2022, il MPC ha postulato la reiezione del gravame, nella mi- sura della sua ammissibilità (v. act. 9).
E. Con replica del 25 luglio 2022, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 12), i ricorrenti si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricorsuali (v. act. 11).
Le argomentazioni delle parti saranno esposte, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.
Diritto: 1 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra l’India e la Confedera- zione Svizzera sono anzitutto retti dallo scambio di lettere del 20 febbraio 1989 tra i due Paesi concernente l’assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.942.3), entrato in vigore il 20 febbraio 1989 (cfr. DTF 122 II 140 consid. 2). Di rilievo nella fattispecie sono anche gli art. 43 e segg. della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ot- tobre 2003, entrata in vigore per l’India l’8 giugno 2011 e per la Svizzera il 24 ot- tobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto nello scambio di lettere e nella convenzione di cui sopra non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di fa- vore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia
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penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.
1.4 Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere im- pugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che parte- cipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di sequestro di valori patrimoniali da parte dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP).
1.5
1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione dell’insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP,
v. anche art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti- giosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri- chiesta di informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP), mentre l’inte- ressato toccato solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non può impugnare tali provvedimenti (DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 122 II 130 consid. 2b; TPF 2008 172 consid. 1.3).
1.5.2 In concreto, nella misura in cui titolare di entrambe le relazioni bancarie litigiose, C. Ltd è legittimata a ricorrere, contrariamente ad A. e B., entrambi aventi diritto economico delle stesse.
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2. La ricorrente contesta i sequestri dei suoi conti, affermando che questi non sa- rebbero sufficientemente comprovati e suffragati da elementi certi che permet- terebbero al MPC di giungere alla conclusione che tutti i suoi averi, in maniera illimitata, debbano essere soggetti a sequestro. Tali misure arrecherebbero un grave pregiudizio immediato e anche irreparabile, in modo particolare perché sarebbe fatto notorio che “queste procedure possono prendere diversi anni e non si giustifica un sequestro illimitato” (act. 1, pag. 4). Ricordando che i conti litigiosi, oltre a essere bloccati per la presente procedura rogatoriale denomi- nata “D.” (RH.22.0020-RA), sarebbero oggetto di sequestro anche nell’ambito di una parallela procedura rogatoriale denominata “J.” (RH.18.0251-RA), l’in- sorgente chiede che gli importi bloccati siano adattati quantitativamente alle ipotesi accusatorie formulate dall’autorità estera, così da rispettare il principio della proporzionalità. Per quanto concerne la procedura “D.”, essa afferma di essere completamente estranea alle imputazioni rivolte agli indagati. Ad ogni modo, basandosi su articoli di stampa (v. act. 1.8-1.10) e su un documento re- datto dal Directorate of Enforcement del governo indiano intitolato “Provisional Attachment order no. 03/20202” del 27 maggio 2020 (v. act. 1.7), essa sostiene che “l’importo da sequestrare per il caso D. è riconducibile unicamente agli averi presso la banca H. in ragione di CHF 12 mio” (act. 1, pag. 9). Per quanto ri- guarda la procedura “J.”, la ricorrente avrebbe già in passato presentato do- manda di dissequestro delle relazioni in questione, senza ottenere risposta. Ba- sandosi su un documento redatto dal predetto Directorate of Enforcement inti- tolato “Provisional Attachment order no. 4/20202” del 27 maggio 2020 (v. act. 1.11), essa chiede che il blocco sia mantenuto limitatamente all’importo di USD 2'951'218.– (v. act. 1, pag. 11). L’insorgente produce infine due decisioni emanate dalla “Court of K., Special Judge, CBI-10, Rouse Avenue Courts: New Delhi”: una del 5 dicembre 2020 (v. act. 1.12), secondo la quale le parti coinvolte e imputate nella procedura di presunto riciclaggio e corruzione non farebbero riferimento ai qui ricorrenti (v. act. 1, pag. 11); l’altra del 26 aprile 2021 (v. act. 1.13), dalla quale emergerebbe che la procedura condotta dall’Enforcement in- diano non sarebbe stata riconosciuta corretta dalla High Court indiana, ciò che renderebbe ingiustificato il sequestro di tutte le posizioni dei ricorrenti e andreb- bero dunque sbloccate (v. act. 1, pag. 11).
2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.4), spetta al ricorrente in- dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con- sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren- dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di
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un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).
2.2 In concreto, premesso che oggetto del presente ricorso sono unicamente le de- cisioni del MPC del 24 maggio 2022 concernenti la procedura rogatoriale RH.22.0020-RA, si rileva che la ricorrente ha presentato diversi articoli di stampa, un paio di estratti bancari, due documenti redatti dal Directorate of En- forcement del governo indiano nonché un paio di decisioni di un tribunale in- diano. Essa non allega tuttavia nessun pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta giurisprudenza, limitandosi a sostenere la notorietà del fatto che “queste procedure possono prendere diversi anni e non si giustifica un se- questro illimitato” (act. 1, pag. 4). Ciò facendo omette di considerare che la giu- risprudenza prescrive una valutazione della proporzionalità dei sequestri roga- toriali anche sotto il profilo della durata, ma al presente stadio non ci si trova in alcun modo nella relativa casistica (v. in part. TPF 2007 124 consid. 2 e 8).
2.3 Per il resto, le censure presentate dalla ricorrente avverso i contestati sequestri risultano premature, precisato che le stesse non permettono in ogni caso di concludere che la rogatoria sia manifestamente inammissibile (v. DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3).
2.4 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per la mancata dimo- strazione dell’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.
3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.– a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 2'000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato. La Cassa del Tri- bunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 2'000.–.
Bellinzona, 28 settembre 2022
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Gianfrancesco Beltrami - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).