Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'India; durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
Sachverhalt
A. Il 19 gennaio 2022, il Directorate of Enforcement di New Dehli (India) ha pre- sentato una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale condotto a carico di D. Limited, C. Ltd, E., A., B., F. e altri per riciclaggio di denaro (sezioni 3 e 4 Prevention of money laundering Act in- diano), corruzione (sezione 120B, 420, 468 e 471 CP/indiano e Sezioni 13(1(d) e 13(2) Prevention of Corruption Act indiano) e altri reati (v. atto 01-00-0132 incarto Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC). In sostanza, E. e altri direttori di D. Limited sono sospettati di aver distratto illecitamente va- lori patrimoniali appartenenti a tale società a danno dei creditori di quest’ultima. Beni sarebbero stati dirottati verso società create da E., il quale, parallelamente, avrebbe simulato debiti e accettato crediti fittizi, indebitando ulteriormente la società. Gli indagati avrebbero ottenuto, mediante l’allestimento di documenti falsi, prestiti dalla banca G. e da altre entità, denaro utilizzato dagli stessi per spese personali nonché trasferito ad altre società controllate da A. (v. atto 01- 00-0133 e segg. incarto MPC).
Con la rogatoria, le autorità indiane hanno richiesto il sequestro dei valori patri- moniali giacenti su relazioni bancarie riconducibili agli indagati (v. atto 01-00- 0156 e seg. incarto MPC).
B. Con decisione del 24 maggio 2022, il MPC, autorità incaricata dell’esecuzione della rogatoria (v. atto 02-00-0005 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito di quest’ultima, ordinando, con decisioni separate dello stesso giorno, il sequestro delle relazioni n. 1 presso la banca H. e n. 2 presso la banca I. entrambe inte- state a C. Ltd (v. atti 04-00-0001 e segg. nonché 05-01-0001 e segg. incarto MPC).
C. Con sentenza del 27 settembre 2022, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto da A., B. e C. Ltd avverso le decisioni di sequestro di cui sopra (v. sentenza RR.2022.100- 102 del 27 settembre 2022). Con sentenza del 20 ottobre 2022, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il gravame interposto da A., B. e C. Ltd avverso la decisione di questa Corte (sentenza 1C_543/2022).
D. Il 24 marzo 2023, il MPC ha emanato una decisione di chiusura mediante la quale ha ordinato il mantenimento dei sequestri delle relazioni bancarie di cui sopra (v. act. 1.1).
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E. Il 25 aprile 2023, A., B. e C. Ltd sono insorti contro la suddetta decisione, po- stulando le seguenti conclusioni (act. 1, pag. 14 e seg.):
“In via principale:
1. La decisione di chiusura del 24.03.2023 è annullata.
2. La decisione di chiusura del 24.03.2023, come pure tutte le decisioni incidentali anteriori di entrata nel merito in materia di assistenza secondo l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, sono annullate per incompetenza territoriale, essendo i signori A. e B. domiciliati a Dubai e la C. Ltd in Belize.
3. Si chiede il dissequestro generale e totale di tutti gli averi bancari detenuti dal signor A., B. e rispettivamente dalla C. Ltd.
4. La procedura per il caso J. è annullata in presenza della decisione definitiva della Corte d’Appello di Milano del 07.04.2016.
In via subordinata:
5. Si chiede due distinte decisioni formali di chiusura delle procedure rogatoriali per la procedura J. e per la procedura D. Ltd. 5.1 Nell’ambito della decisione di chiusura del 24.03.2023 del Ministero pubblico della Confederazione in riferimento alla procedura J. si chiede la decisione di dissequestro parziale di tutti gli averi bancari detenuti dal signor A., B. e rispetti- vamente dalla C. Ltd, ritenuto che la richiesta di sequestro cautelativo da parte del Directorate of Enforcement indiano è stata quantificata con decisione PAO 04/2020 del 27.05.2020 a USD 2'951'218.00, detenuto presso il conto la banca H., Zurigo. Gli importi eccedenti depositati presso la banca H., Zurigo (relazione
n. 1), e presso la banca I., Zurigo (relazione n. 2), sono da dissequestrare. 5.2 Nell’ambito della decisione di chiusura del 24.03.2023 del Ministero pubblico della Confederazione in riferimento alla procedura D. Ltd si chiede la decisione di dissequestro parziale di tutti gli averi bancari detenuti dal signor A., B. e rispet- tivamente dalla C. Ltd, conformemente al PAO 03/2020 del 27.05.2020, fatta ec- cezione dell’importo complessivo di CHF 12'530'346.72 a titolo cautelativo, uni- camente detenuto presso la banca H., Zurigo (relazione n. 1). Gli importi ecce- denti depositati presso la banca H., Zurigo (relazione n. 1), e presso la banca I., Zurigo (relazione n. 2), sono da dissequestrare.
6. Protestate tasse, spese e ripetibili”.
F. Con osservazioni del 22 maggio 2023, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha chiesto che il ricorso sia respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8). Con risposta del 6 giugno 2023, il MPC ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità, ammettendo tuttavia che una censura debba essere parzialmente accolta in ragione di nuove emergenze nell’inchiesta estera (v. act. 9).
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G. Invitati a replicare (v. act. 11), i ricorrenti sono rimasti silenti.
Le argomentazioni delle parti saranno esposte, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra l’India e la Confedera- zione Svizzera sono anzitutto retti dallo scambio di lettere del 20 febbraio 1989 tra i due Paesi concernente l’assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.942.3), entrato in vigore il 20 febbraio 1989 (cfr. DTF 122 II 140 con- sid. 2). Di rilievo nella fattispecie sono anche gli art. 43 e segg. della Conven- zione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’India l’8 giugno 2011 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto interna- zionale contenuto nello scambio di lettere e nella convenzione di cui sopra non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con- sid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.
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E. 1.4 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiu- sura della procedura d’assistenza può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso a questa Corte (v. art. 80e cpv. 1 AIMP). La decisione qui impugnata, seppur di natura incidentale, va procedu- ralmente trattata come una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.215-218 dell'8 aprile 2013 consid. 1.3). Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è tempestivo.
E. 1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione dell’insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP,
v. anche art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti- giosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri- chiesta di informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP), mentre l’inte- ressato toccato solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non può impugnare tali provvedimenti (DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 122 II 130 consid. 2b; TPF 2008 172 consid. 1.3).
E. 1.5.2 In concreto, nella misura in cui titolare di entrambe le relazioni bancarie litigiose, C. Ltd è legittimata a ricorrere, contrariamente ad A., B., entrambi aventi diritto economico delle stesse. Tutte le censure formulate da quest’ultimi sono dunque inammissibili.
E. 2 Il patrocinatore della ricorrente legittimata a ricorrere afferma innanzitutto che “la High Court indiana con decisione del 26.04.2021 (…), certifica e dichiara che le procedure rogatoriali di sequestro promosse dal Directorate of Enforcement indiano nei confronti dei miei clienti, debbano essere interrotte ed annullate con specifico invito al Directorate of Enforcement indiano di informare le Autorità svizzere nel merito e richiedere il dissequestro” (act. 1, pag. 6). Da tale deci- sione emergerebbe “in maniera inequivocabile che la procedura tenuta dall’En- forcement indiano non è stata riconosciuta corretta da parte della Indian Court, e pertanto le richieste di sequestro di tutte le posizioni dei miei clienti non sono
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più giustificate e dovrebbero essere sbloccate” (ibidem). Non dovesse questa Corte accogliere tali censure, la ricorrente postula il dissequestro perlomeno parziale dei suoi conti, così come indicato in via subordinata nel petitum ricor- suale (v. act. 1, pag. 14 e seg.; supra Fatti lett. E). Egli aggiunge che “nel caso fossero state trasmesse nuove e rilevanti informazioni da parte delle Autorità indiane, le stesse non sono conosciute e non sono state trasmesse al ricorrente patrocinatore, e pertanto i miei assistiti sono stati privati del loro evidente diritto costituzionale di essere sentiti e di garanzia di accesso agli atti per poter meglio sviluppare la disanima ricorsuale” (act. 1, pag. 11).
E. 2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).
E. 2.2 Ora, dagli atti dell’incarto si rileva che il MPC si è attivato presso l’autorità ro- gante per conoscere l’ammontare dei valori patrimoniali da mantenere sotto se- questro (v. act. 9, pag. 3 e seg.). In data 21 aprile 2023, ha avuto luogo all’uopo una videoconferenza tra le autorità elvetiche e quelle indiane (v. atto 02-00- 0075A e 0075B incarto MPC), seguita da uno scritto del 26 aprile seguente, con il quale il MPC ha formalizzato la propria richiesta d’informazioni, finalizzata ad avere una risposta scritta dall’autorità rogante (v. atto 02-00-0069 e seg. incarto MPC). Con scritto del 29 maggio 2023, quest’ultima ha fornito le informazioni richieste (v. atto 02-00-0078 e segg. incarto MPC), riprese, in sede di risposta, dal MPC, il quale afferma che “per la relazione n. 3 intestata a K. Ltd, in essere presso la banca I., devono essere mantenuti sotto sequestro USD 8'792'157.–. Per la relazione n. 4 intestata a K. Limited, in essere presso la banca L., devono essere mantenuti sotto sequestro USD 995'002.47. Per la relazione n. 5 inte- stata a K. Limited, in essere presso la banca M. devono essere mantenuti sotto sequestro USD 3'794'137.–. Le suddette relazioni intestate a K. Limited sono state dissequestrate e il loro saldo trasferito sulla relazione n. 2 intestata alla società C. Ltd, in essere presso la banca I., anch’essa sotto sequestro. Di con- seguenza, per la relazione n. 2 intestata alla società C. Ltd, in essere presso la banca I., devono essere mantenuti sotto sequestro un importo totale di USD 13'581'296.47. Per la relazione n. 1 intestata alla società C. Ltd, in essere presso la banca H., devono essere mantenuti sotto sequestro USD 23'346'189.41” (act. 9, pag. 4). Il MPC dichiara infine che, “alla luce di queste nuove informazioni trasmesse di recente dall’autorità rogante, la
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censura della ricorrente deve essere parzialmente accolta in ragione di tali nuove emergenze. A breve questo MPC disporrà il dissequestro parziale dopo aver acquisito dalle banche il saldo attuale delle summenzionate relazioni ban- carie” (ibidem).
Dalla nota agli atti del MPC del 9 maggio 2023 concernente la videoconferenza del 21 aprile 2023, risulta che “iI MPC ha inoltre chiesto nuovamente di cono- scere gli esiti della procedura d'appello interposta nei confronti della decisione del 26 aprile 2021, prolata da Mr. N., Special Judge of the New Delhi Rouse Avenue Courts con la quale era stato disposto il dissequestro rogatoriale delle summenzionate relazioni bancarie. Le autorità indiane hanno risposto che la procedura d'appello è tuttora pendente e che una decisione in tal senso non è ancora stata emanata” (atto 02-00-0075B incarto MPC).
E. 2.3 Visto quanto precede, la richiesta di dissequestro totale delle relazioni litigiose va respinta, mentre è da accogliere quella di sblocco parziale, ma solo nella misura indicata dall’autorità rogante e condivisa in sede di risposta dal MPC. Per quanto riguarda la relazione n. 2 presso la banca I., il sequestro è mante- nuto a concorrenza di USD 13'581'296.47; la parte eccedente va quindi disse- questrata. Per quanto concerne la relazione n. 1 presso la banca H., il seque- stro è mantenuto a concorrenza di USD 23'346'189.41; la parte eccedente va dissequestrata. Il mantenimento dei sequestri in questione ossequia il principio della proporzionalità, visto che il danno globale ipotizzato all’estero è maggiore rispetto ai valori sequestrati (v. act. 1.1, pag. 5). Il potenziale nesso fra il denaro sequestrato e i reati contestati agli imputati all’estero, tra i quali la ricorrente, è dato, visto che l’autorità rogante, sulla base della documentazione bancaria già ricevuta, ha potuto ricostruire flussi di denaro di possibile origine criminale giunto sulle relazioni litigiose (v. act. 1.1, pag. 4 e seg.). Toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 14 e 23 UNCAC, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, i residuali sequestri devono essere mantenuti di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale deci- sione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'e- stero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostan- ziato nessuno sproporzionato pregiudizio economico cagionato dai sequestri, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta so- stanziali criticità (v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2022.100-101 del 27 settembre 2022 consid. 2).
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Avendo le autorità indiane fornito le summenzionate informazioni posterior- mente al presente gravame, e avendo la ricorrente avuto accesso alle stesse al più tardi con la risposta del 6 giugno 2023 del MPC, da disattendere è del resto la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito invocata dalla pre- detta.
E. 3 La ricorrente sostiene che “inoltre al punto n. 9 della decisione di chiusura del 24 marzo 2023, in riferimento alla mia istanza di dissequestro totale/parziale del 03.06.2022, viene fatta confusione in quanto la decisione di chiusura sembre- rebbe essere riferita al caso D. Ltd, mentre di fatto prende pure posizione sul caso J.” (act. 1, pag. 11), ragione per cui essa sarebbe da riformare e rimandare al MPC per nuova decisione. Essa critica parimenti alcune affermazioni relative a fatti procedurali contenute nella stessa, a suo dire non sostanziate o di carat- tere generale e poco chiare.
Ora, ricordato che la decisione impugnata riguarda unicamente la procedura rogatoriale RH.22.0020-RA e tenuto conto che quanto censurato dalla ricor- rente, visto il perimetro d’esame del giudice dell’assistenza (v. supra consid. 2.3), non ha nessuna incidenza sull’esito della presente procedura, tali do- glianze non meritano ulteriore disamina.
E. 4 Con il suo gravame, la ricorrente ha richiamato dal MPC e dalla presente Corte “tutti gli atti relativi ad ogni procedura rogatoriale, come pure ogni atto, ricorso e documento, richiesta di assunzione di prove, prodotte e richiamate nei diversi atti di causa nelle procedure richiamate con il ricorso del 3 giugno 2022 alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (…). Come pure si richia- mano tutti gli atti, i documenti prodotti e richiamati nella istanza in via principale di dissequestro generale e in via subordinata di dissequestro parziale del 26.04.2021. Si richiamano inoltre tutti i documenti prodotti e richiamati nel ri- corso al Tribunale amministrativo federale del 02.12.2021” (act. 1, pag. 4).
Visto quanto espresso in precedenza (v. supra consid. 2), e nella misura in cui i documenti richiamati risultano ininfluenti ai fini del presente giudizio, la richie- sta in questione va anch’essa disattesa.
E. 5 In conclusione, nella misura in cui ammissibile, il ricorso va parzialmente accolto ai sensi del considerando 2.3.
E. 6 - 9 -
E. 6.1 Parzialmente soccombenti i ricorrenti devono sopportare una parte delle spese (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 di- cembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 12’000.–; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato di fr. 15’000.–. La cassa del Tribunale re- stituirà a C. Ltd il saldo di fr. 3'000.–.
E. 6.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale pe- nale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio, le quali compren- dono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF in combinato disposto con l'art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memo- ria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 500.–, tenuto conto della parziale soccombenza. L’indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità inferiore giusta l’art. 64 cpv. 2 PA.
- 10 -
Dispositiv
- Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto.
- Il sequestro della relazione n. 2 presso la banca I., intestato a C. Ltd, è con- fermato unicamente a concorrenza di USD 13'581'296.47; l’eccedenza va dis- sequestrata.
- Il sequestro della relazione n. 1 presso la banca H., intestata a C. Ltd, è con- fermato unicamente a concorrenza di USD 23'346'189.41; l’eccedenza va dis- sequestrata.
- La tassa di giustizia di fr. 12’000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato. La cassa del Tribunale penale federale restituirà a C. Ltd il saldo di fr. 3'000.–.
- Il Ministero pubblico della Confederazione verserà a C. Ltd un importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 23 agosto 2023 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B.,
3. C. LTD.,
tutti rappresentati dall'avv. Gianfrancesco Beltrami, Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’India
Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2023.49-51
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Fatti: A. Il 19 gennaio 2022, il Directorate of Enforcement di New Dehli (India) ha pre- sentato una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale condotto a carico di D. Limited, C. Ltd, E., A., B., F. e altri per riciclaggio di denaro (sezioni 3 e 4 Prevention of money laundering Act in- diano), corruzione (sezione 120B, 420, 468 e 471 CP/indiano e Sezioni 13(1(d) e 13(2) Prevention of Corruption Act indiano) e altri reati (v. atto 01-00-0132 incarto Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC). In sostanza, E. e altri direttori di D. Limited sono sospettati di aver distratto illecitamente va- lori patrimoniali appartenenti a tale società a danno dei creditori di quest’ultima. Beni sarebbero stati dirottati verso società create da E., il quale, parallelamente, avrebbe simulato debiti e accettato crediti fittizi, indebitando ulteriormente la società. Gli indagati avrebbero ottenuto, mediante l’allestimento di documenti falsi, prestiti dalla banca G. e da altre entità, denaro utilizzato dagli stessi per spese personali nonché trasferito ad altre società controllate da A. (v. atto 01- 00-0133 e segg. incarto MPC).
Con la rogatoria, le autorità indiane hanno richiesto il sequestro dei valori patri- moniali giacenti su relazioni bancarie riconducibili agli indagati (v. atto 01-00- 0156 e seg. incarto MPC).
B. Con decisione del 24 maggio 2022, il MPC, autorità incaricata dell’esecuzione della rogatoria (v. atto 02-00-0005 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito di quest’ultima, ordinando, con decisioni separate dello stesso giorno, il sequestro delle relazioni n. 1 presso la banca H. e n. 2 presso la banca I. entrambe inte- state a C. Ltd (v. atti 04-00-0001 e segg. nonché 05-01-0001 e segg. incarto MPC).
C. Con sentenza del 27 settembre 2022, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto da A., B. e C. Ltd avverso le decisioni di sequestro di cui sopra (v. sentenza RR.2022.100- 102 del 27 settembre 2022). Con sentenza del 20 ottobre 2022, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il gravame interposto da A., B. e C. Ltd avverso la decisione di questa Corte (sentenza 1C_543/2022).
D. Il 24 marzo 2023, il MPC ha emanato una decisione di chiusura mediante la quale ha ordinato il mantenimento dei sequestri delle relazioni bancarie di cui sopra (v. act. 1.1).
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E. Il 25 aprile 2023, A., B. e C. Ltd sono insorti contro la suddetta decisione, po- stulando le seguenti conclusioni (act. 1, pag. 14 e seg.):
“In via principale:
1. La decisione di chiusura del 24.03.2023 è annullata.
2. La decisione di chiusura del 24.03.2023, come pure tutte le decisioni incidentali anteriori di entrata nel merito in materia di assistenza secondo l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, sono annullate per incompetenza territoriale, essendo i signori A. e B. domiciliati a Dubai e la C. Ltd in Belize.
3. Si chiede il dissequestro generale e totale di tutti gli averi bancari detenuti dal signor A., B. e rispettivamente dalla C. Ltd.
4. La procedura per il caso J. è annullata in presenza della decisione definitiva della Corte d’Appello di Milano del 07.04.2016.
In via subordinata:
5. Si chiede due distinte decisioni formali di chiusura delle procedure rogatoriali per la procedura J. e per la procedura D. Ltd. 5.1 Nell’ambito della decisione di chiusura del 24.03.2023 del Ministero pubblico della Confederazione in riferimento alla procedura J. si chiede la decisione di dissequestro parziale di tutti gli averi bancari detenuti dal signor A., B. e rispetti- vamente dalla C. Ltd, ritenuto che la richiesta di sequestro cautelativo da parte del Directorate of Enforcement indiano è stata quantificata con decisione PAO 04/2020 del 27.05.2020 a USD 2'951'218.00, detenuto presso il conto la banca H., Zurigo. Gli importi eccedenti depositati presso la banca H., Zurigo (relazione
n. 1), e presso la banca I., Zurigo (relazione n. 2), sono da dissequestrare. 5.2 Nell’ambito della decisione di chiusura del 24.03.2023 del Ministero pubblico della Confederazione in riferimento alla procedura D. Ltd si chiede la decisione di dissequestro parziale di tutti gli averi bancari detenuti dal signor A., B. e rispet- tivamente dalla C. Ltd, conformemente al PAO 03/2020 del 27.05.2020, fatta ec- cezione dell’importo complessivo di CHF 12'530'346.72 a titolo cautelativo, uni- camente detenuto presso la banca H., Zurigo (relazione n. 1). Gli importi ecce- denti depositati presso la banca H., Zurigo (relazione n. 1), e presso la banca I., Zurigo (relazione n. 2), sono da dissequestrare.
6. Protestate tasse, spese e ripetibili”.
F. Con osservazioni del 22 maggio 2023, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha chiesto che il ricorso sia respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8). Con risposta del 6 giugno 2023, il MPC ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità, ammettendo tuttavia che una censura debba essere parzialmente accolta in ragione di nuove emergenze nell’inchiesta estera (v. act. 9).
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G. Invitati a replicare (v. act. 11), i ricorrenti sono rimasti silenti.
Le argomentazioni delle parti saranno esposte, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.
Diritto: 1 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra l’India e la Confedera- zione Svizzera sono anzitutto retti dallo scambio di lettere del 20 febbraio 1989 tra i due Paesi concernente l’assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.942.3), entrato in vigore il 20 febbraio 1989 (cfr. DTF 122 II 140 con- sid. 2). Di rilievo nella fattispecie sono anche gli art. 43 e segg. della Conven- zione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’India l’8 giugno 2011 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto interna- zionale contenuto nello scambio di lettere e nella convenzione di cui sopra non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con- sid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.
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1.4 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiu- sura della procedura d’assistenza può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso a questa Corte (v. art. 80e cpv. 1 AIMP). La decisione qui impugnata, seppur di natura incidentale, va procedu- ralmente trattata come una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.215-218 dell'8 aprile 2013 consid. 1.3). Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è tempestivo.
1.5
1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione dell’insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP,
v. anche art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti- giosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri- chiesta di informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP), mentre l’inte- ressato toccato solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non può impugnare tali provvedimenti (DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 122 II 130 consid. 2b; TPF 2008 172 consid. 1.3).
1.5.2 In concreto, nella misura in cui titolare di entrambe le relazioni bancarie litigiose, C. Ltd è legittimata a ricorrere, contrariamente ad A., B., entrambi aventi diritto economico delle stesse. Tutte le censure formulate da quest’ultimi sono dunque inammissibili.
2. Il patrocinatore della ricorrente legittimata a ricorrere afferma innanzitutto che “la High Court indiana con decisione del 26.04.2021 (…), certifica e dichiara che le procedure rogatoriali di sequestro promosse dal Directorate of Enforcement indiano nei confronti dei miei clienti, debbano essere interrotte ed annullate con specifico invito al Directorate of Enforcement indiano di informare le Autorità svizzere nel merito e richiedere il dissequestro” (act. 1, pag. 6). Da tale deci- sione emergerebbe “in maniera inequivocabile che la procedura tenuta dall’En- forcement indiano non è stata riconosciuta corretta da parte della Indian Court, e pertanto le richieste di sequestro di tutte le posizioni dei miei clienti non sono
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più giustificate e dovrebbero essere sbloccate” (ibidem). Non dovesse questa Corte accogliere tali censure, la ricorrente postula il dissequestro perlomeno parziale dei suoi conti, così come indicato in via subordinata nel petitum ricor- suale (v. act. 1, pag. 14 e seg.; supra Fatti lett. E). Egli aggiunge che “nel caso fossero state trasmesse nuove e rilevanti informazioni da parte delle Autorità indiane, le stesse non sono conosciute e non sono state trasmesse al ricorrente patrocinatore, e pertanto i miei assistiti sono stati privati del loro evidente diritto costituzionale di essere sentiti e di garanzia di accesso agli atti per poter meglio sviluppare la disanima ricorsuale” (act. 1, pag. 11).
2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).
2.2 Ora, dagli atti dell’incarto si rileva che il MPC si è attivato presso l’autorità ro- gante per conoscere l’ammontare dei valori patrimoniali da mantenere sotto se- questro (v. act. 9, pag. 3 e seg.). In data 21 aprile 2023, ha avuto luogo all’uopo una videoconferenza tra le autorità elvetiche e quelle indiane (v. atto 02-00- 0075A e 0075B incarto MPC), seguita da uno scritto del 26 aprile seguente, con il quale il MPC ha formalizzato la propria richiesta d’informazioni, finalizzata ad avere una risposta scritta dall’autorità rogante (v. atto 02-00-0069 e seg. incarto MPC). Con scritto del 29 maggio 2023, quest’ultima ha fornito le informazioni richieste (v. atto 02-00-0078 e segg. incarto MPC), riprese, in sede di risposta, dal MPC, il quale afferma che “per la relazione n. 3 intestata a K. Ltd, in essere presso la banca I., devono essere mantenuti sotto sequestro USD 8'792'157.–. Per la relazione n. 4 intestata a K. Limited, in essere presso la banca L., devono essere mantenuti sotto sequestro USD 995'002.47. Per la relazione n. 5 inte- stata a K. Limited, in essere presso la banca M. devono essere mantenuti sotto sequestro USD 3'794'137.–. Le suddette relazioni intestate a K. Limited sono state dissequestrate e il loro saldo trasferito sulla relazione n. 2 intestata alla società C. Ltd, in essere presso la banca I., anch’essa sotto sequestro. Di con- seguenza, per la relazione n. 2 intestata alla società C. Ltd, in essere presso la banca I., devono essere mantenuti sotto sequestro un importo totale di USD 13'581'296.47. Per la relazione n. 1 intestata alla società C. Ltd, in essere presso la banca H., devono essere mantenuti sotto sequestro USD 23'346'189.41” (act. 9, pag. 4). Il MPC dichiara infine che, “alla luce di queste nuove informazioni trasmesse di recente dall’autorità rogante, la
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censura della ricorrente deve essere parzialmente accolta in ragione di tali nuove emergenze. A breve questo MPC disporrà il dissequestro parziale dopo aver acquisito dalle banche il saldo attuale delle summenzionate relazioni ban- carie” (ibidem).
Dalla nota agli atti del MPC del 9 maggio 2023 concernente la videoconferenza del 21 aprile 2023, risulta che “iI MPC ha inoltre chiesto nuovamente di cono- scere gli esiti della procedura d'appello interposta nei confronti della decisione del 26 aprile 2021, prolata da Mr. N., Special Judge of the New Delhi Rouse Avenue Courts con la quale era stato disposto il dissequestro rogatoriale delle summenzionate relazioni bancarie. Le autorità indiane hanno risposto che la procedura d'appello è tuttora pendente e che una decisione in tal senso non è ancora stata emanata” (atto 02-00-0075B incarto MPC).
2.3 Visto quanto precede, la richiesta di dissequestro totale delle relazioni litigiose va respinta, mentre è da accogliere quella di sblocco parziale, ma solo nella misura indicata dall’autorità rogante e condivisa in sede di risposta dal MPC. Per quanto riguarda la relazione n. 2 presso la banca I., il sequestro è mante- nuto a concorrenza di USD 13'581'296.47; la parte eccedente va quindi disse- questrata. Per quanto concerne la relazione n. 1 presso la banca H., il seque- stro è mantenuto a concorrenza di USD 23'346'189.41; la parte eccedente va dissequestrata. Il mantenimento dei sequestri in questione ossequia il principio della proporzionalità, visto che il danno globale ipotizzato all’estero è maggiore rispetto ai valori sequestrati (v. act. 1.1, pag. 5). Il potenziale nesso fra il denaro sequestrato e i reati contestati agli imputati all’estero, tra i quali la ricorrente, è dato, visto che l’autorità rogante, sulla base della documentazione bancaria già ricevuta, ha potuto ricostruire flussi di denaro di possibile origine criminale giunto sulle relazioni litigiose (v. act. 1.1, pag. 4 e seg.). Toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 14 e 23 UNCAC, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, i residuali sequestri devono essere mantenuti di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale deci- sione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'e- stero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostan- ziato nessuno sproporzionato pregiudizio economico cagionato dai sequestri, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta so- stanziali criticità (v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2022.100-101 del 27 settembre 2022 consid. 2).
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Avendo le autorità indiane fornito le summenzionate informazioni posterior- mente al presente gravame, e avendo la ricorrente avuto accesso alle stesse al più tardi con la risposta del 6 giugno 2023 del MPC, da disattendere è del resto la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito invocata dalla pre- detta.
3. La ricorrente sostiene che “inoltre al punto n. 9 della decisione di chiusura del 24 marzo 2023, in riferimento alla mia istanza di dissequestro totale/parziale del 03.06.2022, viene fatta confusione in quanto la decisione di chiusura sembre- rebbe essere riferita al caso D. Ltd, mentre di fatto prende pure posizione sul caso J.” (act. 1, pag. 11), ragione per cui essa sarebbe da riformare e rimandare al MPC per nuova decisione. Essa critica parimenti alcune affermazioni relative a fatti procedurali contenute nella stessa, a suo dire non sostanziate o di carat- tere generale e poco chiare.
Ora, ricordato che la decisione impugnata riguarda unicamente la procedura rogatoriale RH.22.0020-RA e tenuto conto che quanto censurato dalla ricor- rente, visto il perimetro d’esame del giudice dell’assistenza (v. supra consid. 2.3), non ha nessuna incidenza sull’esito della presente procedura, tali do- glianze non meritano ulteriore disamina.
4. Con il suo gravame, la ricorrente ha richiamato dal MPC e dalla presente Corte “tutti gli atti relativi ad ogni procedura rogatoriale, come pure ogni atto, ricorso e documento, richiesta di assunzione di prove, prodotte e richiamate nei diversi atti di causa nelle procedure richiamate con il ricorso del 3 giugno 2022 alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (…). Come pure si richia- mano tutti gli atti, i documenti prodotti e richiamati nella istanza in via principale di dissequestro generale e in via subordinata di dissequestro parziale del 26.04.2021. Si richiamano inoltre tutti i documenti prodotti e richiamati nel ri- corso al Tribunale amministrativo federale del 02.12.2021” (act. 1, pag. 4).
Visto quanto espresso in precedenza (v. supra consid. 2), e nella misura in cui i documenti richiamati risultano ininfluenti ai fini del presente giudizio, la richie- sta in questione va anch’essa disattesa.
5. In conclusione, nella misura in cui ammissibile, il ricorso va parzialmente accolto ai sensi del considerando 2.3.
6.
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6.1 Parzialmente soccombenti i ricorrenti devono sopportare una parte delle spese (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 di- cembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 12’000.–; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato di fr. 15’000.–. La cassa del Tribunale re- stituirà a C. Ltd il saldo di fr. 3'000.–.
6.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale pe- nale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio, le quali compren- dono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF in combinato disposto con l'art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memo- ria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 500.–, tenuto conto della parziale soccombenza. L’indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità inferiore giusta l’art. 64 cpv. 2 PA.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. 2. Il sequestro della relazione n. 2 presso la banca I., intestato a C. Ltd, è con- fermato unicamente a concorrenza di USD 13'581'296.47; l’eccedenza va dis- sequestrata. 3. Il sequestro della relazione n. 1 presso la banca H., intestata a C. Ltd, è con- fermato unicamente a concorrenza di USD 23'346'189.41; l’eccedenza va dis- sequestrata. 4. La tassa di giustizia di fr. 12’000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato. La cassa del Tribunale penale federale restituirà a C. Ltd il saldo di fr. 3'000.–. 5. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà a C. Ltd un importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 24 agosto 2023
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Gianfrancesco Beltrami - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria - Ministero pubblico della Confederazione, Servizio esecuzione delle sen- tenze
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Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).