Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'India; durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
Sachverhalt
A. Il 19 gennaio 2022, il Directorate of Enforcement di New Dehli (India) ha pre- sentato una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale condotto a carico di B. Limited, C. Ltd, D., E., F., G. e altri per riciclaggio di denaro (sezioni 3 e 4 Prevention of money laundering Act in- diano), corruzione (sezione 120B, 420, 468 e 471 CP/indiano e Sezioni 13(1(d) e 13(2) Prevention of Corruption Act indiano) e altri reati (v. atto 01-00-0132 incarto Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC). In sostanza, D. e altri direttori di B. Limited sono sospettati di aver distratto illecitamente va- lori patrimoniali appartenenti a tale società a danno dei creditori di quest’ultima. Beni sarebbero stati dirottati verso società create da D., il quale, parallelamente, avrebbe simulato debiti e accettato crediti fittizi, indebitando ulteriormente la società. Gli indagati avrebbero ottenuto, mediante l’allestimento di documenti falsi, prestiti dalla banca H. e da altre entità, denaro utilizzato dagli stessi per spese personali nonché trasferito ad altre società controllate da E. (v. atto 01- 00-0133 e segg. incarto MPC).
Con la loro domanda di assistenza, le autorità indiane hanno chiesto, tra l’altro, l’edizione della documentazione nonché il blocco dei valori patrimoniali concer- nenti la relazione bancaria n. 1 intestata alla società A. Inc. presso la banca I., Zurigo (v. atto 01-00-0156 incarto MPC).
B. Con decisioni del 24 maggio 2022, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla do- manda di assistenza indiana e ordinato il blocco della relazione n. 1 intestata alla società A. Inc. presso la banca I, Zurigo, precisato che “nell’ambito di un procedimento rogatoriale parallelo, sempre formulato dalla stessa autorità estera (RH.18.0251), ma riferito ad una fattispecie diversa, il MPC aveva in pre- cedenza sequestrato la stessa relazione bancaria (…). La persona giuridica toc- cata (…) con scritto del 13 gennaio 2020 aveva acconsentito alla trasmissione della documentazione bancaria nelle vie semplificate” (act. 1.1, pag. 2).
C. Con sentenza del 30 novembre 2022, questa Corte ha stralciato dal ruolo la causa relativa a un ricorso del 3 novembre 2022, poi ritirato, interposto da A. Inc. avverso il rifiuto di dissequestro della relazione n. 1 presso la banca I. pro- nunciato dal MPC con decisione di chiusura del 6 ottobre 2022 (v. sentenza RR.2022.221).
D. A. Inc. ha presentato un’ulteriore istanza di dissequestro in data 14 dicembre 2022 (v. act. 1.1, pag. 3). Dopo vari contatti con le autorità roganti, il MPC, con
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decisione del 21 giugno 2023 (procedimento RH.22.0020), ha respinto detta istanza (v. act. 1.1, pag. 4).
E. Il 28 giugno 2023, A. Inc. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, in via preliminare, la congiunzione della presente procedura con quella relativa al parallelo ricorso avverso “la decisione MPC datata 21.06.2023 di esecuzione della rogatoria del DE [Directorate of Enforcement di Nuova Dehli] nell’interesse del procedimento penale indiano nel caso J. (RH.18.0251)”; in via principale, la revoca del sequestro del conto n. 1 presso la banca I., Zurigo, e la non esecu- zione della rogatoria (v. act. 1, pag. 25).
F. Con scritti del 21 luglio 2023, l’UFG e il MPC hanno proposto di respingere il ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7 e 8).
G. Con replica e osservazioni del 18 agosto 2023, trasmesse all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 13), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricor- suali (v. act. 11 e 12).
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra l’India e la Confedera- zione Svizzera sono anzitutto retti dallo scambio di lettere del 20 febbraio 1989 tra i due Paesi concernente l’assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.942.3), entrato in vigore il 20 febbraio 1989 (cfr. DTF 122 II 140 con- sid. 2). Di rilievo nella fattispecie è anche l'art. 43 e segg. della Convenzione
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delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ot- tobre 2003, entrata in vigore per l'India l’8 giugno 2011 e per la Svizzera il 24 ot- tobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in ma- teria penale unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 con- sid. 2.1; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2016 65 consid 1.2).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.
E. 1.4 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiu- sura della procedura d’assistenza può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso a questa Corte (v. art. 80e cpv. 1 AIMP). In considerazione della decisione di chiusura del 6 ottobre 2022 e della durata del sequestro patrimoniale, la decisione qui impugnata, seppur di natura incidentale, va proceduralmente trattata come una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.215-218 del 4 aprile 2013 consid. 1.3). Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed ir- reparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è tempestivo. Titolare della relazione bancaria n. 1 presso la banca I. a Zurigo, la ricorrente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 La ricorrente chiede innanzitutto che la presente procedura sia congiunta con la procedura ricorsuale RR.2023.90 relativa a un parallelo ricorso da lei inter- posto avverso una seconda decisione del 21 giugno 2023 del MPC (procedi- mento RH.18.0251) riguardante il medesimo conto litigioso, il cui sequestro è stato confermato per un diverso procedimento penale in India. Questo si giusti- ficherebbe in sostanza per economia processuale “e poiché la motivazione re- lativa ad un ricorso vale anche a sostegno della motivazione e conclusione dell’altro ricorso (…). La congiunzione si giustifica anche per limitare i costi di
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giustizia a carico di A. Inc. che, a causa del sequestro perdurante da 4 anni e 3 mesi, si trova in gravi difficoltà finanziarie, a causa della conseguente impossi- bilità di operare” (act. 1, pag. 4 e seg.).
Ora, se è vero che le cause RR.2023.90 e RR.2023.91 riguardano la medesima ricorrente e la stessa sua relazione bancaria, va rilevato che le decisioni impu- gnate del MPC concernono rogatorie diverse basate su procedimenti penali esteri differenti, ciò che implica valutazioni giuridiche e fattuali altrettanto di- verse. La richiesta di congiunzione va quindi disattesa, ma si terrà conto di eventuali sinergie nella trattazione del parallelo ricorso come criterio di calcolo della tassa di giustizia (v. infra consid. 8).
E. 3 La ricorrente sostiene che la descrizione dei fatti contenuta nella rogatoria sa- rebbe contraddittoria e inesatta. Innanzitutto, essa sarebbe in contraddizione manifesta con la decisione di dissequestro del conto litigioso del 26 aprile 2021 pronunciata dal giudice indiano K., a testimonianza che i valori ivi depositati non sarebbero provento di reato. L’autorità rogante avrebbe inoltre motivato il con- testato sequestro mediante tre diverse rogatorie, una presentata anche alle au- torità giudiziarie ginevrine, riguardanti altrettanti procedimenti penali in corso all’estero, ciò che violerebbe il divieto di venire contra factum proprium, il prin- cipio della buona fede nonché l’ordine pubblico. Le autorità indiane avrebbero altresì omesso di rispondere alle frequenti domande di spiegazioni formulate dal MPC.
E. 3.1 L’art. 46 n. 15 UNCAC, come pure l’art. 28 cpv. 2 e 3 AIMP unitamente all’art. 10 cpv. 2 OAIMP esigono in sostanza che la domanda di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica dei reati, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b; 118 Ib 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contrad- dizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la veri- fica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (DTF 117 Ib 64 consid. 5c e rinvii). Lo Stato richiedente è semplicemente tenuto ad esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere di trovarsi in presenza di un'i- nammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della col- pevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 1.5). L'autorità
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rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
E. 3.2 Ora, premesso quanto già menzionato in precedenza (v. supra Fatti lett. A) e tenuto conto dell’ampia descrizione dei fatti (ripresi dalla già citata rogatoria e dai relativi complementi) effettuata dal MPC nelle sue decisioni di entrata nel merito del 1° marzo 2019, dell’8 gennaio e del 9 marzo 2021 emanate nell’am- bito della procedura rogatoriale RH.18.0251 (v. atto 04-00-0001 e segg. incarto MPC), sulle puntuali contestazioni presentate dalla ricorrente occorre rilevare quanto segue. Per quanto riguarda l’asserita contraddizione dell’atto impugnato con la decisione di dissequestro del conto litigioso del 26 aprile 2021 pronun- ciata dal giudice indiano K., va osservato che quest’ultima decisione è sub iu- dice all’estero e non è quindi cresciuta in giudicato (v. infra consid. 6.2). Inoltre, il fatto che il sequestro sia stato motivato dall’autorità rogante sulla base di tre diverse rogatorie non presenta nulla di contraddittorio, visto che sul conto liti- gioso potrebbero essere giunti valori di presunta origine criminale legati a reati oggetto di differenti procedimenti penali. Infine, nonostante la non immediata reazione da parte delle autorità indiane alle sollecitazioni del MPC, queste hanno alla fine fornito le informazioni necessarie per confermare il sequestro litigioso (v. infra consid. 6.2). Visto quanto precede, le censure in questo ambito vanno tutte disattese.
E. 4 L’insorgente afferma che la rogatoria presenterebbe gravi deficienze procedu- rali ai sensi dell’art. 2 lett. d AIMP, nella misura in cui: essa sarebbe contraria alla già citata decisione del 26 aprile 2021 del giudice speciale K. presso la Corte di Nuova Delhi; mancherebbe un ordine di sequestro provvisorio pronun- ciato all’estero prima della rogatoria; il Directorate of Enforcement sarebbe in- competente per presentare la rogatoria; sarebbe decorso il termine legale di 180 giorni previsto dal diritto indiano in ambito di riciclaggio per il mantenimento del sequestro in questi casi; secondo la normativa applicabile, lo Stato richiesto potrebbe fornire informazioni solo su valori di persone indagate in India; le lun- gaggini legate alla rogatoria e al sequestro violerebbero l’obbligo di fair trial e di celerità; le autorità indiane, preso atto della summenzionata decisione del 26 aprile 2021, avrebbero sùbito richiesto il sequestro del conto litigioso sulla base di un altro procedimento in corso in India. Il procedimento estero viole- rebbe quindi i principi di equità e di legalità previsti sia dal Patto ONU II che dalla CEDU.
E. 4.1 Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irrice- vibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi
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deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). L'e- same delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza parti- colare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 5a ediz. 2019, n. 683 e rinvii).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 2 AIMP non può essere invocato da persone giuridiche che non sono oggetto della procedura estera e che pertanto non possono prevalersi di una norma destinata anzitutto a proteggere l'imputato all'estero (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 130 II 217 con- sid. 8b; 126 II 258 consid. 2d/aa; sentenze del Tribunale federale 1C_376/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 2.2; 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.307 del 26 febbraio 2021 con- sid. 2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 681). Ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato questa giurisprudenza (v. DTF 1C_624/2022 del 21 aprile 2023 consid. 3.5, destinata alla pubblicazione), di massima anche in ambito di con- segna di valori a scopo di confisca.
E. 4.2 In concreto, essendo la ricorrente una persona giuridica con sede in Belize, non oggetto della procedura penale in India, in virtù della predetta giurisprudenza tutte le censure presentate in questo ambito risultano inoperanti. Certo questa Corte in alcune sentenze del 2016 e del 2020, si è posta il quesito di sapere se tale giurisprudenza si applichi nel caso di società non indagate ma comunque oggetto di misure confiscatorie (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.105 del 30 novembre 2016 consid. 2.3; RR.2020.276-283 e RR.2020.258-269 del 14 dicembre 2020 consid. 2). Tuttavia alla luce della DTF 1C_624/2022 e trattandosi comunque di una misura di sequestro e non di confisca, non vi è ragione di ammettere un’eccezione a questa regola.
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E. 5 L’insorgente censura la violazione del principio della doppia punibilità, nella mi- sura in cui “i fatti descritti nella rogatoria non sono punibili per titolo di riciclaggio secondo il diritto indiano”, ciò che deriverebbe in particolare da una recente sentenza pronunciata dalla Supreme Court of India (v. act. 1, pag. 19).
E. 5.1 Secondo l’art. 64 cpv. 1 AIMP, i provvedimenti coercitivi possono essere ordinati soltanto ove dall’esposizione dei fatti risulti che l’atto perseguito all’estero de- nota gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Fatti salvi casi di abuso manifesto, la punibilità secondo il diritto dello Stato ri- chiedente non deve in linea di principio essere esaminata in applicazione dell’art. 64 cpv. 1 AIMP (v. decisioni del Tribunale penale federale RR.2020.133 del 14 dicembre 2020 consid. 4.1; RR.2015.125 del 2 settembre 2015 con- sid. 4.6). Nell’ambito dell’esame della doppia punibilità, l’autorità svizzera com- petente per la domanda di assistenza giudiziaria in materia penale non deve pronunciarsi sulla correttezza dei fatti menzionati nella rogatoria, potendo uni- camente stabilire se, così come sono stati presentati, essi costituiscono un reato, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594; ZIMMERMANN, op. cit., n. 581). Tale autorità può scostarsi dai fatti descritti dallo Stato rogante solo in caso di errori, lacune o contraddizioni evidenti ed imme- diatamente accertabili (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratteriz- zati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; ZIMMERMANN, op. cit., n. 581 e n. 584). Diversamente dall’ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).
E. 5.2 In concreto, se trasposti nel contesto giuridico elvetico, i fatti contestati agli in- dagati (v. supra Fatti lett. A) possono senz’altro essere sussunti ai reati di am- ministrazione infedele (art. 158 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP), fal- sità in documenti (art. 251 CP) e di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), per cui la condizione della doppia punibilità è ossequiata già solo per questo motivo. Per contro, l’affermazione secondo cui in India vi sarebbe un’autorità giudiziaria che ha escluso la realizzazione del reato di riciclaggio risulta inconferente in quanto riguarda il merito della causa penale estera ed è quindi competenza esclusiva delle autorità penali indiane, salvo casi di abuso manifesto non ravvi- sabili nel caso concreto. Visto quanto precede, il requisito della doppia punibilità è da considerarsi adempiuto. Anche tale censura va quindi disattesa.
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E. 6 ottobre 2022, pag. 2, in act. 1.5), ha potuto ricostruire flussi di denaro di pos- sibile origine criminale giunto sulla relazione litigiosa. Toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 14 e 23 UNCAC, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, il sequestro deve essere mantenuto di prin- cipio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richie- dente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostanziato nessuno sproporzionato pregiudizio economico cagionato dal sequestro, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostan- ziali criticità (v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2022.100-101 del 27 settembre 2022 consid. 2).
E. 6.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all'og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l'origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).
E. 6.2 Ora, dagli atti dell’incarto si rileva che il MPC, in data 15 novembre 2022, si è attivato presso l’autorità rogante per conoscere sia l’ammontare dei valori patri- moniali di presunta origine criminale da mantenere sotto sequestro sia lo stato attuale del procedimento penale in corso in India (v. act. 8, pag. 3 e seg.; act. 1.1, pag. 2 seg.). In data 21 aprile 2023, ha avuto luogo all’uopo una video- conferenza tra le autorità elvetiche e quelle indiane, seguita da uno scritto del 26 aprile seguente, con il quale il MPC ha formalizzato la propria richiesta d’in- formazioni, finalizzata ad avere una risposta scritta dall’autorità rogante (v. act. 8, pag. 3; act. 1.1, pag. 3). In data 29 maggio 2023, le autorità indiane hanno indicato l’ammontare dei valori patrimoniali sospettati di essere di origine criminale da mantenere sotto sequestro rogatoriale, ossia, per la relazione liti- giosa, USD 7'444'867.60, importo superiore al saldo attuale (saldo al 31 dicem- bre: USD 5'634'957.–) (v. act. 8, pag. 3). Il MPC afferma che con integrazione pervenutagli in data 12 maggio 2022, l’autorità rogante “ha indicato che in me- rito al mantenimento del sequestro dei fondi richiesto rogatorialmente, la per- sona interessata ha presentato ricorso all’Alta Corte di New Delhi, la quale ha rigettato il ricorso e deciso il mantenimento del sequestro” (act. 8, pag. 6).
E. 6.3 Visto quanto precede, la richiesta di dissequestro della relazione litigiosa va respinta. Il mantenimento del sequestro in questione ossequia il principio della proporzionalità: da una parte, l’importo sospettato di essere di origine criminale, indicato dalle autorità indiane è maggiore rispetto ai valori sequestrati (v. supra consid. 6.2); dall’altra, la complessità delle indagini estere non permettono di ritenere problematico il tempo trascorso dalla contestata misura, ordinata nel marzo 2019. Il potenziale nesso fra il denaro sequestrato e i reati contestati agli imputati all’estero è dato, visto che l’autorità rogante, sulla base della
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documentazione bancaria già ricevuta (v. decisione di chiusura del MPC del
E. 7 In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 8 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 ago- sto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.–, tenuto conto delle sinergie con la trattazione della causa RR.2023.90 (v. supra consid. 2). Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato di fr. 5'000.–. La Cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato di fr. 5'000.–. La Cassa del Tribu- nale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 21 novembre 2023 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. INC.,
rappresentata dall'avv. Paolo Bernasconi,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’India
Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2023.91
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Fatti: A. Il 19 gennaio 2022, il Directorate of Enforcement di New Dehli (India) ha pre- sentato una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale condotto a carico di B. Limited, C. Ltd, D., E., F., G. e altri per riciclaggio di denaro (sezioni 3 e 4 Prevention of money laundering Act in- diano), corruzione (sezione 120B, 420, 468 e 471 CP/indiano e Sezioni 13(1(d) e 13(2) Prevention of Corruption Act indiano) e altri reati (v. atto 01-00-0132 incarto Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC). In sostanza, D. e altri direttori di B. Limited sono sospettati di aver distratto illecitamente va- lori patrimoniali appartenenti a tale società a danno dei creditori di quest’ultima. Beni sarebbero stati dirottati verso società create da D., il quale, parallelamente, avrebbe simulato debiti e accettato crediti fittizi, indebitando ulteriormente la società. Gli indagati avrebbero ottenuto, mediante l’allestimento di documenti falsi, prestiti dalla banca H. e da altre entità, denaro utilizzato dagli stessi per spese personali nonché trasferito ad altre società controllate da E. (v. atto 01- 00-0133 e segg. incarto MPC).
Con la loro domanda di assistenza, le autorità indiane hanno chiesto, tra l’altro, l’edizione della documentazione nonché il blocco dei valori patrimoniali concer- nenti la relazione bancaria n. 1 intestata alla società A. Inc. presso la banca I., Zurigo (v. atto 01-00-0156 incarto MPC).
B. Con decisioni del 24 maggio 2022, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla do- manda di assistenza indiana e ordinato il blocco della relazione n. 1 intestata alla società A. Inc. presso la banca I, Zurigo, precisato che “nell’ambito di un procedimento rogatoriale parallelo, sempre formulato dalla stessa autorità estera (RH.18.0251), ma riferito ad una fattispecie diversa, il MPC aveva in pre- cedenza sequestrato la stessa relazione bancaria (…). La persona giuridica toc- cata (…) con scritto del 13 gennaio 2020 aveva acconsentito alla trasmissione della documentazione bancaria nelle vie semplificate” (act. 1.1, pag. 2).
C. Con sentenza del 30 novembre 2022, questa Corte ha stralciato dal ruolo la causa relativa a un ricorso del 3 novembre 2022, poi ritirato, interposto da A. Inc. avverso il rifiuto di dissequestro della relazione n. 1 presso la banca I. pro- nunciato dal MPC con decisione di chiusura del 6 ottobre 2022 (v. sentenza RR.2022.221).
D. A. Inc. ha presentato un’ulteriore istanza di dissequestro in data 14 dicembre 2022 (v. act. 1.1, pag. 3). Dopo vari contatti con le autorità roganti, il MPC, con
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decisione del 21 giugno 2023 (procedimento RH.22.0020), ha respinto detta istanza (v. act. 1.1, pag. 4).
E. Il 28 giugno 2023, A. Inc. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, in via preliminare, la congiunzione della presente procedura con quella relativa al parallelo ricorso avverso “la decisione MPC datata 21.06.2023 di esecuzione della rogatoria del DE [Directorate of Enforcement di Nuova Dehli] nell’interesse del procedimento penale indiano nel caso J. (RH.18.0251)”; in via principale, la revoca del sequestro del conto n. 1 presso la banca I., Zurigo, e la non esecu- zione della rogatoria (v. act. 1, pag. 25).
F. Con scritti del 21 luglio 2023, l’UFG e il MPC hanno proposto di respingere il ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7 e 8).
G. Con replica e osservazioni del 18 agosto 2023, trasmesse all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 13), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricor- suali (v. act. 11 e 12).
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra l’India e la Confedera- zione Svizzera sono anzitutto retti dallo scambio di lettere del 20 febbraio 1989 tra i due Paesi concernente l’assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.942.3), entrato in vigore il 20 febbraio 1989 (cfr. DTF 122 II 140 con- sid. 2). Di rilievo nella fattispecie è anche l'art. 43 e segg. della Convenzione
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delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ot- tobre 2003, entrata in vigore per l'India l’8 giugno 2011 e per la Svizzera il 24 ot- tobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in ma- teria penale unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 con- sid. 2.1; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2016 65 consid 1.2).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.
1.4 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiu- sura della procedura d’assistenza può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso a questa Corte (v. art. 80e cpv. 1 AIMP). In considerazione della decisione di chiusura del 6 ottobre 2022 e della durata del sequestro patrimoniale, la decisione qui impugnata, seppur di natura incidentale, va proceduralmente trattata come una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.215-218 del 4 aprile 2013 consid. 1.3). Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed ir- reparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è tempestivo. Titolare della relazione bancaria n. 1 presso la banca I. a Zurigo, la ricorrente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La ricorrente chiede innanzitutto che la presente procedura sia congiunta con la procedura ricorsuale RR.2023.90 relativa a un parallelo ricorso da lei inter- posto avverso una seconda decisione del 21 giugno 2023 del MPC (procedi- mento RH.18.0251) riguardante il medesimo conto litigioso, il cui sequestro è stato confermato per un diverso procedimento penale in India. Questo si giusti- ficherebbe in sostanza per economia processuale “e poiché la motivazione re- lativa ad un ricorso vale anche a sostegno della motivazione e conclusione dell’altro ricorso (…). La congiunzione si giustifica anche per limitare i costi di
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giustizia a carico di A. Inc. che, a causa del sequestro perdurante da 4 anni e 3 mesi, si trova in gravi difficoltà finanziarie, a causa della conseguente impossi- bilità di operare” (act. 1, pag. 4 e seg.).
Ora, se è vero che le cause RR.2023.90 e RR.2023.91 riguardano la medesima ricorrente e la stessa sua relazione bancaria, va rilevato che le decisioni impu- gnate del MPC concernono rogatorie diverse basate su procedimenti penali esteri differenti, ciò che implica valutazioni giuridiche e fattuali altrettanto di- verse. La richiesta di congiunzione va quindi disattesa, ma si terrà conto di eventuali sinergie nella trattazione del parallelo ricorso come criterio di calcolo della tassa di giustizia (v. infra consid. 8).
3. La ricorrente sostiene che la descrizione dei fatti contenuta nella rogatoria sa- rebbe contraddittoria e inesatta. Innanzitutto, essa sarebbe in contraddizione manifesta con la decisione di dissequestro del conto litigioso del 26 aprile 2021 pronunciata dal giudice indiano K., a testimonianza che i valori ivi depositati non sarebbero provento di reato. L’autorità rogante avrebbe inoltre motivato il con- testato sequestro mediante tre diverse rogatorie, una presentata anche alle au- torità giudiziarie ginevrine, riguardanti altrettanti procedimenti penali in corso all’estero, ciò che violerebbe il divieto di venire contra factum proprium, il prin- cipio della buona fede nonché l’ordine pubblico. Le autorità indiane avrebbero altresì omesso di rispondere alle frequenti domande di spiegazioni formulate dal MPC.
3.1 L’art. 46 n. 15 UNCAC, come pure l’art. 28 cpv. 2 e 3 AIMP unitamente all’art. 10 cpv. 2 OAIMP esigono in sostanza che la domanda di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica dei reati, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b; 118 Ib 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contrad- dizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la veri- fica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (DTF 117 Ib 64 consid. 5c e rinvii). Lo Stato richiedente è semplicemente tenuto ad esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere di trovarsi in presenza di un'i- nammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della col- pevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 1.5). L'autorità
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rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
3.2 Ora, premesso quanto già menzionato in precedenza (v. supra Fatti lett. A) e tenuto conto dell’ampia descrizione dei fatti (ripresi dalla già citata rogatoria e dai relativi complementi) effettuata dal MPC nelle sue decisioni di entrata nel merito del 1° marzo 2019, dell’8 gennaio e del 9 marzo 2021 emanate nell’am- bito della procedura rogatoriale RH.18.0251 (v. atto 04-00-0001 e segg. incarto MPC), sulle puntuali contestazioni presentate dalla ricorrente occorre rilevare quanto segue. Per quanto riguarda l’asserita contraddizione dell’atto impugnato con la decisione di dissequestro del conto litigioso del 26 aprile 2021 pronun- ciata dal giudice indiano K., va osservato che quest’ultima decisione è sub iu- dice all’estero e non è quindi cresciuta in giudicato (v. infra consid. 6.2). Inoltre, il fatto che il sequestro sia stato motivato dall’autorità rogante sulla base di tre diverse rogatorie non presenta nulla di contraddittorio, visto che sul conto liti- gioso potrebbero essere giunti valori di presunta origine criminale legati a reati oggetto di differenti procedimenti penali. Infine, nonostante la non immediata reazione da parte delle autorità indiane alle sollecitazioni del MPC, queste hanno alla fine fornito le informazioni necessarie per confermare il sequestro litigioso (v. infra consid. 6.2). Visto quanto precede, le censure in questo ambito vanno tutte disattese.
4. L’insorgente afferma che la rogatoria presenterebbe gravi deficienze procedu- rali ai sensi dell’art. 2 lett. d AIMP, nella misura in cui: essa sarebbe contraria alla già citata decisione del 26 aprile 2021 del giudice speciale K. presso la Corte di Nuova Delhi; mancherebbe un ordine di sequestro provvisorio pronun- ciato all’estero prima della rogatoria; il Directorate of Enforcement sarebbe in- competente per presentare la rogatoria; sarebbe decorso il termine legale di 180 giorni previsto dal diritto indiano in ambito di riciclaggio per il mantenimento del sequestro in questi casi; secondo la normativa applicabile, lo Stato richiesto potrebbe fornire informazioni solo su valori di persone indagate in India; le lun- gaggini legate alla rogatoria e al sequestro violerebbero l’obbligo di fair trial e di celerità; le autorità indiane, preso atto della summenzionata decisione del 26 aprile 2021, avrebbero sùbito richiesto il sequestro del conto litigioso sulla base di un altro procedimento in corso in India. Il procedimento estero viole- rebbe quindi i principi di equità e di legalità previsti sia dal Patto ONU II che dalla CEDU.
4.1 Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irrice- vibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi
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deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). L'e- same delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza parti- colare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 5a ediz. 2019, n. 683 e rinvii).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 2 AIMP non può essere invocato da persone giuridiche che non sono oggetto della procedura estera e che pertanto non possono prevalersi di una norma destinata anzitutto a proteggere l'imputato all'estero (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 130 II 217 con- sid. 8b; 126 II 258 consid. 2d/aa; sentenze del Tribunale federale 1C_376/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 2.2; 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.307 del 26 febbraio 2021 con- sid. 2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 681). Ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato questa giurisprudenza (v. DTF 1C_624/2022 del 21 aprile 2023 consid. 3.5, destinata alla pubblicazione), di massima anche in ambito di con- segna di valori a scopo di confisca.
4.2 In concreto, essendo la ricorrente una persona giuridica con sede in Belize, non oggetto della procedura penale in India, in virtù della predetta giurisprudenza tutte le censure presentate in questo ambito risultano inoperanti. Certo questa Corte in alcune sentenze del 2016 e del 2020, si è posta il quesito di sapere se tale giurisprudenza si applichi nel caso di società non indagate ma comunque oggetto di misure confiscatorie (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.105 del 30 novembre 2016 consid. 2.3; RR.2020.276-283 e RR.2020.258-269 del 14 dicembre 2020 consid. 2). Tuttavia alla luce della DTF 1C_624/2022 e trattandosi comunque di una misura di sequestro e non di confisca, non vi è ragione di ammettere un’eccezione a questa regola.
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5. L’insorgente censura la violazione del principio della doppia punibilità, nella mi- sura in cui “i fatti descritti nella rogatoria non sono punibili per titolo di riciclaggio secondo il diritto indiano”, ciò che deriverebbe in particolare da una recente sentenza pronunciata dalla Supreme Court of India (v. act. 1, pag. 19).
5.1 Secondo l’art. 64 cpv. 1 AIMP, i provvedimenti coercitivi possono essere ordinati soltanto ove dall’esposizione dei fatti risulti che l’atto perseguito all’estero de- nota gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Fatti salvi casi di abuso manifesto, la punibilità secondo il diritto dello Stato ri- chiedente non deve in linea di principio essere esaminata in applicazione dell’art. 64 cpv. 1 AIMP (v. decisioni del Tribunale penale federale RR.2020.133 del 14 dicembre 2020 consid. 4.1; RR.2015.125 del 2 settembre 2015 con- sid. 4.6). Nell’ambito dell’esame della doppia punibilità, l’autorità svizzera com- petente per la domanda di assistenza giudiziaria in materia penale non deve pronunciarsi sulla correttezza dei fatti menzionati nella rogatoria, potendo uni- camente stabilire se, così come sono stati presentati, essi costituiscono un reato, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594; ZIMMERMANN, op. cit., n. 581). Tale autorità può scostarsi dai fatti descritti dallo Stato rogante solo in caso di errori, lacune o contraddizioni evidenti ed imme- diatamente accertabili (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratteriz- zati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; ZIMMERMANN, op. cit., n. 581 e n. 584). Diversamente dall’ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).
5.2 In concreto, se trasposti nel contesto giuridico elvetico, i fatti contestati agli in- dagati (v. supra Fatti lett. A) possono senz’altro essere sussunti ai reati di am- ministrazione infedele (art. 158 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP), fal- sità in documenti (art. 251 CP) e di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), per cui la condizione della doppia punibilità è ossequiata già solo per questo motivo. Per contro, l’affermazione secondo cui in India vi sarebbe un’autorità giudiziaria che ha escluso la realizzazione del reato di riciclaggio risulta inconferente in quanto riguarda il merito della causa penale estera ed è quindi competenza esclusiva delle autorità penali indiane, salvo casi di abuso manifesto non ravvi- sabili nel caso concreto. Visto quanto precede, il requisito della doppia punibilità è da considerarsi adempiuto. Anche tale censura va quindi disattesa.
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6. L’insorgente afferma che la rogatoria indiana violerebbe i principi della propor- zionalità e dell’utilità potenziale “poiché chiede di mantenere un sequestro su averi patrimoniali che sono già stati oggetto di revoca da parte proprio dell’au- torità giudiziaria indiana, mediante il decreto datato 26 aprile 2021 del Giudice K.” (act. 1, pag. 19), averi che non potrebbero quindi essere né confiscati né restituiti a un’eventuale parte lesa.
6.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all'og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l'origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).
6.2 Ora, dagli atti dell’incarto si rileva che il MPC, in data 15 novembre 2022, si è attivato presso l’autorità rogante per conoscere sia l’ammontare dei valori patri- moniali di presunta origine criminale da mantenere sotto sequestro sia lo stato attuale del procedimento penale in corso in India (v. act. 8, pag. 3 e seg.; act. 1.1, pag. 2 seg.). In data 21 aprile 2023, ha avuto luogo all’uopo una video- conferenza tra le autorità elvetiche e quelle indiane, seguita da uno scritto del 26 aprile seguente, con il quale il MPC ha formalizzato la propria richiesta d’in- formazioni, finalizzata ad avere una risposta scritta dall’autorità rogante (v. act. 8, pag. 3; act. 1.1, pag. 3). In data 29 maggio 2023, le autorità indiane hanno indicato l’ammontare dei valori patrimoniali sospettati di essere di origine criminale da mantenere sotto sequestro rogatoriale, ossia, per la relazione liti- giosa, USD 7'444'867.60, importo superiore al saldo attuale (saldo al 31 dicem- bre: USD 5'634'957.–) (v. act. 8, pag. 3). Il MPC afferma che con integrazione pervenutagli in data 12 maggio 2022, l’autorità rogante “ha indicato che in me- rito al mantenimento del sequestro dei fondi richiesto rogatorialmente, la per- sona interessata ha presentato ricorso all’Alta Corte di New Delhi, la quale ha rigettato il ricorso e deciso il mantenimento del sequestro” (act. 8, pag. 6).
6.3 Visto quanto precede, la richiesta di dissequestro della relazione litigiosa va respinta. Il mantenimento del sequestro in questione ossequia il principio della proporzionalità: da una parte, l’importo sospettato di essere di origine criminale, indicato dalle autorità indiane è maggiore rispetto ai valori sequestrati (v. supra consid. 6.2); dall’altra, la complessità delle indagini estere non permettono di ritenere problematico il tempo trascorso dalla contestata misura, ordinata nel marzo 2019. Il potenziale nesso fra il denaro sequestrato e i reati contestati agli imputati all’estero è dato, visto che l’autorità rogante, sulla base della
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documentazione bancaria già ricevuta (v. decisione di chiusura del MPC del 6 ottobre 2022, pag. 2, in act. 1.5), ha potuto ricostruire flussi di denaro di pos- sibile origine criminale giunto sulla relazione litigiosa. Toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 14 e 23 UNCAC, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, il sequestro deve essere mantenuto di prin- cipio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richie- dente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostanziato nessuno sproporzionato pregiudizio economico cagionato dal sequestro, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostan- ziali criticità (v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2022.100-101 del 27 settembre 2022 consid. 2).
7. In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 ago- sto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.–, tenuto conto delle sinergie con la trattazione della causa RR.2023.90 (v. supra consid. 2). Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato di fr. 5'000.–. La Cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato di fr. 5'000.–. La Cassa del Tribu- nale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.
Bellinzona, 22 novembre 2023
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Paolo Bernasconi - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).