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RR.2021.90

Bundesstrafgericht · 2021-09-07 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Ecuador. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Sachverhalt

A. Il 24 giugno 2020, la Fiscalía General del Estado de Ecuador, a Quito, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazio- nale nell’ambito di un procedimento penale a carico di B., C. e A. Inc. per i reati di corruzione (art. 280 CP/EC) e riciclaggio di denaro (art. 317 CP/EC). In sostanza, l’autorità estera afferma che le persone indagate sarebbero coinvolte in un complesso caso di corruzione legato all’aggiudicazione di ap- palti per opere pubbliche, più precisamente nell’ambito del progetto edifica- torio denominato D., il quale ha toccato il gruppo E. e l’amministrazione pub- blica ecuadoriana (v. act. 1.8).

Con la rogatoria, l’autorità estera ha postulato l’acquisizione della documen- tazione bancaria concernente la relazione n. 1 presso la banca F., a Zurigo, intestata alla società A. Inc., a Panama (v. ibidem).

B. Mediante decisione di entrata in materia del 23 luglio 2020, il Ministero pub- blico della Confederazione (in seguito: MPC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 02-00-0001 e seg. incarto MPC), è entrato in materia sulla domanda presen- tata dall'autorità italiana, dichiarando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.14). Con decisione incidentale del medesimo giorno, esso ha acquisito nell’incarto rogatoriale la documen- tazione bancaria in questione, già in suo possesso nell’ambito di un parallelo procedimento penale interno (v. act. 1.15).

C. Con decisione di chiusura del 22 aprile 2021, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità ecuadoriane di svariata documentazione concernente la relazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.1).

D. Il 26 maggio 2021, A. Inc. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione di chiusura, presentando le conclusioni seguenti: “1. Con richiamo al capitolo IV, fosse ritenuto necessario per le ragioni espresse, si postula che il MPC proceda alle necessarie verifiche e alla completazione di informazioni su ele- menti determinanti per questa decisione. 2. Il ricorso è accolto, con la con- seguenza che non si dà seguito alla domanda di assistenza internazionale in materia penale promossa dalla Repubblica dell’Ecuador” (act. 1, pag. 9).

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E. Con risposta del 29 giugno 2021, l’UFG ha postulato la reiezione del gra- vame (v. act. 9). Con scritto del 16 luglio 2021, il MPC ha chiesto che il re- clamo venga respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 10).

F. Con replica del 9 agosto 2021, trasmessa per conoscenza al MP-TI e all’UFG (v. act. 15), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 14).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica dell’Ecua- dor e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale (in seguito: Trattato) concluso il 4 luglio 1997 ed entrato in vigore il 19 gennaio 1999 (RS 0.351.932.7). Di rilievo nella fattispecie è anche l’art. 46 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Ecuador il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle que- stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di fa- vore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla rela- tiva ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 con- sid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale. È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con- sid. 7c).

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E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 22 aprile 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricor- rente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2 La ricorrente sostiene che, essendo i fatti corruttivi alla base della rogatoria già stati giudicati in Ecuador con sentenza del 23 gennaio 2018 divenuta definitiva, la domanda di assistenza sarebbe da respingere in virtù del principio ne bis in idem. Essa produce parimenti tre decisioni estere che attesterebbero l’impro- ponibilità di altre iniziative giudiziarie in Ecuador concernenti il reato di riciclag- gio. Verrebbe dunque a mancare un interesse meritevole di protezione in capo allo Stato richiedente.

E. 2.1 Secondo il principio ne bis in idem, nessuno può essere perseguito o punito per fatti per i quali è già stato assolto o condannato da una sentenza definitiva. Nel campo dell’assistenza internazionale con il Paese qui in esame, tale principio è retto dall’art. 3 n. 1 lett. c del Trattato. Secondo questa disposizione l’assistenza giudiziaria può essere negata se la domanda si riferisce a fatti in base ai quali una persona è stata definitivamente assolta o condannata nello Stato richiesto per un reato sostanzialmente simile e, nel caso sia stata inflitta una pena, que- sta sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita. Si tratta di una disposi- zione che in virtù dei principi esposti sopra al consid. 1.2 prevale sia sull’art. 5 cpv. 1 lett. a che sull’art. 66 AIMP (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.172 del 17 febbraio 2009 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 664 pag. 723).

E. 2.2 In concreto, a sostegno della sua censura, la ricorrente ha prodotto una sen- tenza del 23 gennaio 2018 emanata dalla Corte national de justicia del Ecuador

– Sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito nella causa n. 2 concernente G., H. e I. (v. allegato ad act. 1.5), quest’ultimo avente diritto economico del conto litigioso, nonché tre altre decisioni estere (v. act. 1.11, 1.12 e 1.13), ma non allega l’esistenza di una sentenza svizzera cresciuta in giudicato emanata nei suoi confronti per i medesimi fatti oggetto dell’inchiesta estera, per cui la censura non merita ulteriore disamina. Essa dovrà essere fatta valere dinanzi al giudice estero del merito, sola autorità competente per statuire

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sulla questione. L’autorità rogante non ha del resto dichiarato sino ad oggi di voler ritirare la propria rogatoria, per cui secondo giurisprudenza non vi è ra- gione di rifiutare l’assistenza nemmeno sotto questo profilo (v. DTF 113 Ib con- sid. 5a; sentenze del Tribunale penale federale RR.2019.19 dell’11 maggio 2021 consid. 3; RR.2007.99 del 10 settembre 2007 consid. 5; ZIMMERMANN, op. cit., n. 305). Visto quanto precede, non vi è ragione di dare seguito neppure alla richiesta di incaricare il MPC di ulteriori chiarimenti presso l’autorità rogante.

E. 3 In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 7 settembre 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. INC., rappresentata dall'avv. Mario Postizzi,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Ecuador

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2021.90

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Fatti: A. Il 24 giugno 2020, la Fiscalía General del Estado de Ecuador, a Quito, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazio- nale nell’ambito di un procedimento penale a carico di B., C. e A. Inc. per i reati di corruzione (art. 280 CP/EC) e riciclaggio di denaro (art. 317 CP/EC). In sostanza, l’autorità estera afferma che le persone indagate sarebbero coinvolte in un complesso caso di corruzione legato all’aggiudicazione di ap- palti per opere pubbliche, più precisamente nell’ambito del progetto edifica- torio denominato D., il quale ha toccato il gruppo E. e l’amministrazione pub- blica ecuadoriana (v. act. 1.8).

Con la rogatoria, l’autorità estera ha postulato l’acquisizione della documen- tazione bancaria concernente la relazione n. 1 presso la banca F., a Zurigo, intestata alla società A. Inc., a Panama (v. ibidem).

B. Mediante decisione di entrata in materia del 23 luglio 2020, il Ministero pub- blico della Confederazione (in seguito: MPC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 02-00-0001 e seg. incarto MPC), è entrato in materia sulla domanda presen- tata dall'autorità italiana, dichiarando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.14). Con decisione incidentale del medesimo giorno, esso ha acquisito nell’incarto rogatoriale la documen- tazione bancaria in questione, già in suo possesso nell’ambito di un parallelo procedimento penale interno (v. act. 1.15).

C. Con decisione di chiusura del 22 aprile 2021, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità ecuadoriane di svariata documentazione concernente la relazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.1).

D. Il 26 maggio 2021, A. Inc. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione di chiusura, presentando le conclusioni seguenti: “1. Con richiamo al capitolo IV, fosse ritenuto necessario per le ragioni espresse, si postula che il MPC proceda alle necessarie verifiche e alla completazione di informazioni su ele- menti determinanti per questa decisione. 2. Il ricorso è accolto, con la con- seguenza che non si dà seguito alla domanda di assistenza internazionale in materia penale promossa dalla Repubblica dell’Ecuador” (act. 1, pag. 9).

- 3 -

E. Con risposta del 29 giugno 2021, l’UFG ha postulato la reiezione del gra- vame (v. act. 9). Con scritto del 16 luglio 2021, il MPC ha chiesto che il re- clamo venga respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 10).

F. Con replica del 9 agosto 2021, trasmessa per conoscenza al MP-TI e all’UFG (v. act. 15), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 14).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1.

1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica dell’Ecua- dor e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale (in seguito: Trattato) concluso il 4 luglio 1997 ed entrato in vigore il 19 gennaio 1999 (RS 0.351.932.7). Di rilievo nella fattispecie è anche l’art. 46 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Ecuador il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle que- stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di fa- vore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla rela- tiva ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 con- sid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale. È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con- sid. 7c).

- 4 -

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 22 aprile 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricor- rente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. La ricorrente sostiene che, essendo i fatti corruttivi alla base della rogatoria già stati giudicati in Ecuador con sentenza del 23 gennaio 2018 divenuta definitiva, la domanda di assistenza sarebbe da respingere in virtù del principio ne bis in idem. Essa produce parimenti tre decisioni estere che attesterebbero l’impro- ponibilità di altre iniziative giudiziarie in Ecuador concernenti il reato di riciclag- gio. Verrebbe dunque a mancare un interesse meritevole di protezione in capo allo Stato richiedente.

2.1 Secondo il principio ne bis in idem, nessuno può essere perseguito o punito per fatti per i quali è già stato assolto o condannato da una sentenza definitiva. Nel campo dell’assistenza internazionale con il Paese qui in esame, tale principio è retto dall’art. 3 n. 1 lett. c del Trattato. Secondo questa disposizione l’assistenza giudiziaria può essere negata se la domanda si riferisce a fatti in base ai quali una persona è stata definitivamente assolta o condannata nello Stato richiesto per un reato sostanzialmente simile e, nel caso sia stata inflitta una pena, que- sta sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita. Si tratta di una disposi- zione che in virtù dei principi esposti sopra al consid. 1.2 prevale sia sull’art. 5 cpv. 1 lett. a che sull’art. 66 AIMP (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.172 del 17 febbraio 2009 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 664 pag. 723).

2.2 In concreto, a sostegno della sua censura, la ricorrente ha prodotto una sen- tenza del 23 gennaio 2018 emanata dalla Corte national de justicia del Ecuador

– Sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito nella causa n. 2 concernente G., H. e I. (v. allegato ad act. 1.5), quest’ultimo avente diritto economico del conto litigioso, nonché tre altre decisioni estere (v. act. 1.11, 1.12 e 1.13), ma non allega l’esistenza di una sentenza svizzera cresciuta in giudicato emanata nei suoi confronti per i medesimi fatti oggetto dell’inchiesta estera, per cui la censura non merita ulteriore disamina. Essa dovrà essere fatta valere dinanzi al giudice estero del merito, sola autorità competente per statuire

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sulla questione. L’autorità rogante non ha del resto dichiarato sino ad oggi di voler ritirare la propria rogatoria, per cui secondo giurisprudenza non vi è ra- gione di rifiutare l’assistenza nemmeno sotto questo profilo (v. DTF 113 Ib con- sid. 5a; sentenze del Tribunale penale federale RR.2019.19 dell’11 maggio 2021 consid. 3; RR.2007.99 del 10 settembre 2007 consid. 5; ZIMMERMANN, op. cit., n. 305). Visto quanto precede, non vi è ragione di dare seguito neppure alla richiesta di incaricare il MPC di ulteriori chiarimenti presso l’autorità rogante.

3. In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 8 settembre 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Mario Postizzi - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).