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RR.2021.8

Bundesstrafgericht · 2021-04-29 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Sachverhalt

A. Il 22 giugno 2020, il Ministério Público Federal Estado de São Paulo (Brasile) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 15 luglio 2020, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. per titolo di corruzione attiva (art. 333 CP/BR), corruzione passiva (art. 317 CP/BR), riciclaggio di denaro (art. 1 Legge 9.613 del 3 marzo 1998) e organiz- zazione criminale (art. 2 Legge 12.850 del 2 agosto 2013). In sostanza, il pre- detto è sospettato di aver funto da intermediario, percependo indebiti vantaggi, tra il gruppo C. e diversi politici appartenenti al partito socialdemocratico brasi- liano (PSDB) che avrebbero intascato tangenti nell’ambito dell’attribuzione di appalti, in particolare nel contesto della costruzione della linea metropolitana della città di San Paolo. Con il suo complemento rogatoriale, l’autorità brasiliana chiede, tra l’altro, la trasmissione della documentazione concernente la rela- zione bancaria n. 1 intestata a D. Ltd presso la banca E. (v. atto 01-00-0055 e seg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).

B. Mediante decisioni del 14 luglio e 10 agosto 2020, il MPC, al quale l’Ufficio fe- derale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda e del complemento presentati dall’autorità bra- siliana, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. atto 04-00-0001 e seg. incarto MPC).

C. Con decisione di chiusura dell’11 dicembre 2020, l’autorità d’esecuzione ha ac- colto la rogatoria e il relativo complemento, autorizzando la trasmissione all’au- torità richiedente di svariata documentazione riguardante la relazione bancaria

n. 1 intestata a D. Ltd presso la banca E. (v. act. 1.2).

D. Il 13 gennaio 2021, A. ha impugnato la decisione di chiusura in questione di- nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento. Egli ha parimenti richiesto un termine di 15 giorni per produrre il certificato di dissoluzione di D. Ltd (v. act. 1). Con complemento al ricorso del medesimo giorno, egli ha prodotto quest’ultimo documento (v. act. 2).

E. Con risposta del 10 febbraio 2021, l’UFG ha proposto la reiezione del gravame (v. act. 8). Con scritto dell’11 febbraio 2021, il MPC ha postulato l’inammissibilità del ricorso e, a titolo sussidiario, la reiezione del medesimo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 9).

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F. Con repliche del 5 marzo 2021, trasmesse al MPC e all’UFG per conoscenza, il ricorrente ha confermato la sua richiesta di annullamento della decisione im- pugnata (v. act. 16 e 17).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede- razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe- nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito Trattato svizzero-brasiliano). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per il Brasile il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare gli art. 43 e segg. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'as- sistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

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E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura dell’11 dicembre 2020, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

E. 1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione dell’insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP,

v. anche art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Per essere considerato personalmente e di- rettamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ri- corrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti- giosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri- chiesta di informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP), mentre l’inte- ressato toccato solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non può impugnare tali provvedimenti (DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 122 II 130 consid. 2b; TPF 2008 172 consid. 1.3). Eccezionalmente, la qualità per ricorrere è riconosciuta all'avente diritto econo- mico di una società titolare di un conto quando la stessa è disciolta, riservato l'abuso di diritto (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c e d). In questo caso, tocca all'avente diritto economico dimostrare anzitutto la liquida- zione della società mediante documentazione ufficiale (sentenze del Tribunale federale 1A.10/2000 del 18 maggio 2000 consid. 1e, in Praxis 2000 n° 133 pag. 790 e segg.; 1A.131/1999 del 26 agosto 1999 consid. 3). Egli deve inoltre di- mostrare attraverso questa stessa documentazione oppure mediante altre prove di essere il beneficiario dello scioglimento della società in quanto tale (sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7; sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.257 del 2 luglio 2013 con- sid. 1.2.1; RR.2012.252 del 7 giugno 2013 consid. 2.2.1) e quindi non sempli- cemente di un suo conto bancario (TPF 2009 183 consid. 2.2.2).

E. 1.5.2 In concreto, il ricorrente sostiene di essere il beneficiario economico della di- sciolta D. Ltd e quindi legittimato a ricorrere contro la decisione impugnata. Ora, se è vero che D. Ltd è stata disciolta il 24 febbraio 2017 (v. act. 2.1), la restante documentazione prodotta dal ricorrente non permette di concludere che egli sia il beneficiario dello scioglimento della società in quanto tale. Egli si limita infatti a produrre documentazione concernente l’apertura della relazione bancaria n. 1 D. LTD (act. 1.5), risalente al 2010, nonché una recente corrispondenza di uno studio legale brasiliano che dimostrerebbe “gli sforzi di raccolta della banca E.” verso tre partner “in riferimento ad un contratto di acquisto e vendita di quote del 27 luglio 2015” (act. 1 pag. 6) e “l’istruzione originale di D. LTD di addebitare

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il ricavato dal suo conto banca E. per pagare parzialmente banca E. per il Put”, risalente al 23 gennaio 2017 e che sarebbe stata eseguita nel maggio 2020 (act. 1 pag. 7, act. 1.8), ma non si comprende come da tali documenti si possano dedurre argomenti a sostegno della sua legittimazione ricorsuale. Se in effetti la giurisprudenza ammette anche altre prove rispetto all’atto di dissoluzione della società per stabilire chi è il beneficiario effettivo della liquidazione, ciò non toglie che si chiedano quanto meno dei formulari bancari oppure degli avvisi di addebito/accredito dai quali risulti che il saldo degli attivi della società liquidata è stato trasferito su un conto di cui è titolare l’avente diritto economico (v. i rife- rimenti in CAPPA, Averi societari sotto sequestro: res nullius?, in: forumpoenale 2018, pag. 45). Nulla di tutto ciò nel caso concreto, nonostante lo scioglimento della società risalga al 2017 per cui difficilmente si può parlare di “una prova eccessivamente onerosa” (così in determinati casi secondo CAPPA, ibidem), considerato che un effettivo versamento di tutti gli averi societari a favore del ricorrente non può che avere lasciato una traccia documentale ancora agevol- mente ricostruibile dopo quattro anni. Invece l’unico documento in cui si fa men- zione di un presunto ordine di trasferimento di 34'000 USD è antecedente allo scioglimento della società ed è di difficile interpretazione vista l’assenza di ri- scontri bancari che il ricorrente sarebbe stato tenuto ad allegare per fornire un quadro probatorio conforme alla suddetta giurisprudenza. Non avendo dunque dimostrato di essere il beneficiario della società in questione, l’insorgente non è legittimato a ricorrere per cui il suo gravame risulta inammissibile.

E. 2 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 2'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 3'000.–.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 3'000.–.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 29 aprile 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Enrico Germano,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2021.8

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Fatti: A. Il 22 giugno 2020, il Ministério Público Federal Estado de São Paulo (Brasile) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 15 luglio 2020, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. per titolo di corruzione attiva (art. 333 CP/BR), corruzione passiva (art. 317 CP/BR), riciclaggio di denaro (art. 1 Legge 9.613 del 3 marzo 1998) e organiz- zazione criminale (art. 2 Legge 12.850 del 2 agosto 2013). In sostanza, il pre- detto è sospettato di aver funto da intermediario, percependo indebiti vantaggi, tra il gruppo C. e diversi politici appartenenti al partito socialdemocratico brasi- liano (PSDB) che avrebbero intascato tangenti nell’ambito dell’attribuzione di appalti, in particolare nel contesto della costruzione della linea metropolitana della città di San Paolo. Con il suo complemento rogatoriale, l’autorità brasiliana chiede, tra l’altro, la trasmissione della documentazione concernente la rela- zione bancaria n. 1 intestata a D. Ltd presso la banca E. (v. atto 01-00-0055 e seg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).

B. Mediante decisioni del 14 luglio e 10 agosto 2020, il MPC, al quale l’Ufficio fe- derale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda e del complemento presentati dall’autorità bra- siliana, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. atto 04-00-0001 e seg. incarto MPC).

C. Con decisione di chiusura dell’11 dicembre 2020, l’autorità d’esecuzione ha ac- colto la rogatoria e il relativo complemento, autorizzando la trasmissione all’au- torità richiedente di svariata documentazione riguardante la relazione bancaria

n. 1 intestata a D. Ltd presso la banca E. (v. act. 1.2).

D. Il 13 gennaio 2021, A. ha impugnato la decisione di chiusura in questione di- nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento. Egli ha parimenti richiesto un termine di 15 giorni per produrre il certificato di dissoluzione di D. Ltd (v. act. 1). Con complemento al ricorso del medesimo giorno, egli ha prodotto quest’ultimo documento (v. act. 2).

E. Con risposta del 10 febbraio 2021, l’UFG ha proposto la reiezione del gravame (v. act. 8). Con scritto dell’11 febbraio 2021, il MPC ha postulato l’inammissibilità del ricorso e, a titolo sussidiario, la reiezione del medesimo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 9).

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F. Con repliche del 5 marzo 2021, trasmesse al MPC e all’UFG per conoscenza, il ricorrente ha confermato la sua richiesta di annullamento della decisione im- pugnata (v. act. 16 e 17).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010). 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede- razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe- nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito Trattato svizzero-brasiliano). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per il Brasile il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare gli art. 43 e segg. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'as- sistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

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1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura dell’11 dicembre 2020, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

1.5 1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione dell’insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP,

v. anche art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Per essere considerato personalmente e di- rettamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ri- corrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti- giosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri- chiesta di informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP), mentre l’inte- ressato toccato solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non può impugnare tali provvedimenti (DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 122 II 130 consid. 2b; TPF 2008 172 consid. 1.3). Eccezionalmente, la qualità per ricorrere è riconosciuta all'avente diritto econo- mico di una società titolare di un conto quando la stessa è disciolta, riservato l'abuso di diritto (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c e d). In questo caso, tocca all'avente diritto economico dimostrare anzitutto la liquida- zione della società mediante documentazione ufficiale (sentenze del Tribunale federale 1A.10/2000 del 18 maggio 2000 consid. 1e, in Praxis 2000 n° 133 pag. 790 e segg.; 1A.131/1999 del 26 agosto 1999 consid. 3). Egli deve inoltre di- mostrare attraverso questa stessa documentazione oppure mediante altre prove di essere il beneficiario dello scioglimento della società in quanto tale (sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7; sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.257 del 2 luglio 2013 con- sid. 1.2.1; RR.2012.252 del 7 giugno 2013 consid. 2.2.1) e quindi non sempli- cemente di un suo conto bancario (TPF 2009 183 consid. 2.2.2).

1.5.2 In concreto, il ricorrente sostiene di essere il beneficiario economico della di- sciolta D. Ltd e quindi legittimato a ricorrere contro la decisione impugnata. Ora, se è vero che D. Ltd è stata disciolta il 24 febbraio 2017 (v. act. 2.1), la restante documentazione prodotta dal ricorrente non permette di concludere che egli sia il beneficiario dello scioglimento della società in quanto tale. Egli si limita infatti a produrre documentazione concernente l’apertura della relazione bancaria n. 1 D. LTD (act. 1.5), risalente al 2010, nonché una recente corrispondenza di uno studio legale brasiliano che dimostrerebbe “gli sforzi di raccolta della banca E.” verso tre partner “in riferimento ad un contratto di acquisto e vendita di quote del 27 luglio 2015” (act. 1 pag. 6) e “l’istruzione originale di D. LTD di addebitare

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il ricavato dal suo conto banca E. per pagare parzialmente banca E. per il Put”, risalente al 23 gennaio 2017 e che sarebbe stata eseguita nel maggio 2020 (act. 1 pag. 7, act. 1.8), ma non si comprende come da tali documenti si possano dedurre argomenti a sostegno della sua legittimazione ricorsuale. Se in effetti la giurisprudenza ammette anche altre prove rispetto all’atto di dissoluzione della società per stabilire chi è il beneficiario effettivo della liquidazione, ciò non toglie che si chiedano quanto meno dei formulari bancari oppure degli avvisi di addebito/accredito dai quali risulti che il saldo degli attivi della società liquidata è stato trasferito su un conto di cui è titolare l’avente diritto economico (v. i rife- rimenti in CAPPA, Averi societari sotto sequestro: res nullius?, in: forumpoenale 2018, pag. 45). Nulla di tutto ciò nel caso concreto, nonostante lo scioglimento della società risalga al 2017 per cui difficilmente si può parlare di “una prova eccessivamente onerosa” (così in determinati casi secondo CAPPA, ibidem), considerato che un effettivo versamento di tutti gli averi societari a favore del ricorrente non può che avere lasciato una traccia documentale ancora agevol- mente ricostruibile dopo quattro anni. Invece l’unico documento in cui si fa men- zione di un presunto ordine di trasferimento di 34'000 USD è antecedente allo scioglimento della società ed è di difficile interpretazione vista l’assenza di ri- scontri bancari che il ricorrente sarebbe stato tenuto ad allegare per fornire un quadro probatorio conforme alla suddetta giurisprudenza. Non avendo dunque dimostrato di essere il beneficiario della società in questione, l’insorgente non è legittimato a ricorrere per cui il suo gravame risulta inammissibile.

2. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 2'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 3'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 3'000.–.

Bellinzona, 29 aprile 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Enrico Germano - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).