Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Sachverhalt
A. Il 5 febbraio 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’am- bito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. e altri per titolo di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), bancarotta fraudolenta (art. 223, 216 e 219 R.D. n. 267/1942), truffa (art. 640 CP/I) e contraffazione, altera- zione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 CP/I). In sostanza, l’autorità rogante afferma che nel 2012 la società elvetica B. SA ha costituito la società C. S.r.l. con sede a Milano. Nel 2016, gli amministratori di quest’ultima, coadiuvati dal responsabile finanziario, avrebbero ottenuto da svariate banche ingenti somme destinate al paga- mento di fatture artatamente predisposte e apparentemente emesse da sei società (di cui tre con sede in Italia e le altre in Croazia, Slovenia e Polonia), denaro che sarebbe stato distratto dalla società italiana e versato essenzial- mente su di un conto presso la banca D. di Lugano intestato a B. SA. C. S.r.l., che si è rivelata sprovvista di locali, è fallita il 20 luglio 2017 (v. atto 2, pag. 5, incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino: in seguito MP- TI). Con la sua domanda, l’autorità rogante, preso atto che il MP-TI conduce un procedimento penale nei confronti di A. e altri per i reati di riciclaggio di denaro e falsità in documenti (INC.2018.9608), potenzialmente collegati con l’inchiesta italiana, postula la trasmissione di ogni atto e documento (com- presi verbali di perquisizione e sequestro, verbali di dichiarazioni di indagati, documentazione bancaria e societaria) utile a dimostrare che A. ha avuto ingenti somme in contanti e a determinare la destinazione di tali valori. Essa chiede inoltre di potere avere accesso a quei documenti utili a stabilire la riconducibilità ad A. di società elvetiche che sarebbero state indirettamente finanziate con le somme di cui sopra, così come l’esistenza di analoghe di- sponibilità in capo agli altri membri dell’associazione criminale (v. atto 2, pag. 7 e seg., incarto MP-TI).
B. Con scritto del 12 febbraio 2021, il MP-TI ha informato le parti al procedi- mento penale ticinese della rogatoria di cui sopra, chiedendo loro se accon- sentivano alla trasmissione semplificata del verbale d’interrogatorio di A. del 5 febbraio 2019, dei verbali di confronto tra A. e E. del 7 febbraio 2019 e tra A. e F. dell’8 febbraio 2019, nonché della documentazione acquisita presso le banche G. e H. (v. atti 7 e 3 incarto MP-TI).
C. Con scritto del 15 febbraio 2021, F. ha acconsentito alla trasmissione sem- plificata in questione (v. atto 4 incarto MP-TI). Con scritti del 23 risp. 25 feb- braio seguenti, E. e A. si sono opposti alla stessa (v. atti 5 e 6 incarto MP- TI).
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D. Con decisione di entrata in materia e di chiusura del 17 marzo 2021, il MP- TI ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane della documentazione di cui sopra (v. act. 1.2).
E. Il 19 aprile 2021, A. ha interposto ricorso contro la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulan- done l’annullamento (v. act. 1).
F. Con scritto del 6 maggio 2021, il MP-TI ha comunicato di non avere osser- vazioni da formulare, ribadendo quanto già esposto nella decisione impu- gnata e rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 7). Con osservazioni dell’11 maggio 2021, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG), ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammis- sibilità (v. act. 8). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi al ricorrente per conoscenza (v. act. 9).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
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applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in ma- teria penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 con- sid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di entrata in mate- ria e di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
E. 1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor- rere degli insorgenti giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as- sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien- temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni
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su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).
E. 1.6.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca- rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono con- testare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). La legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 526 e 532). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni con- tenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate a una trasmis- sione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1 e 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a = Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 1.6.3 Il Tribunale federale ha altresì distinto la posizione del testimone obbligato a rispondere in un interrogatorio rogatoriale da quella del testimone interrogato in un procedimento interno. In quest’ultimo caso la persona interrogata è conside- rata toccata in maniera solamente indiretta dalla misura di assistenza con cui si chiede l’accesso al verbale già contenuto negli atti della procedura svizzera (v. sentenze del Tribunale federale 1A.186/2005 e 1A.187/2005 del 9 dicem- bre 2005 consid. 1.3.3). Ciò vale in linea di massima anche per il prevenuto, visto che si tratta comunque di persone interrogate in una procedura nazionale
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e non sottoposte ad un provvedimento coercitivo ex art. 63 e seg. AIMP. Il sem- plice fatto che l’esame dei verbali in questione potrebbe avere delle conse- guenze pregiudizievoli per il ricorrente nella procedura penale estera non costi- tuisce un motivo che giustifichi di riconoscergli la legittimazione (sentenza del Tribunale federale 1A.44/2004 del 22 aprile 2004 consid. 1.3.3). La qualità di persona contro cui è diretto il procedimento all’estero (art. 21 cpv. 3 AIMP) non conferisce di per sé la facoltà di ricorrere (DTF 116 Ib 106 consid. 2a). Questo diritto è riconosciuto all’indagato all’estero solo quando è toccato in maniera diretta dalla misura d’assistenza, per esempio laddove viene direttamente sot- toposto ad un interrogatorio o ad una perquisizione rogatoriali. La trasmissione di documenti già in possesso dell’autorità rogata a seguito di un pregresso pro- cedimento interno tocca invece solo indirettamente l’insorgente. Ciò nono- stante, a determinate condizioni, la giurisprudenza ha comunque eccezional- mente ammesso la legittimazione ricorsuale, segnatamente se nel verbale na- zionale sono contemplate specifiche informazioni su conti bancari intestati per- sonalmente al ricorrente e nella misura in cui la loro trasmissione potrebbe es- sere equiparata a una trasmissione di documenti concernenti la relazione ban- caria (sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.46 del 4 giugno 2007 consid. 1.6.2 e rinvii), risp. in caso di stretto rapporto fra la procedura nazionale e quella estera, a condizione che il ricorrente sia interrogato in relazione a fatti che lo concernono personalmente (TPF 2020 180 consid. 4).
E. 1.6.4 In concreto, nella misura in cui il ricorrente contesta la trasmissione di suoi ver- bali d’interrogatorio (v. supra Fatti lett. B), che gli stessi contengono informazioni che lo concernono personalmente e che il procedimento elvetico è in stretto rapporto con quello estero, la legittimazione è data. Per quanto riguarda la do- cumentazione bancaria, la legittimazione è data unicamente per i conti di cui il ricorrente è titolare, ossia: n. 1 presso la banca H. e n. 2 presso la banca G. Essa fa invece difetto per il conto n. 3 presso la banca H. intestato a B. SA, di cui il ricorrente era avente diritto economico (v. atto 7 incarto MP-TI).
In questi termini, occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Il ricorrente afferma innanzitutto che la rogatoria italiana del 5 febbraio 2019 è stata preceduta da una domanda di assistenza del MP-TI del 21 gennaio 2019, alla quale è stata allegata una scheda contabile intitolata “I.” che ritraccerebbe dazioni in contante, oggetto del procedimento penale svizzero, da lui effettuate all’avv. E., con la loro destinazione. Costituendo tale scheda un mezzo di prova, la sua trasmissione all’autorità estera sarebbe del tutto illecita. Tale assistenza selvaggia sarebbe all’origine della rogatoria italiana, alla quale non si dovrebbe quindi dare seguito.
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E. 2.1 L’assistenza è considerata selvaggia, segnatamente quando uno Stato, in se- guito alla ricezione di una commissione rogatoria attiva, presenta a sua volta una domanda di assistenza contenente tutte le informazioni o mezzi di prova inizialmente richiesti raggirando così le regole dell’assistenza. Per contro, quando le autorità dei due Stati indagano sullo stesso complesso fattuale, è inevitabile che i fatti contenuti nella commissione rogatoria permettano di com- pletare quelli già conosciuti dall’autorità richiesta. Il divieto dell’assistenza sel- vaggia non può quindi impedire la presentazione di domande di assistenza che devono, per essere conformi alle esigenze legali, designare in maniera precisa e dettagliata le operazioni sospette, i conti toccati, i loro titolari e aventi diritto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2013.7-8 del 7 maggio 2013 con- sid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 418). La trasmissione di mezzi di prova riguar- danti la sfera segreta ad esecuzione di una richiesta rogatoriale attiva rappre- senta una forma di assistenza selvaggia ed è quindi vietata quando le autorità dello Stato estero svolgono a loro volta un'inchiesta che è strettamente legata a quella in Svizzera ed esse stesse hanno già presentato domande di accesso agli atti della procedura svizzera (v. TPF 2016 65 consid. 5 e 6).
E. 2.2 In concreto, il 21 gennaio 2019, il MP-TI, nell’ambito del già citato procedimento penale aperto nei confronti di E., J. e del ricorrente per titolo di coazione (art. 181 CP), falsità in documenti (art. 251 CP), favoreggiamento (art. 305 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), ha inoltrato una domanda di assistenza giudiziaria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano (v. act. 11). Il procedimento penale ticinese ha tratto origine da quanto emerso in un’altra inchiesta condotta dal MP-TI a carico di F., nel corso della quale erano state messe in luce diverse operazioni sospette, segnatamente diversi accrediti, per più di un milione di franchi, in favore del predetto avvenuti tra luglio 2017 e luglio 2018 provenienti sostanzialmente da E. (v. ibidem, pag. 2 e seg.). A giustificazione di tali operazioni, F. e E. “sostenevano che tutto il denaro per- venuto nella disponibilità di F. apparteneva allo stesso avv. E. e a una non me- glio precisata cordata di clienti investitori a quest’ultimo riconducibili e che tale denaro […] era stato prestato a F. per finanziare due operazioni […]. Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2018, tuttavia, l’imputato F. […] ha rivelato che le versioni fino ad allora rese nel corso dell’inchiesta, sia da lui sia dall’avv. E. (che era stato interrogato quale persona informata sui fatti), erano in realtà men- zognere: il denaro non apparteneva affatto a E. e a una cordata di clienti inve- stitori, bensì proveniva da A. […], il quale avrebbe offerto a F., per il tramite dell’avv. E., un ruolo di prestanome per le operazioni K./L. e M.” (ibidem, pag. 3). In considerazione di quanto precede, il MP-TI, ipotizzando possibili collega- menti tra i fatti appena descritti e il procedimento italiano oggetto della presente rogatoria, ha appunto aperto un procedimento a carico di E., di A. nonché dell’avv. J., collega di lavoro di E. (v. ibidem, pag. 4). La perquisizione dello studio legale del ricorrente ha permesso di trovare una scheda contabile, in for- mato Excel, intitolata “I.”, che risulterebbe essere il nome in codice utilizzato per
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indentificare A. Tale scheda, allegata alla rogatoria del 21 gennaio 2019, fa stato di almeno 19 dazioni a contanti, da parte di A. a E., nel periodo compreso tra inizio 2016 a luglio 2018, per un importo complessivo di EUR 2'445'200.–, denaro utilizzato per varie operazioni, tra le quali il finanziamento di una società svizzera riconducibile ad A. L’importo in questione sarebbe ad ogni modo ritor- nato nelle disponibilità di A. (v. ibidem, pag. 4 e seg.). In definitiva, il MP-TI, con la sua rogatoria, ha chiesto alla Procura milanese ogni atto o documento utile: all’identificazione dell’origine del denaro contante consegnato da A. a E.; all’ac- certamento della posizione di A. e degli altri coimputati nell’ambito del procedi- mento pendente in Italia; sulle persone citate nella rogatoria (v. ibidem, pag. 6). Come indicato in ingresso (v. supra Fatti lett. A), la Procura di Milano ha susse- guentemente presentato al MP-TI la sua rogatoria del 5 febbraio 2019.
E. 2.3 Le autorità penali italiane e svizzere conducono le loro procedure penali in pa- rallelo. La procedura elvetica, aperta nel 2018, verte su presunti atti di riciclag- gio di denaro frutto di presunti atti di truffa e di bancarotta fraudolenta oggetto della pregressa inchiesta italiana. Nulla permette di concludere che la domanda di assistenza formulata dalle autorità svizzere il 21 gennaio 2019 non sia con- forme alle prescrizioni legali e che costituirebbe un caso di assistenza selvag- gia. Il MP-TI ha legittimamente illustrato il quadro fattuale sul quale ha basato la propria rogatoria, sostanziando i motivi legati alle misure istruttorie richieste. Esso ha certo descritto alcuni flussi di denaro intervenuti tra le persone toccate dalle indagini sia italiane che svizzere, ma queste costituiscono informazioni destinate a motivare e giustificare le sue richieste e non certo mezzi di prova. Per quanto riguarda il documento intitolato “I.”, questo è sì stato rinvenuto nello studio legale di E., ma non rappresenta da solo un mezzo di prova. Esso con- tiene una lista di operazioni ancora tutte da verificare mediante la relativa docu- mentazione bancaria (il documento in questione presenta infatti una colonna denominata “conto movimentato”) e/o le dichiarazioni delle persone toccate dalle stesse. I verbali litigiosi potranno servire alle autorità italiane anche per fare luce sul contenuto del documento in parola. Visto quanto precede, le cen- sure in questo ambito vanno tutte respinte.
E. 3 Il ricorrente censura la violazione del principio della proporzionalità, nella misura in cui i documenti litigiosi sarebbero inutili per il procedimento estero. Essendo giunto in Svizzera prima del 2016, il denaro oggetto del procedimento ticinese non potrebbe provenire dai reati oggetto della rogatoria italiana, ma sarebbe il frutto di pregressa attività lecita del ricorrente.
E. 3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se
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le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (deci- sione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giu- gno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice
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dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e- secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing ex- pedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeter- minata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pre- gressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).
E. 3.2 In concreto, i documenti oggetto della decisione impugnata presentano certa- mente un’utilità potenziale per il procedimento estero, già solo per il fatto che il ricorrente è indagato nel procedimento estero. Egli ha del resto chiaramente dichiarato di aver consegnato ingenti somme di denaro a E., anche se, a suo dire, per motivi fiscali nonché legati ad una sua procedura di divorzio. Come indicato dalla giurisprudenza (v. supra consid. 3.1), per ricostruire tutti i flussi di denaro, l’autorità italiana deve avere la possibilità di analizzare essa stessa tutta la documentazione bancaria litigiosa, quindi anche quella antecedente il 2016, nonché di conoscere le dichiarazioni fornite dal ricorrente (e dalle altre persone implicate con cui è stato confrontato) dinanzi all’autorità svizzera che indaga sulla provenienza delle somme di cui sopra, denaro che potrebbe essere legato ai reati di truffa e bancarotta fraudolenta oggetto d’indagine in Italia.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscrimi- nata di prove.
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E. 4 Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità, e la decisione impugnata confermata.
E. 5 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Dispositiv
- Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 16 giugno 2021 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Michele Rusca,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.56
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Fatti: A. Il 5 febbraio 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’am- bito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. e altri per titolo di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), bancarotta fraudolenta (art. 223, 216 e 219 R.D. n. 267/1942), truffa (art. 640 CP/I) e contraffazione, altera- zione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 CP/I). In sostanza, l’autorità rogante afferma che nel 2012 la società elvetica B. SA ha costituito la società C. S.r.l. con sede a Milano. Nel 2016, gli amministratori di quest’ultima, coadiuvati dal responsabile finanziario, avrebbero ottenuto da svariate banche ingenti somme destinate al paga- mento di fatture artatamente predisposte e apparentemente emesse da sei società (di cui tre con sede in Italia e le altre in Croazia, Slovenia e Polonia), denaro che sarebbe stato distratto dalla società italiana e versato essenzial- mente su di un conto presso la banca D. di Lugano intestato a B. SA. C. S.r.l., che si è rivelata sprovvista di locali, è fallita il 20 luglio 2017 (v. atto 2, pag. 5, incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino: in seguito MP- TI). Con la sua domanda, l’autorità rogante, preso atto che il MP-TI conduce un procedimento penale nei confronti di A. e altri per i reati di riciclaggio di denaro e falsità in documenti (INC.2018.9608), potenzialmente collegati con l’inchiesta italiana, postula la trasmissione di ogni atto e documento (com- presi verbali di perquisizione e sequestro, verbali di dichiarazioni di indagati, documentazione bancaria e societaria) utile a dimostrare che A. ha avuto ingenti somme in contanti e a determinare la destinazione di tali valori. Essa chiede inoltre di potere avere accesso a quei documenti utili a stabilire la riconducibilità ad A. di società elvetiche che sarebbero state indirettamente finanziate con le somme di cui sopra, così come l’esistenza di analoghe di- sponibilità in capo agli altri membri dell’associazione criminale (v. atto 2, pag. 7 e seg., incarto MP-TI).
B. Con scritto del 12 febbraio 2021, il MP-TI ha informato le parti al procedi- mento penale ticinese della rogatoria di cui sopra, chiedendo loro se accon- sentivano alla trasmissione semplificata del verbale d’interrogatorio di A. del 5 febbraio 2019, dei verbali di confronto tra A. e E. del 7 febbraio 2019 e tra A. e F. dell’8 febbraio 2019, nonché della documentazione acquisita presso le banche G. e H. (v. atti 7 e 3 incarto MP-TI).
C. Con scritto del 15 febbraio 2021, F. ha acconsentito alla trasmissione sem- plificata in questione (v. atto 4 incarto MP-TI). Con scritti del 23 risp. 25 feb- braio seguenti, E. e A. si sono opposti alla stessa (v. atti 5 e 6 incarto MP- TI).
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D. Con decisione di entrata in materia e di chiusura del 17 marzo 2021, il MP- TI ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane della documentazione di cui sopra (v. act. 1.2).
E. Il 19 aprile 2021, A. ha interposto ricorso contro la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulan- done l’annullamento (v. act. 1).
F. Con scritto del 6 maggio 2021, il MP-TI ha comunicato di non avere osser- vazioni da formulare, ribadendo quanto già esposto nella decisione impu- gnata e rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 7). Con osservazioni dell’11 maggio 2021, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG), ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammis- sibilità (v. act. 8). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi al ricorrente per conoscenza (v. act. 9).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
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applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in ma- teria penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 con- sid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di entrata in mate- ria e di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.6 1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor- rere degli insorgenti giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as- sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien- temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni
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su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).
1.6.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca- rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono con- testare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). La legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 526 e 532). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni con- tenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate a una trasmis- sione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1 e 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a = Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
1.6.3 Il Tribunale federale ha altresì distinto la posizione del testimone obbligato a rispondere in un interrogatorio rogatoriale da quella del testimone interrogato in un procedimento interno. In quest’ultimo caso la persona interrogata è conside- rata toccata in maniera solamente indiretta dalla misura di assistenza con cui si chiede l’accesso al verbale già contenuto negli atti della procedura svizzera (v. sentenze del Tribunale federale 1A.186/2005 e 1A.187/2005 del 9 dicem- bre 2005 consid. 1.3.3). Ciò vale in linea di massima anche per il prevenuto, visto che si tratta comunque di persone interrogate in una procedura nazionale
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e non sottoposte ad un provvedimento coercitivo ex art. 63 e seg. AIMP. Il sem- plice fatto che l’esame dei verbali in questione potrebbe avere delle conse- guenze pregiudizievoli per il ricorrente nella procedura penale estera non costi- tuisce un motivo che giustifichi di riconoscergli la legittimazione (sentenza del Tribunale federale 1A.44/2004 del 22 aprile 2004 consid. 1.3.3). La qualità di persona contro cui è diretto il procedimento all’estero (art. 21 cpv. 3 AIMP) non conferisce di per sé la facoltà di ricorrere (DTF 116 Ib 106 consid. 2a). Questo diritto è riconosciuto all’indagato all’estero solo quando è toccato in maniera diretta dalla misura d’assistenza, per esempio laddove viene direttamente sot- toposto ad un interrogatorio o ad una perquisizione rogatoriali. La trasmissione di documenti già in possesso dell’autorità rogata a seguito di un pregresso pro- cedimento interno tocca invece solo indirettamente l’insorgente. Ciò nono- stante, a determinate condizioni, la giurisprudenza ha comunque eccezional- mente ammesso la legittimazione ricorsuale, segnatamente se nel verbale na- zionale sono contemplate specifiche informazioni su conti bancari intestati per- sonalmente al ricorrente e nella misura in cui la loro trasmissione potrebbe es- sere equiparata a una trasmissione di documenti concernenti la relazione ban- caria (sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.46 del 4 giugno 2007 consid. 1.6.2 e rinvii), risp. in caso di stretto rapporto fra la procedura nazionale e quella estera, a condizione che il ricorrente sia interrogato in relazione a fatti che lo concernono personalmente (TPF 2020 180 consid. 4).
1.6.4 In concreto, nella misura in cui il ricorrente contesta la trasmissione di suoi ver- bali d’interrogatorio (v. supra Fatti lett. B), che gli stessi contengono informazioni che lo concernono personalmente e che il procedimento elvetico è in stretto rapporto con quello estero, la legittimazione è data. Per quanto riguarda la do- cumentazione bancaria, la legittimazione è data unicamente per i conti di cui il ricorrente è titolare, ossia: n. 1 presso la banca H. e n. 2 presso la banca G. Essa fa invece difetto per il conto n. 3 presso la banca H. intestato a B. SA, di cui il ricorrente era avente diritto economico (v. atto 7 incarto MP-TI).
In questi termini, occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2. Il ricorrente afferma innanzitutto che la rogatoria italiana del 5 febbraio 2019 è stata preceduta da una domanda di assistenza del MP-TI del 21 gennaio 2019, alla quale è stata allegata una scheda contabile intitolata “I.” che ritraccerebbe dazioni in contante, oggetto del procedimento penale svizzero, da lui effettuate all’avv. E., con la loro destinazione. Costituendo tale scheda un mezzo di prova, la sua trasmissione all’autorità estera sarebbe del tutto illecita. Tale assistenza selvaggia sarebbe all’origine della rogatoria italiana, alla quale non si dovrebbe quindi dare seguito.
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2.1 L’assistenza è considerata selvaggia, segnatamente quando uno Stato, in se- guito alla ricezione di una commissione rogatoria attiva, presenta a sua volta una domanda di assistenza contenente tutte le informazioni o mezzi di prova inizialmente richiesti raggirando così le regole dell’assistenza. Per contro, quando le autorità dei due Stati indagano sullo stesso complesso fattuale, è inevitabile che i fatti contenuti nella commissione rogatoria permettano di com- pletare quelli già conosciuti dall’autorità richiesta. Il divieto dell’assistenza sel- vaggia non può quindi impedire la presentazione di domande di assistenza che devono, per essere conformi alle esigenze legali, designare in maniera precisa e dettagliata le operazioni sospette, i conti toccati, i loro titolari e aventi diritto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2013.7-8 del 7 maggio 2013 con- sid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 418). La trasmissione di mezzi di prova riguar- danti la sfera segreta ad esecuzione di una richiesta rogatoriale attiva rappre- senta una forma di assistenza selvaggia ed è quindi vietata quando le autorità dello Stato estero svolgono a loro volta un'inchiesta che è strettamente legata a quella in Svizzera ed esse stesse hanno già presentato domande di accesso agli atti della procedura svizzera (v. TPF 2016 65 consid. 5 e 6).
2.2 In concreto, il 21 gennaio 2019, il MP-TI, nell’ambito del già citato procedimento penale aperto nei confronti di E., J. e del ricorrente per titolo di coazione (art. 181 CP), falsità in documenti (art. 251 CP), favoreggiamento (art. 305 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), ha inoltrato una domanda di assistenza giudiziaria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano (v. act. 11). Il procedimento penale ticinese ha tratto origine da quanto emerso in un’altra inchiesta condotta dal MP-TI a carico di F., nel corso della quale erano state messe in luce diverse operazioni sospette, segnatamente diversi accrediti, per più di un milione di franchi, in favore del predetto avvenuti tra luglio 2017 e luglio 2018 provenienti sostanzialmente da E. (v. ibidem, pag. 2 e seg.). A giustificazione di tali operazioni, F. e E. “sostenevano che tutto il denaro per- venuto nella disponibilità di F. apparteneva allo stesso avv. E. e a una non me- glio precisata cordata di clienti investitori a quest’ultimo riconducibili e che tale denaro […] era stato prestato a F. per finanziare due operazioni […]. Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2018, tuttavia, l’imputato F. […] ha rivelato che le versioni fino ad allora rese nel corso dell’inchiesta, sia da lui sia dall’avv. E. (che era stato interrogato quale persona informata sui fatti), erano in realtà men- zognere: il denaro non apparteneva affatto a E. e a una cordata di clienti inve- stitori, bensì proveniva da A. […], il quale avrebbe offerto a F., per il tramite dell’avv. E., un ruolo di prestanome per le operazioni K./L. e M.” (ibidem, pag. 3). In considerazione di quanto precede, il MP-TI, ipotizzando possibili collega- menti tra i fatti appena descritti e il procedimento italiano oggetto della presente rogatoria, ha appunto aperto un procedimento a carico di E., di A. nonché dell’avv. J., collega di lavoro di E. (v. ibidem, pag. 4). La perquisizione dello studio legale del ricorrente ha permesso di trovare una scheda contabile, in for- mato Excel, intitolata “I.”, che risulterebbe essere il nome in codice utilizzato per
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indentificare A. Tale scheda, allegata alla rogatoria del 21 gennaio 2019, fa stato di almeno 19 dazioni a contanti, da parte di A. a E., nel periodo compreso tra inizio 2016 a luglio 2018, per un importo complessivo di EUR 2'445'200.–, denaro utilizzato per varie operazioni, tra le quali il finanziamento di una società svizzera riconducibile ad A. L’importo in questione sarebbe ad ogni modo ritor- nato nelle disponibilità di A. (v. ibidem, pag. 4 e seg.). In definitiva, il MP-TI, con la sua rogatoria, ha chiesto alla Procura milanese ogni atto o documento utile: all’identificazione dell’origine del denaro contante consegnato da A. a E.; all’ac- certamento della posizione di A. e degli altri coimputati nell’ambito del procedi- mento pendente in Italia; sulle persone citate nella rogatoria (v. ibidem, pag. 6). Come indicato in ingresso (v. supra Fatti lett. A), la Procura di Milano ha susse- guentemente presentato al MP-TI la sua rogatoria del 5 febbraio 2019.
2.3 Le autorità penali italiane e svizzere conducono le loro procedure penali in pa- rallelo. La procedura elvetica, aperta nel 2018, verte su presunti atti di riciclag- gio di denaro frutto di presunti atti di truffa e di bancarotta fraudolenta oggetto della pregressa inchiesta italiana. Nulla permette di concludere che la domanda di assistenza formulata dalle autorità svizzere il 21 gennaio 2019 non sia con- forme alle prescrizioni legali e che costituirebbe un caso di assistenza selvag- gia. Il MP-TI ha legittimamente illustrato il quadro fattuale sul quale ha basato la propria rogatoria, sostanziando i motivi legati alle misure istruttorie richieste. Esso ha certo descritto alcuni flussi di denaro intervenuti tra le persone toccate dalle indagini sia italiane che svizzere, ma queste costituiscono informazioni destinate a motivare e giustificare le sue richieste e non certo mezzi di prova. Per quanto riguarda il documento intitolato “I.”, questo è sì stato rinvenuto nello studio legale di E., ma non rappresenta da solo un mezzo di prova. Esso con- tiene una lista di operazioni ancora tutte da verificare mediante la relativa docu- mentazione bancaria (il documento in questione presenta infatti una colonna denominata “conto movimentato”) e/o le dichiarazioni delle persone toccate dalle stesse. I verbali litigiosi potranno servire alle autorità italiane anche per fare luce sul contenuto del documento in parola. Visto quanto precede, le cen- sure in questo ambito vanno tutte respinte.
3. Il ricorrente censura la violazione del principio della proporzionalità, nella misura in cui i documenti litigiosi sarebbero inutili per il procedimento estero. Essendo giunto in Svizzera prima del 2016, il denaro oggetto del procedimento ticinese non potrebbe provenire dai reati oggetto della rogatoria italiana, ma sarebbe il frutto di pregressa attività lecita del ricorrente.
3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se
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le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (deci- sione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giu- gno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice
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dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e- secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing ex- pedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeter- minata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pre- gressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).
3.2 In concreto, i documenti oggetto della decisione impugnata presentano certa- mente un’utilità potenziale per il procedimento estero, già solo per il fatto che il ricorrente è indagato nel procedimento estero. Egli ha del resto chiaramente dichiarato di aver consegnato ingenti somme di denaro a E., anche se, a suo dire, per motivi fiscali nonché legati ad una sua procedura di divorzio. Come indicato dalla giurisprudenza (v. supra consid. 3.1), per ricostruire tutti i flussi di denaro, l’autorità italiana deve avere la possibilità di analizzare essa stessa tutta la documentazione bancaria litigiosa, quindi anche quella antecedente il 2016, nonché di conoscere le dichiarazioni fornite dal ricorrente (e dalle altre persone implicate con cui è stato confrontato) dinanzi all’autorità svizzera che indaga sulla provenienza delle somme di cui sopra, denaro che potrebbe essere legato ai reati di truffa e bancarotta fraudolenta oggetto d’indagine in Italia.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscrimi- nata di prove.
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4. Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità, e la decisione impugnata confermata.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 17 giugno 2021
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Michele Rusca - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).