Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Sachverhalt
A. Il 3 giugno 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria interna- zionale, completata lo stesso giorno nonché il 25 luglio e il 6 settembre 2019, nell’ambito di un procedimento penale a carico di B., C., D., E., A. e altri per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto legi- slativo 74/2000), corruzione tra privati (art. 2635 CC/I) e riciclaggio (art. 648- bis CP/I). In sostanza, al centro delle indagini vi è F. S.r.l., società che avrebbe costituito fondi neri all’estero attraverso operazioni di frode fiscale effettuate appoggiandosi ad un’altra società negli Stati Uniti, G. Corp., la quale avrebbe assorbito rapporti commerciali con controparti italiane, origi- nati da F. S.r.l., aventi ad oggetto attività di interesse in Italia, al solo fine di traslare i relativi ricavi in territorio estero e così sottrarre valori imponibili al fisco italiano. I fondi neri in questione sarebbero stati destinati in parte agli amministratori di F. S.r.l. e in parte per compiere atti corruttivi (v. atto 1, pag. 2, incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).
Con la rogatoria, l’autorità estera chiede, tra l’altro, l’acquisizione della docu- mentazione riguardante la relazione bancaria n. 1 presso Banca H., presu- mibilmente intestata ad A., nonché altre relazioni intestate a quest’ultimo presso Banca I. e altre banche svizzere (v. atto 1 incarto MP-TI). Con com- plemento del medesimo giorno, gli inquirenti italiani hanno ugualmente ri- chiesto la documentazione concernente la relazione bancaria n. 2 intestata ad A. (v. ibidem).
B. Mediante decisione di entrata in materia del 9 settembre 2019, il MP-TI, al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 1 incarto MP-TI), è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando, tra l’altro, l’edizione della docu- mentazione di cui sopra, impartendo nel contempo un divieto d’informazione per un periodo di sei mesi, in seguito prorogato e infine revocato il 12 feb- braio 2021 (v. atto 5 incarto MP-TI). Non dando seguito alla richiesta italiana di verificare in tutti gli istituti bancari elvetici l’esistenza di conti bancari ricon- ducibili alle persone indicate in rogatoria, l’autorità d’esecuzione ha limitato la propria ricerca alle sei diverse banche presso le quali ha identificato rela- zioni d’affari riferibili agli imputati e/o persone fisiche e giuridiche oggetto d’indagine (v. act. 1.1, pag. 5 e seg.).
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C. Con scritto del 12 settembre 2019, Banca J. ha inoltrato al MP-TI diversa documentazione, tra cui quella concernente svariate relazioni intestate ad A., in particolare le relazioni n. 3 e 4, o sulle quali il predetto disponeva di una procura (v. atto 6 MP-TI). Con scritto del 18 settembre 2019, Banca I. ha trasmesso alla stessa autorità documentazione riguardante la relazione
n. 5 intestata ad A. (v. atto 13 incarto MP-TI). In data 26 settembre 2019, Banca H. ha trasmesso svariata documentazione, tra cui quella riguardante le relazioni n. 6 e 7 entrambe intestate ad A. (v. atto 19 incarto MP-TI).
D. Con decisione di chiusura del 2 marzo 2021, il MP-TI ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane di svariata documentazione bancaria, tra cui quella concernente le relazioni bancarie di cui sopra (v. act. 1.1).
E. Il 1° aprile 2021, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione, postu- lando, in via principale, la possibilità di replicare alla risposta del MP-TI non- ché l’annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata, il rinvio della causa al MP-TI affinché si proceda nuovamente alla cernita documen- tale, con possibilità di esprimersi del ricorrente (v. act. 1, pag.15 e seg.).
F. Con osservazioni del 20 aprile 2021, il MP-TI ha postulato la reiezione del ricorso (v. act. 6). Con scritto del 23 aprile 2019, l’UFG ha chiesto che il gra- vame venga respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).
G. Con replica del 21 maggio 2021, trasmessa al MP-TI e all’UFG per cono- scenza (v. act. 11), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricor- suali (v. act. 10).
H. Con scritto spontaneo del 26 maggio 2021, trasmesso alle altre parti per co- noscenza (v. act. 13), il MP-TI ha comunicato di rinunciare a duplicare, con- fermando la sua posizione (v. act. 12).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
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Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Con- venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare l’art. 46 richiamati gli art. 14 e 23. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 con- sid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura parziale del 24 feb- braio 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui il ricorrente è titolare delle relazioni n. 3 e 4 presso Banca J., n. 5 presso Banca I. e n. 6 e 7 presso Banca H., la sua legittimazione ricorsuale è data (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Nella misura in cui nel petitum del gravame è chiesto il generico annullamento della decisione impugnata, va rilevato che il ricorrente non è legittimato a ricorrere contro la trasmissione della restante do- cumentazione bancaria oggetto della decisione di chiusura parziale.
E. 2 Il ricorrente censura innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui il MP-TI gli avrebbe di fatto negato il diritto a partecipare alla cernita documentale.
E. 2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamati dall’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter- nationale ne matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 472).
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Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si oppor- rebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla ne- cessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'au- torità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'ese- cuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiu- sura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, op. cit., n. 484, 723-724; DE PREUX, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blan- chiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34).
E. 2.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto rilevare che la decisione di entrata in materia del 9 settembre 2019 (v. atto 5 incarto MP-TI) è stata notificata uni- camente alle banche presso cui erano site le relazioni oggetto delle misure coercitive, dato che contemplava, conformemente a quanto richiesto dalle autorità italiane (v. atto 4 incarto MP-TI), un divieto di informare i titolari dei conti (v. atto 5, pag. 9 e 13, incarto MP-TI). Tale divieto è stato revocato il 12 febbraio 2021 (v. atti 40 e 44 incarto MP-TI). Con invio raccomandato del 12 febbraio 2021, il MP-TI ha comunicato al ricorrente l’esistenza della pro- cedura di assistenza giudiziaria in questione, dandogli la possibilità di espri- mersi, entro il 1° marzo 2021, sulla prospettata trasmissione della documen- tazione concernente le cinque relazioni bancarie oggetto della decisione im- pugnata e di eventualmente consentire ad un’esecuzione semplificata giusta l’art. 80c AIMP (v. atto 46 incarto MP-TI). L’invio raccomandato non è stato ritirato dal ricorrente ed è quindi ritornato al mittente il 25 febbraio 2021. Il MP-TI ha quindi rispedito per posta A la lettera in questione al ricorrente, sempre al suo domicilio di St. Moritz (v. atto 48 incarto MP-TI). Ora, nella misura in cui l’invio raccomandato del 12 febbraio 2021 è da ritenersi notifi- cato il settimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale (v. art. 20 cpv. 2bis PA; DTF 139 IV 228 consid. 1.1; sentenza del Tribunale penale federale BB.2019.136 del 19 novembre 2019), il MP-TI ha atteso una decina di giorni dal momento della notifica del suo scritto del 12 febbraio 2021 per emanare
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il 2 marzo 2021 la decisione di chiusura qui impugnata. Si tratta certo di un termine molto breve, ma comunque rispondente agli obblighi di celerità giusta l'art. 17a AIMP e non tale da rendere impossibile una partecipazione da parte del ricorrente alla procedura di assistenza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2014.243 del 2 dicembre 2014 consid. 3.2; RR.2012.91-92 del 18 luglio 2012 consid. 2.2). Il fatto che, nel caso concreto, al momento dell'emanazione della decisione di chiusura parziale il ricorrente non fosse ancora informato dell'esistenza di richieste di misure di assistenza, né abbia avuto completo accesso agli atti e facoltà di esprimersi durante la procedura di esecuzione della commissione rogatoria in esame, non può in- validare l'operato dell'autorità elvetica, la quale poteva in buona fede contare sul fatto che il ricorrente si organizzasse per il trattamento della sua corri- spondenza durante le sue assenze dal proprio domicilio di St. Moritz, tanto più che la lettera del 12 febbraio 2021 gli era stata di nuovo trasmessa, per conoscenza, per posta A. Il fatto che il ricorrente si trovasse in Inghilterra per lavoro e che, a causa della pandemia, abbia dovuto effettuare un periodo di quarantena al suo arrivo a Londra, ciò che non gli avrebbe permesso di rientrare per tempo al proprio domicilio in Svizzera, circostanze del resto non provate, nulla muta a quanto precede, dato che egli avrebbe potuto comun- que dare disposizioni a terzi per il trattamento della sua corrispondenza ed essere tempestivamente informato della procedura rogatoriale. In ogni caso, nell'ambito della presente procedura di ricorso, dinanzi ad un'autorità dotata di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, l’insorgente ha potuto consul- tare gli atti bancari e, in sede di replica, ha avuto la possibilità di esprimersi compiutamente sui medesimi. Pertanto, un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dal presente procedimento (v. DTF 124 II 132 consid. 2d). Per tacere del fatto che il ricorrente, nei suoi memoriali, si limita ad esprimersi in maniera generica su tale questione, non spiegando per quale motivo l'asserito vizio non avrebbe potuto essere sa- nato nel quadro della presente procedura di ricorso (v. sentenze del Tribu- nale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.2 e 2.3; 1A.160/2003 del 10 settembre 2003 consid. 2.1, 2.2 e 2.3). La censura va pertanto respinta.
E. 3 L’insorgente contesta l’adempimento del principio della doppia punibilità, nella misura in cui il capo d’imputazione contestato dalle autorità italiane ad A. non corrisponde a un reato secondo il diritto svizzero.
E. 3.1.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva
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formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente va- gliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera
– effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legi- slazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di coopera- zione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii). L'art. 2 lett. a CEAG per- mette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la do- manda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero e all'art. 18 n. 1 lett. d CRic. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola dispo- sizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o econo- mica. Ammessa è per contro l'assistenza in caso di truffa in materia fiscale giu- sta le lettere a e b di questo stesso capoverso, nonché in materia di imposte indirette giusta l'art. 50 CAS (v. DTF 136 IV 88 consid. 3).
E. 3.1.2 Occorre rilevare che quando l'autorità estera inoltra alla Svizzera una domanda di assistenza nell'ambito di un'inchiesta per riciclaggio, come è anche il caso nella fattispecie, essa non deve necessariamente apportare la prova della com- missione di atti di riciclaggio o del reato presupposto; semplici elementi concreti di sospetto derivanti dall'insieme delle circostanze sono sufficienti dal punto di vista della doppia punibilità (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.133 del 14 dicembre 2020 consid. 3.3; RR.2012.139 del 7 febbraio 2013 consid. 3.5 e RR.2008.8 del 23 luglio 2008 consid. 2.2.2, con riferimenti;
v. ugualmente ZIMMERMANN, op. cit., n. 602). Questo è segnatamente il caso in presenza di operazioni sprovviste di giustificazione apparente o di utilizzazione di numerose società ripartite in più Paesi (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2008.96-72 del 14 agosto 2008 consid. 3.3, con riferimenti). L'impor- tanza delle somme oggetto di transazioni sospette costituisce ugualmente un
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indizio di riciclaggio. Tale interpretazione corrisponde alla nozione di assistenza "la più larga possibile" di cui agli art. 1 CEAG, 7 n. 1 e 8 CRic nonché 46 cpv. 1 UNCAC (v. DTF 129 II 97 consid. 3.2).
E. 3.1.3 Secondo l'art. 305bis CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'ac- certamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (n. 1). Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), se le imposte sottratte ammontano a oltre 300'000 franchi per periodo fiscale (n. 1bis). L'art. 186 cpv. 1 LIFD prevede che, chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutistica- mente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la detenzione o con la multa sino a 30'000 franchi. Analogo il contenuto dell'art. 59 cpv. 1 LAID, secondo il quale chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti; chiunque, tenuto a trattenere l'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo le ritenute d'imposta, è punito con la detenzione o con la multa fino a 30'000 franchi. Ora, il fatto tipico della frode fiscale ai sensi delle appena citate norme tributarie elvetiche è costituito dal fare uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o cer- tificati di salario e altre attestazioni di terzi. Non assume rilievo di frode fiscale il comportamento omissivo, ovvero il sottacere al fisco un elemento imponibile così ottenendo un indebito risparmio fiscale (v. FERRARA MICOCCI /SALMINA, Il riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati secondo il nuovo diritto penale svizzero, in: Sgubbi/Mazzanti/Ferrara Micocci/Salmina, La voluntary disclosure, profili penalistici, 2015, pag. 247). In ambito di assistenza giudiziaria internazio- nale, laddove l'infrazione tributaria commessa all'estero non costituisce un reato fiscale qualificato secondo il diritto svizzero, essa non può validamente fungere da reato presupposto del riciclaggio di denaro (FERRARA MICOCCI/SALMINA, ibi- dem, pag. 327 e segg.; CASSANI, L'extension du système de lutte contre le blan- chiment d'argent aux infractions fiscales: much ado about (almost) nothing, in Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2015, vol. 87, n. 2, pag. 82; v. anche FERRARA/SALMINA, Die Weissgeldstrategie wird zum Strafre- cht, Der neue Art. 305bis StGB: die Steuergeldwäscherei und ihre Auswirkungen auf die internationale Rechtshilfe, 2016, pag. 134 e segg., in part. pag. 143).
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E. 3.2 Giusta l’art. 322octies CP, chiunque offre, promette o procura un indebito vantag- gio a un lavoratore, a un socio, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte (cpv. 2). L’art. 322novies CP prevede che chiunque, in qualità di lavoratore, socio, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’uffi- cio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena deten- tiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte (cpv. 2).
E. 3.3.1 Nella sua rogatoria, l’autorità estera afferma che “al centro dell’indagine vi è la F. S.r.l., una società emersa nel corso delle indagini in quanto uno dei suoi api- cali, nonché componente del C.d.a., riceveva denaro per contanti direttamente dalla Svizzera a mezzo di un fiduciario, tale K. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di accertare come questa società abbia nel tempo costituito fondi neri all’estero, attraverso operazioni dì frode fiscale: grazie alla costitu- zione ed all’utilizzo di una società all’estero, negli Stati Uniti, la G. Corp., veni- vano traslati rapporti commerciali con controparti italiane a favore della predetta società, che di fatto si interponeva in tali rapporti commerciali. Di fatto la società americana assorbiva rapporti commerciali con controparti italiane, originati dalla F. S.r.l, aventi ad oggetto attività di interesse in Italia, al solo fine di traslare i relativi ricavi in territorio estero e così sottrarre materia imponibile in Italia, altri- menti direttamente riferibile a F. S.r.l. È emerso come i ricavi realizzati negli Stati Uniti siano stati utilizzati per la costituzione di fondi neri. È stato infatti ac- certato che parte dei ricavi di G. Corp. venivano veicolati estero su estero verso destinazioni che non sono note. Si sa, in base alla documentazione che la Guar- dia di Finanza è riuscita ad acquisire, che le somme venivano appoggiate su società localizzate in Irlanda ed in Gran Bretagna – denominate L. LTD, M. CORP. e N. LTD – transitando estero su estero attraverso canali non ancora noti. Questa richiesta di assistenza giudiziaria mira proprio ad acquisire infor- mazioni sui conti correnti riferibili alle predette società ed alle persone fisiche che le amministrano. Appare peraltro di estrema rilevanza l’impiego che gli api- cali di F. S.r.l. hanno fatto di risorse del gruppo. Dalle indagini sino ad ora con- dotte è infatti emerso come questi fondi neri siano stati utilizzati in parte per arricchimento personale degli amministratori del gruppo F., in parte per atti di corruzione. F. S.r.l. riceve una parte significativa delle proprie commesse dal gruppo italiano a partecipazione pubblica O.: sono documentati, attraverso in- tercettazioni telefoniche e documenti tratti da back up di computer ed Iphone,
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ripetuti pagamenti da parte di B. e C. a soggetti con funzione di quadro direttivo del gruppo O., funzionali ad assicurare le commesse per la prosecuzione dell’at- tività del gruppo F.” (rogatoria del 3 giugno 2009, pag. 2, in atto 1 incarto MP- TI). Oltre a quanto precede, la rogatoria riporta in maniera dettagliata i capi d’imputazione contestati agli indagati, compresi quindi i fatti e reati rimproverati al ricorrente (v. ibidem, pag. 2 e segg.).
E. 3.3.2 Si rileva che l’inchiesta estera non concerne solo il reato di riciclaggio conte- stato, tra l’altro, al ricorrente, ma anche altri reati a carico di coimputati (v. supra Fatti lett. A e consid. 3.2.1). Ribadito che la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (v. supra consid. 3.1.1), i fatti rimproverati agli indagati possono essere sussunti nel diritto svizzero perlo- meno al reato di corruzione di privati (art. 322octies e 322novies CP) corrispondente al reato di cui all’art. 2635 CC/I di cui sono accusati B., C. e D., precisato che il diritto applicabile in materia di assistenza è quello in vigore al momento in cui l’autorità d’esecuzione statuisce. Il carattere amministrativo della procedura di assistenza esclude infatti l’applicazione del principio della non retroattività (DTF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 1A.96/2003 del 25 giugno 2003 consid. 2.2; sentenze del Tribunale penale fe- derale RR.2013.187 e RR.2013.197 del 27 febbraio 2014 consid. 5.1; RR.2013.114-115 del 20 novembre 2013 consid. 3.2; RR.2012.271 del 18 lu- glio 2013 consid. 2.2). Il requisito della doppia punibilità è dunque ossequiato, per cui la relativa censura va respinta.
E. 4 Il ricorrente afferma, infine, che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità e dell’utilità potenziale, nonché il divieto della fishing expe- dition, nella misura in cui la documentazione litigiosa risulterebbe irrilevante e inutile per l’inchiesta estera.
E. 4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21
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dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (deci- sione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli
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elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing ex- pedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeter- minata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pre- gressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).
E. 4.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che il ricorrente, titolare dei conti oggetto dell’avversata decisione, è indagato nell’inchiesta italiana. Premesso e ribadito che in ambito di assistenza giudiziaria il principio della non retroattività della legge non è applicabile (v. supra consid. 3.2.2), si rileva che l’autorità rogante, nel suo complemento del 25 luglio 2019 (v. atto 1 incarto MP-TI), ha affermato che “la polizia giudiziaria ha individuato una società di diritto americano che ha eseguito nel corso degli anni dei trasferimenti di denaro, per circa € 50 mila l’anno, a favore di A. e E., con generiche causali per rimborso spese. Si tratta della P. INC., Company Number 8, indirizzo […]. Oggetto sociale è rappresentato da attività di consulenza finanziaria a favore delle imprese. Il conto corrente dal quale affluiscono i bonifici a favore di A. ed E. presenta codice IBAN n. 9. Ap- pare assolutamente rilevante acquisire la documentazione bancaria riferibile al predetto conto corrente, nello specifico documentazione di apertura, mandati ad operare, fascicolo di segreteria, estratti conto e contabili delle singole ope- razioni dal 2014 sino alla fine del 2018. È stato individuato dalla polizia giudi- ziaria un ulteriore conto riferibile a E. Si tratta del conto corrente recante IBAN 10, BIC/SWIFT […], in essere presso l’istituto di credito “Banca J.” con sede in Berna […]. Anche da questo conto corrente affluiscono dei bonifici sui conti ita- liani di E., la peculiarità è che la provenienza indicata nei bonifici è “E.”. Anche di questo conto è necessario acquisire la documentazione di apertura, mandati ad operare, fascicolo di segreteria, estratti conto e contabili delle singole ope- razioni dal 2014 sino alla data odierna”. Punti di contatto concreti con i fatti og- getto del procedimento estero sono quindi dati e le autorità estere devono po- tere analizzare tutta la documentazione litigiosa, al fine di ricostruire tutti i flussi di denaro intercorsi tra i conti riconducibili agli indagati o ad altre entità toccate dai fatti investigati.
Spetterà comunque al giudice estero valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto
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della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della do- manda rogatoriale e dei complementi risulta che tutta la documentazione liti- giosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove
E. 5 Visto quanto precede, la decisione di chiusura del 2 marzo 2021 va confermata e il gravame integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità.
E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Dispositiv
- Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 28 maggio 2021 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Ergin Cimen,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.50
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Fatti: A. Il 3 giugno 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria interna- zionale, completata lo stesso giorno nonché il 25 luglio e il 6 settembre 2019, nell’ambito di un procedimento penale a carico di B., C., D., E., A. e altri per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto legi- slativo 74/2000), corruzione tra privati (art. 2635 CC/I) e riciclaggio (art. 648- bis CP/I). In sostanza, al centro delle indagini vi è F. S.r.l., società che avrebbe costituito fondi neri all’estero attraverso operazioni di frode fiscale effettuate appoggiandosi ad un’altra società negli Stati Uniti, G. Corp., la quale avrebbe assorbito rapporti commerciali con controparti italiane, origi- nati da F. S.r.l., aventi ad oggetto attività di interesse in Italia, al solo fine di traslare i relativi ricavi in territorio estero e così sottrarre valori imponibili al fisco italiano. I fondi neri in questione sarebbero stati destinati in parte agli amministratori di F. S.r.l. e in parte per compiere atti corruttivi (v. atto 1, pag. 2, incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).
Con la rogatoria, l’autorità estera chiede, tra l’altro, l’acquisizione della docu- mentazione riguardante la relazione bancaria n. 1 presso Banca H., presu- mibilmente intestata ad A., nonché altre relazioni intestate a quest’ultimo presso Banca I. e altre banche svizzere (v. atto 1 incarto MP-TI). Con com- plemento del medesimo giorno, gli inquirenti italiani hanno ugualmente ri- chiesto la documentazione concernente la relazione bancaria n. 2 intestata ad A. (v. ibidem).
B. Mediante decisione di entrata in materia del 9 settembre 2019, il MP-TI, al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 1 incarto MP-TI), è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando, tra l’altro, l’edizione della docu- mentazione di cui sopra, impartendo nel contempo un divieto d’informazione per un periodo di sei mesi, in seguito prorogato e infine revocato il 12 feb- braio 2021 (v. atto 5 incarto MP-TI). Non dando seguito alla richiesta italiana di verificare in tutti gli istituti bancari elvetici l’esistenza di conti bancari ricon- ducibili alle persone indicate in rogatoria, l’autorità d’esecuzione ha limitato la propria ricerca alle sei diverse banche presso le quali ha identificato rela- zioni d’affari riferibili agli imputati e/o persone fisiche e giuridiche oggetto d’indagine (v. act. 1.1, pag. 5 e seg.).
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C. Con scritto del 12 settembre 2019, Banca J. ha inoltrato al MP-TI diversa documentazione, tra cui quella concernente svariate relazioni intestate ad A., in particolare le relazioni n. 3 e 4, o sulle quali il predetto disponeva di una procura (v. atto 6 MP-TI). Con scritto del 18 settembre 2019, Banca I. ha trasmesso alla stessa autorità documentazione riguardante la relazione
n. 5 intestata ad A. (v. atto 13 incarto MP-TI). In data 26 settembre 2019, Banca H. ha trasmesso svariata documentazione, tra cui quella riguardante le relazioni n. 6 e 7 entrambe intestate ad A. (v. atto 19 incarto MP-TI).
D. Con decisione di chiusura del 2 marzo 2021, il MP-TI ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane di svariata documentazione bancaria, tra cui quella concernente le relazioni bancarie di cui sopra (v. act. 1.1).
E. Il 1° aprile 2021, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione, postu- lando, in via principale, la possibilità di replicare alla risposta del MP-TI non- ché l’annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata, il rinvio della causa al MP-TI affinché si proceda nuovamente alla cernita documen- tale, con possibilità di esprimersi del ricorrente (v. act. 1, pag.15 e seg.).
F. Con osservazioni del 20 aprile 2021, il MP-TI ha postulato la reiezione del ricorso (v. act. 6). Con scritto del 23 aprile 2019, l’UFG ha chiesto che il gra- vame venga respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).
G. Con replica del 21 maggio 2021, trasmessa al MP-TI e all’UFG per cono- scenza (v. act. 11), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricor- suali (v. act. 10).
H. Con scritto spontaneo del 26 maggio 2021, trasmesso alle altre parti per co- noscenza (v. act. 13), il MP-TI ha comunicato di rinunciare a duplicare, con- fermando la sua posizione (v. act. 12).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
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Diritto: 1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Con- venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare l’art. 46 richiamati gli art. 14 e 23. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 con- sid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura parziale del 24 feb- braio 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui il ricorrente è titolare delle relazioni n. 3 e 4 presso Banca J., n. 5 presso Banca I. e n. 6 e 7 presso Banca H., la sua legittimazione ricorsuale è data (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Nella misura in cui nel petitum del gravame è chiesto il generico annullamento della decisione impugnata, va rilevato che il ricorrente non è legittimato a ricorrere contro la trasmissione della restante do- cumentazione bancaria oggetto della decisione di chiusura parziale.
2. Il ricorrente censura innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui il MP-TI gli avrebbe di fatto negato il diritto a partecipare alla cernita documentale.
2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamati dall’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter- nationale ne matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 472).
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Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si oppor- rebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla ne- cessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'au- torità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'ese- cuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiu- sura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, op. cit., n. 484, 723-724; DE PREUX, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blan- chiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34).
2.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto rilevare che la decisione di entrata in materia del 9 settembre 2019 (v. atto 5 incarto MP-TI) è stata notificata uni- camente alle banche presso cui erano site le relazioni oggetto delle misure coercitive, dato che contemplava, conformemente a quanto richiesto dalle autorità italiane (v. atto 4 incarto MP-TI), un divieto di informare i titolari dei conti (v. atto 5, pag. 9 e 13, incarto MP-TI). Tale divieto è stato revocato il 12 febbraio 2021 (v. atti 40 e 44 incarto MP-TI). Con invio raccomandato del 12 febbraio 2021, il MP-TI ha comunicato al ricorrente l’esistenza della pro- cedura di assistenza giudiziaria in questione, dandogli la possibilità di espri- mersi, entro il 1° marzo 2021, sulla prospettata trasmissione della documen- tazione concernente le cinque relazioni bancarie oggetto della decisione im- pugnata e di eventualmente consentire ad un’esecuzione semplificata giusta l’art. 80c AIMP (v. atto 46 incarto MP-TI). L’invio raccomandato non è stato ritirato dal ricorrente ed è quindi ritornato al mittente il 25 febbraio 2021. Il MP-TI ha quindi rispedito per posta A la lettera in questione al ricorrente, sempre al suo domicilio di St. Moritz (v. atto 48 incarto MP-TI). Ora, nella misura in cui l’invio raccomandato del 12 febbraio 2021 è da ritenersi notifi- cato il settimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale (v. art. 20 cpv. 2bis PA; DTF 139 IV 228 consid. 1.1; sentenza del Tribunale penale federale BB.2019.136 del 19 novembre 2019), il MP-TI ha atteso una decina di giorni dal momento della notifica del suo scritto del 12 febbraio 2021 per emanare
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il 2 marzo 2021 la decisione di chiusura qui impugnata. Si tratta certo di un termine molto breve, ma comunque rispondente agli obblighi di celerità giusta l'art. 17a AIMP e non tale da rendere impossibile una partecipazione da parte del ricorrente alla procedura di assistenza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2014.243 del 2 dicembre 2014 consid. 3.2; RR.2012.91-92 del 18 luglio 2012 consid. 2.2). Il fatto che, nel caso concreto, al momento dell'emanazione della decisione di chiusura parziale il ricorrente non fosse ancora informato dell'esistenza di richieste di misure di assistenza, né abbia avuto completo accesso agli atti e facoltà di esprimersi durante la procedura di esecuzione della commissione rogatoria in esame, non può in- validare l'operato dell'autorità elvetica, la quale poteva in buona fede contare sul fatto che il ricorrente si organizzasse per il trattamento della sua corri- spondenza durante le sue assenze dal proprio domicilio di St. Moritz, tanto più che la lettera del 12 febbraio 2021 gli era stata di nuovo trasmessa, per conoscenza, per posta A. Il fatto che il ricorrente si trovasse in Inghilterra per lavoro e che, a causa della pandemia, abbia dovuto effettuare un periodo di quarantena al suo arrivo a Londra, ciò che non gli avrebbe permesso di rientrare per tempo al proprio domicilio in Svizzera, circostanze del resto non provate, nulla muta a quanto precede, dato che egli avrebbe potuto comun- que dare disposizioni a terzi per il trattamento della sua corrispondenza ed essere tempestivamente informato della procedura rogatoriale. In ogni caso, nell'ambito della presente procedura di ricorso, dinanzi ad un'autorità dotata di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, l’insorgente ha potuto consul- tare gli atti bancari e, in sede di replica, ha avuto la possibilità di esprimersi compiutamente sui medesimi. Pertanto, un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dal presente procedimento (v. DTF 124 II 132 consid. 2d). Per tacere del fatto che il ricorrente, nei suoi memoriali, si limita ad esprimersi in maniera generica su tale questione, non spiegando per quale motivo l'asserito vizio non avrebbe potuto essere sa- nato nel quadro della presente procedura di ricorso (v. sentenze del Tribu- nale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.2 e 2.3; 1A.160/2003 del 10 settembre 2003 consid. 2.1, 2.2 e 2.3). La censura va pertanto respinta.
3. L’insorgente contesta l’adempimento del principio della doppia punibilità, nella misura in cui il capo d’imputazione contestato dalle autorità italiane ad A. non corrisponde a un reato secondo il diritto svizzero.
3.1
3.1.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva
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formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente va- gliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera
– effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legi- slazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di coopera- zione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii). L'art. 2 lett. a CEAG per- mette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la do- manda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero e all'art. 18 n. 1 lett. d CRic. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola dispo- sizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o econo- mica. Ammessa è per contro l'assistenza in caso di truffa in materia fiscale giu- sta le lettere a e b di questo stesso capoverso, nonché in materia di imposte indirette giusta l'art. 50 CAS (v. DTF 136 IV 88 consid. 3).
3.1.2 Occorre rilevare che quando l'autorità estera inoltra alla Svizzera una domanda di assistenza nell'ambito di un'inchiesta per riciclaggio, come è anche il caso nella fattispecie, essa non deve necessariamente apportare la prova della com- missione di atti di riciclaggio o del reato presupposto; semplici elementi concreti di sospetto derivanti dall'insieme delle circostanze sono sufficienti dal punto di vista della doppia punibilità (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.133 del 14 dicembre 2020 consid. 3.3; RR.2012.139 del 7 febbraio 2013 consid. 3.5 e RR.2008.8 del 23 luglio 2008 consid. 2.2.2, con riferimenti;
v. ugualmente ZIMMERMANN, op. cit., n. 602). Questo è segnatamente il caso in presenza di operazioni sprovviste di giustificazione apparente o di utilizzazione di numerose società ripartite in più Paesi (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2008.96-72 del 14 agosto 2008 consid. 3.3, con riferimenti). L'impor- tanza delle somme oggetto di transazioni sospette costituisce ugualmente un
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indizio di riciclaggio. Tale interpretazione corrisponde alla nozione di assistenza "la più larga possibile" di cui agli art. 1 CEAG, 7 n. 1 e 8 CRic nonché 46 cpv. 1 UNCAC (v. DTF 129 II 97 consid. 3.2).
3.1.3 Secondo l'art. 305bis CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'ac- certamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (n. 1). Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), se le imposte sottratte ammontano a oltre 300'000 franchi per periodo fiscale (n. 1bis). L'art. 186 cpv. 1 LIFD prevede che, chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutistica- mente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la detenzione o con la multa sino a 30'000 franchi. Analogo il contenuto dell'art. 59 cpv. 1 LAID, secondo il quale chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti; chiunque, tenuto a trattenere l'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo le ritenute d'imposta, è punito con la detenzione o con la multa fino a 30'000 franchi. Ora, il fatto tipico della frode fiscale ai sensi delle appena citate norme tributarie elvetiche è costituito dal fare uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o cer- tificati di salario e altre attestazioni di terzi. Non assume rilievo di frode fiscale il comportamento omissivo, ovvero il sottacere al fisco un elemento imponibile così ottenendo un indebito risparmio fiscale (v. FERRARA MICOCCI /SALMINA, Il riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati secondo il nuovo diritto penale svizzero, in: Sgubbi/Mazzanti/Ferrara Micocci/Salmina, La voluntary disclosure, profili penalistici, 2015, pag. 247). In ambito di assistenza giudiziaria internazio- nale, laddove l'infrazione tributaria commessa all'estero non costituisce un reato fiscale qualificato secondo il diritto svizzero, essa non può validamente fungere da reato presupposto del riciclaggio di denaro (FERRARA MICOCCI/SALMINA, ibi- dem, pag. 327 e segg.; CASSANI, L'extension du système de lutte contre le blan- chiment d'argent aux infractions fiscales: much ado about (almost) nothing, in Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2015, vol. 87, n. 2, pag. 82; v. anche FERRARA/SALMINA, Die Weissgeldstrategie wird zum Strafre- cht, Der neue Art. 305bis StGB: die Steuergeldwäscherei und ihre Auswirkungen auf die internationale Rechtshilfe, 2016, pag. 134 e segg., in part. pag. 143).
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3.2 Giusta l’art. 322octies CP, chiunque offre, promette o procura un indebito vantag- gio a un lavoratore, a un socio, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte (cpv. 2). L’art. 322novies CP prevede che chiunque, in qualità di lavoratore, socio, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’uffi- cio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena deten- tiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte (cpv. 2).
3.3
3.3.1 Nella sua rogatoria, l’autorità estera afferma che “al centro dell’indagine vi è la F. S.r.l., una società emersa nel corso delle indagini in quanto uno dei suoi api- cali, nonché componente del C.d.a., riceveva denaro per contanti direttamente dalla Svizzera a mezzo di un fiduciario, tale K. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di accertare come questa società abbia nel tempo costituito fondi neri all’estero, attraverso operazioni dì frode fiscale: grazie alla costitu- zione ed all’utilizzo di una società all’estero, negli Stati Uniti, la G. Corp., veni- vano traslati rapporti commerciali con controparti italiane a favore della predetta società, che di fatto si interponeva in tali rapporti commerciali. Di fatto la società americana assorbiva rapporti commerciali con controparti italiane, originati dalla F. S.r.l, aventi ad oggetto attività di interesse in Italia, al solo fine di traslare i relativi ricavi in territorio estero e così sottrarre materia imponibile in Italia, altri- menti direttamente riferibile a F. S.r.l. È emerso come i ricavi realizzati negli Stati Uniti siano stati utilizzati per la costituzione di fondi neri. È stato infatti ac- certato che parte dei ricavi di G. Corp. venivano veicolati estero su estero verso destinazioni che non sono note. Si sa, in base alla documentazione che la Guar- dia di Finanza è riuscita ad acquisire, che le somme venivano appoggiate su società localizzate in Irlanda ed in Gran Bretagna – denominate L. LTD, M. CORP. e N. LTD – transitando estero su estero attraverso canali non ancora noti. Questa richiesta di assistenza giudiziaria mira proprio ad acquisire infor- mazioni sui conti correnti riferibili alle predette società ed alle persone fisiche che le amministrano. Appare peraltro di estrema rilevanza l’impiego che gli api- cali di F. S.r.l. hanno fatto di risorse del gruppo. Dalle indagini sino ad ora con- dotte è infatti emerso come questi fondi neri siano stati utilizzati in parte per arricchimento personale degli amministratori del gruppo F., in parte per atti di corruzione. F. S.r.l. riceve una parte significativa delle proprie commesse dal gruppo italiano a partecipazione pubblica O.: sono documentati, attraverso in- tercettazioni telefoniche e documenti tratti da back up di computer ed Iphone,
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ripetuti pagamenti da parte di B. e C. a soggetti con funzione di quadro direttivo del gruppo O., funzionali ad assicurare le commesse per la prosecuzione dell’at- tività del gruppo F.” (rogatoria del 3 giugno 2009, pag. 2, in atto 1 incarto MP- TI). Oltre a quanto precede, la rogatoria riporta in maniera dettagliata i capi d’imputazione contestati agli indagati, compresi quindi i fatti e reati rimproverati al ricorrente (v. ibidem, pag. 2 e segg.).
3.3.2 Si rileva che l’inchiesta estera non concerne solo il reato di riciclaggio conte- stato, tra l’altro, al ricorrente, ma anche altri reati a carico di coimputati (v. supra Fatti lett. A e consid. 3.2.1). Ribadito che la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (v. supra consid. 3.1.1), i fatti rimproverati agli indagati possono essere sussunti nel diritto svizzero perlo- meno al reato di corruzione di privati (art. 322octies e 322novies CP) corrispondente al reato di cui all’art. 2635 CC/I di cui sono accusati B., C. e D., precisato che il diritto applicabile in materia di assistenza è quello in vigore al momento in cui l’autorità d’esecuzione statuisce. Il carattere amministrativo della procedura di assistenza esclude infatti l’applicazione del principio della non retroattività (DTF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 1A.96/2003 del 25 giugno 2003 consid. 2.2; sentenze del Tribunale penale fe- derale RR.2013.187 e RR.2013.197 del 27 febbraio 2014 consid. 5.1; RR.2013.114-115 del 20 novembre 2013 consid. 3.2; RR.2012.271 del 18 lu- glio 2013 consid. 2.2). Il requisito della doppia punibilità è dunque ossequiato, per cui la relativa censura va respinta.
4. Il ricorrente afferma, infine, che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità e dell’utilità potenziale, nonché il divieto della fishing expe- dition, nella misura in cui la documentazione litigiosa risulterebbe irrilevante e inutile per l’inchiesta estera.
4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21
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dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (deci- sione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli
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elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing ex- pedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeter- minata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pre- gressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).
4.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che il ricorrente, titolare dei conti oggetto dell’avversata decisione, è indagato nell’inchiesta italiana. Premesso e ribadito che in ambito di assistenza giudiziaria il principio della non retroattività della legge non è applicabile (v. supra consid. 3.2.2), si rileva che l’autorità rogante, nel suo complemento del 25 luglio 2019 (v. atto 1 incarto MP-TI), ha affermato che “la polizia giudiziaria ha individuato una società di diritto americano che ha eseguito nel corso degli anni dei trasferimenti di denaro, per circa € 50 mila l’anno, a favore di A. e E., con generiche causali per rimborso spese. Si tratta della P. INC., Company Number 8, indirizzo […]. Oggetto sociale è rappresentato da attività di consulenza finanziaria a favore delle imprese. Il conto corrente dal quale affluiscono i bonifici a favore di A. ed E. presenta codice IBAN n. 9. Ap- pare assolutamente rilevante acquisire la documentazione bancaria riferibile al predetto conto corrente, nello specifico documentazione di apertura, mandati ad operare, fascicolo di segreteria, estratti conto e contabili delle singole ope- razioni dal 2014 sino alla fine del 2018. È stato individuato dalla polizia giudi- ziaria un ulteriore conto riferibile a E. Si tratta del conto corrente recante IBAN 10, BIC/SWIFT […], in essere presso l’istituto di credito “Banca J.” con sede in Berna […]. Anche da questo conto corrente affluiscono dei bonifici sui conti ita- liani di E., la peculiarità è che la provenienza indicata nei bonifici è “E.”. Anche di questo conto è necessario acquisire la documentazione di apertura, mandati ad operare, fascicolo di segreteria, estratti conto e contabili delle singole ope- razioni dal 2014 sino alla data odierna”. Punti di contatto concreti con i fatti og- getto del procedimento estero sono quindi dati e le autorità estere devono po- tere analizzare tutta la documentazione litigiosa, al fine di ricostruire tutti i flussi di denaro intercorsi tra i conti riconducibili agli indagati o ad altre entità toccate dai fatti investigati.
Spetterà comunque al giudice estero valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto
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della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della do- manda rogatoriale e dei complementi risulta che tutta la documentazione liti- giosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove
5. Visto quanto precede, la decisione di chiusura del 2 marzo 2021 va confermata e il gravame integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 28 maggio 2021
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Ergin Cimen - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).