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RR.2021.47

Bundesstrafgericht · 2021-05-28 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Sachverhalt

A. Il 3 giugno 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria interna- zionale, completata lo stesso giorno nonché il 25 luglio e il 6 settembre 2019, nell’ambito di un procedimento penale a carico di C., D., E., A., F. e altri per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto legi- slativo 74/2000), corruzione tra privati (art. 2635 CC/I) e riciclaggio (art. 648- bis CP/I). In sostanza, al centro delle indagini vi è G. S.r.l., società che avrebbe costituito fondi neri all’estero attraverso operazioni di frode fiscale effettuate appoggiandosi ad un’altra società negli Stati Uniti, H. Corp. la quale avrebbe assorbito rapporti commerciali con controparti italiane, origi- nati da G. S.r.l. e aventi ad oggetto attività di interesse in Italia, al solo fine di traslare i relativi ricavi in territorio estero e così sottrarre valori imponibili al fisco italiano. I fondi neri in questione sarebbero stati destinati in parte agli amministratori di G. S.r.l. e in parte per compiere atti corruttivi (v. atto 1, pag. 2, incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).

Con la sua rogatoria, l’autorità estera chiede, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione riguardante le relazioni bancarie n. 1 presso la banca I. e

n. 2 presso la banca J. (v. in particolare complemento rogatoriale del 25 luglio 2019, in atto 1 incarto MP-TI).

B. Mediante decisione di entrata in materia del 9 settembre 2019, il MP-TI, al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 1 incarto MP-TI), è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando, tra l’altro, l’edizione della docu- mentazione di cui sopra, impartendo nel contempo un divieto d’informazione per un periodo di sei mesi, in seguito prorogato e infine revocato il 12 feb- braio 2021 (v. atto 5 incarto MP-TI).

C. Con scritto del 12 settembre 2019, la banca I. ha inoltrato al MP-TI diversa documentazione, tra cui quella concernente le relazioni n. 3 e n. 1 intestate ad A. (v. atto 6 MP-TI). Con scritto del 20 settembre 2019, la banca J. ha pure trasmesso alla stessa autorità svariata documentazione, tra cui quella riguardante le relazioni n. 2 intestata a B. Inc. e n. 4 intestata ad A. (v. atto 18 incarto MP-TI)

D. Con decisione di chiusura parziale del 24 febbraio 2021, il MP-TI ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione bancaria, tra cui quella concernente le relazioni bancarie di cui sopra (v. act. 1.3).

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E. Il 29 marzo 2021, A. e B. Inc. hanno interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata deci- sione, postulando l’annullamento della stessa nonché la reiezione della ro- gatoria (v. act. 1, pag.18).

F. Con osservazioni del 19 risp. 23 aprile 2021, il MP-TI e l’UFG hanno postu- lato la reiezione del ricorso (v. act. 7 e 8).

G. Con replica del 5 maggio 2021, trasmessa al MP-TI e all’UFG per cono- scenza (v. act. 11), i ricorrenti hanno confermato le loro conclusioni ricorsuali (v. act. 10).

H. Con scritto spontaneo del 7 maggio 2021, trasmesso alle altre parti per co- noscenza (v. act. 13), il MP-TI ha comunicato di rinunciare a duplicare, con- fermando la sua posizione (v. act. 12).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

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L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Con- venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare l’art. 46 richiamati gli art. 14 e 23. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter- nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-sviz- zero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura parziale del 24 feb- braio 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui A. è titolare delle relazioni n. 3 e n. 1 presso la banca I. nonché n. 5 presso la banca J., egli è legittimato a ricorrere. Ciò vale anche per B. Inc. per quanto riguarda la relazione n. 4 presso la banca J. (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Nella misura in cui nel petitum del gravame è chiesto il generico an- nullamento della decisione impugnata, va rilevato che i ricorrenti non sono le- gittimati a ricorrere contro la trasmissione della restante documentazione ban- caria oggetto della decisione di chiusura parziale.

E. 2 I ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del loro diritto di essere sentiti, nella misura in cui, non avendo il MP-TI specificato che dal momento della re- voca del divieto d’informazione la banca poteva e doveva informare il proprio

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cliente, essi non hanno potuto partecipare alla cernita della documentazione sequestrata. Essi aggiungono che una discussione su un’eventuale esecuzione semplificata ai sensi dell’art. 80c AIMP avrebbe potuto avere luogo, nonostante la loro residenza all’estero, se l’autorità d’esecuzione li avesse contattati me- diante la posta elettronica.

E. 2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri- chiamati dall’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter- nationale ne matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der ver- fassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la pos- sibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, di- spone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit.,

n. 472).

Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al de- tentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporreb- bero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla neces- saria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'au- torità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'ese- cuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiu- sura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262;

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cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, op. cit., n. 484, 723-724; DE PREUX, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blan- chiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34).

E. 2.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto precisare che l'autorità d'esecuzione non è obbligata a notificare le proprie decisioni all'estero (v. art. 80m AIMP; art. 9 OAIMP; sentenza del Tribunale federale 1A.221/2002 del 25 novembre 2002 consid. 2.6). La decisione di entrata in materia del 9 settembre 2019 (v. atto 5 incarto MP-TI) e la decisione di chiusura parziale del 24 febbraio 2021 (act. 1.3) sono state correttamente notificate alle banche presso cui erano site le relazioni intestate ai ricorrenti (v. DTF 136 IV 16 consid. 2.2), istituti ai quali è stato im- partito, conformemente a quanto richiesto dalle autorità italiane (v. atto 4 incarto MP-TI), un divieto di informare i titolari dei conti oggetto della misura avversata (v. atto 5, pag. 9 e 13, incarto MP-TI). Tale divieto è stato revocato il 12 febbraio 2021 (v. atti 40 e 44 incarto MP-TI).

In pratica, il MP-TI ha atteso una decina di giorni dalla revoca del divieto di informazione per emanare la decisione di chiusura parziale. Si tratta certo di un termine molto breve, ma comunque rispondente agli obblighi di celerità giusta l'art. 17a AIMP e non tale da rendere impossibile una partecipazione da parte dei ricorrenti alla procedura di assistenza (v. anche sentenze del Tribunale pe- nale federale RR.2014.243 del 2 dicembre 2014 consid. 3.2; RR.2012.91-92 del 18 luglio 2012 consid. 2.2). Il fatto che, nel caso concreto, al momento dell'e- manazione della decisione di chiusura i ricorrenti non fossero ancora informati dell'esistenza di richieste di misure di assistenza, né abbiano avuto completo accesso agli atti e facoltà di esprimersi durante la procedura di esecuzione della commissione rogatoria in esame, non può invalidare l'operato dell'autorità elve- tica, la quale poteva in buona fede contare in una comunicazione immediata da parte delle banche ai loro clienti. In ogni caso, nell'ambito della presente proce- dura di ricorso, dinanzi ad un'autorità dotata di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, gli insorgenti hanno potuto consultare gli atti bancari e, in sede di replica, hanno avuto la possibilità di esprimersi compiutamente sui medesimi. Pertanto, un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dal presente procedimento (v. DTF 124 II 132 consid. 2d). Tanto più che i ricorrenti, nei loro memoriali, si limitano ad esprimersi in maniera generica su tale questione, non spiegando per quale motivo l'asserito vizio non avrebbe po- tuto essere sanato nel quadro della presente procedura di ricorso (v. sentenze del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.2 e 2.3; 1A.160/2003 del 10 settembre 2003 consid. 2.1, 2.2 e 2.3). La censura va per- tanto respinta.

E. 3 I ricorrenti contestano il contenuto della rogatoria, a loro dire lacunosa e con- traddittoria. Alcuni dati indicati nella stessa non sarebbero riscontrabili nella do- cumentazione litigiosa. Le operazioni contestate agli indagati sarebbero poco

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dettagliate e gli importi delle transazioni di entità minore rispetto a quanto men- zionato dalle autorità italiane. Siccome per importi al di sotto di EUR 50'000.– quest’ultime non avrebbero potuto procedere nei confronti degli imputati, il loro agire configurerebbe un comportamento contrario alla buona fede, inteso ad una ricerca indiscriminata di prove.

E. 3.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con- sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).

E. 3.2 Nella sua rogatoria, l’autorità estera afferma che “al centro dell’indagine vi è la G. S.r.l., una società emersa nel corso delle indagini in quanto uno dei suoi apicali, nonché componente del C.d.a., riceveva denaro per contanti diretta- mente dalla Svizzera a mezzo di un fiduciario, tale K. Gli approfondimenti inve- stigativi hanno consentito di accertare come questa società abbia nel tempo costituito fondi neri all’estero, attraverso operazioni dì frode fiscale: grazie alla costituzione ed all’utilizzo di una società all’estero, negli Stati Uniti, H. Corp., venivano traslati rapporti commerciali con controparti italiane a favore della pre- detta società, che di fatto si interponeva in tali rapporti commerciali. Di fatto la società americana assorbiva rapporti commerciali con controparti italiane, ori- ginati dalla G. S.r.l,, aventi ad oggetto attività di interesse in Italia, al solo fine di traslare i relativi ricavi in territorio estero e così sottrarre materia imponibile in Italia, altrimenti direttamente riferibile a G. S.r.l. È emerso come i ricavi realizzati negli Stati Uniti siano stati utilizzati per la costituzione di fondi neri. È stato infatti accertato che parte dei ricavi di H. Corp. venivano veicolati estero su estero verso destinazioni che non sono note. Si sa, in base alla documentazione che la Guardia di Finanza è riuscita ad acquisire, che le somme venivano appog- giate su società localizzate in Irlanda ed in Gran Bretagna – denominate L. LTD,

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M. CORP. e N. LTD – transitando estero su estero attraverso canali non ancora noti. Questa richiesta di assistenza giudiziaria mira proprio ad acquisire infor- mazioni sui conti correnti riferibili alle predette società ed alle persone fisiche che le amministrano. Appare peraltro di estrema rilevanza l’impiego che gli api- cali di G. S.r.l. hanno fatto di risorse del gruppo. Dalle indagini sino ad ora con- dotte è infatti emerso come questi fondi neri siano stati utilizzati in parte per arricchimento personale degli amministratori del gruppo G. S.r.l., in parte per atti di corruzione. G. S.r.l. riceve una parte significativa delle proprie commesse dal gruppo italiano a partecipazione pubblica O.: sono documentati, attraverso intercettazioni telefoniche e documenti tratti da back up di computer ed Iphone, ripetuti pagamenti da parte di C. e D. a soggetti con funzione di quadro direttivo del gruppo O., funzionali ad assicurare le commesse per la prosecuzione dell’at- tività del gruppo G. S.r.l.” (rogatoria del 3 giugno 2009, pag. 2, in atto 1 incarto MP-TI). Oltre a quanto precede, la rogatoria riporta in maniera dettagliata i capi d’imputazione contestati agli indagati, compresi quindi i fatti e i reati rimproverati a A. (v. ibidem, pag. 2 e segg.).

Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti. Non spetta peraltro al giudice dell'assistenza approfon- dire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'au- torità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulterior- mente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. La rogatoria non pre- senta in ogni caso contraddizioni o errori evidenti che ne inficerebbero la sua validità. Non è, di principio, nemmeno compito dell’autorità rogata approfondire questioni di diritto estero che i ricorrenti potranno sollevare dinanzi al giudice del merito. Le censure in questo ambito vanno quindi disattese.

E. 4 Gli insorgenti contestano l’adempimento del principio della doppia punibilità. In particolare, per quanto riguarda il reato di riciclaggio di denaro contestato ad A., non si configurerebbe il reato fiscale qualificato secondo il diritto svizzero per il 2016 e il 2017, dato che per tali anni, contrariamente al 2013, 2014 e 2015, non sarebbe stato raggiunto il limite minimo di fr. 300'000.–. Per tacere del fatto che, essendo l’art. 305bis cpv. 1bis CP entrato in vigore dopo i fatti oggetto dell’inchie- sta estera, la domanda di assistenza sarebbe da respingere anche in virtù del divieto di applicazione retroattiva della legge. Essi sostengono, infine, che gli spostamenti di denaro dalla Svizzera all’Italia contestati ad A., nella misura in cui avvenuti mediante conti personali di quest’ultimo, non costituiscono atti di riciclaggio, facendo difetto l’elemento vanificatorio.

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E. 4.1.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente va- gliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera

– effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legi- slazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di coopera- zione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii). L'art. 2 lett. a CEAG per- mette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la do- manda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero e all'art. 18 n. 1 lett. d CRic. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola dispo- sizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o econo- mica. Ammessa è per contro l'assistenza in caso di truffa in materia fiscale giu- sta le lettere a e b di questo stesso capoverso, nonché in materia di imposte indirette giusta l'art. 50 CAS (v. DTF 136 IV 88 consid. 3).

E. 4.1.2 Occorre rilevare che quando l'autorità estera inoltra alla Svizzera una domanda di assistenza nell'ambito di un'inchiesta per riciclaggio, come è anche il caso nella fattispecie, essa non deve necessariamente apportare la prova della com- missione di atti di riciclaggio o del reato presupposto; semplici elementi concreti di sospetto derivanti dall'insieme delle circostanze sono sufficienti dal punto di vista della doppia punibilità (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.133 del 14 dicembre 2020 consid. 3.3; RR.2012.139 del 7 febbraio 2013 consid. 3.5 e RR.2008.8 del 23 luglio 2008 consid. 2.2.2, con riferimenti;

v. ugualmente ZIMMERMANN, op. cit., n. 602). Questo è segnatamente il caso in

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presenza di operazioni sprovviste di giustificazione apparente o di utilizzazione di numerose società ripartite in più Paesi (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2008.96-72 del 14 agosto 2008 consid. 3.3, con riferimenti). L'impor- tanza delle somme oggetto di transazioni sospette costituisce ugualmente un indizio di riciclaggio. Tale interpretazione corrisponde alla nozione di assistenza "la più larga possibile" di cui agli art. 1 CEAG, 7 n. 1 e 8 CRic nonché 46 cpv. 1 UNCAC (v. DTF 129 II 97 consid. 3.2).

E. 4.1.3 Secondo l'art. 305bis CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'ac- certamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sa- pendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fi- scale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (n. 1). Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'arti- colo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge fede- rale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), se le imposte sottratte ammontano a oltre 300'000 franchi per periodo fiscale (n. 1bis). L'art. 186 cpv. 1 LIFD prevede che, chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175- 177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la detenzione o con la multa sino a 30'000 franchi. Analogo il contenuto dell'art. 59 cpv. 1 LAID, secondo il quale chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta, fa uso, a scopo d'inganno, di docu- menti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti; chiunque, tenuto a trattenere l'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo le ritenute d'imposta, è punito con la detenzione o con la multa fino a 30'000 franchi. Ora, il fatto tipico della frode fiscale ai sensi delle appena citate norme tributarie elvetiche è co- stituito dal fare uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenuti- sticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi. Non assume rilievo di frode fiscale il compor- tamento omissivo, ovvero il sottacere al fisco un elemento imponibile così otte- nendo un indebito risparmio fiscale (v. FERRARA MICOCCI /SALMINA, Il riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati secondo il nuovo diritto penale svizzero, in: Sgubbi/Mazzanti/Ferrara Micocci/Salmina, La voluntary disclosure, profili pe- nalistici, 2015, pag. 247). In ambito di assistenza giudiziaria internazionale, lad- dove l'infrazione tributaria commessa all'estero non costituisce un reato fiscale qualificato secondo il diritto svizzero, essa non può validamente fungere da reato presupposto del riciclaggio di denaro (FERRARA MICOCCI/SALMINA, ibidem, pag. 327 e segg.; CASSANI, L'extension du système de lutte contre le blanchi- ment d'argent aux infractions fiscales: much ado about (almost) nothing, in Re- vue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2015, vol. 87, n. 2, pag. 82; v. anche FERRARA/SALMINA, Die Weissgeldstrategie wird zum Strafrecht,

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Der neue Art. 305bis StGB: die Steuergeldwäscherei und ihre Auswirkungen auf die internationale Rechtshilfe, 2016, pag. 134 e segg., in part. pag. 143).

E. 4.2 Giusta l’art. 322octies CP, chiunque offre, promette o procura un indebito vantag- gio a un lavoratore, a un socio, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte (cpv. 2). L’art. 322novies CP prevede che chiunque, in qualità di lavoratore, socio, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’uffi- cio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena deten- tiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte (cpv. 2).

E. 4.3 In concreto, si rileva che l’inchiesta estera non concerne solo il reato di riciclag- gio contestato, tra l’altro, ad A., ma anche altri reati a carico di coimputati (v. supra Fatti lett. A). Ribadito che la condizione della doppia punibilità è osse- quiata alla luce di una singola fattispecie (v. supra consid. 4.1.1), i fatti rimpro- verati agli indagati possono essere sussunti nel diritto svizzero perlomeno al reato di corruzione di privati (art. 322octies e 322novies CP) corrispondente al reato di cui all’art. 2635 CC/I di cui sono accusati C., D. e E., precisato che il diritto applicabile in materia di assistenza è quello in vigore al momento in cui l’autorità d’esecuzione statuisce. Il carattere amministrativo della procedura di assistenza esclude infatti l’applicazione del principio della non retroattività (DTF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 1A.96/2003 del 25 giugno 2003 consid. 2.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2013.187 e RR.2013.197 del 27 febbraio 2014 consid. 5.1; RR.2013.114- 115 del 20 novembre 2013 consid. 3.2; RR.2012.271 del 18 luglio 2013 consid. 2.2). Il requisito della doppia punibilità è dunque ossequiato, per cui la relativa censura va respinta.

E. 5 Le ricorrenti affermano, infine, che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, nella misura in cui la documentazione litigiosa risulterebbe inutile ai fini dell’inchiesta estera. Due relazioni, ossia la n. 3 presso la banca I. e la n. 5 presso la banca J., sarebbero state estinte nel 2015 rispettivamente nel 2013, ossia prima dell’entrata in vigore dell’art. 305bis cpv. 1bis CP. La rela- zione n. 1 presso la banca I: sarebbe stata estinta all’inizio del 2016, ma di fatto l’ultima transazione risalirebbe al 2015 e quindi varrebbe lo stesso principio. Per

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quanto riguarda la relazione n. 4 presso la banca J., non vi sarebbero transa- zioni di EUR 50'000.– all’anno effettuate in favore di A. o di F. In ogni caso, applicando il limite temporale imposto dalla data di entrata in vigore dell’art. 305bis cpv. 1bis CP, la documentazione bancaria antecedente il 1° gennaio 2016 non potrebbe essere trasmessa alle autorità estere. L’ultima transazione sa- rebbe tra l’altro di marzo 2016 e le operazioni riguarderebbero valori di poco conto e non vi sarebbero in ogni caso bonifici in favore di soggetti individuati dall’autorità rogante. Non avendo tali operazioni nessuna rilevanza fattuale con quanto asserito da quest’ultima, la trasmissione della documentazione in que- stione violerebbe anche il divieto della fishing expedition.

E. 5.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (deci- sione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2).

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Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione può evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e- secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing ex- pedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeter- minata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pre- gressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).

E. 5.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che A., titolare e/o avente diritto economico dei conti oggetto dell’avversata decisione, è indagato nell’inchiesta italiana. Premesso e ribadito che in ambito di assistenza giudiziaria il principio della non retroattività della legge non è applicabile (v. supra consid. 4.2), si rileva che l’autorità ro- gante, nel suo complemento del 25 luglio 2019 (v. atto 1 incarto MP-TI), ha

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affermato che “la polizia giudiziaria ha individuato una società di diritto ameri- cano che ha eseguito nel corso degli anni dei trasferimenti di denaro, per circa € 50 mila l’anno, a favore di F. e A., con generiche causali per rimborso spese. Si tratta della B. INC., Company Number 6, indirizzo Z. Oggetto sociale è rap- presentato da attività di consulenza finanziaria a favore delle imprese. Il conto corrente dal quale affluiscono i bonifici a favore di F. e A. presenta codice IBAN

n. 2. Appare assolutamente rilevante acquisire la documentazione bancaria ri- feribile al predetto conto corrente, nello specifico documentazione di apertura, mandati ad operare, fascicolo di segreteria, estratti conto e contabili delle sin- gole operazioni dal 2014 sino alla fine del 2018. È stato individuato dalla polizia giudiziaria un ulteriore conto riferibile ad A. Si tratta del conto corrente recante IBAN n. 1, in essere presso l’istituto di credito “I.” con sede in Y., Berna. Anche da questo conto corrente affluiscono dei bonifici sui conti italiani di A., la pecu- liarità è che la provenienza indicata nei bonifici è “A.” Anche di questo conto è necessario acquisire la documentazione di apertura, mandati ad operare, fasci- colo di segreteria, estratti conto e contabili delle singole operazioni dal 2014 sino alla data odierna”. Punti di contatto concreti con i fatti oggetto del procedi- mento estero sono quindi dati e le autorità estere devono potere analizzare tutta la documentazione litigiosa, al fine di ricostruire tutti i flussi di denaro intercorsi tra i conti riconducibili agli indagati o ad altre entità toccate dai fatti investigati.

Spetterà comunque al giudice estero valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della do- manda rogatoriale e dei complementi risulta che tutta la documentazione liti- giosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.

E. 6 Visto quanto precede, la decisione di chiusura parziale del 24 febbraio 2021 va confermata e il gravame integralmente respinto, nella misura della sua ammis- sibilità.

E. 7 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 6'000.–, a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Dispositiv
  1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è messa a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 28 maggio 2021 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A.,

2. B. INC.,

entrambi rappresentati dall'avvocato Mihaela Smickoski,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2021.47-48

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Fatti: A. Il 3 giugno 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria interna- zionale, completata lo stesso giorno nonché il 25 luglio e il 6 settembre 2019, nell’ambito di un procedimento penale a carico di C., D., E., A., F. e altri per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto legi- slativo 74/2000), corruzione tra privati (art. 2635 CC/I) e riciclaggio (art. 648- bis CP/I). In sostanza, al centro delle indagini vi è G. S.r.l., società che avrebbe costituito fondi neri all’estero attraverso operazioni di frode fiscale effettuate appoggiandosi ad un’altra società negli Stati Uniti, H. Corp. la quale avrebbe assorbito rapporti commerciali con controparti italiane, origi- nati da G. S.r.l. e aventi ad oggetto attività di interesse in Italia, al solo fine di traslare i relativi ricavi in territorio estero e così sottrarre valori imponibili al fisco italiano. I fondi neri in questione sarebbero stati destinati in parte agli amministratori di G. S.r.l. e in parte per compiere atti corruttivi (v. atto 1, pag. 2, incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).

Con la sua rogatoria, l’autorità estera chiede, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione riguardante le relazioni bancarie n. 1 presso la banca I. e

n. 2 presso la banca J. (v. in particolare complemento rogatoriale del 25 luglio 2019, in atto 1 incarto MP-TI).

B. Mediante decisione di entrata in materia del 9 settembre 2019, il MP-TI, al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 1 incarto MP-TI), è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando, tra l’altro, l’edizione della docu- mentazione di cui sopra, impartendo nel contempo un divieto d’informazione per un periodo di sei mesi, in seguito prorogato e infine revocato il 12 feb- braio 2021 (v. atto 5 incarto MP-TI).

C. Con scritto del 12 settembre 2019, la banca I. ha inoltrato al MP-TI diversa documentazione, tra cui quella concernente le relazioni n. 3 e n. 1 intestate ad A. (v. atto 6 MP-TI). Con scritto del 20 settembre 2019, la banca J. ha pure trasmesso alla stessa autorità svariata documentazione, tra cui quella riguardante le relazioni n. 2 intestata a B. Inc. e n. 4 intestata ad A. (v. atto 18 incarto MP-TI)

D. Con decisione di chiusura parziale del 24 febbraio 2021, il MP-TI ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione bancaria, tra cui quella concernente le relazioni bancarie di cui sopra (v. act. 1.3).

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E. Il 29 marzo 2021, A. e B. Inc. hanno interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata deci- sione, postulando l’annullamento della stessa nonché la reiezione della ro- gatoria (v. act. 1, pag.18).

F. Con osservazioni del 19 risp. 23 aprile 2021, il MP-TI e l’UFG hanno postu- lato la reiezione del ricorso (v. act. 7 e 8).

G. Con replica del 5 maggio 2021, trasmessa al MP-TI e all’UFG per cono- scenza (v. act. 11), i ricorrenti hanno confermato le loro conclusioni ricorsuali (v. act. 10).

H. Con scritto spontaneo del 7 maggio 2021, trasmesso alle altre parti per co- noscenza (v. act. 13), il MP-TI ha comunicato di rinunciare a duplicare, con- fermando la sua posizione (v. act. 12).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1.

1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

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L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Con- venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare l’art. 46 richiamati gli art. 14 e 23. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter- nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-sviz- zero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura parziale del 24 feb- braio 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui A. è titolare delle relazioni n. 3 e n. 1 presso la banca I. nonché n. 5 presso la banca J., egli è legittimato a ricorrere. Ciò vale anche per B. Inc. per quanto riguarda la relazione n. 4 presso la banca J. (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Nella misura in cui nel petitum del gravame è chiesto il generico an- nullamento della decisione impugnata, va rilevato che i ricorrenti non sono le- gittimati a ricorrere contro la trasmissione della restante documentazione ban- caria oggetto della decisione di chiusura parziale.

2. I ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del loro diritto di essere sentiti, nella misura in cui, non avendo il MP-TI specificato che dal momento della re- voca del divieto d’informazione la banca poteva e doveva informare il proprio

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cliente, essi non hanno potuto partecipare alla cernita della documentazione sequestrata. Essi aggiungono che una discussione su un’eventuale esecuzione semplificata ai sensi dell’art. 80c AIMP avrebbe potuto avere luogo, nonostante la loro residenza all’estero, se l’autorità d’esecuzione li avesse contattati me- diante la posta elettronica.

2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri- chiamati dall’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter- nationale ne matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der ver- fassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la pos- sibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, di- spone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit.,

n. 472).

Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al de- tentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporreb- bero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla neces- saria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'au- torità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'ese- cuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiu- sura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262;

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cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, op. cit., n. 484, 723-724; DE PREUX, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blan- chiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34).

2.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto precisare che l'autorità d'esecuzione non è obbligata a notificare le proprie decisioni all'estero (v. art. 80m AIMP; art. 9 OAIMP; sentenza del Tribunale federale 1A.221/2002 del 25 novembre 2002 consid. 2.6). La decisione di entrata in materia del 9 settembre 2019 (v. atto 5 incarto MP-TI) e la decisione di chiusura parziale del 24 febbraio 2021 (act. 1.3) sono state correttamente notificate alle banche presso cui erano site le relazioni intestate ai ricorrenti (v. DTF 136 IV 16 consid. 2.2), istituti ai quali è stato im- partito, conformemente a quanto richiesto dalle autorità italiane (v. atto 4 incarto MP-TI), un divieto di informare i titolari dei conti oggetto della misura avversata (v. atto 5, pag. 9 e 13, incarto MP-TI). Tale divieto è stato revocato il 12 febbraio 2021 (v. atti 40 e 44 incarto MP-TI).

In pratica, il MP-TI ha atteso una decina di giorni dalla revoca del divieto di informazione per emanare la decisione di chiusura parziale. Si tratta certo di un termine molto breve, ma comunque rispondente agli obblighi di celerità giusta l'art. 17a AIMP e non tale da rendere impossibile una partecipazione da parte dei ricorrenti alla procedura di assistenza (v. anche sentenze del Tribunale pe- nale federale RR.2014.243 del 2 dicembre 2014 consid. 3.2; RR.2012.91-92 del 18 luglio 2012 consid. 2.2). Il fatto che, nel caso concreto, al momento dell'e- manazione della decisione di chiusura i ricorrenti non fossero ancora informati dell'esistenza di richieste di misure di assistenza, né abbiano avuto completo accesso agli atti e facoltà di esprimersi durante la procedura di esecuzione della commissione rogatoria in esame, non può invalidare l'operato dell'autorità elve- tica, la quale poteva in buona fede contare in una comunicazione immediata da parte delle banche ai loro clienti. In ogni caso, nell'ambito della presente proce- dura di ricorso, dinanzi ad un'autorità dotata di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, gli insorgenti hanno potuto consultare gli atti bancari e, in sede di replica, hanno avuto la possibilità di esprimersi compiutamente sui medesimi. Pertanto, un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dal presente procedimento (v. DTF 124 II 132 consid. 2d). Tanto più che i ricorrenti, nei loro memoriali, si limitano ad esprimersi in maniera generica su tale questione, non spiegando per quale motivo l'asserito vizio non avrebbe po- tuto essere sanato nel quadro della presente procedura di ricorso (v. sentenze del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.2 e 2.3; 1A.160/2003 del 10 settembre 2003 consid. 2.1, 2.2 e 2.3). La censura va per- tanto respinta.

3. I ricorrenti contestano il contenuto della rogatoria, a loro dire lacunosa e con- traddittoria. Alcuni dati indicati nella stessa non sarebbero riscontrabili nella do- cumentazione litigiosa. Le operazioni contestate agli indagati sarebbero poco

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dettagliate e gli importi delle transazioni di entità minore rispetto a quanto men- zionato dalle autorità italiane. Siccome per importi al di sotto di EUR 50'000.– quest’ultime non avrebbero potuto procedere nei confronti degli imputati, il loro agire configurerebbe un comportamento contrario alla buona fede, inteso ad una ricerca indiscriminata di prove.

3.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con- sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).

3.2 Nella sua rogatoria, l’autorità estera afferma che “al centro dell’indagine vi è la G. S.r.l., una società emersa nel corso delle indagini in quanto uno dei suoi apicali, nonché componente del C.d.a., riceveva denaro per contanti diretta- mente dalla Svizzera a mezzo di un fiduciario, tale K. Gli approfondimenti inve- stigativi hanno consentito di accertare come questa società abbia nel tempo costituito fondi neri all’estero, attraverso operazioni dì frode fiscale: grazie alla costituzione ed all’utilizzo di una società all’estero, negli Stati Uniti, H. Corp., venivano traslati rapporti commerciali con controparti italiane a favore della pre- detta società, che di fatto si interponeva in tali rapporti commerciali. Di fatto la società americana assorbiva rapporti commerciali con controparti italiane, ori- ginati dalla G. S.r.l,, aventi ad oggetto attività di interesse in Italia, al solo fine di traslare i relativi ricavi in territorio estero e così sottrarre materia imponibile in Italia, altrimenti direttamente riferibile a G. S.r.l. È emerso come i ricavi realizzati negli Stati Uniti siano stati utilizzati per la costituzione di fondi neri. È stato infatti accertato che parte dei ricavi di H. Corp. venivano veicolati estero su estero verso destinazioni che non sono note. Si sa, in base alla documentazione che la Guardia di Finanza è riuscita ad acquisire, che le somme venivano appog- giate su società localizzate in Irlanda ed in Gran Bretagna – denominate L. LTD,

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M. CORP. e N. LTD – transitando estero su estero attraverso canali non ancora noti. Questa richiesta di assistenza giudiziaria mira proprio ad acquisire infor- mazioni sui conti correnti riferibili alle predette società ed alle persone fisiche che le amministrano. Appare peraltro di estrema rilevanza l’impiego che gli api- cali di G. S.r.l. hanno fatto di risorse del gruppo. Dalle indagini sino ad ora con- dotte è infatti emerso come questi fondi neri siano stati utilizzati in parte per arricchimento personale degli amministratori del gruppo G. S.r.l., in parte per atti di corruzione. G. S.r.l. riceve una parte significativa delle proprie commesse dal gruppo italiano a partecipazione pubblica O.: sono documentati, attraverso intercettazioni telefoniche e documenti tratti da back up di computer ed Iphone, ripetuti pagamenti da parte di C. e D. a soggetti con funzione di quadro direttivo del gruppo O., funzionali ad assicurare le commesse per la prosecuzione dell’at- tività del gruppo G. S.r.l.” (rogatoria del 3 giugno 2009, pag. 2, in atto 1 incarto MP-TI). Oltre a quanto precede, la rogatoria riporta in maniera dettagliata i capi d’imputazione contestati agli indagati, compresi quindi i fatti e i reati rimproverati a A. (v. ibidem, pag. 2 e segg.).

Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti. Non spetta peraltro al giudice dell'assistenza approfon- dire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'au- torità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulterior- mente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. La rogatoria non pre- senta in ogni caso contraddizioni o errori evidenti che ne inficerebbero la sua validità. Non è, di principio, nemmeno compito dell’autorità rogata approfondire questioni di diritto estero che i ricorrenti potranno sollevare dinanzi al giudice del merito. Le censure in questo ambito vanno quindi disattese.

4. Gli insorgenti contestano l’adempimento del principio della doppia punibilità. In particolare, per quanto riguarda il reato di riciclaggio di denaro contestato ad A., non si configurerebbe il reato fiscale qualificato secondo il diritto svizzero per il 2016 e il 2017, dato che per tali anni, contrariamente al 2013, 2014 e 2015, non sarebbe stato raggiunto il limite minimo di fr. 300'000.–. Per tacere del fatto che, essendo l’art. 305bis cpv. 1bis CP entrato in vigore dopo i fatti oggetto dell’inchie- sta estera, la domanda di assistenza sarebbe da respingere anche in virtù del divieto di applicazione retroattiva della legge. Essi sostengono, infine, che gli spostamenti di denaro dalla Svizzera all’Italia contestati ad A., nella misura in cui avvenuti mediante conti personali di quest’ultimo, non costituiscono atti di riciclaggio, facendo difetto l’elemento vanificatorio.

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4.1

4.1.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente va- gliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera

– effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legi- slazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di coopera- zione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii). L'art. 2 lett. a CEAG per- mette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la do- manda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero e all'art. 18 n. 1 lett. d CRic. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola dispo- sizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o econo- mica. Ammessa è per contro l'assistenza in caso di truffa in materia fiscale giu- sta le lettere a e b di questo stesso capoverso, nonché in materia di imposte indirette giusta l'art. 50 CAS (v. DTF 136 IV 88 consid. 3).

4.1.2 Occorre rilevare che quando l'autorità estera inoltra alla Svizzera una domanda di assistenza nell'ambito di un'inchiesta per riciclaggio, come è anche il caso nella fattispecie, essa non deve necessariamente apportare la prova della com- missione di atti di riciclaggio o del reato presupposto; semplici elementi concreti di sospetto derivanti dall'insieme delle circostanze sono sufficienti dal punto di vista della doppia punibilità (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.133 del 14 dicembre 2020 consid. 3.3; RR.2012.139 del 7 febbraio 2013 consid. 3.5 e RR.2008.8 del 23 luglio 2008 consid. 2.2.2, con riferimenti;

v. ugualmente ZIMMERMANN, op. cit., n. 602). Questo è segnatamente il caso in

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presenza di operazioni sprovviste di giustificazione apparente o di utilizzazione di numerose società ripartite in più Paesi (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2008.96-72 del 14 agosto 2008 consid. 3.3, con riferimenti). L'impor- tanza delle somme oggetto di transazioni sospette costituisce ugualmente un indizio di riciclaggio. Tale interpretazione corrisponde alla nozione di assistenza "la più larga possibile" di cui agli art. 1 CEAG, 7 n. 1 e 8 CRic nonché 46 cpv. 1 UNCAC (v. DTF 129 II 97 consid. 3.2).

4.1.3 Secondo l'art. 305bis CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'ac- certamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sa- pendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fi- scale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (n. 1). Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'arti- colo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge fede- rale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), se le imposte sottratte ammontano a oltre 300'000 franchi per periodo fiscale (n. 1bis). L'art. 186 cpv. 1 LIFD prevede che, chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175- 177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la detenzione o con la multa sino a 30'000 franchi. Analogo il contenuto dell'art. 59 cpv. 1 LAID, secondo il quale chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta, fa uso, a scopo d'inganno, di docu- menti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti; chiunque, tenuto a trattenere l'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo le ritenute d'imposta, è punito con la detenzione o con la multa fino a 30'000 franchi. Ora, il fatto tipico della frode fiscale ai sensi delle appena citate norme tributarie elvetiche è co- stituito dal fare uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenuti- sticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi. Non assume rilievo di frode fiscale il compor- tamento omissivo, ovvero il sottacere al fisco un elemento imponibile così otte- nendo un indebito risparmio fiscale (v. FERRARA MICOCCI /SALMINA, Il riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati secondo il nuovo diritto penale svizzero, in: Sgubbi/Mazzanti/Ferrara Micocci/Salmina, La voluntary disclosure, profili pe- nalistici, 2015, pag. 247). In ambito di assistenza giudiziaria internazionale, lad- dove l'infrazione tributaria commessa all'estero non costituisce un reato fiscale qualificato secondo il diritto svizzero, essa non può validamente fungere da reato presupposto del riciclaggio di denaro (FERRARA MICOCCI/SALMINA, ibidem, pag. 327 e segg.; CASSANI, L'extension du système de lutte contre le blanchi- ment d'argent aux infractions fiscales: much ado about (almost) nothing, in Re- vue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2015, vol. 87, n. 2, pag. 82; v. anche FERRARA/SALMINA, Die Weissgeldstrategie wird zum Strafrecht,

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Der neue Art. 305bis StGB: die Steuergeldwäscherei und ihre Auswirkungen auf die internationale Rechtshilfe, 2016, pag. 134 e segg., in part. pag. 143).

4.2 Giusta l’art. 322octies CP, chiunque offre, promette o procura un indebito vantag- gio a un lavoratore, a un socio, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte (cpv. 2). L’art. 322novies CP prevede che chiunque, in qualità di lavoratore, socio, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’uffi- cio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena deten- tiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte (cpv. 2).

4.3 In concreto, si rileva che l’inchiesta estera non concerne solo il reato di riciclag- gio contestato, tra l’altro, ad A., ma anche altri reati a carico di coimputati (v. supra Fatti lett. A). Ribadito che la condizione della doppia punibilità è osse- quiata alla luce di una singola fattispecie (v. supra consid. 4.1.1), i fatti rimpro- verati agli indagati possono essere sussunti nel diritto svizzero perlomeno al reato di corruzione di privati (art. 322octies e 322novies CP) corrispondente al reato di cui all’art. 2635 CC/I di cui sono accusati C., D. e E., precisato che il diritto applicabile in materia di assistenza è quello in vigore al momento in cui l’autorità d’esecuzione statuisce. Il carattere amministrativo della procedura di assistenza esclude infatti l’applicazione del principio della non retroattività (DTF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 1A.96/2003 del 25 giugno 2003 consid. 2.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2013.187 e RR.2013.197 del 27 febbraio 2014 consid. 5.1; RR.2013.114- 115 del 20 novembre 2013 consid. 3.2; RR.2012.271 del 18 luglio 2013 consid. 2.2). Il requisito della doppia punibilità è dunque ossequiato, per cui la relativa censura va respinta.

5. Le ricorrenti affermano, infine, che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, nella misura in cui la documentazione litigiosa risulterebbe inutile ai fini dell’inchiesta estera. Due relazioni, ossia la n. 3 presso la banca I. e la n. 5 presso la banca J., sarebbero state estinte nel 2015 rispettivamente nel 2013, ossia prima dell’entrata in vigore dell’art. 305bis cpv. 1bis CP. La rela- zione n. 1 presso la banca I: sarebbe stata estinta all’inizio del 2016, ma di fatto l’ultima transazione risalirebbe al 2015 e quindi varrebbe lo stesso principio. Per

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quanto riguarda la relazione n. 4 presso la banca J., non vi sarebbero transa- zioni di EUR 50'000.– all’anno effettuate in favore di A. o di F. In ogni caso, applicando il limite temporale imposto dalla data di entrata in vigore dell’art. 305bis cpv. 1bis CP, la documentazione bancaria antecedente il 1° gennaio 2016 non potrebbe essere trasmessa alle autorità estere. L’ultima transazione sa- rebbe tra l’altro di marzo 2016 e le operazioni riguarderebbero valori di poco conto e non vi sarebbero in ogni caso bonifici in favore di soggetti individuati dall’autorità rogante. Non avendo tali operazioni nessuna rilevanza fattuale con quanto asserito da quest’ultima, la trasmissione della documentazione in que- stione violerebbe anche il divieto della fishing expedition.

5.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (deci- sione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2).

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Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione può evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e- secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing ex- pedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeter- minata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pre- gressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).

5.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che A., titolare e/o avente diritto economico dei conti oggetto dell’avversata decisione, è indagato nell’inchiesta italiana. Premesso e ribadito che in ambito di assistenza giudiziaria il principio della non retroattività della legge non è applicabile (v. supra consid. 4.2), si rileva che l’autorità ro- gante, nel suo complemento del 25 luglio 2019 (v. atto 1 incarto MP-TI), ha

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affermato che “la polizia giudiziaria ha individuato una società di diritto ameri- cano che ha eseguito nel corso degli anni dei trasferimenti di denaro, per circa € 50 mila l’anno, a favore di F. e A., con generiche causali per rimborso spese. Si tratta della B. INC., Company Number 6, indirizzo Z. Oggetto sociale è rap- presentato da attività di consulenza finanziaria a favore delle imprese. Il conto corrente dal quale affluiscono i bonifici a favore di F. e A. presenta codice IBAN

n. 2. Appare assolutamente rilevante acquisire la documentazione bancaria ri- feribile al predetto conto corrente, nello specifico documentazione di apertura, mandati ad operare, fascicolo di segreteria, estratti conto e contabili delle sin- gole operazioni dal 2014 sino alla fine del 2018. È stato individuato dalla polizia giudiziaria un ulteriore conto riferibile ad A. Si tratta del conto corrente recante IBAN n. 1, in essere presso l’istituto di credito “I.” con sede in Y., Berna. Anche da questo conto corrente affluiscono dei bonifici sui conti italiani di A., la pecu- liarità è che la provenienza indicata nei bonifici è “A.” Anche di questo conto è necessario acquisire la documentazione di apertura, mandati ad operare, fasci- colo di segreteria, estratti conto e contabili delle singole operazioni dal 2014 sino alla data odierna”. Punti di contatto concreti con i fatti oggetto del procedi- mento estero sono quindi dati e le autorità estere devono potere analizzare tutta la documentazione litigiosa, al fine di ricostruire tutti i flussi di denaro intercorsi tra i conti riconducibili agli indagati o ad altre entità toccate dai fatti investigati.

Spetterà comunque al giudice estero valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della do- manda rogatoriale e dei complementi risulta che tutta la documentazione liti- giosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.

6. Visto quanto precede, la decisione di chiusura parziale del 24 febbraio 2021 va confermata e il gravame integralmente respinto, nella misura della sua ammis- sibilità.

7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 6'000.–, a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è messa a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 28 maggio 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Mihaela Smickoski - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).