Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Sachverhalt
A. Il 7 maggio 2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, com- pletata in data 8 luglio, 10 luglio, 6/9 settembre e 15 ottobre 2019, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti, fra gli altri, di B. per i reati di associa- zione per delinquere (art. 416 CP/I), riciclaggio (art. 648 bis CP/I), intestazione fittizia di beni (art. 512 bis CP/I), emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 e 8 decreto legislativo 74/2000). Tra il 2010 e il 2018 l’indagato avrebbe messo in atto, assieme ad altre persone, un’attività di riciclaggio di de- naro per circa 100 milioni di euro, che avrebbe coinvolto numerosi Paesi, fra cui la Svizzera, e diverse società. Essa si sarebbe concretizzata mediante l’emis- sione di fatture per operazioni inesistenti da parte di società austriache nei con- fronti di numerosi imprenditori italiani, che venivano poi inserite nelle dichiara- zioni fiscali delle imprese. Il denaro sarebbe dapprima transitato su conti austriaci e poi l’imputato lo avrebbe trasferito su conti all’estero, al fine di farne perdere la tracciabilità. Successivamente, tale denaro sarebbe stato restituito a contanti all’imprenditore che aveva pagato la fattura falsa, dedotta una percen- tuale che avrebbe costituito la commissione dell’indagato. Tali commissioni sa- rebbero state allocate in Svizzera e investite in attività finanziarie (v. atti 1 e 4 incarto del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP/TI). Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto l’acquisizione di tutta la documentazione riguardante la relazione bancaria n. IBAN 1 presso la banca C. intestata ad A. SA (v. atto 28 incarto MP/TI).
B. Con decisione del 9 settembre 2019, il MP/TI è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità richiedente e ha ordinato, tra l’altro, l’acquisizione nell’incarto rogatoriale della documentazione riguardante la relazione n. IBAN 1 presso la banca C. (v. atto 27 incarto MP/TI).
C. Con decisione di chiusura del 25 febbraio 2020, il MP/TI ha ordinato la trasmis- sione all’autorità rogante della documentazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.1).
D. Il 24 marzo la società A. SA ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che il punto 2.10 del dispositivo sia modificato come segue: “2. I seguenti documenti e mezzi di prova, concernenti le relazioni bancarie di seguito elencate, vengono consegnati all’Autorità richiedente: […]
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2.10 Relazione bancarie presso la banca C.
a. relazione no. IBAN 1 intestata a A. SA, limitatamente a quanto di pertinenza ed in relazione con B. e D. SA, previa cernita ed eliminazione di quanto non riguarda i due soggetti mentre la restante documentazione bancaria verrà distrutta” (v. act 1).
E. Con osservazioni del 14 e del 16 aprile 2020, il MP/TI e l’Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) hanno chiesto la reiezione del gravame (v. act. 7 e 8).
F. Con replica del 7 maggio 2020, trasmessa al MP/TI e all’UFG per conoscenza (v. act. 11), la ricorrente ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 10).
G. Con scritto spontaneo dell’11 maggio 2020, trasmesso per conoscenza alla ri- corrente e all’UFG (v. act. 13), il MP/TI ha comunicato di non avere osservazioni di duplica da formulare, riconfermandosi in quanto già esposto nella decisione di chiusura del 25 febbraio 2020 e nelle osservazioni al ricorso del 14 aprile 2020 (v. act. 12).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age- vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
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L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di fa- vore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla rela- tiva ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 La ricorrente ha innanzitutto affermato che il MP/TI, con la sua decisione di chiusura, avrebbe violato il principio della proporzionalità, nella misura in cui avrebbe ordinato la trasmissione di documenti non utili per l’inchiesta estera. Esso sarebbe andato oltre le richieste italiane, dato che la documentazione liti- giosa riguarderebbe non solo B. e D. SA, ma anche altre persone non toccate dal procedimento italiano. I nominativi di quest’ultimi sarebbero in ogni caso da oscurare.
E. 2.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2;
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136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. Si tratta di quei conti, come nel caso in esame, suscettibili di aver ricevuto il provento di infrazioni penali. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (decisione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti conte- stati non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare tra- sferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque inte- resse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione com- pleta, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche assolutorie (sentenza del Tribunale fe- derale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; decisione del Tribunale pe- nale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 con- sid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche
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art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle auto- rità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 con- sid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in partico- lare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un so- spetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplice- mente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c). Secondo la giurisprudenza, il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in mate- ria penale. Lo scopo di tale co-operazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richie- dente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esi- stono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giu- stifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a, RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 5a ediz. 2019, n 722, p. 798 s.).
Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (co- siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e pre- cisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.
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E. 2.2 Nel caso in esame, come rilevato dal MP/TI, dall’analisi della documentazione litigiosa emerge che la relazione n. IBAN 1 intestata alla ricorrente presso la banca C. è stata accreditata con valori provenienti dalla società D. SA, società riconducibile a B. In questo senso la relazione bancaria in questione potrebbe essere collegata con l’attività criminosa oggetto delle indagini estere. L’autorità rogante ritiene in particolare che i bonifici effettuati da D. SA alla ricorrente pos- sano essere un ulteriore passaggio volto ad ostacolare la provenienza crimi- nosa del denaro. In concreto, il meccanismo delittuoso messo in atto da B. e descritto dall’autorità rogante non permette di escludere l’utilità di tutta la docu- mentazione relativa al conto in questione, anche in considerazione della so- praccitata giurisprudenza (v. supra 2.1). È infatti nell’interesse dell’autorità ro- gante poter verificare in prima persona i movimenti avvenuti sul conto intestato alla ricorrente, potendo così ricostruirne i flussi di denaro. Non potendo del resto escludere che anche altre persone fisiche e/o giuridiche ancora sconosciute agli inquirenti potrebbero risultare coinvolte nella vicenda, la richiesta di anonimiz- zazione di taluni documenti deve essere disattesa.
Considerato quanto esposto, la trasmissione dell’integralità della documenta- zione afferente alla relazione bancaria intestata ad A. SA presso la banca C. non integra gli estremi di una fishing expedition, intesa come un’indiscriminata ricerca di mezzi di prove, poiché frutto di una richiesta mirata e motivata, il cui esito è potenzialmente utile ai fini dell’indagine.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità.
E. 3 La ricorrente censura inoltre una disparità di trattamento. Il MP/TI avrebbe infatti provveduto alla cernita e all’oscuramento dei documenti di un conto bancario dell’avv. E. oggetto della medesima decisione di chiusura impugnata, mentre avrebbe rifiutato di fare altrettanto con quelli dell’insorgente.
E. 3.1 Il principio dell'uguaglianza o parità di trattamento iscritto all'art. 8 Cost. impone di trattare fattispecie giuridicamente uguali in modo uguale e fattispecie giuridi- camente diverse in modo diverso, a meno che non vi siano ragioni serie e ob- biettive che giustifichino un trattamento differenziato (DTF 125 I 1 consid. 2b/aa; 122 I 61 consid. 3a, con riferimenti citati).
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E. 3.2 In concreto, si rileva che il conto dell’avv. E., di cui è stata chiesta la trasmis- sione della documentazione, è il suo “conto clienti” protetto dal segreto profes- sionale (v. act. 1.1 pag. 15 e seg.). Secondo giurisprudenza, nel caso del coin- volgimento del conto clienti di un avvocato non si trasmette tutta la documenta- zione inerente al conto, bensì unicamente quella pertinente ai fatti ed alle per- sone coinvolte nell’inchiesta estera (v. decisione del Tribunale penale federale RR.2010.282 del 1° aprile 2011 consid. 3.4). Per questo motivo il MP/TI ha pro- ceduto in data 22 ottobre 2019 alla cernita di detta documentazione sulla base delle informazioni fornite dall’autorità rogante stessa (v. atto 54 incarto MP/TI). Essendo la situazione dell’insorgente ben diversa da quella appena descritta, la censura in questo ambito va respinta.
E. 4 In sede di replica la ricorrente sostiene infine di non avere alcuna garanzia ri- guardo al rispetto del principio di specialità da parte dell’Autorità italiana e per questo motivo di dover tutelare la propria clientela.
In concreto, il MP/TI ha chiaramente indicato nella decisione di chiusura che l’utilizzo della documentazione inviata sottostà alla riserva di specialità (v. act. 1.1 pag. 16 e segg.). Non vi sono del resto elementi nell’incarto che pos- sano far credere che l’Italia non rispetterà tale principio. Anche tale censura va pertanto respinta.
E. 5 In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.
E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è com- plessivamente fissata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
- 9 -
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 9 giugno 2020 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Andreas J. Keller e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dall'avv. Matteo Quadranti, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.88
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Fatti: A. Il 7 maggio 2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, com- pletata in data 8 luglio, 10 luglio, 6/9 settembre e 15 ottobre 2019, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti, fra gli altri, di B. per i reati di associa- zione per delinquere (art. 416 CP/I), riciclaggio (art. 648 bis CP/I), intestazione fittizia di beni (art. 512 bis CP/I), emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 e 8 decreto legislativo 74/2000). Tra il 2010 e il 2018 l’indagato avrebbe messo in atto, assieme ad altre persone, un’attività di riciclaggio di de- naro per circa 100 milioni di euro, che avrebbe coinvolto numerosi Paesi, fra cui la Svizzera, e diverse società. Essa si sarebbe concretizzata mediante l’emis- sione di fatture per operazioni inesistenti da parte di società austriache nei con- fronti di numerosi imprenditori italiani, che venivano poi inserite nelle dichiara- zioni fiscali delle imprese. Il denaro sarebbe dapprima transitato su conti austriaci e poi l’imputato lo avrebbe trasferito su conti all’estero, al fine di farne perdere la tracciabilità. Successivamente, tale denaro sarebbe stato restituito a contanti all’imprenditore che aveva pagato la fattura falsa, dedotta una percen- tuale che avrebbe costituito la commissione dell’indagato. Tali commissioni sa- rebbero state allocate in Svizzera e investite in attività finanziarie (v. atti 1 e 4 incarto del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP/TI). Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto l’acquisizione di tutta la documentazione riguardante la relazione bancaria n. IBAN 1 presso la banca C. intestata ad A. SA (v. atto 28 incarto MP/TI).
B. Con decisione del 9 settembre 2019, il MP/TI è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità richiedente e ha ordinato, tra l’altro, l’acquisizione nell’incarto rogatoriale della documentazione riguardante la relazione n. IBAN 1 presso la banca C. (v. atto 27 incarto MP/TI).
C. Con decisione di chiusura del 25 febbraio 2020, il MP/TI ha ordinato la trasmis- sione all’autorità rogante della documentazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.1).
D. Il 24 marzo la società A. SA ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che il punto 2.10 del dispositivo sia modificato come segue: “2. I seguenti documenti e mezzi di prova, concernenti le relazioni bancarie di seguito elencate, vengono consegnati all’Autorità richiedente: […]
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2.10 Relazione bancarie presso la banca C.
a. relazione no. IBAN 1 intestata a A. SA, limitatamente a quanto di pertinenza ed in relazione con B. e D. SA, previa cernita ed eliminazione di quanto non riguarda i due soggetti mentre la restante documentazione bancaria verrà distrutta” (v. act 1).
E. Con osservazioni del 14 e del 16 aprile 2020, il MP/TI e l’Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) hanno chiesto la reiezione del gravame (v. act. 7 e 8).
F. Con replica del 7 maggio 2020, trasmessa al MP/TI e all’UFG per conoscenza (v. act. 11), la ricorrente ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 10).
G. Con scritto spontaneo dell’11 maggio 2020, trasmesso per conoscenza alla ri- corrente e all’UFG (v. act. 13), il MP/TI ha comunicato di non avere osservazioni di duplica da formulare, riconfermandosi in quanto già esposto nella decisione di chiusura del 25 febbraio 2020 e nelle osservazioni al ricorso del 14 aprile 2020 (v. act. 12).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
Diritto: 1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age- vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
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L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di fa- vore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla rela- tiva ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La ricorrente ha innanzitutto affermato che il MP/TI, con la sua decisione di chiusura, avrebbe violato il principio della proporzionalità, nella misura in cui avrebbe ordinato la trasmissione di documenti non utili per l’inchiesta estera. Esso sarebbe andato oltre le richieste italiane, dato che la documentazione liti- giosa riguarderebbe non solo B. e D. SA, ma anche altre persone non toccate dal procedimento italiano. I nominativi di quest’ultimi sarebbero in ogni caso da oscurare.
2.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2;
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136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. Si tratta di quei conti, come nel caso in esame, suscettibili di aver ricevuto il provento di infrazioni penali. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (decisione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti conte- stati non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare tra- sferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque inte- resse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione com- pleta, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche assolutorie (sentenza del Tribunale fe- derale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; decisione del Tribunale pe- nale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 con- sid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche
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art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle auto- rità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 con- sid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in partico- lare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un so- spetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplice- mente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c). Secondo la giurisprudenza, il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in mate- ria penale. Lo scopo di tale co-operazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richie- dente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esi- stono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giu- stifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a, RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 5a ediz. 2019, n 722, p. 798 s.).
Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (co- siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e pre- cisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.
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2.2 Nel caso in esame, come rilevato dal MP/TI, dall’analisi della documentazione litigiosa emerge che la relazione n. IBAN 1 intestata alla ricorrente presso la banca C. è stata accreditata con valori provenienti dalla società D. SA, società riconducibile a B. In questo senso la relazione bancaria in questione potrebbe essere collegata con l’attività criminosa oggetto delle indagini estere. L’autorità rogante ritiene in particolare che i bonifici effettuati da D. SA alla ricorrente pos- sano essere un ulteriore passaggio volto ad ostacolare la provenienza crimi- nosa del denaro. In concreto, il meccanismo delittuoso messo in atto da B. e descritto dall’autorità rogante non permette di escludere l’utilità di tutta la docu- mentazione relativa al conto in questione, anche in considerazione della so- praccitata giurisprudenza (v. supra 2.1). È infatti nell’interesse dell’autorità ro- gante poter verificare in prima persona i movimenti avvenuti sul conto intestato alla ricorrente, potendo così ricostruirne i flussi di denaro. Non potendo del resto escludere che anche altre persone fisiche e/o giuridiche ancora sconosciute agli inquirenti potrebbero risultare coinvolte nella vicenda, la richiesta di anonimiz- zazione di taluni documenti deve essere disattesa.
Considerato quanto esposto, la trasmissione dell’integralità della documenta- zione afferente alla relazione bancaria intestata ad A. SA presso la banca C. non integra gli estremi di una fishing expedition, intesa come un’indiscriminata ricerca di mezzi di prove, poiché frutto di una richiesta mirata e motivata, il cui esito è potenzialmente utile ai fini dell’indagine.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità.
3. La ricorrente censura inoltre una disparità di trattamento. Il MP/TI avrebbe infatti provveduto alla cernita e all’oscuramento dei documenti di un conto bancario dell’avv. E. oggetto della medesima decisione di chiusura impugnata, mentre avrebbe rifiutato di fare altrettanto con quelli dell’insorgente.
3.1 Il principio dell'uguaglianza o parità di trattamento iscritto all'art. 8 Cost. impone di trattare fattispecie giuridicamente uguali in modo uguale e fattispecie giuridi- camente diverse in modo diverso, a meno che non vi siano ragioni serie e ob- biettive che giustifichino un trattamento differenziato (DTF 125 I 1 consid. 2b/aa; 122 I 61 consid. 3a, con riferimenti citati).
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3.2 In concreto, si rileva che il conto dell’avv. E., di cui è stata chiesta la trasmis- sione della documentazione, è il suo “conto clienti” protetto dal segreto profes- sionale (v. act. 1.1 pag. 15 e seg.). Secondo giurisprudenza, nel caso del coin- volgimento del conto clienti di un avvocato non si trasmette tutta la documenta- zione inerente al conto, bensì unicamente quella pertinente ai fatti ed alle per- sone coinvolte nell’inchiesta estera (v. decisione del Tribunale penale federale RR.2010.282 del 1° aprile 2011 consid. 3.4). Per questo motivo il MP/TI ha pro- ceduto in data 22 ottobre 2019 alla cernita di detta documentazione sulla base delle informazioni fornite dall’autorità rogante stessa (v. atto 54 incarto MP/TI). Essendo la situazione dell’insorgente ben diversa da quella appena descritta, la censura in questo ambito va respinta.
4. In sede di replica la ricorrente sostiene infine di non avere alcuna garanzia ri- guardo al rispetto del principio di specialità da parte dell’Autorità italiana e per questo motivo di dover tutelare la propria clientela.
In concreto, il MP/TI ha chiaramente indicato nella decisione di chiusura che l’utilizzo della documentazione inviata sottostà alla riserva di specialità (v. act. 1.1 pag. 16 e segg.). Non vi sono del resto elementi nell’incarto che pos- sano far credere che l’Italia non rispetterà tale principio. Anche tale censura va pertanto respinta.
5. In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è com- plessivamente fissata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 10 giugno 2020
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Matteo Quadranti - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).