Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Sachverhalt
A. Il 7 gennaio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Z. ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 25 febbraio e il 12 ottobre 2009, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di ignoti per i reati di corruzione e truffa aggravata. L'autorità rogante ha in corso un'indagine diretta ad individuare le persone coinvolte nel giro illegale di affari connesso alla cartolarizzazione dei crediti vantati da alcune Aziende sanitarie pubbliche (ASL) siciliane, costituitesi nel consorzio denominato consorzio C. S.r.l., nei confronti della Regione Sicilia. Cessionaria dei crediti risulterebbe essere la banca D. di Y., la quale avrebbe ottenuto la cessione dei crediti in questione grazie alla società E. S.r.l. a Z., sua società consulente nonché procacciatrice d'affari, la quale sarebbe riconducibile a F. e G., quest'ultimo avendo nel contempo ricoperto la carica di consulente economico dell'allora Presidente della Regione Sici- lia. L'autorità inquirente italiana ha appurato l'esistenza di pagamenti di somme di denaro, estero su estero, in relazione alla suddetta cessione di crediti, con uomini politici quali destinatari. Tali pagamenti sarebbero stati effettuati per conto della E. S.r.l. con l'ausilio di società estere con conti al- l'estero. Sarebbe così stato costituito il consorzio di cui sopra, il quale a- vrebbe scelto la banca D. per la cessione dei crediti delle ASL siciliane, consentendo alla banca un guadagno maggiore rispetto ad analoghe ope- razioni di mercato. In relazione a tali operazioni, è risultato in particolare che la banca D. avrebbe riconosciuto provvigioni ad entità riconducibili al defunto H., già senatore della Repubblica italiana, altro personaggio ritenu- to un intermediario della suddetta banca per transazioni con enti pubblici i- taliani. Dalle indagini svolte finora emerge che transazioni per valori molto elevati, attraverso banche italiane ed estere, sarebbero state eseguite ser- vendosi di società offshore, la cui gestione risulta in gran parte affidata alla I. SA e alla J. SA, società fiduciarie con sede a X., alle quali sembrerebbero riferibili la maggior parte delle operazioni bancarie.
B. Nel quadro della presente rogatoria, con sentenza del 21 ottobre 2010 (v. RR.2010.180) lo scrivente Tribunale ha accolto la domanda di assistenza formulata dalle autorità italiane, ordinando l’acquisizione agli atti della do- cumentazione bancaria relativa ad un conto aperto presso la banca K. di W. alimentato con EURO 100'000.-- provenienti da un conto della società L. S.r.l., a sua volta alimentato mediante bonifici effettuati dalla banca D.
C. Mediante decisioni del 5 marzo 2009, il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC) – cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG)
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ha deferito l’esecuzione della domanda - è entrato nel merito della commis- sione rogatoria presentata dall'autorità italiana. Il 30 dicembre successivo l’autorità rogata ha ordinato alla banca M. di X. in particolare l’edizione di tutta la documentazione bancaria relativa al conto con coordinate n. 1, ad ulteriori conti intestati alla società L. S.r.l., nonché a persone e società che siano comunque riferibili ad essa o a H. e N.
D. Con scritto del 7 maggio 2010 il patrocinatore della A. SA e della B. Ltd. ha espresso il suo consenso alla trasmissione semplificata della documenta- zione di pertinenza delle suddette persone (v. act. 1.2).
E. Con decisioni di chiusura del 28 ottobre 2010 il MPC ha accolto la rogato- ria, ordinando la trasmissione alle autorità italiane dei documenti di apertu- ra (doc. 2-18) relativi alla relazione n. 2 intestata alla A. SA di cui O., P., N., Q. e R. sono aventi diritto economico, nonché di diversa documentazione bancaria (doc. 5-127) inerente il conto n. 3 intestato alla B. Ltd., di cui H. , S., T., AA., BB., CC. DD., EE., FF. e la A. SA sono aventi diritto economico, entrambe aperte presso la banca M. di X.
F. In data 1° dicembre 2010 le società A. SA e B. Ltd. hanno interposto ricor- so avverso le suddette decisioni dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendone l'annullamento. A conclusione delle loro osservazioni del 23, 24 e 27 dicembre 2010, il MPC e l’UFG hanno po- stulato la reiezione del gravame.
G. Con memoriali di replica del 19 gennaio 2011, le società insorgenti si sono per l’essenziale riconfermate nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale. Chiamati ad esprimersi in merito alle suddette repliche, con dupliche del 2, rispettivamente del 9 febbraio 2011, l’UFG ed il MPC hanno anch’essi riba- dito quanto esposto nelle loro osservazioni.
Con osservazioni complementari del 21 febbraio seguente, trasmesse per conoscenza al MPC e all’UFG, A. SA e B. Ltd. hanno riaffermato quanto espresso nelle comparse precedenti.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
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Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale pe- nale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la II Corte dei reclami penali giu- dica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 Interposti tempestivamente contro le sopraccitate decisioni di chiusura dell’autorità federale d’esecuzione i ricorsi sono ricevibili sotto il profilo dell’art. 80k in relazione con l’art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione delle ri- correnti, titolari dei conti oggetto delle criticate misure d'assistenza, è paci- fica (v. art. 80h lett. b AIMP e art.9a OAIMP; DTF 131 II 169 consid 2.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
E. 1.4 A. SA e B. Ltd. impugnano con due gravami due separate decisioni basate sullo stesso complesso di fatti. Per motivi di economia processuale si giu- stifica di procedere alla congiunzione delle cause RR.2010.282 e RR.2010.283 e pronunciarsi con un unico giudizio, visto che entrambe con- tengono sostanzialmente le stesse argomentazioni e hanno identica finalità (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 6S.709-
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710/2000 del 26 maggio 2003, consid.1; 1A 60-62/2000 del 22 giugno 2000, consid. 1a; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ediz., Zurigo 1998, n. 155 pag. 54 e seg.).
E. 2.1 A. SA e B. Ltd. lamentano in primo luogo una presunta violazione del loro diritto di essere sentite, sostenendo che l’autorità rogata ha emanato le de- cisioni qui impugnate senza minimamente tenere in considerazione le loro argomentazioni e malgrado la disponibilità da esse espressa ad autorizzare la trasmissione semplificata dei documenti inerenti soggetti toccati dalla ro- gatoria (v. act. 1.2 e 1.4) ed il loro esplicito invito al MPC ad effettuare un’ispezione presso i propri uffici volta a comprovare l’estraneità degli altri loro clienti ai fatti oggetto della rogatoria italiana.
E. 2.2 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso all’avente diritto la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla tra- smissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cerni- ta, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4). Essa non può infatti ordinare in modo acritico e indetermi- nato la trasmissione dei documenti, delegandone così la selezione agli inqui- renti esteri (DTF 127 II151 consid. 4c/aa; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso dei ricorrenti all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta gli art. 80h lett. b AIMP e 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo lo- ro si opporrebbero alla consegna; questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti nel rispetto del principio della buona fede (v. art. 30 cpv. 1 PA; sentenza del Tribunale pena- le federale RR.2007.96 del 24 settembre 2007, consid. 2.1). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 484, 723-724; PASCAL DE PREUX, L'en- traide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'ar- gent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34).
Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost. viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472 pag. 437). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; 125 I 113 con-
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sid. 3; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Se- condo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sen- tito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di espri- mersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fatti- specie la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. TPF 2008 172 consid. 2.3 e rinvii).
E. 2.3 Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince che con scritto del 13 luglio 2010 (v. act. 1.3) il MPC ha inviato ad A. SA e B. Ltd. in particolare i docu- menti inerenti le relazioni bancarie della banca M. oggetto dell’ordine di e- dizione del 30 dicembre 2009 di cui esse sono titolari, invitandole a prende- re posizione in merito. Le società ricorrenti si sono espresse sulla trasmis- sione all’autorità rogante dei documenti litigiosi con la presa di posizione del 13 agosto 2010 (v. act. 1.4). Le garanzie previste dalla giurisprudenza sopraccitata sono state pertanto rispettate. Ad ogni modo occorre rilevare come le insorgenti abbiano avuto nuovamente accesso agli atti riferiti alle decisioni litigiose nel quadro dei loro ricorsi del 1° dicembre 2010 ed abbia- no potuto esprimersi anche in sede di replica e di osservazioni alla duplica. Di conseguenza anche nell’ipotesi, non verificata nella fattispecie, in cui si volesse ammettere un’eventuale violazione del diritto di essere sentito da parte dell’autorità di esecuzione, disponendo la presente Corte di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto e avendo avuto le ricorrenti la possibilità di esprimersi compiutamente sulla portata degli atti litigiosi, detta violazione sarebbe comunque sanata dalla presente procedura in applicazione della giurisprudenza citata in ingresso. Infine, come rettamente indicato dal MPC nelle sue risposte ai ricorsi del 27 dicembre 2010, ad esso spetta la scelta delle modalità di esecuzione della procedura di consultazione dei docu- menti, tanto più che l’autorità rogata esegue in primo luogo la cernita dei documenti bancari sequestrati e non della documentazione situata presso gli uffici delle ricorrenti (v. act. 7 e rinvii).
Le censure in questo ambito vanno di conseguenza respinte.
E. 3 Le società A. SA e B. Ltd. ritengono poi che la trasmissione all’autorità ro- gante di tutta la documentazione relativa ai loro conti bancari violi il princi- pio della proporzionalità. Fatti salvi i documenti per i quali le ricorrenti si so- no espressamente dichiarate disposte ad una trasferimento semplificato (v. act. 1.4 pag. 3-4), esse contestano, sia nella sostanza che nella tempistica,
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l’utilità potenziale della documentazione di cui è stata ordinata la trasmis- sione, potendosi escludere con certezza una qualsiasi relazione con i fatti alla base della rogatoria italiana.
E. 3.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con- sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limita- to alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rile- vanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta “fishing expedition”, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un so- spetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale di- vieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a ca- saccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).
E. 3.2 Nella fattispecie la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Z. ha aperto un’inchiesta nei confronti di ignoti per i reati di corruzione e truffa aggravata. Dall’attività d’indagine svolta in Italia è emersa l’esistenza di transazioni per importi molto elevati, attraverso banche italiane ed estere, in relazione alla cessione di crediti sanitari verso la Regione Sicilia alla banca D. di cui G. sarebbe uno dei rappresentanti in Sicilia e con la quale F. era in contatto professionale. Vi è il sospetto che somme di denaro po- tessero essere date a funzionari o politici dell’ente territoriale servendosi di persone fisiche e società come intermediari. H. sarebbe stato un interces- sore della banca D. per le transazioni con gli enti pubblici. Altro intercesso- re della banca D. sarebbe la società L. S.r.l., società direttamente ricondu- cibile a H., che avrebbe ottenuto bonifici dalla banca D. Dalla documenta- zione acquisita risulta in particolare che O., P. e N., sono aventi diritto eco- nomico del conto n. 2 intestato alla A. SA e che H. è avente diritto econo-
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mico della relazione bancaria n. 3 intestato alla società B. Ltd., conti en- trambi aperti presso la banca M. di X.
E. 3.3 Preliminarmente va evidenziato come fin dall’inizio le società A. SA e B. Ltd. abbiano adottato un’attitudine collaborativa nei confronti del MPC, indi- cando immediatamente all’autorità rogata di essere d’accordo con la tra- smissione semplificata di parte della documentazione richiesta dalle autori- tà italiane (v. act. 1.2. e 1.4). Non si comprende in tal senso come mai l’autorità d’esecuzione non abbia proceduto all’immediata trasmissione all’estero degli atti per i quali le insorgenti hanno fornito il loro consenso, vi- sto che lo scopo dell’art. 80c AIMP è proprio quello di velocizzare le proce- dure in ossequio al principio della celerità di cui all’art. 17a AIMP.
Occorre altresì rammentare che, come da consolidata prassi, quando le au- torità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedi- menti per reati patrimoniali e in particolare in materia di riciclaggio, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 129 II 462 consid. 4.4; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; senten- ze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5, 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2 e 1A.195/2005 del 1° set- tembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sen- tenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). Al riguardo non è in linea di massima decisivo che le operazioni effettuate sui conti bancari siano avvenute in un’epoca anteriore a quella dei prospettati reati, visto che è proprio con un’esplorazione diacronica delle movimentazioni che è possibile una rico- struzione sufficientemente approfondita dei fatti. Allo stesso modo il Tribu- nale federale ha autorizzato la trasmissione dell’integralità della documen- tazione bancaria anche in casi in cui la ratio temporis era più limitata (sen- tenze del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 2.6; 1A.259/2006 del 26 gennaio 2007, consid. 2.2; 1A.62/2006 del 27 giugno 2006, consid. 5.6; 1A.75/2006 del 20 giugno 2006, consid. 3.1 e 3.2; nello stesso senso anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 4.2.4). La trasmissione dell'intera documenta- zione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estra- neità dei soggetti interessati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tri- bunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005
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del 27 aprile 2005, consid. 4.1).
E. 3.4 Secondo il MPC, la succitata giurisprudenza, nonché il fatto che O., P. e N. sono indicati come aventi diritto economico del conto n. 2 intestato ad A. SA, rispettivamente che H. è avente diritto economico della relazione ban- caria n. 3 intestato alla società B. Ltd. e che diversi clienti delle ricorrenti, anch’essi indicati come aventi diritto economici, hanno effettuato delle ope- razioni su questi conti crea l’apparenza di una relazione fra tutte queste persone e tutte queste operazioni che giustificherebbe l’integrale accogli- mento della domanda rogatoriale (v. act. 7.5 pag. 4). Questo ragionamento non tiene in considerazione il fatto che i due conti in oggetto costituiscono delle relazioni bancarie di passaggio, vale a dire dei conti globali per servizi resi a vari clienti. Ne consegue che molte persone risultano essere aventi diritto economico sugli stessi conti, tuttavia lo sono unicamente in rapporto a transazioni ben precise da esse effettuate. Di ciascun cliente la banca di- spone del formulario A, e quindi conosce il beneficiario economico, e que- sto per ogni singola operazione svolta sui conti delle insorgenti (doc. 1-6 MPC per il conto n. 2 e doc. 1-29 MPC per il conto n. 3). Pur agendo all’interno della stessa relazione bancaria, le singole operazioni di pertinen- za dei singoli clienti sono quindi attribuibili a ciascuno di essi in maniera di- stinta e separata dagli altri. La situazione è analoga a quella di un “conto Nostro” (“Nostro-Konto”, “nostro account”) detenuto da una banca elvetica in valuta estera presso un istituto bancario estero per svolgere in generale traffici di pagamenti ed operazioni di borsa all’estero per i propri clienti. Questa analogia si riscontra anche nel caso del conto clienti che un avvo- cato mette a disposizione dei suoi patrocinati. È evidente che in una simile circostanza non si trasmetterebbe tutta la documentazione inerente al “con- to Nostro” dell’istituto bancario o quella relativa al conto clienti del legale, ma unicamente la documentazione pertinente ai fatti ed alle persone coin- volte nell’inchiesta estera.
E. 3.5 Alla luce di quanto precede occorre operare le seguenti distinzioni in merito alla documentazione oggetto delle decisioni impugnate.
E. 3.5.1 Conto n. 2 A. SA
E. 3.5.1.1 Documenti 1 e 19-28 MPC
Si tratta della documentazione per la quale A. SA ha riconosciuto fin da su- bito la pertinenza per la rogatoria estera consentendone la trasmissione semplificata alle autorità italiane ai sensi dell'art. 80c AIMP (v. act. 1.4 pag. 3-4). Come tali avrebbero dovuto essere inviate senza indugio all’autorità rogante (v. supra consid. 3.3 in ingresso). Pur esulando dalla presente pro- cedura ricorsuale tale documentazione è da trasmettere all’autorità estera.
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E. 3.5.1.2 Documenti 2-6 MPC
Si tratta di formulari A per la determinazione dell’avente diritto economico delle sottorubriche del conto in oggetto e di fotocopie di documenti di identi- tà riguardanti Q. (doc. 2-4 MPC) e R. (doc. 5-6 MPC), clienti della ricorren- te. La documentazione prodotta agli atti dalla A. SA (v. act. 1.5-1.34), ed in particolar modo la dichiarazione di DD., commercialista che ha presentato H. all’insorgente (v. act. 1.33), persona già interrogata dagli inquirenti italia- ni, permettono di constatare come le operazioni svolte dai suddetti clienti sono del tutto estranee all’inchiesta estera. L’opacità del costrutto va ricon- dotta essenzialmente a finalità fiscali certamente sospette, ma di per sé irri- levanti per la procedura penale in questione.
Tenuto conto di quanto esposto (v. supra 3.4), nonché del fatto che l’eventuale trasmissione integrale della documentazione alle autorità italia- ne non sarebbe nemmeno utile per determinare l’estraneità ai fatti di Q. e R. (v. supra 3.2), in quanto persone in ogni caso escluse da qualsiasi ipo- tesi investigativa a carico, i documenti 2-6 MPC non devono essere conse- gnati all’autorità rogante.
E. 3.5.1.3 Documenti 7-18 MPC
Si tratta di documentazione concernente il contratto relativo all’apertura di un conto e di un deposito tra la A. SA ed la banca M. di X. Questi atti, sep- pur anteriori ai prospettati reati, sono potenzialmente utili agli inquirenti ita- liani nella misura in cui permettono, da un lato, la comprensione del costrut- to societario utilizzato per occultare il denaro di origine criminale e, dall’altro, la ricostruzione del “modus operandi” in relazione ai fatti oggetto dell’inchiesta penale italiana. Essi devono dunque essere trasmessi all’autorità rogante.
E. 3.5.2 Conto n. 3 B. Ltd.
E. 3.5.2.1 Documenti 1-4 MPC
Si tratta della documentazione per la quale B. Ltd. ha riconosciuto fin da subito la pertinenza per la rogatoria estera consentendone la trasmissione semplificata alle autorità italiane ai sensi dell'art. 80c AIMP (v. act. 1.4 pag. 3). Come tali avrebbero dovuto essere inviate senza indugio all’autorità ro- gante (v. supra consid. 3.3 in ingresso). Esse esulano comunque dalla pre- sente procedura ricorsuale.
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E. 3.5.2.2 e 3.5.2.4.
E. 3.5.2.3 Documenti 30-86 MPC
Si tratta di documentazione inerente la costituzione della B. Ltd., la deter- minazione degli organi della società e dei loro poteri, nonché del contratto relativo all’apertura di un conto e di un deposito tra la stessa la banca M. di X. Questi atti sono potenzialmente utili agli inquirenti italiani nella misura in cui permettono, da un lato, la comprensione del costrutto societario utilizza- to per occultare il denaro di origine criminale e, dall’altro, la ricostruzione del “modus operandi” in relazione ai fatti oggetto dell’inchiesta penale ita- liana. Essi devono dunque essere trasmessi all’autorità rogante.
E. 3.5.2.4 Documenti 87-127 MPC
Si tratta di estratti conto concernenti la relazione bancaria in oggetto dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2009 (doc. 87-93 MPC), nonché di avvisi di addebito e di accredito della stessa inerenti il trasferimento di somme di denaro sui conti della GG. SA nel quadro del sistema di triangolazione, con mezzi finanziari dello stesso cliente e senza coinvolgimento di terzi, messo in atto dalla B. Ltd. e di addebiti per spese di gestione del conto (doc. 94- 127 MPC). Come per la documentazione di cui al considerando 3.5.2.2 è palese la sua inutilità per l’inchiesta penale estera, per cui anche questa
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documentazione non deve essere trasmessa all’autorità rogante.
E. 3.6 Tenuto conto di quanto esposto in precedenza, ad una parte dei documenti litigiosi non può essere negata rilevanza probatoria: la loro utilità potenziale per l’inchiesta estera è quindi data (v. DTF 126 II 258 consid. 9c). Consta- tata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero (DTF 130 II 329 consid. 3 e 5; 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), spetterà al giu- dice estero del merito valutare l'effettiva rilevanza della documentazione trasmessa con i fatti perseguiti all’estero. Risulta comunque evidente che l'autorità rogante non si sta assolutamente muovendo a caso nella sua ri- cerca di materiale probatorio e che, pertanto, la trasmissione della docu- mentazione di cui ai considerandi 3.5.1.1; 3.5.1.3; 3.5.2.1 e 3.5.2.3 non vio- la il principio della proporzionalità. Sarebbe per contro lesiva del principio dell’utilità potenziale la consegna dei documenti di cui al consid. 3.5.1.2;
E. 4.1 In conclusione, i ricorsi vanno parzialmente accolti. Per il resto le decisioni impugnate vanno confermate. Parzialmente soccombenti le ricorrenti devo- no sopportare una parte delle spese (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia ridotta è calcolata giusta l'art. 73 cpv. 2 LOAP e gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sul- le spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) richiamato l’art. 63 cpv. 5 PA, ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 2'000.-- a carico della A. SA e a fr. 2'000.-- a cari- co della B. Ltd.
E. 4.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a doman- da, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relati- vamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato se- condo il libero apprezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 2'500.-- (IVA compresa) per ogni singolo gravame. L’indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Con- federazione in quanto autorità inferiore giusta l’art. 64 cpv. 2 PA.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- Le cause RR.2010.282 e RR.2010.283 sono congiunte.
- I ricorsi sono parzialmente accolti ai sensi dei considerandi. Per il resto le decisioni impugnate sono confermate.
- A carico della A. SA viene posta una tassa di giustizia di fr. 2'000.--. Tenuto conto dell’anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già pervenuto, la cassa del Tri- bunale penale federale restituirà alla ricorrente l’importo di fr. 3’000.--.
- A carico della B. Ltd. viene posta una tassa di giustizia di fr. 2'000.--. Tenuto conto dell’anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già pervenuto, la cassa del Tri- bunale penale federale restituirà alla ricorrente l’importo di fr. 3’000.--.
- Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla A. SA un importo di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili.
- Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla B. Ltd. un importo di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 1° aprile 2011 II Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Graziano Mordasini
Parti
1. A. SA,
2. B. Ltd,
entrambe rappresentate dall’avv. Aldo Foglia, Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2010.282-283
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Fatti: A. Il 7 gennaio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Z. ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 25 febbraio e il 12 ottobre 2009, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di ignoti per i reati di corruzione e truffa aggravata. L'autorità rogante ha in corso un'indagine diretta ad individuare le persone coinvolte nel giro illegale di affari connesso alla cartolarizzazione dei crediti vantati da alcune Aziende sanitarie pubbliche (ASL) siciliane, costituitesi nel consorzio denominato consorzio C. S.r.l., nei confronti della Regione Sicilia. Cessionaria dei crediti risulterebbe essere la banca D. di Y., la quale avrebbe ottenuto la cessione dei crediti in questione grazie alla società E. S.r.l. a Z., sua società consulente nonché procacciatrice d'affari, la quale sarebbe riconducibile a F. e G., quest'ultimo avendo nel contempo ricoperto la carica di consulente economico dell'allora Presidente della Regione Sici- lia. L'autorità inquirente italiana ha appurato l'esistenza di pagamenti di somme di denaro, estero su estero, in relazione alla suddetta cessione di crediti, con uomini politici quali destinatari. Tali pagamenti sarebbero stati effettuati per conto della E. S.r.l. con l'ausilio di società estere con conti al- l'estero. Sarebbe così stato costituito il consorzio di cui sopra, il quale a- vrebbe scelto la banca D. per la cessione dei crediti delle ASL siciliane, consentendo alla banca un guadagno maggiore rispetto ad analoghe ope- razioni di mercato. In relazione a tali operazioni, è risultato in particolare che la banca D. avrebbe riconosciuto provvigioni ad entità riconducibili al defunto H., già senatore della Repubblica italiana, altro personaggio ritenu- to un intermediario della suddetta banca per transazioni con enti pubblici i- taliani. Dalle indagini svolte finora emerge che transazioni per valori molto elevati, attraverso banche italiane ed estere, sarebbero state eseguite ser- vendosi di società offshore, la cui gestione risulta in gran parte affidata alla I. SA e alla J. SA, società fiduciarie con sede a X., alle quali sembrerebbero riferibili la maggior parte delle operazioni bancarie.
B. Nel quadro della presente rogatoria, con sentenza del 21 ottobre 2010 (v. RR.2010.180) lo scrivente Tribunale ha accolto la domanda di assistenza formulata dalle autorità italiane, ordinando l’acquisizione agli atti della do- cumentazione bancaria relativa ad un conto aperto presso la banca K. di W. alimentato con EURO 100'000.-- provenienti da un conto della società L. S.r.l., a sua volta alimentato mediante bonifici effettuati dalla banca D.
C. Mediante decisioni del 5 marzo 2009, il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC) – cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG)
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ha deferito l’esecuzione della domanda - è entrato nel merito della commis- sione rogatoria presentata dall'autorità italiana. Il 30 dicembre successivo l’autorità rogata ha ordinato alla banca M. di X. in particolare l’edizione di tutta la documentazione bancaria relativa al conto con coordinate n. 1, ad ulteriori conti intestati alla società L. S.r.l., nonché a persone e società che siano comunque riferibili ad essa o a H. e N.
D. Con scritto del 7 maggio 2010 il patrocinatore della A. SA e della B. Ltd. ha espresso il suo consenso alla trasmissione semplificata della documenta- zione di pertinenza delle suddette persone (v. act. 1.2).
E. Con decisioni di chiusura del 28 ottobre 2010 il MPC ha accolto la rogato- ria, ordinando la trasmissione alle autorità italiane dei documenti di apertu- ra (doc. 2-18) relativi alla relazione n. 2 intestata alla A. SA di cui O., P., N., Q. e R. sono aventi diritto economico, nonché di diversa documentazione bancaria (doc. 5-127) inerente il conto n. 3 intestato alla B. Ltd., di cui H. , S., T., AA., BB., CC. DD., EE., FF. e la A. SA sono aventi diritto economico, entrambe aperte presso la banca M. di X.
F. In data 1° dicembre 2010 le società A. SA e B. Ltd. hanno interposto ricor- so avverso le suddette decisioni dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendone l'annullamento. A conclusione delle loro osservazioni del 23, 24 e 27 dicembre 2010, il MPC e l’UFG hanno po- stulato la reiezione del gravame.
G. Con memoriali di replica del 19 gennaio 2011, le società insorgenti si sono per l’essenziale riconfermate nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale. Chiamati ad esprimersi in merito alle suddette repliche, con dupliche del 2, rispettivamente del 9 febbraio 2011, l’UFG ed il MPC hanno anch’essi riba- dito quanto esposto nelle loro osservazioni.
Con osservazioni complementari del 21 febbraio seguente, trasmesse per conoscenza al MPC e all’UFG, A. SA e B. Ltd. hanno riaffermato quanto espresso nelle comparse precedenti.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
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Diritto: 1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale pe- nale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la II Corte dei reclami penali giu- dica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposti tempestivamente contro le sopraccitate decisioni di chiusura dell’autorità federale d’esecuzione i ricorsi sono ricevibili sotto il profilo dell’art. 80k in relazione con l’art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione delle ri- correnti, titolari dei conti oggetto delle criticate misure d'assistenza, è paci- fica (v. art. 80h lett. b AIMP e art.9a OAIMP; DTF 131 II 169 consid 2.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
1.4 A. SA e B. Ltd. impugnano con due gravami due separate decisioni basate sullo stesso complesso di fatti. Per motivi di economia processuale si giu- stifica di procedere alla congiunzione delle cause RR.2010.282 e RR.2010.283 e pronunciarsi con un unico giudizio, visto che entrambe con- tengono sostanzialmente le stesse argomentazioni e hanno identica finalità (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 6S.709-
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710/2000 del 26 maggio 2003, consid.1; 1A 60-62/2000 del 22 giugno 2000, consid. 1a; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ediz., Zurigo 1998, n. 155 pag. 54 e seg.).
2.
2.1 A. SA e B. Ltd. lamentano in primo luogo una presunta violazione del loro diritto di essere sentite, sostenendo che l’autorità rogata ha emanato le de- cisioni qui impugnate senza minimamente tenere in considerazione le loro argomentazioni e malgrado la disponibilità da esse espressa ad autorizzare la trasmissione semplificata dei documenti inerenti soggetti toccati dalla ro- gatoria (v. act. 1.2 e 1.4) ed il loro esplicito invito al MPC ad effettuare un’ispezione presso i propri uffici volta a comprovare l’estraneità degli altri loro clienti ai fatti oggetto della rogatoria italiana.
2.2 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso all’avente diritto la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla tra- smissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cerni- ta, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4). Essa non può infatti ordinare in modo acritico e indetermi- nato la trasmissione dei documenti, delegandone così la selezione agli inqui- renti esteri (DTF 127 II151 consid. 4c/aa; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso dei ricorrenti all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta gli art. 80h lett. b AIMP e 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo lo- ro si opporrebbero alla consegna; questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti nel rispetto del principio della buona fede (v. art. 30 cpv. 1 PA; sentenza del Tribunale pena- le federale RR.2007.96 del 24 settembre 2007, consid. 2.1). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 484, 723-724; PASCAL DE PREUX, L'en- traide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'ar- gent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34).
Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost. viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472 pag. 437). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; 125 I 113 con-
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sid. 3; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Se- condo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sen- tito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di espri- mersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fatti- specie la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. TPF 2008 172 consid. 2.3 e rinvii).
2.3 Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince che con scritto del 13 luglio 2010 (v. act. 1.3) il MPC ha inviato ad A. SA e B. Ltd. in particolare i docu- menti inerenti le relazioni bancarie della banca M. oggetto dell’ordine di e- dizione del 30 dicembre 2009 di cui esse sono titolari, invitandole a prende- re posizione in merito. Le società ricorrenti si sono espresse sulla trasmis- sione all’autorità rogante dei documenti litigiosi con la presa di posizione del 13 agosto 2010 (v. act. 1.4). Le garanzie previste dalla giurisprudenza sopraccitata sono state pertanto rispettate. Ad ogni modo occorre rilevare come le insorgenti abbiano avuto nuovamente accesso agli atti riferiti alle decisioni litigiose nel quadro dei loro ricorsi del 1° dicembre 2010 ed abbia- no potuto esprimersi anche in sede di replica e di osservazioni alla duplica. Di conseguenza anche nell’ipotesi, non verificata nella fattispecie, in cui si volesse ammettere un’eventuale violazione del diritto di essere sentito da parte dell’autorità di esecuzione, disponendo la presente Corte di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto e avendo avuto le ricorrenti la possibilità di esprimersi compiutamente sulla portata degli atti litigiosi, detta violazione sarebbe comunque sanata dalla presente procedura in applicazione della giurisprudenza citata in ingresso. Infine, come rettamente indicato dal MPC nelle sue risposte ai ricorsi del 27 dicembre 2010, ad esso spetta la scelta delle modalità di esecuzione della procedura di consultazione dei docu- menti, tanto più che l’autorità rogata esegue in primo luogo la cernita dei documenti bancari sequestrati e non della documentazione situata presso gli uffici delle ricorrenti (v. act. 7 e rinvii).
Le censure in questo ambito vanno di conseguenza respinte.
3. Le società A. SA e B. Ltd. ritengono poi che la trasmissione all’autorità ro- gante di tutta la documentazione relativa ai loro conti bancari violi il princi- pio della proporzionalità. Fatti salvi i documenti per i quali le ricorrenti si so- no espressamente dichiarate disposte ad una trasferimento semplificato (v. act. 1.4 pag. 3-4), esse contestano, sia nella sostanza che nella tempistica,
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l’utilità potenziale della documentazione di cui è stata ordinata la trasmis- sione, potendosi escludere con certezza una qualsiasi relazione con i fatti alla base della rogatoria italiana.
3.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con- sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limita- to alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rile- vanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta “fishing expedition”, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un so- spetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale di- vieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a ca- saccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).
3.2 Nella fattispecie la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Z. ha aperto un’inchiesta nei confronti di ignoti per i reati di corruzione e truffa aggravata. Dall’attività d’indagine svolta in Italia è emersa l’esistenza di transazioni per importi molto elevati, attraverso banche italiane ed estere, in relazione alla cessione di crediti sanitari verso la Regione Sicilia alla banca D. di cui G. sarebbe uno dei rappresentanti in Sicilia e con la quale F. era in contatto professionale. Vi è il sospetto che somme di denaro po- tessero essere date a funzionari o politici dell’ente territoriale servendosi di persone fisiche e società come intermediari. H. sarebbe stato un interces- sore della banca D. per le transazioni con gli enti pubblici. Altro intercesso- re della banca D. sarebbe la società L. S.r.l., società direttamente ricondu- cibile a H., che avrebbe ottenuto bonifici dalla banca D. Dalla documenta- zione acquisita risulta in particolare che O., P. e N., sono aventi diritto eco- nomico del conto n. 2 intestato alla A. SA e che H. è avente diritto econo-
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mico della relazione bancaria n. 3 intestato alla società B. Ltd., conti en- trambi aperti presso la banca M. di X.
3.3 Preliminarmente va evidenziato come fin dall’inizio le società A. SA e B. Ltd. abbiano adottato un’attitudine collaborativa nei confronti del MPC, indi- cando immediatamente all’autorità rogata di essere d’accordo con la tra- smissione semplificata di parte della documentazione richiesta dalle autori- tà italiane (v. act. 1.2. e 1.4). Non si comprende in tal senso come mai l’autorità d’esecuzione non abbia proceduto all’immediata trasmissione all’estero degli atti per i quali le insorgenti hanno fornito il loro consenso, vi- sto che lo scopo dell’art. 80c AIMP è proprio quello di velocizzare le proce- dure in ossequio al principio della celerità di cui all’art. 17a AIMP.
Occorre altresì rammentare che, come da consolidata prassi, quando le au- torità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedi- menti per reati patrimoniali e in particolare in materia di riciclaggio, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 129 II 462 consid. 4.4; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; senten- ze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5, 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2 e 1A.195/2005 del 1° set- tembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sen- tenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). Al riguardo non è in linea di massima decisivo che le operazioni effettuate sui conti bancari siano avvenute in un’epoca anteriore a quella dei prospettati reati, visto che è proprio con un’esplorazione diacronica delle movimentazioni che è possibile una rico- struzione sufficientemente approfondita dei fatti. Allo stesso modo il Tribu- nale federale ha autorizzato la trasmissione dell’integralità della documen- tazione bancaria anche in casi in cui la ratio temporis era più limitata (sen- tenze del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 2.6; 1A.259/2006 del 26 gennaio 2007, consid. 2.2; 1A.62/2006 del 27 giugno 2006, consid. 5.6; 1A.75/2006 del 20 giugno 2006, consid. 3.1 e 3.2; nello stesso senso anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 4.2.4). La trasmissione dell'intera documenta- zione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estra- neità dei soggetti interessati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tri- bunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005
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del 27 aprile 2005, consid. 4.1).
3.4 Secondo il MPC, la succitata giurisprudenza, nonché il fatto che O., P. e N. sono indicati come aventi diritto economico del conto n. 2 intestato ad A. SA, rispettivamente che H. è avente diritto economico della relazione ban- caria n. 3 intestato alla società B. Ltd. e che diversi clienti delle ricorrenti, anch’essi indicati come aventi diritto economici, hanno effettuato delle ope- razioni su questi conti crea l’apparenza di una relazione fra tutte queste persone e tutte queste operazioni che giustificherebbe l’integrale accogli- mento della domanda rogatoriale (v. act. 7.5 pag. 4). Questo ragionamento non tiene in considerazione il fatto che i due conti in oggetto costituiscono delle relazioni bancarie di passaggio, vale a dire dei conti globali per servizi resi a vari clienti. Ne consegue che molte persone risultano essere aventi diritto economico sugli stessi conti, tuttavia lo sono unicamente in rapporto a transazioni ben precise da esse effettuate. Di ciascun cliente la banca di- spone del formulario A, e quindi conosce il beneficiario economico, e que- sto per ogni singola operazione svolta sui conti delle insorgenti (doc. 1-6 MPC per il conto n. 2 e doc. 1-29 MPC per il conto n. 3). Pur agendo all’interno della stessa relazione bancaria, le singole operazioni di pertinen- za dei singoli clienti sono quindi attribuibili a ciascuno di essi in maniera di- stinta e separata dagli altri. La situazione è analoga a quella di un “conto Nostro” (“Nostro-Konto”, “nostro account”) detenuto da una banca elvetica in valuta estera presso un istituto bancario estero per svolgere in generale traffici di pagamenti ed operazioni di borsa all’estero per i propri clienti. Questa analogia si riscontra anche nel caso del conto clienti che un avvo- cato mette a disposizione dei suoi patrocinati. È evidente che in una simile circostanza non si trasmetterebbe tutta la documentazione inerente al “con- to Nostro” dell’istituto bancario o quella relativa al conto clienti del legale, ma unicamente la documentazione pertinente ai fatti ed alle persone coin- volte nell’inchiesta estera.
3.5 Alla luce di quanto precede occorre operare le seguenti distinzioni in merito alla documentazione oggetto delle decisioni impugnate.
3.5.1 Conto n. 2 A. SA
3.5.1.1 Documenti 1 e 19-28 MPC
Si tratta della documentazione per la quale A. SA ha riconosciuto fin da su- bito la pertinenza per la rogatoria estera consentendone la trasmissione semplificata alle autorità italiane ai sensi dell'art. 80c AIMP (v. act. 1.4 pag. 3-4). Come tali avrebbero dovuto essere inviate senza indugio all’autorità rogante (v. supra consid. 3.3 in ingresso). Pur esulando dalla presente pro- cedura ricorsuale tale documentazione è da trasmettere all’autorità estera.
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3.5.1.2 Documenti 2-6 MPC
Si tratta di formulari A per la determinazione dell’avente diritto economico delle sottorubriche del conto in oggetto e di fotocopie di documenti di identi- tà riguardanti Q. (doc. 2-4 MPC) e R. (doc. 5-6 MPC), clienti della ricorren- te. La documentazione prodotta agli atti dalla A. SA (v. act. 1.5-1.34), ed in particolar modo la dichiarazione di DD., commercialista che ha presentato H. all’insorgente (v. act. 1.33), persona già interrogata dagli inquirenti italia- ni, permettono di constatare come le operazioni svolte dai suddetti clienti sono del tutto estranee all’inchiesta estera. L’opacità del costrutto va ricon- dotta essenzialmente a finalità fiscali certamente sospette, ma di per sé irri- levanti per la procedura penale in questione.
Tenuto conto di quanto esposto (v. supra 3.4), nonché del fatto che l’eventuale trasmissione integrale della documentazione alle autorità italia- ne non sarebbe nemmeno utile per determinare l’estraneità ai fatti di Q. e R. (v. supra 3.2), in quanto persone in ogni caso escluse da qualsiasi ipo- tesi investigativa a carico, i documenti 2-6 MPC non devono essere conse- gnati all’autorità rogante.
3.5.1.3 Documenti 7-18 MPC
Si tratta di documentazione concernente il contratto relativo all’apertura di un conto e di un deposito tra la A. SA ed la banca M. di X. Questi atti, sep- pur anteriori ai prospettati reati, sono potenzialmente utili agli inquirenti ita- liani nella misura in cui permettono, da un lato, la comprensione del costrut- to societario utilizzato per occultare il denaro di origine criminale e, dall’altro, la ricostruzione del “modus operandi” in relazione ai fatti oggetto dell’inchiesta penale italiana. Essi devono dunque essere trasmessi all’autorità rogante.
3.5.2 Conto n. 3 B. Ltd.
3.5.2.1 Documenti 1-4 MPC
Si tratta della documentazione per la quale B. Ltd. ha riconosciuto fin da subito la pertinenza per la rogatoria estera consentendone la trasmissione semplificata alle autorità italiane ai sensi dell'art. 80c AIMP (v. act. 1.4 pag. 3). Come tali avrebbero dovuto essere inviate senza indugio all’autorità ro- gante (v. supra consid. 3.3 in ingresso). Esse esulano comunque dalla pre- sente procedura ricorsuale.
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3.5.2.2 Documenti 5-29 MPC
Si tratta di formulari A per la determinazione dell’avente diritto economico delle sottorubriche del conto in oggetto e di tabelle riassuntive relative alle operazioni svolte nonché di dichiarazioni dei clienti della ricorrente S. (doc. 5-7 MPC), T. (doc. 8-10 MPC), AA. (doc. 11-13 MPC), BB. (doc. 14-16 MPC), CC. (doc. 17-19 MPC), DD. (doc. 20-22 MPC), EE. (doc. 23-25), FF. (doc. 26-28 MPC) e la A. SA (doc. 29 MPC). La documentazione prodotta dalla B. Ltd. (v. classificatori 1 e 2 RR.2010.283 agli atti), ed in particolar modo la dichiarazione di DD., commercialista che ha presentato H. all’insorgente (v. act. M2 classificatore 2), persona già interrogata dagli in- quirenti italiani, permettono di constatare come le operazioni svolte dai suddetti clienti siano del tutto estranee all’inchiesta estera. L’opacità del costrutto va ricondotta essenzialmente a finalità fiscali certamente sospette, ma di per sé irrilevanti per la procedura penale estera.
Tenuto conto di quanto esposto (v. supra 3.4), nonché del fatto che l’eventuale trasmissione integrale della documentazione alle autorità italia- ne non sarebbe nemmeno utile per determinare un’estraneità ai fatti dei succitati clienti (v. supra 3.2), in quanto persone in ogni caso escluse da qualsiasi ipotesi investigativa a carico, i documenti 5-29 MPC non devono essere consegnati all’autorità rogante.
3.5.2.3 Documenti 30-86 MPC
Si tratta di documentazione inerente la costituzione della B. Ltd., la deter- minazione degli organi della società e dei loro poteri, nonché del contratto relativo all’apertura di un conto e di un deposito tra la stessa la banca M. di X. Questi atti sono potenzialmente utili agli inquirenti italiani nella misura in cui permettono, da un lato, la comprensione del costrutto societario utilizza- to per occultare il denaro di origine criminale e, dall’altro, la ricostruzione del “modus operandi” in relazione ai fatti oggetto dell’inchiesta penale ita- liana. Essi devono dunque essere trasmessi all’autorità rogante.
3.5.2.4 Documenti 87-127 MPC
Si tratta di estratti conto concernenti la relazione bancaria in oggetto dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2009 (doc. 87-93 MPC), nonché di avvisi di addebito e di accredito della stessa inerenti il trasferimento di somme di denaro sui conti della GG. SA nel quadro del sistema di triangolazione, con mezzi finanziari dello stesso cliente e senza coinvolgimento di terzi, messo in atto dalla B. Ltd. e di addebiti per spese di gestione del conto (doc. 94- 127 MPC). Come per la documentazione di cui al considerando 3.5.2.2 è palese la sua inutilità per l’inchiesta penale estera, per cui anche questa
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documentazione non deve essere trasmessa all’autorità rogante.
3.6 Tenuto conto di quanto esposto in precedenza, ad una parte dei documenti litigiosi non può essere negata rilevanza probatoria: la loro utilità potenziale per l’inchiesta estera è quindi data (v. DTF 126 II 258 consid. 9c). Consta- tata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero (DTF 130 II 329 consid. 3 e 5; 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), spetterà al giu- dice estero del merito valutare l'effettiva rilevanza della documentazione trasmessa con i fatti perseguiti all’estero. Risulta comunque evidente che l'autorità rogante non si sta assolutamente muovendo a caso nella sua ri- cerca di materiale probatorio e che, pertanto, la trasmissione della docu- mentazione di cui ai considerandi 3.5.1.1; 3.5.1.3; 3.5.2.1 e 3.5.2.3 non vio- la il principio della proporzionalità. Sarebbe per contro lesiva del principio dell’utilità potenziale la consegna dei documenti di cui al consid. 3.5.1.2; 3.5.2.2 e 3.5.2.4.
4.
4.1 In conclusione, i ricorsi vanno parzialmente accolti. Per il resto le decisioni impugnate vanno confermate. Parzialmente soccombenti le ricorrenti devo- no sopportare una parte delle spese (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia ridotta è calcolata giusta l'art. 73 cpv. 2 LOAP e gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sul- le spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) richiamato l’art. 63 cpv. 5 PA, ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 2'000.-- a carico della A. SA e a fr. 2'000.-- a cari- co della B. Ltd.
4.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a doman- da, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relati- vamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato se- condo il libero apprezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 2'500.-- (IVA compresa) per ogni singolo gravame. L’indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Con- federazione in quanto autorità inferiore giusta l’art. 64 cpv. 2 PA.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Le cause RR.2010.282 e RR.2010.283 sono congiunte. 2. I ricorsi sono parzialmente accolti ai sensi dei considerandi. Per il resto le decisioni impugnate sono confermate. 3. A carico della A. SA viene posta una tassa di giustizia di fr. 2'000.--. Tenuto conto dell’anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già pervenuto, la cassa del Tri- bunale penale federale restituirà alla ricorrente l’importo di fr. 3’000.--. 4. A carico della B. Ltd. viene posta una tassa di giustizia di fr. 2'000.--. Tenuto conto dell’anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già pervenuto, la cassa del Tri- bunale penale federale restituirà alla ricorrente l’importo di fr. 3’000.--. 5. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla A. SA un importo di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili. 6. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla B. Ltd. un importo di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili.
Bellinzona, il 1° aprile 2011
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
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Comunicazione a:
- Avv. Aldo Foglia - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).