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RR.2020.44

Bundesstrafgericht · 2020-05-18 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP). Effetto sospensivo (art. 80l AIMP).

Sachverhalt

A. Basandosi su una trasmissione spontanea d’informazioni del 21 novembre 2019 del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), il 22 no- vembre 2019 il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una richiesta di blocco di relazioni banca- rie riconducibili a A. e altri nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di diversi soggetti, tra i quali figurano persone indicate come aventi diritto economico delle suddette relazioni, per titolo di peculato, corruzione, rici- claggio, truffa e altri reati. Le indagini vaticane hanno quale oggetto un’opera- zione di investimento immobiliare effettuata a Londra con denaro della Segre- teria di Stato vincolato al sostegno di attività con fini religiosi e caritatevoli del Santo Padre. A., imprenditore italiano sovente apparso nei giornali quale prota- gonista di alcune operazioni societarie non passate inosservate anche da parte della magistratura italiana, risulterebbe il principale destinatario di un imponente flusso di denaro nella disponibilità della Segreteria di Stato. I nominativi di gran parte dei titolari delle relazioni di cui sopra, riferibili a A., ossia B AG, C. SA, D. Ltd, trust E. e F. AG, risultano più volte comparsi negli atti d’indagine compiuti all’estero. L’autorità rogante ha chiesto il blocco provvisorio delle summenzio- nate relazioni bancarie per tutto il tempo necessario a consentire l’inoltro per le vie ufficiali di una domanda di assistenza (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2019.327 del 6 aprile 2020 Fatti lett. A).

B. Con decisione del 22 novembre 2019 il MPC, autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordi- nato in via provvisionale, sulla base dell’art. 18 AIMP, il blocco di svariate rela- zioni bancarie in essere presso la banca G., tra le quali la n. 1 intestata a B. AG. Esso ha nel contempo assegnato all’autorità richiedente un termine di due mesi per inoltrare una formale domanda di assistenza giudiziaria (v. sentenza RR.2019.327 Fatti lett. B).

C. Il 5 dicembre 2019 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di- nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone in sostanza l’annullamento. Il gravame è stato dichiarato inammissibile, nella misura in cui non divenuto privo d’oggetto (v. sentenza RR.2019.327).

D. In data 19 dicembre 2019, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato una formale domanda di assistenza alla Svizzera nell’ambito del procedimento penale italiano di cui sopra, postulando svariate misure istruttorie, tra le quali la conferma dei sequestri già richiesti il 22 novembre 2019 relativi ai conti riconducibili a A. (v. supra lett. A; act. 7.1).

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E. Con decisione del 24 gennaio 2020, il MPC è entrato nel merito della rogatoria, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 7.2).

F. Il medesimo giorno, l’autorità d’esecuzione ha ordinato alla banca G. la conse- gna della documentazione concernente la relazione n. 1 intestata a B. AG, non- ché il mantenimento del sequestro dei valori ivi depositati (v. act. 1.2).

G. Il 7 febbraio 2020 A. e B. AG hanno interposto ricorso avverso la suddetta de- cisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po- stulando, in via preliminare, inaudita altera parte e a titolo superprovvisionale, la concessione dell’effetto sospensivo e, dopo aver sentito le parti (audita altera parte) a titolo provvisionale, la conferma dell’effetto sospensivo; alternativa- mente, la concessione dell’effetto sospensivo. In via principale, essi chiedono di “annullare i dispositivi con i quali è fatto ordine alla banca G. di mantenere il sequestro sui valori patrimoniali depositati sulla relazione N. 1, intestata alla società B. AG, già oggetto di blocco provvisorio ai sensi dell’art. 18 AIMP, de- cretato dal Ministero pubblico della Confederazione in data 22 novembre 2019 ed è fatto divieto di effettuare addebiti, rispettivamente prelievi dispositivi previ- sti dalla Decisione di Obbligo di consegna (art. 12 cpv. i AIMP i.c.c. gli artt. 263 e segg. CPP) e sequestro di valori patrimoniali (art. 12 cpv. i e 18 AIMP i.c.c. gli artt. 263 e segg. CPP) in materia di assistenza giudiziaria della Procuratrice federale Avv. H., Lugano del 24 gennaio 2020 nel procedimento incarto N. RH.19.0305” (act. 1, pag. 4).

H. Con presa di posizione del 3 marzo 2020 l'UFG ha chiesto che il gravame venga dichiarato inammissibile (v. act. 6). Con risposta del 6 marzo 2020 il MPC ha postulato la reiezione sia del ricorso che della richiesta di concessione dell’ef- fetto sospensivo (v. act. 7).

I. Con repliche del 27 marzo 2020, una relativa alla presa di posizione dell’UFG e l’altra concernente la risposta del MPC, il ricorrente si è riconfermato nelle pro- prie conclusioni ricorsuali, con la richiesta aggiuntiva, per quanto attiene al primo scritto, di estromettere tale documento dall’incarto in quanto redatto in tedesco (v. act. 10 e 11).

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J. Con scritto dell’8 aprile 2020, l’UFG ha dichiarato di rinunciare a duplicare, riba- dendo le proprie conclusioni del 3 marzo 2020 (v. act. 14).

K. In data 30 aprile 2020, i ricorrenti hanno presentato una richiesta di misure prov- visionali. Essi chiedono, in via principale, di revocare il sequestro della relazione bancaria intestata a B. AG per quanto attiene ai valori patrimoniali, mantenendo la misura unicamente relativamente alla documentazione bancaria. In via su- bordinata, essi chiedono di autorizzare tutti i pagamenti da detta relazione ban- caria nella misura in cui riferiti “a una causale giustificata da spese ricorrenti o giustificati dalla conclusione di affari e non abbiano semplice valenza distrattiva” (v. act. 16, pag. 3). Tale scritto è stato trasmesso al MPC e all’UFG per cono- scenza (v. act. 17). Con telefonata del 14 maggio e fax del 16 maggio u.s. il ricorrente ha espresso una serie di preoccupazioni relative al procedimento estero domandando di “incontrare di persona” la Corte giudicante (v. act. 19).

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna- zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

v. art. 1 cpv. 1 AIMP).

E. 1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di blocco di conti bancari dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate sepa- ratamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il se- questro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al pro- cesso (art. 80e cpv. 2 AIMP). Titolare della relazione n. 1 presso la banca G., oggetto della decisione impugnata, B. AG dispone della legittimazione ricor-

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suale, contrariamente a A., che risulta esserne unicamente l’avente diritto eco- nomico (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Il ricorso di A. è dunque inammissibile.

E. 2 Essendo la presente procedura in lingua italiana, la società ricorrente ha chiesto l’estromissione dall’incarto della risposta del 3 marzo dell’UFG, documento re- datto in lingua tedesca in violazione dell’art. 6 cpv. 2 della legge sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (LLing; RS 441.1).

E. 2.1 Giusta l’art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il pro- cedimento può svolgersi in tale lingua. Di rilievo è anche la LLing (v. TPF 2015 93 consid. 5.2). L’art. 6 cpv. 2 LLing prevede che le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore. Possono convenire con quest’ultimo l’uso di un’altra lingua ufficiale.

E. 2.2 Nella fattispecie, la lingua della procedura è l’italiano, lingua della decisione im- pugnata. Non essendo stato convenuto altrimenti, l’UFG ha l’obbligo nell’ambito della presente procedura di redigere i suoi scritti in italiano. Visto quanto pre- cede, la sua risposta del 3 marzo 2020, redatta in tedesco, viola sia l’art. 33a cpv. 2 PA che l’art. 6 cpv. 2 LLing. Ciò ha come conseguenza che detto scritto non verrà preso in considerazione per la presente decisione.

E. 3 La ricorrente sostiene che l’esposto dei fatti presentato con la rogatoria, già ca- rente nella richiesta di blocco del 22 novembre 2019 (v. supra Fatti lett. A), sia talmente vago da non permettere di delineare i reati contestatigli. Ciò avrebbe come conseguenza l’impossibilità di verificare il rispetto del principio della dop- pia punibilità, condizione per l’adozione di misure coercitive. Il MPC sarebbe andato persino oltre le richieste rogatoriali, sequestrando anche conti intestati non solo a A. ma anche a società a lui riconducibili. Inoltre, il sequestro di tutti i suoi conti violerebbe il principio della proporzionalità. Il Promotore di Giustizia non avrebbe del resto presentato alcun provvedimento giudiziario di sequestro adottato all’estero; potendo solo un giudice, secondo il diritto estero, disporre un tale provvedimento, vi sarebbe anche un problema di competenza.

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E. 3.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.3), spetta al ricorrente in- dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con- sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren- dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

E. 3.2 In concreto, occorre rilevare che la ricorrente, che si è soprattutto espressa sul procedimento estero e sull’assenza di reati imputabili a A., e quindi questioni il cui esame è di massima prematuro a questo stadio della procedura, non ha prodotto alcuna documentazione che permetta di chiarire la sua situazione eco- nomica, omettendo in particolare di indicare sia i suoi redditi che il suo patrimo- nio, per cui a queste condizioni risulta impossibile per questa Corte valutare l’effettiva esistenza di pregiudizi immediati ed irreparabili in capo alla ricorrente. In altre parole, la ricorrente non ha dimostrato di non disporre di altri mezzi per far fronte ai suoi impegni finanziari. Di fronte ad un quadro finanziario così lacu- noso e poco trasparente non basta affermare che “un blocco di relazioni ban- carie, per di più della durata assolutamente imprevedibile, sicché non è dato di sapere quando la decisione di chiusura interverrà, è suscettibile di provocare un grave danno va da sé” (v. act. 1, pag. 12). Si tratta di allegazioni chiaramente insufficienti a fare chiarezza sull’esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi della giurisprudenza sopraccitata.

E. 3.3 In data 30 aprile 2020, la ricorrente ha presentato una richiesta di misure prov- visionali tesa ad ottenere, in via principale, la revoca del sequestro impugnato e, a titolo subordinato, lo sblocco parziale del conto per effettuare dei paga- menti. Ora, nella misura in cui essa non ha prodotto nemmeno in tale occasione documenti che possano chiarire la sua situazione economica, tale scritto, tra- smesso alla Corte susseguentemente alla conclusione dello scambio degli al- legati e non decisivo (v. art. 32 cpv. 2 PA), visto il preciso recinto processuale di cui supra al consid. 3.1, è da considerarsi tardivo. Lo stesso vale per il con- tenuto del fax del 16 maggio 2020, da cui non traspare in alcun modo la volontà del ricorrente di allegare censure documentate in maniera conforme alla pre- detta giurisprudenza.

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E. 3.4 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile già per la mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il che rende superfluo l'esame delle restanti censure.

E. 4 Visto quanto precede, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è dive- nuta priva d’oggetto.

E. 5 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a com- plessivi fr. 3'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
  3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 18 maggio 2020 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Andreas J. Keller e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., B. AG,

rappresentati entrambi dall'avv. Rocco Taminelli,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano

Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); effetto sospensivo (art. 80l AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2020.44-45 Procedura secondaria: RP.2020.15-16

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Fatti: A. Basandosi su una trasmissione spontanea d’informazioni del 21 novembre 2019 del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), il 22 no- vembre 2019 il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una richiesta di blocco di relazioni banca- rie riconducibili a A. e altri nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di diversi soggetti, tra i quali figurano persone indicate come aventi diritto economico delle suddette relazioni, per titolo di peculato, corruzione, rici- claggio, truffa e altri reati. Le indagini vaticane hanno quale oggetto un’opera- zione di investimento immobiliare effettuata a Londra con denaro della Segre- teria di Stato vincolato al sostegno di attività con fini religiosi e caritatevoli del Santo Padre. A., imprenditore italiano sovente apparso nei giornali quale prota- gonista di alcune operazioni societarie non passate inosservate anche da parte della magistratura italiana, risulterebbe il principale destinatario di un imponente flusso di denaro nella disponibilità della Segreteria di Stato. I nominativi di gran parte dei titolari delle relazioni di cui sopra, riferibili a A., ossia B AG, C. SA, D. Ltd, trust E. e F. AG, risultano più volte comparsi negli atti d’indagine compiuti all’estero. L’autorità rogante ha chiesto il blocco provvisorio delle summenzio- nate relazioni bancarie per tutto il tempo necessario a consentire l’inoltro per le vie ufficiali di una domanda di assistenza (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2019.327 del 6 aprile 2020 Fatti lett. A).

B. Con decisione del 22 novembre 2019 il MPC, autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordi- nato in via provvisionale, sulla base dell’art. 18 AIMP, il blocco di svariate rela- zioni bancarie in essere presso la banca G., tra le quali la n. 1 intestata a B. AG. Esso ha nel contempo assegnato all’autorità richiedente un termine di due mesi per inoltrare una formale domanda di assistenza giudiziaria (v. sentenza RR.2019.327 Fatti lett. B).

C. Il 5 dicembre 2019 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di- nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone in sostanza l’annullamento. Il gravame è stato dichiarato inammissibile, nella misura in cui non divenuto privo d’oggetto (v. sentenza RR.2019.327).

D. In data 19 dicembre 2019, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato una formale domanda di assistenza alla Svizzera nell’ambito del procedimento penale italiano di cui sopra, postulando svariate misure istruttorie, tra le quali la conferma dei sequestri già richiesti il 22 novembre 2019 relativi ai conti riconducibili a A. (v. supra lett. A; act. 7.1).

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E. Con decisione del 24 gennaio 2020, il MPC è entrato nel merito della rogatoria, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 7.2).

F. Il medesimo giorno, l’autorità d’esecuzione ha ordinato alla banca G. la conse- gna della documentazione concernente la relazione n. 1 intestata a B. AG, non- ché il mantenimento del sequestro dei valori ivi depositati (v. act. 1.2).

G. Il 7 febbraio 2020 A. e B. AG hanno interposto ricorso avverso la suddetta de- cisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po- stulando, in via preliminare, inaudita altera parte e a titolo superprovvisionale, la concessione dell’effetto sospensivo e, dopo aver sentito le parti (audita altera parte) a titolo provvisionale, la conferma dell’effetto sospensivo; alternativa- mente, la concessione dell’effetto sospensivo. In via principale, essi chiedono di “annullare i dispositivi con i quali è fatto ordine alla banca G. di mantenere il sequestro sui valori patrimoniali depositati sulla relazione N. 1, intestata alla società B. AG, già oggetto di blocco provvisorio ai sensi dell’art. 18 AIMP, de- cretato dal Ministero pubblico della Confederazione in data 22 novembre 2019 ed è fatto divieto di effettuare addebiti, rispettivamente prelievi dispositivi previ- sti dalla Decisione di Obbligo di consegna (art. 12 cpv. i AIMP i.c.c. gli artt. 263 e segg. CPP) e sequestro di valori patrimoniali (art. 12 cpv. i e 18 AIMP i.c.c. gli artt. 263 e segg. CPP) in materia di assistenza giudiziaria della Procuratrice federale Avv. H., Lugano del 24 gennaio 2020 nel procedimento incarto N. RH.19.0305” (act. 1, pag. 4).

H. Con presa di posizione del 3 marzo 2020 l'UFG ha chiesto che il gravame venga dichiarato inammissibile (v. act. 6). Con risposta del 6 marzo 2020 il MPC ha postulato la reiezione sia del ricorso che della richiesta di concessione dell’ef- fetto sospensivo (v. act. 7).

I. Con repliche del 27 marzo 2020, una relativa alla presa di posizione dell’UFG e l’altra concernente la risposta del MPC, il ricorrente si è riconfermato nelle pro- prie conclusioni ricorsuali, con la richiesta aggiuntiva, per quanto attiene al primo scritto, di estromettere tale documento dall’incarto in quanto redatto in tedesco (v. act. 10 e 11).

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J. Con scritto dell’8 aprile 2020, l’UFG ha dichiarato di rinunciare a duplicare, riba- dendo le proprie conclusioni del 3 marzo 2020 (v. act. 14).

K. In data 30 aprile 2020, i ricorrenti hanno presentato una richiesta di misure prov- visionali. Essi chiedono, in via principale, di revocare il sequestro della relazione bancaria intestata a B. AG per quanto attiene ai valori patrimoniali, mantenendo la misura unicamente relativamente alla documentazione bancaria. In via su- bordinata, essi chiedono di autorizzare tutti i pagamenti da detta relazione ban- caria nella misura in cui riferiti “a una causale giustificata da spese ricorrenti o giustificati dalla conclusione di affari e non abbiano semplice valenza distrattiva” (v. act. 16, pag. 3). Tale scritto è stato trasmesso al MPC e all’UFG per cono- scenza (v. act. 17). Con telefonata del 14 maggio e fax del 16 maggio u.s. il ricorrente ha espresso una serie di preoccupazioni relative al procedimento estero domandando di “incontrare di persona” la Corte giudicante (v. act. 19).

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1.

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale.

1.2 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna- zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

v. art. 1 cpv. 1 AIMP).

1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di blocco di conti bancari dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate sepa- ratamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il se- questro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al pro- cesso (art. 80e cpv. 2 AIMP). Titolare della relazione n. 1 presso la banca G., oggetto della decisione impugnata, B. AG dispone della legittimazione ricor-

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suale, contrariamente a A., che risulta esserne unicamente l’avente diritto eco- nomico (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Il ricorso di A. è dunque inammissibile.

2. Essendo la presente procedura in lingua italiana, la società ricorrente ha chiesto l’estromissione dall’incarto della risposta del 3 marzo dell’UFG, documento re- datto in lingua tedesca in violazione dell’art. 6 cpv. 2 della legge sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (LLing; RS 441.1).

2.1 Giusta l’art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il pro- cedimento può svolgersi in tale lingua. Di rilievo è anche la LLing (v. TPF 2015 93 consid. 5.2). L’art. 6 cpv. 2 LLing prevede che le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore. Possono convenire con quest’ultimo l’uso di un’altra lingua ufficiale.

2.2 Nella fattispecie, la lingua della procedura è l’italiano, lingua della decisione im- pugnata. Non essendo stato convenuto altrimenti, l’UFG ha l’obbligo nell’ambito della presente procedura di redigere i suoi scritti in italiano. Visto quanto pre- cede, la sua risposta del 3 marzo 2020, redatta in tedesco, viola sia l’art. 33a cpv. 2 PA che l’art. 6 cpv. 2 LLing. Ciò ha come conseguenza che detto scritto non verrà preso in considerazione per la presente decisione.

3. La ricorrente sostiene che l’esposto dei fatti presentato con la rogatoria, già ca- rente nella richiesta di blocco del 22 novembre 2019 (v. supra Fatti lett. A), sia talmente vago da non permettere di delineare i reati contestatigli. Ciò avrebbe come conseguenza l’impossibilità di verificare il rispetto del principio della dop- pia punibilità, condizione per l’adozione di misure coercitive. Il MPC sarebbe andato persino oltre le richieste rogatoriali, sequestrando anche conti intestati non solo a A. ma anche a società a lui riconducibili. Inoltre, il sequestro di tutti i suoi conti violerebbe il principio della proporzionalità. Il Promotore di Giustizia non avrebbe del resto presentato alcun provvedimento giudiziario di sequestro adottato all’estero; potendo solo un giudice, secondo il diritto estero, disporre un tale provvedimento, vi sarebbe anche un problema di competenza.

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3.1. In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.3), spetta al ricorrente in- dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con- sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren- dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

3.2 In concreto, occorre rilevare che la ricorrente, che si è soprattutto espressa sul procedimento estero e sull’assenza di reati imputabili a A., e quindi questioni il cui esame è di massima prematuro a questo stadio della procedura, non ha prodotto alcuna documentazione che permetta di chiarire la sua situazione eco- nomica, omettendo in particolare di indicare sia i suoi redditi che il suo patrimo- nio, per cui a queste condizioni risulta impossibile per questa Corte valutare l’effettiva esistenza di pregiudizi immediati ed irreparabili in capo alla ricorrente. In altre parole, la ricorrente non ha dimostrato di non disporre di altri mezzi per far fronte ai suoi impegni finanziari. Di fronte ad un quadro finanziario così lacu- noso e poco trasparente non basta affermare che “un blocco di relazioni ban- carie, per di più della durata assolutamente imprevedibile, sicché non è dato di sapere quando la decisione di chiusura interverrà, è suscettibile di provocare un grave danno va da sé” (v. act. 1, pag. 12). Si tratta di allegazioni chiaramente insufficienti a fare chiarezza sull’esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi della giurisprudenza sopraccitata.

3.3 In data 30 aprile 2020, la ricorrente ha presentato una richiesta di misure prov- visionali tesa ad ottenere, in via principale, la revoca del sequestro impugnato e, a titolo subordinato, lo sblocco parziale del conto per effettuare dei paga- menti. Ora, nella misura in cui essa non ha prodotto nemmeno in tale occasione documenti che possano chiarire la sua situazione economica, tale scritto, tra- smesso alla Corte susseguentemente alla conclusione dello scambio degli al- legati e non decisivo (v. art. 32 cpv. 2 PA), visto il preciso recinto processuale di cui supra al consid. 3.1, è da considerarsi tardivo. Lo stesso vale per il con- tenuto del fax del 16 maggio 2020, da cui non traspare in alcun modo la volontà del ricorrente di allegare censure documentate in maniera conforme alla pre- detta giurisprudenza.

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3.4 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile già per la mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il che rende superfluo l'esame delle restanti censure.

4. Visto quanto precede, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è dive- nuta priva d’oggetto.

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a com- plessivi fr. 3'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto. 3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 18 maggio 2020

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Rocco Taminelli - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF). Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia pe- nale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estra- dizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irre- parabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consen- tendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).