Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano. Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).
Sachverhalt
A. Il 19 dicembre 2019, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giu- diziaria, completata il 18 maggio 2020, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E. e altri per titolo di abuso d’autorità (art. 175 CP/VA), peculato (art. 168 CP/VA), corruzione (art. 171-174 CP/VA), riciclaggio di denaro, autoriciclaggio e impiego di proventi di attività criminose (art. 421, 421 bis e 421 ter CP/VA) e associazione a delinquere (art. 248 CP/VA). Le in- dagini vaticane hanno quale oggetto un’operazione di investimento immobiliare a Londra, effettuata con finalità speculative e finanziato, in parte, anche con denaro nella disponibilità della Segreteria di Stato e da questa possedute con vincolo di scopo per il sostegno delle attività con fini religiosi e caritatevoli del Santo Padre (cosiddetto Obolo di San Pietro). Con la sua domanda di assi- stenza del 19 dicembre 2019, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, l’acquisi- zione della documentazione concernente le relazioni bancarie di E. e delle so- cietà a lui riconducibili, unitamente al sequestro dei valori ivi depositati, nonché il blocco dei conti dei quali il predetto, anche per il tramite di terze persone, ha la disponibilità (v. act. 11.2, pag. 10 e segg.). Con il complemento del 18 maggio 2020, essa ha inoltre postulato il sequestro “delle somme giacenti presso la banca F. e presso tutte le altre banche con le quali il fondo G. e/o sue sub comparti intrattiene relazioni” (act. 11.1, pag. 4).
B. Con decisione del 20 maggio 2020, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda, è entrato nel merito della stessa (v. act. 1.1, pag. 4).
C. Con decisione incidentale del medesimo giorno, il MPC ha ordinato l’edizione della documentazione bancaria concernente il conto n. 1 presso la banca F., intestato ad A. p.l.c., con blocco dei relativi saldi attivi (v. ibidem).
D. Con decisione di chiusura del 30 settembre 2020, il MPC ha ordinato il mante- nimento del sequestro dei valori patrimoniali depositati sulla relazione di cui so- pra (v. ibidem, pag. 7).
E. Il 30 ottobre 2020, A. p.l.c. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento, con conseguente dissequestro del conto e reie- zione della rogatoria (v. act. 1).
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F. Con scritto del 27 novembre 2020, l’UFG ha comunicato di rinunciare a presen- tare una risposta al gravame, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale (v. act. 10). Con risposta del 15 dicembre 2020, il MPC chiede che il ricorso sia respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 11).
G. Con replica del 29 dicembre 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 14), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 13).
Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces- sario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna- zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 AIMP).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle pertinenti normative (v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiun- tamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni
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incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate sepa- ratamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il se- questro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la pre- senza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP).
E. 1.4.1 La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assi- stenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002 del 24 febbraio 2003 consid. 1). In linea di massima questo vale anche allorquando l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o respinge una domanda di dis- sequestro (TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la procedura in corso deve concludersi infatti con una decisione di chiusura che determini la destinazione finale dei valori (v. art. 74a cpv. 1 unitamente ad art. 80d AIMP), fermo restando che nell'attesa di tale decisione le misure conservative restano in vigore, riser- vato il caso di espressa comunicazione da parte dell'autorità estera che la con- fisca non può più essere pronunciata (v. art. 33a OAIMP).
E. 1.4.2 L'art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo con- servativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce una particolarità della "piccola assistenza" conformemente alla terza parte dell'AIMP: di regola, è suf- ficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l'assistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere fornita ad uno stadio molto precoce della proce- dura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, di regola, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di con- fisca estera, allorquando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 con- sid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del 6 novembre 2008 consid. 2.3). Per questa forma di coopera- zione, vi è il rischio non trascurabile che molti anni trascorrano tra il sequestro dei valori e la consegna, segnatamente a causa di esigenze procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006 consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010 consid. 2). Tale sistema può sfociare in situazioni insoddisfacenti. In effetti, il titolare del conto che acconsente alla con- segna semplificata della documentazione bancaria giusta l'art. 80c AIMP non può far verificare da un'autorità giudiziaria il rispetto delle condizioni di conces- sione dell'assistenza impugnando la decisione incidentale di conferma del se- questro congiuntamente alla decisione di chiusura concernente la trasmissione
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della documentazione bancaria (v. art. 80e cpv. 1 AIMP), in quanto una tale decisione per l'appunto manca. Di principio, l'atto mediante il quale l'autorità d'esecuzione constata il consenso alla trasmissione semplificata – nella fatti- specie tale consenso figura in uno scritto della ricorrente del 16 luglio 2020 (v. act. 1.1, pag. 4) – non è impugnabile, salvo la sussistenza di un errore ai sensi degli articoli 23 e segg. CO (v. FF 1995 III pag. 30; sentenza del Tribunale fe- derale 1A.64/2005 del 25 maggio 2005 consid. 2.3.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.94 dell'8 novembre 2007 consid. 1.3; RR.2007.104 del 12 luglio 2007). Detto ciò, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, risulta evidente che colui che, dimostrando un'attitudine cooperativa ed in sintonia col principio di celerità (art. 17a AIMP), acconsente alla trasmissione semplificata non deve essere svantaggiato rispetto a colui che non segue tale via (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010 consid. 2; RR.2009.351/354-355 del 15 aprile 2010 consid. 1.4). Al fine di evi- tare situazioni in contrasto con lo spirito della legge, segnatamente con lo spirito dell'art. 80c AIMP, è d'uopo considerare, a livello procedurale, la decisione im- pugnata come una decisione di chiusura, ciò che ha come prima conseguenza che l'ammissibilità del ricorso non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, come seconda conseguenza, che il termine per interporre ricorso non è quello più breve previ- sto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP).
E. 1.4.3 In concreto, l'autorità rogante ha sollecitato sia la trasmissione di documenta- zione bancaria concernente il conto litigioso di cui la ricorrente è titolare, sia il sequestro conservativo dei valori ivi depositati. La ricorrente ha acconsentito alla trasmissione semplificata della documentazione bancaria, ma si è opposta al sequestro dei valori presenti sul conto. Visto quanto espresso ai considerandi precedenti, la decisione impugnata deve essere considerata proceduralmente decisione di chiusura, come rettamente fatto dal MPC, per cui il gravame, tem- pestivamente interposto entro il termine di trenta giorni previsto per l'impugna- zione della decisione di chiusura, è ricevibile, senza che sia necessaria l’alle- gazione di un pregiudizio immediato e irreparabile ex art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.
E. 2 La ricorrente critica innanzitutto l’esposto dei fatti contenuto nella rogatoria. Essa censura la carenza di motivazione e di verosimiglianza circa la realizza- zione di un’asserita appropriazione indebita e di qualsivoglia altra ipotesi di reato.
E. 2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, l’art. 28 AIMP esige in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualifica- zione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona
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contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve espo- sto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circo- stanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
E. 2.2 In concreto, dalla rogatoria risulta che “tra novembre 2018 e maggio 2019 la Segreteria di Stato Vaticana ha effettuato le seguenti operazioni finanziarie:
1. Disinvestimento dal Fondo H., comparto della Fund I. riferibile al finanziere B. 2. Acquisto dell’intera proprietà dell’immobile sito a Londra, di cui era pro- prietaria solo al 45%, per mezzo della società J. SA di C. 3. Estromissione di C. dall’investimento mediante un pagamento di 15 milioni di Euro e passaggio di proprietà dell’immobile alla società K. SA, newco interamente posseduta dalla Segreteria di Stato. Tali operazioni, effettuate con la consulenza del gestore patrimoniale di fiducia della Segreteria di Stato, E., hanno visto l’impiego di somme a destinazione vincolata e con il ricorso a schemi di investimento non trasparenti né coerenti con le normali prassi che regolano gli investimenti im- mobiliari (da qui l’ipotesi di peculato per distrazione) generato ingenti danni al patrimonio della Santa Sede. L’Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato che ha seguito i fatti, e che allo stato delle indagini è gravemente indiziato dei reati sopra ipotizzati, era composto da: L. (Capo Ufficio), D. (funzionario) e M. (funzionario). Si evidenzia come l’investimento nel fondo H. origina da due fi- nanziamenti erogati dalle banche N. e O., entrambi gestiti da E., per un totale di 200,5 milioni di USD. Alla data del 30-9-2019 tali finanziamenti risultavano ancora in essere per un importo pari a 172 milioni di Euro presso la banca N., garantiti dal pegno generale sulle disponibilità rivenienti dalle offerte dei fedeli per il c.d. Obolo di San Pietro e da altri fondi aventi vincolo di scopo. Il ricorso a questa struttura finanziaria, realizzata attraverso la costituzione in pegno dei fondi vincolati anziché attraverso l’impiego diretto delle disponibilità liquide (cd. Credito Lombard), a parere di questo Ufficio, rappresenta la forte evidenza in- diziaria del fatto che essa abbia rappresentato un escamotage per non rendere visibile – come del resto avvenuto per moltissimi anni – la distrazione compiuta. Appare inspiegabile il fatto che, a fronte di liquidità disponibili presso la banca N. per oltre 450 milioni di Euro e concesse in pegno alla banca, la Segreteria di
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Stato abbia fatto ricorso ad un finanziamento” (act. 11.2, pag. 2 e seg.). Dopo aver fornito i dettagli delle tre fasi sopraelencate (v. 11.2, pag. 2 e segg.), l’au- torità rogante afferma che “allo stato delle indagini i danni arrecati al patrimonio della Segreteria di Stato per effetto delle condotte distrattive sopra descritte, risultano di importo ingente (attualmente quantificabili in non meno di 300 milioni di euro)” (act. 11.2, pag. 5). Essa aggiunge che “E. ha avuto un ruolo centrale, sia nell’operazione di Londra, sia in generale come gestore delle finanze della Segreteria di Stato dal 1990 […]. La più gran parte delle attività finanziarie della Segreteria di Stato sono depositate presso il Gruppo Bancario N. il cui gestore esterno sui conti svizzeri è E. mediante le sue società P. SA prima, e Q.&Part- ners dopo […]. Nel portafoglio in deposito presso la banca N. della Segreteria di Stato, appaiono investimenti diretti ed indiretti effettuati da E. riferibili al me- desimo soggetto (lui stesso), con un evidente conflitto di interesse e un possibile rischio di frode a danno della Segreteria di Stato” (act. 11.2, pag. 8). In definitiva, “E. sembra aver contribuito ad utilizzare i fondi della Segreteria di Stato per fini diversi da quelli istituzionali e per investimenti speculativi e non redditizi” (v. ibi- dem). Per quanto riguarda più da vicino A. p.l.c., l’autorità rogante afferma che E., direttore e rappresentante della società ricorrente (v. act. 6.1), avrebbe in- trapreso attività d’investimento contravvenendo a tutte le disposizioni della Se- greteria di Stato, avente diritto economico di A. p.l.c., comportandosi sostan- zialmente uti dominus (v. act. 11.1, pag. 2). Nel complemento del 18 maggio 2020 vengono descritte svariate operazioni d’investimento – legate segnata- mente al fondo G. e riprese nella decisione impugnata (v. act. 1.1, pag. 2 e segg.) – ritenute costituire quantomeno il reato di appropriazione indebita, pre- cisato che la Segreteria di Stato avrebbe investito circa EUR 68 milioni nel fondo G.
Il predetto esposto dei fatti risulta sufficiente per comprendere sia i fatti oggetto d'indagine, i quali toccano anche la ricorrente, sia i reati contestati agli indagati. Esso è senz’altro conforme a quanto prescritto dall’art. 28 AIMP e dalla relativa giurisprudenza, per cui le censure in questo ambito vanno disattese.
E. 3 L’insorgente afferma che la rogatoria e il suo complemento sarebbero comun- que da rifiutare, almeno per quanto attiene alla fattispecie in esame, vertendo il procedimento vaticano con ogni evidenza su una fattispecie priva di qualsivoglia rilevanza penale ai sensi del diritto svizzero.
E. 3.1 Nel diritto interno, il principio della doppia punibilità è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del di- ritto svizzero, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione –
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sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 con- sid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualifica- zione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'am- bito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condi- zione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii). La doppia punibilità deve essere esaminata secondo il diritto in vigore nello Stato richiesto nel momento in cui la decisione sulla cooperazione è presa, e non secondo il diritto in vigore al momento della conclusione di un trattato, della commissione di un'eventuale infrazione o della presentazione della do- manda di assistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.205/2006 del 7 di- cembre 2006 consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.36 del 7 maggio 2007 consid. 1 con rinvii).
E. 3.2 In concreto, premesso che non tocca al giudice dell’assistenza approfondire i fatti descritti in rogatoria tantomeno statuire sulle accuse formulate dall’autorità rogante nei confronti degli indagati, si rileva che le operazioni descritte nel com- plemento rogatoriale del 18 maggio 2020 (v. supra consid. 2.2) possono essere sussunte ai reati di appropriazione indebita (art. 138 CP) e/o amministrazione infedele (art. 158 CP), per cui la condizione della doppia punibilità è ossequiata. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso le distrazioni ipotizzate dall’au- torità rogante non rappresentano una forma di “gestione di patrimoni di terzi in perfetto ossequio delle disposizioni contrattuali e legali applicabili” (act. 1, pag. 10), ma malversazioni in chiaro contrasto con gli obblighi di corretta ammi- nistrazione dei patrimoni in questione, con ipotesi di danno molto consistenti, che spetterà al giudice estero del merito valutare nel dettaglio. Anche questa censura va pertanto respinta.
E. 4 La ricorrente sostiene che i valori sequestrati non sono la conseguenza diretta di alcun reato. A suo dire, il mantenimento del sequestro litigioso risulta inutile e manifestamente sproporzionato, quindi incompatibile con il requisito dell’utilità potenziale che disciplina l’esame della legittimità di tali misure coercitive. Esso non solo impedirebbe la liquidazione e la restituzione dei fondi alla loro benefi- ciaria economica, ma rischierebbe di causare danni ingenti sia alla ricorrente che alla stessa Segreteria di Stato.
E. 4.1.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2;
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136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione bancaria, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 feb- braio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio es- sere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’au- torità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reato o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera docu- mentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali do- mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 con- sid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1
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AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecu- zione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).
E. 4.1.2 In concreto, occorre innanzitutto ribadire che la ricorrente, in data 16 luglio 2020, ha acconsentito alla trasmissione semplificata all’autorità rogante di tutta la documentazione bancaria relativa al suo conto (v. act. 1.1, pag. 4), senza contestare quindi né la proporzionalità della misura né l’utilità potenziale della documentazione. Essa ha certo affermato di aver proceduto in tal modo al fine di fornire “al MPC tutti gli elementi a riprova dell’assurdità dell’ipotesi di reato invocata dall’Autorità rogante” (v. act. 1, pag. 10). Tuttavia, il fatto che E., inda- gato nel procedimento estero, abbia gestito per svariati anni la società ricorrente per investire denaro della Santa Sede, permette senz’altro di concludere che l’utilità potenziale della documentazione in questione è certamente data. Il MPC ha del resto messo in evidenza svariate operazioni avvenute sul conto litigioso (accrediti e addebiti di somme molto importanti indubbiamente compatibili con le ipotesi investigative; v. act. 1.1, pag. 6 e seg.) che meritano degli approfon- dimenti da parte degli inquirenti esteri.
E. 4.2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).
E. 4.2.2 Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 2.2 e 4.1.2) non- ché il danno globale di non meno di EUR 300 milioni indicato dall’autorità ro- gante, importo decisamente superiore ai valori qui sequestrati, è senz'altro pos- sibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro della relazione intestata alla ricorrente. Il potenziale nesso fra il denaro seque- strato e i reati contestati a E. è dato: toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'a- vente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, il
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sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ul- timo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronun- ciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostanziato nessuno sproporzionato pregiudizio economico cagionato dal sequestro, limitandosi ad affermare in ma- niera del tutto generica che i fondi in questione “restando congelati, rischiano per ovvie ragioni e con ogni evidenza di causare ingenti perdite, svalutazioni, e ingenti danni economici a tutte le parti coinvolte” (v. act. 1, pag. 12), per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Il MPC ha del resto proceduto, previo assenso dell’autorità rogante, a svariati sblocchi parziali della relazione finalizzati a garantire la continuazione dell’attività della ricorrente (v. act. 11, pag. 9), fatto riconosciuto dalla ricorrente stessa (v. act. 13, pag. 7). Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.
E. 5 In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.
E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 7'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 7'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 26 febbraio 2021 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. P.L.C., rappresentata dagli avv. Federico F. Forni e Costantino Castelli,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano
Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.298
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Fatti: A. Il 19 dicembre 2019, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giu- diziaria, completata il 18 maggio 2020, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E. e altri per titolo di abuso d’autorità (art. 175 CP/VA), peculato (art. 168 CP/VA), corruzione (art. 171-174 CP/VA), riciclaggio di denaro, autoriciclaggio e impiego di proventi di attività criminose (art. 421, 421 bis e 421 ter CP/VA) e associazione a delinquere (art. 248 CP/VA). Le in- dagini vaticane hanno quale oggetto un’operazione di investimento immobiliare a Londra, effettuata con finalità speculative e finanziato, in parte, anche con denaro nella disponibilità della Segreteria di Stato e da questa possedute con vincolo di scopo per il sostegno delle attività con fini religiosi e caritatevoli del Santo Padre (cosiddetto Obolo di San Pietro). Con la sua domanda di assi- stenza del 19 dicembre 2019, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, l’acquisi- zione della documentazione concernente le relazioni bancarie di E. e delle so- cietà a lui riconducibili, unitamente al sequestro dei valori ivi depositati, nonché il blocco dei conti dei quali il predetto, anche per il tramite di terze persone, ha la disponibilità (v. act. 11.2, pag. 10 e segg.). Con il complemento del 18 maggio 2020, essa ha inoltre postulato il sequestro “delle somme giacenti presso la banca F. e presso tutte le altre banche con le quali il fondo G. e/o sue sub comparti intrattiene relazioni” (act. 11.1, pag. 4).
B. Con decisione del 20 maggio 2020, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda, è entrato nel merito della stessa (v. act. 1.1, pag. 4).
C. Con decisione incidentale del medesimo giorno, il MPC ha ordinato l’edizione della documentazione bancaria concernente il conto n. 1 presso la banca F., intestato ad A. p.l.c., con blocco dei relativi saldi attivi (v. ibidem).
D. Con decisione di chiusura del 30 settembre 2020, il MPC ha ordinato il mante- nimento del sequestro dei valori patrimoniali depositati sulla relazione di cui so- pra (v. ibidem, pag. 7).
E. Il 30 ottobre 2020, A. p.l.c. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento, con conseguente dissequestro del conto e reie- zione della rogatoria (v. act. 1).
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F. Con scritto del 27 novembre 2020, l’UFG ha comunicato di rinunciare a presen- tare una risposta al gravame, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale (v. act. 10). Con risposta del 15 dicembre 2020, il MPC chiede che il ricorso sia respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 11).
G. Con replica del 29 dicembre 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 14), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 13).
Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces- sario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna- zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 AIMP).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle pertinenti normative (v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiun- tamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni
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incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate sepa- ratamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il se- questro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la pre- senza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP).
1.4.1 La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assi- stenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002 del 24 febbraio 2003 consid. 1). In linea di massima questo vale anche allorquando l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o respinge una domanda di dis- sequestro (TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la procedura in corso deve concludersi infatti con una decisione di chiusura che determini la destinazione finale dei valori (v. art. 74a cpv. 1 unitamente ad art. 80d AIMP), fermo restando che nell'attesa di tale decisione le misure conservative restano in vigore, riser- vato il caso di espressa comunicazione da parte dell'autorità estera che la con- fisca non può più essere pronunciata (v. art. 33a OAIMP).
1.4.2 L'art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo con- servativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce una particolarità della "piccola assistenza" conformemente alla terza parte dell'AIMP: di regola, è suf- ficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l'assistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere fornita ad uno stadio molto precoce della proce- dura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, di regola, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di con- fisca estera, allorquando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 con- sid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del 6 novembre 2008 consid. 2.3). Per questa forma di coopera- zione, vi è il rischio non trascurabile che molti anni trascorrano tra il sequestro dei valori e la consegna, segnatamente a causa di esigenze procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006 consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010 consid. 2). Tale sistema può sfociare in situazioni insoddisfacenti. In effetti, il titolare del conto che acconsente alla con- segna semplificata della documentazione bancaria giusta l'art. 80c AIMP non può far verificare da un'autorità giudiziaria il rispetto delle condizioni di conces- sione dell'assistenza impugnando la decisione incidentale di conferma del se- questro congiuntamente alla decisione di chiusura concernente la trasmissione
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della documentazione bancaria (v. art. 80e cpv. 1 AIMP), in quanto una tale decisione per l'appunto manca. Di principio, l'atto mediante il quale l'autorità d'esecuzione constata il consenso alla trasmissione semplificata – nella fatti- specie tale consenso figura in uno scritto della ricorrente del 16 luglio 2020 (v. act. 1.1, pag. 4) – non è impugnabile, salvo la sussistenza di un errore ai sensi degli articoli 23 e segg. CO (v. FF 1995 III pag. 30; sentenza del Tribunale fe- derale 1A.64/2005 del 25 maggio 2005 consid. 2.3.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.94 dell'8 novembre 2007 consid. 1.3; RR.2007.104 del 12 luglio 2007). Detto ciò, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, risulta evidente che colui che, dimostrando un'attitudine cooperativa ed in sintonia col principio di celerità (art. 17a AIMP), acconsente alla trasmissione semplificata non deve essere svantaggiato rispetto a colui che non segue tale via (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010 consid. 2; RR.2009.351/354-355 del 15 aprile 2010 consid. 1.4). Al fine di evi- tare situazioni in contrasto con lo spirito della legge, segnatamente con lo spirito dell'art. 80c AIMP, è d'uopo considerare, a livello procedurale, la decisione im- pugnata come una decisione di chiusura, ciò che ha come prima conseguenza che l'ammissibilità del ricorso non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, come seconda conseguenza, che il termine per interporre ricorso non è quello più breve previ- sto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP).
1.4.3 In concreto, l'autorità rogante ha sollecitato sia la trasmissione di documenta- zione bancaria concernente il conto litigioso di cui la ricorrente è titolare, sia il sequestro conservativo dei valori ivi depositati. La ricorrente ha acconsentito alla trasmissione semplificata della documentazione bancaria, ma si è opposta al sequestro dei valori presenti sul conto. Visto quanto espresso ai considerandi precedenti, la decisione impugnata deve essere considerata proceduralmente decisione di chiusura, come rettamente fatto dal MPC, per cui il gravame, tem- pestivamente interposto entro il termine di trenta giorni previsto per l'impugna- zione della decisione di chiusura, è ricevibile, senza che sia necessaria l’alle- gazione di un pregiudizio immediato e irreparabile ex art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.
2. La ricorrente critica innanzitutto l’esposto dei fatti contenuto nella rogatoria. Essa censura la carenza di motivazione e di verosimiglianza circa la realizza- zione di un’asserita appropriazione indebita e di qualsivoglia altra ipotesi di reato.
2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, l’art. 28 AIMP esige in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualifica- zione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona
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contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve espo- sto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circo- stanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
2.2 In concreto, dalla rogatoria risulta che “tra novembre 2018 e maggio 2019 la Segreteria di Stato Vaticana ha effettuato le seguenti operazioni finanziarie:
1. Disinvestimento dal Fondo H., comparto della Fund I. riferibile al finanziere B. 2. Acquisto dell’intera proprietà dell’immobile sito a Londra, di cui era pro- prietaria solo al 45%, per mezzo della società J. SA di C. 3. Estromissione di C. dall’investimento mediante un pagamento di 15 milioni di Euro e passaggio di proprietà dell’immobile alla società K. SA, newco interamente posseduta dalla Segreteria di Stato. Tali operazioni, effettuate con la consulenza del gestore patrimoniale di fiducia della Segreteria di Stato, E., hanno visto l’impiego di somme a destinazione vincolata e con il ricorso a schemi di investimento non trasparenti né coerenti con le normali prassi che regolano gli investimenti im- mobiliari (da qui l’ipotesi di peculato per distrazione) generato ingenti danni al patrimonio della Santa Sede. L’Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato che ha seguito i fatti, e che allo stato delle indagini è gravemente indiziato dei reati sopra ipotizzati, era composto da: L. (Capo Ufficio), D. (funzionario) e M. (funzionario). Si evidenzia come l’investimento nel fondo H. origina da due fi- nanziamenti erogati dalle banche N. e O., entrambi gestiti da E., per un totale di 200,5 milioni di USD. Alla data del 30-9-2019 tali finanziamenti risultavano ancora in essere per un importo pari a 172 milioni di Euro presso la banca N., garantiti dal pegno generale sulle disponibilità rivenienti dalle offerte dei fedeli per il c.d. Obolo di San Pietro e da altri fondi aventi vincolo di scopo. Il ricorso a questa struttura finanziaria, realizzata attraverso la costituzione in pegno dei fondi vincolati anziché attraverso l’impiego diretto delle disponibilità liquide (cd. Credito Lombard), a parere di questo Ufficio, rappresenta la forte evidenza in- diziaria del fatto che essa abbia rappresentato un escamotage per non rendere visibile – come del resto avvenuto per moltissimi anni – la distrazione compiuta. Appare inspiegabile il fatto che, a fronte di liquidità disponibili presso la banca N. per oltre 450 milioni di Euro e concesse in pegno alla banca, la Segreteria di
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Stato abbia fatto ricorso ad un finanziamento” (act. 11.2, pag. 2 e seg.). Dopo aver fornito i dettagli delle tre fasi sopraelencate (v. 11.2, pag. 2 e segg.), l’au- torità rogante afferma che “allo stato delle indagini i danni arrecati al patrimonio della Segreteria di Stato per effetto delle condotte distrattive sopra descritte, risultano di importo ingente (attualmente quantificabili in non meno di 300 milioni di euro)” (act. 11.2, pag. 5). Essa aggiunge che “E. ha avuto un ruolo centrale, sia nell’operazione di Londra, sia in generale come gestore delle finanze della Segreteria di Stato dal 1990 […]. La più gran parte delle attività finanziarie della Segreteria di Stato sono depositate presso il Gruppo Bancario N. il cui gestore esterno sui conti svizzeri è E. mediante le sue società P. SA prima, e Q.&Part- ners dopo […]. Nel portafoglio in deposito presso la banca N. della Segreteria di Stato, appaiono investimenti diretti ed indiretti effettuati da E. riferibili al me- desimo soggetto (lui stesso), con un evidente conflitto di interesse e un possibile rischio di frode a danno della Segreteria di Stato” (act. 11.2, pag. 8). In definitiva, “E. sembra aver contribuito ad utilizzare i fondi della Segreteria di Stato per fini diversi da quelli istituzionali e per investimenti speculativi e non redditizi” (v. ibi- dem). Per quanto riguarda più da vicino A. p.l.c., l’autorità rogante afferma che E., direttore e rappresentante della società ricorrente (v. act. 6.1), avrebbe in- trapreso attività d’investimento contravvenendo a tutte le disposizioni della Se- greteria di Stato, avente diritto economico di A. p.l.c., comportandosi sostan- zialmente uti dominus (v. act. 11.1, pag. 2). Nel complemento del 18 maggio 2020 vengono descritte svariate operazioni d’investimento – legate segnata- mente al fondo G. e riprese nella decisione impugnata (v. act. 1.1, pag. 2 e segg.) – ritenute costituire quantomeno il reato di appropriazione indebita, pre- cisato che la Segreteria di Stato avrebbe investito circa EUR 68 milioni nel fondo G.
Il predetto esposto dei fatti risulta sufficiente per comprendere sia i fatti oggetto d'indagine, i quali toccano anche la ricorrente, sia i reati contestati agli indagati. Esso è senz’altro conforme a quanto prescritto dall’art. 28 AIMP e dalla relativa giurisprudenza, per cui le censure in questo ambito vanno disattese.
3. L’insorgente afferma che la rogatoria e il suo complemento sarebbero comun- que da rifiutare, almeno per quanto attiene alla fattispecie in esame, vertendo il procedimento vaticano con ogni evidenza su una fattispecie priva di qualsivoglia rilevanza penale ai sensi del diritto svizzero.
3.1 Nel diritto interno, il principio della doppia punibilità è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del di- ritto svizzero, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione –
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sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 con- sid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualifica- zione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'am- bito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condi- zione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii). La doppia punibilità deve essere esaminata secondo il diritto in vigore nello Stato richiesto nel momento in cui la decisione sulla cooperazione è presa, e non secondo il diritto in vigore al momento della conclusione di un trattato, della commissione di un'eventuale infrazione o della presentazione della do- manda di assistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.205/2006 del 7 di- cembre 2006 consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.36 del 7 maggio 2007 consid. 1 con rinvii).
3.2 In concreto, premesso che non tocca al giudice dell’assistenza approfondire i fatti descritti in rogatoria tantomeno statuire sulle accuse formulate dall’autorità rogante nei confronti degli indagati, si rileva che le operazioni descritte nel com- plemento rogatoriale del 18 maggio 2020 (v. supra consid. 2.2) possono essere sussunte ai reati di appropriazione indebita (art. 138 CP) e/o amministrazione infedele (art. 158 CP), per cui la condizione della doppia punibilità è ossequiata. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso le distrazioni ipotizzate dall’au- torità rogante non rappresentano una forma di “gestione di patrimoni di terzi in perfetto ossequio delle disposizioni contrattuali e legali applicabili” (act. 1, pag. 10), ma malversazioni in chiaro contrasto con gli obblighi di corretta ammi- nistrazione dei patrimoni in questione, con ipotesi di danno molto consistenti, che spetterà al giudice estero del merito valutare nel dettaglio. Anche questa censura va pertanto respinta.
4. La ricorrente sostiene che i valori sequestrati non sono la conseguenza diretta di alcun reato. A suo dire, il mantenimento del sequestro litigioso risulta inutile e manifestamente sproporzionato, quindi incompatibile con il requisito dell’utilità potenziale che disciplina l’esame della legittimità di tali misure coercitive. Esso non solo impedirebbe la liquidazione e la restituzione dei fondi alla loro benefi- ciaria economica, ma rischierebbe di causare danni ingenti sia alla ricorrente che alla stessa Segreteria di Stato.
4.1 4.1.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2;
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136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione bancaria, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 feb- braio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio es- sere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’au- torità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reato o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera docu- mentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali do- mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 con- sid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1
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AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecu- zione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).
4.1.2 In concreto, occorre innanzitutto ribadire che la ricorrente, in data 16 luglio 2020, ha acconsentito alla trasmissione semplificata all’autorità rogante di tutta la documentazione bancaria relativa al suo conto (v. act. 1.1, pag. 4), senza contestare quindi né la proporzionalità della misura né l’utilità potenziale della documentazione. Essa ha certo affermato di aver proceduto in tal modo al fine di fornire “al MPC tutti gli elementi a riprova dell’assurdità dell’ipotesi di reato invocata dall’Autorità rogante” (v. act. 1, pag. 10). Tuttavia, il fatto che E., inda- gato nel procedimento estero, abbia gestito per svariati anni la società ricorrente per investire denaro della Santa Sede, permette senz’altro di concludere che l’utilità potenziale della documentazione in questione è certamente data. Il MPC ha del resto messo in evidenza svariate operazioni avvenute sul conto litigioso (accrediti e addebiti di somme molto importanti indubbiamente compatibili con le ipotesi investigative; v. act. 1.1, pag. 6 e seg.) che meritano degli approfon- dimenti da parte degli inquirenti esteri.
4.2
4.2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).
4.2.2 Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 2.2 e 4.1.2) non- ché il danno globale di non meno di EUR 300 milioni indicato dall’autorità ro- gante, importo decisamente superiore ai valori qui sequestrati, è senz'altro pos- sibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro della relazione intestata alla ricorrente. Il potenziale nesso fra il denaro seque- strato e i reati contestati a E. è dato: toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'a- vente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, il
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sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ul- timo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronun- ciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostanziato nessuno sproporzionato pregiudizio economico cagionato dal sequestro, limitandosi ad affermare in ma- niera del tutto generica che i fondi in questione “restando congelati, rischiano per ovvie ragioni e con ogni evidenza di causare ingenti perdite, svalutazioni, e ingenti danni economici a tutte le parti coinvolte” (v. act. 1, pag. 12), per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Il MPC ha del resto proceduto, previo assenso dell’autorità rogante, a svariati sblocchi parziali della relazione finalizzati a garantire la continuazione dell’attività della ricorrente (v. act. 11, pag. 9), fatto riconosciuto dalla ricorrente stessa (v. act. 13, pag. 7). Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.
5. In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 7'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 7'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 1° marzo 2021
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Federico F. Forni e Costantino Castelli - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).