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RR.2020.132

Bundesstrafgericht · 2020-09-09 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Esame degli atti (art. 80b AIMP)

Sachverhalt

A. Con domanda di assistenza giudiziaria 21 gennaio 2020 l’autorità penale brasi- liana ha richiesto il trasferimento ai fini di confisca del saldo della relazione n. 1 intestata alla società B. Limited presso la banca C., basandosi su un “acordo de colaboração premiada” che D. ha concluso con il Ministero pubblico federale brasiliano nel novembre 2016, la cui clausola 4, cpv. IV, prevede in particolare la confisca di tutti i valori patrimoniali da lui ricevuti all’estero in provenienza dal “settore Z.” del gruppo E., fra cui i valori patrimoniali depositati sulla citata rela- zione bancaria intestata alla società B. Limited. Secondo le informazioni fornite in rogatoria, l’accordo di collaborazione di D. è stato omologato dal Supremo Tribunal Federal. Nel rispetto di tale accordo, in data 27 febbraio 2018 D. ha sottoscritto una dichiarazione con la quale, fra l’altro, rinunciava a tutti i beni da lui detenuti per il tramite della società B. Limited e si impegnava a sottoscrivere i documenti necessari al loro trasferimento in favore dell’autorità penale brasi- liana (v. act. 9, pag. 2).

B. Con scritto del 13 maggio 2020, A., ex moglie di D., ha chiesto al MPC di poter accedere agli atti dell’incarto della rogatoria di cui sopra, al fine di far valere sue pretese sui fondi di cui sopra derivanti dalla convenzione di divorzio sottoscritta dai predetti nel 2012 (v. act. 1, pag. 3)

C. Con risposta del 22 maggio 2020, il MPC ha respinto tale richiesta, affermando, in sostanza, che A. non è né titolare né avente diritto economico del conto in questione, il quale, oltre che essere oggetto dell’accordo di collaborazione con- cluso con le autorità penali brasiliani (v. supra lett. A), non sarebbe neppure menzionato nella convenzione di divorzio del 2012.

D. Il 3 giugno 2020 A. ha interposto ricorso avverso il suddetto scritto del 22 mag- gio 2020 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, a titolo di provvedimento urgente, di ordinare al MPC di rinviare ogni decisione di consegna dei valori di cui sopra sino all’emanazione di una deci- sione nella presente procedura. Nel merito, ella postula l’accoglimento del gra- vame, l’annullamento della decisione impugnata nonché l’accesso agli atti rela- tivi all’incarto rogatoriale RH.20.0088 (v. act. 1, pag. 2).

E. Mediante decisione del 4 giugno 2020, questa Corte ha ordinato in via super- cautelare al MPC di sospendere l’esecuzione di eventuali decisioni di consegna al Brasile di valori patrimoniali sequestrati a scopo conservativo nella procedura

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rogatoriale RH.20.0088 concernente D. sino all’emanazione di una decisione da parte di questo Tribunale nella presente causa (v. act. 2).

F. Con risposta del 24 giugno 2020, il MPC ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 9). Con scritto del 9 luglio 2020, l’Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha chiesto che il ricorso venga respinto (v. 10).

G. Con replica del 23 luglio 2020, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 13), la ricorrente ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 12).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

E. 1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede- razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe- nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito: Trattato svizzero-brasiliano). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

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v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.5 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiun- tamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a) o la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b). Secondo la giurisprudenza, la decisione mediante la quale l’autorità d’esecuzione nega ad una persona la qualità di parte alla procedura rogatoriale deve essere trattata proceduralmente come una decisione di chiusura (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.11 e RR.2020.12 del 21 luglio 2020 consid. 2.1; RR.2019.97 del 19 giugno 2019 pag. 4; RR.2014.95 del 23 ottobre 2014 consid. 2.2.3 con rinvii).

E. 1.6 Giusta l’art. 80h lett. b AIMP, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personal- mente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa. Le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero possono impugnare deci- sioni alle medesime condizioni (art. 21 cpv. 3 AIMP). È di principio legittimata a ricorrere la persona che sostiene che l’autorità precedente a torto non le ha riconosciuto la legittimazione ricorsuale (DTF 128 II 211 consid. 2.2; 124 II 124 consid. 1b; 122 II 130 consid. 1).

E. 1.7 In concreto, la ricorrente contesta il rifiuto d’accesso agli atti del procedimento rogatoriale RH.20.0088 pronunciato dal MPC, il quale motiva tale decisione so- stenendo, in sostanza, l’estraneità della predetta rispetto alla relazione n. 1 in- testata alla società B. Limited (v. supra Fatti lett. C). Implicitamente, l’autorità d’esecuzione ha quindi negato la qualità di parte alla ricorrente. Tale decisione deve dunque essere trattata proceduralmente come una decisione di chiusura. La ricorrente è direttamente toccata dal rifiuto d’accesso agli atti e dispone di principio di un interesse degno di protezione a che la presente Corte si chini sulle sue censure. Occorre dunque entrare nel merito del gravame.

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E. 2 La ricorrente afferma che la sua legittimazione ricorsuale deve permetterle di accedere agli atti dell’incarto, questo al fine di supportare le sue pretese in re- lazione alla relazione bancaria intestata a B. Limited e di far valere i propri diritti sui valori patrimoniali, oltre che per ottenere la notifica della decisione di chiu- sura con la quale l’autorità d’esecuzione potrebbe ordinare la trasmissione dei valori in questione all’autorità rogante a fini di confisca o restituzione.

E. 2.1 Secondo l’art. 80b AIMP, gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi. È avente diritto ai sensi di tale disposizione la persona che dispone della qualità di parte, quindi colei che è legittimata a ricorrere giusta l’art. 80h lett. b AIMP (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.11 e RR.2020.12 consid. 4.1 con rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toc- cato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii). In via giurispru- denziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, seque- stro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 con- sid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii).

L’art. 12 n. 1 Trattato svizzero-brasiliano prevede che gli oggetti e i beni che costituiscono provento di un reato commesso e perseguito dallo Stato richie- dente e confiscati dallo Stato richiesto, nonché i beni di rimpiazzo il cui valore corrisponde a tale reato, possono altresì essere restituiti allo Stato richiedente in vista della loro confisca, fatte salve le pretese su tali oggetti e beni avanzate in buona fede da terzi. Nel diritto interno, la protezione dei terzi di buona fede è prevista all’art. 74a cpv. 4 AIMP.

E. 2.2 Nella fattispecie, la ricorrente potrebbe avere un interesse diretto ad accedere agli atti dell’incarto rogatoriale nella misura in cui afferma di essere avente diritto economico dei valori depositati sul conto intestato a B. Limited. Ella sostiene infatti di essere titolare delle parti sociali della società B. Limited in virtù di una

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convenzione di divorzio del 27 gennaio 2012 e di avere regolarizzato da tempo la sua posizione con le autorità fiscali brasiliane in relazione ai valori in que- stione, sino a quel momento non dichiarati. L’insorgente invoca all’uopo la sua qualità di terzo di buona fede ai sensi degli art. 12 Trattato svizzero-brasiliano e 74a cpv. 4 lett. c AIMP.

E. 2.3 Anzitutto, va preso atto che l’accordo di collaborazione sottoscritto dall’ex marito della ricorrente con il Ministero pubblico federale brasiliano nel novembre 2016 prevede, nella sua clausola 4, capoverso IV, la confisca di tutti i valori patrimo- niali da lui ricevuti all’estero in provenienza dal settore X. del gruppo E., fra cui i valori patrimoniali litigiosi (v. act. 9, pag. 2). Secondo le informazioni fornite dall’autorità rogante, l’accordo in questione è stato omologato dal Supremo Tri- bunal Federal. Nel rispetto di tale accordo, in data 27 febbraio 2018 D. ha sot- toscritto una dichiarazione con la quale, tra l’altro, rinunciava a tutti i beni da lui detenuti per il tramite della società B. Limited e si impegnava a sottoscrivere i documenti necessari per il loro trasferimento in favore dell’autorità penale bra- siliana (v. ibidem). Orbene, come rettamente osservato dal MPC e ammesso dalla stessa ricorrente (v. act. 9.2), la convenzione di divorzio del 27 gennaio 2012 non menziona l’esistenza della relazione intestata a B. Limited presso la banca C. (v. act. 9.3). Il fatto che tale relazione sia stata inserita nel 2016 in una dichiarazione d’imposta destinata al fisco brasiliano (v. act. 9.4) non permette di dimostrare quanto asserito dalla ricorrente, anche perché il formulario A della relazione in questione, che indica l’ex marito D. quale avente diritto economico dei valori depositati (v. act. 9.5), non è mai stato modificato nel senso qui invo- cato dall’insorgente, neppure dopo il 2016.

Per quanto attiene agli affidavit prodotti, uno redatto dal legale brasiliano della ricorrente (v. act. 9.6) e l’altro da un avvocato fiscalista di Sao Paulo (v. act. 12.1), che corroborerebbero la posizione di quest’ultima, essi non hanno qui valore dirimente.

Che la titolarità delle parti sociali di B. Limited in capo alla ricorrente sia lungi dall’essere stabilita è del resto dimostrato dal fatto che, come ammesso dalla stessa ricorrente, “le 30 juin 2020, et par l’intermédiaire de ses conseils brési- liens, la recourante a déposé une requête auprès du State of Sao Paulo Court of Justice, Family and Probate Court Division of Pinheiros Regional District en vue de l’attribution en sa faveur du 100% des parts de la société (Pièce 3). Cette procédure est actuellement en cours, puisque la procédure a été ouverte sous le numéro de référence […] et que le Tribunal a imparti un délai de 15 jours à M. D. pour se déterminer (Pièce 5). Partant, le registre public relatif l’attribution des parts sera vraisemblablement modifié et actualisé dans le sens de ce qui précède” (v. act. 12, pag. 2). Ma anche ipotizzando un simile esito, essendo oramai noto alla ricorrente che i valori litigiosi sono oggetto di sequestro penale

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in quanto sospettati di essere di origine illecita, al momento dell’eventuale ac- quisizione di un diritto reale difetterebbe in ogni caso la buona fede prevista all’art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP.

In definitiva, non avendo l’insorgente dimostrato di essere titolare di alcun diritto sui valori depositati sulla relazione n. 1 intestata alla società B. Limited presso la banca C., è a giusto titolo che il MPC le ha rifiutato l’accesso agli atti del procedimento rogatoriale. La censura in questo ambito va dunque respinta.

E. 3 In conclusione, il ricorso è respinto.

E. 4 Visto l’esito della causa, l’ordine emanato in via supercautelare al MPC di so- spendere l’esecuzione di eventuali decisioni di consegna al Brasile di valori pa- trimoniali sequestrati a scopo conservativo nella procedura rogatoriale RH.20.0088 concernente D. sino all’emanazione di una decisione da parte di questo Tribunale nella presente causa è revocato.

E. 5 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 3’000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese di pari importo già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. L’ordine emanato in via supercautelare al Ministero pubblico della Confedera- zione di sospendere l’esecuzione di eventuali decisioni di consegna al Brasile di valori patrimoniali sequestrati a scopo conservativo nella procedura rogato- riale RH.20.0088 concernente D. sino all’emanazione di una decisione da parte di questo Tribunale nella presente causa è revocato.
  3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 9 settembre 2020 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dagli avv. Pascal de Preux e Daniel Trajilovic,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile

Esame degli atti (art. 80b AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2020.132 Procedura secondaria: RP.2020.35

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Fatti: A. Con domanda di assistenza giudiziaria 21 gennaio 2020 l’autorità penale brasi- liana ha richiesto il trasferimento ai fini di confisca del saldo della relazione n. 1 intestata alla società B. Limited presso la banca C., basandosi su un “acordo de colaboração premiada” che D. ha concluso con il Ministero pubblico federale brasiliano nel novembre 2016, la cui clausola 4, cpv. IV, prevede in particolare la confisca di tutti i valori patrimoniali da lui ricevuti all’estero in provenienza dal “settore Z.” del gruppo E., fra cui i valori patrimoniali depositati sulla citata rela- zione bancaria intestata alla società B. Limited. Secondo le informazioni fornite in rogatoria, l’accordo di collaborazione di D. è stato omologato dal Supremo Tribunal Federal. Nel rispetto di tale accordo, in data 27 febbraio 2018 D. ha sottoscritto una dichiarazione con la quale, fra l’altro, rinunciava a tutti i beni da lui detenuti per il tramite della società B. Limited e si impegnava a sottoscrivere i documenti necessari al loro trasferimento in favore dell’autorità penale brasi- liana (v. act. 9, pag. 2).

B. Con scritto del 13 maggio 2020, A., ex moglie di D., ha chiesto al MPC di poter accedere agli atti dell’incarto della rogatoria di cui sopra, al fine di far valere sue pretese sui fondi di cui sopra derivanti dalla convenzione di divorzio sottoscritta dai predetti nel 2012 (v. act. 1, pag. 3)

C. Con risposta del 22 maggio 2020, il MPC ha respinto tale richiesta, affermando, in sostanza, che A. non è né titolare né avente diritto economico del conto in questione, il quale, oltre che essere oggetto dell’accordo di collaborazione con- cluso con le autorità penali brasiliani (v. supra lett. A), non sarebbe neppure menzionato nella convenzione di divorzio del 2012.

D. Il 3 giugno 2020 A. ha interposto ricorso avverso il suddetto scritto del 22 mag- gio 2020 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, a titolo di provvedimento urgente, di ordinare al MPC di rinviare ogni decisione di consegna dei valori di cui sopra sino all’emanazione di una deci- sione nella presente procedura. Nel merito, ella postula l’accoglimento del gra- vame, l’annullamento della decisione impugnata nonché l’accesso agli atti rela- tivi all’incarto rogatoriale RH.20.0088 (v. act. 1, pag. 2).

E. Mediante decisione del 4 giugno 2020, questa Corte ha ordinato in via super- cautelare al MPC di sospendere l’esecuzione di eventuali decisioni di consegna al Brasile di valori patrimoniali sequestrati a scopo conservativo nella procedura

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rogatoriale RH.20.0088 concernente D. sino all’emanazione di una decisione da parte di questo Tribunale nella presente causa (v. act. 2).

F. Con risposta del 24 giugno 2020, il MPC ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 9). Con scritto del 9 luglio 2020, l’Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha chiesto che il ricorso venga respinto (v. 10).

G. Con replica del 23 luglio 2020, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 13), la ricorrente ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 12).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

Diritto: 1.

1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede- razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe- nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito: Trattato svizzero-brasiliano). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

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v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.5 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiun- tamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a) o la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b). Secondo la giurisprudenza, la decisione mediante la quale l’autorità d’esecuzione nega ad una persona la qualità di parte alla procedura rogatoriale deve essere trattata proceduralmente come una decisione di chiusura (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.11 e RR.2020.12 del 21 luglio 2020 consid. 2.1; RR.2019.97 del 19 giugno 2019 pag. 4; RR.2014.95 del 23 ottobre 2014 consid. 2.2.3 con rinvii).

1.6 Giusta l’art. 80h lett. b AIMP, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personal- mente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa. Le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero possono impugnare deci- sioni alle medesime condizioni (art. 21 cpv. 3 AIMP). È di principio legittimata a ricorrere la persona che sostiene che l’autorità precedente a torto non le ha riconosciuto la legittimazione ricorsuale (DTF 128 II 211 consid. 2.2; 124 II 124 consid. 1b; 122 II 130 consid. 1).

1.7 In concreto, la ricorrente contesta il rifiuto d’accesso agli atti del procedimento rogatoriale RH.20.0088 pronunciato dal MPC, il quale motiva tale decisione so- stenendo, in sostanza, l’estraneità della predetta rispetto alla relazione n. 1 in- testata alla società B. Limited (v. supra Fatti lett. C). Implicitamente, l’autorità d’esecuzione ha quindi negato la qualità di parte alla ricorrente. Tale decisione deve dunque essere trattata proceduralmente come una decisione di chiusura. La ricorrente è direttamente toccata dal rifiuto d’accesso agli atti e dispone di principio di un interesse degno di protezione a che la presente Corte si chini sulle sue censure. Occorre dunque entrare nel merito del gravame.

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2. La ricorrente afferma che la sua legittimazione ricorsuale deve permetterle di accedere agli atti dell’incarto, questo al fine di supportare le sue pretese in re- lazione alla relazione bancaria intestata a B. Limited e di far valere i propri diritti sui valori patrimoniali, oltre che per ottenere la notifica della decisione di chiu- sura con la quale l’autorità d’esecuzione potrebbe ordinare la trasmissione dei valori in questione all’autorità rogante a fini di confisca o restituzione.

2.1 Secondo l’art. 80b AIMP, gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi. È avente diritto ai sensi di tale disposizione la persona che dispone della qualità di parte, quindi colei che è legittimata a ricorrere giusta l’art. 80h lett. b AIMP (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.11 e RR.2020.12 consid. 4.1 con rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toc- cato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii). In via giurispru- denziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, seque- stro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 con- sid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii).

L’art. 12 n. 1 Trattato svizzero-brasiliano prevede che gli oggetti e i beni che costituiscono provento di un reato commesso e perseguito dallo Stato richie- dente e confiscati dallo Stato richiesto, nonché i beni di rimpiazzo il cui valore corrisponde a tale reato, possono altresì essere restituiti allo Stato richiedente in vista della loro confisca, fatte salve le pretese su tali oggetti e beni avanzate in buona fede da terzi. Nel diritto interno, la protezione dei terzi di buona fede è prevista all’art. 74a cpv. 4 AIMP.

2.2 Nella fattispecie, la ricorrente potrebbe avere un interesse diretto ad accedere agli atti dell’incarto rogatoriale nella misura in cui afferma di essere avente diritto economico dei valori depositati sul conto intestato a B. Limited. Ella sostiene infatti di essere titolare delle parti sociali della società B. Limited in virtù di una

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convenzione di divorzio del 27 gennaio 2012 e di avere regolarizzato da tempo la sua posizione con le autorità fiscali brasiliane in relazione ai valori in que- stione, sino a quel momento non dichiarati. L’insorgente invoca all’uopo la sua qualità di terzo di buona fede ai sensi degli art. 12 Trattato svizzero-brasiliano e 74a cpv. 4 lett. c AIMP.

2.3 Anzitutto, va preso atto che l’accordo di collaborazione sottoscritto dall’ex marito della ricorrente con il Ministero pubblico federale brasiliano nel novembre 2016 prevede, nella sua clausola 4, capoverso IV, la confisca di tutti i valori patrimo- niali da lui ricevuti all’estero in provenienza dal settore X. del gruppo E., fra cui i valori patrimoniali litigiosi (v. act. 9, pag. 2). Secondo le informazioni fornite dall’autorità rogante, l’accordo in questione è stato omologato dal Supremo Tri- bunal Federal. Nel rispetto di tale accordo, in data 27 febbraio 2018 D. ha sot- toscritto una dichiarazione con la quale, tra l’altro, rinunciava a tutti i beni da lui detenuti per il tramite della società B. Limited e si impegnava a sottoscrivere i documenti necessari per il loro trasferimento in favore dell’autorità penale bra- siliana (v. ibidem). Orbene, come rettamente osservato dal MPC e ammesso dalla stessa ricorrente (v. act. 9.2), la convenzione di divorzio del 27 gennaio 2012 non menziona l’esistenza della relazione intestata a B. Limited presso la banca C. (v. act. 9.3). Il fatto che tale relazione sia stata inserita nel 2016 in una dichiarazione d’imposta destinata al fisco brasiliano (v. act. 9.4) non permette di dimostrare quanto asserito dalla ricorrente, anche perché il formulario A della relazione in questione, che indica l’ex marito D. quale avente diritto economico dei valori depositati (v. act. 9.5), non è mai stato modificato nel senso qui invo- cato dall’insorgente, neppure dopo il 2016.

Per quanto attiene agli affidavit prodotti, uno redatto dal legale brasiliano della ricorrente (v. act. 9.6) e l’altro da un avvocato fiscalista di Sao Paulo (v. act. 12.1), che corroborerebbero la posizione di quest’ultima, essi non hanno qui valore dirimente.

Che la titolarità delle parti sociali di B. Limited in capo alla ricorrente sia lungi dall’essere stabilita è del resto dimostrato dal fatto che, come ammesso dalla stessa ricorrente, “le 30 juin 2020, et par l’intermédiaire de ses conseils brési- liens, la recourante a déposé une requête auprès du State of Sao Paulo Court of Justice, Family and Probate Court Division of Pinheiros Regional District en vue de l’attribution en sa faveur du 100% des parts de la société (Pièce 3). Cette procédure est actuellement en cours, puisque la procédure a été ouverte sous le numéro de référence […] et que le Tribunal a imparti un délai de 15 jours à M. D. pour se déterminer (Pièce 5). Partant, le registre public relatif l’attribution des parts sera vraisemblablement modifié et actualisé dans le sens de ce qui précède” (v. act. 12, pag. 2). Ma anche ipotizzando un simile esito, essendo oramai noto alla ricorrente che i valori litigiosi sono oggetto di sequestro penale

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in quanto sospettati di essere di origine illecita, al momento dell’eventuale ac- quisizione di un diritto reale difetterebbe in ogni caso la buona fede prevista all’art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP.

In definitiva, non avendo l’insorgente dimostrato di essere titolare di alcun diritto sui valori depositati sulla relazione n. 1 intestata alla società B. Limited presso la banca C., è a giusto titolo che il MPC le ha rifiutato l’accesso agli atti del procedimento rogatoriale. La censura in questo ambito va dunque respinta.

3. In conclusione, il ricorso è respinto.

4. Visto l’esito della causa, l’ordine emanato in via supercautelare al MPC di so- spendere l’esecuzione di eventuali decisioni di consegna al Brasile di valori pa- trimoniali sequestrati a scopo conservativo nella procedura rogatoriale RH.20.0088 concernente D. sino all’emanazione di una decisione da parte di questo Tribunale nella presente causa è revocato.

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 3’000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese di pari importo già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. L’ordine emanato in via supercautelare al Ministero pubblico della Confedera- zione di sospendere l’esecuzione di eventuali decisioni di consegna al Brasile di valori patrimoniali sequestrati a scopo conservativo nella procedura rogato- riale RH.20.0088 concernente D. sino all’emanazione di una decisione da parte di questo Tribunale nella presente causa è revocato. 3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 10 settembre 2020

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Pascal de Preux e Daniel Trajilovic - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).