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RR.2019.328

Bundesstrafgericht · 2020-04-28 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Sachverhalt

A. Il 14 maggio 2018 il Ministero pubblico federale brasiliano (Procuradoria da Re- pública no Estado do Paranà) ha presentato alla Svizzera una domanda di as- sistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e C. per i reati di corruzione attiva (art. 333 CP/BR), riciclaggio di denaro (art. 1 della legge n. 9.613/1998) e organizzazione criminale (art. 2 della legge

n. 12.850/2013). In sostanza, le indagini brasiliane hanno permesso di appurare l’esistenza di una presunta organizzazione criminale dedita alla corruzione at- tiva nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti pubblici da parte della società Pe- trobras a imprese attive in diversi settori, quali le costruzioni di opere pubbliche, cantieri navali e servizi. Queste imprese avrebbero formato un cartello e pagato tangenti a funzionari pubblici, operatori finanziari e terzi con successivi atti di riciclaggio di denaro. Nel cartello figurerebbe anche il gruppo D., il quale si sa- rebbe servito all’uopo di società offshore che avrebbero funto da casse nere con relazioni bancarie anche in Svizzera (v. atto 02-00-0015 e segg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).

Con la sua domanda l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca E., Lugano, in- testata ad A. Inc. e di cui B. è stato avente diritto economico con diritto di firma (v. atto 02-00-0025 incarto MPC).

B. Con decisione del 18 giugno 2018, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. act. 1, allegato 2, pag. 4), è entrato nel merito della stessa, precisando che le misure di esecu- zione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1, allegato 4).

C. Con decisione incidentale di medesima data, il MPC ha ordinato l'acquisizione presso la banca E. della documentazione bancaria richiesta dall’autorità ro- gante, già in possesso della stessa autorità nell’ambito del parallelo procedi- mento interno SV.17.0220-REZ (v. act. 1, allegato 4).

D. Con decisione di chiusura del 5 novembre 2019, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità brasiliane della documentazione bancaria concernente la re- lazione di A Inc. (v. act. 1, allegato 2).

E. Il 28 novembre 2019 A. Inc. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, in via principale: l’annullamento della decisione di chiusura del MPC,

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con la reiezione definitiva della commissione rogatoria del 14 maggio 2018 (di- spositivo n. 1) e la conseguente revoca della disposizione con cui il MPC ha disposto la trasmissione all’autorità rogante (ev. per il tramite dell’UFG) della documentazione descritta (dispositivo n. 2); l’accertamento del carattere abu- sivo della trasmissione spontanea d’informazioni del 14 novembre 2017 inol- trata al Brasile, nonché dell’utilizzo da parte del Ministero pubblico federale bra- siliano (in seguito: MPF) in contrasto con le riserve formulate dal MPC, con l’or- dine fatto al MPC o all’UFG di comunicare il divieto alla destinataria della stessa di utilizzare le informazioni ricevute ovvero di chiederne la restituzione. In via subordinata, essa chiede l’annullamento della decisione di chiusura, con la con- seguente revoca della disposizione con cui il MPC ha disposto la trasmissione all’autorità rogante (ev. per il tramite dell’UFG) della documentazione descritta (dispositivo n. 2), e quindi il rinvio della causa al MPC perché: sospenda la pro- cedura; previamente a una sua eventuale nuova decisione di chiusura, richieda e ottenga dall’autorità rogante i documenti richiesti nonché le dovute garanzie; accerti il carattere abusivo della trasmissione spontanea d’informazioni del 14 novembre 2017 inoltrata al Brasile, nonché dell’utilizzo da parte del MPF in contrasto con le riserve formulate dal MPC, con l’ordine fatto al MPC o all’UFG di comunicare il divieto alla destinataria della stessa di utilizzare le informazioni contenute ovvero di chiederne la restituzione (v. act. 1, pag. 2 e seg.).

F. Con scritti del 14 e 16 gennaio 2020, l’UFG risp. il MPC postulano la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 9 e 10).

G. Con replica del 24 febbraio 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 15), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 14).

H. Con scritti del 2 e 4 marzo 2020, il MPC risp. l’UFG hanno informato questa Corte della loro intenzione di presentare una duplica, chiedendo un termine all’uopo (v. act. 16 e 18).

I. Con duplica del 18 marzo 2020, il MPC ha ribadito le proprie conclusioni (v. act. 20). Con lettera del 30 marzo 2020, l’UFG ha proposto la reiezione del gra- vame (v. act. 21). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi alla ricorrente per co- noscenza (v. act. 22).

J. Con triplica spontanea del 14 aprile 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per co- noscenza (v. act. 26), la ricorrente ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 25).

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Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede- razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe- nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito: Trattato svizzero-brasiliano). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 28 ottobre 2019, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricor- rente è legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 con- sid. 1.6 pag. 82).

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E. 2 La ricorrente sostiene innanzitutto che le relazioni di assistenza tra Svizzera e Brasile sarebbero da considerare interrotte a causa dell’assenza di reciprocità dovuta alla violazione da parte del Brasile del suo impegno internazionale. Più precisamente, l’autorità richiedente, dando seguito ad una rogatoria del MPC, avrebbe subordinato la concessione dell’assistenza alla condizione che le in- formazioni fornite non fossero utilizzate contro C. o contro una società del gruppo D. o del gruppo F.

Questa Corte rileva che in data 18 giugno 2019 il MPC ha presentato al Brasile una domanda di assistenza nell’ambito del procedimento interno SV.17.0220 (v. atto 18-02-1284 e segg. incarto MPC). Con scritto del 31 luglio 2019 le au- torità brasiliane hanno effettivamente chiesto al MPC, tramite l’UFG, di firmare una dichiarazione secondo la quale lo stesso si impegnava a non utilizzare né contro C., che ha concluso un accordo di collaborazione con le autorità giudi- ziarie brasiliane, né contro qualsiasi società del gruppo D. né contro il gruppo F. le informazioni che sarebbero state trasmesse dal Brasile (v. atto 18-02-1313 e segg. incarto MPC). In data 30 agosto 2019 l’UFG ha risposto alle autorità brasiliane dichiarando che la Svizzera non accettava le condizioni in questione. Tutt’al più, essa avrebbe potuto firmare eccezionalmente la seguente dichiara- zione, intitolata “Undertaking of Specialty”: “The ____ (authorities) undertakes that the information requested in the request of mutual legal assistance in crim- inal matters ____ will not be used, without the prior consent from the Brasilian authorities, for a matter against the following collaborators: ___”. L’UFG ha ag- giunto che il MPC avrebbe potuto firmare tale dichiarazione unicamente per C., ma non per società del gruppo D. o del gruppo F. (v. atto 18-02-1308 e seg. incarto MPC). Ora, nella misura in cui il MPC afferma di non aver firmato nessun accordo con le autorità brasiliane e che quest’ultime non hanno reiterato la loro richiesta (v. act. 10, pag. 7; act. 20, pag. 2), la censura in questo ambito va respinta. In queste circostanze, il parere giuridico del 21 novembre 2019 pre- sentato dalla ricorrente in sede di replica, che parte dal presupposto (errato) che la Svizzera abbia accettato le condizioni poste dalle autorità brasiliane, nulla toglie a questa conclusione (v. act. 14, pag. 17 e segg., e act. 14.11). Pure da disattendere è la censura legata all’asserita interruzione della collaborazione tra Brasile e Svizzera. A tal proposito, il MPC ha dichiarato che la circostanza che non vi sia più stata corrispondenza tra i due Stati nell’ambito della presente procedura rogatoriale è unicamente dovuta al fatto che le autorità brasiliane sono in attesa dell’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria da parte dell’autorità rogata (v. act. 20, pag. 3). L’UFG, dal canto suo, ha affermato che le relazioni e la cooperazione giudiziaria condotte dalle autorità svizzere con le autorità brasiliane sono regolari, efficaci e vertono su un numero considerevole di procedure e non vi sono ragioni per porvi fine (v. act. 21, pag. 2). Per quanto concerne invece il ritiro della rogatoria da parte del MPC (v. act. 20.1), ciò è la conseguenza logica dell’abbandono del procedimento svizzero nei confronti di B., decisione intervenuta il 6 dicembre 2019 sulla base degli art. 319 cpv. 1

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lett. a ed e CPP in combinazione con l’art. 8 cpv. 3 CPP (v. act. 20, pag. 2). Il fatto che tra il 30 agosto e il 6 dicembre 2019 le autorità brasiliane non abbiano più contattato quelle svizzere non permette di certo di concludere, come soste- nuto dalla ricorrente (v. act. 25, pag. 2 e seg.), che vi sia un’interruzione delle relazioni tra i due Paesi.

E. 3 La ricorrente sostiene che la rogatoria violerebbe l’ordine pubblico e gli interessi essenziali della Svizzera, beni giuridici protetti dagli art. 3 n. 1 lett. d Trattato svizzero-brasiliano e art. 1a AIMP. Da una parte, l’autorità brasiliana avrebbe chiesto l’edizione e il sequestro di documentazione nonché il blocco dei saldi attivi di svariate relazioni bancarie senza disporre della necessaria autorizza- zione di un giudice brasiliano. D’altra parte, essa avrebbe pubblicato su internet il contenuto della trasmissione spontanea d’informazioni del MPC del 14 no- vembre 2017.

E. 3.1 L’art. 3 n.1 lett. d Trattato svizzero-brasiliano prevede che l’assistenza giudizia- ria può essere rifiutata se lo Stato richiesto ritiene che l’esecuzione della do- manda possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali del proprio Paese, così come determinati dalla sua autorità competente. Di contenuto simile l’art. 1a AIMP, secondo il quale tale legge si applica tenendo conto dei diritti di sovranità, della sicurezza, dell’ordine pubblico e d’altri interessi essenziali della Svizzera (v. ZIMMERMANN, La coopération ju- diciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 710). Quest’ultima disposizione può essere invocata unicamente da cittadini svizzeri e da stranieri domiciliati in Svizzera, come pure da società aventi sede o una stabile organiz- zazione in Svizzera (v. GAAC 2009.8 consid. 7). Secondo l’art. 17 cpv. 1 AIMP, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) decide nel caso dell’art. 1a AIMP. Nei trenta giorni che seguono la comunicazione scritta della decisione finale può essere chiesta una decisione del Dipartimento.

E. 3.2 In concreto, nella misura in cui la società ricorrente ha invocato la violazione dell’art. 1a AIMP dinanzi a questa Corte e non al Dipartimento federale di giu- stizia e polizia, come previsto dall’art. 17 cpv. 1 AIMP, le censure sono inam- missibili. Si rileva del resto, a titolo abbondanziale, che, avendo l’insorgente la sua sede all’estero, senza nessuna stabile organizzazione in Svizzera, le cen- sure presentate sarebbero da disattendere anche per tale motivo. Visto quanto precede, la richiesta di sospensione nonché di acquisizione dei documenti che, a mente della ricorrente, avrebbero indotto il giudice brasiliano a negare l’auto- rizzazione al sequestro (v. act. 1, pag. 68), vanno parimenti disattese.

E. 4 L’insorgente afferma che le autorità giudiziarie brasiliane non sarebbero com- petenti per perseguire i fatti oggetto della rogatoria. Essa sostiene che B. non

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avrebbe mai vissuto in Brasile, Paese in cui non avrebbe mai svolto attività pro- fessionali. Nulla permetterebbe di chiarire i motivi per i quali le autorità brasi- liane rivendicano la loro competenza repressiva per i fatti indicati in rogatoria.

E. 4.1 La concessione di assistenza in materia penale presuppone la competenza re- pressiva dello Stato richiedente; la decisione sulla propria competenza spetta di principio allo Stato rogante e può essere respinta soltanto nei casi in cui le autorità giudiziarie di quest'ultimo risultino manifestamente incompetenti a pro- cedere, ovvero se la loro competenza viene fondata in maniera arbitraria (DTF 126 II 212 consid. 6; TPF 2013 97 consid. 5.2).

E. 4.2 Nella fattispecie l'autorità inquirente brasiliana ha avviato un'inchiesta denomi- nata “Lava Jato” per far luce su reati che sarebbero stati commessi sul territorio brasiliano, Paese in cui hanno sede le società D. e Petrobras (v. supra Fatti lett. A). B. è sospettato di aver funto da intermediario per il gruppo D. nell’ambito dell’attività corruttiva e di riciclaggio attualmente oggetto di indagini all’estero. La giurisdizione brasiliana è da ritenersi quindi data alla luce dei criteri ricono- sciuti dal diritto penale internazionale, e più precisamente alla luce del principio di territorialità (v. AMBOS, Internationales Strafrecht, 5a ediz. 2018, pag. 29 e segg.; GLESS, Internationales Strafrecht, 2a ediz. 2015, n. 130 e segg.; MARAUHN/SIMON, Die völkerrechtlichen Voraussetzungen der Strafgewalt in transnationalen Fallgestaltungen, in Jurisdiktionskonflikte bei grenzüberschrei- tender Kriminalität, 2012, pag. 21 e segg.). Essa non appare in ogni caso arbi- traria, per cui le relative censure della ricorrente non meritano ulteriore disa- mina.

E. 5 La ricorrente sostiene che l’autorità rogante ha formulato la sua domanda di assistenza esclusivamente sulla base del contenuto della trasmissione sponta- nea d’informazioni del MPC del 14 novembre 2017, senza aver svolto nessun atto d’indagine indipendente. Inoltre, i dati di svariate relazioni bancarie inviati alle autorità brasiliane non costituirebbero solo informazioni bensì mezzi di prova, di cui l’autorità estera avrebbe già fatto uso per domandare al giudice brasiliano l’autorizzazione a violare la privacy che protegge le informazioni ban- carie.

E. 5.1 Giusta l’art. 29 n. 1 Trattato svizzero-brasiliano, per il tramite delle Autorità cen- trali, e nei limiti del loro diritto interno, le autorità competenti di ciascuno Stato contraente possono, senza previa richiesta, scambiarsi informazioni e mezzi di prova concernenti fatti penalmente perseguibili se ritengono che tale trasmis- sione possa consentire all’altro Stato contraente di presentare una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato (lett. a); promuovere un pro- cedimento penale (lett. b); o facilitare lo svolgimento di un’istruzione penale in

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corso (lett. c). Il n. 2 della medesima disposizione prevede che l’autorità com- petente che fornisce l’informazione può, conformemente al proprio diritto in- terno, porre determinate condizioni per l’impiego di tale informazione. Tali con- dizioni devono essere rispettate. Nel diritto interno, una normativa simile è pre- vista all’art. 67a AIMP. Tali norme non specificano le nozioni di mezzo di prova e di informazione. Da un punto di vista sistematico, essendo la nozione di mezzo di prova di natura procedurale, si giustifica di riprendere la definizione che ne danno i codici di procedura (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 415, pag. 446 e seg.). In questo senso, possono fare l’oggetto di una trasmissione spontanea ai sensi dell’art. 67a cpv. 1, 3 e 4 AIMP: i verbali degli imputati, dei testimoni e delle persone chiamate a testimoniare; le registrazioni di videoconferenze e di conferenze telefoniche, i rapporti scritti che rimpiazzano e completano le audi- zioni; i rapporti peritali e di ispezioni; le copie di prove, di incarti di altre proce- dure nonché delle informazioni di cui all’art. 195 CPP. Per quanto concerne le informazioni previste all’art. 67a cpv. 5, trattasi di tutti i dati di cui dispone l’au- torità di perseguimento penale non assimilabili a un mezzo di prova. Tale no- zione deve essere presa nel suo senso astratto e non concretamente in rela- zione alla procedura in corso. I mezzi di prova riguardanti la sfera segreta non possono essere trasmessi spontaneamente, contrariamente alle informazioni inerenti tale sfera, le quali devono però permettere allo Stato destinatario di presentare una domanda di assistenza alla Svizzera (v. ibidem). In questo senso, il pubblico ministero non può trasmettere documentazione bancaria, la quale costituisce un mezzo di prova protetto dall’art. 47 della legge sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0). Esso può invece avvertire l’autorità estera dell’esistenza di un conto bancario, indicando le referenze, il titolare, l’avente diritto economico e il contenuto, informazioni utili per presentare una domanda di assistenza (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 415 pag. 448 con rinvii giu- risprudenziali).

E. 5.2 In concreto, con la sua trasmissione spontanea d’informazioni del 14 novembre 2017, il MPC ha fornito alle autorità brasiliane una lista delle relazioni bancarie in Svizzera riconducibili a persone fisiche (tra cui B. e C.) e giuridiche (tra cui la società ricorrente) coinvolte nelle indagini estere (v. atto 18-02-0001 e segg. incarto MPC). Per ogni relazione vengono fornite queste informazioni: il nome della banca, il numero della relazione, il titolare, l’avente diritto economico, l’avente diritto di firma e il saldo. Oltre a ciò, il MPC ha messo in evidenza, in maniera generale e riassuntiva, flussi di denaro intervenuti sui conti ritenuti rile- vanti per le indagini estere, come ad esempio gli accrediti effettuati sui conti di B. provenienti da società del gruppo D. o gli addebiti sui conti di B. a favore di C. Trattasi di informazioni che sono state utili alle autorità brasiliane per presen- tare la loro domanda di assistenza e non di mezzi di prova. Le informazioni sui flussi di denaro sono servite all’autorità rogante per identificare i conti toccati da operazioni sospette e di cui sono stati chiesti l’edizione della documentazione e

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il blocco dei saldi. Il MPC ha reso attente le autorità brasiliane che le informa- zioni trasmesse “non possono essere utilizzate quale mezzo di prova in Brasile e che, precisamente, esse possono solo essere utilizzate dall’autorità di perse- guimento penale destinataria al fine di permettere a questa di svolgere indagini così da consentirle di indirizzare all’autorità mittente una domanda di assistenza giudiziaria internazionale” (v. atto 18-02-0006 incarto MPC). La presentazione da parte dell’autorità rogante di tali informazioni al giudice brasiliano al fine di ottenere un’autorizzazione al sequestro dei conti in Svizzera rientra appunto in tale attività d’indagine, modo di procedere che ha poi permesso di inoltrare la domanda di assistenza. La giurisprudenza del Tribunale federale indicata dalla ricorrente in sede di replica (v. DTF 129 II 544 consid. 3.4) nulla muta a quanto precede, nella misura in cui in quel caso la tabella con le informazioni bancarie, che per l’autorità rogante costituiva un mezzo di prova, era stata allestita dall’au- torità rogata in esecuzione di una domanda di assistenza e per questo avrebbe dovuto essere oggetto di una decisione di chiusura. In definitiva, essendo la contestata trasmissione spontanea d’informazioni avvenuta nel rispetto delle condizioni legali, la richiesta di accertarne il suo carattere abusivo va respinta.

Occorre inoltre rilevare che, nella misura in cui la trasmissione è intervenuta nel rispetto dell’art. 29 Trattato svizzero-brasiliano, non si vede per quale motivo l’autorità estera non possa presentare la sua rogatoria basandosi (anche) su informazioni ricevute dalle autorità svizzere che indagano su paralleli fatti. Lo scopo di tali trasmissioni spontanee è proprio questo. Del resto, a parte la ri- presa d’informazioni specifiche relative ai conti in Svizzera riconducibili agli in- dagati e alle società coinvolte, la rogatoria brasiliana contiene altre informazioni derivanti dall’inchiesta “Lava Jato”, come quelle raccolte sulla base delle dichia- razioni fornite da C., il quale ha deciso di collaborare con la giustizia brasiliana (v. atto 02-00-0015 e segg. incarto MPC). In definitiva, gli elementi raccolti nei due Paesi hanno permesso alle autorità brasiliane di presentare legittimamente la loro rogatoria del 14 maggio 2018. Le censure in questo ambito vanno dun- que respinte.

E. 6 Secondo la ricorrente, essendo stato abbandonato il procedimento in Svizzera contro B., ciò che corrisponderebbe ad un’assoluzione del predetto, l’assistenza giudiziaria al Brasile violerebbe il principio ne bis in idem.

E. 6.1 L’art. 4 n. 1 Trattato svizzero-brasiliano prevede che l’assistenza giudiziaria è negata se la domanda si riferisce a fatti in base ai quali la persona perseguita è stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato richiesto per un reato sostanzialmente simile, a condizione che la sanzione penale eventual- mente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita. Giusta il

n. 2 della medesima disposizione, l’assistenza giudiziaria può tuttavia essere accordata se i fatti oggetto della condanna sono stati commessi nel territorio

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dello Stato richiedente in tutto o in parte, salvo che, in quest’ultimo caso, gli stessi siano stati commessi in parte anche nel territorio dello Stato richiesto (lett. a); i fatti oggetto della condanna costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato richiedente (lett. b); i fatti oggetto della condanna sono stati commessi da un pubblico ufficiale dello Stato richie- dente in violazione dei suoi doveri d’ufficio (lett. c). Secondo il n. 3 della norma, in ogni caso, il paragrafo 1 non è applicabile se il procedimento avviato nello Stato richiedente non è diretto unicamente contro la persona di cui al paragrafo 1 (lett. a) o l’esecuzione della domanda è tale da discolparla (lett. b). Giusta l’art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP, la domanda è irricevibile se in Svizzera o nello Stato in cui il reato è stato commesso, il giudice ha pronunciato nel merito l’as- soluzione o l’abbandono.

E. 6.2 Nella fattispecie, il MPC, con decreto del 6 dicembre 2019 ha effettivamente abbandonato il procedimento penale per titolo di riciclaggio di denaro nei con- fronti di B. sulla base degli art. 319 cpv. 1 lett. a ed e CPP in combinazione con l’art. 8 cpv. 3 CPP. A sostegno di tale decisione, l’autorità inquirente ha affer- mato che “non è stato possibile individuare degli elementi probatori atti e idonei a confutare le argomentazioni espresse da B. in ordine al retroscena economico delle transazioni avvenute sulle relazioni bancarie a lui riconducibili e non si sono pertanto rafforzati e corroborati indizi di reato tali da giustificare la promo- zione dell’accusa nei confronti dell’imputato. Questo è in gran parte dovuto alla situazione politica in Venezuela e alla conseguente impossibilità oggettiva di procedere all’acquisizione in via rogatoriale presso lo Stato venezuelano di ul- teriori riscontri probatori” (v. act. 10, pag. 11 e seg., e act. 14.10). Il MPC ha aggiunto che “ai sensi dell’art. 319 cpv. 1 lett. e CPP, il pubblico ministero di- spone l’abbandono del procedimento se una disposizione legale prevede la possibilità di rinunciare all’azione penale. Nel caso concreto, tale disposizione trova il suo fondamento in quanto sancito dall’art. 8 cpv. 3 CPP, sulla base del quale, salvo che vi si oppongano interessi preponderanti dell’accusatore pri- vato, il pubblico ministero può prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un’autorità estera. Nel caso concreto non vi sono accusatori privati e le autorità di perseguimento penale brasiliane e statu- nitensi conducono un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto in indagine in Svizzera” (v. ibidem).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l’abbandono di un pro- cedimento per motivi di opportunità o per mancanza di prove, o in attesa di nuove prove, non corrisponde a un giudizio di assoluzione o di non luogo a procedere che esclude l’assistenza (v. DTF 110 Ib 385 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007; ZIMMERMANN, op. cit., n. 663 con rinvii giurisprudenziali di cui alla nota 1055). Ciò vale a maggior ragione nel caso concreto visto che l’abbandono è stato pronunciato anche per il fatto che vi è un’indagine in corso proprio in Brasile, quindi è chiaro che la decisione del

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MPC non può avere nessuna ripercussione a livello di ne bis in idem. La relativa censura va quindi respinta.

E. 7 L’insorgente censura la violazione da parte delle autorità brasiliane delle garan- zie previste dagli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell’uomo. Le violazioni sarebbero legate alla richiesta brasiliana di acquisizione di documen- tazione bancaria e di sequestro di valori patrimoniali in Svizzera senza la pre- ventiva autorizzazione del giudice, alla pubblicazione in internet di dati concer- nenti relazioni riconducibili a B. nonché al rifiuto d’accesso agli atti nei confronti di quest’ultimo da parte delle autorità brasiliane.

E. 7.1 L’ art. 3 n. 1 lett. f Trattato svizzero-brasiliano prevede che l’assistenza giudi- ziaria può essere rifiutata se vi è fondato motivo di ritenere che il procedimento penale contro la persona perseguita non rispetti le garanzie previste dagli stru- menti internazionali di protezione dei diritti dell’uomo, in particolare il Patto in- ternazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici. I medesimi principi sono contenuti nell'art. 2 AIMP, il quale ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello con- cesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come ap- partenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'e- stero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudi- zio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo re- gime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una pru- denza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie proce- durali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la pa- rità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, op. cit., n. 683 e rinvii).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 2 AIMP non può essere invocato da persone giuridiche che non sono oggetto della procedura estera e che pertanto non possono prevalersi di una norma destinata anzitutto a proteggere l'imputato all'estero (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 130 II 217 con- sid. 8.2; 126 II 258 consid. 2d/aa; sentenze del Tribunale federale 1C_376/2016

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del 5 ottobre 2016 consid. 2.2; 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 681).

E. 7.2 Essendo la ricorrente una persona giuridica con sede nelle Isole Vergini Britan- niche e non essendo essa stessa oggetto della procedura penale in Brasile, la relativa censura non va esaminata oltre.

E. 8 Infine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, nella misura in cui il MPC avrebbe ordinato la trasmissione di documentazione bancaria riguardante il periodo susseguente il 2015, quando l’autorità rogante avrebbe affermato che il procedimento estero concerne il pe- riodo 2006-2015.

E. 8.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), precisato comunque che la questione di sapere se le infor- mazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezza- mento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1), visto che lo Stato richiesto non dispone dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inol- tre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di re- gola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 con- sid. 2.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inol- tro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio

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2011 consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità poten- ziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).

Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, conce- dendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di inter- pretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attri- buire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per conce- dere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e pre- cisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

E. 8.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che B., avente diritto economico del conto, è indagato nel procedimento estero per i reati di corruzione attiva, riciclaggio di denaro e orga- nizzazione criminale. Data la natura finanziaria dei reati contestatigli, tutta la documentazione bancaria litigiosa deve essere messa a disposizione dell’auto- rità rogante. Il MPC ha inoltre messo in evidenza numerose operazioni, accrediti e addebiti di somme molto importanti, avvenute sul conto litigioso della ricor- rente che tracciano dei legami con società riconducibili al gruppo D. e altre en- tità coinvolte nelle indagini estere (v. act. 1, allegato 2, pag. 8 e segg.).

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Brasile e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità.

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E. 9 In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità.

E. 10 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è com- plessivamente fissata nella fattispecie a fr. 5’000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Dispositiv
  1. La richiesta di sospensione della presente procedura è respinta.
  2. La richiesta di ottenere i documenti di cui ai considerandi è respinta.
  3. La richiesta di accertare il carattere abusivo della trasmissione spontanea d’in- formazioni del 14 novembre 2017 è respinta.
  4. Il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità.
  5. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 28 aprile 2020 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Cornelia Cova e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. INC., rappresentata dall'avv. Ivan Paparelli,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2019.328

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Fatti: A. Il 14 maggio 2018 il Ministero pubblico federale brasiliano (Procuradoria da Re- pública no Estado do Paranà) ha presentato alla Svizzera una domanda di as- sistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e C. per i reati di corruzione attiva (art. 333 CP/BR), riciclaggio di denaro (art. 1 della legge n. 9.613/1998) e organizzazione criminale (art. 2 della legge

n. 12.850/2013). In sostanza, le indagini brasiliane hanno permesso di appurare l’esistenza di una presunta organizzazione criminale dedita alla corruzione at- tiva nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti pubblici da parte della società Pe- trobras a imprese attive in diversi settori, quali le costruzioni di opere pubbliche, cantieri navali e servizi. Queste imprese avrebbero formato un cartello e pagato tangenti a funzionari pubblici, operatori finanziari e terzi con successivi atti di riciclaggio di denaro. Nel cartello figurerebbe anche il gruppo D., il quale si sa- rebbe servito all’uopo di società offshore che avrebbero funto da casse nere con relazioni bancarie anche in Svizzera (v. atto 02-00-0015 e segg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).

Con la sua domanda l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca E., Lugano, in- testata ad A. Inc. e di cui B. è stato avente diritto economico con diritto di firma (v. atto 02-00-0025 incarto MPC).

B. Con decisione del 18 giugno 2018, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. act. 1, allegato 2, pag. 4), è entrato nel merito della stessa, precisando che le misure di esecu- zione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1, allegato 4).

C. Con decisione incidentale di medesima data, il MPC ha ordinato l'acquisizione presso la banca E. della documentazione bancaria richiesta dall’autorità ro- gante, già in possesso della stessa autorità nell’ambito del parallelo procedi- mento interno SV.17.0220-REZ (v. act. 1, allegato 4).

D. Con decisione di chiusura del 5 novembre 2019, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità brasiliane della documentazione bancaria concernente la re- lazione di A Inc. (v. act. 1, allegato 2).

E. Il 28 novembre 2019 A. Inc. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, in via principale: l’annullamento della decisione di chiusura del MPC,

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con la reiezione definitiva della commissione rogatoria del 14 maggio 2018 (di- spositivo n. 1) e la conseguente revoca della disposizione con cui il MPC ha disposto la trasmissione all’autorità rogante (ev. per il tramite dell’UFG) della documentazione descritta (dispositivo n. 2); l’accertamento del carattere abu- sivo della trasmissione spontanea d’informazioni del 14 novembre 2017 inol- trata al Brasile, nonché dell’utilizzo da parte del Ministero pubblico federale bra- siliano (in seguito: MPF) in contrasto con le riserve formulate dal MPC, con l’or- dine fatto al MPC o all’UFG di comunicare il divieto alla destinataria della stessa di utilizzare le informazioni ricevute ovvero di chiederne la restituzione. In via subordinata, essa chiede l’annullamento della decisione di chiusura, con la con- seguente revoca della disposizione con cui il MPC ha disposto la trasmissione all’autorità rogante (ev. per il tramite dell’UFG) della documentazione descritta (dispositivo n. 2), e quindi il rinvio della causa al MPC perché: sospenda la pro- cedura; previamente a una sua eventuale nuova decisione di chiusura, richieda e ottenga dall’autorità rogante i documenti richiesti nonché le dovute garanzie; accerti il carattere abusivo della trasmissione spontanea d’informazioni del 14 novembre 2017 inoltrata al Brasile, nonché dell’utilizzo da parte del MPF in contrasto con le riserve formulate dal MPC, con l’ordine fatto al MPC o all’UFG di comunicare il divieto alla destinataria della stessa di utilizzare le informazioni contenute ovvero di chiederne la restituzione (v. act. 1, pag. 2 e seg.).

F. Con scritti del 14 e 16 gennaio 2020, l’UFG risp. il MPC postulano la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 9 e 10).

G. Con replica del 24 febbraio 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 15), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 14).

H. Con scritti del 2 e 4 marzo 2020, il MPC risp. l’UFG hanno informato questa Corte della loro intenzione di presentare una duplica, chiedendo un termine all’uopo (v. act. 16 e 18).

I. Con duplica del 18 marzo 2020, il MPC ha ribadito le proprie conclusioni (v. act. 20). Con lettera del 30 marzo 2020, l’UFG ha proposto la reiezione del gra- vame (v. act. 21). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi alla ricorrente per co- noscenza (v. act. 22).

J. Con triplica spontanea del 14 aprile 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per co- noscenza (v. act. 26), la ricorrente ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 25).

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Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede- razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe- nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito: Trattato svizzero-brasiliano). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 28 ottobre 2019, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricor- rente è legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 con- sid. 1.6 pag. 82).

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2. La ricorrente sostiene innanzitutto che le relazioni di assistenza tra Svizzera e Brasile sarebbero da considerare interrotte a causa dell’assenza di reciprocità dovuta alla violazione da parte del Brasile del suo impegno internazionale. Più precisamente, l’autorità richiedente, dando seguito ad una rogatoria del MPC, avrebbe subordinato la concessione dell’assistenza alla condizione che le in- formazioni fornite non fossero utilizzate contro C. o contro una società del gruppo D. o del gruppo F.

Questa Corte rileva che in data 18 giugno 2019 il MPC ha presentato al Brasile una domanda di assistenza nell’ambito del procedimento interno SV.17.0220 (v. atto 18-02-1284 e segg. incarto MPC). Con scritto del 31 luglio 2019 le au- torità brasiliane hanno effettivamente chiesto al MPC, tramite l’UFG, di firmare una dichiarazione secondo la quale lo stesso si impegnava a non utilizzare né contro C., che ha concluso un accordo di collaborazione con le autorità giudi- ziarie brasiliane, né contro qualsiasi società del gruppo D. né contro il gruppo F. le informazioni che sarebbero state trasmesse dal Brasile (v. atto 18-02-1313 e segg. incarto MPC). In data 30 agosto 2019 l’UFG ha risposto alle autorità brasiliane dichiarando che la Svizzera non accettava le condizioni in questione. Tutt’al più, essa avrebbe potuto firmare eccezionalmente la seguente dichiara- zione, intitolata “Undertaking of Specialty”: “The ____ (authorities) undertakes that the information requested in the request of mutual legal assistance in crim- inal matters ____ will not be used, without the prior consent from the Brasilian authorities, for a matter against the following collaborators: ___”. L’UFG ha ag- giunto che il MPC avrebbe potuto firmare tale dichiarazione unicamente per C., ma non per società del gruppo D. o del gruppo F. (v. atto 18-02-1308 e seg. incarto MPC). Ora, nella misura in cui il MPC afferma di non aver firmato nessun accordo con le autorità brasiliane e che quest’ultime non hanno reiterato la loro richiesta (v. act. 10, pag. 7; act. 20, pag. 2), la censura in questo ambito va respinta. In queste circostanze, il parere giuridico del 21 novembre 2019 pre- sentato dalla ricorrente in sede di replica, che parte dal presupposto (errato) che la Svizzera abbia accettato le condizioni poste dalle autorità brasiliane, nulla toglie a questa conclusione (v. act. 14, pag. 17 e segg., e act. 14.11). Pure da disattendere è la censura legata all’asserita interruzione della collaborazione tra Brasile e Svizzera. A tal proposito, il MPC ha dichiarato che la circostanza che non vi sia più stata corrispondenza tra i due Stati nell’ambito della presente procedura rogatoriale è unicamente dovuta al fatto che le autorità brasiliane sono in attesa dell’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria da parte dell’autorità rogata (v. act. 20, pag. 3). L’UFG, dal canto suo, ha affermato che le relazioni e la cooperazione giudiziaria condotte dalle autorità svizzere con le autorità brasiliane sono regolari, efficaci e vertono su un numero considerevole di procedure e non vi sono ragioni per porvi fine (v. act. 21, pag. 2). Per quanto concerne invece il ritiro della rogatoria da parte del MPC (v. act. 20.1), ciò è la conseguenza logica dell’abbandono del procedimento svizzero nei confronti di B., decisione intervenuta il 6 dicembre 2019 sulla base degli art. 319 cpv. 1

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lett. a ed e CPP in combinazione con l’art. 8 cpv. 3 CPP (v. act. 20, pag. 2). Il fatto che tra il 30 agosto e il 6 dicembre 2019 le autorità brasiliane non abbiano più contattato quelle svizzere non permette di certo di concludere, come soste- nuto dalla ricorrente (v. act. 25, pag. 2 e seg.), che vi sia un’interruzione delle relazioni tra i due Paesi.

3. La ricorrente sostiene che la rogatoria violerebbe l’ordine pubblico e gli interessi essenziali della Svizzera, beni giuridici protetti dagli art. 3 n. 1 lett. d Trattato svizzero-brasiliano e art. 1a AIMP. Da una parte, l’autorità brasiliana avrebbe chiesto l’edizione e il sequestro di documentazione nonché il blocco dei saldi attivi di svariate relazioni bancarie senza disporre della necessaria autorizza- zione di un giudice brasiliano. D’altra parte, essa avrebbe pubblicato su internet il contenuto della trasmissione spontanea d’informazioni del MPC del 14 no- vembre 2017.

3.1 L’art. 3 n.1 lett. d Trattato svizzero-brasiliano prevede che l’assistenza giudizia- ria può essere rifiutata se lo Stato richiesto ritiene che l’esecuzione della do- manda possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali del proprio Paese, così come determinati dalla sua autorità competente. Di contenuto simile l’art. 1a AIMP, secondo il quale tale legge si applica tenendo conto dei diritti di sovranità, della sicurezza, dell’ordine pubblico e d’altri interessi essenziali della Svizzera (v. ZIMMERMANN, La coopération ju- diciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 710). Quest’ultima disposizione può essere invocata unicamente da cittadini svizzeri e da stranieri domiciliati in Svizzera, come pure da società aventi sede o una stabile organiz- zazione in Svizzera (v. GAAC 2009.8 consid. 7). Secondo l’art. 17 cpv. 1 AIMP, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) decide nel caso dell’art. 1a AIMP. Nei trenta giorni che seguono la comunicazione scritta della decisione finale può essere chiesta una decisione del Dipartimento.

3.2 In concreto, nella misura in cui la società ricorrente ha invocato la violazione dell’art. 1a AIMP dinanzi a questa Corte e non al Dipartimento federale di giu- stizia e polizia, come previsto dall’art. 17 cpv. 1 AIMP, le censure sono inam- missibili. Si rileva del resto, a titolo abbondanziale, che, avendo l’insorgente la sua sede all’estero, senza nessuna stabile organizzazione in Svizzera, le cen- sure presentate sarebbero da disattendere anche per tale motivo. Visto quanto precede, la richiesta di sospensione nonché di acquisizione dei documenti che, a mente della ricorrente, avrebbero indotto il giudice brasiliano a negare l’auto- rizzazione al sequestro (v. act. 1, pag. 68), vanno parimenti disattese.

4. L’insorgente afferma che le autorità giudiziarie brasiliane non sarebbero com- petenti per perseguire i fatti oggetto della rogatoria. Essa sostiene che B. non

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avrebbe mai vissuto in Brasile, Paese in cui non avrebbe mai svolto attività pro- fessionali. Nulla permetterebbe di chiarire i motivi per i quali le autorità brasi- liane rivendicano la loro competenza repressiva per i fatti indicati in rogatoria.

4.1 La concessione di assistenza in materia penale presuppone la competenza re- pressiva dello Stato richiedente; la decisione sulla propria competenza spetta di principio allo Stato rogante e può essere respinta soltanto nei casi in cui le autorità giudiziarie di quest'ultimo risultino manifestamente incompetenti a pro- cedere, ovvero se la loro competenza viene fondata in maniera arbitraria (DTF 126 II 212 consid. 6; TPF 2013 97 consid. 5.2).

4.2 Nella fattispecie l'autorità inquirente brasiliana ha avviato un'inchiesta denomi- nata “Lava Jato” per far luce su reati che sarebbero stati commessi sul territorio brasiliano, Paese in cui hanno sede le società D. e Petrobras (v. supra Fatti lett. A). B. è sospettato di aver funto da intermediario per il gruppo D. nell’ambito dell’attività corruttiva e di riciclaggio attualmente oggetto di indagini all’estero. La giurisdizione brasiliana è da ritenersi quindi data alla luce dei criteri ricono- sciuti dal diritto penale internazionale, e più precisamente alla luce del principio di territorialità (v. AMBOS, Internationales Strafrecht, 5a ediz. 2018, pag. 29 e segg.; GLESS, Internationales Strafrecht, 2a ediz. 2015, n. 130 e segg.; MARAUHN/SIMON, Die völkerrechtlichen Voraussetzungen der Strafgewalt in transnationalen Fallgestaltungen, in Jurisdiktionskonflikte bei grenzüberschrei- tender Kriminalität, 2012, pag. 21 e segg.). Essa non appare in ogni caso arbi- traria, per cui le relative censure della ricorrente non meritano ulteriore disa- mina.

5. La ricorrente sostiene che l’autorità rogante ha formulato la sua domanda di assistenza esclusivamente sulla base del contenuto della trasmissione sponta- nea d’informazioni del MPC del 14 novembre 2017, senza aver svolto nessun atto d’indagine indipendente. Inoltre, i dati di svariate relazioni bancarie inviati alle autorità brasiliane non costituirebbero solo informazioni bensì mezzi di prova, di cui l’autorità estera avrebbe già fatto uso per domandare al giudice brasiliano l’autorizzazione a violare la privacy che protegge le informazioni ban- carie.

5.1 Giusta l’art. 29 n. 1 Trattato svizzero-brasiliano, per il tramite delle Autorità cen- trali, e nei limiti del loro diritto interno, le autorità competenti di ciascuno Stato contraente possono, senza previa richiesta, scambiarsi informazioni e mezzi di prova concernenti fatti penalmente perseguibili se ritengono che tale trasmis- sione possa consentire all’altro Stato contraente di presentare una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato (lett. a); promuovere un pro- cedimento penale (lett. b); o facilitare lo svolgimento di un’istruzione penale in

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corso (lett. c). Il n. 2 della medesima disposizione prevede che l’autorità com- petente che fornisce l’informazione può, conformemente al proprio diritto in- terno, porre determinate condizioni per l’impiego di tale informazione. Tali con- dizioni devono essere rispettate. Nel diritto interno, una normativa simile è pre- vista all’art. 67a AIMP. Tali norme non specificano le nozioni di mezzo di prova e di informazione. Da un punto di vista sistematico, essendo la nozione di mezzo di prova di natura procedurale, si giustifica di riprendere la definizione che ne danno i codici di procedura (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 415, pag. 446 e seg.). In questo senso, possono fare l’oggetto di una trasmissione spontanea ai sensi dell’art. 67a cpv. 1, 3 e 4 AIMP: i verbali degli imputati, dei testimoni e delle persone chiamate a testimoniare; le registrazioni di videoconferenze e di conferenze telefoniche, i rapporti scritti che rimpiazzano e completano le audi- zioni; i rapporti peritali e di ispezioni; le copie di prove, di incarti di altre proce- dure nonché delle informazioni di cui all’art. 195 CPP. Per quanto concerne le informazioni previste all’art. 67a cpv. 5, trattasi di tutti i dati di cui dispone l’au- torità di perseguimento penale non assimilabili a un mezzo di prova. Tale no- zione deve essere presa nel suo senso astratto e non concretamente in rela- zione alla procedura in corso. I mezzi di prova riguardanti la sfera segreta non possono essere trasmessi spontaneamente, contrariamente alle informazioni inerenti tale sfera, le quali devono però permettere allo Stato destinatario di presentare una domanda di assistenza alla Svizzera (v. ibidem). In questo senso, il pubblico ministero non può trasmettere documentazione bancaria, la quale costituisce un mezzo di prova protetto dall’art. 47 della legge sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0). Esso può invece avvertire l’autorità estera dell’esistenza di un conto bancario, indicando le referenze, il titolare, l’avente diritto economico e il contenuto, informazioni utili per presentare una domanda di assistenza (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 415 pag. 448 con rinvii giu- risprudenziali).

5.2 In concreto, con la sua trasmissione spontanea d’informazioni del 14 novembre 2017, il MPC ha fornito alle autorità brasiliane una lista delle relazioni bancarie in Svizzera riconducibili a persone fisiche (tra cui B. e C.) e giuridiche (tra cui la società ricorrente) coinvolte nelle indagini estere (v. atto 18-02-0001 e segg. incarto MPC). Per ogni relazione vengono fornite queste informazioni: il nome della banca, il numero della relazione, il titolare, l’avente diritto economico, l’avente diritto di firma e il saldo. Oltre a ciò, il MPC ha messo in evidenza, in maniera generale e riassuntiva, flussi di denaro intervenuti sui conti ritenuti rile- vanti per le indagini estere, come ad esempio gli accrediti effettuati sui conti di B. provenienti da società del gruppo D. o gli addebiti sui conti di B. a favore di C. Trattasi di informazioni che sono state utili alle autorità brasiliane per presen- tare la loro domanda di assistenza e non di mezzi di prova. Le informazioni sui flussi di denaro sono servite all’autorità rogante per identificare i conti toccati da operazioni sospette e di cui sono stati chiesti l’edizione della documentazione e

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il blocco dei saldi. Il MPC ha reso attente le autorità brasiliane che le informa- zioni trasmesse “non possono essere utilizzate quale mezzo di prova in Brasile e che, precisamente, esse possono solo essere utilizzate dall’autorità di perse- guimento penale destinataria al fine di permettere a questa di svolgere indagini così da consentirle di indirizzare all’autorità mittente una domanda di assistenza giudiziaria internazionale” (v. atto 18-02-0006 incarto MPC). La presentazione da parte dell’autorità rogante di tali informazioni al giudice brasiliano al fine di ottenere un’autorizzazione al sequestro dei conti in Svizzera rientra appunto in tale attività d’indagine, modo di procedere che ha poi permesso di inoltrare la domanda di assistenza. La giurisprudenza del Tribunale federale indicata dalla ricorrente in sede di replica (v. DTF 129 II 544 consid. 3.4) nulla muta a quanto precede, nella misura in cui in quel caso la tabella con le informazioni bancarie, che per l’autorità rogante costituiva un mezzo di prova, era stata allestita dall’au- torità rogata in esecuzione di una domanda di assistenza e per questo avrebbe dovuto essere oggetto di una decisione di chiusura. In definitiva, essendo la contestata trasmissione spontanea d’informazioni avvenuta nel rispetto delle condizioni legali, la richiesta di accertarne il suo carattere abusivo va respinta.

Occorre inoltre rilevare che, nella misura in cui la trasmissione è intervenuta nel rispetto dell’art. 29 Trattato svizzero-brasiliano, non si vede per quale motivo l’autorità estera non possa presentare la sua rogatoria basandosi (anche) su informazioni ricevute dalle autorità svizzere che indagano su paralleli fatti. Lo scopo di tali trasmissioni spontanee è proprio questo. Del resto, a parte la ri- presa d’informazioni specifiche relative ai conti in Svizzera riconducibili agli in- dagati e alle società coinvolte, la rogatoria brasiliana contiene altre informazioni derivanti dall’inchiesta “Lava Jato”, come quelle raccolte sulla base delle dichia- razioni fornite da C., il quale ha deciso di collaborare con la giustizia brasiliana (v. atto 02-00-0015 e segg. incarto MPC). In definitiva, gli elementi raccolti nei due Paesi hanno permesso alle autorità brasiliane di presentare legittimamente la loro rogatoria del 14 maggio 2018. Le censure in questo ambito vanno dun- que respinte.

6. Secondo la ricorrente, essendo stato abbandonato il procedimento in Svizzera contro B., ciò che corrisponderebbe ad un’assoluzione del predetto, l’assistenza giudiziaria al Brasile violerebbe il principio ne bis in idem.

6.1 L’art. 4 n. 1 Trattato svizzero-brasiliano prevede che l’assistenza giudiziaria è negata se la domanda si riferisce a fatti in base ai quali la persona perseguita è stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato richiesto per un reato sostanzialmente simile, a condizione che la sanzione penale eventual- mente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita. Giusta il

n. 2 della medesima disposizione, l’assistenza giudiziaria può tuttavia essere accordata se i fatti oggetto della condanna sono stati commessi nel territorio

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dello Stato richiedente in tutto o in parte, salvo che, in quest’ultimo caso, gli stessi siano stati commessi in parte anche nel territorio dello Stato richiesto (lett. a); i fatti oggetto della condanna costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato richiedente (lett. b); i fatti oggetto della condanna sono stati commessi da un pubblico ufficiale dello Stato richie- dente in violazione dei suoi doveri d’ufficio (lett. c). Secondo il n. 3 della norma, in ogni caso, il paragrafo 1 non è applicabile se il procedimento avviato nello Stato richiedente non è diretto unicamente contro la persona di cui al paragrafo 1 (lett. a) o l’esecuzione della domanda è tale da discolparla (lett. b). Giusta l’art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP, la domanda è irricevibile se in Svizzera o nello Stato in cui il reato è stato commesso, il giudice ha pronunciato nel merito l’as- soluzione o l’abbandono.

6.2 Nella fattispecie, il MPC, con decreto del 6 dicembre 2019 ha effettivamente abbandonato il procedimento penale per titolo di riciclaggio di denaro nei con- fronti di B. sulla base degli art. 319 cpv. 1 lett. a ed e CPP in combinazione con l’art. 8 cpv. 3 CPP. A sostegno di tale decisione, l’autorità inquirente ha affer- mato che “non è stato possibile individuare degli elementi probatori atti e idonei a confutare le argomentazioni espresse da B. in ordine al retroscena economico delle transazioni avvenute sulle relazioni bancarie a lui riconducibili e non si sono pertanto rafforzati e corroborati indizi di reato tali da giustificare la promo- zione dell’accusa nei confronti dell’imputato. Questo è in gran parte dovuto alla situazione politica in Venezuela e alla conseguente impossibilità oggettiva di procedere all’acquisizione in via rogatoriale presso lo Stato venezuelano di ul- teriori riscontri probatori” (v. act. 10, pag. 11 e seg., e act. 14.10). Il MPC ha aggiunto che “ai sensi dell’art. 319 cpv. 1 lett. e CPP, il pubblico ministero di- spone l’abbandono del procedimento se una disposizione legale prevede la possibilità di rinunciare all’azione penale. Nel caso concreto, tale disposizione trova il suo fondamento in quanto sancito dall’art. 8 cpv. 3 CPP, sulla base del quale, salvo che vi si oppongano interessi preponderanti dell’accusatore pri- vato, il pubblico ministero può prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un’autorità estera. Nel caso concreto non vi sono accusatori privati e le autorità di perseguimento penale brasiliane e statu- nitensi conducono un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto in indagine in Svizzera” (v. ibidem).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l’abbandono di un pro- cedimento per motivi di opportunità o per mancanza di prove, o in attesa di nuove prove, non corrisponde a un giudizio di assoluzione o di non luogo a procedere che esclude l’assistenza (v. DTF 110 Ib 385 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007; ZIMMERMANN, op. cit., n. 663 con rinvii giurisprudenziali di cui alla nota 1055). Ciò vale a maggior ragione nel caso concreto visto che l’abbandono è stato pronunciato anche per il fatto che vi è un’indagine in corso proprio in Brasile, quindi è chiaro che la decisione del

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MPC non può avere nessuna ripercussione a livello di ne bis in idem. La relativa censura va quindi respinta.

7. L’insorgente censura la violazione da parte delle autorità brasiliane delle garan- zie previste dagli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell’uomo. Le violazioni sarebbero legate alla richiesta brasiliana di acquisizione di documen- tazione bancaria e di sequestro di valori patrimoniali in Svizzera senza la pre- ventiva autorizzazione del giudice, alla pubblicazione in internet di dati concer- nenti relazioni riconducibili a B. nonché al rifiuto d’accesso agli atti nei confronti di quest’ultimo da parte delle autorità brasiliane.

7.1 L’ art. 3 n. 1 lett. f Trattato svizzero-brasiliano prevede che l’assistenza giudi- ziaria può essere rifiutata se vi è fondato motivo di ritenere che il procedimento penale contro la persona perseguita non rispetti le garanzie previste dagli stru- menti internazionali di protezione dei diritti dell’uomo, in particolare il Patto in- ternazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici. I medesimi principi sono contenuti nell'art. 2 AIMP, il quale ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello con- cesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come ap- partenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'e- stero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudi- zio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo re- gime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una pru- denza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie proce- durali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la pa- rità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, op. cit., n. 683 e rinvii).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 2 AIMP non può essere invocato da persone giuridiche che non sono oggetto della procedura estera e che pertanto non possono prevalersi di una norma destinata anzitutto a proteggere l'imputato all'estero (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 130 II 217 con- sid. 8.2; 126 II 258 consid. 2d/aa; sentenze del Tribunale federale 1C_376/2016

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del 5 ottobre 2016 consid. 2.2; 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 681).

7.2 Essendo la ricorrente una persona giuridica con sede nelle Isole Vergini Britan- niche e non essendo essa stessa oggetto della procedura penale in Brasile, la relativa censura non va esaminata oltre.

8. Infine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, nella misura in cui il MPC avrebbe ordinato la trasmissione di documentazione bancaria riguardante il periodo susseguente il 2015, quando l’autorità rogante avrebbe affermato che il procedimento estero concerne il pe- riodo 2006-2015.

8.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), precisato comunque che la questione di sapere se le infor- mazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezza- mento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1), visto che lo Stato richiesto non dispone dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inol- tre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di re- gola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 con- sid. 2.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inol- tro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio

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2011 consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità poten- ziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).

Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, conce- dendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di inter- pretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attri- buire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per conce- dere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e pre- cisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

8.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che B., avente diritto economico del conto, è indagato nel procedimento estero per i reati di corruzione attiva, riciclaggio di denaro e orga- nizzazione criminale. Data la natura finanziaria dei reati contestatigli, tutta la documentazione bancaria litigiosa deve essere messa a disposizione dell’auto- rità rogante. Il MPC ha inoltre messo in evidenza numerose operazioni, accrediti e addebiti di somme molto importanti, avvenute sul conto litigioso della ricor- rente che tracciano dei legami con società riconducibili al gruppo D. e altre en- tità coinvolte nelle indagini estere (v. act. 1, allegato 2, pag. 8 e segg.).

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Brasile e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten- zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin- cipio della proporzionalità.

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9. In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità.

10. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è com- plessivamente fissata nella fattispecie a fr. 5’000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta di sospensione della presente procedura è respinta. 2. La richiesta di ottenere i documenti di cui ai considerandi è respinta. 3. La richiesta di accertare il carattere abusivo della trasmissione spontanea d’in- formazioni del 14 novembre 2017 è respinta. 4. Il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità. 5. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 29 aprile 2020

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Ivan Paparelli - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).