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RR.2015.200

Bundesstrafgericht · 2015-10-02 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Una tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato. La cassa del Tribu- nale restituirà al patrocinatore della ricorrente il saldo di fr. 4'500.--.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 2 ottobre 2015 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A. INC., rappresentata dall'avv. Paolo Bernasconi, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2015.200

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Visti: - la decisione di chiusura del 2 giugno 2015 emanata dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) in seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia il 15 luglio 2014, completata il 13 giugno 2014 ed il 26 novembre 2014 (act. 1.2. 1.3, 1.4, 1.5); - il ricorso del 3 luglio 2015 interposto presso la Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale da A. Inc., Panama avverso la suddetta decisione (act. 1); - lo scritto del 6 luglio 2015 mediante il quale la presente autorità ha invitato la ricorrente, da una parte, a versare, entro il 17 luglio 2015, un anticipo delle spese di fr. 5'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso, dall'altra, a pro- durre, entro il medesimo termine, l'estratto del registro di commercio della so- cietà A. Inc (act. 3); - l'accredito sul conto del Tribunale dell'anticipo spese, intervenuto il 9 luglio 2015 (act. 4); - lo scritto del 21 luglio 2015 mediante il quale questo Tribunale ha nuovamente invitato la ricorrente a produrre, entro il 27 luglio 2015, l'estratto del registro di commercio da cui si evincano i poteri di rappresentanza in seno a A. Inc, pena la non entrata in materia sul ricorso (act. 5); - l'estratto del registro di commercio del 22 luglio 2015, trasmesso a questa au- torità con scritto del 23 luglio 2015, da cui emerge che la società ricorrente è stata disciolta il 16 aprile 2014 (act. 7, 7.1 pag. 3); - la missiva del 27 luglio 2015 con cui la ricorrente ha trasmesso a questa Corte il formulario A relativo al conto intestato a A. Inc presso la banca B. ed indicante i nomi dei beneficiari economici; con il medesimo scritto, A. Inc ha chiesto una proroga, concessa sino al 6 agosto 2015, per la produzione di ulteriore docu- mentazione atta a comprovare la qualità dei beneficiari economici (act. 9); - l'ulteriore concessione di una proroga sino al 17 agosto 2015 per la produzione delle summenzionata documentazione (act. 10); - l'invio del 10 agosto 2015 con cui la ricorrente ha presentato a questa Corte le dichiarazioni sottoscritte da due dei tre beneficiari economici, postulando la con- cessione di un'ulteriore proroga per la produzione della dichiarazione man- cante, proroga concessa sino al 21 agosto 2015 (act. 11, 11.1, 11.2);

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- lo scritto del 20 agosto 2015 con cui A. Inc ha inviato a questa autorità la dichia- razione del terzo beneficiario economico, specificando tuttavia di non essere ancora in possesso della documentazione bancaria necessaria; a tal fine, ha richiesto la concessione di un'ulteriore proroga, accordata in via eccezionale sino al 25 agosto 2015 (act. 12, 12.1).

Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA); - che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifesta- mente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA); - che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo in- fruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA); - che la ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP; - che nel caso di una richiesta di informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. b OAIMP); - che eccezionalmente, la qualità per ricorrere è riconosciuta all'avente diritto economico di una società titolare di un conto quando la stessa è disciolta, riser- vato l'abuso di diritto (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c e d);

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in questo caso, tocca all'avente diritto economico dimostrare anzitutto la liqui- dazione della società mediante documentazione ufficiale (sentenze del Tribu- nale federale 1A.10/2000 del 18 maggio 2000, consid. 1e, in Praxis 2000 n° 133 pag. 790 e segg.; 1A.131/1999 del 26 agosto 1999, consid. 3), nonché di com- provare, attraverso questa stessa documentazione oppure mediante altre prove, di essere il beneficiario dello scioglimento della società in quanto tale (sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012, consid. 2.7; sentenze del Tribunale penale federale RR.2015.62-64 del 27 luglio 2015, con- sid. 1.4.1; RR.2012.257 del 2 luglio 2013, consid. 1.2.1; RR.2012.252 del 7 giugno 2013, consid. 2.2.1) e quindi non semplicemente di un suo conto ban- cario (TPF 2009 183 consid. 2.2.2); - che, nella fattispecie, la procura agli atti a favore dell'avv. Paolo Bernasconi è firmata da C. (act. 1.1 pag. 1) e D. (act. 1.1 pag. 3) a nome della A. Inc, nonché da E., F. e G., i quali si qualificano come aventi diritto economico e azionisti della stessa (act. 1.1 pag. 5); - che allo scopo di chiarire chi abbia poteri di rappresentanza in seno a detta società questo Tribunale ha ripetutamente invitato l'avv. Paolo Bernasconi il 6 luglio (act. 3) ed il 27 luglio u.s. (act. 5) a produrre il relativo estratto del registro di commercio; - che dalla documentazione prodotta è emerso che la società sarebbe stata di- sciolta il 16 aprile 2014 (act. 7.1), per cui lo studio legale dell'avv. Paolo Berna- sconi ha successivamente prodotto il formulario A degli aventi diritto economico degli averi sul conto della banca B. acceso da detta società (act. 9), nonché, dopo diverse proroghe, una scrittura privata di F. (act. 11.1), di E. (act. 11.2) e di G. (act. 12.1), i quali il 29 luglio 2015 dichiarano di essere aventi diritto eco- nomico della società in questione, la quale sarebbe stata sciolta il 16 aprile 2014 con contestuale trasferimento degli utili a loro; - che il ricorso è stato inoltrato a nome della società e quindi di un'entità giuridica non più esistente al momento dell'inoltro del gravame stesso, fatto questo che doveva essere noto al patrocinatore della ricorrente, nonché agli eventuali aventi diritto economico, per cui già sotto questo profilo il ricorso risulta irricevi- bile; - che la documentazione in seguito prodotta sarebbe comunque insufficiente a dimostrare la legittimazione a ricorrere di F., E. e G., trattandosi di mere scritture private che non dimostrano certo che essi siano i beneficiari economici dello scioglimento della società ai sensi della predetta giurisprudenza;

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- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA); - che visti gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, la tassa di giustizia è fissata a fr. 500.--; - che, visto l'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà al patrocinatore della ricorrente il saldo di fr. 4'500.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Una tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato. La cassa del Tribu- nale restituirà al patrocinatore della ricorrente il saldo di fr. 4'500.--.

Bellinzona, il 2 ottobre 2015

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Paolo Bernasconi - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).