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RR.2013.139

Bundesstrafgericht · 2013-08-15 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Riesame della decisione impugnata (art. 58 PA).

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dal ruolo.

E. 2 Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti- tuirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già versato pari a fr. 3'000.--.

E. 3 Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla ricorrente un importo di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 16 agosto 2013

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Matteo Pedrazzini - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Dispositiv
  1. La causa è stralciata dal ruolo.
  2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti- tuirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già versato pari a fr. 3'000.--.
  3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla ricorrente un importo di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 15 agosto 2013 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Davide Francesconi

Parti

A., patrocinata dall'avv. Matteo Pedrazzini, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Riesame della decisione impugnata (art. 58 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2013.139

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Visti:

- la domanda di assistenza giudiziaria presentata in data 31 ottobre 2012 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti, fra gli altri, di B., per truffa (art. 640 CP/I), frode sportiva (art. 1 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 "interven- ti nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttez- za nello svolgimento di manifestazioni sportive", di seguito: legge n. 401/1989) e associazione a delinquere transnazionale diretta alla truffa e alla frode spor- tiva (art. 416 CP/I combinato con gli art. 3 e 4 della legge 16 marzo 2006 n. 146 "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea ge- nerale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"); - la decisione di chiusura dell'11 aprile 2013 emessa dal Ministero pubblico del- la Confederazione (di seguito: MPC), con la quale è stata disposta la conse- gna all'autorità rogante del verbale di interrogatorio della ricorrente (v. act. 1.2); - il ricorso dell'8 maggio 2013 interposto da A. presso la Corte dei reclami pena- li del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione (v. act. 1); - le risposte al predetto ricorso presentate dal MPC (v. act. 6) e dall'Ufficio fede- rale di giustizia (di seguito: UFG) (v. act. 8), in data 23 maggio 2013 e, rispet- tivamente, in data 6 giugno 2013; - la sentenza di questa Corte del 7 giugno 2013 (RR.2013.46-47), intervenuta nell'ambito della parallela procedura riferita alla medesima commissione roga- toria che qui ci occupa, con la quale è stato accolto il gravame con conse- guente annullamento della decisione impugnata per violazione del principio della doppia punibilità; - la successiva replica del ricorrente del 21 giugno 2013 (v. act. 10), così come la duplica del 5 luglio 2013 del MPC, con la quale, alla luce della menzionata sentenza, quest'ultima autorità, ha rilevato che la decisione impugnata "sa- rebbe da ritirare" (v. act. 11); - la duplica dell'UFG del 5 luglio 2013, mediante la quale propone l'accoglimen- to del ricorso, alla luce segnatamente della sentenza del 7 giugno 2013 della scrivente Corte (v. act. 12);

- 3 -

- lo scritto di questa Corte, in data 8 luglio 2013, indirizzato al MPC, con la ri- chiesta di precisare se il contenuto della duplica sia da interpretare come for- male riesame della decisione litigiosa (v. act. 13); - la lettera del 9 luglio 2013 del MPC, con la quale questa autorità ha informato la Corte di ritirare la decisione impugnata (v. act. 15).

Considerato: - che in virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazio- ne del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei re- clami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internaziona- le; - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di chiu- sura dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP); - che giusta l'art. 58 PA, l'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2); quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto sen- za oggetto per effetto di una nuova decisione (cpv. 3); - che in merito all'interpretazione di tale disposizione, dottrina e giurisprudenza hanno precisato che il riesame di una decisione può avvenire sino alla sca- denza dell'ultimo termine entro il quale l'autorità inferiore è stata invitata a prendere posizione (v. ANDREA PFLEIDERER, Praxiskommentar zum Bunde- sgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, ad art. 58 PA n. 23 e referenze citate); - che in concreto, con la sua duplica del 5 luglio 2013, nonché mediante la pre- cisazione contenuta nello scritto del 9 luglio 2013, il MPC ha dichiarato di riti- rare la decisione impugnata;

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- che il riesame della decisione di chiusura da parte del MPC è pertanto avve- nuto in tempo utile, ovvero entro l'ultimo termine assegnatogli da questa Corte per prendere posizione; - che questo Tribunale prende pertanto atto del ritiro della decisione impugnata; - che di conseguenza il presente procedimento è divenuto senza oggetto e che la causa deve pertanto essere stralciata dal ruolo; - che le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 e 64 cpv. 1 PA; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 409 e 412, con rife- rimenti giurisprudenziali); - che ai fini della determinazione delle spese processuali, il MPC, nel quadro della presente procedura, a seguito del ritiro della dell'avversata decisione - da interpretarsi quale acquiescenza - è da considerare parte soccombente (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459); - che al MPC non possono tuttavia essere addossate le spese processuali, mo- tivo per cui si rinuncia al prelievo delle stesse (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che l'importo di fr. 3'000.-- versato dalla ricorrente a titolo di anticipo delle spe- se deve esserle restituito dalla cassa del Tribunale penale federale; - che nei procedimenti dinanzi al Tribunale penale federale le ripetibili consisto- no nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF); l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Davanti alla Corte dei reclami penali, se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese al più tardi al momento dell'i- noltro dell’unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario secondo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 RSPPF); - che nella fattispecie, in sede di replica, il patrocinatore della ricorrente ha indi- cato che il tempo da egli dedicato alla presente causa è pari ad almeno 15 o- re; - che tale affermazione non è però accompagnata da una dettagliata nota d'o- norario attestante l'effettivo dispendio orario indicato;

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- che a fronte di quanto precede, nel caso concreto, si giustifica di fissare in favore della ricorrente un'indennità di fr. 2'500.-- (IVA inclusa), la quale è mes- sa a carico del MPC quale autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La causa è stralciata dal ruolo. 2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti- tuirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già versato pari a fr. 3'000.--. 3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla ricorrente un importo di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 16 agosto 2013

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Matteo Pedrazzini - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).