Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP).
Sachverhalt
A. La Procura della Repubblica di Napoli, Direzione distrettuale antimafia, ha presentato in data 8 settembre 2011 una richiesta di assistenza giudiziaria alla Svizzera nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti, tra gli altri, di B., C. e D. per titolo di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), usura (art. 644 CP/I) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP/I), con l'aggravante del metodo e del fine mafiosi di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 (coordinato con la legge di conversione n. 203/1991). La richiesta di assistenza è stata in seguito inte- grata con i complementi del 17 ottobre 2011 e dell'8 febbraio 2012. Il proce- dimento italiano, nel contesto del quale sono stati emanati diversi provvedi- menti di custodia cautelare in carcere o di arresti domiciliari, riguarda in so- stanza il riciclaggio e il reimpiego di capitali provenienti dal contrabbando di sigarette, dall'usura e dal clan di stampo camorrista denominato "E.". Gli ille- citi proventi, parte dei quali sarebbero stati trasferiti in Svizzera al fine di sot- trarli all'autorità giudiziaria italiana, sarebbero stati reinvestiti in attività di bar e ristorazione. A dire dell'autorità rogante, le figlie di D., F. e G., sebbene non ancora formalmente indagate, sarebbero pure implicate in tale attività delittuosa. Con la sua domanda, l'autorità rogante postula il compimento su suolo elvetico di diversi atti istruttori, in particolare di verificare l'esistenza di rapporti bancari, in particolare presso la banca H., riconducibili ai soggetti in- dagati e procedere al relativo sequestro degli averi in conto. B. Con decisione di entrata nel merito del 3 febbraio 2012, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), cui in data 27 settembre 2011 l'Uffi- cio federale di giustizia (di seguito: UFG) delegava l'esecuzione delle predet- ta commissione rogatoria e successivi complementi, ha ordinato alla banca H. l'edizione di tutta la documentazione concernente le relazioni bancarie ri- conducibili agli indagati e il relativo sequestro dei saldi attivi in conto (v. act. 1.4). La banca, ottemperando a tale ingiunzione, ha trasmesso al MPC la documentazione riguardante quattro relazioni bancarie intestate a A. Stif- tung. Si tratta delle relazioni no. 1 e no. 2 (nel frattempo estinta) delle quali D. risulta essere l'avente diritto economico, e dei conti no. 3 e no. 4 dei quali le figlie F. e, rispettivamente, G., sono le beneficiarie economiche. C. In data 3 maggio 2012 il MPC ha chiesto all'autorità rogante di confermare l'eventuale interesse ad acquisire anche la documentazione bancaria ricon- ducibile a F. e G. e di voler al contempo precisare il loro ruolo nell'asserita attività di riciclaggio di denaro. Scritto al quale l'autorità richiedente ha rispo- sto in data 3 luglio 2012 confermando l'interesse per tutti i mezzi di prova raccolti in via rogatoriale e ribadendo il possibile coinvolgimento anche delle
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figlie di D., le quali potrebbero a loro volta essere presto oggetto dell'azione penale. D. Mediante decisione di chiusura del 29 novembre 2012 il MPC ha accolto la rogatoria ordinando la trasmissione all'autorità richiedente di tutta la docu- mentazione acquisita presso la banca H. riguardo alle quattro relazioni ban- carie intestate a A. Stiftung, mantenendo al contempo il sequestro degli averi in conto (v. act. 1.2). E. Con ricorso del 24 dicembre 2012, A. Stiftung è insorta contro la summen- zionata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censurando in sostanza una carente esposizione dei fatti alla base della richiesta di assistenza, l'assenza di utilità della documentazione da tra- smettere all'estero, e l'illiceità dei sequestri decretati. La ricorrente postula in particolare quanto segue (v. act. 1): "In via principale
1. Il Ricorso è interamente accolto.
1.1 La Decisione di chiusura 29 novembre 2012 del Ministero Pubblico della Confederazione nell'incarto RH.11.0106 inerente A. STIFTUNG viene annullata.
1.2 La Decisione di entrata nel merito 3 febbraio 2012 del Ministero Ministero Pubblico della Confederazione nell'incarto RH.11.0106 inerente A. STIFTUNG viene annullata.
1.3 Viene deciso di non dare seguito alla trasmissione all'autorità requirente di ogni docu- mentazione raccolta dal Ministero Pubblico della Confederazione, Lugano, inerente A. STIFTUNG, nonché il contestuale dissequestro delle relazioni di A. STIFTUNG denomi- nate 1, 3, e 4, presso la banca H., Lugano.
2. Tasse, spese e ripetibili a carico dello Stato, risp. della parte o delle parti resistenti.
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In via subordinata
1. Il Ricorso è interamente accolto.
1.1. I punti 1 e 2 della Decisione di chiusura 29 novembre 2012 del Ministero Pubblico della Confederazione nell'incarto RH.11.0106 inerente A. STIFTUNG, vengono annullati, e l'in- carto viene rinviato al MPC affinché proceda con la ricorrente ad una cernita ai sensi dei considerandi.
1.2. Il punto 3 della Decisione di chiusura 29 novembre 2012 del Ministero Pubblico della Confederazione nell'incarto RH.11.0106 inerente A. STIFTUNG viene annullato, con con- seguente dissequestro delle relazioni 3, e 4, presso la banca H., Lugano. Il Conto n. 1 presso la banca H., Lugano è fatto oggetto di dissequestro pari all'importo di Euro 2'249'900.--.
2. Tasse, spese e ripetibili a carico dello Stato, risp. della parte o delle parti resistenti."
F. Con osservazioni del 29 gennaio 2013 e dell'8 febbraio 2013 tanto l'UFG (act. 9) quanto il MPC (act. 10) postulano la reiezione del gravame. In parti- colare l'autorità rogata ritiene la domanda presentata dalle autorità italiane, così come le relative misure ordinate, conformi ai dettami legali e giurispru- denziali applicabili in materia. G. La ricorrente, con memoriale di replica del 12 marzo 2013 - trasmesso per conoscenza all'UFG e al MPC - si è sostanzialmente riconfermata nelle con- clusioni espresse in sede di ricorso (v. act. 13). H. Delle ulteriori e specifiche argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispetti- vi allegati si dirà, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizza- zione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei
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reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigo- re il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclag- gio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in mate- ria penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa or- dinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto sal- vo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell'autorità federale d'esecuzione, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione della ricorrente, titolare delle relazioni bancarie oggetto dell'avversata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e occorre entrare in materia.
E. 2.1 La ricorrente lamenta in primo luogo una carente esposizione dei fatti da par- te dell'autorità rogante, per non avere sufficientemente circostanziato il verifi- carsi delle fattispecie delittuose in Italia in riferimento alle numerose persone
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coinvolte, in particolar modo per quanto riguarda D., F. e G., quest'ultime due oltretutto, nemmeno formalmente indagate.
E. 2.2 Gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che la doman- da di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica dei reati, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di per- mettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assi- stenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurispru- denza citata). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circo- stanze sulle quali fonda i propri sospetti, in modo tale da escludere che sus- sista un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito ed esu- la dalle competenze di quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 con- sid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5).
E. 2.3 Nel caso concreto, con le sue tre domande di assistenza (nonché con il com- plemento informativo del 3 luglio 2012) l'autorità richiedente espone con suf- ficiente chiarezza i fatti oggetto del procedimento penale da essa condotto così come le relative fattispecie penali contestate, e i soggetti indagati. Emerge, infatti, il coinvolgimento di diverse persone in attività di riciclaggio di denaro, o di reimpiego di beni o denaro, di proventi illeciti riconducibili ad atti- vità di contrabbando e usura, connesse alle attività di un clan di stampo ca- morristico. Gli illeciti proventi sarebbero stati reinvestiti in attività di ristorazio- ne e bar, prevalentemente nella zona di Napoli e in parte anche nel resto d'Italia. Tra le numerose persone indagate figura anche D., destinataria pure di un provvedimento cautelare restrittivo della libertà (sotto forma di arresti domiciliari). Il contesto fattuale e le indagini in corso in Italia si delineano per- tanto con precisione, non intravvedendosi, contrariamente all'assunto della ri- corrente, alcuna censurabile genericità o carenza sotto questo profilo, in os- sequio ai parametri legali e convenzionali ricordati al considerando preceden- te. Sulla scorta delle indagini condotte, ed in particolar modo grazie ad inter- cettazioni telefoniche ed ambientali, gli inquirenti italiani sospettano che la famiglia di D. abbia trasferito parte degli illeciti profitti su conti bancari svizze- ri. Le richieste formulate dai magistrati italiani, infatti, sono precisamente volte ad acclarare tale circostanza, in ordine alla quale vengono forniti gli estremi
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dell'istituto di credito sul quale concentrare le ricerche, ciò che denota un agi- re mirato dell'autorità rogante. Dunque, già le prime due commissioni rogato- rie trasmesse in data 8 settembre 2011 e 17 ottobre 2011 al MPC contene- vano tutti gli elementi necessari affinché quest'ultima autorità emanasse la decisione di entrata nel merito e ordinasse le misure richieste. La terza inte- grazione, datata 3 febbraio 2012, apporta poi ulteriori elementi e dettagli che non fanno che rafforzare la già sufficiente esposizione della fattispecie effet- tuata in precedenza. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non è rilevante nell'ottica del- la concessione dell'assistenza giudiziaria che la persona toccata da una mi- sura rogatoriale in Svizzera non sia indagata nel procedimento estero. L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente quindi a priori di opporsi alle misure di assistenza. Unica condizione è che sussista, tra la fattispecie indagata all'estero e la po- stulata misura di assistenza, una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga, e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale, ciò che è il caso in concreto (sentenza del Tribunale federale 1A.204/2006 del 1. novembre 2007, consid. 3.4). Non è dunque decisivo in questa sede che D. contesti la propria responsabilità penale, né tantomeno la circostanza - più volte ribadita dalla ricorrente - che né F. né G. siano iscritte nel registro degli indagati in Italia. Quanto all'ottenimento della documentazione bancaria riguardante le appena citate F. e G. v'è da rilevare che, a specifica domanda del MPC, l'autorità ro- gante ha confermato l'interesse in merito a tale materiale probatorio con scrit- to del 3 luglio 2012, poiché sulla scorta delle indagini in corso in Italia tale au- torità ha motivo di credere che i capitali illeciti riconducibili alla famiglia di D. siano confluiti in Svizzera, non potendosi escludere, allo stadio attuale, che F. e G., ancorché non formalmente indagate, abbiano concorso all'occultamento di tali illeciti per eludere accertamenti investigativi che avrebbero potuto coin- volgere la loro madre. Alla luce di quanto precede, la censura di carente esposizione del contesto fattuale deve essere respinta.
E. 3.1 A dire della ricorrente, inoltre, la documentazione di cui viene ordinata la tra- smissione all'estero non sarebbe nemmeno potenzialmente utile ai magistrati italiani, avendo il MPC ordinato la consegna anche di documenti di mero ca- rattere amministrativo, non idonei pertanto a ricostruire l'origine e la destina- zione dei flussi di denaro. Inoltre, i fondi depositati sui conti correnti in que-
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stione avrebbero un'origine lecita, gli stessi essendo infatti i risparmi della famiglia D.
E. 3.2 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una doman- da di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve es- sere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'au- torità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La ri- chiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la do- manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità po- tenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento pe- nale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono in- formazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali come quelli qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti, per- ché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale fede- rale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 feb- braio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 con- sid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 no- vembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, con- sid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).
E. 3.3 Nel caso concreto, i conti bancari denominati n.1 e n. 2 di cui è titolare la ri- corrente vedono in D. la beneficiaria economica. Questa circostanza permet- te di ritenere che sussista una sufficiente relazione tra la misura di assistenza richiesta e l'oggetto di procedimento penale italiano, tale da rendere del tutto
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legittima la trasmissione all'estero della relativa documentazione. Infatti, su tali conti bancari, l'autorità estera sospetta siano confluiti fondi di provenienza illecita, in seguito ad attività di riciclaggio ed usura poste in essere dagli inda- gati, tra i quali figura pure D.. Sarà comunque compito del giudice estero del merito valutare il reale valore probatorio di tale documenti e l'eventuale origi- ne criminale dei fondi. I valori patrimoniali presenti sulle relazioni bancarie denominate n. 3 e n. 4 appartengono invece a F. e G., figlie di D. Se è vero che il mero legame di parentela non è di per sé atto a fondare alcun tipo di sospetto, e se è vero che le stesse non risultano attualmente indagate in Ita- lia, il fatto che tali conti siano stati alimentati con i fondi della relazione n. 2 al momento della sua estinzione - della cui rilevanza e utilità si è appena detto - rende anche tale documentazione potenzialmente utile per gli inquirenti este- ri, poiché idonea a ricostruire con esattezza i flussi di denaro di origine so- spetta. Esistendo pertanto un legame sufficiente tra i fatti indagati all'estero e le misure di assistenza richieste, nulla giova alla ricorrente la produzione del- la "relazione tecnico-contabile" allestita dal dott. I. riguardo alla provenienza dei fondi. Si tratta infatti di considerazioni afferenti al merito della vertenza - e che in quanto tali esulano dalla presente procedura - che la ricorrente potrà semmai proporre dinanzi al giudice estero del merito. Con la sua decisione di trasmettere l'integralità della documentazione bancaria raccolta, l'autorità ro- gata non ha violato dunque il principio della proporzionalità e ha correttamen- te applicato la sopraccitata giurisprudenza in ambito di utilità potenziale della documentazione (cfr. supra consid. 3.2. in fine), la quale, alla luce dei reati in questione, deve essere consegnata nella sua interezza onde permettere una ricostruzione esaustiva delle movimentazioni sospette.
E. 3.4 Quanto all'asserita lesione del diritto di essere sentita lamentato dalla ricor- rente, per non avere il MPC effettuato la cernita della documentazione, si os- serva quanto segue. Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, do- po aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documen- ti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle per- sone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per ad- durre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna; questo affinché esse possano esercitare in ma- niera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della
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buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; PATRICK L. KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, in: B. Waldmann/P. Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2009, n. 54 ad art. 12). La cernita deve aver luogo anche qualora l'in- teressato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ed., Berna 2009, n. 484; PASCAL DE PREUX, L'entraide internationale en ma- tière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34). Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri- chiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Esso è di natu- ra formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, op. cit., pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fon- damentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque au- tomaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibili- tà di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, di- spone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472; ALBERTINI, op. cit., pag. 458 e segg.).
E. 3.5 Nella fattispecie, v'è da rilevare che la ricorrente ha avuto completo accesso agli atti che la riguardano, così come ampia facoltà di esprimersi durante tutta la procedura di esecuzione della commissione rogatoria in esame (v. ad es. gli scritti 23/25 aprile 2012 [act. 1.8 e 1.10] e 4 settembre 2012 [act. 1.9]). In siffatte circostanze, e assodata la legittimità della consegna dell'integralità della documentazione in ossequio ai principi suesposti (cfr. supra con- sid. 3.2), se ne deve concludere che non vi è stata lesione del diritto di esse- re sentita della ricorrente, il quale sarebbe stato comunque sanato dalla pre- sente procedura.
E. 4.1 La ricorrente contesta altresì il sequestro (sui conti denominati n. 3, n. 4 e n.
1) poiché tale misura non avrebbe una connessione sufficiente con i fatti e- sposti nella richiesta di assistenza, risultando dunque sproporzionata. Inoltre, non sarebbe possibile per l'autorità rogante ottenere una decisione di confi- sca prima che sia intervenuta la prescrizione dell'azione penale in diritto ita- liano o secondo la legislazione svizzera.
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E. 4.2 L'art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo con- servativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente a sco- po di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedi- mento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione si discosta da quanto ordi- nariamente previsto in materia di "piccola assistenza" conformemente alla terza parte dell'AIMP. Di norma, è sufficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP af- finché l'assistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere for- nita ad uno stadio molto precoce della procedura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, in linea di massima, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di confisca estera, allor- quando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del 6 no- vembre 2008, consid. 2.3). Di regola, il sequestro di fondi deve essere man- tenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato ri- chiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale de- cisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic).
E. 4.3 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria inter- nazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3). In concreto, già si è detto che l'au- torità rogante ha fornito, a sostegno della propria richiesta, sufficienti elementi atti a fondare il sospetto che sui conti corrente oggetto della presente impu- gnativa siano confluiti fondi di origine illecita. Spetterà poi all'autorità estera verificare, anche sulla scorta della documentazione di cui è ordinata la tra- smissione, l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati, rispettiva- mente il loro ammontare totale. Dovessero i valori patrimoniali in questione essere effettivamente il risultato di reati penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato ri- chiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). Ne consegue che il sequestro di tali fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una deci- sione definitiva ed esecutiva nello Stato richiedente o fintanto che quest'ulti- mo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronun- ciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic). Ciò posto, e non essendo stabilita con certezza l'intervenuta prescrizione dell'azione penale né in Italia, come attesta lo scritto del 3 luglio 2012 dell'autorità rogante, né secondo il diritto svizzero - ove solo
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si consideri il reato di usura ex art. 157 CP si prescrive in quindici anni - non si può concludere che è già chiaro sinora che l'autorità rogante sarà nell'im- possibilità di poter presentare alla Svizzera una sentenza definitiva di confi- sca, né che vi saranno ostacoli alla luce dell'art. 18 n. 4 lett. b CRic. Il seque- stro va dunque confermato e la relativa censura respinta.
E. 4.4 La ricorrente sostiene altresì che in virtù degli art. 74 cpv. 2 e 74a cpv. 4 lett. c AIMP i beni potrebbero essere trattenuti in Svizzera poiché essi sareb- bero stati acquisiti in buona fede da F. e G., estranee ai reati in questione.
E. 4.5 Giusta l'art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP gli oggetti o i beni possono essere tratte- nuti in Svizzera se una persona estranea al reato, le cui pretese non sono ga- rantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fe- de diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero. Premesso che tali considerazioni riguardano la situa- zione di una consegna a scopo di confisca, e non già la misura del sequestro, a questo stadio esse risultano premature. Occorre nondimeno osservare che la qualità di "persona estranea al reato" di cui all'art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP, non essendo del tutto assimilabile a quella di terzo non implicato nell'inchie- sta estera (cfr. ZIMMERMANN, op. cit., n. 342), non sembra applicarsi in manie- ra limpida a F. e G. Infatti, stando alle affermazioni dell'autorità estera del 3 luglio 2012, di cui non vi è motivo di dubitare, la posizione delle medesime sarebbe al vaglio degli inquirenti, non potendosi escludere l'esercizio dell'a- zione penale anche nei loro confronti. Per tacere del fatto che il loro legame con la Svizzera appare alquanto evanescente, motivo per cui esse manche- rebbero anche sotto questo profilo dei requisiti soggettivi richiesti per avva- lersi dello strumento offerto dall'art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP (cfr. MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Monaco/Ginevra 2004, n. 39 ad art. 74a AIMP). La censura non merita dunque ulteriore disamina.
E. 5 Discende da quanto precede che il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura ammini- strativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 a- gosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fatti- specie a fr. 6'000.--, posta a carico della ricorrente e coperta dall'anticipo del- le spese già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di pari importo già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 3 maggio 2013 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré Cancelliere Davide Francesconi
Parti
A. STIFTUNG, rappresentata dall'avv. Giovanni Molo e MLaw Daniele Galliano,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP); sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2012.313
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Fatti: A. La Procura della Repubblica di Napoli, Direzione distrettuale antimafia, ha presentato in data 8 settembre 2011 una richiesta di assistenza giudiziaria alla Svizzera nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti, tra gli altri, di B., C. e D. per titolo di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), usura (art. 644 CP/I) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP/I), con l'aggravante del metodo e del fine mafiosi di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 (coordinato con la legge di conversione n. 203/1991). La richiesta di assistenza è stata in seguito inte- grata con i complementi del 17 ottobre 2011 e dell'8 febbraio 2012. Il proce- dimento italiano, nel contesto del quale sono stati emanati diversi provvedi- menti di custodia cautelare in carcere o di arresti domiciliari, riguarda in so- stanza il riciclaggio e il reimpiego di capitali provenienti dal contrabbando di sigarette, dall'usura e dal clan di stampo camorrista denominato "E.". Gli ille- citi proventi, parte dei quali sarebbero stati trasferiti in Svizzera al fine di sot- trarli all'autorità giudiziaria italiana, sarebbero stati reinvestiti in attività di bar e ristorazione. A dire dell'autorità rogante, le figlie di D., F. e G., sebbene non ancora formalmente indagate, sarebbero pure implicate in tale attività delittuosa. Con la sua domanda, l'autorità rogante postula il compimento su suolo elvetico di diversi atti istruttori, in particolare di verificare l'esistenza di rapporti bancari, in particolare presso la banca H., riconducibili ai soggetti in- dagati e procedere al relativo sequestro degli averi in conto. B. Con decisione di entrata nel merito del 3 febbraio 2012, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), cui in data 27 settembre 2011 l'Uffi- cio federale di giustizia (di seguito: UFG) delegava l'esecuzione delle predet- ta commissione rogatoria e successivi complementi, ha ordinato alla banca H. l'edizione di tutta la documentazione concernente le relazioni bancarie ri- conducibili agli indagati e il relativo sequestro dei saldi attivi in conto (v. act. 1.4). La banca, ottemperando a tale ingiunzione, ha trasmesso al MPC la documentazione riguardante quattro relazioni bancarie intestate a A. Stif- tung. Si tratta delle relazioni no. 1 e no. 2 (nel frattempo estinta) delle quali D. risulta essere l'avente diritto economico, e dei conti no. 3 e no. 4 dei quali le figlie F. e, rispettivamente, G., sono le beneficiarie economiche. C. In data 3 maggio 2012 il MPC ha chiesto all'autorità rogante di confermare l'eventuale interesse ad acquisire anche la documentazione bancaria ricon- ducibile a F. e G. e di voler al contempo precisare il loro ruolo nell'asserita attività di riciclaggio di denaro. Scritto al quale l'autorità richiedente ha rispo- sto in data 3 luglio 2012 confermando l'interesse per tutti i mezzi di prova raccolti in via rogatoriale e ribadendo il possibile coinvolgimento anche delle
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figlie di D., le quali potrebbero a loro volta essere presto oggetto dell'azione penale. D. Mediante decisione di chiusura del 29 novembre 2012 il MPC ha accolto la rogatoria ordinando la trasmissione all'autorità richiedente di tutta la docu- mentazione acquisita presso la banca H. riguardo alle quattro relazioni ban- carie intestate a A. Stiftung, mantenendo al contempo il sequestro degli averi in conto (v. act. 1.2). E. Con ricorso del 24 dicembre 2012, A. Stiftung è insorta contro la summen- zionata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censurando in sostanza una carente esposizione dei fatti alla base della richiesta di assistenza, l'assenza di utilità della documentazione da tra- smettere all'estero, e l'illiceità dei sequestri decretati. La ricorrente postula in particolare quanto segue (v. act. 1): "In via principale
1. Il Ricorso è interamente accolto.
1.1 La Decisione di chiusura 29 novembre 2012 del Ministero Pubblico della Confederazione nell'incarto RH.11.0106 inerente A. STIFTUNG viene annullata.
1.2 La Decisione di entrata nel merito 3 febbraio 2012 del Ministero Ministero Pubblico della Confederazione nell'incarto RH.11.0106 inerente A. STIFTUNG viene annullata.
1.3 Viene deciso di non dare seguito alla trasmissione all'autorità requirente di ogni docu- mentazione raccolta dal Ministero Pubblico della Confederazione, Lugano, inerente A. STIFTUNG, nonché il contestuale dissequestro delle relazioni di A. STIFTUNG denomi- nate 1, 3, e 4, presso la banca H., Lugano.
2. Tasse, spese e ripetibili a carico dello Stato, risp. della parte o delle parti resistenti.
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In via subordinata
1. Il Ricorso è interamente accolto.
1.1. I punti 1 e 2 della Decisione di chiusura 29 novembre 2012 del Ministero Pubblico della Confederazione nell'incarto RH.11.0106 inerente A. STIFTUNG, vengono annullati, e l'in- carto viene rinviato al MPC affinché proceda con la ricorrente ad una cernita ai sensi dei considerandi.
1.2. Il punto 3 della Decisione di chiusura 29 novembre 2012 del Ministero Pubblico della Confederazione nell'incarto RH.11.0106 inerente A. STIFTUNG viene annullato, con con- seguente dissequestro delle relazioni 3, e 4, presso la banca H., Lugano. Il Conto n. 1 presso la banca H., Lugano è fatto oggetto di dissequestro pari all'importo di Euro 2'249'900.--.
2. Tasse, spese e ripetibili a carico dello Stato, risp. della parte o delle parti resistenti."
F. Con osservazioni del 29 gennaio 2013 e dell'8 febbraio 2013 tanto l'UFG (act. 9) quanto il MPC (act. 10) postulano la reiezione del gravame. In parti- colare l'autorità rogata ritiene la domanda presentata dalle autorità italiane, così come le relative misure ordinate, conformi ai dettami legali e giurispru- denziali applicabili in materia. G. La ricorrente, con memoriale di replica del 12 marzo 2013 - trasmesso per conoscenza all'UFG e al MPC - si è sostanzialmente riconfermata nelle con- clusioni espresse in sede di ricorso (v. act. 13). H. Delle ulteriori e specifiche argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispetti- vi allegati si dirà, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto: 1.
1.1. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizza- zione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei
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reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale. 1.2. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigo- re il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclag- gio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in mate- ria penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa or- dinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto sal- vo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.3. Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell'autorità federale d'esecuzione, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione della ricorrente, titolare delle relazioni bancarie oggetto dell'avversata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e occorre entrare in materia. 2.
2.1. La ricorrente lamenta in primo luogo una carente esposizione dei fatti da par- te dell'autorità rogante, per non avere sufficientemente circostanziato il verifi- carsi delle fattispecie delittuose in Italia in riferimento alle numerose persone
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coinvolte, in particolar modo per quanto riguarda D., F. e G., quest'ultime due oltretutto, nemmeno formalmente indagate. 2.2. Gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che la doman- da di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica dei reati, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di per- mettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assi- stenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurispru- denza citata). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circo- stanze sulle quali fonda i propri sospetti, in modo tale da escludere che sus- sista un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito ed esu- la dalle competenze di quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 con- sid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5). 2.3. Nel caso concreto, con le sue tre domande di assistenza (nonché con il com- plemento informativo del 3 luglio 2012) l'autorità richiedente espone con suf- ficiente chiarezza i fatti oggetto del procedimento penale da essa condotto così come le relative fattispecie penali contestate, e i soggetti indagati. Emerge, infatti, il coinvolgimento di diverse persone in attività di riciclaggio di denaro, o di reimpiego di beni o denaro, di proventi illeciti riconducibili ad atti- vità di contrabbando e usura, connesse alle attività di un clan di stampo ca- morristico. Gli illeciti proventi sarebbero stati reinvestiti in attività di ristorazio- ne e bar, prevalentemente nella zona di Napoli e in parte anche nel resto d'Italia. Tra le numerose persone indagate figura anche D., destinataria pure di un provvedimento cautelare restrittivo della libertà (sotto forma di arresti domiciliari). Il contesto fattuale e le indagini in corso in Italia si delineano per- tanto con precisione, non intravvedendosi, contrariamente all'assunto della ri- corrente, alcuna censurabile genericità o carenza sotto questo profilo, in os- sequio ai parametri legali e convenzionali ricordati al considerando preceden- te. Sulla scorta delle indagini condotte, ed in particolar modo grazie ad inter- cettazioni telefoniche ed ambientali, gli inquirenti italiani sospettano che la famiglia di D. abbia trasferito parte degli illeciti profitti su conti bancari svizze- ri. Le richieste formulate dai magistrati italiani, infatti, sono precisamente volte ad acclarare tale circostanza, in ordine alla quale vengono forniti gli estremi
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dell'istituto di credito sul quale concentrare le ricerche, ciò che denota un agi- re mirato dell'autorità rogante. Dunque, già le prime due commissioni rogato- rie trasmesse in data 8 settembre 2011 e 17 ottobre 2011 al MPC contene- vano tutti gli elementi necessari affinché quest'ultima autorità emanasse la decisione di entrata nel merito e ordinasse le misure richieste. La terza inte- grazione, datata 3 febbraio 2012, apporta poi ulteriori elementi e dettagli che non fanno che rafforzare la già sufficiente esposizione della fattispecie effet- tuata in precedenza. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non è rilevante nell'ottica del- la concessione dell'assistenza giudiziaria che la persona toccata da una mi- sura rogatoriale in Svizzera non sia indagata nel procedimento estero. L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente quindi a priori di opporsi alle misure di assistenza. Unica condizione è che sussista, tra la fattispecie indagata all'estero e la po- stulata misura di assistenza, una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga, e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale, ciò che è il caso in concreto (sentenza del Tribunale federale 1A.204/2006 del 1. novembre 2007, consid. 3.4). Non è dunque decisivo in questa sede che D. contesti la propria responsabilità penale, né tantomeno la circostanza - più volte ribadita dalla ricorrente - che né F. né G. siano iscritte nel registro degli indagati in Italia. Quanto all'ottenimento della documentazione bancaria riguardante le appena citate F. e G. v'è da rilevare che, a specifica domanda del MPC, l'autorità ro- gante ha confermato l'interesse in merito a tale materiale probatorio con scrit- to del 3 luglio 2012, poiché sulla scorta delle indagini in corso in Italia tale au- torità ha motivo di credere che i capitali illeciti riconducibili alla famiglia di D. siano confluiti in Svizzera, non potendosi escludere, allo stadio attuale, che F. e G., ancorché non formalmente indagate, abbiano concorso all'occultamento di tali illeciti per eludere accertamenti investigativi che avrebbero potuto coin- volgere la loro madre. Alla luce di quanto precede, la censura di carente esposizione del contesto fattuale deve essere respinta. 3.
3.1. A dire della ricorrente, inoltre, la documentazione di cui viene ordinata la tra- smissione all'estero non sarebbe nemmeno potenzialmente utile ai magistrati italiani, avendo il MPC ordinato la consegna anche di documenti di mero ca- rattere amministrativo, non idonei pertanto a ricostruire l'origine e la destina- zione dei flussi di denaro. Inoltre, i fondi depositati sui conti correnti in que-
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stione avrebbero un'origine lecita, gli stessi essendo infatti i risparmi della famiglia D. 3.2. La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una doman- da di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve es- sere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'au- torità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La ri- chiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la do- manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità po- tenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento pe- nale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono in- formazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali come quelli qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti, per- ché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale fede- rale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 feb- braio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 con- sid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 no- vembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, con- sid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). 3.3. Nel caso concreto, i conti bancari denominati n.1 e n. 2 di cui è titolare la ri- corrente vedono in D. la beneficiaria economica. Questa circostanza permet- te di ritenere che sussista una sufficiente relazione tra la misura di assistenza richiesta e l'oggetto di procedimento penale italiano, tale da rendere del tutto
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legittima la trasmissione all'estero della relativa documentazione. Infatti, su tali conti bancari, l'autorità estera sospetta siano confluiti fondi di provenienza illecita, in seguito ad attività di riciclaggio ed usura poste in essere dagli inda- gati, tra i quali figura pure D.. Sarà comunque compito del giudice estero del merito valutare il reale valore probatorio di tale documenti e l'eventuale origi- ne criminale dei fondi. I valori patrimoniali presenti sulle relazioni bancarie denominate n. 3 e n. 4 appartengono invece a F. e G., figlie di D. Se è vero che il mero legame di parentela non è di per sé atto a fondare alcun tipo di sospetto, e se è vero che le stesse non risultano attualmente indagate in Ita- lia, il fatto che tali conti siano stati alimentati con i fondi della relazione n. 2 al momento della sua estinzione - della cui rilevanza e utilità si è appena detto - rende anche tale documentazione potenzialmente utile per gli inquirenti este- ri, poiché idonea a ricostruire con esattezza i flussi di denaro di origine so- spetta. Esistendo pertanto un legame sufficiente tra i fatti indagati all'estero e le misure di assistenza richieste, nulla giova alla ricorrente la produzione del- la "relazione tecnico-contabile" allestita dal dott. I. riguardo alla provenienza dei fondi. Si tratta infatti di considerazioni afferenti al merito della vertenza - e che in quanto tali esulano dalla presente procedura - che la ricorrente potrà semmai proporre dinanzi al giudice estero del merito. Con la sua decisione di trasmettere l'integralità della documentazione bancaria raccolta, l'autorità ro- gata non ha violato dunque il principio della proporzionalità e ha correttamen- te applicato la sopraccitata giurisprudenza in ambito di utilità potenziale della documentazione (cfr. supra consid. 3.2. in fine), la quale, alla luce dei reati in questione, deve essere consegnata nella sua interezza onde permettere una ricostruzione esaustiva delle movimentazioni sospette. 3.4. Quanto all'asserita lesione del diritto di essere sentita lamentato dalla ricor- rente, per non avere il MPC effettuato la cernita della documentazione, si os- serva quanto segue. Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, do- po aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documen- ti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle per- sone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per ad- durre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna; questo affinché esse possano esercitare in ma- niera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della
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buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; PATRICK L. KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, in: B. Waldmann/P. Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2009, n. 54 ad art. 12). La cernita deve aver luogo anche qualora l'in- teressato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ed., Berna 2009, n. 484; PASCAL DE PREUX, L'entraide internationale en ma- tière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34). Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri- chiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Esso è di natu- ra formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, op. cit., pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fon- damentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque au- tomaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibili- tà di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, di- spone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472; ALBERTINI, op. cit., pag. 458 e segg.). 3.5. Nella fattispecie, v'è da rilevare che la ricorrente ha avuto completo accesso agli atti che la riguardano, così come ampia facoltà di esprimersi durante tutta la procedura di esecuzione della commissione rogatoria in esame (v. ad es. gli scritti 23/25 aprile 2012 [act. 1.8 e 1.10] e 4 settembre 2012 [act. 1.9]). In siffatte circostanze, e assodata la legittimità della consegna dell'integralità della documentazione in ossequio ai principi suesposti (cfr. supra con- sid. 3.2), se ne deve concludere che non vi è stata lesione del diritto di esse- re sentita della ricorrente, il quale sarebbe stato comunque sanato dalla pre- sente procedura. 4.
4.1. La ricorrente contesta altresì il sequestro (sui conti denominati n. 3, n. 4 e n.
1) poiché tale misura non avrebbe una connessione sufficiente con i fatti e- sposti nella richiesta di assistenza, risultando dunque sproporzionata. Inoltre, non sarebbe possibile per l'autorità rogante ottenere una decisione di confi- sca prima che sia intervenuta la prescrizione dell'azione penale in diritto ita- liano o secondo la legislazione svizzera.
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4.2. L'art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo con- servativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente a sco- po di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedi- mento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione si discosta da quanto ordi- nariamente previsto in materia di "piccola assistenza" conformemente alla terza parte dell'AIMP. Di norma, è sufficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP af- finché l'assistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere for- nita ad uno stadio molto precoce della procedura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, in linea di massima, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di confisca estera, allor- quando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del 6 no- vembre 2008, consid. 2.3). Di regola, il sequestro di fondi deve essere man- tenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato ri- chiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale de- cisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic). 4.3. L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria inter- nazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3). In concreto, già si è detto che l'au- torità rogante ha fornito, a sostegno della propria richiesta, sufficienti elementi atti a fondare il sospetto che sui conti corrente oggetto della presente impu- gnativa siano confluiti fondi di origine illecita. Spetterà poi all'autorità estera verificare, anche sulla scorta della documentazione di cui è ordinata la tra- smissione, l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati, rispettiva- mente il loro ammontare totale. Dovessero i valori patrimoniali in questione essere effettivamente il risultato di reati penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato ri- chiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). Ne consegue che il sequestro di tali fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una deci- sione definitiva ed esecutiva nello Stato richiedente o fintanto che quest'ulti- mo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronun- ciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic). Ciò posto, e non essendo stabilita con certezza l'intervenuta prescrizione dell'azione penale né in Italia, come attesta lo scritto del 3 luglio 2012 dell'autorità rogante, né secondo il diritto svizzero - ove solo
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si consideri il reato di usura ex art. 157 CP si prescrive in quindici anni - non si può concludere che è già chiaro sinora che l'autorità rogante sarà nell'im- possibilità di poter presentare alla Svizzera una sentenza definitiva di confi- sca, né che vi saranno ostacoli alla luce dell'art. 18 n. 4 lett. b CRic. Il seque- stro va dunque confermato e la relativa censura respinta. 4.4. La ricorrente sostiene altresì che in virtù degli art. 74 cpv. 2 e 74a cpv. 4 lett. c AIMP i beni potrebbero essere trattenuti in Svizzera poiché essi sareb- bero stati acquisiti in buona fede da F. e G., estranee ai reati in questione. 4.5. Giusta l'art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP gli oggetti o i beni possono essere tratte- nuti in Svizzera se una persona estranea al reato, le cui pretese non sono ga- rantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fe- de diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero. Premesso che tali considerazioni riguardano la situa- zione di una consegna a scopo di confisca, e non già la misura del sequestro, a questo stadio esse risultano premature. Occorre nondimeno osservare che la qualità di "persona estranea al reato" di cui all'art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP, non essendo del tutto assimilabile a quella di terzo non implicato nell'inchie- sta estera (cfr. ZIMMERMANN, op. cit., n. 342), non sembra applicarsi in manie- ra limpida a F. e G. Infatti, stando alle affermazioni dell'autorità estera del 3 luglio 2012, di cui non vi è motivo di dubitare, la posizione delle medesime sarebbe al vaglio degli inquirenti, non potendosi escludere l'esercizio dell'a- zione penale anche nei loro confronti. Per tacere del fatto che il loro legame con la Svizzera appare alquanto evanescente, motivo per cui esse manche- rebbero anche sotto questo profilo dei requisiti soggettivi richiesti per avva- lersi dello strumento offerto dall'art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP (cfr. MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Monaco/Ginevra 2004, n. 39 ad art. 74a AIMP). La censura non merita dunque ulteriore disamina. 5. Discende da quanto precede che il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura ammini- strativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 a- gosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fatti- specie a fr. 6'000.--, posta a carico della ricorrente e coperta dall'anticipo del- le spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di pari importo già versato.
Bellinzona, il 6 maggio 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Giovanni Molo e MLaw Daniele Galliano - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).