Estradizione alla Russia; denegata giustizia (Art. 46a PA).
Dispositiv
- Le cause RR.2012.233 e RR.2012.237 sono congiunte.
- Il ricorso nella causa RR.2012.237 è inammissibile.
- Il ricorso nella causa RR.2012.233 è divenuto privo d'oggetto; di conseguen- za, detta causa è stralciata dal ruolo.
- La tassa di giustizia relativa alla causa RR.2012.237 di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 29 novembre 2012 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Filippo Ferrari,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto
Estradizione alla Russia
Denegata giustizia (Art. 46a PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2012.233+237
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Visti: - il ricorso per denegata giustizia presentato il 4 ottobre 2012 da A. avverso la "mancata presa di posizione ed evasione delle molteplici richieste di scarcera- zione presentate all'Ufficio federale di giustizia" (incarto RR.2012.233; v. act. 1); - l'invito a versare, per la procedura RR.2012.233, l'anticipo delle spese inoltrato al ricorrente dal Tribunale penale federale in data 5 ottobre 2012, versamento avvenuto il 12 ottobre seguente (v. act. 5); - il secondo ricorso per denegata giustizia, con richiesta di conferimento dell'ef- fetto sospensivo, presentato il 16 ottobre 2012 dal predetto avverso "la man- cata presa di posizione dell'Ufficio federale di giustizia (B 229'028-SSC) a se- guito della notifica della decisione del 4 settembre 2012 con la quale è stato annullato l'ordine di arresto emanato il 25 agosto 2011 dal Tribunale distret- tuale di Shilovo, ordine all'origine della procedura estradizionale qui in esame, nonostante molteplici richieste di pronunciarsi al proposito" (incarto RR.2012.237; v. act. 1); - la decisione incidentale del 16 ottobre 2012, mediante la quale la Corte dei re- clami penali del Tribunale penale federale ha respinto la richiesta di effetto so- spensivo postulato nella procedura RR.2012.233 (incarto RP.2012.67); - l'invito a versare, per la procedura RR.2012.237, l'anticipo delle spese inoltrato al ricorrente dal Tribunale penale federale in data 17 ottobre 2012, unitamente alla proroga concessa il 30 ottobre seguente, fissante un termine al 7 novem- bre 2012; - la risposta del 26 ottobre 2012 relativa all'incarto RR.2012.233, mediante la quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) postula la reiezione del gravame, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto; - l'invito a presentare la replica del 30 ottobre 2012 nella procedura RR.2012.233, davanti al quale il ricorrente è rimasto silente. Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);
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- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che il ricorrente invoca, con gravami distinti ma invocando argomenti identici, la stessa pretesa denegata giustizia legata ad un'asserita mancata presa di posizione dell'UFG in relazione a fatti nuovi che implicherebbero la sua scar- cerazione immediata; - che, per motivi di economia processuale, si giustifica pertanto di procedere al- la congiunzione delle cause RR.2012.233 e RR.2012.237 e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenze del Tribunale fe- derale 6S.709+710/2000 del 26 maggio 2003, consid. 1; 1A.60-62/2000 del 22 giugno 2000, consid. 1a; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, n. 155 pag. 54 e seg.); - che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presi- dente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente al- le presunte spese processuali; - che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la commina- toria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA uni- tamente all’art. 23 PA); - che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA); - che, nella fattispecie, l’originario invito a versare l’anticipo delle spese, indica- va che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame; - che il pagamento dell’anticipo richiesto nella causa RR.2012.237 non è inter- venuto nel termine prorogato al 7 novembre 2012 (v. act. 4); - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso relati- vo alla causa RR.2012.237; - che il Tribunale federale, al corrente degli asseriti nuovi fatti invocati dal ricor- rente mediante i suoi gravami, con sentenza 1C_488/2012 del 10 ottobre 2012 ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto da quest'ultimo contro la sentenza di questo Tribunale che ha confermato la decisione di estradizione emanata dall'UFG il 25 maggio 2012;
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- che l'estradizione del ricorrente è avvenuta il 24 ottobre 2012; - che a fronte di quanto precede, va preso atto che il ricorso per denegata giu- stizia nella causa RR.2012.233 è divenuto privo d'oggetto per venir meno dell'attualità dell'interesse giuridico protetto (v. FRITZ GYGI, Bundesverwaltun- gsrechtspflege, 2a ediz., Berna 1983, pag. 326; REGINA KIENER/BERNHARD RÜTSCHE/MATHIAS KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, Zurigo/San Gallo 2012, n. 1354 e segg.); - che la causa non presenta altresì le caratteristiche definite dalla giurispruden- za per ammettere eccezionalmente un'entrata in materia pur in assenza di in- teresse attuale e pratico (v. DTF 131 II 670 consid. 1.2 e 135 I 79 consid. 1.1); - che la causa RR.2012.233 va pertanto stralciata dal ruolo (v. GYGI, loc. cit.); - che per quanto riguarda il ricorso nella causa RR.2012.237, vista la sua i- nammissibilità, il ricorrente deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giu- sta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamato gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Le cause RR.2012.233 e RR.2012.237 sono congiunte. 2. Il ricorso nella causa RR.2012.237 è inammissibile. 3. Il ricorso nella causa RR.2012.233 è divenuto privo d'oggetto; di conseguen- za, detta causa è stralciata dal ruolo. 4. La tassa di giustizia relativa alla causa RR.2012.237 di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 29 novembre 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Filippo Ferrari - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).