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RP.2012.67

Bundesstrafgericht · 2012-10-10 · Italiano CH

Provvedimenti d'urgenza (art. 56 PA).

Dispositiv
  1. La richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è respinta.
  2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione incidentale del 16 ottobre 2012 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Filippo Ferrari,

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Provvedimenti d'urgenza (art. 56 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RP.2012.67

- 2 -

Visti: - il ricorso del 4 ottobre 2012 per denegata giustizia interposto da A. presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale; - la sentenza del 10 ottobre 2012 del Tribunale federale, mediante la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione del 12 settembre 2012 del Tribunale penale federale che confermava l'estradizione di A. decisa dall'Ufficio federale di giustizia il 25 maggio precedente; - la richiesta del 16 ottobre 2012, con la quale il ricorrente postula la concessio- ne dell'effetto sospensivo nell'ambito del procedimento attualmente pendente davanti alla Corte dei reclami penali. Considerato: - che in base all'art. 56 PA, dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d'urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati; - che la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo nell'ambito di un ricorso per denegata giustizia non produce in realtà nessun effetto sulla procedura pendente; - che in realtà il ricorrente, col suo agire, intende ottenere la sospensione della sua estradizione alla Russia; - che in base all'art. 61 LTF le sentenze del Tribunale federale passano in giu- dicato il giorno in cui sono pronunciate e come tali sono dunque da eseguire; - che la sospensione dell'estradizione del ricorrente avrebbe come effetto quello di ostacolare l'esecuzione di una sentenza cresciuta in giudicato emanata dal- la massima istanza giudiziaria federale; - che, visto quanto precede, la richiesta del ricorrente va respinta; - che il ricorrente deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);

- 3 -

- che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giu- sta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.

- 4 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 16 ottobre 2012

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Filippo Ferrari - Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estra- dizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).