Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/ Sequestro di un conto bancario (art.80e cpv. 2 lett. a AIMP):pregiudizio immediato ed irreparabile.
Sachverhalt
A. Il 2 febbraio 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., A., E., F. e G. per diversi reati fallimentari (art. 216, 217, 219, 223 e 224 della Legge fallimentare Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, in seguito: Legge fallimentare), anche in relazione con i reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 CC italiano) e false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori (art. 2622 CC italiano), per abusiva attività di raccolta del risparmio (art. 130 del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) nonché per confu- sione di patrimoni (art. 168 del Decreto legislativo n. 164 del 17 settembre 2007). L'autorità rogante afferma che il procedimento penale è scaturito da plurime denunce presentate da risparmiatori e promotori finanziari nonché da alcuni degli stessi organi della società italiana H. S.p.A., in cui si sareb- bero segnalate rilevanti irregolarità nella gestione del capitale raccolto per l'attività di "trading" sul mercato "forex" e possibili sottrazioni illecite di de- naro. Dalla documentazione sequestrata e dalle informazioni acquisite nel corso delle indagini di polizia giudiziaria risulterebbe che l'attività della summenzionata società sarebbe stata difforme rispetto a quella per la qua- le essa è stata autorizzata ad operare, in violazione della normativa del set- tore. In seguito ad una segnalazione spontanea del 24 settembre 2009 av- venuta ad opera del Ministero pubblico del Cantone Ticino, l'autorità inqui- rente italiana è venuta a conoscenza del fatto che A. è titolare di un conto bancario presso la banca I. a Lugano - conto sul quale sarebbero pervenu- ti, in data 15 settembre 2009, due bonifici, uno di EUR 1'045'000.- e l'altro di EUR 185'000.-, provenienti dalla banca J. di Avellino - nonché firmatario di un altro conto intestato alla società K. S.a.g.l., società legata a H. S.p.A. Con la sua domanda di assistenza l'autorità rogante ha richiesto il seque- stro delle somme depositate sui conti summenzionati nonché l'individuazio- ne di altri eventuali rapporti bancari riconducibili a tutta una serie di perso- ne, tra le quali A.
B. Mediante decisione del 30 marzo 2010, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana ordinando, tra l'altro, l'identificazione delle relazioni riconducibili a A. e/o K. S.a.g.l. presso la banca I. a Lugano, nonché il sequestro degli averi ivi de- positati.
C. Il 12 aprile 2010 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione di- nanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postu- lando la concessione dell'effetto sospensivo e l'annullamento del sequestro
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degli averi depositati sul conto bancario n. 1 a lui intestato presso la banca I. a Lugano.
D. A conclusione delle loro osservazioni del 7 e 10 maggio 2010 l’Ufficio fede- rale di giustizia (in seguito: UFG) risp. il Ministero pubblico ticinese hanno chiesto che il gravame venga respinto nella misura della sua ammissibilità.
E. Con replica del 25 maggio 2010 il ricorrente ha confermato le sue conclu- sioni espresse in sede ricorsuale.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. (in materia di altra assistenza) dalla Convenzione di applicazione del- l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Alle questioni che il pre- valente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più fa- vorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favo- re), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo ita- lo-svizzero; DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).
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E. 1.3 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le de- cisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impu- gnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP).
E. 1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro la decisione di entrata in materia ed esecuzione del Ministero pubblico ticinese (v. art. 80k AIMP). La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata mi- sura d'assistenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 Il ricorrente sostiene che il sequestro oggetto della decisione impugnata gli causerebbe un pregiudizio immediato ed irreparabile. A seguito delle noti- zie apparse nella stampa italiana e ticinese legate alla H. S.p.A., egli sa- rebbe stato costretto a dimettersi dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione della L. SA, a Lugano, società che avrebbe sofferto una diminuzione dei valori patrimoniali gestiti e quindi dei clienti. L'impossibilità di far confluire, almeno in parte, i fondi bloccati in L. SA minerebbe seria- mente l'esistenza della società oramai prossima alla liquidazione, con inevi- tabili ripercussione sul ricorrente, per il quale l'attività di gestione per tale società costituirebbe l'unica fonte di reddito. Tale situazione avrebbe u- gualmente avuto come conseguenza una riduzione sensibile del suo sti- pendio mensile, il quale ammonterebbe attualmente a fr. 3'000.- lordi. I va- lori sequestrati sarebbero serviti inoltre al sostentamento del ricorrente e dei suoi congiunti su suolo elvetico, vista la volontà della famiglia di rag- giungerlo in Svizzera. A rendere più concreto siffatto pregiudizio vi sarebbe l'avvenuta, ed in parte imminente, violazione di diversi obblighi contrattuali, e più precisamente: tasse arretrate, fatture relative al suo ufficio in Italia, salari arretrati della badante, premi assicurativi, rate leasing dell'auto e altre fatture varie. Per far fronte alle sue spese e a quelle dei familiari, il ricorren- te avrebbe inoltre dovuto far capo a diversi prestiti per un importo totale di fr. 145'000.-.
E. 2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni inci- dentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP, spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimo- strare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329
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consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrat- tuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di do- ver far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007, consid. 2.2 e rin- vii).
E. 2.2 Questa Corte rileva che il ricorrente ha prodotto diversa documentazione relativa a pendenze finanziarie di varia natura – soprattutto fiscali e contrat- tuali – che lo riguardano direttamente. Va subito premesso che buona parte dei documenti inoltrati, così come quest'ultimi si presentano, non permette di escludere eventuali pagamenti già avvenuti. Ciò detto, si osserva che l'e- sigibilità di svariate fatture è ben antecedente sia alla data del sequestro (24 settembre 2009; v. act. 1.31) pronunciato per i bisogni dell'inchiesta na- zionale (v. ad es. act. 1.11 e 1.12) che a quella relativa alla procedura roga- toriale (30 marzo 2010). Questo induce a ritenere, da una parte, che il ritar- do nel pagamento delle fatture possa essere dovuto a semplici abitudini e non a problemi economici del ricorrente, vista l'agiata situazione economica di quest'ultimo sino in ogni caso al momento del sequestro contestato (cfr. act. 1.44), e, dall'altra, che le fatture divenute esigibili solo ultimamente, o che lo diverranno prossimamente, non costituiscono o non costituiranno in realtà fonte di problemi nell'immediato per l'insorgente. Questo è d'altronde confermato dall'assenza di procedure d'incasso forzato in corso ad opera dell'autorità preposta; il ricorrente non ha nemmeno reso verosimile un pe- ricolo imminente in tal senso (v. sentenza del Tribunale federale 1A.321/2005 del 27 gennaio 2006, consid. 1.2; sulla portata di eventuali procedure esecutive in corso cfr. anche sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2007.43 consid. 2.5). Vi è poi da prendere in considerazione il reddito attuale del ricorrente, indicato in fr. 3'000.- lordi mensili. L'unico do- cumento attestante tale dato è una lettera del 18 dicembre 2009 della L. SA, dove la società scrive al ricorrente quanto segue: "come da accordi verbali del 16.12.2009, Le confermiamo che in seguito alla prossima messa in liquidazione della società, a partire dal 01.01.2010 il suo stipendio mensi- le ammonterà a CHF 3000.- lordi", lettera firmata da suoi ex-colleghi del Consiglio di amministrazione della L. SA, precisato che il ricorrente è stato presidente di tale consesso sino alla fine del 2009. Premesso che l'insor- gente non ha prodotto, a supporto del contenuto della citata lettera, nem- meno una distinta paga relativa alla sua attività nei primi mesi del 2010, si
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evidenzia che gli atti dell'incarto non permettono in realtà di escludere e- ventuali ulteriori introiti percepiti dall'insorgente. Insufficientemente docu- mentata risulta essere pure la sua situazione patrimoniale – nel gravame si afferma che gli averi bloccati "sono sostanzialmente gli unici dei quali il ri- corrente dispone" (v. ricorso pag. 6 e replica pag. 5), ciò che non aiuta cer- to a dissipare i dubbi circa l'esistenza di eventuali altri valori patrimoniali, soprattutto alla luce dei sostanziosi redditi percepiti negli anni precedenti la vicenda legata a H. S.p.A. (v. act. 1.44) – e quella dei suoi familiari (segna- tamente della moglie e della madre), dei quali egli ha dichiarato di doversi occupare, soprattutto con il denaro posto sotto sequestro. Tale denaro a- vrebbe inoltre dovuto servire a rilanciare l'attività della L. SA, società che sarebbe prossima alla liquidazione. Va qui rilevato che l'argomento della li- quidazione è già emerso nel mese di dicembre 2009, senza che nessuna procedura in tal senso sembrerebbe essere stata sino ad oggi intrapresa, né del resto viene allegata documentazione che permetta di valutare l'effet- tiva situazione della società.
E. 2.3 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il che rende superfluo l'esame delle restanti censure, le quali riguardano per altro in gran parte il merito della procedura rogatoriale in quanto tale.
E. 3 Con la presente decisione la domanda di effetto sospensivo è divenuta pri- va di oggetto.
E. 4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri- chiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribu- nale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- La domanda d’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo dei costi già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 28 maggio 2010 II Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Elio Brunetti,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Sequestro di un conto bancario (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2010.80+RP.2010.22
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Fatti: A. Il 2 febbraio 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., A., E., F. e G. per diversi reati fallimentari (art. 216, 217, 219, 223 e 224 della Legge fallimentare Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, in seguito: Legge fallimentare), anche in relazione con i reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 CC italiano) e false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori (art. 2622 CC italiano), per abusiva attività di raccolta del risparmio (art. 130 del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) nonché per confu- sione di patrimoni (art. 168 del Decreto legislativo n. 164 del 17 settembre 2007). L'autorità rogante afferma che il procedimento penale è scaturito da plurime denunce presentate da risparmiatori e promotori finanziari nonché da alcuni degli stessi organi della società italiana H. S.p.A., in cui si sareb- bero segnalate rilevanti irregolarità nella gestione del capitale raccolto per l'attività di "trading" sul mercato "forex" e possibili sottrazioni illecite di de- naro. Dalla documentazione sequestrata e dalle informazioni acquisite nel corso delle indagini di polizia giudiziaria risulterebbe che l'attività della summenzionata società sarebbe stata difforme rispetto a quella per la qua- le essa è stata autorizzata ad operare, in violazione della normativa del set- tore. In seguito ad una segnalazione spontanea del 24 settembre 2009 av- venuta ad opera del Ministero pubblico del Cantone Ticino, l'autorità inqui- rente italiana è venuta a conoscenza del fatto che A. è titolare di un conto bancario presso la banca I. a Lugano - conto sul quale sarebbero pervenu- ti, in data 15 settembre 2009, due bonifici, uno di EUR 1'045'000.- e l'altro di EUR 185'000.-, provenienti dalla banca J. di Avellino - nonché firmatario di un altro conto intestato alla società K. S.a.g.l., società legata a H. S.p.A. Con la sua domanda di assistenza l'autorità rogante ha richiesto il seque- stro delle somme depositate sui conti summenzionati nonché l'individuazio- ne di altri eventuali rapporti bancari riconducibili a tutta una serie di perso- ne, tra le quali A.
B. Mediante decisione del 30 marzo 2010, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana ordinando, tra l'altro, l'identificazione delle relazioni riconducibili a A. e/o K. S.a.g.l. presso la banca I. a Lugano, nonché il sequestro degli averi ivi de- positati.
C. Il 12 aprile 2010 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione di- nanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postu- lando la concessione dell'effetto sospensivo e l'annullamento del sequestro
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degli averi depositati sul conto bancario n. 1 a lui intestato presso la banca I. a Lugano.
D. A conclusione delle loro osservazioni del 7 e 10 maggio 2010 l’Ufficio fede- rale di giustizia (in seguito: UFG) risp. il Ministero pubblico ticinese hanno chiesto che il gravame venga respinto nella misura della sua ammissibilità.
E. Con replica del 25 maggio 2010 il ricorrente ha confermato le sue conclu- sioni espresse in sede ricorsuale.
Diritto: 1.
1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. (in materia di altra assistenza) dalla Convenzione di applicazione del- l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Alle questioni che il pre- valente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più fa- vorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favo- re), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo ita- lo-svizzero; DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).
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1.3 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le de- cisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impu- gnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP).
1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro la decisione di entrata in materia ed esecuzione del Ministero pubblico ticinese (v. art. 80k AIMP). La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata mi- sura d'assistenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Il ricorrente sostiene che il sequestro oggetto della decisione impugnata gli causerebbe un pregiudizio immediato ed irreparabile. A seguito delle noti- zie apparse nella stampa italiana e ticinese legate alla H. S.p.A., egli sa- rebbe stato costretto a dimettersi dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione della L. SA, a Lugano, società che avrebbe sofferto una diminuzione dei valori patrimoniali gestiti e quindi dei clienti. L'impossibilità di far confluire, almeno in parte, i fondi bloccati in L. SA minerebbe seria- mente l'esistenza della società oramai prossima alla liquidazione, con inevi- tabili ripercussione sul ricorrente, per il quale l'attività di gestione per tale società costituirebbe l'unica fonte di reddito. Tale situazione avrebbe u- gualmente avuto come conseguenza una riduzione sensibile del suo sti- pendio mensile, il quale ammonterebbe attualmente a fr. 3'000.- lordi. I va- lori sequestrati sarebbero serviti inoltre al sostentamento del ricorrente e dei suoi congiunti su suolo elvetico, vista la volontà della famiglia di rag- giungerlo in Svizzera. A rendere più concreto siffatto pregiudizio vi sarebbe l'avvenuta, ed in parte imminente, violazione di diversi obblighi contrattuali, e più precisamente: tasse arretrate, fatture relative al suo ufficio in Italia, salari arretrati della badante, premi assicurativi, rate leasing dell'auto e altre fatture varie. Per far fronte alle sue spese e a quelle dei familiari, il ricorren- te avrebbe inoltre dovuto far capo a diversi prestiti per un importo totale di fr. 145'000.-.
2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni inci- dentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP, spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimo- strare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329
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consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrat- tuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di do- ver far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007, consid. 2.2 e rin- vii).
2.2 Questa Corte rileva che il ricorrente ha prodotto diversa documentazione relativa a pendenze finanziarie di varia natura – soprattutto fiscali e contrat- tuali – che lo riguardano direttamente. Va subito premesso che buona parte dei documenti inoltrati, così come quest'ultimi si presentano, non permette di escludere eventuali pagamenti già avvenuti. Ciò detto, si osserva che l'e- sigibilità di svariate fatture è ben antecedente sia alla data del sequestro (24 settembre 2009; v. act. 1.31) pronunciato per i bisogni dell'inchiesta na- zionale (v. ad es. act. 1.11 e 1.12) che a quella relativa alla procedura roga- toriale (30 marzo 2010). Questo induce a ritenere, da una parte, che il ritar- do nel pagamento delle fatture possa essere dovuto a semplici abitudini e non a problemi economici del ricorrente, vista l'agiata situazione economica di quest'ultimo sino in ogni caso al momento del sequestro contestato (cfr. act. 1.44), e, dall'altra, che le fatture divenute esigibili solo ultimamente, o che lo diverranno prossimamente, non costituiscono o non costituiranno in realtà fonte di problemi nell'immediato per l'insorgente. Questo è d'altronde confermato dall'assenza di procedure d'incasso forzato in corso ad opera dell'autorità preposta; il ricorrente non ha nemmeno reso verosimile un pe- ricolo imminente in tal senso (v. sentenza del Tribunale federale 1A.321/2005 del 27 gennaio 2006, consid. 1.2; sulla portata di eventuali procedure esecutive in corso cfr. anche sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2007.43 consid. 2.5). Vi è poi da prendere in considerazione il reddito attuale del ricorrente, indicato in fr. 3'000.- lordi mensili. L'unico do- cumento attestante tale dato è una lettera del 18 dicembre 2009 della L. SA, dove la società scrive al ricorrente quanto segue: "come da accordi verbali del 16.12.2009, Le confermiamo che in seguito alla prossima messa in liquidazione della società, a partire dal 01.01.2010 il suo stipendio mensi- le ammonterà a CHF 3000.- lordi", lettera firmata da suoi ex-colleghi del Consiglio di amministrazione della L. SA, precisato che il ricorrente è stato presidente di tale consesso sino alla fine del 2009. Premesso che l'insor- gente non ha prodotto, a supporto del contenuto della citata lettera, nem- meno una distinta paga relativa alla sua attività nei primi mesi del 2010, si
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evidenzia che gli atti dell'incarto non permettono in realtà di escludere e- ventuali ulteriori introiti percepiti dall'insorgente. Insufficientemente docu- mentata risulta essere pure la sua situazione patrimoniale – nel gravame si afferma che gli averi bloccati "sono sostanzialmente gli unici dei quali il ri- corrente dispone" (v. ricorso pag. 6 e replica pag. 5), ciò che non aiuta cer- to a dissipare i dubbi circa l'esistenza di eventuali altri valori patrimoniali, soprattutto alla luce dei sostanziosi redditi percepiti negli anni precedenti la vicenda legata a H. S.p.A. (v. act. 1.44) – e quella dei suoi familiari (segna- tamente della moglie e della madre), dei quali egli ha dichiarato di doversi occupare, soprattutto con il denaro posto sotto sequestro. Tale denaro a- vrebbe inoltre dovuto servire a rilanciare l'attività della L. SA, società che sarebbe prossima alla liquidazione. Va qui rilevato che l'argomento della li- quidazione è già emerso nel mese di dicembre 2009, senza che nessuna procedura in tal senso sembrerebbe essere stata sino ad oggi intrapresa, né del resto viene allegata documentazione che permetta di valutare l'effet- tiva situazione della società.
2.3 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il che rende superfluo l'esame delle restanti censure, le quali riguardano per altro in gran parte il merito della procedura rogatoriale in quanto tale.
3. Con la presente decisione la domanda di effetto sospensivo è divenuta pri- va di oggetto.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri- chiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribu- nale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda d’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto. 3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 31 maggio 2010
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Elio Brunetti, - Ministero Pubblico del Cantone Ticino, - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo inte- grale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF). Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudi- zio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).