opencaselaw.ch

RR.2010.43

Bundesstrafgericht · 2010-04-12 · Italiano CH

Estradizione alla Francia/Decisione d'estradizione (art. 55 AIMP): vizio di procedura nella procedura contumaciale all'estero (assenza di un difensore); ripetizione del processo all'estero.

Sachverhalt

A. Il 4 dicembre 2006 la Corte delle Assisi di Hérault (Francia) ha condannato in contumacia A. a trenta anni di reclusione per omicidio volontario.

B. Il 18 novembre 2009 A. è stato oggetto di una segnalazione internazionale nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) su domanda della Corte delle Assise di Hérault. Il predetto è stato arrestato il medesimo giorno in Ticino sulla base di un'ordinanza di arresto provvisorio emesso dall'Ufficio federa- le di giustizia (in seguito UFG). Il fermo è avvenuto ad opera della Polizia del Cantone Ticino, la quale lo ha condotto al Carcere giudiziario La Farera di Lugano e posto in detenzione estradizionale. Nel suo interrogatorio da- vanti al Procuratore pubblico ticinese, egli ha riconosciuto di essere la per- sona ricercata dalla Francia, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso questo Stato. Il 20 novembre 2009 l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini estradizionali nei confronti di A., atto notificatogli il 24 novembre seguente.

C. Il 4 dicembre 2009 l'Ambasciata di Francia in Svizzera ha chiesto formal- mente l'estradizione di A., la quale è stata concessa dall'UFG il 4 febbraio 2010.

D. In data 8 marzo 2010 A. ha interposto ricorso contro la decisione di estradi- zione, chiedendo, in via principale, l'annullamento della stessa e la reiezio- ne della domanda di assistenza francese; in via subordinata, egli ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, con ordine all'UFG di acquisire ulteriori mezzi di prova dall'autorità richiedente per accertarsi dell'entità del- le violazioni procedurali commesse nell'ambito del procedimento di merito.

E. Con osservazioni del 22 marzo 2010 l'UFG ha confermato la propria deci- sione di estradizione, proponendo quindi di respingere il gravame.

F. Con replica del 6 aprile 2010 il ricorrente ha ribadito le conclusioni presen- tate in sede ricorsuale.

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Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la II Corte dei re- clami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estra- dizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto al- l'art. 30 lett. b LTPF), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricor- rente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

E. 1.1 L'estradizione fra la Repubblica francese e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e l'11 maggio 1986 per la Repubblica francese, dall'Accordo del 10 febbraio 2003 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubbli- ca francese relativo alla procedura semplificata di estradizione e a com- plemento della CEEstr (RS 0.353.934.92), entrato in vigore il 1° gennaio 2006 (in seguito: Accordo franco-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicem- bre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 di- cembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione del- l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 con- sid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nel- l'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2 Il ricorrente ritiene che la procedura sfociata nella sentenza contumaciale di condanna a trenta anni di reclusione sia inficiata da un grave vizio procedu- rale. Egli non sarebbe infatti mai stato assistito e/o rappresentato da un di- fensore, né durante l'istruttoria né durante il processo. Per verificare la por- tata ed il significato di detta sentenza, sarebbe peraltro auspicabile disporre dell'incarto completo estero, in modo da ovviare alla lacunosa domanda di assistenza. Ciò sarebbe importante anche per capire se nel corso del pro- cedimento estero siano state commesse altre violazioni procedurali suscet- tibili di invalidare, non solo la sentenza, ma lo stesso atto di rinvio a giudi-

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zio. Inoltre, a fronte di lacune evidenti in tema di diritti della difesa, l'autorità svizzera avrebbe dovuto richiedere esplicitamente all'autorità rogante una garanzia circa la possibilità di celebrare nuovamente il processo all'estero, ripetendo pure gli atti istruttori fondamentali.

E. 2.1 L'art. 12 cpv. 2 CEEstr prevede che a sostegno della domanda d'estradi- zione l'autorità richiedente deve produrre: l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qual- siasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge della stessa Parte richiedente (lett. a); un esposto dei fatti per i quali l'estradizione è domandata, precisato che il tempo e il luogo del loro com- pimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile (lett. b); una copia delle disposizioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, una di- chiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preci- so possibile dell'individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza (lett. c). Le condizioni ap- pena descritte sono in sostanza contenute anche agli art. 3 Accordo franco- svizzero nonché 28 e 41 AIMP.

E. 2.2 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regi- me politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamenta- li e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del po- tere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della ga- ranzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, se- gnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presun- zione d'innocenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 684). Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di ri- fiuto della cooperazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 684 e giurisprudenza citata). Il diritto di essere giudicato in propria presenza è un elemento costi- tutivo del processo equo; esso sgorga segnatamente dall'art. 29 cpv. 1 Cost., così come dagli art. 6 CEDU e 14 n. 3 lett. d Patto ONU II. Tali di- sposizioni non escludono la possibilità di giudicare un accusato in sua as- senza, a condizione tuttavia che i diritti della difesa siano rispettati. Ciò im- plica segnatamente che l'accusato sia stato citato regolarmente a compari- re e che possa, a certe condizioni e secondo modalità da definire, ottenere il diritto di essere giudicato nuovamente (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 687;

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cfr. anche DTF 127 I 213 consid. 3a). L'accusato che si è volontariamente sottratto alla giustizia o non può giustificare la propria assenza con un giu- sto motivo può vedersi rifiutato lo spurgo della sentenza pronunciata in con- tumacia (DTF 127 I 213 consid. 3a; cfr. anche sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2010.5 del 2 febbraio 2010, consid. 2.1.1).

E. 2.3.1 Nella fattispecie, il ricorrente invoca l'applicazione degli art. 3 n. 1 del Se- condo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978 alla CEEstr (RS 0.353.12, di seguito: Secondo Protocollo alla CEEstr), secondo il quale quando una Parte Contraente chiede a un’altra Parte Contraente l’estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pro- nunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l’estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giu- diziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni per- sona accusata di un reato. L’estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all’estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della di- fesa. Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sen- tenza in questione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone a perseguire l’estradato (DTF 129 II 56 consid. 6.2). Contrariamente alla Svizzera, la Francia non ha ratificato il Secondo Protocollo alla CEEstr. L'art. 3 n. 1 di tale trattato non si applica dunque alle procedure d'estradi- zione tra questi due Stati.

E. 2.3.2 L'insorgente censura inoltre la violazione dell'art. 37 cpv. 2 AIMP, il quale prevede che l'estradizione è negata se la domanda si basa su una senten- za contumaciale e la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti ad ogni persona imputata di reato, eccetto quando lo Stato richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare alla persona perseguita il diritto ad un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. In una sentenza dell'8 ottobre 2002, il Tribunale federale ha la- sciato aperta la questione di sapere se tale disposizione è applicabile allor- quando, come nella fattispecie, lo Stato richiedente è parte alla CEEstr, senza aver tuttavia aderito al Secondo Protocollo di tale convenzione (sen- tenza del Tribunale federale 1A.175/2002 dell'8 ottobre 2002, consid. 2.3; questione lasciata aperta anche nella sentenza del Tribunale federale 1A.21/2002 del 15 marzo 2002, consid. 4.1). Il Tribunale federale ha tutta- via ricordato al considerando 2.2 della sua sentenza dell'8 ottobre 2002 il principio secondo il quale l'autorità svizzera dell'estradizione deve applicare la regola, interna o convenzionale, più favorevole alla cooperazione inter- nazionale e non quella che offre migliore protezione alla persona ricercata (v. già supra consid. 1.2). ZIMMERMANN deduce da tale principio che non è concepibile opporre allo Stato richiedente prescrizioni di diritto interno che

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derogano al trattato – in concreto alla CEEstr – o obblighi che ha precisa- mente rifiutato di sottoscrivere – ossia quelli derivanti dall'art. 3 n. 1 Secon- do Protocollo alla CEEstr (ZIMMERMANN, op. cit., n. 690). La questione può nondimeno restare indecisa nel caso concreto. In effetti, la censura del ri- corrente riguardante la pretesa violazione del suo diritto di essere assistito da un difensore in occasione della procedura estera sfociata nella sua con- danna a trenta anni di reclusione non ha ragione di essere per i motivi e- sposti al considerando seguente.

E. 2.3.3 L'art. 379-4 del Codice di procedura penale francese prevede che "si l'ac- cusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescrip- tion, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1". Nel suo scritto del 23 novembre 2009 allegato alla domanda d'estradizione (v. atto 33 UFG), il Procuratore generale francese ha chiaramente affermato che "conformément à l'art. 379-4 du Code de procédure pénale, l'accusé étant en fuite lors de son procès en assises et ayant été arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la Cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à un nouvel examen de son affaire par la Cour d'assises conformément aux dispositions des ar- ticles 269 à 379-1 du même code", concludendo che "l'extradition de A. est demandée (…) afin que celui-ci soit à nouveau jugé pour homicide volon- taire par la Cour d'assises de l'Hérault" (pag. 3). Del resto le note lacune della vecchia procedura contumaciale francese, in parte addirittura risalenti all'Ordonnance criminelle del 1670, sono state appositamente colmate nel 2004 per renderla conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei di- ritti dell'uomo (v. JEAN PRADEL, Manuel de procédure pénale, 14a ediz., Pa- rigi 2008, pag. 866 e segg.). Sotto questo profilo, potendo dunque il ricor- rente beneficiare in Francia di un nuovo processo a suo carico – in occa- sione del quale egli potrà far capo a un difensore nonché invocare l'even- tuale violazione di altri suoi diritti – la sua censura non merita ulteriore di- samina.

E. 2.3.4 Visto quanto precede, la richiesta di acquisire agli atti l'intero incarto relati- vo alla sentenza di condanna del 4 dicembre 2006 va pure disattesa, preci- sato che la domanda di assistenza presentata dall'autorità rogante è in ogni caso conforme alle condizioni poste dagli art. 12 cpv. 2 CEEstr e 3 Accordo franco-svizzero (v. supra consid. 2.1).

E. 3 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soc- combenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura ammini-

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strativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.-.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 12 aprile 2010 II Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., in detenzione estradizionale, presso il Penitenziario Cantonale La Stampa, 6965 Cadro, rappresentato dal- l'avv. Emanuele Stauffer Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Estradizione alla Francia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2010.43

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Fatti: A. Il 4 dicembre 2006 la Corte delle Assisi di Hérault (Francia) ha condannato in contumacia A. a trenta anni di reclusione per omicidio volontario.

B. Il 18 novembre 2009 A. è stato oggetto di una segnalazione internazionale nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) su domanda della Corte delle Assise di Hérault. Il predetto è stato arrestato il medesimo giorno in Ticino sulla base di un'ordinanza di arresto provvisorio emesso dall'Ufficio federa- le di giustizia (in seguito UFG). Il fermo è avvenuto ad opera della Polizia del Cantone Ticino, la quale lo ha condotto al Carcere giudiziario La Farera di Lugano e posto in detenzione estradizionale. Nel suo interrogatorio da- vanti al Procuratore pubblico ticinese, egli ha riconosciuto di essere la per- sona ricercata dalla Francia, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso questo Stato. Il 20 novembre 2009 l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini estradizionali nei confronti di A., atto notificatogli il 24 novembre seguente.

C. Il 4 dicembre 2009 l'Ambasciata di Francia in Svizzera ha chiesto formal- mente l'estradizione di A., la quale è stata concessa dall'UFG il 4 febbraio 2010.

D. In data 8 marzo 2010 A. ha interposto ricorso contro la decisione di estradi- zione, chiedendo, in via principale, l'annullamento della stessa e la reiezio- ne della domanda di assistenza francese; in via subordinata, egli ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, con ordine all'UFG di acquisire ulteriori mezzi di prova dall'autorità richiedente per accertarsi dell'entità del- le violazioni procedurali commesse nell'ambito del procedimento di merito.

E. Con osservazioni del 22 marzo 2010 l'UFG ha confermato la propria deci- sione di estradizione, proponendo quindi di respingere il gravame.

F. Con replica del 6 aprile 2010 il ricorrente ha ribadito le conclusioni presen- tate in sede ricorsuale.

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Diritto: 1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la II Corte dei re- clami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estra- dizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto al- l'art. 30 lett. b LTPF), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricor- rente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

1.1 L'estradizione fra la Repubblica francese e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e l'11 maggio 1986 per la Repubblica francese, dall'Accordo del 10 febbraio 2003 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubbli- ca francese relativo alla procedura semplificata di estradizione e a com- plemento della CEEstr (RS 0.353.934.92), entrato in vigore il 1° gennaio 2006 (in seguito: Accordo franco-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicem- bre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 di- cembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione del- l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 con- sid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nel- l'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. Il ricorrente ritiene che la procedura sfociata nella sentenza contumaciale di condanna a trenta anni di reclusione sia inficiata da un grave vizio procedu- rale. Egli non sarebbe infatti mai stato assistito e/o rappresentato da un di- fensore, né durante l'istruttoria né durante il processo. Per verificare la por- tata ed il significato di detta sentenza, sarebbe peraltro auspicabile disporre dell'incarto completo estero, in modo da ovviare alla lacunosa domanda di assistenza. Ciò sarebbe importante anche per capire se nel corso del pro- cedimento estero siano state commesse altre violazioni procedurali suscet- tibili di invalidare, non solo la sentenza, ma lo stesso atto di rinvio a giudi-

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zio. Inoltre, a fronte di lacune evidenti in tema di diritti della difesa, l'autorità svizzera avrebbe dovuto richiedere esplicitamente all'autorità rogante una garanzia circa la possibilità di celebrare nuovamente il processo all'estero, ripetendo pure gli atti istruttori fondamentali.

2.1 L'art. 12 cpv. 2 CEEstr prevede che a sostegno della domanda d'estradi- zione l'autorità richiedente deve produrre: l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qual- siasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge della stessa Parte richiedente (lett. a); un esposto dei fatti per i quali l'estradizione è domandata, precisato che il tempo e il luogo del loro com- pimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile (lett. b); una copia delle disposizioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, una di- chiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preci- so possibile dell'individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza (lett. c). Le condizioni ap- pena descritte sono in sostanza contenute anche agli art. 3 Accordo franco- svizzero nonché 28 e 41 AIMP.

2.2 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regi- me politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamenta- li e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del po- tere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della ga- ranzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, se- gnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presun- zione d'innocenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 684). Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di ri- fiuto della cooperazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 684 e giurisprudenza citata). Il diritto di essere giudicato in propria presenza è un elemento costi- tutivo del processo equo; esso sgorga segnatamente dall'art. 29 cpv. 1 Cost., così come dagli art. 6 CEDU e 14 n. 3 lett. d Patto ONU II. Tali di- sposizioni non escludono la possibilità di giudicare un accusato in sua as- senza, a condizione tuttavia che i diritti della difesa siano rispettati. Ciò im- plica segnatamente che l'accusato sia stato citato regolarmente a compari- re e che possa, a certe condizioni e secondo modalità da definire, ottenere il diritto di essere giudicato nuovamente (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 687;

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cfr. anche DTF 127 I 213 consid. 3a). L'accusato che si è volontariamente sottratto alla giustizia o non può giustificare la propria assenza con un giu- sto motivo può vedersi rifiutato lo spurgo della sentenza pronunciata in con- tumacia (DTF 127 I 213 consid. 3a; cfr. anche sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2010.5 del 2 febbraio 2010, consid. 2.1.1).

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2.3.1 Nella fattispecie, il ricorrente invoca l'applicazione degli art. 3 n. 1 del Se- condo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978 alla CEEstr (RS 0.353.12, di seguito: Secondo Protocollo alla CEEstr), secondo il quale quando una Parte Contraente chiede a un’altra Parte Contraente l’estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pro- nunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l’estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giu- diziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni per- sona accusata di un reato. L’estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all’estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della di- fesa. Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sen- tenza in questione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone a perseguire l’estradato (DTF 129 II 56 consid. 6.2). Contrariamente alla Svizzera, la Francia non ha ratificato il Secondo Protocollo alla CEEstr. L'art. 3 n. 1 di tale trattato non si applica dunque alle procedure d'estradi- zione tra questi due Stati.

2.3.2 L'insorgente censura inoltre la violazione dell'art. 37 cpv. 2 AIMP, il quale prevede che l'estradizione è negata se la domanda si basa su una senten- za contumaciale e la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti ad ogni persona imputata di reato, eccetto quando lo Stato richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare alla persona perseguita il diritto ad un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. In una sentenza dell'8 ottobre 2002, il Tribunale federale ha la- sciato aperta la questione di sapere se tale disposizione è applicabile allor- quando, come nella fattispecie, lo Stato richiedente è parte alla CEEstr, senza aver tuttavia aderito al Secondo Protocollo di tale convenzione (sen- tenza del Tribunale federale 1A.175/2002 dell'8 ottobre 2002, consid. 2.3; questione lasciata aperta anche nella sentenza del Tribunale federale 1A.21/2002 del 15 marzo 2002, consid. 4.1). Il Tribunale federale ha tutta- via ricordato al considerando 2.2 della sua sentenza dell'8 ottobre 2002 il principio secondo il quale l'autorità svizzera dell'estradizione deve applicare la regola, interna o convenzionale, più favorevole alla cooperazione inter- nazionale e non quella che offre migliore protezione alla persona ricercata (v. già supra consid. 1.2). ZIMMERMANN deduce da tale principio che non è concepibile opporre allo Stato richiedente prescrizioni di diritto interno che

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derogano al trattato – in concreto alla CEEstr – o obblighi che ha precisa- mente rifiutato di sottoscrivere – ossia quelli derivanti dall'art. 3 n. 1 Secon- do Protocollo alla CEEstr (ZIMMERMANN, op. cit., n. 690). La questione può nondimeno restare indecisa nel caso concreto. In effetti, la censura del ri- corrente riguardante la pretesa violazione del suo diritto di essere assistito da un difensore in occasione della procedura estera sfociata nella sua con- danna a trenta anni di reclusione non ha ragione di essere per i motivi e- sposti al considerando seguente.

2.3.3 L'art. 379-4 del Codice di procedura penale francese prevede che "si l'ac- cusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescrip- tion, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1". Nel suo scritto del 23 novembre 2009 allegato alla domanda d'estradizione (v. atto 33 UFG), il Procuratore generale francese ha chiaramente affermato che "conformément à l'art. 379-4 du Code de procédure pénale, l'accusé étant en fuite lors de son procès en assises et ayant été arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la Cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à un nouvel examen de son affaire par la Cour d'assises conformément aux dispositions des ar- ticles 269 à 379-1 du même code", concludendo che "l'extradition de A. est demandée (…) afin que celui-ci soit à nouveau jugé pour homicide volon- taire par la Cour d'assises de l'Hérault" (pag. 3). Del resto le note lacune della vecchia procedura contumaciale francese, in parte addirittura risalenti all'Ordonnance criminelle del 1670, sono state appositamente colmate nel 2004 per renderla conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei di- ritti dell'uomo (v. JEAN PRADEL, Manuel de procédure pénale, 14a ediz., Pa- rigi 2008, pag. 866 e segg.). Sotto questo profilo, potendo dunque il ricor- rente beneficiare in Francia di un nuovo processo a suo carico – in occa- sione del quale egli potrà far capo a un difensore nonché invocare l'even- tuale violazione di altri suoi diritti – la sua censura non merita ulteriore di- samina.

2.3.4 Visto quanto precede, la richiesta di acquisire agli atti l'intero incarto relati- vo alla sentenza di condanna del 4 dicembre 2006 va pure disattesa, preci- sato che la domanda di assistenza presentata dall'autorità rogante è in ogni caso conforme alle condizioni poste dagli art. 12 cpv. 2 CEEstr e 3 Accordo franco-svizzero (v. supra consid. 2.1).

3. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soc- combenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura ammini-

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strativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.-.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 12 aprile 2010

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Emanuele Stauffer - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero pre- senta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).