Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/ Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP): esposto dei fatti; ufficio centrale dell'UFG competente per casi complessi ed importanti; proporzionalità.
Sachverhalt
A. Il 7 gennaio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudizia- ria, completata il 25 febbraio e il 6 agosto 2009, nell’ambito di un procedi- mento penale avviato nei confronti di ignoti per i reati di corruzione e truffa aggravata. L'autorità rogante ha in corso un'indagine avente per oggetto un sistema di cessione di crediti, attuato tra il 2000 ed il 2006, vantati da alcu- ne Aziende sanitarie pubbliche (ASL) siciliane, costituitesi nel consorzio denominato consorzio B. S.r.l., nei confronti della Regione Sicilia. Cessio- naria dei crediti, ammontanti a più di 670 milioni di euro, risulterebbe esse- re la banca C. a Londra, la quale avrebbe ottenuto la cessione dei crediti in questione grazie alla società D. S.r.l. a Milano, sua società consulente non- ché procacciatrice d'affari, la quale sarebbe riconducibile a E. e F., quest'ul- timo avendo nel contempo ricoperto la carica di consulente economico del- l'allora Presidente della Regione Sicilia. L'autorità inquirente italiana ha ap- purato l'esistenza di pagamenti di somme di denaro, estero su estero, in re- lazione alla suddetta cessione di crediti, con uomini politici quali destinatari. Tali pagamenti sarebbero stati effettuati per conto della società D. S.r.l. con l'ausilio di società estere con conti all'estero. Sarebbe così stato costituito il consorzio di cui sopra, il quale avrebbe scelto la banca C. per la cessione dei crediti delle ASL siciliane, consentendo alla banca un guadagno mag- giore rispetto ad analoghe operazioni di mercato. Da questo surplus di guadagno trarrebbero origine i pagamenti summenzionati. E. e F. avrebbe- ro chiesto alla banca C. di versare i loro compensi in Italia ed in Irlanda, denaro poi in parte giunto anche su conti in Svizzera. Con la sua domanda di assistenza l'autorità rogante postula, tra l'altro, l'acquisizione della docu- mentazione bancaria relativa al conto n. 1 presso la banca G. di Ginevra in- testato alla società H.
B. Mediante decisioni del 5 e 9 marzo 2009, il Ministero pubblico della Confe- derazione (in seguito: MPC) è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando una serie di misure fra cui l'edizione di tutta la documentazione relativa al testé citato conto.
C. Con decisione di chiusura del 21 luglio 2010 l'autorità d'esecuzione ha ac- colto la rogatoria, ordinando la trasmissione all'autorità rogante di diversa documentazione bancaria concernente il conto summenzionato, denomina- to "H.", intestato a A. e non alla non meglio precisata H. di cui nella rogato- ria.
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D. Il 25 agosto 2010 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione di- nanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chieden- done l'annullamento.
A conclusione delle loro osservazioni del 17 e 20 settembre 2010 il MPC risp. l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) hanno postulato la reie- zione del gravame, la seconda autorità limitatamente al suo grado di am- missibilità.
E. Con memoriale di replica del 4 ottobre 2010, trasmesso per conoscenza al MPC e all'UFG, il ricorrente si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, con- clusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosid- detto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza in- ternazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), uni- tamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP,
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art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di chiu- sura dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP). La legittimazione di A., titolare del conto oggetto della criticata misura d'assi- stenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 Il ricorrente sostiene che l'esposto dei fatti contenuto nella domanda di as- sistenza è insufficiente. In particolare, non vi sarebbe alcun riferimento alle persone contro cui è diretto il procedimento penale, né alla qualificazione giuridica del reato.
E. 2.1 Gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che la do- manda di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuri- dica dei reati, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condi- zioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fat- tispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, in modo tale da escludere che sussista un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolez- za è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'as- sistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3).
E. 2.2 Nella fattispecie, va premesso che il procedimento penale italiano è per il momento diretto contro ignoti, ragione per cui l'autorità estera non ha potu- to specificare esattamente il ruolo assunto e gli atti compiuti dalle varie per- sone implicate nei fatti oggetto d'indagine. Fosse tutto chiaro e provato, l'autorità richiedente non avrebbe d'altronde bisogno di inoltrare una roga- toria alla Svizzera per ottenere informazioni già in suo possesso. Ciò detto,
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dalla rogatoria del 7 gennaio 2009 (v. act. 6.1) risultano con sufficiente chiarezza i fatti oggetto d'indagine all'estero, come già appurato da questa Corte in altri casi concernenti la medesima rogatoria (v. sentenze del Tri- bunale penale federale RR.2010.108-109, RR.2010.112-113, RR.2010.115-116 e RR.2010.118-119, tutte del 20 agosto 2010, consid. 2.1) e confermato dal Tribunale federale (v. sentenza nelle cause 1C_378- 381/2010 del 17 settembre 2010, consid. 2.2). Oltre a quanto già evidenzia- to in precedenza (v. supra consid. lett. A), si rileva che nella sua rogatoria l'autorità di perseguimento estera afferma che dalle indagini in corso è e- mersa l'esistenza di stretti collegamenti tra pubblici ufficiali operanti presso uffici della Regione Sicilia ed intermediari finanziari, con specifico riferimen- to ad affari relativi alla cartolarizzazione di crediti sanitari vantati da Azien- de sanitarie locali nei confronti della Regione. Fatti corruttivi sarebbero av- venuti proprio in relazione a tali rapporti d'affari. Trattasi più da vicino di rapporti tra la banca C. a Londra e la Regione Sicilia. In questo ambito, le autorità italiane sostengono di aver assodato l'esistenza di rapporti tra F. e l'allora presidente della Regione Sicilia, del quale il primo sarebbe stato consulente economico. Al vaglio delle autorità inquirenti vi sono poi le af- fermazioni effettuate da collaboratori di giustizia, i quali hanno riferito dell'e- sistenza di pagamenti di somme di danaro, estero su estero, in relazione alla cessione di crediti sanitari verso la Regione Sicilia alla banca C., con uomini politici quali destinatari. Questi pagamenti sarebbero avvenuti con il coinvolgimento di società riconducibili a E. e F., i quali sarebbero stati "rap- presentanti" della banca C. in Sicilia. Il consorzio delle ASL denominato consorzio B. S.r.l. avrebbe scelto la banca C. per la cessione dei crediti del- le ASL italiane, consentendo alla banca un guadagno maggiore rispetto ad analoghe operazioni di mercato. Questo guadagno maggiore sarebbe stato versato a E. e F. su conti all'estero. Alla luce di questi elementi l'autorità ro- gante ipotizza la sussistenza di atti corruttivi nonché di truffa a danno della Regione Sicilia. L'inchiesta dovrà verosimilmente permettere, grazie anche alla rogatoria presentata alla Svizzera, di appurare in maniera accurata la posizione di E., di F., della banca C. nonché individuare altre persone – po- litici e funzionari – implicate nei fatti. In questo senso la descrizione dei fatti contenuta nella rogatoria e nei suoi complementi adempie senz'altro i re- quisiti normativi illustrati al consid. 2.1. La censura va pertanto respinta.
E. 3 Secondo il ricorrente il procedimento penale italiano costituisce un caso di corruzione complesso o di particolare importanza, motivo per cui compe- tente per trattare la rogatoria sarebbe stato, in virtù dell'art. XVIII dell'Ac- cordo italo-svizzero, un apposito ufficio centrale in seno all'Ufficio federale di polizia (in seguito: UFP) e, in Italia, l'Ufficio II della Direzione generale degli affari penali del Ministero di grazie e giustizia, e non il MPC e la Pro-
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cura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, ragione per cui la decisione impugnata sarebbe da annullare.
Occorre innanzitutto precisare che al momento della conclusione dell'Ac- cordo italo-svizzero, ossia nel 1998, competente nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale era l'UFP (v. art. 9 cpv. 1 e 2 lett. f dell'ordinanza federale sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia nel suo tenore del 7 novembre 1999; RU 2000 pag. 291 e segg.). Il 1° luglio 2000 tale competenza, unitamente all'Ufficio centrale di cui sopra, è stata trasferita dall'UFP all'UFG, cambiamento al quale non ha tuttavia fatto se- guito una modifica del testo dell'art. XVIII dell'Accordo italo-svizzero (v. art.
E. 7 gennaio 2009 fosse così complessa ed importante – valutazione nell'am- bito della quale l'UFG gode di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 113 Ib 183 consid. 7c; 112 Ib 212 consid. 4b; 110 Ib 88 consid. 5) –, ragio- ne per cui ha deciso di seguire l'iter classico dell'assistenza, delegando l'e- secuzione della rogatoria al MPC. Tale autorità ha svolto il suo compito in maniera corretta e con adeguata celerità, prova dunque che il caso non ne- cessitava dell'intervento dell'autorità descritta all'art. XVIII dell'Accordo ita- lo-svizzero. Anche nel merito la decisione in questione andrebbe dunque tutelata.
4. L'insorgente censura la violazione del principio della proporzionalità per a- vere il MPC ordinato la trasmissione di documentazione irrilevante per il procedimento penale estero, sia nella sostanza che nella tempistica.
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4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la do- manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 con- sid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddet- ta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclu- sa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il pro- cedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
4.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione di cui l'autorità rogata ha disposto la trasmissione è certamente data. L'autorità italiana af- ferma che la banca C. avrebbe versato, per l'attività di consulenza fornita, EUR 3'115'000.—alla società D. S.r.l. su un conto presso la banca I. di Pa- lermo, nonché EUR 14'920'000.—alla società J. Ltd su un conto presso la banca K. a Londra, precisato che entrambe le società sarebbero riconduci- bili a F. e E. Dalla banca K. i valori in questione sarebbero stati versati dalla società J. Ltd su conti di pertinenza della società L. Ltd, ad Anguilla (Isole Vergini britanniche), anch'essa riconducibile a F. e E.: EUR 8'370'000.-- su un conto presso la banca M. a Lugano e EUR 6'550'000.-- su un conto presso la stessa banca K. Da quest'ultimo conto risulta poi un versamento in favore del conto oggetto della decisione impugnata intestato al ricorren- te. Si precisa infine che i conti presso la banca K. intestati alla società J. Ltd e alla società L. Ltd sarebbero stati gestiti dalla fiduciaria N. SA a Lu- gano. Siccome il conto del ricorrente è stato alimentato con denaro prove- niente da conti di pertinenza della società J. Ltd e prima ancora della banca C., persone giuridiche implicate nei fatti in esame, l'utilità potenziale della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione è evidente. Per quanto concerne la documentazione bancaria, data la natura dei reati ipo- tizzati, essa risulta necessaria nella sua totalità. Giova infatti rilevare che, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari allo scopo di ricostruire il flusso di fondi di sospetta origine criminale, la natura stessa di dette inchieste rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione bancaria. Ciò perché gli inquirenti debbono poter indivi- duare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato. Al riguardo non è in linea di
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massima decisivo che le operazioni effettuate sui conti bancari siano avve- nute in un'epoca anteriore a quella dei prospettati reati, visto che è proprio con un'esplorazione diacronica delle movimentazioni che è possibile una ri- costruzione sufficientemente approfondita dei fatti. La trasmissione dell'in- tera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità del- l'interessato (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza ri- chieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spetterà al giudice este- ro del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in con- creto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto oggetto della decisione impugnata. Visto tutto quanto precede, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il princi- pio della proporzionalità.
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soc- combenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura ammini- strativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 5'000.--, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'antici- po delle spese già versato.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto, nella misura della sua ammissibilità.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall'anticipo dei costi già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 18 ottobre 2010 II Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall’avv. Giovanni Molo,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2010.187
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Fatti: A. Il 7 gennaio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudizia- ria, completata il 25 febbraio e il 6 agosto 2009, nell’ambito di un procedi- mento penale avviato nei confronti di ignoti per i reati di corruzione e truffa aggravata. L'autorità rogante ha in corso un'indagine avente per oggetto un sistema di cessione di crediti, attuato tra il 2000 ed il 2006, vantati da alcu- ne Aziende sanitarie pubbliche (ASL) siciliane, costituitesi nel consorzio denominato consorzio B. S.r.l., nei confronti della Regione Sicilia. Cessio- naria dei crediti, ammontanti a più di 670 milioni di euro, risulterebbe esse- re la banca C. a Londra, la quale avrebbe ottenuto la cessione dei crediti in questione grazie alla società D. S.r.l. a Milano, sua società consulente non- ché procacciatrice d'affari, la quale sarebbe riconducibile a E. e F., quest'ul- timo avendo nel contempo ricoperto la carica di consulente economico del- l'allora Presidente della Regione Sicilia. L'autorità inquirente italiana ha ap- purato l'esistenza di pagamenti di somme di denaro, estero su estero, in re- lazione alla suddetta cessione di crediti, con uomini politici quali destinatari. Tali pagamenti sarebbero stati effettuati per conto della società D. S.r.l. con l'ausilio di società estere con conti all'estero. Sarebbe così stato costituito il consorzio di cui sopra, il quale avrebbe scelto la banca C. per la cessione dei crediti delle ASL siciliane, consentendo alla banca un guadagno mag- giore rispetto ad analoghe operazioni di mercato. Da questo surplus di guadagno trarrebbero origine i pagamenti summenzionati. E. e F. avrebbe- ro chiesto alla banca C. di versare i loro compensi in Italia ed in Irlanda, denaro poi in parte giunto anche su conti in Svizzera. Con la sua domanda di assistenza l'autorità rogante postula, tra l'altro, l'acquisizione della docu- mentazione bancaria relativa al conto n. 1 presso la banca G. di Ginevra in- testato alla società H.
B. Mediante decisioni del 5 e 9 marzo 2009, il Ministero pubblico della Confe- derazione (in seguito: MPC) è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando una serie di misure fra cui l'edizione di tutta la documentazione relativa al testé citato conto.
C. Con decisione di chiusura del 21 luglio 2010 l'autorità d'esecuzione ha ac- colto la rogatoria, ordinando la trasmissione all'autorità rogante di diversa documentazione bancaria concernente il conto summenzionato, denomina- to "H.", intestato a A. e non alla non meglio precisata H. di cui nella rogato- ria.
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D. Il 25 agosto 2010 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione di- nanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chieden- done l'annullamento.
A conclusione delle loro osservazioni del 17 e 20 settembre 2010 il MPC risp. l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) hanno postulato la reie- zione del gravame, la seconda autorità limitatamente al suo grado di am- missibilità.
E. Con memoriale di replica del 4 ottobre 2010, trasmesso per conoscenza al MPC e all'UFG, il ricorrente si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.
Diritto: 1.
1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, con- clusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosid- detto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza in- ternazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), uni- tamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP,
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art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di chiu- sura dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP). La legittimazione di A., titolare del conto oggetto della criticata misura d'assi- stenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Il ricorrente sostiene che l'esposto dei fatti contenuto nella domanda di as- sistenza è insufficiente. In particolare, non vi sarebbe alcun riferimento alle persone contro cui è diretto il procedimento penale, né alla qualificazione giuridica del reato.
2.1 Gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che la do- manda di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuri- dica dei reati, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condi- zioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fat- tispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, in modo tale da escludere che sussista un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolez- za è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'as- sistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3).
2.2 Nella fattispecie, va premesso che il procedimento penale italiano è per il momento diretto contro ignoti, ragione per cui l'autorità estera non ha potu- to specificare esattamente il ruolo assunto e gli atti compiuti dalle varie per- sone implicate nei fatti oggetto d'indagine. Fosse tutto chiaro e provato, l'autorità richiedente non avrebbe d'altronde bisogno di inoltrare una roga- toria alla Svizzera per ottenere informazioni già in suo possesso. Ciò detto,
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dalla rogatoria del 7 gennaio 2009 (v. act. 6.1) risultano con sufficiente chiarezza i fatti oggetto d'indagine all'estero, come già appurato da questa Corte in altri casi concernenti la medesima rogatoria (v. sentenze del Tri- bunale penale federale RR.2010.108-109, RR.2010.112-113, RR.2010.115-116 e RR.2010.118-119, tutte del 20 agosto 2010, consid. 2.1) e confermato dal Tribunale federale (v. sentenza nelle cause 1C_378- 381/2010 del 17 settembre 2010, consid. 2.2). Oltre a quanto già evidenzia- to in precedenza (v. supra consid. lett. A), si rileva che nella sua rogatoria l'autorità di perseguimento estera afferma che dalle indagini in corso è e- mersa l'esistenza di stretti collegamenti tra pubblici ufficiali operanti presso uffici della Regione Sicilia ed intermediari finanziari, con specifico riferimen- to ad affari relativi alla cartolarizzazione di crediti sanitari vantati da Azien- de sanitarie locali nei confronti della Regione. Fatti corruttivi sarebbero av- venuti proprio in relazione a tali rapporti d'affari. Trattasi più da vicino di rapporti tra la banca C. a Londra e la Regione Sicilia. In questo ambito, le autorità italiane sostengono di aver assodato l'esistenza di rapporti tra F. e l'allora presidente della Regione Sicilia, del quale il primo sarebbe stato consulente economico. Al vaglio delle autorità inquirenti vi sono poi le af- fermazioni effettuate da collaboratori di giustizia, i quali hanno riferito dell'e- sistenza di pagamenti di somme di danaro, estero su estero, in relazione alla cessione di crediti sanitari verso la Regione Sicilia alla banca C., con uomini politici quali destinatari. Questi pagamenti sarebbero avvenuti con il coinvolgimento di società riconducibili a E. e F., i quali sarebbero stati "rap- presentanti" della banca C. in Sicilia. Il consorzio delle ASL denominato consorzio B. S.r.l. avrebbe scelto la banca C. per la cessione dei crediti del- le ASL italiane, consentendo alla banca un guadagno maggiore rispetto ad analoghe operazioni di mercato. Questo guadagno maggiore sarebbe stato versato a E. e F. su conti all'estero. Alla luce di questi elementi l'autorità ro- gante ipotizza la sussistenza di atti corruttivi nonché di truffa a danno della Regione Sicilia. L'inchiesta dovrà verosimilmente permettere, grazie anche alla rogatoria presentata alla Svizzera, di appurare in maniera accurata la posizione di E., di F., della banca C. nonché individuare altre persone – po- litici e funzionari – implicate nei fatti. In questo senso la descrizione dei fatti contenuta nella rogatoria e nei suoi complementi adempie senz'altro i re- quisiti normativi illustrati al consid. 2.1. La censura va pertanto respinta.
3. Secondo il ricorrente il procedimento penale italiano costituisce un caso di corruzione complesso o di particolare importanza, motivo per cui compe- tente per trattare la rogatoria sarebbe stato, in virtù dell'art. XVIII dell'Ac- cordo italo-svizzero, un apposito ufficio centrale in seno all'Ufficio federale di polizia (in seguito: UFP) e, in Italia, l'Ufficio II della Direzione generale degli affari penali del Ministero di grazie e giustizia, e non il MPC e la Pro-
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cura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, ragione per cui la decisione impugnata sarebbe da annullare.
Occorre innanzitutto precisare che al momento della conclusione dell'Ac- cordo italo-svizzero, ossia nel 1998, competente nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale era l'UFP (v. art. 9 cpv. 1 e 2 lett. f dell'ordinanza federale sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia nel suo tenore del 7 novembre 1999; RU 2000 pag. 291 e segg.). Il 1° luglio 2000 tale competenza, unitamente all'Ufficio centrale di cui sopra, è stata trasferita dall'UFP all'UFG, cambiamento al quale non ha tuttavia fatto se- guito una modifica del testo dell'art. XVIII dell'Accordo italo-svizzero (v. art. 7 cpv. 6a dell'ordinanza federale sull’organizzazione del Dipartimento fede- rale di giustizia e polizia del 17 novembre 1999 [Org-DFGP; RS 172.213.1]). Ciò detto, si rileva che il ricorrente, con la sua censura, omette di considerare che secondo l'art. 79 cpv. 4 AIMP, sola norma qui pertinente visto che l'Accordo italo-svizzero è silente al proposito, la designazione del- l'autorità cantonale o federale a cui è stata affidata la direzione della proce- dura non può essere contestata (cfr. anche ROBERT ZIMMERMANN, La coo- pération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009,
n. 252 pag. 244). In questo senso essa non è contemplata fra le decisioni antecedenti alla decisione di chiusura impugnabili congiuntamente con quest'ultima giusta l'art. 80e cpv. 1 AIMP. Va comunque evidenziato, a tito- lo abbondanziale, che la disposizione invocata dal ricorrente è stata intro- dotta nell'Accordo italo-svizzero al fine di accelerare la procedura rogatoria- le negli ambiti in essa descritti nonché sgravare le autorità di esecuzione ti- cinesi (v. FF 1999 pag. 1263 e seg.). Essa costituisce dunque una risposta mirata ad esigenze di efficienza nei casi più complessi ed importanti. L'UFG non ha ritenuto che la procedura penale estera alla base della rogatoria del 7 gennaio 2009 fosse così complessa ed importante – valutazione nell'am- bito della quale l'UFG gode di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 113 Ib 183 consid. 7c; 112 Ib 212 consid. 4b; 110 Ib 88 consid. 5) –, ragio- ne per cui ha deciso di seguire l'iter classico dell'assistenza, delegando l'e- secuzione della rogatoria al MPC. Tale autorità ha svolto il suo compito in maniera corretta e con adeguata celerità, prova dunque che il caso non ne- cessitava dell'intervento dell'autorità descritta all'art. XVIII dell'Accordo ita- lo-svizzero. Anche nel merito la decisione in questione andrebbe dunque tutelata.
4. L'insorgente censura la violazione del principio della proporzionalità per a- vere il MPC ordinato la trasmissione di documentazione irrilevante per il procedimento penale estero, sia nella sostanza che nella tempistica.
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4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la do- manda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 con- sid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddet- ta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclu- sa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il pro- cedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
4.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione di cui l'autorità rogata ha disposto la trasmissione è certamente data. L'autorità italiana af- ferma che la banca C. avrebbe versato, per l'attività di consulenza fornita, EUR 3'115'000.—alla società D. S.r.l. su un conto presso la banca I. di Pa- lermo, nonché EUR 14'920'000.—alla società J. Ltd su un conto presso la banca K. a Londra, precisato che entrambe le società sarebbero riconduci- bili a F. e E. Dalla banca K. i valori in questione sarebbero stati versati dalla società J. Ltd su conti di pertinenza della società L. Ltd, ad Anguilla (Isole Vergini britanniche), anch'essa riconducibile a F. e E.: EUR 8'370'000.-- su un conto presso la banca M. a Lugano e EUR 6'550'000.-- su un conto presso la stessa banca K. Da quest'ultimo conto risulta poi un versamento in favore del conto oggetto della decisione impugnata intestato al ricorren- te. Si precisa infine che i conti presso la banca K. intestati alla società J. Ltd e alla società L. Ltd sarebbero stati gestiti dalla fiduciaria N. SA a Lu- gano. Siccome il conto del ricorrente è stato alimentato con denaro prove- niente da conti di pertinenza della società J. Ltd e prima ancora della banca C., persone giuridiche implicate nei fatti in esame, l'utilità potenziale della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione è evidente. Per quanto concerne la documentazione bancaria, data la natura dei reati ipo- tizzati, essa risulta necessaria nella sua totalità. Giova infatti rilevare che, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari allo scopo di ricostruire il flusso di fondi di sospetta origine criminale, la natura stessa di dette inchieste rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione bancaria. Ciò perché gli inquirenti debbono poter indivi- duare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato. Al riguardo non è in linea di
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massima decisivo che le operazioni effettuate sui conti bancari siano avve- nute in un'epoca anteriore a quella dei prospettati reati, visto che è proprio con un'esplorazione diacronica delle movimentazioni che è possibile una ri- costruzione sufficientemente approfondita dei fatti. La trasmissione dell'in- tera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità del- l'interessato (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza ri- chieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spetterà al giudice este- ro del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in con- creto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto oggetto della decisione impugnata. Visto tutto quanto precede, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il princi- pio della proporzionalità.
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soc- combenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura ammini- strativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 5'000.--, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'antici- po delle spese già versato.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura della sua ammissibilità. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall'anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 19 ottobre 2010
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
La Presidente:
Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Giovanni Molo - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale dev La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è messa a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.e essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).