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RR.2009.22

Bundesstrafgericht · 2009-05-25 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia Decisione incidentale di sequestro (art. 80e let. a AIMP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 aprile 2009 una risposta al ricorso; che con lettera del 9 aprile 2009 il patrocinatore del ricorrente ha affermato come nel quadro di un’udienza tenutasi il giorno precedente presso il MPC l’autorità rogante avesse comunicato il suo disinteresse per la documenta- zione in oggetto, invitando il MPC a pronunciarne il dissequestro, precisan- do che a quel momento il suo gravame avrebbe potuto essere stralciato dai ruoli; che con ordine di dissequestro del 9 aprile 2009 il MPC ha ordinato lo sblocco con effetto immediato della rubrica fiduciaria n. 1 (n. portafoglio 2), revocando quindi la sua decisione del 2 febbraio 2009; che, a seguito della suddetta decisione, il 24 aprile 2009 l’UFG ha rinuncia- to ad inoltrare delle osservazioni entro il termine prorogato del 28 aprile 2009;

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che con scritto del 29 aprile 2009 il MPC ha rilevato come nel quadro del- l’esame dei documenti bancari tenutosi l’8 aprile precedente, il ricorrente ha acconsentito alla trasmissione semplificata ex art. 80c AIMP all’autorità ro- gante di una parte della documentazione, riconosciuto che le richieste pre- sentate da quest’ultima erano perfettamente giustificate da esigenze istrut- torie, precisando nel contempo che avrebbe ritirato il suo ricorso del 13 febbraio 2009; che alla luce di tutto quanto esposto, in particolare della lettera del 9 aprile 2009 del patrocinatore della ricorrente, mediante la quale viene implicita- mente dichiarato il ritiro del ricorso a fronte della sopravveniente citata de- cisione di dissequestro da parte del MPC, questo Tribunale prende atto del ritiro del gravame; che la causa viene pertanto stralciata dal ruolo; che in ambito di spese processuali, visti gli art. 15 cpv. 1 lett. a e 30 lett. b della legge federale del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale (LTPF, RS 173.71) nonché la relativa giurisprudenza di questo Tribunale (sentenze TPF RR.2007.42 del 4 aprile 2007, consid. 4 e TPF RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4), si applicano il regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e le pertinenti di- sposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 di- cembre 1968 (PA, RS 172.021), che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di rego- la messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure admi- nistrative, Berna 2000, pag. 459, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsre- chtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327); che tuttavia, viste le circostanze particolari della presente fattispecie, il Tri- bunale rinuncia a prelevare delle spese processuali; che al ricorrente deve essere restituito l’anticipo delle spese di Fr. 2'000.-- versato in pendenza di causa;

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Dispositiv
  1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Al ricorrente viene restituito l’anticipo delle spese di Fr. 2'000.- versato in pendenza di causa.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 25 maggio 2009 II Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Graziano Mordasini

Parti

A., rappresentato dall’Avv. Stefano Ferrari, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria in materia penale all’Italia

Decisione incidentale di sequestro (art. 80e let. a AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2009.22

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La II Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto: che in data 13 febbraio 2009 A. ha presentato presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale un ricorso avverso l’ordine di seque- stro e di edizione del 2 febbraio 2009 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC), riguardante un procedimento di assistenza giudi- ziaria all’Italia in ambito di riciclaggio di denaro; che con scritto del 17 febbraio 2009 la scrivente autorità ha invitato il ricor- rente a versare, entro il 27 febbraio 2009, termine poi prorogato a due ri- prese su richiesta dell’interessato, l’ultima fino al 24 marzo 2009, un antici- po delle spese di Fr. 2'000.-; che in data 23 marzo 2009 il ricorrente ha richiesto al MPC il dissequestro del conto oggetto del succitato ordine di sequestro e di edizione ed ha pro- ceduto al versamento dell’anticipo spese richiestogli; che con missiva del 30 marzo successivo lo scrivente Tribunale ha invitato l’Ufficio federale della Giustizia (UFG) e il MPC a presentare entro il 14 aprile 2009 una risposta al ricorso; che con lettera del 9 aprile 2009 il patrocinatore del ricorrente ha affermato come nel quadro di un’udienza tenutasi il giorno precedente presso il MPC l’autorità rogante avesse comunicato il suo disinteresse per la documenta- zione in oggetto, invitando il MPC a pronunciarne il dissequestro, precisan- do che a quel momento il suo gravame avrebbe potuto essere stralciato dai ruoli; che con ordine di dissequestro del 9 aprile 2009 il MPC ha ordinato lo sblocco con effetto immediato della rubrica fiduciaria n. 1 (n. portafoglio 2), revocando quindi la sua decisione del 2 febbraio 2009; che, a seguito della suddetta decisione, il 24 aprile 2009 l’UFG ha rinuncia- to ad inoltrare delle osservazioni entro il termine prorogato del 28 aprile 2009;

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che con scritto del 29 aprile 2009 il MPC ha rilevato come nel quadro del- l’esame dei documenti bancari tenutosi l’8 aprile precedente, il ricorrente ha acconsentito alla trasmissione semplificata ex art. 80c AIMP all’autorità ro- gante di una parte della documentazione, riconosciuto che le richieste pre- sentate da quest’ultima erano perfettamente giustificate da esigenze istrut- torie, precisando nel contempo che avrebbe ritirato il suo ricorso del 13 febbraio 2009; che alla luce di tutto quanto esposto, in particolare della lettera del 9 aprile 2009 del patrocinatore della ricorrente, mediante la quale viene implicita- mente dichiarato il ritiro del ricorso a fronte della sopravveniente citata de- cisione di dissequestro da parte del MPC, questo Tribunale prende atto del ritiro del gravame; che la causa viene pertanto stralciata dal ruolo; che in ambito di spese processuali, visti gli art. 15 cpv. 1 lett. a e 30 lett. b della legge federale del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale (LTPF, RS 173.71) nonché la relativa giurisprudenza di questo Tribunale (sentenze TPF RR.2007.42 del 4 aprile 2007, consid. 4 e TPF RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4), si applicano il regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e le pertinenti di- sposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 di- cembre 1968 (PA, RS 172.021), che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di rego- la messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure admi- nistrative, Berna 2000, pag. 459, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsre- chtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327); che tuttavia, viste le circostanze particolari della presente fattispecie, il Tri- bunale rinuncia a prelevare delle spese processuali; che al ricorrente deve essere restituito l’anticipo delle spese di Fr. 2'000.-- versato in pendenza di causa;

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Al ricorrente viene restituito l’anticipo delle spese di Fr. 2'000.- versato in pendenza di causa. Bellinzona, il 25 maggio 2009

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Stefano Ferrari - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).