Istanza di revisione della decisione RR.2023.25 del 9 marzo 2023 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 37 cpv. 2 lett. a, 38 a, 40 cpv. 1 LOAP, 121-129 LTF)
Sachverhalt
A. Con decisione finale del 12 gennaio 2023, l’Ufficio federale di giustizia, Ufficio centrale USA (di seguito: UFG), ha accolto una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale formata dalla competente autorità USA il 9 di- cembre 2020 e ha ordinato la trasmissione all’autorità rogante di tutta la docu- mentazione riguardante la relazione bancaria numero 1 (e i relativi sottoconti) presso la Banca B., intestata alla società A. Inc. (di seguito: la società). B. Il 15 febbraio 2023, A. Inc., patrocinata dall’avv. Giovanni Molo, ha presentato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (di seguito: CRP) un reclamo con il quale ha chiesto l’annullamento della decisione finale dell’UFG del 12 gennaio 2023, domandando inoltre che venisse stabilita la lingua italiana come lingua della procedura. C. Con scritto del 17 febbraio 2023, la CRP ha segnatamente invitato il patrocinatore della ricorrente a presentare, entro il 2 marzo 2023, una procura datata e attuale, nonché a produrre la documentazione attestante l’esistenza della società, l’iden- tità della persona che aveva sottoscritto la procura e il potere di rappresentanza di quest’ultima. D. La società non ha prodotto la documentazione richiesta entro il termine imparti- tole. E. Con decisione RR.2023.25 del 9 marzo 2023, redatta in lingua tedesca e notifi- cata il 13 marzo 2023, la CRP ha dichiarato inammissibile il reclamo. F. Con istanza del 17 marzo 2023, presentata alla CRP e da questa trasmessa im- mediatamente per competenza alla Corte d’appello del Tribunale penale federale (di seguito: la Corte d’appello), A. Inc. ha postulato la revisione e il conseguente annullamento della “decisione 9 marzo 2023 del Tribunale penale federale con cui è dichiarato privo di oggetto [recte: inammissibile] il ricorso inoltrato in data 15 febbraio 2023”. A mente dell’istante, prima di impartire il termine per produrre la documentazione summenzionata (cfr. supra, lett. C), la CRP avrebbe dovuto esaminare la richiesta incidentale con la quale l’interessata aveva domandato di stabilire la lingua italiana come lingua della procedura. La società invoca in merito una violazione del suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.) e si prevale degli art. 24 e 62 (recte: 66) cpv. 2 lett. b e c PA. G. Visto l’esito della presente procedura, non sono state chieste osservazioni alle parti.
- 3 -
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 A titolo eccezionale, la presente sentenza è redatta in lingua italiana (art. 33a cpv. 2 PA, applicabile su rinvio dell’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP per analogia), con- siderato che l’istanza di revisione è compilata in tale lingua e che, secondo quanto esposto dal patrocinatore dell’istante, la lingua tedesca sarebbe “scono- sciuta agli organi della società, che conoscono invece la lingua italiana” (istanza di revisione del 17 marzo 2023, pag. 3).
E. 1.2 La Corte d'appello giudica gli appelli e le domande di revisione conformemente agli art. 38a e 40 LOAP. Giusta l’art. 40 cpv. 1 LOAP, gli articoli 121–129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) si applicano per analogia alla revisione, all’interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali di cui all’art. 37 cpv. 2 LOAP.
E. 1.3 Nel caso di specie, la decisione RR.2023.25 della CRP del 9 marzo 2023 è stata emanata in applicazione dell’art. 37 cpv. 2 lett. a LOAP (assistenza giudiziaria internazionale). La Corte d’appello è dunque di principio competente per statuire sulla richiesta di revisione in oggetto.
E. 2.1 Giusta l’art. 40 cpv. 2 LOAP, i motivi che l’istante avrebbe potuto invocare in un ricorso contro la decisione della CRP non sono proponibili come motivi di revi- sione. Il ricorso al Tribunale federale (di seguito: TF) contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato entro dieci giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
E. 2.2 Nel caso concreto, l’istanza di revisione è stata presentata il 17 marzo 2023, os- sia quattro giorni dopo l’intimazione (13 marzo 2023) della decisione della CRP del 9 marzo 2023. Ne consegue che, al momento dell’inoltro dell’istanza in pa- rola, non solo la decisione della CRP non era ancora cresciuta in giudicato, ma l’istante avrebbe ancora potuto presentare un ricorso al TF, cosa che del resto essa sembra intenzionata a fare (cfr. istanza di revisione del 17 marzo 2023, pag. 2). In siffatte circostanze, l’istanza di revisione non può che essere dichia- rata inammissibile (art. 40 cpv. 2 LOAP).
- 4 -
E. 3 L’istante, soccombente, sopporta le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 cum art. 416 CPP). La tassa di giustizia di CHF 500.-, fissata in applicazione degli art. 73 LOAP cum 5 e 7bis del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), è posta a carico dell’istante.
- 5 -
Dispositiv
- L’istanza di revisione è inammissibile.
- La tassa di giustizia di CHF 500.- è posta a carico dell’istante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 21 marzo 2023 Corte d’appello Composizione
Giudici penali federali Andrea Ermotti, Presidente del Collegio giudicante, Olivier Thormann e Maurizio Albisetti Bernasconi, Cancelliera Leda Ferretti Parti
A. Inc., rappresentata dall' avv. Giovanni Molo, istante
contro
Ufficio federale di giustizia, Ufficio centrale USA,
controparte
Oggetto
Istanza di revisione della decisione RR.2023.25 del 9 marzo 2023 della Corte dei reclami penali del Tribu- nale penale federale (art. 37 cpv. 2 lett. a, 38 a, 40 cpv. 1 LOAP, 121-129 LTF) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell'incarto: CR.2023.3
- 2 - Fatti: A. Con decisione finale del 12 gennaio 2023, l’Ufficio federale di giustizia, Ufficio centrale USA (di seguito: UFG), ha accolto una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale formata dalla competente autorità USA il 9 di- cembre 2020 e ha ordinato la trasmissione all’autorità rogante di tutta la docu- mentazione riguardante la relazione bancaria numero 1 (e i relativi sottoconti) presso la Banca B., intestata alla società A. Inc. (di seguito: la società). B. Il 15 febbraio 2023, A. Inc., patrocinata dall’avv. Giovanni Molo, ha presentato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (di seguito: CRP) un reclamo con il quale ha chiesto l’annullamento della decisione finale dell’UFG del 12 gennaio 2023, domandando inoltre che venisse stabilita la lingua italiana come lingua della procedura. C. Con scritto del 17 febbraio 2023, la CRP ha segnatamente invitato il patrocinatore della ricorrente a presentare, entro il 2 marzo 2023, una procura datata e attuale, nonché a produrre la documentazione attestante l’esistenza della società, l’iden- tità della persona che aveva sottoscritto la procura e il potere di rappresentanza di quest’ultima. D. La società non ha prodotto la documentazione richiesta entro il termine imparti- tole. E. Con decisione RR.2023.25 del 9 marzo 2023, redatta in lingua tedesca e notifi- cata il 13 marzo 2023, la CRP ha dichiarato inammissibile il reclamo. F. Con istanza del 17 marzo 2023, presentata alla CRP e da questa trasmessa im- mediatamente per competenza alla Corte d’appello del Tribunale penale federale (di seguito: la Corte d’appello), A. Inc. ha postulato la revisione e il conseguente annullamento della “decisione 9 marzo 2023 del Tribunale penale federale con cui è dichiarato privo di oggetto [recte: inammissibile] il ricorso inoltrato in data 15 febbraio 2023”. A mente dell’istante, prima di impartire il termine per produrre la documentazione summenzionata (cfr. supra, lett. C), la CRP avrebbe dovuto esaminare la richiesta incidentale con la quale l’interessata aveva domandato di stabilire la lingua italiana come lingua della procedura. La società invoca in merito una violazione del suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.) e si prevale degli art. 24 e 62 (recte: 66) cpv. 2 lett. b e c PA. G. Visto l’esito della presente procedura, non sono state chieste osservazioni alle parti.
- 3 - La Corte considera in diritto: 1.
1.1 A titolo eccezionale, la presente sentenza è redatta in lingua italiana (art. 33a cpv. 2 PA, applicabile su rinvio dell’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP per analogia), con- siderato che l’istanza di revisione è compilata in tale lingua e che, secondo quanto esposto dal patrocinatore dell’istante, la lingua tedesca sarebbe “scono- sciuta agli organi della società, che conoscono invece la lingua italiana” (istanza di revisione del 17 marzo 2023, pag. 3). 1.2 La Corte d'appello giudica gli appelli e le domande di revisione conformemente agli art. 38a e 40 LOAP. Giusta l’art. 40 cpv. 1 LOAP, gli articoli 121–129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) si applicano per analogia alla revisione, all’interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali di cui all’art. 37 cpv. 2 LOAP. 1.3 Nel caso di specie, la decisione RR.2023.25 della CRP del 9 marzo 2023 è stata emanata in applicazione dell’art. 37 cpv. 2 lett. a LOAP (assistenza giudiziaria internazionale). La Corte d’appello è dunque di principio competente per statuire sulla richiesta di revisione in oggetto. 2.
2.1 Giusta l’art. 40 cpv. 2 LOAP, i motivi che l’istante avrebbe potuto invocare in un ricorso contro la decisione della CRP non sono proponibili come motivi di revi- sione. Il ricorso al Tribunale federale (di seguito: TF) contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato entro dieci giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 2 lett. b LTF). 2.2 Nel caso concreto, l’istanza di revisione è stata presentata il 17 marzo 2023, os- sia quattro giorni dopo l’intimazione (13 marzo 2023) della decisione della CRP del 9 marzo 2023. Ne consegue che, al momento dell’inoltro dell’istanza in pa- rola, non solo la decisione della CRP non era ancora cresciuta in giudicato, ma l’istante avrebbe ancora potuto presentare un ricorso al TF, cosa che del resto essa sembra intenzionata a fare (cfr. istanza di revisione del 17 marzo 2023, pag. 2). In siffatte circostanze, l’istanza di revisione non può che essere dichia- rata inammissibile (art. 40 cpv. 2 LOAP).
- 4 - 3. L’istante, soccombente, sopporta le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 cum art. 416 CPP). La tassa di giustizia di CHF 500.-, fissata in applicazione degli art. 73 LOAP cum 5 e 7bis del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), è posta a carico dell’istante.
- 5 - Per questi motivi, la Corte d’appello pronuncia: 1. L’istanza di revisione è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di CHF 500.- è posta a carico dell’istante. In nome della Corte d’appello del Tribunale penale federale
Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Andrea Ermotti Leda Ferretti
- 6 - Intimazione a (atto giudiziale): - Ufficio federale di giustizia, Ufficio centrale USA, - Avv. Giovanni Molo
Copia a: - Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (brevi manu)
Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle decisioni e gestione dei beni
Informazione sui rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni finali della Corte d’appello in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 82 ss. LTF. L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.
Spedizione: 24 marzo 2023